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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
N 25 DI PORTOFERRAIO (PI: , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ROBERTO NAPOLEONI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: e (cf: Controparte_1 C.F._1 CP_2
il patro AGGI C.F._2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(PI: , contumace;
Controparte_3 P.IVA_2
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Controparte_4 C.F._3
BATTISTA;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 44/2021 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, e pubblicata il 05/07/2021.
CONCLUSIONI pagina 1 di 22 In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
IN TESI
- In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nulla ex art. 112 cpc la parte di sentenza che condanna il al risarcimento del danno ed alla esecuzione degli obblighi di Parte_1 fare;
o comunque rigettare nel merito ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del
Conseguentemente condannare gli attori alla restituzione di quanto hanno Parte_1 ricevuto in base alla sentenza di primo grado, e cioè € 17.117,75, salvo le ulteriori somme che saranno pagate in futuro sulla base della sentenza di primo grado;
IN IPOTESI
- in riforma dell'impugnata sentenza, quantificare il danno ricevuto dagli attori in € 1.657,70, e conseguentemente condannare gli attori a restituire la somma ricevuta in eccedenza pari ad € 15.460,05, salve le ulteriori somme che saranno pagate in futuro sulla base della sentenza di primo grado;
IN IPOTESI SUBORDINATA
- in ogni caso di condanna del , dichiarare che il sig. è tenuto in solido con Parte_1 CP_4 il e con a risarcire il danno nei confronti degli attori e ad eliminare le Parte_1 CP_3 cause del danno cagionato agli attori. E conseguentemente condannarlo a restituire al condominio 1/3 di quanto da questo pagato in favore degli attori.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata + 1: CP_1
1) in via principale e nel merito, confermare la Sentenza n. 44/2021 del Tribunale civile di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio, sul punto condanna al Parte_2
[...
in persona dell'Amm.re in carica p.t. e in persona del legale rappr.nte p.t.; CP_3
2) sempre in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in atto di appello ad eccezione di quella relativa alla riforma della Sentenza posta in via subordinata relativa all'estensione della condanna al Sig. Controparte_5 dichiarando di non accettare il contraddittorio su ogni domanda, eccez nuova mai proposta prima in primo grado;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la responsabilità delle convenute
[...]
in persona del legale rappr.nte p.t e , in persona CP_3 Parte_2 dell'Amm.re in carica p.t., accogliere la domanda di estensione di condanna solidale anche nei confronti del condominio il quale, per l'effetto, dovrà essere altresì Controparte_5 condannato a rifondere agli odierni appellati, oggi appellanti incidentalmente, le spese legali liquidate in primo grado pari a complessivi Euro 3.545,66;
4) vinte le spese ed onorari di giudizio del presente grado, oltre accessori di legge, con dichiarazione di antistatarietà dello scrivente difensore”.
Per la parte appellata CP_5
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito
pagina 2 di 22 affinché voglia rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado. sempre in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate dal in atto di appello e Parte_2 la domanda di appello incidentale formula poiché entrambe CP_1 Pt_3 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, sd di Portoferraio, con sentenza n. 44/2021 pubblicata il
05/07/2021, ha così deciso:
- ACCERTATA la responsabilità delle convenute e CP_3 Parte_2 per le infiltrazioni per cui è causa, manifestatesi sull'immobile di proprietà degli attori, e per
l'effetto,
- CONDANNA le convenute e , in solido tra loro, alla CP_3 Parte_2 immediata eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile sito in Portoferraio, Calata Italia n. 25/7, nonché al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti, che si liquidano in complessivi euro 9.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- RIGETTA la domanda attorea nei confronti del convenuto , Controparte_4
- CONDANNA le convenute in solido tra loro a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite del presente procedimento che si liquidano complessivamente in euro 130,00 per anticipazioni e in euro 2.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA e CPA, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta CP_4
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.430,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
- Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate in corso di causa, a carico solidale di tutte le parti in causa.
1.1 e comproprietari di una unità abitativa posta in Controparte_1 Parte_4
pagina 3 di 22 Portoferraio Calata Italia 25/7, con atto di citazione spedito a notifica il 24.4.2018, avevano convenuto il , e la società (anche Parte_2 Controparte_5 CP_3
Contr solo e, sostenendo di subire da alcuni mesi infiltrazioni di acqua presumibilmente provenienti dall'appartamento sovrastante di avevano chiesto: CP_4
IN VIA PRINCIPALE e nel merito: - accertati i fatti di causa ed identificate la cause delle infiltrazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del venditore già Controparte_3 Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. e/o la
[...] Controparte_7 responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. del sig. nonché del Controparte_5 [...]
in persona del suo amministratore p.t., e ciò in solido e/o Controparte_8 in via alternativa e/o nella forma meglio vista e ritenuta, e per l'effetto condannare gli stessi convenuti in solido e/o in via alternativa e/o nella forma meglio vista, alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie, nonchè al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
- sempre in via principale e nel merito, condannare gli odierni convenuti in solido e/o in alternativa
e/o nella forma meglio vista al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi
a causa delle predette infiltrazioni pari ad euro 1.906,00 oltre iva ed oltre gli CP_1 ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio, come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti, nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00 o nella somma meglio vista anche secondo equità, oltre l'importo di euro 61,00 per l'avvio della mediazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo;
vinte le spese ed onorari di giudizio, delle quali chiede la liquidazione in distrazione a favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
A loro avviso, infatti,
Contr
1.1.a la società rispondeva ai sensi dell'art. 1490 c.c. o dell'art. 1669 c.c., perché essa aveva ristrutturato, appaltando a terzi i lavori, l'intero edificio, indi aveva loro venduto l'appartamento con contratto del 25.2.2016 a ministero del Notaio;
Persona_1
1.1.b il Condominio rispondeva ex artt. 2051 c.c. o 2043 c.c.;
1.1.c analogamente era tenuto FT.
1.2 Tutti i convenuti si erano costituiti per resistere.
pagina 4 di 22 1.3 Il Tribunale ha istruito la causa a mezzo di c.t.u. svolta dall'Arch. Persona_2
e, dichiarando di recepirne le conclusioni, ha fondato la sua decisione, per quanto
[...] ancora interessi, sui seguenti passaggi:
1.3.a la consulente aveva inequivocabilmente individuato la causa delle infiltrazioni in vizi di costruzione, riferibili alla società CA e ai suoi incaricati;
Contr
1.3.b rispondevano del danno sia sia il Condominio: la prima ai sensi dell'art. 1669
c.c., il secondo ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
era invece esente da responsabilità perché le infiltrazioni provenivano da CP_9 CP_4 parti comuni dell'edificio e non dalla sua proprietà esclusiva.
1.3.d Il danno consisteva nei costi di emendazione dei vizi, stimati dalla c.t.u. in €
9.500,00, escluse le ulteriori voci di danno.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_5
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello, , Controparte_1 CP_2 [...]
e (di seguito anche appellati), Controparte_3 Controparte_4 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, l'ente si duole, denunciando vizio di extrapetizione, che il Tribunale abbia accolto una domanda non proposta: mentre gli attori avevano chiesto la sua condanna in quanto “responsabile di non aver effettuato i sopralluoghi necessari alla ricerca delle origini (private o condominiali) delle infiltrazioni”, il primo giudice lo aveva condannato in quanto proprietario dell'edificio.
2.2 Il giudice, a causa anche della mal interpretata domanda, aveva ammesso una c.t.u. che non avrebbe potuto ammettere, come contestato dall'ente sin dalla sua 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., trattandosi di mezzo esplorativo.
2.3 Peraltro, la c.t.u. aveva rassegnato conclusioni dalle quali doveva scaturire il rigetto della domanda contro il posto che la causa delle infiltrazioni era stata attribuita Parte_1
Contr alla società escluso qualsiasi condotta dell'ente.
2.4 Peraltro, la quantificazione era errata per eccesso.
Infatti, il danno, secondo la c.t.u., era solo di € 1.657,70 iva compresa;
mentre la residua pagina 5 di 22 somma di € 7.162,70 iva compresa erano i costi che il avrebbe dovuto sopportare Parte_1 per rimediare al problema di infiltrazione.
2.5 In via subordinata, si denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice per non avere reputato corresponsabile l dal momento che è dalla sua terrazza, sovrastante CP_4
l'appartamento degli attori, che le infiltrazioni promanavano.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e i sono Controparte_1 CP_2 costituiti per resistere e per proporre appello incidentale.
3.1 Hanno rimarcato d'avere proposto contro il proprio l'azione ex art. 2051 Parte_1
c.c. che era stata accolta, posto che l'omessa vigilanza denunciata si inscriveva nei doveri del custode.
La c.t.u. era un mezzo del tutto legittimo per accertare i fatti, non potendosi non verificare lo stato dei luoghi, per ricercare le cause, sì da convalidare la tesi attorea.
Il quantum era stato ben determinato.
3.2 Hanno proposto appello incidentale per riproporre la domanda contro a loro CP_4 avviso erroneamente rigettata dal primo giudice.
Invero, a loro avviso, la c.t.u. conclamava anche la responsabilità di il cui CP_4 climatizzatore sulla terrazza non era provvisto di copertura e aveva tubazioni che, uscendo libere da un foro del pavimento, lasciavano che l'acqua penetrasse e impregnasse il solaio e la muratura verticale.
Hanno dunque rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. Anche si è costituito e ha resistito a entrambi gli appelli, Controparte_4 nella parte in cui erano diretti contro di lui.
Ha sottolineato che la c.t.u. svolta in causa era del tutto chiara nell'escludere qualsiasi ruolo causale della sua proprietà, esattamente come poi ritenuto dal giudice.
pagina 6 di 22 5. , non si è costituita, e, essendo Controparte_3 stata ritualmente citata (avendo altresì avuto notifica dell'appello incidentale), viene qui dichiarata contumace.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si premette che la difesa e nella comparsa conclusionale, denuncia che il CP_1 Pt_4
nel rassegnare le conclusioni definitive per l'udienza del 24.1.2023, avrebbe Parte_1 modificato quelle dell'atto di appello: doglianza generica, perché non indica le modifiche, e irrilevante, perché le conclusioni finali sono state rassegnate con note scritte sostitutive dell'udienza del 12.6.2024, ove il collegio non rileva discrasie.
7. I motivi primo e secondo dell'appello principale, che denunciano errores in procedendo, meritano esame congiunto e preventivo: sono infondati.
7.1 Il vizio di ultrapetizione non sussiste, perché il Tribunale ha esattamente qualificato la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'ente in termini di azione ex art. 2051 c.c.; e come tale l'ha accolta, senza interferire sulla causa petendi.
