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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2024, n. 36334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36334 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di SA MB AG, nato in [...] il [...], CC ES, nato a [...] il [...], AN RC, nato a [...] il [...], UE AM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 12/06/2023 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi, per UE AM, gli Avv.ti Samanta Salucci e LI CO, per CC ES, l'Avv. Gabriele Marra, e per AN RC, l'avv. Federico Gori, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei rispettivi ricorsi IPuti Penale Sent. Sez. 3 Num. 36334 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 19 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Pesaro, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la condanna degli imputati alle pene di legge: segnatamente, per il reato di cui al capo A), art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di LL, CC, AN e UE;
per il reato di cui al capo B), art. 2621 cod. civ., di SA e AN;
per il reato di cui al capo C), art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di CC, AN e UE;
per il reato di cui al capo D), art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di SA e AN. 2. MB AG SA eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. perché, al momento dell'assunzione della carica di amministratore, a febbraio 2016, non poteva essere a conoscenza di operazioni commerciali compiute nell'anno precedente e non inserite nella contabilità sociale, con la conseguenza che la Corte territoriale, accertato, per giunta, il ruolo di deus ex machina di RC AN, lo avrebbe dovuto assolvere (primo motivo); perché la pena irrogata era sproporzionata rispetto a quella che era stata irrogata ai coimputati (secondo motivo); perché non era stata applicata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'art. 11, comma 1, ultimo alinea, d.lgs. n. 74 del 2000 integrasse un'autonoma fattispecie di reato e non un'aggravante a effetto speciale da mettere in bilanciamento (terzo motivo); per la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. (quarto motivo) e per l'eccessivo aumento per la continuazione (quinto motivo). 3. ES CC formula un primo complesso motivo in merito al concorso dell'extraneus nel reato tributario proprio, con riferimento al profilo oggettivo, a quello soggettivo e al nesso di causalità. Sotto il primo aspetto, sostiene l'irrilevanza di tutte le condotte materiali che hanno preceduto la consumazione della condotta omissiva perché si sono estrinsecate in un contributo che ha esaurito la propria valenza causale in un momento antecedente la condotta tipica. Premesso che il concorso eventuale di persone nel reato tributario può manifestarsi solo nella forma della determinazione e dell'istigazione a commettere il reato nei confronti del soggetto obbligato all'adempimento fiscale, insiste sulla sua totale estraneità agli atti compiuti dai coimputati e sottolinea in suo favore le dichiarazioni della funzionaria di banca che non aveva menzionato il suo nome tra quelli che le si erano rivolti per l'operazione di acquisto della LA AN RI. 2 Eccepisce, con riferimento al secondo aspetto, la violazione di legge in merito all'accertamento del nesso di causalità perché la cessione della quota di partecipazione nella Valore Immobiliare e la dismissione della carica di amministratore non avevano neanche indirettamente causato la condotta dissipativa da parte di AN. Sotto il terzo aspetto, osserva che la Corte territoriale aveva esaurito l'onere motivazionale con riferimento alla creazione delle condizioni propizie per la spartizione della liquidità, tralasciando di valutare la volontà di partecipazione, mediante la cessione delle proprie quote, alla dispersione della liquidità della Valore Immobiliare da parte di AN, e l'effettiva rappresentazione della valenza causale della propria condotta, sia rispetto all'omessa dichiarazione del dovuto all'ER, sia con riferimento al differenziale tra il valore dell'azienda agricola AN RI e il prezzo effettivamente pagato. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un accordo criminoso con i coimputati;
con il terzo eccepisce il vizio di motivazione sulla prova indiziaria;
con il quarto precisa che il versamento della somma di euro 23.100 era stato effettuato in favore della Prima Immobiliare per estinguere il debito societario pregresso;
con il quinto deduce l'illegittima applicazione della norma in materia di confisca e la contraddittorietà della motivazione;
con il sesto denuncia l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. per mancata considerazione dell'assenza di profitto. Presenta memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le proprie ragioni. 4. RC AN lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione per risposta omessa al motivo di appello sul reato di false comunicazioni sociali di cui al capo B). Sostiene che il reato era ascrivibile esclusivamente a LL che aveva indicato nel bilancio finale di liquidazione, come debito effettivo verso l'ER, la somma di euro 75.475,00 anziché di euro 754.750,00; che era estraneo a tale condotta delittuosa, perché era uscito dalla Valore Immobiliare il 26 febbraio 2016; che non era stato spiegato carne, da socio unico e amministratore della controllata AN RI S.r.l., potesse aver interferito con il bilancio di liquidazione della controllante Valore Immobiliare, tanto più che non era stato imputato come amministratore di fatto. Contesta la sussistenza del reato perché non vi era stata alterazione apprezzabile del quadro d'insieme e non vi era stato inganno per i soci e per l'ER che conosceva già gli atti dispositivi. Sottolinea l'irrilevanza del dato, se il bilancio di liquidazione si fosse chiuso con 75.000 euro di debiti anziché con 750.000 euro. Afferma che la falsità poi non aveva determinato un profitto ingiusto né vi era stato dolo intenzionale. Osserva che il credito dell'ER trovava soddisfazione sul patrimonio della società a prescindere dal bilancio di liquidazione 3 falso e lamenta che il GUP aveva sovrapposto il profilo tributario, tutelato da norme speciali, con quello civilistico, tutelato da norme penali- societarie. Precisa che non vi era stato, neppure potenzialmente, un risparmio di imposta per effetto del bilancio falso e dunque alcun potenziale ingiusto profitto conseguibile per effetto di tale alterazione. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito al diniego di perizia sul valore dell'azienda agricola AN RI, da ritenersi decisivo e meritevole di approfondimento, nonostante l'accesso al rito abbreviato, perché vi era un'enorme distanza tra i valori dell'Agenzia delle entrate e quello dei consulenti di parte. La motivazione del diniego era apparente perché non vi era spiegazione del fatto che la valutazione non fosse obiettiva, non potendo essere la vicinanza dei periti all'imputato UE la ragione dell'inaffidabilità dell'elaborato. Lamenta ulteriormente che la Corte territoriale non aveva spiegato perché i dati dell'Agenzia delle entrate erano più attendibili rispetto a quelli diversi contenuti in tre elaborati peritali depositati dagli imputati con un confronto sulle valutazioni e i criteri adottati. Evidenzia che non si era tenuto conto del fatto che la valutazione D'CI era stata fatta nel 2015, ai fini della rivalutazione delle quote sociali ed era pienamente attendibile, tant'è che aveva generato il pagamento d'imposte; che la prudente (perché funzionale all'erogazione del mutuo) stima della banca nel 2013 non era stata presa in considerazione come dato tecnico comparativo;
che la consulenza di parte del 2018 era stata completamente dimenticata. Con il terzo deduce la violazione di legge in merito alla configurazione del concorso e l'omessa motivazione sulla qualificazione come amministratore di fatto. La condotta ascritta a SA, amministratore della Valore Immobiliare, consisteva nell'aver omesso nella dichiarazione del 2015 di dichiarare ricavi per euro 3.430.684 oltre IVA per euro 754.750,48 per la cessione del terreno edificabile alla Idea FI S.r.l. Erano stati chiamati a rispondere a titolo di concorso gli altri quattro imputati e a lui in particolare era stato imputato di aver acquistato, allorché era amministratore della Valore Immobiliare S.r.l. dal 31 luglio 2015 al 26 febbraio 2016, il 100% della AN RI S.r.l. verso il corrispettivo di euro 750.000, sostenendo una spesa pari al valore dell'IVA di euro 750.750, collegata alla vendita del terreno. Non era stato dunque contestato il ruolo di amministratore di fatto della Valore Immobiliare quanto piuttosto l'acquisto della AN RI S.r.l. nel luglio 2015 con i soldi che aveva in cassa la società. Quindi, la Corte di appello aveva ricostruito la sua responsabilità come amministratore di fatto senza analisi dei relativi presupposti e al di fuori della contestazione. Con il quarto eccepisce la violazione di legge rispetto agli elementi costitutivi del reato del capo C) e il vizio di motivazione in merito all'individuazione degli atti fraudolenti. Osserva che il presunto artificio, ossia la sopravvalutazione 4 della LA AN RI, acquistata dalla Valore Immobiliare, dopo la cessione dei propri asset al Fondo Idea FI, era del tutto avulso dalla quantificazione dell'onere fiscale conseguente alla plusvalenza già realizzata. In altri termini, l'acquisto, sia che fosse stato fatto per la somma di euro 315.000 come voluto dall'ER, sia che fosse stato fatto per la somma di euro 750.000, come avvenuto realmente, non aveva a che fare con gli obblighi fiscali della Valore Immobiliare, derivanti dalla vendita dei propri beni al Fondo FI, rimasti inalterati da questa successiva operazione. E ancora, la successiva dismissione delle quote della LA AN RI da parte della Valore Immobiliare non aveva alcuna incidenza sull'obbligo fiscale che era rimasto in capo alla società. La base imponibile non era stata occultata perché i pagamenti erano stati reali e tracciati e non v'era alcun profilo di inganno per l'ER. L'unico tema rimasto, dunque, era quello di capire se la Valore Immobiliare fosse o meno capiente rispetto al debito verso l'ER. Con il quinto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, all'entità della pena e agli aumenti per la continuazione. 5. AM UE presenta due ricorsi per cassazione, uno a firma dell'avv. CO LI e l'altro a firma dell'avv. Samanta Salucci. 5.1. Il primo è affidato a quattro motivi. Con il primo eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla valutazione del terreno di proprietà della LA AN RI da parte della Banca di Credito Cooperativo con la stima del geom. EF RO che aveva valutato il terreno e l'immobile della LA AN RI in euro 795.354,00, importo dal quale era stato detratto uno scarto cautelativo del 15%, arrivando dunque al valore finale di euro 676.850,00. Con il secondo eccepisce il travisamento probatorio. La Corte territoriale aveva affermato che la perizia era stata redatta a giugno 2015 a ridosso del trasferimento immobiliare ed era stata presentata in banca, ciò che era falso, perché si trattava di una perizia presentata per la rivalutazione delle quote e depositata all'ER. Quindi, i Giudici avevano confuso la perizia di rivalutazione delle quote dell'LA AN RI destinata all'ER con quella fatta eseguire dalla banca da tecnico di sua fiducia per l'elargizione del mutuo ipotecario. Le stime erano state accettate e ritenute corrette dall'Agenzia delle entrate che, sulla loro base, aveva accertato e incassato l'imposta sostitutiva. Era contraddittorio affermare che fossero inattendibili in sede penale solo perché redatte da un dipendente e dal cognato. Era significativo poi che la Procura della Repubblica non avesse iscritto il dott. D'EL e l'arch. RT nel registro degli indagati e 5 L, chiesto il loro rinvio a giudizio quali concorrenti nella sopravvalutazione delle quote cedute ai prezzi indicati. