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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2018 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Parte_1
Marano in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Antonio Aulicino in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1052/2017 emesso dal Tribunale di Potenza il 27.12.2017 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 16.972,64 oltre CP_1
interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per la merce fornita, come da fattura n. 672/2014.
In particolare l'opponente:
-contestava la sussistenza del diritto di credito azionato dall'opposta in sede monitoria deducendo che la fattura posta a base del giudizio monitorio,
pagina 1 di 8 sebbene sufficiente all'accoglimento dell'ingiunzione di pagamento, non fosse tuttavia idonea a fornire la prova del rapporto e dell'avvenuta consegna del materiale nel giudizio di opposizione;
-eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla controparte e sosteneva che, considerato il rapporto giuridico intercorso tra le parti (imprenditore e consumatore finale), trovasse applicazione l'art. 2955 n. 5 cc;
-contestava l'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 relativo alle transazioni commerciali, allegando che tali interessi non sarebbero da lui dovuti essendo un consumatore e non un professionista del settore.
Alla luce di ciò, l'opponente concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite e, in via subordinata, la non debenza degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio la la quale - previa concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1052/2017 - chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi come per legge di cui al D. Lgs. n. 231/2002, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società opposta affermava la sussistenza del diritto di credito azionato, comprovato sia dalla fattura sia dall'estratto autentico del registro fatture;
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente atteso che il richiamato art. 2955 n. 5 cc non sarebbe operante nel caso di specie non trattandosi di una ipotesi di commercio al minuto e di obbligazioni della vita quotidiana che si perfezionano senza particolari formalità.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo è tempestiva perché proposta nel termine di cui all'art. 641 cpc.
Quanto al merito, si ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata.
pagina 2 di 8 Nel giudizio di opposizione, con riguardo alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre, il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
La ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti dell'opponente con l'azione contrattuale al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato a fronte della fornitura eseguita in favore dell'opponente.
Peraltro, sulla base del principio consacrato all'art. 2697 cc onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul pagina 3 di 8 debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass Sezioni Unite n. 13533 del 2001; n. 3373/ 2010).
Con particolare riguardo alla valenza probatoria che può essere attribuita alla fattura commerciale in ordine all'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, occorre rilevare che trattandosi di un atto unilaterale formato dallo stesso creditore, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la dimostrazione aliunde del credito (v.si in tal senso Cass. 15383/2010;
20802/2011; 17050/2011).
Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde.
Nel caso che ci occupa la ha prodotto, a corredo del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, la fattura relativa alla fornitura per cui è causa e, quindi, ha fornito prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo.
A fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto - che nell'atto di opposizione ha negato in primis l'esistenza del diritto di credito azionato, e ancora l'avvenuta fornitura di infissi riportata nella fattura in atti - nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio gravante sulla parte opposta può dirsi pienamente soddisfatto dal momento che dall'esame della documentazione e dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, è emersa non soltanto l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ma anche che il creditore opposto ha provveduto all'esecuzione della fornitura per cui è causa.
pagina 4 di 8 I testi escussi, difatti, hanno tutti confermato non solo l'esistenza del rapporto contrattuale sussistente tra le parti, ma anche l'avvenuta esecuzione della fornitura oggetto di controversia.
Nel dettaglio, i testi escussi hanno riferito che la aveva CP_1
effettuato nei confronti del una fornitura di infissi in PVC, come Parte_1
da fattura n. 672 del 3.07.2014 mostratagli;
che tale fornitura veniva consegnata presso il domicilio dell'opponente sito in Tito, alla Via Torre di
Satriano n. 83 e che, nonostante i vari solleciti, il non aveva Parte_1
provveduto ad effettuare il pagamento. In particolare, la teste Tes_1
in qualità di dipendente della con mansioni di
[...] CP_1
ragioniera, ha dichiarato di aver personalmente provveduto a redigere la fattura in discorso.
Alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti e considerato che il rapporto contrattuale tra le parti non richiede la forma scritta ad substantiam ma si può perfezionare verbalmente o per fatti concludenti , si deve ritenere raggiunta la prova del diritto di credito azionato dalla società opposta, la quale ha dimostrato di aver provveduto alla fornitura, di cui alla fattura oggetto di giudizio.
Altresì infondata si ritiene l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla parte opponente.
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 co. 5 cc, relativa al credito del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, secondo i pacifici principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, “si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 38591/2021, Cass. civ. n.
24759/2013).
pagina 5 di 8 Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 cc è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la sua speculazione, anche singola, presumendosi, per l'appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza (cfr. Cass. Civ. n. 7251/2006).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la prescrizione presuntiva può applicarsi soltanto a quei rapporti di compravendita della vita quotidiana che si svolgono, senza alcuna formalità o documentazione, tra commercianti al minuto e i consumatori, aventi ad oggetto cose destinate all'uso personale ed in relazione alle quali il pagamento soglia avvenire immediatamente o quasi.
A fronte di ciò, nel caso che ci occupa, a prescindere dalla qualità rivestita dalla parte opponente, le merci costituite dagli infissi in PVC (per un totale di
€ 16.972,64) rappresentano beni di rilevante valore economico e non già obbligazioni di vita quotidiana, per i quali non appare possibile che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione o immediatamente, tanto da escludere l'applicabilità alla fattispecie della prescrizione eccepita.
Ciò posto in ordine al corrispettivo spettante all'opposta, l'opposizione appare, tuttavia, fondata nella parte in cui l'opponente contesta l'applicabilità degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali.
Il Decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva CE n. 35 del 2000, disciplina il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali fra imprese oppure tra pagina 6 di 8 imprese e pubbliche amministrazioni e non si applica, invece, ai contratti con i consumatori.
A tal riguardo, la previsione di cui all'art. 1 prevede che le sue norme si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, e ancora ai sensi dell'art. 2 lett. a) per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Sulla base di tali considerazioni, dal momento che il contratto oggetto di giudizio è stato stipulato tra un'impresa e un consumatore, deve escludersi che vi sia spazio per l'operatività del D. Lgs. n. 231/2002 e devono essere riconosciuti sull'importo dovuto alla società opposta gli interessi legali di cui all'art. 1284 cc, decorrenti dalla data della domanda giudiziale, coincidente con la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (09.11.2017).
Per le ragioni esposte, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto e pronunciato per un importo maggiore di quello riconoscibile al creditore opposto al momento della sua presentazione, quanto al riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002, lo stesso decreto deve essere revocato e con esso anche ogni statuizione sulle spese della fase monitoria per la insussistenza del credito come azionato: infatti, in tutti i casi in cui si riconosca l'infondatezza anche soltanto di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa azionata, provvisoriamente consacrati nel decreto ingiuntivo, lo stesso decreto deve essere integralmente revocato (v.si in tal senso Cass. Civ. n. 2575 del 1970 e Cass. Civ. n. 3954 del 1969).
Del resto, la fondatezza nel merito della pretesa attorea azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo consente di pronunciare condanna del convenuto in senso sostanziale al pagamento della somma dovuta a fronte dell'esecuzione della fornitura da parte della società opposta.
pagina 7 di 8 Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza: devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, al minimo stante la non complessità della causa e tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sull'opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1052/2017 emesso dal Tribunale di Potenza;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 16.972,64 oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in euro 2.540 a titolo di onorario, oltre spese generali e accessori come per legge.
Potenza, 16 Gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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