È vero che, come rimarca il nell'atto di citazione introduttivo la sua Parte_1 responsabilità era stata prospettata per “non essersi fatto parte diligente effettuando i sopralluoghi necessari alla ricerca delle origini (private o condominiali) delle infiltrazioni.
Tanto appare sufficiente ad integrare una responsabilità ex art. 2051 c.c e/o 2043 c.c. di cui appare superfluo richiamare la giurisprudenza consolidata sull'argomento” (il che pare più orientare la qualificazione sull'art. 2043 c.c., dal momento che viene messo in luce un profilo di colpa che non può riguardare l'art. 2051 c.c., che ne prescinde); ma, a tacere del fatto che l'art. 2051 c.c. era espressamente invocato, l'appellante omette di considerare che, prima pagina 7 di 22 ancora, e avevano dedotto che il loro appartamento si trovava inserito CP_1 Pt_4 nell'edificio condominiale, dal quale provenivano le infiltrazioni, per il tramite dell'unità abitativa sovrastante di CP_4
Inoltre, nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. degli attori, essi specificarono, forse in modo più completo, che «[…] il ha il dovere di tutelare i beni condominiali ed Parte_1 evitare che, nell'obbligo di custodia degli stessi, pervengano danni alle proprietà del
ha comunque l'obbligo di vigilare sulle cose comuni […]» (ivi, pag. 2). CP_10
Tale memoria, in quanto destinata per legge proprio alla precisazione della domanda, lascia ben pochi dubbi che gli attori abbiano inteso addurre, oltre alla responsabilità aquiliana generale (correlata all'omessa vigilanza), anche quella del custode ex art. 2051 c.c. (il ha il dovere di tutelare i beni condominiali ed evitare che, nell'obbligo di Parte_1 custodia degli stessi, pervengano danni alle proprietà del : la difesa appellante, CP_10 che ha trascurato questo atto, perviene dunque a conclusioni a fortiori fuorviate.
7.2 Il nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (pag. 2), si oppose Parte_1 all'ammissione della c.t.u.,
a) perché diretta ad accertare la quantificazione del danno. Controparte si preoccupa di accertare il senza ancora aver ipotizzato, e tanto meno dimostrato, l'AN; CP_11
b) in ogni caso è totalmente esplorativa. Infatti controparte non chiede che la CTU offra una valutazione tecnica dei fatti già allegati e provati;
e nemmeno che acquisisca elementi con cui dimostrare la fondatezza della domanda.
Come abbiamo visto sopra, gli attori dicono: nemmeno noi sappiamo di chi è la responsabilità del danno, e quindi si chiede che il Giudice l'accerti autonomamente grazie ad un suo ausiliario, che è il CTU.
La prima obiezione è priva di qualsiasi fondamento: la consulenza data dal giudice, che ha sul punto poteri anche officiosi, è stata diretta prima di tutto a individuare le cause.
La seconda obiezione non è meno infondata: non è affatto vero che gli attori dicono: nemmeno noi sappiamo di chi è la responsabilità del danno, bensì è vero il contrario, perché nell'atto di citazione è inequivocabilmente dedotto che i danni sono attribuibili alle opere Contr eseguite da (che aveva ristrutturato l'immobile e poi venduto gli alloggi), ma anche alla omessa custodia da parte del nonché in via diretta dall'appartamento Parte_1 CP_4
pagina 8 di 22 La verifica del c.t.u., dunque, lungi dall'essere esplorativa, serviva a convalidare queste tesi, la cui prospettazione, poi, non richiedeva, per costituire una piattaforma meritevole di una indagine tecnica dell'ufficio, più di tanto d'essere dettagliata, emergendo anche solo dalla puntuale descrizione degli eventi e dello stato dei luoghi: è ovvio che i recentissimi lavori di ristrutturazione del costruttore/venditore delineavano una sua possibile responsabilità, così come l'inserimento dell'appartamento infiltrato nell'edificio condominiale rendeva plausibile una permeazione delle parti comuni, nonché anche dall'unità sovrastante di CP_4
Il motivo, che in sostanza riproduce la critica sollevata in prime cure, non può, dunque, che essere respinto.
8. Vengono ora all'esame i motivi terzo e quinto dell'appello principale, nonché
l'unico motivo dell'appello incidentale, i quali sono fra sé strettamente connessi, perché concernono a quali soggetti ascrivere la (co)responsabilità dei danni, oltre che alla società Contr
la cui condanna è ormai coperta da giudicato interno.
In particolare, mentre il sostiene di non avere alcuna responsabilità (terzo Parte_1 motivo), ovvero che la responsabilità va estesa a (quinto motivo); RE e PÈ, CP_4 invece, chiedono la conferma della condanna del nonché l'estensione della Parte_1 responsabilità ad CP_4
Il collegio ritiene che il non è legittimato ad appellare la sentenza contro Parte_1
e che, nel merito, vada confermata la responsabilità del e vada affermata, CP_4 Parte_1 in riforma della sentenza, anche quella di CP_4
8.1 Il Tribunale, in sostanza, ha così motivato:
8.1.a Ha considerato responsabile ex art. 2051 c.c. il perché il danno s'era Parte_1 prodotto sì a partire dai vizi costruttivi;
ma per il tramite di parti comuni dell'edificio, delle quali l'ente era custode;
senza che il fatto del terzo (CA) potesse rilevare quale caso fortuito
(sul rilievo, corretto, che la responsabilità del custode prescinde dalla colpa e sussiste sulla base del solo ruolo causale fra cosa e danno, che può escludersi solo, per l'appunto, per caso fortuito o forza maggiore).
8.1.b Ha invece escluso la responsabilità di in quanto: CP_4
8.1.b.i il danno era stato provocato da strutture comuni dell'edificio e, dunque, non gli era riferibile quale proprietario esclusivo della singola unità: «[…] Nel caso di specie, tutti gli pagina 9 di 22 elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta risultano sforniti di prova, non risultando sussistente alcun rapporto di custodia tra il convenuto e la “cosa” da cui CP_4 sono derivate le infiltrazioni lamentate - l'infiltrazione non proviene, infatti, in maniera diretta dall'appartamento di proprietà del convenuto sul quale il medesimo esercita la CP_4 custodia, bensì dalle parti comuni dell'edificio su cui il convenuto non poteva avere alcuna relazione di custodia, e i cui vizi di costruzione, tra l'altro, hanno determinato danni anche al suo appartamento. […]» (sent., pag. 10);
8.1.b.ii in ogni caso – prosegue il primo giudice non senza porsi in contraddizione con quanto motivato in danno del – perché i vizi di costruzione libererebbero Parte_1 CP_4 quale caso fortuito: «[…] va ulteriormente osservato come i vizi di costruzione derivanti dai lavori effettuati da terzi sarebbero comunque idonei ad integrare il caso fortuito escludente la responsabilità a carico del convenuto tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043
c.c.. A tal proposito infatti la Cassazione ha osservato che “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia”. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26533 del 9 novembre 2017). […]»
(ibidem).
8.2 Il a sua volta, articola le seguenti critiche: Parte_1
8.2.a col terzo motivo, sostiene che la c.t.u., quantunque esplorativa, ha comunque raggiunto conclusioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a rigettare la domanda nei confronti del posto la causa delle infiltrazioni è stata individuata esclusivamente Parte_1
Contr in errori costruttivi ascrivibili a
8.2.b col quinto motivo, rimarca che le infiltrazioni promanano dalla terrazza di FT, il quale, dunque, in caso di conferma di responsabilità del dovrebbe vedersi Parte_1 estese le condanne.
8.3 e a loro volta, fanno notare che ha collocato sulla terrazza un CP_1 Pt_4 CP_4 climatizzatore che, per come sistemato, aggrava i fenomeni di ristagno e che dalla sua terrazza provengono le infiltrazioni.
8.4 Il quinto motivo del configura un appello contro perché la Parte_1 CP_4 riforma che viene chiesta della sentenza di primo consiste nell'estendergli la responsabilità dei danni subiti dagli originarî attori. pagina 10 di 22 Tuttavia, il non ha svolto nei confronti di in prime cure, alcuna Parte_1 CP_4 domanda;
né, di conseguenza, è restato nei suoi confronti soccombente;
tanto è vero che, in sostanza, col gravame vorrebbe che venisse accolta contro l'appellato una domanda che non è sua, ma di e CP_1 Pt_4
Di per sé, del resto, l'atto di citazione introduttivo della causa, deducendo una ipotesi di responsabilità solidale dei tre convenuti, non aveva dato vita a un solo rapporto processuale unitario, ma a tanti rapporti processuali quanti erano i convenuti (a es., Cass. sez. un. civ.
18.6.2010 n. 14700); con la conseguenza che, in difetto di autonome domande fra convenuti (a es., di regresso o anche solo di accertamento dei rispettivi gradi di responsabilità), il processo
è proseguito e terminato senza che sia mai stato istituito un rapporto processuale diretto fra il
Condominio e CP_4
A tutto concedere, il quinto motivo è sorretto dall'interesse del di Parte_1 contrastare l'esclusione di responsabilità di verso gli attori, in quanto essa per implicito CP_4 esclude il suo vincolo solidale;
ma questo interesse è di mero fatto e non di diritto, perché, in assenza di domande nel rapporto interno fra condebitori solidali, la pronuncia, così come ovviamente non aggrava la posizione del Condominio di debitore dell'intero, neppure pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa, non esercitato nel processo e dunque non pregiudicato (cfr, in termini, Cass. sez. 2^ civ. ord. 28.4.2021 n. 11199 rv 661213-01).
Pertanto, la pretesa del Condominio di svolgere una impugnazione
contro
FT è manifestamente inammissibile.
8.5 Così inquadrati i temi controversi in punto di responsabilità e delimitata la controversia in punto di rito, può esaminarsi il merito, basandosi sulla c.t.u., i cui risultati, a ben vedere, nessuno qui mette in dubbio, incentrandosi le critiche, semmai, sull'esatto apprezzamento di ciò che la c.t.u. ha accertato.
8.5.a Prima di tutto, merita smentire, onde evitare fraintendimenti che sia la difesa del sia quella di coltivano estrapolando un brano di c.t.u. e piegandolo a Parte_1 CP_4 interessi di parte, che l'Arch. laddove ha concluso che «[…] Il Per_2 Parte_2
, la proprietà e non hanno materialmente
[...] Controparte_5 CP_6 provveduto alla realizzazione delle opere e non hanno eseguito gli interventi contestati. […]»
(rel., pag. 14) abbia, per ciò solo, escluso ogni loro responsabilità.