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'unico fatto addebitatogli consisteva nell'aver venduto il 31 luglio 2015 alla Valore Immobiliare S.r.l. le quote della LA AN RI per il prezzo di euro 750.000 regolarmente incassato. Con tale condotta avrebbe contribuito alla commissione di due reati in concorso formale tra di loro, la presentazione della dichiarazione infedele del 28 dicembre 2016 e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rendendo parzialmente inefficace per euro 435.000 l'azione di riscossione coattiva. Tuttavia, nel patrimonio della società c'era un saldo di euro 1.082.822, per cui, anche dopo il pagamento di euro 750.000, era rimasta la somma di euro 332.822 che, sommata a quella di euro 315.000 pari al valore delle quote, dava luogo a una disponibilità netta di euro 647.822. Di qui, l'insussistenza della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte visto il patrimonio residuo di una società ancora attiva e un debito non ancora venuto a scadenza e fronteggiabile anche con ricorso a rateazioni. Nulla gli era stato addebitato, poi, quanto all'ulteriore ipotesi dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 contestata al capo D) e relativa alla successiva svendita delle quote della LA AN RI al prezzo di euro 12.000, messa in atto dagli amministratori di fatto e di diritto della Valore Immobiliare. Lamenta l'omessa risposta al motivo di appello e l'assimilazione della sua condotta a quella del AN in ordine al reato del capo D) non contestatogli. Conclude ricordando che lo svuotamento di Valore Immobiliare e l'alienazione a prezzo vile delle quote della AN RI erano state attività successive a cui non aveva partecipato né che gli erano state contestate. Con il quarto lamenta la mancanza di motivazione sul presunto ruolo di istigatore perché con l'atto di appello aveva evidenziato che nessun atto aveva descritto la condotta volta a determinare SA a esporre elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo mentre era stato AN a ordinare alla commercialista Tagliabracci, incaricata della presentazione della dichiarazione, di spostare la virgola nel valore dell'IVA a debito passando da euro 754.750,48 a euro 75.475,04. La motivazione era inerente solo al delitto dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e la Corte territoriale non aveva spiegato il suo coinvolgimento. Presenta infine motivi nuovi con cui svolge approfondimenti sul primo, secondo e quarto motivo di ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato del capo C). 5.2. Il ricorso dell'avv. Salucci è affidato a sei motivi di ricorso. Con il primo eccepisce il vizio di motivazione. Secondo la relazione tecnica del geom. RO, su incarico della Banca di Pesaro in data 15 marzo 2012, il valore del terreno e dell'immobile di proprietà della AN RI era pari a euro \) 795.354, importo da cui era stato detratto uno scarto cautelativo del 15%, idoneo I 1, liv 6 a fronteggiare anche eventuali difformità e/o imprevisti, arrivando alla stima finale di euro 676.050. La AN RI era stata oggetto di una relazione di stima del dott. D'EL, asseverata davanti al cancelliere del Tribunale di Pesaro in data 30 giugno 2015 con cui era stato stimato il valore di euro 749.211. Tale relazione era stata accompagnata dalla perizia giurata estimativa del terreno e del fabbricato a firma dell' arch. EA RT secondo cui il valore del compendio era stimato in euro 800.000. Le due relazioni erano state ritenute inaffidabili per la parzialità dei loro autori mentre le valutazioni erano in linea con quella del tecnico della Banca di Pesaro. Lamenta l'omesso esame degli elementi offerti in valutazione al GUP e alla Corte territoriale. Contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso le conclusioni degli esperti. Con il secondo eccepisce il travisamento probatorio attesa la sua totale estraneità alla Valore Immobiliare e la circostanza che tra l'atto di cessione di quote del 31 luglio 2015 e il momento in cui gli amministratori della Valore Immobiliare erano tenuti a presentare la dichiarazione, 28 dicembre 2016, erano passati ben 17 mesi, durante i quali si erano avvicendati vari amministratori della Valore Immobiliare con cui non aveva avuto rapporti. Contesta il ruolo di istigatore/determinatore dell'evasione fiscale perché non era lui il debitore;
alla data della cessione delle quote non era neppure decorso il termine di pagamento del tributo;
la controparte era un noto imprenditore, che operava da almeno un decennio, consulente fiscale di numerose società, incensurato e presentato dal suo storico commercialista di fiducia. Con il terzo contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entità della pena e al diniego delle generiche. Con il quarto lamenta la violazione di norme processuali perché non erano stati considerati tutti i contributi difensivi depositati in primo grado. Precisa che, sulla base delle perizie prodotte a firma del dott. Brandoni e del dott. Becchetti, / agronomi specializzati, pur adottando la metodologia dell'Agenzia delle entrate, in una prospettiva cautelativa e limitata, si era valutato comunque il compendio della LA AN RI in euro 650.000. Richiama le perizie del dott. D'EL e dell'arch. RT nonché quella del geom. RO e insiste sulla loro imparzialità. La memoria difensiva aveva inoltre spiegato che l'acquisto effettuato dal AN del 100% delle quote della Valore Immobiliare al prezzo di euro 7.668,00, a fronte di una disponibilità del conto corrente pari a euro 1.105.890,46 non rappresentava un'operazione fraudolenta, in quanto la disponibilità di cassa era solo una riserva utile per la società e si trattava in massima parte di imposte da versare. Era stato prodotto pure il piano economico previsionale del 30 aprile 2015 a firma del commercialista AT da cui si evincevano entrate pari a euro 4.191.920 nonché tutte le uscite che dovevano essere effettuate per il pagamento 7 \vIIIV dell'IVA, delle imposte dirette, degli onorari del commercialista e della liquidazione della società. La valutazione della Guardia di finanza, poi, non aveva tenuto conto del fatto che si trattasse di una società agricola a vocazione agrituristica con tutto ciò che ne conseguiva in ordine ai possibili finanziamenti agevolati, ai contributi regionali ed europei, allo sviluppo come struttura ricettiva e che l'importo di euro 315.000 era stato determinato considerando semplicemente il valore di 5 euro/mq, applicando valori talmente bassi che persino un privato avrebbe pagato di più. Con il quinto contesta i sequestri per equivalente, in assenza dei relativi presupposti. Lamenta che perduravano da sei anni per un valore dei beni maggiore di quello confisca bile. Con il sesto eccepisce l'estinzione del reato del capo C) per intervenuta prescrizione al 2 ottobre 2023. Presenta memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono inammissibili, quanto in particolare alle censure formulate in ordine alla affermazione di responsabilità, perché volti a sollecitare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logica e motivata, fatta propria dalla sentenza impugnata. Va infatti ribadito che, come da costante indirizzo di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01); del resto, nel senso di un incontrastato orientamento, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giacché l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In definitiva, dunque, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). 8 7. Alla luce di quanto premesso è dunque necessario, anzitutto, riepilogare quanto emergente dalle sentenze di primo e secondo grado complessivamente considerate. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che nel novembre 2006 è stata costituita la società Valore Immobiliare S.r.l., di cui sono soci al 15% ES CC, al 15% Cocef S.r.l. (partecipata da una fiduciaria di Banca Intesa al 15%), al 70% Prima Immobiliare S.r.l., il cui capitale nel 2015 viene acquisito da AM UE al 98%. La Valore Immobiliare è una società di gestione immobiliare che il 22 dicembre 2016 acquista la proprietà di un'area edificabile in Pesaro, località Villa EC, verso il corrispettivo di euro 1.780.000 oltre alle imposte, finanziato dalla Banca di Pesaro con mutuo ipotecario. I proprietari dell'area si riuniscono in due consorzi, il Piano Norma 6.2 Villa EC, presieduto da UE, e il AN Terenzio. A un certo punto, tutti i proprietari decidono di vendere e sottrarsi all'affare: la prima dismissione risale al 31 dicembre 2013 in favore di Prima Immobiliare e ha a oggetto un'area di mq 32.000 verso il corrispettivo di euro 70.000; la seconda risale al 31 luglio 2015 in favore di un fondo d'investimento, Idea FI, e ha a oggetto un'area di mq 27.800 verso il corrispettivo di euro 3.430.684,00 oltre IVA. Nello stesso giorno, i soci cedono il capitale sociale di Valore Immobiliare, ormai svuotata dei suoi asset, alla Special Company S.r.l., amministrata da RC AN, verso il corrispettivo di euro 7.668. AN diventa l'amministratore di Valore Immobiliare e, in tale qualità, acquista tutte le quote di LA AN RI S.r.l., di cui sono soci al 98% AM UE, all'i% la moglie e all'1°/0 la suocera, verso il corrispettivo di euro 750.000. Il 26 febbraio 2016, diventa amministratore MB AG SA che, a partire dal 6 giugno 2016, acquista l'intero capitale sociale e il 21 giugno 2016 vende la LA AN RI a tale CO CC per il prezzo di euro 12.000 e mette in liquidazione la Valore Immobiliare. Nell'ambito dei vari passaggi societari è decisiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, la data del 31 luglio 2015 in cui la Valore Immobiliare liquida l'asset più importante, a vantaggio di CC e UE, e acquista la LA AN RI, a vantaggio di UE. Dopodiché degli atti esecutivi successivi si occupano AN e SA. Con tali operazioni si consumano anche i reati contestati ai ricorrenti, perché la vendita delle aree alla FI ha generato un debito IVA di circa 754.750,48 euro mai versato all'ER dalla Valore Immobiliare, per cui i ricorrenti sono stati imputati in concorso con SA del reato del capo A), consistente nella violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'indicazione, nella dichiarazione relativa all'annualità 2015, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito per detto periodo d'imposta ricavi e avendo effettuato 9 4itq operazioni imponibili per euro 3.430.684, oltre IVA, per la cessione dell'area edificabile in Pesaro, frazione Villa EC, alla Idea FI SGR S.p.A.; AN è stato imputato in concorso con LL del reato del capo B), consistente nella violazione dell'art. 2621 cod. civ. perché hanno omesso di dichiarare nel bilancio di liquidazione del 2016 debiti effettivi nei confronti dell'ER per le imposte dovute di euro 754.750,48 per la cessione del terreno nel 2015; CC, AN e UE sono stati imputati del reato di cui al capo C), consistente nella violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché partecipi di un accordo fraudolento volto a sottrarre la Valore Immobiliare al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto derivanti dalla cessione delle aree alla Idea FI attraverso l'acquisto dell'LA AN RI al prezzo di euro 750.000, quando la società valeva euro 315.000, così rendendo inefficace l'azione di riscossione coattiva al pagamento delle imposte di euro 435.000; LL e AN sono stati imputati del reato del capo D), consistente nella violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché partecipi di un accordo fraudolento che, attraverso la vendita di LA AN RI al prezzo di euro 12.000 quando valeva euro 315.000, ha determinato la sottrazione all'ER della suddetta somma. In definitiva, secondo i Giudici di merito, CC e UE, avendo rinunciato all'affare della edificazione dell'area di Villa EC, utilizzando AN e SA, hanno recuperato il loro investimento, lucrando sull'evasione delle imposte e sottraendo la garanzia patrimoniale all'ER. La lettura delle operazioni commerciali è unitaria e ha consentito di ricostruire la programmazione fraudolenta nelle sue varie fasi, in particolare a partire dal 31 luglio 2015. A fronte di tale lettura unitaria e complessiva degli atti compiuti, i ricorrenti hanno proposto, quale presupposto delle doglianze in diritto, delle inammissibili ricostruzioni alternative, segmentate, scomposte e inidonee a disarticolare il ragionamento del GUP del Tribunale di Pesaro e della Corte territoriale di Ancona. Seguendo l'ordine logico delle questioni si tratterà prima dei reati dei capi A) e C) per cui sono stati condannati CC e UE. 8. CC ES ha posto, con il primo motivo, un problema di configurabilità del concorso dell'extraneus nel reato tributario e di nesso di causalità. Secondo la prospettazione difensiva, egli è stato socio e amministratore della Valore Immobiliare, ma il 31 luglio 2015, dopo aver venduto l'area a Idea FI, ha cessato dalla carica di amministratore ed è uscito dalla società per cui non può essere chiamato a rispondere dei reati tutti successivamente commessi in merito all'evasione dell'IVA e alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. 9. La deduzione, pur suggestiva, è fallace. 10 Il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) consiste nella presentazione di una dichiarazione infedele, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'autore indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. La falsità della dichiarazione, quale condotta necessaria e sufficiente a integrare la tipicità obiettiva del fatto, insieme alle soglie di punibilità, consente di ritenere trattarsi di reato di danno perché quella stessa dichiarazione infedele costituisce fonte di evasione qualificata. Si tratta, al contempo, di un reato proprio, commesso dai contribuenti che hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sull'IVA, tra cui l'amministratore di fatto, interamente equiparato all'amministratore di diritto;
