CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6939 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'8. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LT), Corso Appio Claudio S. Gennaro, n. 112, cf. C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Marco
DE MEO cf. e con il medesimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Roma alla Via Garigliano n. 74 b presso lo studio RO
(per comunicazioni posta elettronica certificata Email_1
fax 06/45481415)
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), con sede legale in Gaeta (LT), Via CP_1 P.IVA_1
Appia Km. 136,500, in persona del l.r.p.t. Sig. (C.F.: Controparte_2
) nato a [...] il [...] e res.te in Itri, Via C.F._3
San Gennaro n. 112, rappresentata e difesa in questo giudizio, giusta procura conferita e rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. ed art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'Avv. Cosmo
Leccese (C.F. ), iscritto all'Ordine degli Avvocati di C.F._4
r.g. n. 1 Cassino (Fr), n. tesserino , con pec: il quale Num_1 Email_2
dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al numero di fax 0771-727254 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato ed elett.te domiciliato in Gaeta (Lt), Via Appia l.to Roma Km.
136,500
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose immobili - Appello avverso la sentenza n.
525/2018 del 23.04.2018, del Tribunale Civile di Cassino, depositata il
26.04.2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Cassino così decideva:
Accoglie la domanda, e per l'effetto
Dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. e la Parte_1
conseguente risoluzione del contratto di compravendita del 5. 8. 2015, Notaio dott. repertorio n. 102391, raccolta n. 32370; Persona_1
Dispone la restituzione dell'immobile di cui al suddetto contratto di compravendita del 5. 8. 2015, alla società attrice, fermo restando le trascrizioni precedenti alla trascrizione della domanda giudiziale ed al presente titolo giudiziale, come accertato e dichiarato dal CTU, alle cui conclusioni si rinvia per l'eventuale integrazione extra testuale (cfr. SS UU, Cass. civ. 2. 7. 2012 n.
11066, Tribunale Cassino, sentenza n. 73/2015 del 16. 1. 2015);
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 8.030,00 per compenso tabellare ex DM 55/2014, oltre € 810,00 per spese esenti, nonché spese generali
IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Corte di Appello adita accogliere lo spiegato appello essendo il presente gravame fondato sia in fatto che in diritto riformando l'impugnata sentenza dichiarando la nullità della sentenza n. 525/2018 del
23.04.2018, del Tribunale Civile di Cassino per tutte le ragioni indicate nella premessa narrativa qui da intendersi ripetute e trascritte, con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. in applicazione Parte_1
dell'art. 342 c.p.c.; in via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni Parte_1
sovra esposte e per l'effetto ed in ogni caso confermare la sentenza n. 525/2018, pubblicata il 26.04.2018 dalla Dott.ssa , Tribunale di Cassino ed Per_2
emessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 1314/2016 e per l'effetto rigettare anche le istanze istruttorie proposte mediante l'atto di appello. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con Iva e Cpa come per legge.”
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza dell'8. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società appellata ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
r.g. n. 3 con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico motivo di gravame, con il quale ha denunciato la nullità della sentenza per errore in procedendo in ragione della mancata rituale notificazione della riassunzione del processo al sig.
Parte_1
La sentenza impugnata sarebbe nulla perché il processo di primo grado si sarebbe svolto in maniera irrituale.
Infatti, con ricorso ex art. 302 e ss. c.p.c., in data 30.11.2017, la CP_1
aveva presentato richiesta per la riassunzione del processo RG n. 1314/16, a seguito del dichiarato decesso del legale rappresentante della società; con provvedimento del 10.01.2018, il giudice aveva fissato l'udienza per l'11.06.2018, concedendo a parte ricorrente termine fino a 30 g. prima di detta udienza per la notifica a controparte.
Con istanza del 28.02.2018 la domandava l'anticipazione della CP_1
udienza, che veniva fissata al 14.03.2018, con decreto dell'1.03.2018.
Né il ricorso per riassunzione del giudizio né l'istanza di anticipazione udienza venivano notificati al;
il giudice di prime cure avrebbe dovuto Pt_1
verificare alla fissata udienza del 14.03.2018 la ritualità della notificazione dell'atto riassuntivo, avendo egli l'onere di valutare la sussistenza di vizi della r.g. n. 4 notifica e se del caso disporne la rinnovazione, essendovi tra le conseguenze disposte dal legislatore anche l'estinzione del giudizio.
Dagli atti di causa emergerebbe invece che in seguito alla riassunzione/prosecuzione del Giudizio, il Tribunale non avrebbe verificato la ritualità della notifica, altrimenti avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza del termine libero a comparire rispetto all'anticipazione d'udienza concessa su istanza della dal momento che a quella data alcuna riassunzione era CP_1
stata notificata al . Pt_1
In particolare, parte attrice aveva tentato di recapitare l'atto ad un indirizzo non corretto, avendo eseguito la spedizione dell'atto in Via Stradello Raschi n.