Infatti, la affermazione della consulente costituisce la risposta al quesito che le demandava “l'indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione pagina 11 di 22 delle opere e/o all'esecuzione degli interventi contestati o a cui è ascrivibile la responsabilità dei pregiudizi lamentati da parte attrice;
”, parte che l'Arch. ha individuato nella Per_2 sola CA (e nei soggetti da lei incaricati).
La conclusione della c.t.u, dunque, sta solo a significare e ribadire che i vizi costruttivi sono stati causati da condotte del costruttore-venditore CA (e degli appaltatori e subappaltatori); e non dal Condominio o da ciò che, del resto, era già insito nel CP_4 precedente accertamento operato, ossia che la causa prima delle infiltrazioni erano vizi costruttivi, che, per loro natura, non potevano che essere stati posti in essere da chi aveva eseguito le opere e non dal Condominio o da un condomino.
8.5.b In particolare, la c.t.u. ha attestato che i vizi costruttivi all'origine del problema sono (rel., pag. 13):
1. Un inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze dei piani superiori;
2. Pendenze non corrette dei massetti delle terrazze;
3. La esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse.
Si è potuto constatare infatti che «[…] Gli interventi previsti non hanno modificato le pendenze dei massetti preesistenti ed hanno riguardato la formazione di sottofondo per
l'applicazione di nuova pavimentazione, la posa di malta cementizia impermeabilizzante e del nuovo pavimento in gres porcellanato.
Purtroppo in alcuni punti delle terrazze oggi si verificano contropendenze che portano
l'acqua verso le murature e non verso la parte esterna dell'edificio. La presenza di ristagni di acqua piovana nella pavimentazione della terrazza di pertinenza dell' (Foto 10), CP_12 conferma questa considerazione.
Appare evidente che in molti punti critici per la presenza di griglie, pozzetti o a ridosso del muro verticale, l'impermeabilizzazione non sia stata correttamente eseguita e questo difetto di realizzazione abbia dato luogo alle infiltrazioni accertate. Ad esempio, sovrapponendo le planimetrie degli appartamenti al piano terzo e secondo, si può notare come la grave infiltrazione sul soggiorno di parte attrice si trovi in corrispondenza della localizzazione del climatizzatore sulla terrazza al terzo piano (Foto 11, 12, 13) che presenta le problematiche già esposte a pag. 10.
pagina 12 di 22 L'integrità dei giunti tra i materiali, tra la muratura perimetrale e il pavimento delle terrazze è dunque compromessa, anche per la mancanza di battiscopa esterno che permette
l'ingresso di acqua nella parte basale delle pareti con muffe e efflorescenze sulla faccia interna di esse, tanto che in più punti si è dovuto, nel tempo, intervenire con sigillanti siliconici (Foto 14). […]» (ivi, pagg. 11-12).
Può dunque darsi per assolutamente certo che il fenomeno dannoso subito da CP_1
e dipende dall'accumulo di acqua meteorica, il cui smaltimento è, anziché favorito, Pt_4 addirittura ostacolato dalle strutture edilizie realizzate;
acqua che permea strutture comuni come le pareti perimetrali ovvero penetra dalla terrazza superiore ai locali inferiori, perché è
l'integrità dei giunti tra i materiali, tra la muratura perimetrale e il pavimento delle terrazze a essere compromessa.
Sono coinvolte nel fenomeno, dunque, sia parti comuni dell'edificio quali le pareti perimetrali, sia però anche le terrazze, non adeguatamente impermeabilizzate ed eccessivamente gravate dalla mancanza di adeguato deflusso.
8.5.c Constata il collegio – ciò di cui il Tribunale non ha tenuto conto - che è pacifico che la terrazza dell'appartamento FT, superiore a quello è un lastrico solare;
Parte_6
o, forse più propriamente, una terrazza a livello (Cass. sez. 6^-2 civ. ord. 18.11.2021 n. 35316 rv 663068-01: «In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata.»)
È sufficiente a tal fine, osservare la fotografia n. 2 a pagina 4 della relazione di c.t.u., della quale si intercala a lato il particolare che, nel riquadro rosso, raffigura l'appartamento RE/PÈ.
La terrazza sovrastante, anche se non è posta sulla sommità dell'edificio
(come si constata ancor meglio dalla fotografia intera), oltre a servire da terrazza all'appartamento FT, funge anche da copertura della colonna dell'edificio nel quale l'appartamento è collocato. Parte_6
pagina 13 di 22
8.5.d D'altra parte, nel caso di lastrico solare (o terrazza a livello, che soggiace alla medesima disciplina) di uso esclusivo, si applica il seguente principio, che il primo giudice ha pretermesso: «La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il in forza degli Parte_1 obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055
c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.» (Cass. sez. 6^-2 ord. 11.1.2022 n. 516 rv 663807-01).
Contr
8.5.e Resta da valutare se il fatto del terzo, ossia di possa costituire caso fortuito, come il primo giudice, peraltro contraddittoriamente, ha negato per il e ha Parte_1 affermato per CP_4
La risposta è negativa per entrambi.
Il precedente di legittimità citato dal Tribunale (Cass. sez. 6^-3 ord.
9.11.2017 n. 26533: supra, § 8.1.b.ii) in favore di non è pertinente al caso di specie e si riferisce invece CP_4 all'ipotesi in cui il fatto del terzo provochi il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia (la S.C., difatti, giudicava in una fattispecie in cui il vizio costruttivo riferibile al terzo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone).
Diversamente accade qui: i vizi costruttivi determinano le infiltrazioni dannose nell'appartamento di e per il tramite delle strutture comuni e della terrazza a CP_1 Pt_4 livello, nel senso che i vizi costruttivi, di per sé soli, fanno accumulare l'acqua meteorica, che permea l'edificio e che giunge sino all'appartamento degli originarî attori per mezzo delle pareti perimetrali e della terrazza;
ipotesi opposta a quella di vizi costruttivi che determinino il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia.
Valgono dunque – anche per - i principî che il medesimo primo giudice ha CP_4 richiamato per escludere il fortuito in danno del (Cass. sez. 2^ civ. 12.7.2011 n. Parte_1
pagina 14 di 22 15291, citata dal primo giudice;
in precedenza: Cass. sez. 3^ civ. 20.8.2003 n. 12211 rv
566022; Cass. sez. 2^ civ. 15.4.1999 n. 3753 rv 525419; successivamente: Cass. sez. 6^-2 ord.
12.3.2020 n. 7044 rv 657285-01).
8.4.f È appena il caso di aggiungere che a ragione gli appellanti incidentali richiamano quei passi della c.t.u. dove viene dato atto di una stretta e significativa corrispondenza fra l'impianto di climatizzazione allocato sulla terrazza di FT e la sottostante umidità patita dai locali di e CP_1 Pt_4
La c.t.u. dà infatti atto (e documenta fotograficamente) che «[…] La macchina di climatizzazione, posizionata sulla terrazza, non è protetta da una tettoia, o opportuna copertura, e le tubazioni escono libere da un foro del pavimento da dove l'acqua può facilmente penetrare e impregnare il solaio e la muratura verticale (Foto 11, 12, 13). […]»
(rfel., pag. 10); per poi osservare, come già si è avuto modo di ricordare, che «[…] sovrapponendo le planimetrie degli appartamenti al piano terzo e secondo, si può notare come la grave infiltrazione sul soggiorno di parte attrice si trovi in corrispondenza della localizzazione del climatizzatore sulla terrazza al terzo piano (Foto 11, 12, 13) che presenta le problematiche già esposte a pag. 10. […]».
Non solo, dunque, la res custodita da ossia la terrazza a livello, è causale rispetto CP_4 alle infiltrazioni perché contribuisce a trattenere acque meteoriche e a farle, in sostanza, sfogare permeando le strutture dell'edificio, ma lo è anche e in via autonoma per l'aggravio costituito dall'alloggiamento di un macchinario, appostovi dallo stesso che, in difetto di CP_4 cautele, convoglia ancor più acque verso il piano di sotto, che, non certo per un caso, proprio in quel punto ha una grave infiltrazione.
8.4.g Si deve in conclusione affermare che sono corresponsabili dei danni sia il sia il quale deve altresì contribuire a eseguire i lavori emendativi. Parte_1 CP_4
Resta invece fuori del sindacato della Corte, per difetto di domanda, l'accertamento delle Contr diverse incidenze causali fra condebitori solidali (ivi inclusa , come anche la ripartizione della responsabilità in senso al in ragione dell'uso esclusivo della terrazza da Parte_1 parte di (cfr Cass. SSUU29.4.1997 n. 3672 e succ.; Cass. SSUU 10.5.2016 n. 9449). CP_4
9. Residua l'esame del quarto motivo dell'appello principale, che concerne la quantificazione del danno.
pagina 15 di 22 9.1 e con note scritte sostitutive dell'udienza del 16.3.2021, avevano così CP_1 Pt_4 concluso dinanzi al Tribunale per quanto concerne le richieste di condanna: condannare gli stessi convenuti in solido e/o in via alternativa e/o nella forma meglio vista, alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile sito in Portoferraio, Calata Italia n. 25/7 con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori;
Sempre in via principale e nel merito, condannare gli odierni convenuti in solido e/o in alternativa e/o nella forma meglio vista al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi a causa del-le predette infiltrazioni pari ad Euro 1.906,00 oltre iva ed CP_1 oltre gli ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti, nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00
o nella somma meglio vista anche secondo equità, oltre l'importo di euro 61,00 per l'avvio della mediazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo;
preso altresì atto che le problematiche ad oggi non sono state ancora risolte, considerare nel computo dei danni il perdurare degli stessi nel tempo che vanno ad incidere sulla godibilità dell'immobile nonché l'aggravamento degli stessi danni accertati dal CTU;
Essi, pertanto, avevano chiesto la condanna dei convenuti:
(-) alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile … con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie,
(-) nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori;
(-) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi a causa CP_1 del-le predette infiltrazioni pari ad Euro 1.906,00 oltre iva ed oltre gli ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti
(-) nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00 o nella somma meglio vista anche secondo equità il tutto anche valutando il danno futuro sino alla eliminazione dei danni.
pagina 16 di 22 9.2 Il Tribunale ha emesso:
(-) condanna alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative;
(-) condanna al pagamento di una somma risarcitoria di € 9.500,00 desunta dalla c.t.u.;
(-) respinto e disatteso ogni altra domanda risarcitoria.
