Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.2189/2023 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 7/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.2189/2023 R.G. tra
, nato a [...], il [...] - C.F. ed elett.te Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Mario Gramegna –
C.F. – P.IVA n. , e Filippo Mario Gramegna – C.F. C.F._2 P.IVA_1
– P.IVA n. , che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._3 P.IVA_2
procura in atti Attore
e res Napoli via Sn Giovanni Maggiore a Pignatelli 5 Controparte_1
Convenuto contumace
Nonché
, con sede in Italia ubicata in Controparte_2
Milano (MI) alla Via Polesine 13, P. IVA , quale compagnia che garantisce le polizze P.IVA_3
assicurative distribuite in Italia dall'agente in persona del procuratore Controparte_3
(CE) alla via Fulvio Renella n. 88, giusta procura in atti Convenuta
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e la per sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di
[...] Controparte_2
tutti i danni subiti il 31/10/2021, verso le ore 11:45, in Napoli alla Via Francesco GI allorchè il conducente del motociclo Honda SH tg. EH86557 di proprietà dell' ed assicurato con la CP_1
collideva il motociclo Honda SH tg POLG2195 condotto nell'occasione dal Controparte_2
per motivi di servizio lavorativo di scorta ad un carro funebre;
in contumacia dell' si Pt_1 CP_1
costituiva la società assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande;
depositata documentazione ,
interrogata la parte convenuta il 23/4/2024 ed escussi i testi e alle Tes_1 Testimone_2
udienze del 23/4/2024 e del 13/9/2024, la causa è stata assegnata a sentenza .
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda sulla base delle missive inviate alla società assicuratrice in cui viene descritto in modo compiuto il sinistro e le sue conseguenze;
nel merito, premesso che la contestazione della conformità delle copie agli originali sollevata dalla società assicuratrice è generica ed imprecisa ( cfr in tema ord Cass n. 18491/2024, n 23213/2024) ,
la titolarità attiva e passiva non sono contestate, ammesse in via stragiudiziale ed in sede di interrogatorio formale dell' , comprovate dai certificati medici in atti e dal rapporto CP_1
redatto dalla Polizia Municipale di Napoli nonché dalla visura PRA del motociclo Honda SH tg.
EH86557 . Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza ( in tal senso Cass. n. 12524/00, Cass. n.
4639/02).Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (
Cass. n. 12692/98, Cass. n. 10304/2009) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria ( sent Cass n.9528/2012).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo dalle prove acquisite è dato desumere la esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo.
Gli elementi probatori che consentono di concludere nel senso suindicato sono dati dal rapporto di incidente , dalle risultanze dell'interrogatorio e dalle dichiarazioni dei testi: “Sono proprietario di
un motorino SH Honda bianco che non ho più per averlo venduto nel 2022 o meglio qualche mese
dopo l'incidente e quel guidava mio genero e a bordo vi era anche mia figlia Persona_1
Mia figlia mi ha detto che il giorno del sinistro non ricordo quando, mentre il motorino Per_2
saliva via GI , mio genero ha messo la freccia per girare a sinistra senza alcun contatto con
altri veicoli e ha sentito un rumore dietro e si è girata e ha visto a terra una persona su un motorino
che si è qualificato come poliziotto Si sono fermati per aiutare. Null'altro so.” ); Controparte_1
“Sono ispettore della Polizia di Stato Il 31/10/2021 di mattina verso le 12 ero di servizio a bordo di
uno scooter del ministero per seguire un corteo non autorizzato del funerale della moglie di un
boss, . Ero con un altro collega ispettore e il era a bordo di un altro Per_3 Testimone_3 Pt_1 scooter SH percorrevamo via Gerardi direzione verso corso vittorio Emanuele. Il era a 4 o 5 Pt_1
metri davanti a me e seguivamo l'auto con il feretro. Da destra è arrivato uno scooter non so se da
una traversa e poi ha girato a sinistra e ha tagliato la strada a e l'ha urtato con la Parte_1
ruota anteriore alla ruota anteriore che era a bordo da solo è caduto sulla destra e Pt_1
ha subito dolori alla spalla Il motorino che ha impattato si è fermato per i Pt_1 Pt_1
soccorsi e a bordo vi erano un uomo, che guidava , e una donna. Il motorino di questi ultimi andava
veloce ed era anch'esso un SH Un'auto della Polizia si è fermata e senza aspettare l'ambulanza , è
stato portato dalla Polizia ai . Confermo che c'è stato impatto tra i due veicoli . Per_4 Pt_1
è stato per molto tempo in malattia poi ha ripreso il lavoro ma da dicembre 2023 lavoro a Salerno
e prima di me è stato trasferito a Lecce da dove proviene. Al momento del sinistro vi Pt_1
erano tre scooter del commissariato, una moto dei falchi , l'auto della Polizia e i vigili urbani.” (
teste ; “ Sono agente di Polizia e il 31/10/2021 ero di scorta con altri colleghi tra cui Tes_1 Parte_1
ad un carro funebre della moglie di , attualmente detenuto Era intorno alle 12
