Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02787/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7322 del 2025, proposto da
Md ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 14.05.2025, e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, con nomina di commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ON MD ha agito dinanzi a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a., per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli in ordine all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 14.05.2025.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Napoli, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando memoria difensiva e documentazione.
In particolare, l'Amministrazione resistente ha documentato che, nelle more del giudizio, il procedimento amministrativo è stato concluso con l'adozione del decreto del Questore di Napoli del 19 gennaio 2026, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno. La difesa erariale ha pertanto chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, i difensori del ricorrente hanno depositato un'istanza con cui, dichiarando di rinunciare al mandato difensivo, hanno chiesto il rinvio dell'udienza al fine di consentire al proprio assistito di nominare un nuovo difensore.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio ritiene di dover respingere l'istanza di rinvio presentata dai difensori rinuncianti del ricorrente.
La richiesta, motivata dalla necessità di consentire alla parte di nominare un nuovo legale a seguito della rinuncia al mandato, non può trovare accoglimento alla luce degli sviluppi procedurali che hanno interessato la controversia. Come si vedrà nel prosieguo, la sopravvenuta adozione di un provvedimento esplicito da parte dell'Amministrazione ha determinato il superamento dell'oggetto del contendere, rendendo il giudizio maturo per una pronuncia in rito che ne definisca l'esito. In tale contesto, un rinvio della trattazione si porrebbe in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, senza peraltro arrecare alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, essendo la decisione che si va ad assumere di natura meramente processuale e non preclusiva di eventuali, ulteriori azioni a tutela delle sue posizioni giuridiche soggettive avverso il nuovo atto emanato.
3.- Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato cessato nella materia del contendere.
L'azione avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, disciplinata dagli artt. 31 e 117 del c.p.a., è finalizzata a ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo di provvedere, costringendo l'Amministrazione a concludere il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte.
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la cessazione della materia del contendere si verifichi qualora, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotti un provvedimento esplicito che ponga fine all'inerzia contestata, soddisfacendo così integralmente la pretesa del ricorrente ad ottenere una determinazione espressa sulla propria istanza (TAR Abruzzo - L'Aquila num. 115/ 2026).
In tale evenienza, viene meno l'oggetto stesso del giudizio, che era appunto il comportamento inerte dell'Amministrazione e, di conseguenza, l'interesse del ricorrente ad una pronuncia del giudice che ordini all'Amministrazione di adottare un provvedimento che essa, seppur tardivamente, ha già adottato.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto per contrastare il silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig. ON MD in data 14.05.2025.
Dalla documentazione depositata in atti dalla difesa erariale, emerge in modo inequivocabile che, in data 19 gennaio 2026, il Questore di Napoli ha adottato il decreto di diniego del titolo di soggiorno richiesto.
Tale provvedimento, sebbene di contenuto sfavorevole per il ricorrente, ha determinato il venir meno della condizione di inerzia dell'Amministrazione, che costituiva l'unico oggetto del presente giudizio. L'obbligo di provvedere è stato adempiuto e il procedimento amministrativo si è concluso con un atto espresso.
Di conseguenza, la pretesa azionata in questa sede – ossia la pretesa a che l'Amministrazione si pronunciasse – ha trovato piena soddisfazione, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non incide, ovviamente, sulla facoltà del ricorrente di tutelare le proprie ragioni avverso il provvedimento di diniego del 19 gennaio 2026, attraverso l'esperimento di un autonomo e specifico gravame, ove ne ricorrano i presupposti.
3. In considerazione dell'esito in rito della controversia e della natura della stessa, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. Respinge l'istanza di rinvio.
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID OR, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AB AF | ID OR |
IL SEGRETARIO