di un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui è presentata la dichiarazione e si consuma nel luogo ove il contribuente ha il domicilio fiscale;
di un reato che ammette il concorso dell'extraneus sotto forma di concorso morale. Valgono per tale fattispecie, non essendovi ragione per operare differenziazioni, le stesse considerazioni che la giurisprudenza di legittimità ha svolto per il successivo reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di omessa dichiarazione: salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, in esso tuttavia dovendo ricomprendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo l'ipotesi dell'istigazione dell'autore del reato proprio o del "rafforzamento" delle sue intenzioni, ma anche quella dell'attuazione di un accordo intervenuto tra extraneus ed autore materiale. Ed è in tale prospettiva, infatti, che si afferma che oggetto dell'istigazione o dell'accordo deve essere, quindi, la violazione dell'obbligo così che la condotta dichiarativa falsa, una volta perfezionata dall'unico autore materiale possibile, possa essere soggettivamente attribuibile all'azione di ciascuno dei correi che l'abbia prevista e voluta come conseguenza della propria azione istigatrice o di rafforzamento dell'altrui proposito o dell'accordo preso (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, AN e altri, Rv. 265121-01, si vedano in senso conforme le successive Sez. 4, n. 18827 del 28/03/2019, Pinto, non mass.; Sez. 3, n. 641 del 09/10/2020, Compostella, non mass.; Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737-02). 10. Già il G.u.p. del Tribunale di Pesaro aveva ben evidenziato l'accordo criminoso, e quindi, appunto, lo schema del reato concorsuale in cui devono ritenersi coinvolti CC, UE e AN, da un lato nonché, quale materiale esecutore, SA, dall'altro. E' CC infatti che, diventato amministratore della Valore Immobiliare il 30 luglio 2015, dopo che poche ore prima il precedente amministratore RF AN aveva venduto le aree alla FI, il successivo 31 luglio vende la società alla Special Company di AN verso il corrispettivo di euro 7.668 nonostante sul conto corrente ci sia più di un milione di euro e quindi 1 1 (te cessa dalla carica di amministratore e liquida la sua partecipazione sociale. CC è il primo che inizia l'opera di dismissione e si sfila dall'affare secondo quella che, sulla base della concatenazione dei vari atti posti in essere e del significato complessivo che essi assumono, i Giudici hanno ritenuto essere una ben precisa programmazione, giunta fino alla totale liquidazione della Valore Immobiliare. Infatti, il corrispettivo della vendita a Idea FI copre le ipoteche della BCC di Pesaro che vengono cancellate e le spettanze di UE consistenti nell'IVA non pagata. La Corte territoriale ha ricordato che il 29 luglio 2015 Cocef, socia al 1 5 % di Valore Immobiliare, era posseduta al 30% da CC;
che il 30 luglio 2015, Valore Immobiliare, in persona dell'amministratore p.t., RF AN, aveva venduto le aree a Idea FI verso il corrispettivo di euro 3.430.684 oltre IVA per euro 754.750,48, incassando 16 assegni circolari non trasferibili del valore di euro 250.000 ciascuno e un assegno circolare non trasferibile di euro 185.434,48 per complessivi euro 4.185.434,87; contestualmente, il 30 luglio 2015 il direttore della BCC di Pesaro aveva rilasciato quietanze liberatorie per complessivi euro 925.000, liberando la NT LL, amministrata da AN, dalle fideiussioni che aveva prestato per la Prima Immobiliare;
ancora contestualmente UE aveva acquistato da NT LL la partecipazione sociale al 50% di Prima Immobiliare (che deteneva il 70% di Valore Immobiliare) al prezzo di euro 200.000; AN era cessato dalla carica amministratore sia di Valore Immobiliare che della Prima Immobiliare e CC era stato nominato amministratore della Prima Immobiliare, di proprietà di UE al 100%, e amministratore della Valore Immobiliare, di proprietà di UE al 70% e dello stesso CC al 30%. Ma il giorno successivo, CC si era dimesso dalla carica di amministratore ed era subentrato AN, il quale aveva acquistato con la sua Special Company il 100% della Valore Immobiliare, corrispondendo a CC per il suo 30°h la somma di euro 2.300 e alla Prima Immobiliare di UE per il suo 70% la somma di euro 5.368, importi questi assolutamente irrisori, tenuto conto che la Valore Immobiliare disponeva di un conto corrente presso la BCC di Pesaro con un saldo attivo di euro 1.082.822,00. Di tale somma, una parte, ovvero euro 750.000, era stata destinata all'acquisto di LA AN RI, e quindi era ritornata a UE, e un'altra parte, euro 280.000, era stata destinata a lui stesso. Dopodiché, il 26 febbraio 2016 si era dimesso da amministratore della Valore Immobiliare, pur mantenendone la proprietà attraverso la Special Company e aveva nominato come nuovo amministratore il senegalese SA, nullatenente. Sia la Special Company che la Valore Immobiliare erano state liquidate attraverso successivi passaggi societari e SA aveva infine materialmente posto in essere il reato dell'art. 4 perché nella dichiarazione dei redditi del 2016 per l'anno d'imposta 2015 aveva indicato 12 elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo, non avendo riportato tra i ricavi/operazioni imponibili la somma di euro 3.430.684,00 oltre IVA per euro 754.750,48 derivante dalla cessione del terreno edificabile di Villa EC nonché il reato dell'art. 2621 cod. civ. per la falsificazione del bilancio di liquidazione in cui aveva omesso l'indicazione dell'IVA maturata in favore dell'ER. Con motivazione dunque non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha desunto dalla contiguitas temporale degli atti - racchiusi in cinque giorni per il compimento di quelli più importanti - l'accordo criminoso tra UE, CC e AN. Sicché, detti singoli atti, lungi dal potere essere confinati allo stadio di meri atti preparatori e preliminari rispetto in particolare alla condotta di dichiarazione infedele, e, come tali, non punibili, sono stati in realtà correttamente considerati elementi di prova della sussistenza dell'accordo intervenuto tra tutti i partecipi alla luce della loro concatenazione in un ambito temporale ristretto e della simultanea assunzione e dismissione di cariche amministrative o di quote di partecipazione, il cui senso, altrimenti incomprensibile, è stato letto alla luce del risultato finale di evadere le imposte, nascondendo all'ER l'introito originario della vendita dell'area, e di realizzare contestualmente lo "svuotamento" delle due società interessate, la Valore Immobiliare e l'LA AN RI. 11. A differenza di quanto prospettato dalla difesa di CC, che ha molto insistito sull'assenza di un profitto, la Corte territoriale ha ben evidenziato che, al di là della liberazione dalle fideiussioni e dell'apparente utile economico di euro 23.100 in favore della Prima Immobiliare, che comunque sono "un profitto", ciò che rileva è il suo ruolo centrale nell'operazione di dismissione, già programmata in anticipo, quanto meno nelle linee generali, che avrebbe dovuto consentire il rientro degli investimenti, perché CC, amministratore per un giorno, aveva venduto la Valore Immobiliare a prezzo irrisorio a AN, nonostante il saldo attivo di oltre un milione di euro. Quindi, non solo CC ha realizzato il disinvestimento, ma lo ha consentito anche a UE attraverso l'evasione dell'IVA e ha consentito un cospicuo guadagno a AN. Va ulteriormente evidenziato che la tesi propugnata, secondo cui ciascuno risponde dell'adempimento tributario che scade nel periodo in cui opera, non vale in caso di preordinazione della condotta illecita (Sez. 3, n. 32491 del 21/06/2022, Mazzoleni, non mass., che, a sua volta, richiama Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596; Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto e altri, Rv. 259808). Il ricorrente ha quindi apparentemente posto un problema di violazione di legge in merito al nesso di causalità, citando la giurisprudenza che ritiene responsabile della commissione o omissione il soggetto in carica e responsabile, in realtà sollecitando, anche in tal caso, una diversa ricostruzione del fatto, senza però riuscire a disarticolare il 13 ragionamento logico-giuridico dei Giudici di merito che, leggendo unitariamente tutte le operazioni commerciali compiute dagli imputati, hanno, come già detto, ricostruito il ruolo di CC come decisivo nella catena causale degli eventi. Correttamente, il ricorrente ha ricordato che, in caso di concorso morale atipico, non è, dunque, sufficiente rinviare all'esistenza di un generico accordo al fine di imputare ai suoi partecipi la responsabilità per il fatto di reato commesso da altri, perché è necessario ricostruire, anche per sommi capi, il contenuto della programmazione criminosa, senza poter invocare, in proposito, pretese difficoltà di ricostruzione del fatto e dei suoi requisiti di tipicità, diversamente non potendosi accertare la natura di causa efficiente né fare corretta applicazione dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., né potendosi validamente ricostruire l'autonomia o meno della causa prossima e necessaria per la consumazione del reato. Non correttamente, ha invece individuato l'assenza di contributo causale decisivo allo svuotamento della Valore Immobiliare. Infatti, ha sostenuto la sua totale estraneità all'operazione di acquisto della LA AN RI e alle successive operazioni di liquidazione delle società. Anche sotto tale profilo, il ricorrente ha offerto un'inammissibile interpretazione alternativa dei fatti che non si confronta, a ben vedere, con la decisione impugnata, allorché la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato la programmazione unitaria della dismissione, in modo che trovassero piena soddisfazione sia CC che UE. La circostanza che il primo abbia ottenuto subito la liquidazione del suo investimento e il secondo l'abbia ottenuta dopo non inficia la pianificazione, logicamente ritenuta condivisa fin dalle origini, della distribuzione agli investitori delle risorse a disposizione, perché, fin dal primo momento, era chiaro a CC e UE che l'uno poteva rientrare dell'affare con certe modalità, l'altro necessariamente profittando dell'evasione dell'IVA. L'insistenza dell'estraneità, anche soggettiva, alle successive operazioni commerciali appare pertanto disancorata dalle risultanze probatorie come complessivamente apprezzate dalla Corte territoriale con motivazione logica. D'altra parte, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). 14 12. Con il secondo motivo, CC contesta una serie di affermazioni della sentenza: a) la svendita della Valore Immobiliare a prezzo vile nonostante la liquidità del conto corrente, perché comunque la somma era vincolata al pagamento dei tributi;