9.3 Il Condominio si duole che solo la somma di € 1.657,70, corrispondente alle voci 7,
8, 9 e 10 del c.m.e. stilato dalla c.t.u. è un danno risarcibile agli attori, perché le residue somme, di cui alle voci 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del c.m.e., altro non sono che i costi di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ossia ciò che il Condominio (e gli altri obbligati) dovrà esborsare per eseguire le opere emendative.
9.4 e che hanno dichiaratamente prestato acquiescenza al rigetto della CP_1 Pt_4 domanda di un maggior risarcimento, hanno obiettato, costituendosi, che «[…] parte appellante pare abbia omesso di leggere la Sentenza sul punto dove il Giudice, accogliendo correttamente la domanda di risarcimento danni in solido, a pag. 11, 2° cap. n. 3, e tenendo conto degli effetti progressivi del danno iniziale e di tutte le conseguenze dannose, ha individuato una somma di 9.500,00 Euro a titolo di danno patrimoniale. Per gli odierni appellati, detta somma, di per sé, potrebbe non essere ritenuta esaustiva alla luce anche del parziale mancato godimento dell'immobile e dello stress accumulato per essere stati ignorati da una gestione del Condominio “alla Brancaleone” […]» (comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 4).
Nella comparsa conclusionale (pagg. 3 e segg.), essi hanno dato notizia che il solo con deliberazione del 18.3.2024 ha disposto procedersi ai lavori. Parte_1
9.5 Il in replica, ha ribadito le sue tesi, osservando che la controparte non Parte_1 ha mai in realtà preso posizione sulle sue critiche alla sentenza.
9.6 Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
9.6.a Innanzitutto occorre fare chiarezza sui nocumenti che si sono prodotti e possono continuare a prodursi nelle more della realizzazione delle opere emendative.
9.6.a.i Il nocumento prodotto sino alla sentenza di primo grado è stato liquidato dal
Tribunale.
Infatti, il c.m.e. stilato dalla c.t.u. (rel., pagg. 16-17) ammonta a € 8.200,00.
pagina 17 di 22 Il Tribunale l'ha aumentato equitativamente a € 9.500,00, aggiungendo, cioè, €
1.300,00, allo specifico fine di tenere conto «[…] del tempo trascorso e del presumibile aggravamento della situazione pregiudizievole in tale lasso di tempo fino all'odierna pronuncia […]» (sent., pag. 11).
Nulla di più possono pretendere e in difetto di appello incidentale sul CP_1 Pt_4 punto, per il nocumento prodottosi per effetto della permanenza della situazione dannosa sino alla sentenza di primo grado.
9.6.a.ii Per il periodo successivo e sino alla completa eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e avrebbero potuto, ai sensi dell'art. 345 co. 1^ secondo periodo CP_1 Pt_4
c.p.c., chiedere alla Corte d'Appello la liquidazione del danno ulteriore.
Tuttavia, non l'hanno fatto e la questione è dunque fuori della cognizione del giudice d'appello, restando impregiudicata.
Sono dunque del tutto irrilevanti le frequenti lamentazioni dei danneggiati sui ritardi del se del caso, ciò costituirà oggetto di un separato giudizio. Parte_1
9.6.b La critica dell'appellante è, per quanto di ragione, fondata;
tanto che, Parte_1 significativamente, la difesa e come si può constatare, ha del tutto eluso il CP_1 Pt_4 tema controverso.
Infatti, mentre le voci 7, 8, 9 e 10 del c.m.e. redatto dalla c.t.u. si riferiscono sicuramente a interventi di riparazione e ripristino all'interno dell'appartamento degli attori, non altrettanto le altre, che esprimono le opere e i relativi costi dei lavori di competenza del
Parte_1
In particolare, le voci 7, 8, 9 e 10, per il cui dettaglio si rinvia al c.m.e. inserito nella c.t.u., riguardano la rimozione delle parti ammalorate con trasporto a discarica, la rintonacatura e la tinteggiatura sulle strutture dell'appartamento degli originarî attori, per un totale di €
(486,20 + 305,76 + 557,34 + 558,00=) 1.907,30, da maggiorarsi di iva al 10% e così in totale €
(1.907,30 + 190,73=) 2.098,03 (e non € 1.657,70 IVA compresa, come esposto, in difetto dello sviluppo del calcolo, nell'appello, pag. 6).
Le voci residue, invece, non sono altro che i costi delle opere che il è stato Parte_1 condannato a eseguire (a es.: piattaforma autocarrata articolata o telescopica, nuova impermeabilizzazione al piano terzo, ripavimentazione, interventi su facciate laterali, ecc.) e che, dunque, non possono certo essere considerati un danno risarcibile a e CP_1 Pt_4
pagina 18 di 22 Invero, la stessa c.t.u., aveva avuto cura di precisare, che il suo c.m.e. riguardava sia le opere per risanare l'appartamento degli attori, sia le opere da porre in essere per eliminare il problema (rel., pag. 15: «[…] Si precisa inoltre che le voci considerate nel seguente Computo riguardano, come richiesto dal Quesito 5, “gli interventi da adottare per la loro eliminazione
(degli inconvenienti)” e non solo quelli per il risanamento della specifica unità immobiliare.
[…]»).
9.6.c Pertanto, la somma risarcitoria non può che essere ridotta a quella di € 2.098,03, alla quale, d'altra parte, deve aggiungersi quella di € 1.300,00, che, come già spiegato, è stata liquidata dal Tribunale allo specifico fine di tener conto dell'ammaloramento intervenuto sino alla data della decisione di primo grado, decisione questa non specificatamente toccata dal gravame del e meritevole comunque di condivisione. Parte_1
Sul capitale di € (2.098.03 + 1.300,00=) 3.398,03 spettano - secondo la decisione, sul punto da nessuno impugnata, del Tribunale - gli interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo.
10. In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, emettendo condanna risarcitoria anche a carico di FT per € 3.398,03, oltre accessori;
e riducendo nella stessa misura l'importo al quale è stato condannato il Parte_1
Resta fermo, poi, il vincolo di solidarietà che lega fra sé, per l'unicità del danno cagionato pur se con condotte distinte, il Condominio e nonché essi e la società CP_4 CP_3
Quest'ultima, d'altra parte, essendo parte del giudizio e avendo omesso d'impugnare la sua condanna, resta esposta per la maggior somma alla quale l'ha condannata il primo giudice, essendo quella statuizione divenuta irrevocabile, senza che – in rapporto scindibile – Contr possa giovarsi né dell'art. 336 c.p.c. (perché l'importo stabilito contro è autonomo rispetto alle parti riformate e non ne dipende), né dell'art. 1306 c.c., riservato ai soli condebitori solidali che non siano stati parte del giudizio (in termini, pur risalente, Cass. sez.
3^ civ.
4.6.1969 n. 1970 rv 341158; cfr anche Cass. sez. 3^ civ. 25.9.1974 n. 2522; Cass. sez. 1^ civ. 12.6.2006 n. 13585; Cass. sez. un. civ. 18.6.2010 n. 14700 rv 613567).
Ne segue che il e devono essere condannati a risarcire il danno in Parte_1 CP_4
Contr solido con pur se sino alla soglia di € 3.398,03, oltre accessori.
pagina 19 di 22 11. La riforma, pur parziale, delle statuizioni di merito, induce la necessità di rivedere,
d'ufficio, la regolazione delle spese dei due gradi fra gli originarî attori, il e Parte_1
in base all'esito complessivo della causa. CP_4
11.1 In esito alla pronuncia d'appello, e il sono soccombenti nei CP_4 Parte_1 confronti di e dal momento che la riduzione meramente quantitativa del CP_1 Pt_4 risarcimento non produce soccombenza reciproca (Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061).
Per il primo grado, può restare ferma la liquidazione operata dal Tribunale, poiché da nessuno contestata nella sua quantificazione di € 2.430,00 per compensi ed € 130,00 per esborsi.
Contr Per il secondo grado, esclusa la soccombenza di estraneo al presente giudizio, si applica il D.M. 55/2014, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa parametrato, in base al criterio del decisum, sulla somma liquidata (scaglione sino a €
5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 851,00 fase 4, in tutto €
2.419,00, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive per € 177,50.
11.2 Il Condominio, poi, deve rimborsare ad le spese processuali dell'appello, che CP_4 ha proposto nei suoi confronti senza averne legittimazione.
La liquidazione si opera secondo gli stessi criteri già indicati, fatta eccezione per la riduzione a metà di tutti i parametri medi, per tener conto che l'impegno difensivo di CP_4 nel resistere al quinto motivo dell'appello del è da considerarsi minimo, tenuto Parte_1 conto dell'analogo impegno difensivo che ha dovuto opporre, su temi pressoché sovrapponibili, contro gli appellanti incidentali.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2, € 496,00 fase 3 ed € 425,50 fase 4, in tutto €
1.457,50, oltre accessori.
11.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
12. La domanda del di restituzione di somme pagate in forza della sentenza Parte_1 di primo grado non può essere esaminata in questa sede, perché proposta per il caso di integrale accoglimento del gravame.
pagina 20 di 22 Potranno le parti regolare in autonomia, o in una separata sede giudiziale, il relativo conto di dare/avere correlato alle modifiche qui pronunciate rispetto alla sentenza del
Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale Parte_5 proposto da e nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e di avverso la sentenza n. 44/2021 Controparte_3 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio e pubblicata il
05/07/2021:
1. dichiara inammissibile l'appello principale del Parte_5
nei confronti di
[...] Controparte_4
2. accoglie parzialmente, nel resto, l'appello principale, e accoglie parzialmente l'appello incidentale, e, in corrispondete parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
2.a) condanna in solido con Controparte_4 [...]
e con il Controparte_3 Parte_5
, a eseguire le opere stabilite dal Tribunale, nonché a pagare a
[...] [...]
e a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 3.398,03, CP_1 CP_2 oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado al saldo, in tale identica misura ridotta la condanna risarcitoria inflitta in prime cure al Parte_2
N 25 DI PORTOFERRAIO;
[...]
2.b) condanna in solido con Controparte_4 [...]
e con il Controparte_3 Parte_5
, a rimborsare a e le spese
[...] Controparte_1 CP_2 processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale;
3. condanna il e Parte_5 [...]
a rimborsare a e e spese processuali CP_4 Controparte_1 CP_2
pagina 21 di 22 del presente grado, che liquida in complessivi € 2.596,50, di cui € 177,50 per esborsi ed €
2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge,
4. condanna il a rimborsare Parte_5
a le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi Controparte_4
€ 1.457,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
N 25 DI PORTOFERRAIO (PI: , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ROBERTO NAPOLEONI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: e (cf: Controparte_1 C.F._1 CP_2
il patro AGGI C.F._2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(PI: , contumace;
Controparte_3 P.IVA_2
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Controparte_4 C.F._3
BATTISTA;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 44/2021 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, e pubblicata il 05/07/2021.
