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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 03/02/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato RIVOLTA MARICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
● ordinare l'Ufficio di stato Civile del Comune di ER (TR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1] I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_3 2] la casa famigliare, sita in Monza (MB) via Soferino,3 e condotta in locazione, resta assegnata alla signora ove abiterà con il Figlio, che ivi manterrà la propria residenza. Pt_1
Il Signor in accordo con la moglie, a far data dal 06/01/2025 ha provveduto a lasciare l'abitazione Pt_2 famigliare (contestualmente ritirando i propri effetti personali), trasferendosi in via provvisoria in Milano, via Cola Montano n.3, nell'attesa di reperire altra e idonea abitazione.
3] Il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la Madre. Atteso l'affidamento congiunto, tutte le decisioni significative e relative alla Sua educazione, istruzione e salute dovranno essere assunte congiuntamente dai Genitori rimettendo le stesse, in caso di disaccordo, al Giudice competente.
Fermo quanto sopra, i Genitori dichiarano e reciprocamente riconoscono, che tutte le decisioni relative alla ordinaria gestione quotidiana del Figlio, saranno assunte disgiuntamente da ciascun Genitore quando avrà con sé lo Stesso, ancorché nel rispetto dell'interesse supremo del Minore.
3.1] I Genitori si impegnano altresì a conservare i rapporti del Minori con le figure significative degli ascendenti materni e paterni.
4] Per quanto attiene l'esercizio dell'affidamento congiunto ed i rapporti genitoriali con il Minore, valutate le abitudini del Figlio in uno al ménage famigliare già in uso fra i i Signori ed Pt_3 Pt_1 Pt_2 concordano le modalità di seguito pattuite:
4.1] durante la settimana: Il Padre terrà con sé il Minore dalle ore 18.30 del martedì prelevandolo dalla casa della Madre, con riaccompagno il mercoledì mattina a scuola.
Salvo diverso accordo fra i Genitori la presa in consegna di presso la casa della Madre, sarà a Per_1 cura ed organizzazione del Padre che vi potrà provvedere anche con l'ausilio dei nonni e/o baby sitter e/o Persone dallo Stesso delegate.
4.2] week-end: in via alternata alla Madre, il Padre terrà con sé il Minore nei fine settimana con decorrenza dal venerdì pomeriggio prelevandolo dalla casa della Madre alle ore 17:00 e con riaccompagno a scuola il lunedì mattina.
4.3] vacanze natalizie: ad anni alterni, trascorreranno con ciascun Genitore le vacanze Per_1 scolastiche secondo le seguenti modalità:
- dal termine della scuola sino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro, con la precisazione che i giorni del 24 e del 25 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza.
4.4] vacanze pasquali: anch'esse con il criterio dell'alternanza annuale, vedrà il Figlio trascorrere con ciascun Genitore l'intero periodo delle vacanze pasquali, fatta salva ogni più ampia e diversa richiesta di e/o esigenza dei Coniugi da comunicarsi almeno entro fine febbraio di ogni anno. Per_1
4.5] ponti e ulteriori festività: durante i ponti festivi scolastici di vario genere ( cfr.:1 novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc) il Figlio trascorrerà tali giorni con il Genitore cui compete il fine settimana cui il ponte si annette, (fatto salvo impegni lavorativi dei genitori), riprendendo poi la “turnazione ordinaria”;
4.6] vacanze estive: , indipendentemente dalla turnazione ordinaria quotidiana di cui sopra, Per_1 trascorrerà con ciascun Genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da usufruire con decorrenza dal termine della scuola sino a settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. I Genitori, inoltre, concordano sin da ora per concedersi reciprocamente la possibilità di una terza settimana aggiuntiva con il Minore da concordare preventivamente avuto riguardo agli interessi scolastici ed extrascolastici del Minore.