b), c), d), e) l'ininfluenza della mancata percezione dell'utile economico, considerato che la stessa Corte territoriale aveva asserito che lo storno del credito erariale era stato il collante di tutte le vicende del procedimento;
f) il disinvestimento assolutamente lecito;
g) l'omissione di motivazione in merito all'elemento psicologico del reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; h) l'omissione di motivazione in merito alla consapevolezza dell'operazione dell'LA AN RI che aveva determinato la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; i) l'omissione di valutazione delle dichiarazioni della direttrice di banca che aveva escluso la sua partecipazione alle operazioni. Con il terzo motivo censura la prova indiziaria a suo carico e con il quarto evidenzia che il pagamento della somma di euro 23.100 era stato lecitamente effettuato in favore di Prima Immobiliare che aveva ottenuto la restituzione del prestito effettuato in favore della Valore Immobiliare. Nel complesso, tuttavia, anche tali censure, collegate, nella finalità di contestare l'affermazione di responsabilità, alla prima, si risolvono in censure di fatto che puntano sempre a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda da parte dei Giudici di merito sostenendo la propria estraneità alle operazioni successive alla sua fuoriuscita, laddove l'interpretazione non manifestamente illogica o contraddittoria della concatenazione causale degli eventi aveva messo in luce che, fin dal primo momento, era previsto il rimborso di UE con VIVA evasa e, d'altra parte, non vi era alcuna giustificazione causale per la vendita a prezzo vile della Valore Immobiliare atteso che la vendita delle aree alla Idea FI era scomparsa dalla contabilità. Di qui anche la responsabilità in concorso per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 del capo C), perché, nella qualità di amministratore della Prima Immobiliare e di socio nonché di amministratore per un giorno della Valore Immobiliare, il ricorrente ha concorso moralmente al "meccanismo", fraudolento perché "coperto" dai vari passaggi evidenziati e, dunque, non immediatamente percepibile, ma risultante solo all'esito di una più approfondita analisi del complessivo "stratagemma" escogitato (v. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206 - 02), di svuotamento della Valore Immobiliare che si era privata della somma di euro 750.000 che avrebbe dovuto versare all'ER e che invece era finita a UE attraverso l'acquisto dell'LA AN RI. La difesa non ha avuto a oggetto la contestazione del valore della società venduta ma esclusivamente la consapevolezza della frode, ma l'argomento sviluppato al punto h) sopra citato scolorisce rispetto alla complessiva ricostruzione della pianificazione dell'accordo criminoso. 15 13. UE AM ha concentrato le sue difese sulla liceità dell'operazione di vendita di LA AN RI per dimostrare la sua estraneità alla programmazione criminosa fin dall'origine. Per questa ragione, ha diffusamente affrontato il problema della stima della società, sostenendo la congruità del prezzo pagato da Valore Immobiliare. Entrambi i suoi ricorsi (il primo nei primi due motivi e il secondo nel primo motivo) affrontano diffusamente tale profilo e criticano la sentenza della Corte territoriale che, però, a differenza della prospettazione difensiva, ha risposto in modo esauriente ai motivi di appello. La sentenza impugnata ha valorizzato, tra i vari elementi, il fatto che la direttrice della BCC di Pesaro, Marilena Bartoli, aveva riferito che il 31 luglio 2015 aveva contattato UE per dirgli che si sarebbe dato corso all'operazione, ma UE aveva risposto che nella stessa giornata era avvenuto un altro cambio di amministratore, da CC a AN, soggetto che aveva acquistato il 100% della Valore Immobiliare e ne era diventato amministratore;
quindi, si erano presentati in banca, UE, AT (il commercialista poi deceduto), e AN che aveva effettuato il bonifico a favore di UE per regolare l'acquisto della LA AN RI. Già da un paio di mesi, UE andava dicendo che, per procurarsi le risorse pari a euro 500.000, necessarie a diminuire il debito da euro 800.000 a euro 300.000, avrebbe probabilmente venduto la società di famiglia senza mai specificare chi potesse essere il compratore. La Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro aveva effettuato una valutazione di stima particolareggiata al 10 semestre 2017 del compendio immobiliare della LA AN RI da cui era risultato che i beni erano costituiti da 17 terreni agricoli che presentavano per la maggior parte una notevole pendenza e un difficile accesso e da un fabbricato costituito da due unità immobiliari in condizioni pessime, nonostante una parziale ristrutturazione, e ubicato in posizione isolata e di difficile accesso;
l'immobile era scarsamente appetibile per il mercato immobiliare locale;
sulla base del criterio del più probabile valore di mercato, ancorato al metodo MCA per i terreni agricoli e al procedimento del valore di trasformazione per il fabbricato, il valore stimato era di euro 315.000. La Corte territoriale ha accolto questo risultato e ha disatteso i risultati delle altre perizie, osservando in particolare che quella redatta a giugno 2015 (e quindi in prossimità degli atti) dal commercialista Filippo D'EL sulla stima dell' arch. EA RT, che aveva valutato l'LA AN RI per euro 749.211,00, non era affidabile perché RT era dipendente di UE, avendo percepito compensi dalla sua società negli anni dal 2015 al 2018, mentre D'EL era il cognato, cioè il fratello della moglie che aveva l'1°/0 dell'LA (l'altro 1% era della suocera e il restante 98% di UE). Il ricorrente ha lamentato che i Giudici avevano ignorato del tutto la perizia di stima redatta dal geom. EF 16 RO, in funzione di un finanziamento garantito da ipoteca, secondo cui i beni valevano prudenzialmente euro 676.850. Ha lamentato ancora che la Corte territoriale aveva affermato che la perizia di D'EL, a ridosso del trasferimento immobiliare, era stata presentata in banca, mentre si era resa necessaria per la rivalutazione delle quote. La sentenza aveva quindi confuso la perizia per la rivalutazione delle quote dell'LA AN RI, destinata all'ER, con la perizia che la banca aveva fatto eseguire da un tecnico di sua fiducia prima di elargire il mutuo. Del resto, l'Agenzia delle entrate aveva accettato quelle perizie e sulla loro base aveva accertato e incassato l'imposta sostitutiva;
era significativo che la Procura della Repubblica non aveva iscritto i due professionisti, D'EL e RT, nel registro degli indagati come concorrenti nella sopravvalutazione delle quote cedute ai prezzi indicati. La censura, per come formulata, è generica. In tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
esso, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto;
quindi, non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151-01 e Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B, Rv. 285866-01, secondo cui basta che il giudice fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni di preferenza della stima dell'Agenzia delle entrate rispetto a quelle di altri professionisti, entrando nel merito della valutazione con riferimento alla natura e qualità dei beni, mentre il ricorrente si è confrontato solo sulla parte di motivazione relativa all'indipendenza e all'imparzialità degli autori delle stime. Sotto questo profilo, la deduzione è monca perché, in tal modo rendendo di per sé aspecifico e dunque inammissibile il motivo, ha colto solo una delle rationes decidendi del provvedimento (ovvero quella della inaffidabilità dovuta a vincoli parentali o professionali) e non anche l'altra (e cioè che la stima dell'Agenzia delle entrate era maggiormente affidabile perché aveva soppesato la natura dei terreni e la loro posizione e aveva utilizzato il criterio del più probabile valore di mercato ancorato al metodo MCA per il terreni agricoli e al procedimento del valore di trasformazione per il fabbricato). Malgrado i Giudici non abbiano considerato la 17 stima del geom. RO, rimane sempre il dato che il ricorrente non entra nel merito della stima ma si ferma alli auctoritas del suo redattore. A completamento dell'analisi, è necessario ricordare che già nella sentenza di primo grado il GUP aveva espresso un giudizio di certa validità della stima dell'Agenzia delle entrate dal momento che nel 2005, circa dieci anni prima quindi, i beni erano stati acquistati per euro 130.000 e al momento della stima i funzionari dell'Agenzia delle entrate avevano compiuto un accesso diretto sui luoghi, a indagini in corso, e avevano potuto prendere in considerazione tutte le caratteristiche degli stessi, ivi comprese le migliorie, gli impianti agricoli, le potenzialità edificatorie, in relazione ai valori di mercato praticati e praticabili nel 2015 nelle aree facenti capo ai bacini dei fiumi Metauro e Cesano, tenendo conto che si trattava di una discesa di molti ettari, scoscesa e non vicina alle strade di accesso;
non irragionevolmente, quindi, il G.u.p. ha ritenuto non credibili i valori delle altre consulenze di parte perché era impossibile che in dieci anni, senza mutamenti significativi dello stato di fatto e di diritto, l'area sostanzialmente agricola con valori al metro quadrato di poco più di 5 euro, si fosse "apprezzata" di quasi sei volte: esito questo singolare, anche a voler tener conto delle potenzialità teoriche di realizzazione delle attività agrituristiche che avrebbero richiesto rilevanti esborsi per gli acquirenti, come chiarito dalla relazione di sopralluogo dell'Agenzia delle entrate. Vanno perciò disattesi i primi due motivi del ricorso a firma dell'avv. LI e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Salucci che ha ulteriormente evidenziato con il quarto motivo che non era stata esaminata la memoria difensiva nella quale si era richiamata la perizia di stima dei dott. Brandoni e Becchetti, agronomi specializzati che avevano chiarito gli errori di stima della perizia dell'Agenzia delle entrate e avevano valutato la LA AN RI in euro 650.000, nonché le altre perizie;
si era specificato che il prezzo di vendita della Valore Immobiliare per euro 7.668,00 era giustificato dalla destinazione della giacenza di cassa al pagamento delle imposte;
si era richiamato il piano economico previsionale del 30 aprile 2015 a firma del commercialista AT, da cui si evinceva che le entrate previste per euro 4.191.920,00 erano destinate al pagamento dell'IVA, delle imposte dirette, degli onorari del commercialista e della liquidazione della società per un totale che azzerava il suddetto importo;