CONCLUSIONI pagina 1 di 22 In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
IN TESI
- In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nulla ex art. 112 cpc la parte di sentenza che condanna il al risarcimento del danno ed alla esecuzione degli obblighi di Parte_1 fare;
o comunque rigettare nel merito ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del
Conseguentemente condannare gli attori alla restituzione di quanto hanno Parte_1 ricevuto in base alla sentenza di primo grado, e cioè € 17.117,75, salvo le ulteriori somme che saranno pagate in futuro sulla base della sentenza di primo grado;
IN IPOTESI
- in riforma dell'impugnata sentenza, quantificare il danno ricevuto dagli attori in € 1.657,70, e conseguentemente condannare gli attori a restituire la somma ricevuta in eccedenza pari ad € 15.460,05, salve le ulteriori somme che saranno pagate in futuro sulla base della sentenza di primo grado;
IN IPOTESI SUBORDINATA
- in ogni caso di condanna del , dichiarare che il sig. è tenuto in solido con Parte_1 CP_4 il e con a risarcire il danno nei confronti degli attori e ad eliminare le Parte_1 CP_3 cause del danno cagionato agli attori. E conseguentemente condannarlo a restituire al condominio 1/3 di quanto da questo pagato in favore degli attori.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata + 1: CP_1
1) in via principale e nel merito, confermare la Sentenza n. 44/2021 del Tribunale civile di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio, sul punto condanna al Parte_2
[...
in persona dell'Amm.re in carica p.t. e in persona del legale rappr.nte p.t.; CP_3
2) sempre in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in atto di appello ad eccezione di quella relativa alla riforma della Sentenza posta in via subordinata relativa all'estensione della condanna al Sig. Controparte_5 dichiarando di non accettare il contraddittorio su ogni domanda, eccez nuova mai proposta prima in primo grado;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la responsabilità delle convenute
[...]
in persona del legale rappr.nte p.t e , in persona CP_3 Parte_2 dell'Amm.re in carica p.t., accogliere la domanda di estensione di condanna solidale anche nei confronti del condominio il quale, per l'effetto, dovrà essere altresì Controparte_5 condannato a rifondere agli odierni appellati, oggi appellanti incidentalmente, le spese legali liquidate in primo grado pari a complessivi Euro 3.545,66;
4) vinte le spese ed onorari di giudizio del presente grado, oltre accessori di legge, con dichiarazione di antistatarietà dello scrivente difensore”.
Per la parte appellata CP_5
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito
pagina 2 di 22 affinché voglia rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado. sempre in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate dal in atto di appello e Parte_2 la domanda di appello incidentale formula poiché entrambe CP_1 Pt_3 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, sd di Portoferraio, con sentenza n. 44/2021 pubblicata il
05/07/2021, ha così deciso:
- ACCERTATA la responsabilità delle convenute e CP_3 Parte_2 per le infiltrazioni per cui è causa, manifestatesi sull'immobile di proprietà degli attori, e per
l'effetto,
- CONDANNA le convenute e , in solido tra loro, alla CP_3 Parte_2 immediata eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile sito in Portoferraio, Calata Italia n. 25/7, nonché al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti, che si liquidano in complessivi euro 9.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- RIGETTA la domanda attorea nei confronti del convenuto , Controparte_4
- CONDANNA le convenute in solido tra loro a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite del presente procedimento che si liquidano complessivamente in euro 130,00 per anticipazioni e in euro 2.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA e CPA, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta CP_4
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.430,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
- Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate in corso di causa, a carico solidale di tutte le parti in causa.
1.1 e comproprietari di una unità abitativa posta in Controparte_1 Parte_4
pagina 3 di 22 Portoferraio Calata Italia 25/7, con atto di citazione spedito a notifica il 24.4.2018, avevano convenuto il , e la società (anche Parte_2 Controparte_5 CP_3
Contr solo e, sostenendo di subire da alcuni mesi infiltrazioni di acqua presumibilmente provenienti dall'appartamento sovrastante di avevano chiesto: CP_4
IN VIA PRINCIPALE e nel merito: - accertati i fatti di causa ed identificate la cause delle infiltrazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del venditore già Controparte_3 Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. e/o la
[...] Controparte_7 responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. del sig. nonché del Controparte_5 [...]
in persona del suo amministratore p.t., e ciò in solido e/o Controparte_8 in via alternativa e/o nella forma meglio vista e ritenuta, e per l'effetto condannare gli stessi convenuti in solido e/o in via alternativa e/o nella forma meglio vista, alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie, nonchè al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
- sempre in via principale e nel merito, condannare gli odierni convenuti in solido e/o in alternativa
e/o nella forma meglio vista al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi
a causa delle predette infiltrazioni pari ad euro 1.906,00 oltre iva ed oltre gli CP_1 ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio, come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti, nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00 o nella somma meglio vista anche secondo equità, oltre l'importo di euro 61,00 per l'avvio della mediazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo;
vinte le spese ed onorari di giudizio, delle quali chiede la liquidazione in distrazione a favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
A loro avviso, infatti,
Contr
1.1.a la società rispondeva ai sensi dell'art. 1490 c.c. o dell'art. 1669 c.c., perché essa aveva ristrutturato, appaltando a terzi i lavori, l'intero edificio, indi aveva loro venduto l'appartamento con contratto del 25.2.2016 a ministero del Notaio;
Persona_1
1.1.b il Condominio rispondeva ex artt. 2051 c.c. o 2043 c.c.;
1.1.c analogamente era tenuto FT.
1.2 Tutti i convenuti si erano costituiti per resistere.
pagina 4 di 22 1.3 Il Tribunale ha istruito la causa a mezzo di c.t.u. svolta dall'Arch. Persona_2
e, dichiarando di recepirne le conclusioni, ha fondato la sua decisione, per quanto
[...] ancora interessi, sui seguenti passaggi:
1.3.a la consulente aveva inequivocabilmente individuato la causa delle infiltrazioni in vizi di costruzione, riferibili alla società CA e ai suoi incaricati;
Contr
1.3.b rispondevano del danno sia sia il Condominio: la prima ai sensi dell'art. 1669
c.c., il secondo ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
era invece esente da responsabilità perché le infiltrazioni provenivano da CP_9 CP_4 parti comuni dell'edificio e non dalla sua proprietà esclusiva.
1.3.d Il danno consisteva nei costi di emendazione dei vizi, stimati dalla c.t.u. in €
9.500,00, escluse le ulteriori voci di danno.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_5
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello, , Controparte_1 CP_2 [...]
e (di seguito anche appellati), Controparte_3 Controparte_4 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, l'ente si duole, denunciando vizio di extrapetizione, che il Tribunale abbia accolto una domanda non proposta: mentre gli attori avevano chiesto la sua condanna in quanto “responsabile di non aver effettuato i sopralluoghi necessari alla ricerca delle origini (private o condominiali) delle infiltrazioni”, il primo giudice lo aveva condannato in quanto proprietario dell'edificio.
2.2 Il giudice, a causa anche della mal interpretata domanda, aveva ammesso una c.t.u. che non avrebbe potuto ammettere, come contestato dall'ente sin dalla sua 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., trattandosi di mezzo esplorativo.
2.3 Peraltro, la c.t.u. aveva rassegnato conclusioni dalle quali doveva scaturire il rigetto della domanda contro il posto che la causa delle infiltrazioni era stata attribuita Parte_1
Contr alla società escluso qualsiasi condotta dell'ente.
2.4 Peraltro, la quantificazione era errata per eccesso.
Infatti, il danno, secondo la c.t.u., era solo di € 1.657,70 iva compresa;
mentre la residua pagina 5 di 22 somma di € 7.162,70 iva compresa erano i costi che il avrebbe dovuto sopportare Parte_1 per rimediare al problema di infiltrazione.
2.5 In via subordinata, si denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice per non avere reputato corresponsabile l dal momento che è dalla sua terrazza, sovrastante CP_4
l'appartamento degli attori, che le infiltrazioni promanavano.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e i sono Controparte_1 CP_2 costituiti per resistere e per proporre appello incidentale.
3.1 Hanno rimarcato d'avere proposto contro il proprio l'azione ex art. 2051 Parte_1
c.c. che era stata accolta, posto che l'omessa vigilanza denunciata si inscriveva nei doveri del custode.
La c.t.u. era un mezzo del tutto legittimo per accertare i fatti, non potendosi non verificare lo stato dei luoghi, per ricercare le cause, sì da convalidare la tesi attorea.
Il quantum era stato ben determinato.
3.2 Hanno proposto appello incidentale per riproporre la domanda contro a loro CP_4 avviso erroneamente rigettata dal primo giudice.
Invero, a loro avviso, la c.t.u. conclamava anche la responsabilità di il cui CP_4 climatizzatore sulla terrazza non era provvisto di copertura e aveva tubazioni che, uscendo libere da un foro del pavimento, lasciavano che l'acqua penetrasse e impregnasse il solaio e la muratura verticale.
Hanno dunque rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. Anche si è costituito e ha resistito a entrambi gli appelli, Controparte_4 nella parte in cui erano diretti contro di lui.
Ha sottolineato che la c.t.u. svolta in causa era del tutto chiara nell'escludere qualsiasi ruolo causale della sua proprietà, esattamente come poi ritenuto dal giudice.
pagina 6 di 22 5. , non si è costituita, e, essendo Controparte_3 stata ritualmente citata (avendo altresì avuto notifica dell'appello incidentale), viene qui dichiarata contumace.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si premette che la difesa e nella comparsa conclusionale, denuncia che il CP_1 Pt_4
nel rassegnare le conclusioni definitive per l'udienza del 24.1.2023, avrebbe Parte_1 modificato quelle dell'atto di appello: doglianza generica, perché non indica le modifiche, e irrilevante, perché le conclusioni finali sono state rassegnate con note scritte sostitutive dell'udienza del 12.6.2024, ove il collegio non rileva discrasie.
7. I motivi primo e secondo dell'appello principale, che denunciano errores in procedendo, meritano esame congiunto e preventivo: sono infondati.
7.1 Il vizio di ultrapetizione non sussiste, perché il Tribunale ha esattamente qualificato la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'ente in termini di azione ex art. 2051 c.c.; e come tale l'ha accolta, senza interferire sulla causa petendi.
È vero che, come rimarca il nell'atto di citazione introduttivo la sua Parte_1 responsabilità era stata prospettata per “non essersi fatto parte diligente effettuando i sopralluoghi necessari alla ricerca delle origini (private o condominiali) delle infiltrazioni.