[...] CP_4
ed eravamo su via GI Davanti a me c'era e dietro di lui, meno di due metri, c'ero io. Il Pt_1
funerale era vietato in forma pubblica e vi erano varie transenne sulle strade e vi erano i vigili
urbani Ad un certo punto arrivati poco prima di vico Politi sulla sinistra rispetto alla nostra
direzione ( corso vittorio emanale) , da tergo, da destra siamo stati superati da due persone a
bordo di una Honda , un uomo e una donna che aveva delle borse con sé. Arrivati all'altezza mia ,
dopo avermi superato, hanno cercato di infilarsi tra il carro e il motoveicolo del per entrate Pt_1
nel vicolo Politi a sinistra ma hanno impattato con la ruota anteriore e le borse , la ruota anteriore
della moto del che è caduto sulla destra non riuscendo ad evitare l'impatto . Ha subito lesioni Pt_1
alla spalla e ho soccorso , ho preso i documenti delle due persone a bordo della moto Pt_1
investitrice e ho aspettato una volante che ha portato in ospedale . Ho rivisto Pt_1 Pt_1
dopo un anno e mezzo prima del suo trasferimento a Lecce. So che faceva sport ma non lo
frequento fuori dal lavoro perché anche io sono stato trasferito Dopo il corteo del carro funebre vi
era una volante della polizia con i colori di istituto .” ( teste ) . Tes_2
Ritiene questo giudice che non via sia motivo di dubitare della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi attori, precisi e concordanti nelle dichiarazioni stante anche la loro qualifica ed è pertanto possibile concludere nel senso che il conducente del motociclo Honda SH tg. EH86557, nell'effettuare un sorpasso ed una improvvisa svolta a sinistra, collideva la parte anteriore del motociclo Honda SH tg POLG2195 condotto nell'occasione dal per motivi di servizio Pt_1
lavorativo di scorta ad un carro funebre facendolo cadere e provocandogli lesioni, di tal che il nulla poteva fare per evitare l'impatto con l'altro veicolo che gli ha tagliato la strada . Pt_1
Ne deriva che va dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro del 31/10/2021 e da tale dichiarazione deriva l'accoglimento delle domande attoree con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attore e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dal , gli stessi Pt_1
sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione della C.T.P. redatta dal fiduciario della società assolutrice e fatta propria dall'attore ( cfr ud del
13/9/2024), che appare corretta e congruamente motivata;
quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente sopra individuato e qui di seguito liquidato .
I postumi sono stati descritti in modo preciso e analitico dal C.T.P. (“esiti di lussazione, distrazione,
distorsione della spalla destra e caviglia destra) il quale ha confermato il nesso causale e quantificato la percentuale nel 11% e vanno liquidati, sulla base delle attuali Tabelle di Milano
2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore ( cfr in tema sent Cass n.
8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della
liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”), all'attualità ivi compreso il danno emergente, nella somma di €23.295,00 (punto base senza alcuna personalizzazione per il danno alla vita di relazione o morale, €2.732,57 e 0.775 quale demoltiplicatore attesa l'età, 46 anni al momento del sinistro),
a titolo di invalidità temporanea parziale (25 gg al 75% ,45gg al 50% , 50 al 25%) €4.515,00 per un totale a carico dei convenuti di €27.810,00 , da cui va detratta la somma già percepita pari ad €
5.321,25 , per un residuo di €22.488,75 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011, Cass. n. 3931/2010 e ord Cass
n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma
da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto,
ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso
medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”);
quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Le spese mediche non sono state documentatamente provate né risulta che il abbia goduto Pt_1
di indennità previdenziali.
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 e tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta nonché valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 ridotto per la non complessità della fattispecie e senza ulteriori aumenti, seguono la soccombenza con esclusione delle spese vive non provate e con attribuzione in favore, in solido, degli avv.ti Mario
Gramegna e Filippo Mario Gramegna .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree per quanto di ragione e riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, condanna i convenuti in solido a pagare in favore Controparte_1
di €22.488,75 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo. Parte_1
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali attoree che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compenso ed € 215,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore, in solido, degli avv.ti Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna .
Napoli 11/4/2025 IL G.U.