Detti periodi dovranno essere concordati fra i genitori entro il giorno 30 maggio di ciascun anno con la precisazione che il mese di agosto, laddove scelto da entrambi i Genitori, verrà suddiviso in due periodi
(dall'1 al 15 il primo e dal 16 al 31 il secondo) ed attribuito agli Stessi con il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun Genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà la villeggiatura con il Figlio ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica dello Stesso.
Il periodo di tempo trascorso durante l'estate con ciascuno dei Genitori non andrà ad alterare la
“turnazione ordinaria”.
4.7] compleanno dei Figli e/o dei Genitori: fatte salve diverse esigenze manifestate dal Figlio, Per_1 trascorrerà qualche ora del giorno del proprio compleanno con ciascun Genitore, anche in orari e luoghi diversi. Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno di ciascun Genitore o per la festa della mamma o del papà: il festeggiato avrà diritto a trascorrerlo con il Figlio, e ciò indipendentemente dall'alternanza settimanale di tenuta dello Stesso.
5] Ferme le sopraccitate ripartizioni del tempo che i Genitori trascorreranno rispettivamente con compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dello Stesso, i Genitori potranno Per_1 in qualsiasi momento prevedere eventuali diverse e più ampie modalità di visita (e tanto nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione), previo preavviso di almeno 48 ore all'altro Coniuge.
6] MANTENIMENTO FIGLIO. Valutata l'età del Minore, le sue attuali esigenze ed il tenore di vita già in essere, il Signor contribuirà al mantenimento di versando alla Signora entro Pt_2 Per_1 Pt_1 il giorno 2 di ogni mese, l'importo di €.600,00 mensili a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie allo
Stesso già note. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo come indice base di riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso.
6.1] Ad integrazione del contributo di mantenimento in favore di e della signora (di Per_1 Pt_1 cui infra al punto 10]), a carico del signor resta l'onere del pagamento del canone di locazione, Pt_2 delle spese condominiali e dei costi per i consumi per le utenze della casa familiare -sita in Monza via
Solferino, 3- in ragione di complessivi €.1.000,00 mensili come massimale.
In punto i Coniugi specificano che detto importo di €.1.000,00 costituisce base minima che permarrà in capo al Signor Pt_2 -
Sia nel caso in cui il contratto di locazione - tutt'oggi in essere -, non venisse rinnovato alla scadenza naturale per qualsivoglia ragione imputabile al Locatore e/o al Conduttore, con conseguente necessità della Signora di reperire altra unità abitativa per sé e per il Minore. Pt_1
- sia nell'eventualità di reperimento da parte della Signora di attività lavorativa. Pt_1
6.2] I Coniugi specificano che l'importo del concorso di mantenimento di ut supra indicato al Per_1 punto 6] in ragione di €.600.00 è comprensivo di tutte le voci di spesa ordinaria, e segnatamente: vitto;
abbigliamento ordinario;
medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, farmaci/parafarmaci e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
In punto abbigliamento, i Genitori precisano che l'assegno di €.600,00 è a copertura del vestiario ordinario basico con esclusione, pertanto, dei costi per l'acquisto di capi di abbigliamento per i cambi stagionali,
e/o dovuti dalla crescita del Minore, da acquistarsi previo accordo dei Genitori sulla necessità della voce di spesa e sull'entità della somma da investire che resterà al 100% a carico del signor In caso di Pt_2 mancata concertazione o accordo – da effettuarsi nei termini e modalità di cui al punto 8] – la spesa resterà integralmente a carico del Genitore che l'avrà assunta.
7] Tutte le spese di carattere ordinario e straordinario assunte nell'interesse del Figlio, resteranno a carico del signor al 100%. Pt_2
7.1] In punto regolamento spese ordinarie o straordinarie da erogarsi nell'interesse del Figlio, con o senza necessità di consenso dell'altro Genitore in uno alle modalità di manifestazione del consenso, i Coniugi concordano le seguenti modalità:
(a) spese MEDICHE:
➔ da documentare, che NON richiedono la preventiva concertazione tra i Genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e relativi farmaci e parafarmaci;
b) cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e costo di farmaci/parafarmaci; lenti a contatto, ecc.
e) cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico curante;
➔ da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i Genitori anche sull'entità della spesa da investire:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese SCOLASTICHE
➔ da documentare, che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici (a titolo esemplificativo: tasse di iscrizione, contributi obbligatori e/o volontari); dalle quali saranno da dedurre eventuali borse di studio;
b) libri di testo, materiale di cancelleria costituente il corredo scolastico di inizio anno nonché spese di cancelleria ricorrenti nell'anno, così come le attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola
(anche privata) anche in corso di anno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: computer, relativi programmi, antivirus, ecc.; materiali per laboratorio;
abbigliamento richiesto espressamente dalla scuola: scarpe da ginnastica per l'attività di educazione fisica, grembiuli per attività di laboratorio e/o indumenti particolari per recite, o attrezzatura richiesta da particolari insegnanti, ecc);
c) corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni anche se non corredate da ricevuta fiscale);
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico (es: biglietti e/o abbonamenti per bus, metro, treno);
➔ da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i Genitori anche sull'entità della spesa da investire a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione e/o master anche all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento organizzate dalla scuola;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) soggiorni all'estero, per l'apprendimento di lingue straniere;
(c) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
➔ da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature nonché stage/corsi estivi sportivi (avuto riguardo all'attività di basket già da anni esercitate da ), ricreative e ludiche;
Per_1
➔ da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione all'estero (anche estivi);
b) mance settimanali/mensili ai Figli;
c) costo per la patente di guida auto e/o motorino, benzina, etc. e conseguente acquisto ciclomotore/autoveicolo;
d) vacanze estive e/o invernali senza Genitori (es: con l'oratorio);
e) ricariche tessere telefoniche mensile solo se in possesso di cellulare con importo di ricarica da concordare;
f) regali che i figli vorranno fare per compleanni di compagni, maestre, amici, ecc;
g) feste organizzate per i Figli (es. compleanno);
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, nonché stage/corsi estivi sportivi (se diversi dal basket attualmente in essere). 8] TERMINI/MODALITÀ DEL CONSENSO;
DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il Genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail o whatsapp), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In punto i Genitori dichiarano che i relativi indirizzi mail sono:
: Email_1 Email_2
: : ; Parte_2 Email_3
8.1] I signori e inoltre, espressamente concordano: Parte_1 Parte_2
- che l'assegno unico e universale sui figli, se percepito, andrà riconosciuto interamente alla signora così come eventuali ulteriori sussidi e/o bonus statali/regionali o comunitari e qualsiasi altra Pt_1 forma di sostegno al nucleo familiare e ai figli;
- la detrazione delle spese del Figlio ai fini Irpef, così come le detrazioni per i figli a carico, verranno effettuate dal signor in ragione del 100%. Parte_2
9] Le Parti si impegnano sin d'ora a consentirsi reciprocamente di poter uscire con i Figli dal territorio nazionale previa tempestiva comunicazione tra i Coniugi e precisa indicazione in ordine al periodo e al luogo in cui i Minori verranno portati, rilasciandosi l'un l'altro i necessari consensi e nulla osta all'espatrio e all'emissione e/o rinnovo della carta d'identità o passaporto del Minore.
10] MANTENIMENTO MOGLIE: Il signor ad integrazione di quanto disposto al punto 6.1] Pt_2 ut supra, si impegna a corrispondere alla ed a titolo di concorso al mantenimento della Stessa la Pt_4 somma mensile di €.800,00 da corrispondersi entro il giorno 2 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie allo Stesso già note. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, prendendo come indice base di riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso.
10.1] La signora si impegna ad iscriversi nelle liste di collocamento ai fini di reperire attività Pt_1 lavorativa.