si era chiarito che la Guardia di finanza non aveva tenuto conto della vocazione agrituristica della struttura che avrebbe attratto anche i finanziamenti pubblici mentre l'Agenzia delle entrate aveva effettuato la stima con un "tot" a metro quadro. Valgono allora, per detta deduzione dell'avv. Salucci, le considerazioni già svolte. La stima è un fatto sindacabile dal giudice di legittimità solo quando la sua interpretazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. Perciò, la decisione 18 della Corte territoriale resiste alla censura del vizio di motivazione nella parte in cui è spiegata la ragione della preferenza della stima dell'Agenzia delle entrate rispetto alle altre stime, senza che sia necessario prendere posizione su tutte le stime a disposizione. Anche nel caso delle perizie dei dott. Brandoni e Becchetti, il ricorso non è autosufficiente perché non reca le critiche, ma solo lamenta l'omessa valutazione in sé della memoria difensiva, senza considerarne la decisività sul piano motivazionale della sentenza (v., tra le altre, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511) e lo stesso è a dirsi per il presunto valore "commerciale" in prospettiva di futuri sviluppi. Quanto al piano previsionale del commercialista AT, la risposta risiede nella stessa ricostruzione complessiva della vicenda per cui CC e UE, con l'aiuto operativo di AN e SA erano rientrati dei propri investimenti e hanno svuotato le società, evadendo le imposte. L'omessa contestazione anche al UE del reato del capo D), relativo allo svuotamento dell'LA AN RI - eccezione questa che si ritrova anche nel terzo motivo dell'avv. LI - non vale a inficiare la sua responsabilità per i reati dei capi A) e C). Ed anzi la Corte territoriale è stata particolarmente incisiva nel delineare il suo ruolo di dominus delle operazioni fraudolente, perché, già in prima linea per l'affare della Villa EC, aveva programmato ed eseguito il disinvestimento, come testimoniato anche dalla direttrice di banca, aveva ottenuto la liquidazione delle proprie spettanze con la cessione dell'LA AN RI, previa evasione dell'IVA. Ancora una volta, l'analisi difensiva è segmentata e non si confronta con il risultato finale della liquidazione delle due società da parte di AN e di SA, soggetti reclutati proprio per raggiungere, nella logica "pianificatoria" considerata, tali obiettivi. 14. L'Avv. LI, con il suo terzo motivo, ha evidenziato che al 31 luglio 2015 sul conto della Valore Immobiliare giaceva la somma di euro 1.082.822, per cui, dopo aver acquistato l'LA AN RI per euro 750.000, restavano almeno euro 332.822 oltre alla somma di euro 315.000, valore minimo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate all'LA AN RI, per un totale di euro 647.822, somma idonea a fronteggiare il debito tributario, considerato che la società era attiva, che il debito tributario non era venuto ancora a scadenza e che era fronteggiabile anche con il ricorso a rateazioni. Su tale aspetto lamenta la mancata risposta della Corte d'Appello (peraltro, non gli era stato imputato il reato del capo D) relativo allo svuotamento dell'LA AN RI, per cui lo svuotamento della Valore Immobiliare e l'alienazione a prezzo vile dell'LA AN RI, cioè per euro 12.000, erano operazioni successive e a lui non imputabili). Con il quarto motivo, poi, sempre l'Avv. LI ha ricordato che le sentenze non avrebbero delineato il ruolo di istigatore di UE nei confronti di SA - non poteva dirsi 19 JL assolto l'onere solo con riferimento alle dichiarazioni della commercialista Tagliabracci secondo cui AN le aveva ordinato di spostare la virgola della cifra dell'IVA a debito da euro 754.750,48 a euro 75.475,04 - essendosi concentrate solo sull'ipotesi criminosa dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire la pacifica esistenza di un fatto, consistente nell'aver indicato elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, senza nulla motivare in ordine al profilo concorsuale del ricorrente, ovvero circa l'elemento oggettivo e soggettivo richiesto per attribuirgli la qualità di istigatore della dichiarazione infedele presentata da SA e verosimilmente indotta da AN. Quanto a tale ultimo aspetto, valgono le argomentazioni già spese sopra essendosi già spiegato che le sentenze di merito si sono particolarmente diffuse sulla concatenazione degli atti e sulla "contiguitas" temporale degli stessi da ciò traendo conclusioni, quanto alla configurabilità e attribuibilità dei reati tributari, del tutto logiche e insuscettibili di letture "atomistiche" (v. in particolare sub § 10). Quanto invece al terzo motivo, l'assunto posto a suo tempo con l'atto di appello, ed oggi riproposto, è manifestamente infondato sicché non rileva, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la denunciata omessa risposta della Corte territoriale sul punto. Appare infatti ultroneo e non rilevante guardare alla giacenza del conto corrente al 31 luglio 2015, in realtà "virtuale", per sostenere la capienza patrimoniale della Valore Immobiliare e, dunque, la non configurabilità del reato ex art. 11 cit. Nella lettura, come si ripete non manifestamente illogica o contraddittoria, del complesso degli atti compiuti, il rimborso dell'investimento di UE è avvenuto con l'evasione dell'IVA: la somma che avrebbe dovuto essere versata sulla vendita FI è stata infatti destinata all'acquisto di LA AN RI, e quindi ha avvantaggiato UE, la moglie e la suocera, mentre una cospicua parte è andata a ricompensare AN. Non vale sostenere che la decisione di evadere sia stata successiva e frutto comunque di una scelta gestoria non sindacabile, ben potendo un amministratore posticipare il pagamento delle imposte per accedere a rateizzazioni o altri benefici, perché, nel caso in esame, l'evasione è stata programmata fin dal primo atto della concatenazione causale che ha portato allo "svuotamento" di Valore Immobiliare e LA AN RI. In quest'ottica, decisivo è stato l'apporto del senegalese SA, che, non a caso, svolgeva professionalmente l'attività di amministratore di società fantasma o decotte. 15.La circostanza infine dedotta nel secondo motivo del ricorso presentato dalll'Avv. Salucci, sempre per UE, secondo cui erano passati 17 mesi tra la vendita delle aree della Valore Immobiliare e il momento in cui gli amministratori, che si erano avvicendati, avrebbero dovuto pagare le imposte, appare 20 inconsistente, perché le operazioni decisive sono state completate in quattro giorni e sono state, come già spiegato ritenute logicamente significative dell'accordo intervenuto per la realizzazione dei reati in oggetto. 16. AN RC è stato condannato come concorrente in tutti e quattro i reati di cui alle imputazioni. Il primo motivo di ricorso è incentrato sul reato di false comunicazioni sociali dei cui al capo B). Ha sostenuto che già dalla lettura del capo d'imputazione emergeva un salto logico che avrebbe dovuto trovare adeguato sostegno in sentenza perché non era stato spiegato come, un anno dopo la cessazione dalla carica di amministratore della Valore Immobiliare, egli si fosse potuto ingerire nella gestione della Valore Immobiliare, influendo sul bilancio depositato da SA, né era stato spiegato come, in qualità di socio e amministratore della controllata LA AN RI, avesse interferito nella Valore Immobiliare, per giunta non essendo stato contestato l'eventuale ruolo di amministratore di fatto. Ha criticato la configurabilità del reato rispetto al bilancio di liquidazione che è un atto solo eventuale e ha negato il danno, perché i soci eventualmente ingannati sarebbero stati gli stessi imputati e l'ER era a conoscenza delle operazioni commerciali perché tutte tracciate. In ogni caso, ha affermato, era irrilevante che il bilancio si fosse chiuso con una perdita di euro 750.000 o di euro 75.000 e non era vero che, in caso di liquidazione, l'imposta potesse essere richiesta anche alle persone fisiche che avessero agito per la società, perché la responsabilità patrimoniale dei soci era limitata a quanto eventualmente ricevuto per effetto del riparto dell'attivo e la responsabilità dei liquidatori era limitata agli atti di mela gestio nei confronti dei creditori. Il G.u.p., quindi, avrebbe operato un'inammissibile sovrapposizione delle norme tributarie e di quelle penali societarie. La ricostruzione proposta è disancorata dal compendio probatorio e dal dato normativo. L'art. 2621, primo comma, cod. civ. stabilisce che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La norma non distingue il tipo di bilancio, per cui la falsità può essere effettuata anche con un bilancio straordinario o con un bilancio di liquidazione (Sez. 5, n. 1939 del 05/11/1999, dep. 2000, Rizzo, Rv. 216435 - 21 01). E anche dopo la stagione delle riforme societarie del 2002-2003 e la specifica riforma della legge 27 maggio 2015, n. 69 sul falso in bilancio, non si dubita che nell'ampia espressione della rubrica "false comunicazioni sociali" e nell'ampia elencazione degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma, sia ricompreso anche il bilancio di liquidazione. La dottrina ha opportunamente evidenziato che la riforma societaria ha dato massima importanza alla "trasparenza societaria", bene giuridico maggiormente capace di presidiare in chiave anticipata le diverse istanze di tutela messe a repentaglio dall'opacità contabile, in funzione di tutela non solo del patrimonio dei soci e dei creditori, ma anche della leale concorrenza tra imprese e l'interesse a una corretta gestione societaria, in linea con il principio di true and fair view dei conti societari, espressamente menzionato nell'art. 2, comma terzo, della IV Direttiva CEE sul bilancio d'esercizio e nell'art. 16, comma terzo, della VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato, e recepito dall'art. 2423 cod. civ., con l'espressione "rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato economico di esercizio". Certamente, la falsità non dev'essere solo formale ma va riguardata in funzione delle sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico, in modo da dare sostanza all'offensività della fattispecie di un reato di pericolo concreto. Il danno alla società, infatti, conserva pur sempre un ruolo determinante nella gradazione della risposta penale, entrando tra i criteri che preludono all'applicazione della fattispecie "minore" prevista al comma primo dell'art. 2621-bis cod. civ., e dovendo anche essere valutato "in modo prevalente", ai sensi dell'art. 2621-ter cod. civ., ai fini della applicazione della ipotesi generale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, la falsità del bilancio di liquidazione ove non era stata illustrata la vendita delle aree all'Idea FI e non era stata registrata VIVA a debito costituisce, nella ricostruzione dei giudici di merito già più volte ricordata, il suggello dell'esecuzione del complesso accordo fraudolento. Se il bilancio non ha prodotto danni per i soci, li ha certamente prodotti per il Fisco, anche solo in termini di maggior difficoltà nella scoperta dell'evasione oltre che nell'impossibilità di recuperare eventuali altre imposte. Tanto basta ai fini dell'applicazione dell'art. 2621 cod. civ. anche al caso in esame in cui il bilancio di liquidazione è stato un altro importante passo nell'esecuzione dell'originario programma di rientro degli investimenti con nocumento per l'ER. In questa prospettiva, non era necessario, come lamentato nel terzo motivo di ricorso, contestare a AN la qualità di amministratore di fatto della Valore Immobiliare, essendo stato ritenuto responsabile come concorrente nella condotta di SA quale amministratore di diritto. AN, infatti, con l'assunzione dell'amministrazione della Valore Immobiliare, ha immediatamente effettuato l'operazione di acquisto dell'LA AN RI, realizzando l'interesse 22 economico di UE e successivamente si è liberato della società per consentire a LL di completare gli adempimenti liquidatori, concentrandosi, a sua volta, sulla liquidazione di LA AN RI. Il secondo e il quarto motivo attengono a profili, comuni a quelli già esaminati sopra con riguardo a CC e UE, relativi alla configurabilità dei reati tributari ascritti e hanno trovato esauriente analisi nella sentenza della Corte territoriale sia con riferimento alla programmazione dell'accordo criminoso sia con riferimento alle modalità esecutive. In particolare, in qualità di amministratore di fatto e socio unico di fatto della Valore Immobiliare e della LA AN RI, il ricorrente ha "svuotato" la Valore Immobiliare acquistando la LA AN RI e poi ha "svuotato" anche questa, rivenduta al prezzo di 12.000 euro a CO CC. Come già osservato per UE, in particolare, le censure in merito alla stima dell'LA AN RI hanno trovato esauriente risposta nella sentenza della Corte territoriale. 