Tanto appare sufficiente ad integrare una responsabilità ex art. 2051 c.c e/o 2043 c.c. di cui appare superfluo richiamare la giurisprudenza consolidata sull'argomento” (il che pare più orientare la qualificazione sull'art. 2043 c.c., dal momento che viene messo in luce un profilo di colpa che non può riguardare l'art. 2051 c.c., che ne prescinde); ma, a tacere del fatto che l'art. 2051 c.c. era espressamente invocato, l'appellante omette di considerare che, prima pagina 7 di 22 ancora, e avevano dedotto che il loro appartamento si trovava inserito CP_1 Pt_4 nell'edificio condominiale, dal quale provenivano le infiltrazioni, per il tramite dell'unità abitativa sovrastante di CP_4
Inoltre, nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. degli attori, essi specificarono, forse in modo più completo, che «[…] il ha il dovere di tutelare i beni condominiali ed Parte_1 evitare che, nell'obbligo di custodia degli stessi, pervengano danni alle proprietà del
ha comunque l'obbligo di vigilare sulle cose comuni […]» (ivi, pag. 2). CP_10
Tale memoria, in quanto destinata per legge proprio alla precisazione della domanda, lascia ben pochi dubbi che gli attori abbiano inteso addurre, oltre alla responsabilità aquiliana generale (correlata all'omessa vigilanza), anche quella del custode ex art. 2051 c.c. (il ha il dovere di tutelare i beni condominiali ed evitare che, nell'obbligo di Parte_1 custodia degli stessi, pervengano danni alle proprietà del : la difesa appellante, CP_10 che ha trascurato questo atto, perviene dunque a conclusioni a fortiori fuorviate.
7.2 Il nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (pag. 2), si oppose Parte_1 all'ammissione della c.t.u.,
a) perché diretta ad accertare la quantificazione del danno. Controparte si preoccupa di accertare il senza ancora aver ipotizzato, e tanto meno dimostrato, l'AN; CP_11
b) in ogni caso è totalmente esplorativa. Infatti controparte non chiede che la CTU offra una valutazione tecnica dei fatti già allegati e provati;
e nemmeno che acquisisca elementi con cui dimostrare la fondatezza della domanda.
Come abbiamo visto sopra, gli attori dicono: nemmeno noi sappiamo di chi è la responsabilità del danno, e quindi si chiede che il Giudice l'accerti autonomamente grazie ad un suo ausiliario, che è il CTU.
La prima obiezione è priva di qualsiasi fondamento: la consulenza data dal giudice, che ha sul punto poteri anche officiosi, è stata diretta prima di tutto a individuare le cause.
La seconda obiezione non è meno infondata: non è affatto vero che gli attori dicono: nemmeno noi sappiamo di chi è la responsabilità del danno, bensì è vero il contrario, perché nell'atto di citazione è inequivocabilmente dedotto che i danni sono attribuibili alle opere Contr eseguite da (che aveva ristrutturato l'immobile e poi venduto gli alloggi), ma anche alla omessa custodia da parte del nonché in via diretta dall'appartamento Parte_1 CP_4
pagina 8 di 22 La verifica del c.t.u., dunque, lungi dall'essere esplorativa, serviva a convalidare queste tesi, la cui prospettazione, poi, non richiedeva, per costituire una piattaforma meritevole di una indagine tecnica dell'ufficio, più di tanto d'essere dettagliata, emergendo anche solo dalla puntuale descrizione degli eventi e dello stato dei luoghi: è ovvio che i recentissimi lavori di ristrutturazione del costruttore/venditore delineavano una sua possibile responsabilità, così come l'inserimento dell'appartamento infiltrato nell'edificio condominiale rendeva plausibile una permeazione delle parti comuni, nonché anche dall'unità sovrastante di CP_4
Il motivo, che in sostanza riproduce la critica sollevata in prime cure, non può, dunque, che essere respinto.
8. Vengono ora all'esame i motivi terzo e quinto dell'appello principale, nonché
l'unico motivo dell'appello incidentale, i quali sono fra sé strettamente connessi, perché concernono a quali soggetti ascrivere la (co)responsabilità dei danni, oltre che alla società Contr
la cui condanna è ormai coperta da giudicato interno.
In particolare, mentre il sostiene di non avere alcuna responsabilità (terzo Parte_1 motivo), ovvero che la responsabilità va estesa a (quinto motivo); RE e PÈ, CP_4 invece, chiedono la conferma della condanna del nonché l'estensione della Parte_1 responsabilità ad CP_4
Il collegio ritiene che il non è legittimato ad appellare la sentenza contro Parte_1
e che, nel merito, vada confermata la responsabilità del e vada affermata, CP_4 Parte_1 in riforma della sentenza, anche quella di CP_4
8.1 Il Tribunale, in sostanza, ha così motivato:
8.1.a Ha considerato responsabile ex art. 2051 c.c. il perché il danno s'era Parte_1 prodotto sì a partire dai vizi costruttivi;
ma per il tramite di parti comuni dell'edificio, delle quali l'ente era custode;
senza che il fatto del terzo (CA) potesse rilevare quale caso fortuito
(sul rilievo, corretto, che la responsabilità del custode prescinde dalla colpa e sussiste sulla base del solo ruolo causale fra cosa e danno, che può escludersi solo, per l'appunto, per caso fortuito o forza maggiore).
8.1.b Ha invece escluso la responsabilità di in quanto: CP_4
8.1.b.i il danno era stato provocato da strutture comuni dell'edificio e, dunque, non gli era riferibile quale proprietario esclusivo della singola unità: «[…] Nel caso di specie, tutti gli pagina 9 di 22 elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta risultano sforniti di prova, non risultando sussistente alcun rapporto di custodia tra il convenuto e la “cosa” da cui CP_4 sono derivate le infiltrazioni lamentate - l'infiltrazione non proviene, infatti, in maniera diretta dall'appartamento di proprietà del convenuto sul quale il medesimo esercita la CP_4 custodia, bensì dalle parti comuni dell'edificio su cui il convenuto non poteva avere alcuna relazione di custodia, e i cui vizi di costruzione, tra l'altro, hanno determinato danni anche al suo appartamento. […]» (sent., pag. 10);
8.1.b.ii in ogni caso – prosegue il primo giudice non senza porsi in contraddizione con quanto motivato in danno del – perché i vizi di costruzione libererebbero Parte_1 CP_4 quale caso fortuito: «[…] va ulteriormente osservato come i vizi di costruzione derivanti dai lavori effettuati da terzi sarebbero comunque idonei ad integrare il caso fortuito escludente la responsabilità a carico del convenuto tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043
c.c.. A tal proposito infatti la Cassazione ha osservato che “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia”. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26533 del 9 novembre 2017). […]»
(ibidem).
8.2 Il a sua volta, articola le seguenti critiche: Parte_1
8.2.a col terzo motivo, sostiene che la c.t.u., quantunque esplorativa, ha comunque raggiunto conclusioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a rigettare la domanda nei confronti del posto la causa delle infiltrazioni è stata individuata esclusivamente Parte_1
Contr in errori costruttivi ascrivibili a
8.2.b col quinto motivo, rimarca che le infiltrazioni promanano dalla terrazza di FT, il quale, dunque, in caso di conferma di responsabilità del dovrebbe vedersi Parte_1 estese le condanne.
8.3 e a loro volta, fanno notare che ha collocato sulla terrazza un CP_1 Pt_4 CP_4 climatizzatore che, per come sistemato, aggrava i fenomeni di ristagno e che dalla sua terrazza provengono le infiltrazioni.
8.4 Il quinto motivo del configura un appello contro perché la Parte_1 CP_4 riforma che viene chiesta della sentenza di primo consiste nell'estendergli la responsabilità dei danni subiti dagli originarî attori. pagina 10 di 22 Tuttavia, il non ha svolto nei confronti di in prime cure, alcuna Parte_1 CP_4 domanda;
né, di conseguenza, è restato nei suoi confronti soccombente;
tanto è vero che, in sostanza, col gravame vorrebbe che venisse accolta contro l'appellato una domanda che non è sua, ma di e CP_1 Pt_4
Di per sé, del resto, l'atto di citazione introduttivo della causa, deducendo una ipotesi di responsabilità solidale dei tre convenuti, non aveva dato vita a un solo rapporto processuale unitario, ma a tanti rapporti processuali quanti erano i convenuti (a es., Cass. sez. un. civ.
18.6.2010 n. 14700); con la conseguenza che, in difetto di autonome domande fra convenuti (a es., di regresso o anche solo di accertamento dei rispettivi gradi di responsabilità), il processo
è proseguito e terminato senza che sia mai stato istituito un rapporto processuale diretto fra il
Condominio e CP_4
A tutto concedere, il quinto motivo è sorretto dall'interesse del di Parte_1 contrastare l'esclusione di responsabilità di verso gli attori, in quanto essa per implicito CP_4 esclude il suo vincolo solidale;
ma questo interesse è di mero fatto e non di diritto, perché, in assenza di domande nel rapporto interno fra condebitori solidali, la pronuncia, così come ovviamente non aggrava la posizione del Condominio di debitore dell'intero, neppure pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa, non esercitato nel processo e dunque non pregiudicato (cfr, in termini, Cass. sez. 2^ civ. ord. 28.4.2021 n. 11199 rv 661213-01).
Pertanto, la pretesa del Condominio di svolgere una impugnazione
contro
FT è manifestamente inammissibile.
8.5 Così inquadrati i temi controversi in punto di responsabilità e delimitata la controversia in punto di rito, può esaminarsi il merito, basandosi sulla c.t.u., i cui risultati, a ben vedere, nessuno qui mette in dubbio, incentrandosi le critiche, semmai, sull'esatto apprezzamento di ciò che la c.t.u. ha accertato.
8.5.a Prima di tutto, merita smentire, onde evitare fraintendimenti che sia la difesa del sia quella di coltivano estrapolando un brano di c.t.u. e piegandolo a Parte_1 CP_4 interessi di parte, che l'Arch. laddove ha concluso che «[…] Il Per_2 Parte_2
, la proprietà e non hanno materialmente
[...] Controparte_5 CP_6 provveduto alla realizzazione delle opere e non hanno eseguito gli interventi contestati. […]»
(rel., pag. 14) abbia, per ciò solo, escluso ogni loro responsabilità.