10.2] I Coniugi concordano che la corresponsione per il mantenimento della in ragione di €.800,00 Pt_4 mensili, permarrà anche nell'eventualità di reperimento da parte della Signora di attività Pt_1 lavorativa laddove la remunerazione fosse pari o inferiore ad €.1.000,00 netti mensili. Le Parti concordano che, verificatasi la predetta condizione, la signora contribuirà alle spese straordinarie del Minore Pt_1 di cui al punto 7.1] ut supra in ragione 20%, ed il restante 80% resteranno a carico del Signor 11] Pt_2
Al fine di dare definitiva regolazione ai propri rapporti economici, regolazione che si rende necessaria a conferire un nuovo assetto economico delle Parti funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e tanto con applicazione di ogni beneficio di legge, le Parti concordano che rispetto ai risparmi accumulati nel corso del matrimonio i signori e reciprocamente pattuiscono e convengono che il Pt_1 Pt_2
Signor corrisponda alla Signora la somma complessiva di €.60.000,00 sul maggior Pt_2 Pt_1 ritenuto, che la signora dichiara di aver già ricevuto e che, con la sottoscrizione del presente Pt_1 atto, ne rilascia quietanza.
12] Quanto all'autovettura Ford Puma targata GM874EZ, a disposizione della famiglia con contratto a noleggio a lungo termine intestato al Signor la stessa resterà in uso prevalente alla signora Pt_2
con facoltà di uso anche da parte del signor previo avviso di almeno 24 ore. Quanto al Pt_1 Pt_2 canone mensile per il noleggio della precitata autovettura, il signor continuerà ad assolvere al Pt_2 canone di affitto della precitata autovettura in ragione del 100% sino al mese di febbraio 2027.
13] Coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, non avranno nessun'altra pretesa economica da avanzare l'uno dall'altra per nessuna ragione e/o titolo, avendo regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali.
14] Le Parti si danno atto che le condizioni del presente accordo avranno validità a decorrere dalla sottoscrizione.
15] Le spese e competenze di lite a carico del signor Parte_2 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.07.2014 a Terni Parte_1 Parte_2
(TR);
- Dall'unione è nato il figlio (11.04.2017); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 03/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a ER (TR) in data 19.07.2014 (Atto n. 7, Parte II, Serie
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (TR)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER (TR), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 03/02/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato RIVOLTA MARICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
● ordinare l'Ufficio di stato Civile del Comune di ER (TR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1] I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_3 2] la casa famigliare, sita in Monza (MB) via Soferino,3 e condotta in locazione, resta assegnata alla signora ove abiterà con il Figlio, che ivi manterrà la propria residenza. Pt_1
Il Signor in accordo con la moglie, a far data dal 06/01/2025 ha provveduto a lasciare l'abitazione Pt_2 famigliare (contestualmente ritirando i propri effetti personali), trasferendosi in via provvisoria in Milano, via Cola Montano n.3, nell'attesa di reperire altra e idonea abitazione.
3] Il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la Madre. Atteso l'affidamento congiunto, tutte le decisioni significative e relative alla Sua educazione, istruzione e salute dovranno essere assunte congiuntamente dai Genitori rimettendo le stesse, in caso di disaccordo, al Giudice competente.
Fermo quanto sopra, i Genitori dichiarano e reciprocamente riconoscono, che tutte le decisioni relative alla ordinaria gestione quotidiana del Figlio, saranno assunte disgiuntamente da ciascun Genitore quando avrà con sé lo Stesso, ancorché nel rispetto dell'interesse supremo del Minore.
3.1] I Genitori si impegnano altresì a conservare i rapporti del Minori con le figure significative degli ascendenti materni e paterni.
4] Per quanto attiene l'esercizio dell'affidamento congiunto ed i rapporti genitoriali con il Minore, valutate le abitudini del Figlio in uno al ménage famigliare già in uso fra i i Signori ed Pt_3 Pt_1 Pt_2 concordano le modalità di seguito pattuite:
4.1] durante la settimana: Il Padre terrà con sé il Minore dalle ore 18.30 del martedì prelevandolo dalla casa della Madre, con riaccompagno il mercoledì mattina a scuola.