17. LL MB AG, condannato per i reati dei capi A), B) e D), ha svolto, con il primo motivo di ricorso, censure di stile, fattuali e generiche, in merito ai reati tributari e in merito alle false comunicazioni sociali. Quanto, in particolare, all'asserita estraneità ai fatti, essendosi egli limitato ad assumere la carica di amministratore e liquidatore della Valore Immobiliare dietro un minimo rimborso spese senza essere a conoscenza delle operazioni commerciali poste in essere, va sottolineato che proprio l'accettazione del ruolo di amministratore di diritto esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, immediatamente dallo stesso percepibile proprio in ragione delle modalità di nomina, dà conto della consapevolezza, quanto meno sotto il profilo dell'accettazione del relativo rischio, del proprio concorso (v., tra le altre, Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, Passoni, Rv. 277507 - 01 e Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767), con conseguente inidoneità a scalfire la ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito. Come già detto sopra, il bilancio di liquidazione falso è stato, anzi, il suggello della complessiva operazione fraudolenta che SA ha compiuto dopo aver assunto la carica di amministratore della Valore Immobiliare per euro 2.000. 18. Tutti gli imputati si sono poi doluti del trattamento sanzionatorio. CC con il sesto motivo di ricorso ha osservato che la pena non avrebbe tenuto conto dell'assenza di profitto e della minore partecipazione alla spartizione della liquidità della Valore Immobiliare. Il G.u.p. ne ha invece tenuto conto irrogando la pena di anni 2, mesi 2 di reclusione per il reato più grave dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, al di sotto del medio edittale, e quindi non richiedente una motivazione soverchia rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 23 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01), aumentato per la continuazione con il reato del capo A) di dieci mesi e ridotto per il rito ad anni 2 di reclusione con la pena sospesa. UE con il terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv. Salucci, ha lamentato l'eccesso di pena e il diniego delle generiche prevalenti. La censura è manifestamente infondata anzitutto quanto al trattamento sanzionatorio perché il G.u.p. gli ha irrogato la pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo C), adeguatamente giustificata con riferimento al ruolo nevralgico e insidioso anche in relazione al conseguimento di un maggior profitto personale, aumentata di 18 mesi per la continuazione con il reato del capo A) (aumento giustificato con l'intensità del dolo e la gravità del danno) ridotta per il rito ad anni 3 di reclusione. Quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, al di là della richiesta, non sono stati allegati specifici elementi in favore del predetto giudizio di prevalenza e comunque la valutazione delle condotte del UE ad opera della sentenza impugnata appare dirimente: la Corte territoriale ha espressamente affermato come UE e AN si siano distinti per aver strumentalizzato e svuotato le società ai danni dell'ER e con proprio tornaconto personale. AN ha poi posto, con il quinto motivo di ricorso, il problema della qualificazione della previsione dell'ultimo alinea dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, laddove la pena è stabilita nella misura della reclusione da uno a sei anni di reclusione nel caso in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore ad euro 200.000, ritenendo la stessa una fattispecie incriminatrice autonoma. Va tuttavia osservato, come, rispetto alla previsione del periodo precedente, inalterata la fattispecie, muti solo l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi al cui pagamento ci si sottrae, con conseguente giudizio di maggiore gravità espresso dallo stesso legislatore. Trattasi, pertanto, a ben vedere, di una ipotesi di circostanza aggravante a effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. Il ricorrente ha anche ricordato di essere incensurato così come gli altri, di avere una normale vita familiare, di non aver determinato un danno, avendo acquisito l'ER la disponibilità dei beni. Il G.u.p. ha motivatamente quantificato la pena in anni 3, mesi 3 di reclusione con la riduzione del rito, avuto riguardo alla circostanza della ritenuta affermazione di responsabilità per tutti e quattro i reati, alla gravità della condotta e all'intensità del dolo. La motivazione sul punto, "ratificata" dalla Corte territoriale all'esito del riesame critico degli elementi di giudizio a disposizione, appare dunque immune da censure. SA ha lamentato con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'eccesso di pena, anche rispetto ai coimputati, l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'invocato contributo di minima importanza, e l'entità dell'aumento di pena per la continuazione. Il G.u.p. ha però riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante prevista nell'art. 11 24 d.lgs. n. 74 del 2000, gli ha irrogato una pena di anni 3 dì reclusione, calcolata nel medio edittale per le false comunicazioni sociali quale reato più grave, ha applicato aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui agli artt. 4 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, pari a complessivi 24 mesi, e ha applicato la riduzione per il rito, così pervenendo, con un errore in favore dell'imputato, qui inemendabile, alla pena dì anni 3 di reclusione anziché di anni 3 e mesi 4 di reclusione. La Corte territoriale ha inoltre offerto solida e razionale risposta al diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., tenuto conto della piena consapevolezza della strumentalità della condotta. La decisione è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01), ciò che certamente non ricorre nella specie. Per la giurisprudenza, inoltre, tale attenuante non è mai configurabile in favore dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazione dei reati (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024, Caliri, Rv. 286369 - 01, sia pure in caso di reati fallimentari). 19. CC, con il quinto motivo di ricorso, e UE, con il quinto motivo di ricorso dell'Avv. Salucci, hanno posto il problema dei sequestri e delle confische. Il primo ha indicato una contraddizione nella decisione impugnata atteso che la Corte territoriale avrebbe accertato l'assenza di un suo profitto. La tesi è inconsistente. I Giudici hanno ritenuto, al contrario, l'assenza di elementi per quantificare un profitto certo e, in risposta allo specifico motivo di appello, hanno applicato il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone secondo cui consegue l'imputazione dell'intera azione delittuosa all'agente e rileva la natura della confisca per equivalente avente carattere eminentemente sanzionatorio. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che in caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del 25 reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 - 01). Va infatti rimarcato che lo stesso CC ha impostato la sua difesa sulla presunta assenza di profitto e che i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che, al di là della percezione della somma di euro 23.100 da parte della sua società Prima Immobiliare, egli aveva quanto meno ottenuto la liberazione dalle garanzie, senza però che sia stato quantificato, a differenza di quanto fatto per gli altri imputati, alcun profitto. Pertanto, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto, allora, offrire certi elementi di ancoraggio per la quantificazione di detto profitto e, quindi, per l'utilizzo dell'invocato criterio di liquidazione "individualizzato", il motivo, laddove volto a contestare l'applicazione del mero principio solidaristico, risulta generico. Quanto a UE, con il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Salucci, lo stesso ha sollevato la medesima questione di CC, ma si tratta di motivo inammissibile, perché presentato la prima volta con il ricorso per cassazione. In ogni caso, entrambi, come detto, hanno svolto censure generiche senza offrire elementi congrui per la quantificazione del profitto. Per UE l'inammissibilità travolge anche i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e preclude l'esame dell'eccezione di prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, dedotta con il sesto motivo del ricorso presentato dall'Avv. Salucci, non essendosi formato un corretto rapporto processuale (v., tra le più recenti, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021-01). In definitiva, tutti i ricorsi sono inammissibili perché consistono in deduzioni di fatto che, cogliendo aspetti parziali - ciascuno si è concentrato sul proprio segmento di condotta - mirano a proporre una ricostruzione alternativa non idonea a disarticolare l'interpretazione delle prove offerta dai Giudici di merito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
k vi 26 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi, per UE AM, gli Avv.ti Samanta Salucci e LI CO, per CC ES, l'Avv. Gabriele Marra, e per AN RC, l'avv. Federico Gori, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei rispettivi ricorsi IPuti Penale Sent. Sez. 3 Num. 36334 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 19 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Pesaro, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la condanna degli imputati alle pene di legge: segnatamente, per il reato di cui al capo A), art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di LL, CC, AN e UE;
per il reato di cui al capo B), art. 2621 cod. civ., di SA e AN;
per il reato di cui al capo C), art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di CC, AN e UE;
per il reato di cui al capo D), art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di SA e AN. 2. MB AG SA eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. perché, al momento dell'assunzione della carica di amministratore, a febbraio 2016, non poteva essere a conoscenza di operazioni commerciali compiute nell'anno precedente e non inserite nella contabilità sociale, con la conseguenza che la Corte territoriale, accertato, per giunta, il ruolo di deus ex machina di RC AN, lo avrebbe dovuto assolvere (primo motivo); perché la pena irrogata era sproporzionata rispetto a quella che era stata irrogata ai coimputati (secondo motivo); perché non era stata applicata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'art. 11, comma 1, ultimo alinea, d.lgs. n. 74 del 2000 integrasse un'autonoma fattispecie di reato e non un'aggravante a effetto speciale da mettere in bilanciamento (terzo motivo); per la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. (quarto motivo) e per l'eccessivo aumento per la continuazione (quinto motivo). 3. ES CC formula un primo complesso motivo in merito al concorso dell'extraneus nel reato tributario proprio, con riferimento al profilo oggettivo, a quello soggettivo e al nesso di causalità. Sotto il primo aspetto, sostiene l'irrilevanza di tutte le condotte materiali che hanno preceduto la consumazione della condotta omissiva perché si sono estrinsecate in un contributo che ha esaurito la propria valenza causale in un momento antecedente la condotta tipica. Premesso che il concorso eventuale di persone nel reato tributario può manifestarsi solo nella forma della determinazione e dell'istigazione a commettere il reato nei confronti del soggetto obbligato all'adempimento fiscale, insiste sulla sua totale estraneità agli atti compiuti dai coimputati e sottolinea in suo favore le dichiarazioni della funzionaria di banca che non aveva menzionato il suo nome tra quelli che le si erano rivolti per l'operazione di acquisto della LA AN RI. 2 Eccepisce, con riferimento al secondo aspetto, la violazione di legge in merito all'accertamento del nesso di causalità perché la cessione della quota di partecipazione nella Valore Immobiliare e la dismissione della carica di amministratore non avevano neanche indirettamente causato la condotta dissipativa da parte di AN. Sotto il terzo aspetto, osserva che la Corte territoriale aveva esaurito l'onere motivazionale con riferimento alla creazione delle condizioni propizie per la spartizione della liquidità, tralasciando di valutare la volontà di partecipazione, mediante la cessione delle proprie quote, alla dispersione della liquidità della Valore Immobiliare da parte di AN, e l'effettiva rappresentazione della valenza causale della propria condotta, sia rispetto all'omessa dichiarazione del dovuto all'ER, sia con riferimento al differenziale tra il valore dell'azienda agricola AN RI e il prezzo effettivamente pagato. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un accordo criminoso con i coimputati;
