Articolo 64 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 63Articolo 65
Versione
4 aprile 1941
Art. 64.

Le pensioni e le indennita' sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dai Ministeri competenti a' termini del quarto comma del precedente articolo 62 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti al Monte-pensioni.

Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato e per le loro vedove ed i loro orfani il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero che ha emesso il relativo decreto, salvo rivalsa, verso gli Enti debitori, delle quote poste a loro carico.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello del Monte-pensioni di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 63.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico del Monte-pensioni e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalita' stabilite per i pensionati dello Stato. Ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun recupero verso gli eredi.

La disposizione del precedente comma, avente valore dichiarativo, si applica anche nei riguardi degli altri Istituti di previdenza compresa l'Opera di previdenza, per il pagamento delle pensioni o degli altri assegni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941
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