Salvo diverso accordo fra i Genitori la presa in consegna di presso la casa della Madre, sarà a Per_1 cura ed organizzazione del Padre che vi potrà provvedere anche con l'ausilio dei nonni e/o baby sitter e/o Persone dallo Stesso delegate.
4.2] week-end: in via alternata alla Madre, il Padre terrà con sé il Minore nei fine settimana con decorrenza dal venerdì pomeriggio prelevandolo dalla casa della Madre alle ore 17:00 e con riaccompagno a scuola il lunedì mattina.
4.3] vacanze natalizie: ad anni alterni, trascorreranno con ciascun Genitore le vacanze Per_1 scolastiche secondo le seguenti modalità:
- dal termine della scuola sino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro, con la precisazione che i giorni del 24 e del 25 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza.
4.4] vacanze pasquali: anch'esse con il criterio dell'alternanza annuale, vedrà il Figlio trascorrere con ciascun Genitore l'intero periodo delle vacanze pasquali, fatta salva ogni più ampia e diversa richiesta di e/o esigenza dei Coniugi da comunicarsi almeno entro fine febbraio di ogni anno. Per_1
4.5] ponti e ulteriori festività: durante i ponti festivi scolastici di vario genere ( cfr.:1 novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc) il Figlio trascorrerà tali giorni con il Genitore cui compete il fine settimana cui il ponte si annette, (fatto salvo impegni lavorativi dei genitori), riprendendo poi la “turnazione ordinaria”;
4.6] vacanze estive: , indipendentemente dalla turnazione ordinaria quotidiana di cui sopra, Per_1 trascorrerà con ciascun Genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da usufruire con decorrenza dal termine della scuola sino a settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. I Genitori, inoltre, concordano sin da ora per concedersi reciprocamente la possibilità di una terza settimana aggiuntiva con il Minore da concordare preventivamente avuto riguardo agli interessi scolastici ed extrascolastici del Minore.
Detti periodi dovranno essere concordati fra i genitori entro il giorno 30 maggio di ciascun anno con la precisazione che il mese di agosto, laddove scelto da entrambi i Genitori, verrà suddiviso in due periodi
(dall'1 al 15 il primo e dal 16 al 31 il secondo) ed attribuito agli Stessi con il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun Genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà la villeggiatura con il Figlio ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica dello Stesso.
Il periodo di tempo trascorso durante l'estate con ciascuno dei Genitori non andrà ad alterare la
“turnazione ordinaria”.
4.7] compleanno dei Figli e/o dei Genitori: fatte salve diverse esigenze manifestate dal Figlio, Per_1 trascorrerà qualche ora del giorno del proprio compleanno con ciascun Genitore, anche in orari e luoghi diversi. Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno di ciascun Genitore o per la festa della mamma o del papà: il festeggiato avrà diritto a trascorrerlo con il Figlio, e ciò indipendentemente dall'alternanza settimanale di tenuta dello Stesso.
5] Ferme le sopraccitate ripartizioni del tempo che i Genitori trascorreranno rispettivamente con compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dello Stesso, i Genitori potranno Per_1 in qualsiasi momento prevedere eventuali diverse e più ampie modalità di visita (e tanto nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione), previo preavviso di almeno 48 ore all'altro Coniuge.
6] MANTENIMENTO FIGLIO. Valutata l'età del Minore, le sue attuali esigenze ed il tenore di vita già in essere, il Signor contribuirà al mantenimento di versando alla Signora entro Pt_2 Per_1 Pt_1 il giorno 2 di ogni mese, l'importo di €.600,00 mensili a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie allo
Stesso già note. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo come indice base di riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso.
6.1] Ad integrazione del contributo di mantenimento in favore di e della signora (di Per_1 Pt_1 cui infra al punto 10]), a carico del signor resta l'onere del pagamento del canone di locazione, Pt_2 delle spese condominiali e dei costi per i consumi per le utenze della casa familiare -sita in Monza via
Solferino, 3- in ragione di complessivi €.1.000,00 mensili come massimale.