con il terzo eccepisce il vizio di motivazione sulla prova indiziaria;
con il quarto precisa che il versamento della somma di euro 23.100 era stato effettuato in favore della Prima Immobiliare per estinguere il debito societario pregresso;
con il quinto deduce l'illegittima applicazione della norma in materia di confisca e la contraddittorietà della motivazione;
con il sesto denuncia l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. per mancata considerazione dell'assenza di profitto. Presenta memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le proprie ragioni. 4. RC AN lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione per risposta omessa al motivo di appello sul reato di false comunicazioni sociali di cui al capo B). Sostiene che il reato era ascrivibile esclusivamente a LL che aveva indicato nel bilancio finale di liquidazione, come debito effettivo verso l'ER, la somma di euro 75.475,00 anziché di euro 754.750,00; che era estraneo a tale condotta delittuosa, perché era uscito dalla Valore Immobiliare il 26 febbraio 2016; che non era stato spiegato carne, da socio unico e amministratore della controllata AN RI S.r.l., potesse aver interferito con il bilancio di liquidazione della controllante Valore Immobiliare, tanto più che non era stato imputato come amministratore di fatto. Contesta la sussistenza del reato perché non vi era stata alterazione apprezzabile del quadro d'insieme e non vi era stato inganno per i soci e per l'ER che conosceva già gli atti dispositivi. Sottolinea l'irrilevanza del dato, se il bilancio di liquidazione si fosse chiuso con 75.000 euro di debiti anziché con 750.000 euro. Afferma che la falsità poi non aveva determinato un profitto ingiusto né vi era stato dolo intenzionale. Osserva che il credito dell'ER trovava soddisfazione sul patrimonio della società a prescindere dal bilancio di liquidazione 3 falso e lamenta che il GUP aveva sovrapposto il profilo tributario, tutelato da norme speciali, con quello civilistico, tutelato da norme penali- societarie. Precisa che non vi era stato, neppure potenzialmente, un risparmio di imposta per effetto del bilancio falso e dunque alcun potenziale ingiusto profitto conseguibile per effetto di tale alterazione. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito al diniego di perizia sul valore dell'azienda agricola AN RI, da ritenersi decisivo e meritevole di approfondimento, nonostante l'accesso al rito abbreviato, perché vi era un'enorme distanza tra i valori dell'Agenzia delle entrate e quello dei consulenti di parte. La motivazione del diniego era apparente perché non vi era spiegazione del fatto che la valutazione non fosse obiettiva, non potendo essere la vicinanza dei periti all'imputato UE la ragione dell'inaffidabilità dell'elaborato. Lamenta ulteriormente che la Corte territoriale non aveva spiegato perché i dati dell'Agenzia delle entrate erano più attendibili rispetto a quelli diversi contenuti in tre elaborati peritali depositati dagli imputati con un confronto sulle valutazioni e i criteri adottati. Evidenzia che non si era tenuto conto del fatto che la valutazione D'CI era stata fatta nel 2015, ai fini della rivalutazione delle quote sociali ed era pienamente attendibile, tant'è che aveva generato il pagamento d'imposte; che la prudente (perché funzionale all'erogazione del mutuo) stima della banca nel 2013 non era stata presa in considerazione come dato tecnico comparativo;
che la consulenza di parte del 2018 era stata completamente dimenticata. Con il terzo deduce la violazione di legge in merito alla configurazione del concorso e l'omessa motivazione sulla qualificazione come amministratore di fatto. La condotta ascritta a SA, amministratore della Valore Immobiliare, consisteva nell'aver omesso nella dichiarazione del 2015 di dichiarare ricavi per euro 3.430.684 oltre IVA per euro 754.750,48 per la cessione del terreno edificabile alla Idea FI S.r.l. Erano stati chiamati a rispondere a titolo di concorso gli altri quattro imputati e a lui in particolare era stato imputato di aver acquistato, allorché era amministratore della Valore Immobiliare S.r.l. dal 31 luglio 2015 al 26 febbraio 2016, il 100% della AN RI S.r.l. verso il corrispettivo di euro 750.000, sostenendo una spesa pari al valore dell'IVA di euro 750.750, collegata alla vendita del terreno. Non era stato dunque contestato il ruolo di amministratore di fatto della Valore Immobiliare quanto piuttosto l'acquisto della AN RI S.r.l. nel luglio 2015 con i soldi che aveva in cassa la società. Quindi, la Corte di appello aveva ricostruito la sua responsabilità come amministratore di fatto senza analisi dei relativi presupposti e al di fuori della contestazione. Con il quarto eccepisce la violazione di legge rispetto agli elementi costitutivi del reato del capo C) e il vizio di motivazione in merito all'individuazione degli atti fraudolenti. Osserva che il presunto artificio, ossia la sopravvalutazione 4 della LA AN RI, acquistata dalla Valore Immobiliare, dopo la cessione dei propri asset al Fondo Idea FI, era del tutto avulso dalla quantificazione dell'onere fiscale conseguente alla plusvalenza già realizzata. In altri termini, l'acquisto, sia che fosse stato fatto per la somma di euro 315.000 come voluto dall'ER, sia che fosse stato fatto per la somma di euro 750.000, come avvenuto realmente, non aveva a che fare con gli obblighi fiscali della Valore Immobiliare, derivanti dalla vendita dei propri beni al Fondo FI, rimasti inalterati da questa successiva operazione. E ancora, la successiva dismissione delle quote della LA AN RI da parte della Valore Immobiliare non aveva alcuna incidenza sull'obbligo fiscale che era rimasto in capo alla società. La base imponibile non era stata occultata perché i pagamenti erano stati reali e tracciati e non v'era alcun profilo di inganno per l'ER. L'unico tema rimasto, dunque, era quello di capire se la Valore Immobiliare fosse o meno capiente rispetto al debito verso l'ER. Con il quinto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, all'entità della pena e agli aumenti per la continuazione. 5. AM UE presenta due ricorsi per cassazione, uno a firma dell'avv. CO LI e l'altro a firma dell'avv. Samanta Salucci. 5.1. Il primo è affidato a quattro motivi. Con il primo eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla valutazione del terreno di proprietà della LA AN RI da parte della Banca di Credito Cooperativo con la stima del geom. EF RO che aveva valutato il terreno e l'immobile della LA AN RI in euro 795.354,00, importo dal quale era stato detratto uno scarto cautelativo del 15%, arrivando dunque al valore finale di euro 676.850,00. Con il secondo eccepisce il travisamento probatorio. La Corte territoriale aveva affermato che la perizia era stata redatta a giugno 2015 a ridosso del trasferimento immobiliare ed era stata presentata in banca, ciò che era falso, perché si trattava di una perizia presentata per la rivalutazione delle quote e depositata all'ER. Quindi, i Giudici avevano confuso la perizia di rivalutazione delle quote dell'LA AN RI destinata all'ER con quella fatta eseguire dalla banca da tecnico di sua fiducia per l'elargizione del mutuo ipotecario. Le stime erano state accettate e ritenute corrette dall'Agenzia delle entrate che, sulla loro base, aveva accertato e incassato l'imposta sostitutiva. Era contraddittorio affermare che fossero inattendibili in sede penale solo perché redatte da un dipendente e dal cognato. Era significativo poi che la Procura della Repubblica non avesse iscritto il dott. D'EL e l'arch. RT nel registro degli indagati e 5 L, chiesto il loro rinvio a giudizio quali concorrenti nella sopravvalutazione delle quote cedute ai prezzi indicati. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'unico fatto addebitatogli consisteva nell'aver venduto il 31 luglio 2015 alla Valore Immobiliare S.r.l. le quote della LA AN RI per il prezzo di euro 750.000 regolarmente incassato. Con tale condotta avrebbe contribuito alla commissione di due reati in concorso formale tra di loro, la presentazione della dichiarazione infedele del 28 dicembre 2016 e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rendendo parzialmente inefficace per euro 435.000 l'azione di riscossione coattiva. Tuttavia, nel patrimonio della società c'era un saldo di euro 1.082.822, per cui, anche dopo il pagamento di euro 750.000, era rimasta la somma di euro 332.822 che, sommata a quella di euro 315.000 pari al valore delle quote, dava luogo a una disponibilità netta di euro 647.822. Di qui, l'insussistenza della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte visto il patrimonio residuo di una società ancora attiva e un debito non ancora venuto a scadenza e fronteggiabile anche con ricorso a rateazioni. Nulla gli era stato addebitato, poi, quanto all'ulteriore ipotesi dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 contestata al capo D) e relativa alla successiva svendita delle quote della LA AN RI al prezzo di euro 12.000, messa in atto dagli amministratori di fatto e di diritto della Valore Immobiliare. Lamenta l'omessa risposta al motivo di appello e l'assimilazione della sua condotta a quella del AN in ordine al reato del capo D) non contestatogli. Conclude ricordando che lo svuotamento di Valore Immobiliare e l'alienazione a prezzo vile delle quote della AN RI erano state attività successive a cui non aveva partecipato né che gli erano state contestate. Con il quarto lamenta la mancanza di motivazione sul presunto ruolo di istigatore perché con l'atto di appello aveva evidenziato che nessun atto aveva descritto la condotta volta a determinare SA a esporre elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo mentre era stato AN a ordinare alla commercialista Tagliabracci, incaricata della presentazione della dichiarazione, di spostare la virgola nel valore dell'IVA a debito passando da euro 754.750,48 a euro 75.475,04. La motivazione era inerente solo al delitto dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e la Corte territoriale non aveva spiegato il suo coinvolgimento. Presenta infine motivi nuovi con cui svolge approfondimenti sul primo, secondo e quarto motivo di ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato del capo C). 5.2. Il ricorso dell'avv. Salucci è affidato a sei motivi di ricorso. Con il primo eccepisce il vizio di motivazione. Secondo la relazione tecnica del geom. RO, su incarico della Banca di Pesaro in data 15 marzo 2012, il valore del terreno e dell'immobile di proprietà della AN RI era pari a euro \) 795.354, importo da cui era stato detratto uno scarto cautelativo del 15%, idoneo I 1, liv 6 a fronteggiare anche eventuali difformità e/o imprevisti, arrivando alla stima finale di euro 676.050. La AN RI era stata oggetto di una relazione di stima del dott. D'EL, asseverata davanti al cancelliere del Tribunale di Pesaro in data 30 giugno 2015 con cui era stato stimato il valore di euro 749.211. Tale relazione era stata accompagnata dalla perizia giurata estimativa del terreno e del fabbricato a firma dell' arch. EA RT secondo cui il valore del compendio era stimato in euro 800.000. Le due relazioni erano state ritenute inaffidabili per la parzialità dei loro autori mentre le valutazioni erano in linea con quella del tecnico della Banca di Pesaro. Lamenta l'omesso esame degli elementi offerti in valutazione al GUP e alla Corte territoriale. Contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso le conclusioni degli esperti. Con il secondo eccepisce il travisamento probatorio attesa la sua totale estraneità alla Valore Immobiliare e la circostanza che tra l'atto di cessione di quote del 31 luglio 2015 e il momento in cui gli amministratori della Valore Immobiliare erano tenuti a presentare la dichiarazione, 28 dicembre 2016, erano passati ben 17 mesi, durante i quali si erano avvicendati vari amministratori della Valore Immobiliare con cui non aveva avuto rapporti. Contesta il ruolo di istigatore/determinatore dell'evasione fiscale perché non era lui il debitore;