Infatti, la affermazione della consulente costituisce la risposta al quesito che le demandava “l'indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione pagina 11 di 22 delle opere e/o all'esecuzione degli interventi contestati o a cui è ascrivibile la responsabilità dei pregiudizi lamentati da parte attrice;
”, parte che l'Arch. ha individuato nella Per_2 sola CA (e nei soggetti da lei incaricati).
La conclusione della c.t.u, dunque, sta solo a significare e ribadire che i vizi costruttivi sono stati causati da condotte del costruttore-venditore CA (e degli appaltatori e subappaltatori); e non dal Condominio o da ciò che, del resto, era già insito nel CP_4 precedente accertamento operato, ossia che la causa prima delle infiltrazioni erano vizi costruttivi, che, per loro natura, non potevano che essere stati posti in essere da chi aveva eseguito le opere e non dal Condominio o da un condomino.
8.5.b In particolare, la c.t.u. ha attestato che i vizi costruttivi all'origine del problema sono (rel., pag. 13):
1. Un inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze dei piani superiori;
2. Pendenze non corrette dei massetti delle terrazze;
3. La esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse.
Si è potuto constatare infatti che «[…] Gli interventi previsti non hanno modificato le pendenze dei massetti preesistenti ed hanno riguardato la formazione di sottofondo per
l'applicazione di nuova pavimentazione, la posa di malta cementizia impermeabilizzante e del nuovo pavimento in gres porcellanato.
Purtroppo in alcuni punti delle terrazze oggi si verificano contropendenze che portano
l'acqua verso le murature e non verso la parte esterna dell'edificio. La presenza di ristagni di acqua piovana nella pavimentazione della terrazza di pertinenza dell' (Foto 10), CP_12 conferma questa considerazione.
Appare evidente che in molti punti critici per la presenza di griglie, pozzetti o a ridosso del muro verticale, l'impermeabilizzazione non sia stata correttamente eseguita e questo difetto di realizzazione abbia dato luogo alle infiltrazioni accertate. Ad esempio, sovrapponendo le planimetrie degli appartamenti al piano terzo e secondo, si può notare come la grave infiltrazione sul soggiorno di parte attrice si trovi in corrispondenza della localizzazione del climatizzatore sulla terrazza al terzo piano (Foto 11, 12, 13) che presenta le problematiche già esposte a pag. 10.
pagina 12 di 22 L'integrità dei giunti tra i materiali, tra la muratura perimetrale e il pavimento delle terrazze è dunque compromessa, anche per la mancanza di battiscopa esterno che permette
l'ingresso di acqua nella parte basale delle pareti con muffe e efflorescenze sulla faccia interna di esse, tanto che in più punti si è dovuto, nel tempo, intervenire con sigillanti siliconici (Foto 14). […]» (ivi, pagg. 11-12).
Può dunque darsi per assolutamente certo che il fenomeno dannoso subito da CP_1
e dipende dall'accumulo di acqua meteorica, il cui smaltimento è, anziché favorito, Pt_4 addirittura ostacolato dalle strutture edilizie realizzate;
acqua che permea strutture comuni come le pareti perimetrali ovvero penetra dalla terrazza superiore ai locali inferiori, perché è
l'integrità dei giunti tra i materiali, tra la muratura perimetrale e il pavimento delle terrazze a essere compromessa.
Sono coinvolte nel fenomeno, dunque, sia parti comuni dell'edificio quali le pareti perimetrali, sia però anche le terrazze, non adeguatamente impermeabilizzate ed eccessivamente gravate dalla mancanza di adeguato deflusso.
8.5.c Constata il collegio – ciò di cui il Tribunale non ha tenuto conto - che è pacifico che la terrazza dell'appartamento FT, superiore a quello è un lastrico solare;
Parte_6
o, forse più propriamente, una terrazza a livello (Cass. sez. 6^-2 civ. ord. 18.11.2021 n. 35316 rv 663068-01: «In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata.»)
È sufficiente a tal fine, osservare la fotografia n. 2 a pagina 4 della relazione di c.t.u., della quale si intercala a lato il particolare che, nel riquadro rosso, raffigura l'appartamento RE/PÈ.
La terrazza sovrastante, anche se non è posta sulla sommità dell'edificio
(come si constata ancor meglio dalla fotografia intera), oltre a servire da terrazza all'appartamento FT, funge anche da copertura della colonna dell'edificio nel quale l'appartamento è collocato. Parte_6
pagina 13 di 22
8.5.d D'altra parte, nel caso di lastrico solare (o terrazza a livello, che soggiace alla medesima disciplina) di uso esclusivo, si applica il seguente principio, che il primo giudice ha pretermesso: «La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il in forza degli Parte_1 obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055
c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.» (Cass. sez. 6^-2 ord. 11.1.2022 n. 516 rv 663807-01).
Contr
8.5.e Resta da valutare se il fatto del terzo, ossia di possa costituire caso fortuito, come il primo giudice, peraltro contraddittoriamente, ha negato per il e ha Parte_1 affermato per CP_4
La risposta è negativa per entrambi.
Il precedente di legittimità citato dal Tribunale (Cass. sez. 6^-3 ord.
9.11.2017 n. 26533: supra, § 8.1.b.ii) in favore di non è pertinente al caso di specie e si riferisce invece CP_4 all'ipotesi in cui il fatto del terzo provochi il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia (la S.C., difatti, giudicava in una fattispecie in cui il vizio costruttivo riferibile al terzo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone).
Diversamente accade qui: i vizi costruttivi determinano le infiltrazioni dannose nell'appartamento di e per il tramite delle strutture comuni e della terrazza a CP_1 Pt_4 livello, nel senso che i vizi costruttivi, di per sé soli, fanno accumulare l'acqua meteorica, che permea l'edificio e che giunge sino all'appartamento degli originarî attori per mezzo delle pareti perimetrali e della terrazza;
ipotesi opposta a quella di vizi costruttivi che determinino il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia.
Valgono dunque – anche per - i principî che il medesimo primo giudice ha CP_4 richiamato per escludere il fortuito in danno del (Cass. sez. 2^ civ. 12.7.2011 n. Parte_1
pagina 14 di 22 15291, citata dal primo giudice;
in precedenza: Cass. sez. 3^ civ. 20.8.2003 n. 12211 rv
566022; Cass. sez. 2^ civ. 15.4.1999 n. 3753 rv 525419; successivamente: Cass. sez. 6^-2 ord.
12.3.2020 n. 7044 rv 657285-01).
8.4.f È appena il caso di aggiungere che a ragione gli appellanti incidentali richiamano quei passi della c.t.u. dove viene dato atto di una stretta e significativa corrispondenza fra l'impianto di climatizzazione allocato sulla terrazza di FT e la sottostante umidità patita dai locali di e CP_1 Pt_4
La c.t.u. dà infatti atto (e documenta fotograficamente) che «[…] La macchina di climatizzazione, posizionata sulla terrazza, non è protetta da una tettoia, o opportuna copertura, e le tubazioni escono libere da un foro del pavimento da dove l'acqua può facilmente penetrare e impregnare il solaio e la muratura verticale (Foto 11, 12, 13). […]»
(rfel., pag. 10); per poi osservare, come già si è avuto modo di ricordare, che «[…] sovrapponendo le planimetrie degli appartamenti al piano terzo e secondo, si può notare come la grave infiltrazione sul soggiorno di parte attrice si trovi in corrispondenza della localizzazione del climatizzatore sulla terrazza al terzo piano (Foto 11, 12, 13) che presenta le problematiche già esposte a pag. 10. […]».
Non solo, dunque, la res custodita da ossia la terrazza a livello, è causale rispetto CP_4 alle infiltrazioni perché contribuisce a trattenere acque meteoriche e a farle, in sostanza, sfogare permeando le strutture dell'edificio, ma lo è anche e in via autonoma per l'aggravio costituito dall'alloggiamento di un macchinario, appostovi dallo stesso che, in difetto di CP_4 cautele, convoglia ancor più acque verso il piano di sotto, che, non certo per un caso, proprio in quel punto ha una grave infiltrazione.
8.4.g Si deve in conclusione affermare che sono corresponsabili dei danni sia il sia il quale deve altresì contribuire a eseguire i lavori emendativi. Parte_1 CP_4
Resta invece fuori del sindacato della Corte, per difetto di domanda, l'accertamento delle Contr diverse incidenze causali fra condebitori solidali (ivi inclusa , come anche la ripartizione della responsabilità in senso al in ragione dell'uso esclusivo della terrazza da Parte_1 parte di (cfr Cass. SSUU29.4.1997 n. 3672 e succ.; Cass. SSUU 10.5.2016 n. 9449). CP_4
9. Residua l'esame del quarto motivo dell'appello principale, che concerne la quantificazione del danno.
pagina 15 di 22 9.1 e con note scritte sostitutive dell'udienza del 16.3.2021, avevano così CP_1 Pt_4 concluso dinanzi al Tribunale per quanto concerne le richieste di condanna: condannare gli stessi convenuti in solido e/o in via alternativa e/o nella forma meglio vista, alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile sito in Portoferraio, Calata Italia n. 25/7 con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori;
Sempre in via principale e nel merito, condannare gli odierni convenuti in solido e/o in alternativa e/o nella forma meglio vista al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi a causa del-le predette infiltrazioni pari ad Euro 1.906,00 oltre iva ed CP_1 oltre gli ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti, nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00
o nella somma meglio vista anche secondo equità, oltre l'importo di euro 61,00 per l'avvio della mediazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo;
preso altresì atto che le problematiche ad oggi non sono state ancora risolte, considerare nel computo dei danni il perdurare degli stessi nel tempo che vanno ad incidere sulla godibilità dell'immobile nonché l'aggravamento degli stessi danni accertati dal CTU;
Essi, pertanto, avevano chiesto la condanna dei convenuti:
(-) alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative presenti nell'immobile … con adozione dei rimedi e lavorazioni tecniche necessarie,
(-) nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori;
(-) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dai coniugi a causa CP_1 del-le predette infiltrazioni pari ad Euro 1.906,00 oltre iva ed oltre gli ulteriori danni intervenuti nelle more del giudizio come verrà accertato nel contraddittorio tra le parti
(-) nonché al risarcimento di ogni danno non patrimoniale dagli stessi coniugi patiti e patiendi che si quantifica quanto meno nella somma di Euro 3.500,00 o nella somma meglio vista anche secondo equità il tutto anche valutando il danno futuro sino alla eliminazione dei danni.
pagina 16 di 22 9.2 Il Tribunale ha emesso:
(-) condanna alla eliminazione definitiva delle problematiche infiltrative;
(-) condanna al pagamento di una somma risarcitoria di € 9.500,00 desunta dalla c.t.u.;
(-) respinto e disatteso ogni altra domanda risarcitoria.
9.3 Il Condominio si duole che solo la somma di € 1.657,70, corrispondente alle voci 7,
8, 9 e 10 del c.m.e. stilato dalla c.t.u. è un danno risarcibile agli attori, perché le residue somme, di cui alle voci 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del c.m.e., altro non sono che i costi di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ossia ciò che il Condominio (e gli altri obbligati) dovrà esborsare per eseguire le opere emendative.
9.4 e che hanno dichiaratamente prestato acquiescenza al rigetto della CP_1 Pt_4 domanda di un maggior risarcimento, hanno obiettato, costituendosi, che «[…] parte appellante pare abbia omesso di leggere la Sentenza sul punto dove il Giudice, accogliendo correttamente la domanda di risarcimento danni in solido, a pag. 11, 2° cap. n. 3, e tenendo conto degli effetti progressivi del danno iniziale e di tutte le conseguenze dannose, ha individuato una somma di 9.500,00 Euro a titolo di danno patrimoniale. Per gli odierni appellati, detta somma, di per sé, potrebbe non essere ritenuta esaustiva alla luce anche del parziale mancato godimento dell'immobile e dello stress accumulato per essere stati ignorati da una gestione del Condominio “alla Brancaleone” […]» (comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 4).
Nella comparsa conclusionale (pagg. 3 e segg.), essi hanno dato notizia che il solo con deliberazione del 18.3.2024 ha disposto procedersi ai lavori. Parte_1
9.5 Il in replica, ha ribadito le sue tesi, osservando che la controparte non Parte_1 ha mai in realtà preso posizione sulle sue critiche alla sentenza.
9.6 Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
9.6.a Innanzitutto occorre fare chiarezza sui nocumenti che si sono prodotti e possono continuare a prodursi nelle more della realizzazione delle opere emendative.
9.6.a.i Il nocumento prodotto sino alla sentenza di primo grado è stato liquidato dal
Tribunale.
Infatti, il c.m.e. stilato dalla c.t.u. (rel., pagg. 16-17) ammonta a € 8.200,00.
pagina 17 di 22 Il Tribunale l'ha aumentato equitativamente a € 9.500,00, aggiungendo, cioè, €
1.300,00, allo specifico fine di tenere conto «[…] del tempo trascorso e del presumibile aggravamento della situazione pregiudizievole in tale lasso di tempo fino all'odierna pronuncia […]» (sent., pag. 11).
Nulla di più possono pretendere e in difetto di appello incidentale sul CP_1 Pt_4 punto, per il nocumento prodottosi per effetto della permanenza della situazione dannosa sino alla sentenza di primo grado.
9.6.a.ii Per il periodo successivo e sino alla completa eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e avrebbero potuto, ai sensi dell'art. 345 co. 1^ secondo periodo CP_1 Pt_4
c.p.c., chiedere alla Corte d'Appello la liquidazione del danno ulteriore.
Tuttavia, non l'hanno fatto e la questione è dunque fuori della cognizione del giudice d'appello, restando impregiudicata.
Sono dunque del tutto irrilevanti le frequenti lamentazioni dei danneggiati sui ritardi del se del caso, ciò costituirà oggetto di un separato giudizio. Parte_1
9.6.b La critica dell'appellante è, per quanto di ragione, fondata;
tanto che, Parte_1 significativamente, la difesa e come si può constatare, ha del tutto eluso il CP_1 Pt_4 tema controverso.
Infatti, mentre le voci 7, 8, 9 e 10 del c.m.e. redatto dalla c.t.u. si riferiscono sicuramente a interventi di riparazione e ripristino all'interno dell'appartamento degli attori, non altrettanto le altre, che esprimono le opere e i relativi costi dei lavori di competenza del
Parte_1
In particolare, le voci 7, 8, 9 e 10, per il cui dettaglio si rinvia al c.m.e. inserito nella c.t.u., riguardano la rimozione delle parti ammalorate con trasporto a discarica, la rintonacatura e la tinteggiatura sulle strutture dell'appartamento degli originarî attori, per un totale di €
(486,20 + 305,76 + 557,34 + 558,00=) 1.907,30, da maggiorarsi di iva al 10% e così in totale €
(1.907,30 + 190,73=) 2.098,03 (e non € 1.657,70 IVA compresa, come esposto, in difetto dello sviluppo del calcolo, nell'appello, pag. 6).
Le voci residue, invece, non sono altro che i costi delle opere che il è stato Parte_1 condannato a eseguire (a es.: piattaforma autocarrata articolata o telescopica, nuova impermeabilizzazione al piano terzo, ripavimentazione, interventi su facciate laterali, ecc.) e che, dunque, non possono certo essere considerati un danno risarcibile a e CP_1 Pt_4
pagina 18 di 22 Invero, la stessa c.t.u., aveva avuto cura di precisare, che il suo c.m.e. riguardava sia le opere per risanare l'appartamento degli attori, sia le opere da porre in essere per eliminare il problema (rel., pag. 15: «[…] Si precisa inoltre che le voci considerate nel seguente Computo riguardano, come richiesto dal Quesito 5, “gli interventi da adottare per la loro eliminazione
(degli inconvenienti)” e non solo quelli per il risanamento della specifica unità immobiliare.
[…]»).
9.6.c Pertanto, la somma risarcitoria non può che essere ridotta a quella di € 2.098,03, alla quale, d'altra parte, deve aggiungersi quella di € 1.300,00, che, come già spiegato, è stata liquidata dal Tribunale allo specifico fine di tener conto dell'ammaloramento intervenuto sino alla data della decisione di primo grado, decisione questa non specificatamente toccata dal gravame del e meritevole comunque di condivisione. Parte_1
Sul capitale di € (2.098.03 + 1.300,00=) 3.398,03 spettano - secondo la decisione, sul punto da nessuno impugnata, del Tribunale - gli interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo.
10. In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, emettendo condanna risarcitoria anche a carico di FT per € 3.398,03, oltre accessori;
e riducendo nella stessa misura l'importo al quale è stato condannato il Parte_1
Resta fermo, poi, il vincolo di solidarietà che lega fra sé, per l'unicità del danno cagionato pur se con condotte distinte, il Condominio e nonché essi e la società CP_4 CP_3
Quest'ultima, d'altra parte, essendo parte del giudizio e avendo omesso d'impugnare la sua condanna, resta esposta per la maggior somma alla quale l'ha condannata il primo giudice, essendo quella statuizione divenuta irrevocabile, senza che – in rapporto scindibile – Contr possa giovarsi né dell'art. 336 c.p.c. (perché l'importo stabilito contro è autonomo rispetto alle parti riformate e non ne dipende), né dell'art. 1306 c.c., riservato ai soli condebitori solidali che non siano stati parte del giudizio (in termini, pur risalente, Cass. sez.
3^ civ.
4.6.1969 n. 1970 rv 341158; cfr anche Cass. sez. 3^ civ. 25.9.1974 n. 2522; Cass. sez. 1^ civ. 12.6.2006 n. 13585; Cass. sez. un. civ. 18.6.2010 n. 14700 rv 613567).
Ne segue che il e devono essere condannati a risarcire il danno in Parte_1 CP_4
Contr solido con pur se sino alla soglia di € 3.398,03, oltre accessori.
pagina 19 di 22 11. La riforma, pur parziale, delle statuizioni di merito, induce la necessità di rivedere,
d'ufficio, la regolazione delle spese dei due gradi fra gli originarî attori, il e Parte_1
in base all'esito complessivo della causa. CP_4
11.1 In esito alla pronuncia d'appello, e il sono soccombenti nei CP_4 Parte_1 confronti di e dal momento che la riduzione meramente quantitativa del CP_1 Pt_4 risarcimento non produce soccombenza reciproca (Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061).
Per il primo grado, può restare ferma la liquidazione operata dal Tribunale, poiché da nessuno contestata nella sua quantificazione di € 2.430,00 per compensi ed € 130,00 per esborsi.
Contr Per il secondo grado, esclusa la soccombenza di estraneo al presente giudizio, si applica il D.M. 55/2014, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa parametrato, in base al criterio del decisum, sulla somma liquidata (scaglione sino a €
5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 851,00 fase 4, in tutto €
2.419,00, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive per € 177,50.
11.2 Il Condominio, poi, deve rimborsare ad le spese processuali dell'appello, che CP_4 ha proposto nei suoi confronti senza averne legittimazione.
La liquidazione si opera secondo gli stessi criteri già indicati, fatta eccezione per la riduzione a metà di tutti i parametri medi, per tener conto che l'impegno difensivo di CP_4 nel resistere al quinto motivo dell'appello del è da considerarsi minimo, tenuto Parte_1 conto dell'analogo impegno difensivo che ha dovuto opporre, su temi pressoché sovrapponibili, contro gli appellanti incidentali.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2, € 496,00 fase 3 ed € 425,50 fase 4, in tutto €
1.457,50, oltre accessori.
11.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
12. La domanda del di restituzione di somme pagate in forza della sentenza Parte_1 di primo grado non può essere esaminata in questa sede, perché proposta per il caso di integrale accoglimento del gravame.
pagina 20 di 22 Potranno le parti regolare in autonomia, o in una separata sede giudiziale, il relativo conto di dare/avere correlato alle modifiche qui pronunciate rispetto alla sentenza del
Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale Parte_5 proposto da e nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e di avverso la sentenza n. 44/2021 Controparte_3 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio e pubblicata il
05/07/2021:
1. dichiara inammissibile l'appello principale del Parte_5
nei confronti di
[...] Controparte_4
2. accoglie parzialmente, nel resto, l'appello principale, e accoglie parzialmente l'appello incidentale, e, in corrispondete parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
2.a) condanna in solido con Controparte_4 [...]
e con il Controparte_3 Parte_5
, a eseguire le opere stabilite dal Tribunale, nonché a pagare a
[...] [...]
e a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 3.398,03, CP_1 CP_2 oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado al saldo, in tale identica misura ridotta la condanna risarcitoria inflitta in prime cure al Parte_2
N 25 DI PORTOFERRAIO;
[...]
2.b) condanna in solido con Controparte_4 [...]
e con il Controparte_3 Parte_5
, a rimborsare a e le spese
[...] Controparte_1 CP_2 processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale;
3. condanna il e Parte_5 [...]
a rimborsare a e e spese processuali CP_4 Controparte_1 CP_2
pagina 21 di 22 del presente grado, che liquida in complessivi € 2.596,50, di cui € 177,50 per esborsi ed €
2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge,
4. condanna il a rimborsare Parte_5
a le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi Controparte_4
€ 1.457,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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