In punto i Coniugi specificano che detto importo di €.1.000,00 costituisce base minima che permarrà in capo al Signor Pt_2 -
Sia nel caso in cui il contratto di locazione - tutt'oggi in essere -, non venisse rinnovato alla scadenza naturale per qualsivoglia ragione imputabile al Locatore e/o al Conduttore, con conseguente necessità della Signora di reperire altra unità abitativa per sé e per il Minore. Pt_1
- sia nell'eventualità di reperimento da parte della Signora di attività lavorativa. Pt_1
6.2] I Coniugi specificano che l'importo del concorso di mantenimento di ut supra indicato al Per_1 punto 6] in ragione di €.600.00 è comprensivo di tutte le voci di spesa ordinaria, e segnatamente: vitto;
abbigliamento ordinario;
medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, farmaci/parafarmaci e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
In punto abbigliamento, i Genitori precisano che l'assegno di €.600,00 è a copertura del vestiario ordinario basico con esclusione, pertanto, dei costi per l'acquisto di capi di abbigliamento per i cambi stagionali,
e/o dovuti dalla crescita del Minore, da acquistarsi previo accordo dei Genitori sulla necessità della voce di spesa e sull'entità della somma da investire che resterà al 100% a carico del signor In caso di Pt_2 mancata concertazione o accordo – da effettuarsi nei termini e modalità di cui al punto 8] – la spesa resterà integralmente a carico del Genitore che l'avrà assunta.
7] Tutte le spese di carattere ordinario e straordinario assunte nell'interesse del Figlio, resteranno a carico del signor al 100%. Pt_2
7.1] In punto regolamento spese ordinarie o straordinarie da erogarsi nell'interesse del Figlio, con o senza necessità di consenso dell'altro Genitore in uno alle modalità di manifestazione del consenso, i Coniugi concordano le seguenti modalità:
(a) spese MEDICHE:
➔ da documentare, che NON richiedono la preventiva concertazione tra i Genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e relativi farmaci e parafarmaci;
b) cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e costo di farmaci/parafarmaci; lenti a contatto, ecc.
e) cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico curante;
➔ da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i Genitori anche sull'entità della spesa da investire:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese SCOLASTICHE
➔ da documentare, che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici (a titolo esemplificativo: tasse di iscrizione, contributi obbligatori e/o volontari); dalle quali saranno da dedurre eventuali borse di studio;
b) libri di testo, materiale di cancelleria costituente il corredo scolastico di inizio anno nonché spese di cancelleria ricorrenti nell'anno, così come le attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola
(anche privata) anche in corso di anno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: computer, relativi programmi, antivirus, ecc.; materiali per laboratorio;
abbigliamento richiesto espressamente dalla scuola: scarpe da ginnastica per l'attività di educazione fisica, grembiuli per attività di laboratorio e/o indumenti particolari per recite, o attrezzatura richiesta da particolari insegnanti, ecc);
c) corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni anche se non corredate da ricevuta fiscale);
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico (es: biglietti e/o abbonamenti per bus, metro, treno);
➔ da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i Genitori anche sull'entità della spesa da investire a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione e/o master anche all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento organizzate dalla scuola;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) soggiorni all'estero, per l'apprendimento di lingue straniere;
(c) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
➔ da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature nonché stage/corsi estivi sportivi (avuto riguardo all'attività di basket già da anni esercitate da ), ricreative e ludiche;
Per_1
➔ da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione all'estero (anche estivi);
b) mance settimanali/mensili ai Figli;
c) costo per la patente di guida auto e/o motorino, benzina, etc. e conseguente acquisto ciclomotore/autoveicolo;
d) vacanze estive e/o invernali senza Genitori (es: con l'oratorio);
e) ricariche tessere telefoniche mensile solo se in possesso di cellulare con importo di ricarica da concordare;
f) regali che i figli vorranno fare per compleanni di compagni, maestre, amici, ecc;
g) feste organizzate per i Figli (es. compleanno);
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, nonché stage/corsi estivi sportivi (se diversi dal basket attualmente in essere). 8] TERMINI/MODALITÀ DEL CONSENSO;
DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il Genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail o whatsapp), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In punto i Genitori dichiarano che i relativi indirizzi mail sono:
: Email_1 Email_2
: : ; Parte_2 Email_3
8.1] I signori e inoltre, espressamente concordano: Parte_1 Parte_2
- che l'assegno unico e universale sui figli, se percepito, andrà riconosciuto interamente alla signora così come eventuali ulteriori sussidi e/o bonus statali/regionali o comunitari e qualsiasi altra Pt_1 forma di sostegno al nucleo familiare e ai figli;
- la detrazione delle spese del Figlio ai fini Irpef, così come le detrazioni per i figli a carico, verranno effettuate dal signor in ragione del 100%. Parte_2
9] Le Parti si impegnano sin d'ora a consentirsi reciprocamente di poter uscire con i Figli dal territorio nazionale previa tempestiva comunicazione tra i Coniugi e precisa indicazione in ordine al periodo e al luogo in cui i Minori verranno portati, rilasciandosi l'un l'altro i necessari consensi e nulla osta all'espatrio e all'emissione e/o rinnovo della carta d'identità o passaporto del Minore.