8, 04024 Gaeta (LT) mentre l'indirizzo della parte era invece Corso Appio
Claudio S. Gennaro, 04020 Itri (LT).
Dovrebbe quindi essere rilevata la nullità del ricorso per riassunzione e la nullità della prosecuzione del giudizio mai correttamente incardinata nei confronti della parte contumace, con conseguente nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio stesso. Alcun valore potrebbe attribuirsi alla CTU espletata in fase successiva al prosieguo del processo, in quanto avvenuta in assenza di contraddittorio, e la sentenza impugnata sarebbe del tutto nulla perché ha fondato la condanna del sulla base di risultanze istruttorie (CTU) nulle. Pt_1
La mancata notificazione della prosecuzione della causa non avrebbe consentito alla parte di costituirsi e tutelarsi in sede di accertamento tecnico, dal momento che le sarebbe stata giuridicamente preclusa la possibilità di prendervi parte. La nullità della sentenza, la nullità dell'accertamento tecnico espletato in sede di prosecuzione del processo, e la nullità dell'atto riassuntivo, da equipararsi a quello dell'atto introduttivo di lite, sarebbero atti a giustificare la rimessione innanzi al giudice di primo grado, attese le gravi irritualità che hanno contraddistinto il giudizio.
In subordine, tenuto conto della nullità del processo dal momento della riassunzione, dovrebbe essere disposta una CTU in appello, dovendosi la r.g. n. 5 precedente intendere del tutto nulla, per mancato svolgimento in contraddittorio.
Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento all'interruzione ed alla successiva prosecuzione del giudizio in virtù del ricorso per riassunzione, e quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata dal rigo n. 1 dei motivi della decisione sino al penultimo capoverso nei seguenti termini: “la domanda attorea va rigettata per mancata notificazione del ricorso per riassunzione al sig. e perché non provata dal momento che la CTU Parte_1
espletata non può ritenersi valida al fine del decidere per mancato svolgimento dell'accertamento in contraddittorio”.
L'appellante ha anche censurato il capo relativo alle spese, sostenendo che alla luce dell'evidente erroneità della sentenza, anche la condanna alle spese processuali dovrebbe essere riformata, anche perché non motivata in ordine alla sua quantificazione.
Inoltre, nella sentenza sono state poste a carico del sig. Parte_1
definitivamente le spese di CTU, ed anche tale statuizione sarebbe del
[...]
tutto nulla;
quindi, dovrebbe essere riformato anche l'ultimo capoverso della sentenza ponendo le spese a carico di , o in subordine la loro CP_1
compensazione.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sentenza del 12 settembre 2022 n. 26800) l'art. 292 c.p.c. contiene un elenco tassativo degli atti che devono essere notificati al contumace e, tra questi, non è menzionato l'atto riassuntivo. Nondimeno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp.att. c.p.c., l'atto di riassunzione va notificato alla parte contumace, allorché si verifichi una modifica sotto il profilo soggettivo o oggettivo della preesistente situazione processuale.
Non rientra in tale fattispecie la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione, senza alcuna modifica alle domande ed eccezioni proposte nonché «senza possibilità di mutare in
r.g. n. 6 alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius […]».
Nel caso di specie l'appellante era stato dichiarato contumace all'udienza del 24. 5. 2017; successivamente all'udienza del 26. 9. 2017 il difensore della società appellata dichiarava che era deceduto il legale rappresentante della società ed aveva chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio;
il
Tribunale provvedeva in conformità.
Poiché la riassunzione della causa non aveva comportato alcuna modifica sotto il profilo soggettivo o oggettivo della preesistente situazione processuale la notifica della citazione in rinnovazione non era un atto dovuto nei confronti del già dichiarato contumace. Pt_1
Dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte in precedenza citato la doglianza sul punto formulata dall'appellante deve ritenersi infondata con conseguente assorbimento anche delle censure relative al capo delle spese di lite e di CTU della sentenza impugnata.
Peraltro, non avendo l'appellante sollevato alcuna censura nel merito le parti della sentenza non impugnate specificatamente devono ritenersi passate in giudicato, non avendo l'appellante né provato, né semplicemente dedotto il proprio esatto adempimento rispetto al contratto di compravendita di cui era stata chiesta la risoluzione.
Alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello deve ritenersi assorbita anche la richiesta di disporre CTU.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi r.g. n. 7 in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 525/2018 del 23.04.2018, del Tribunale Civile di Cassino, depositata il 26.04.2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a pagare in favore di le spese CP_3
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 7.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 8