Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 aprile 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 dicembre 1994 |
Commentari • 31
- 1. Nuovi contributi e benefici fiscalihttps://www.fiscooggi.it/ · 1
Art. 1 – Contributo a fondo perduto Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un'altra istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall'Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d'imposta in compensazione …
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Giurisprudenza • 211
- 1. TAR Milano, sez. V, sentenza breve 09/09/2025, n. 2896Provvedimento: Pubblicato il 09/09/2025 N. 02896/2025 REG.PROV.COLL. N. 02773/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2025, proposto da CI US, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Boffalora Sopra Ticino, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali ex articoli 56 e 55 del D.Lgs. n. 104/2010 - del …Leggi di più...
- autorizzazione installazione attrazioni·
- risarcimento danni·
- improcedibilità per carenza di interesse·
- obbligo di individuazione aree comunali·
- misure cautelari monocratiche·
- soccombenza virtuale·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Chp i : <br> lo stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.<br> pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.<br>
- Art. 1.
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. - Art. 2.
Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.