10] MANTENIMENTO MOGLIE: Il signor ad integrazione di quanto disposto al punto 6.1] Pt_2 ut supra, si impegna a corrispondere alla ed a titolo di concorso al mantenimento della Stessa la Pt_4 somma mensile di €.800,00 da corrispondersi entro il giorno 2 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie allo Stesso già note. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, prendendo come indice base di riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso.
10.1] La signora si impegna ad iscriversi nelle liste di collocamento ai fini di reperire attività Pt_1 lavorativa.
10.2] I Coniugi concordano che la corresponsione per il mantenimento della in ragione di €.800,00 Pt_4 mensili, permarrà anche nell'eventualità di reperimento da parte della Signora di attività Pt_1 lavorativa laddove la remunerazione fosse pari o inferiore ad €.1.000,00 netti mensili. Le Parti concordano che, verificatasi la predetta condizione, la signora contribuirà alle spese straordinarie del Minore Pt_1 di cui al punto 7.1] ut supra in ragione 20%, ed il restante 80% resteranno a carico del Signor 11] Pt_2
Al fine di dare definitiva regolazione ai propri rapporti economici, regolazione che si rende necessaria a conferire un nuovo assetto economico delle Parti funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e tanto con applicazione di ogni beneficio di legge, le Parti concordano che rispetto ai risparmi accumulati nel corso del matrimonio i signori e reciprocamente pattuiscono e convengono che il Pt_1 Pt_2
Signor corrisponda alla Signora la somma complessiva di €.60.000,00 sul maggior Pt_2 Pt_1 ritenuto, che la signora dichiara di aver già ricevuto e che, con la sottoscrizione del presente Pt_1 atto, ne rilascia quietanza.
12] Quanto all'autovettura Ford Puma targata GM874EZ, a disposizione della famiglia con contratto a noleggio a lungo termine intestato al Signor la stessa resterà in uso prevalente alla signora Pt_2
con facoltà di uso anche da parte del signor previo avviso di almeno 24 ore. Quanto al Pt_1 Pt_2 canone mensile per il noleggio della precitata autovettura, il signor continuerà ad assolvere al Pt_2 canone di affitto della precitata autovettura in ragione del 100% sino al mese di febbraio 2027.
13] Coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, non avranno nessun'altra pretesa economica da avanzare l'uno dall'altra per nessuna ragione e/o titolo, avendo regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali.
14] Le Parti si danno atto che le condizioni del presente accordo avranno validità a decorrere dalla sottoscrizione.
15] Le spese e competenze di lite a carico del signor Parte_2 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.07.2014 a Terni Parte_1 Parte_2
(TR);
- Dall'unione è nato il figlio (11.04.2017); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 03/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a ER (TR) in data 19.07.2014 (Atto n. 7, Parte II, Serie
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (TR)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER (TR), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona