Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3222 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Improta Emanuele, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA), via Alcide De Gasperi n.135/A
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 23/12/2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.4905/23, resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 18/7/23, con la quale, in accoglimento della domanda di primo grado, era stata dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero dell' per l'importo di euro 5.981,30 a titolo di assegno _1 ordinario di invalidità, con condanna dell' alla _1 restituzione delle somme trattenute, oltre interessi legali e spese di lite.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella sola parte relativa alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.080,00, sostenendo che tale importo era inferiore ai minimi stabiliti nel
Ha chiesto, pertanto, la liquidazione delle spese in misura almeno di € 2.952,00, oltre accessori, ivi inclusa la maggiorazione del 30% e la condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado. _1
L' , al quale è stato ritualmente notificato l'atto di appello, _1 si è costituito chiedendo il rigetto del gravame per le ragioni indicate in memoria.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va accolto in quanto fondato.
Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso fino da € 5.200,00 a 26.000,00.
Per la liquidazione occorre far riferimento al D.M. 55/2014 ed ai parametri medi del valore predetto di cui alla tabella allegata, con una riduzione del 50 per cento in considerazione della semplicità della lite, come peraltro richiesto dallo stesso appellante.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. Co DD. , in quanto evidentemente non si è tenuto conto anche della fase istruttoria o di trattazione, che nel caso concreto vi è stata, come risulta dai verbali di udienza (cfr il deposito in prima udienza delle ricevute pec ed il rinvio della causa in seconda udienza con il deposito della certificazione attestante la frequenza scolastica del minore).
Occorre qui richiamare la costante l'affermazione della Corte di Cassazione, secondo cui la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti ed in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (cfr Cass n. 20993 del 02/10/2020 e 2022/8870).
Applicando, pertanto, lo scaglione sopra individuato l'ammontare minimo da liquidare doveva essere di € 2.952,00, ivi inclusa la maggiorazione del 30 per cento già riconosciuta in primo grado, come richiesto dall'impugnante.
In tali limiti va dunque accolto l'appello proposto.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, che vanno rideterminate nella misura liquidata in dispositivo, con condanna dell' resistente al _1 pagamento della differenza spettante a tale titolo.
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell' e _1 si liquidano nella misura minima come da dispositivo, in base al limitato valore della controversia (cfr Cass. 2022/35195).
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese di lite del primo grado in euro 2.952,00 in luogo di euro 1.080,00 e condanna l' al pagamento della differenza, oltre iva, _1 cpa e spese, con attribuzione all'avv. Emanuele Improta.
Condanna L' al pagamento delle spese del presente grado che _1 liquida in euro 950,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Improta.
Napoli 21.2.2025
Il Presidente est.