alla data della cessione delle quote non era neppure decorso il termine di pagamento del tributo;
la controparte era un noto imprenditore, che operava da almeno un decennio, consulente fiscale di numerose società, incensurato e presentato dal suo storico commercialista di fiducia. Con il terzo contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entità della pena e al diniego delle generiche. Con il quarto lamenta la violazione di norme processuali perché non erano stati considerati tutti i contributi difensivi depositati in primo grado. Precisa che, sulla base delle perizie prodotte a firma del dott. Brandoni e del dott. Becchetti, / agronomi specializzati, pur adottando la metodologia dell'Agenzia delle entrate, in una prospettiva cautelativa e limitata, si era valutato comunque il compendio della LA AN RI in euro 650.000. Richiama le perizie del dott. D'EL e dell'arch. RT nonché quella del geom. RO e insiste sulla loro imparzialità. La memoria difensiva aveva inoltre spiegato che l'acquisto effettuato dal AN del 100% delle quote della Valore Immobiliare al prezzo di euro 7.668,00, a fronte di una disponibilità del conto corrente pari a euro 1.105.890,46 non rappresentava un'operazione fraudolenta, in quanto la disponibilità di cassa era solo una riserva utile per la società e si trattava in massima parte di imposte da versare. Era stato prodotto pure il piano economico previsionale del 30 aprile 2015 a firma del commercialista AT da cui si evincevano entrate pari a euro 4.191.920 nonché tutte le uscite che dovevano essere effettuate per il pagamento 7 \vIIIV dell'IVA, delle imposte dirette, degli onorari del commercialista e della liquidazione della società. La valutazione della Guardia di finanza, poi, non aveva tenuto conto del fatto che si trattasse di una società agricola a vocazione agrituristica con tutto ciò che ne conseguiva in ordine ai possibili finanziamenti agevolati, ai contributi regionali ed europei, allo sviluppo come struttura ricettiva e che l'importo di euro 315.000 era stato determinato considerando semplicemente il valore di 5 euro/mq, applicando valori talmente bassi che persino un privato avrebbe pagato di più. Con il quinto contesta i sequestri per equivalente, in assenza dei relativi presupposti. Lamenta che perduravano da sei anni per un valore dei beni maggiore di quello confisca bile. Con il sesto eccepisce l'estinzione del reato del capo C) per intervenuta prescrizione al 2 ottobre 2023. Presenta memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono inammissibili, quanto in particolare alle censure formulate in ordine alla affermazione di responsabilità, perché volti a sollecitare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logica e motivata, fatta propria dalla sentenza impugnata. Va infatti ribadito che, come da costante indirizzo di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01); del resto, nel senso di un incontrastato orientamento, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giacché l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In definitiva, dunque, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). 8 7. Alla luce di quanto premesso è dunque necessario, anzitutto, riepilogare quanto emergente dalle sentenze di primo e secondo grado complessivamente considerate. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che nel novembre 2006 è stata costituita la società Valore Immobiliare S.r.l., di cui sono soci al 15% ES CC, al 15% Cocef S.r.l. (partecipata da una fiduciaria di Banca Intesa al 15%), al 70% Prima Immobiliare S.r.l., il cui capitale nel 2015 viene acquisito da AM UE al 98%. La Valore Immobiliare è una società di gestione immobiliare che il 22 dicembre 2016 acquista la proprietà di un'area edificabile in Pesaro, località Villa EC, verso il corrispettivo di euro 1.780.000 oltre alle imposte, finanziato dalla Banca di Pesaro con mutuo ipotecario. I proprietari dell'area si riuniscono in due consorzi, il Piano Norma 6.2 Villa EC, presieduto da UE, e il AN Terenzio. A un certo punto, tutti i proprietari decidono di vendere e sottrarsi all'affare: la prima dismissione risale al 31 dicembre 2013 in favore di Prima Immobiliare e ha a oggetto un'area di mq 32.000 verso il corrispettivo di euro 70.000; la seconda risale al 31 luglio 2015 in favore di un fondo d'investimento, Idea FI, e ha a oggetto un'area di mq 27.800 verso il corrispettivo di euro 3.430.684,00 oltre IVA. Nello stesso giorno, i soci cedono il capitale sociale di Valore Immobiliare, ormai svuotata dei suoi asset, alla Special Company S.r.l., amministrata da RC AN, verso il corrispettivo di euro 7.668. AN diventa l'amministratore di Valore Immobiliare e, in tale qualità, acquista tutte le quote di LA AN RI S.r.l., di cui sono soci al 98% AM UE, all'i% la moglie e all'1°/0 la suocera, verso il corrispettivo di euro 750.000. Il 26 febbraio 2016, diventa amministratore MB AG SA che, a partire dal 6 giugno 2016, acquista l'intero capitale sociale e il 21 giugno 2016 vende la LA AN RI a tale CO CC per il prezzo di euro 12.000 e mette in liquidazione la Valore Immobiliare. Nell'ambito dei vari passaggi societari è decisiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, la data del 31 luglio 2015 in cui la Valore Immobiliare liquida l'asset più importante, a vantaggio di CC e UE, e acquista la LA AN RI, a vantaggio di UE. Dopodiché degli atti esecutivi successivi si occupano AN e SA. Con tali operazioni si consumano anche i reati contestati ai ricorrenti, perché la vendita delle aree alla FI ha generato un debito IVA di circa 754.750,48 euro mai versato all'ER dalla Valore Immobiliare, per cui i ricorrenti sono stati imputati in concorso con SA del reato del capo A), consistente nella violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'indicazione, nella dichiarazione relativa all'annualità 2015, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito per detto periodo d'imposta ricavi e avendo effettuato 9 4itq operazioni imponibili per euro 3.430.684, oltre IVA, per la cessione dell'area edificabile in Pesaro, frazione Villa EC, alla Idea FI SGR S.p.A.; AN è stato imputato in concorso con LL del reato del capo B), consistente nella violazione dell'art. 2621 cod. civ. perché hanno omesso di dichiarare nel bilancio di liquidazione del 2016 debiti effettivi nei confronti dell'ER per le imposte dovute di euro 754.750,48 per la cessione del terreno nel 2015; CC, AN e UE sono stati imputati del reato di cui al capo C), consistente nella violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché partecipi di un accordo fraudolento volto a sottrarre la Valore Immobiliare al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto derivanti dalla cessione delle aree alla Idea FI attraverso l'acquisto dell'LA AN RI al prezzo di euro 750.000, quando la società valeva euro 315.000, così rendendo inefficace l'azione di riscossione coattiva al pagamento delle imposte di euro 435.000; LL e AN sono stati imputati del reato del capo D), consistente nella violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché partecipi di un accordo fraudolento che, attraverso la vendita di LA AN RI al prezzo di euro 12.000 quando valeva euro 315.000, ha determinato la sottrazione all'ER della suddetta somma. In definitiva, secondo i Giudici di merito, CC e UE, avendo rinunciato all'affare della edificazione dell'area di Villa EC, utilizzando AN e SA, hanno recuperato il loro investimento, lucrando sull'evasione delle imposte e sottraendo la garanzia patrimoniale all'ER. La lettura delle operazioni commerciali è unitaria e ha consentito di ricostruire la programmazione fraudolenta nelle sue varie fasi, in particolare a partire dal 31 luglio 2015. A fronte di tale lettura unitaria e complessiva degli atti compiuti, i ricorrenti hanno proposto, quale presupposto delle doglianze in diritto, delle inammissibili ricostruzioni alternative, segmentate, scomposte e inidonee a disarticolare il ragionamento del GUP del Tribunale di Pesaro e della Corte territoriale di Ancona. Seguendo l'ordine logico delle questioni si tratterà prima dei reati dei capi A) e C) per cui sono stati condannati CC e UE. 8. CC ES ha posto, con il primo motivo, un problema di configurabilità del concorso dell'extraneus nel reato tributario e di nesso di causalità. Secondo la prospettazione difensiva, egli è stato socio e amministratore della Valore Immobiliare, ma il 31 luglio 2015, dopo aver venduto l'area a Idea FI, ha cessato dalla carica di amministratore ed è uscito dalla società per cui non può essere chiamato a rispondere dei reati tutti successivamente commessi in merito all'evasione dell'IVA e alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. 9. La deduzione, pur suggestiva, è fallace. 10 Il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) consiste nella presentazione di una dichiarazione infedele, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'autore indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. La falsità della dichiarazione, quale condotta necessaria e sufficiente a integrare la tipicità obiettiva del fatto, insieme alle soglie di punibilità, consente di ritenere trattarsi di reato di danno perché quella stessa dichiarazione infedele costituisce fonte di evasione qualificata. Si tratta, al contempo, di un reato proprio, commesso dai contribuenti che hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sull'IVA, tra cui l'amministratore di fatto, interamente equiparato all'amministratore di diritto;
di un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui è presentata la dichiarazione e si consuma nel luogo ove il contribuente ha il domicilio fiscale;
di un reato che ammette il concorso dell'extraneus sotto forma di concorso morale. Valgono per tale fattispecie, non essendovi ragione per operare differenziazioni, le stesse considerazioni che la giurisprudenza di legittimità ha svolto per il successivo reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di omessa dichiarazione: salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, in esso tuttavia dovendo ricomprendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo l'ipotesi dell'istigazione dell'autore del reato proprio o del "rafforzamento" delle sue intenzioni, ma anche quella dell'attuazione di un accordo intervenuto tra extraneus ed autore materiale. Ed è in tale prospettiva, infatti, che si afferma che oggetto dell'istigazione o dell'accordo deve essere, quindi, la violazione dell'obbligo così che la condotta dichiarativa falsa, una volta perfezionata dall'unico autore materiale possibile, possa essere soggettivamente attribuibile all'azione di ciascuno dei correi che l'abbia prevista e voluta come conseguenza della propria azione istigatrice o di rafforzamento dell'altrui proposito o dell'accordo preso (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, AN e altri, Rv. 265121-01, si vedano in senso conforme le successive Sez. 4, n. 18827 del 28/03/2019, Pinto, non mass.; Sez. 3, n. 641 del 09/10/2020, Compostella, non mass.; Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737-02). 10. Già il G.u.p. del Tribunale di Pesaro aveva ben evidenziato l'accordo criminoso, e quindi, appunto, lo schema del reato concorsuale in cui devono ritenersi coinvolti CC, UE e AN, da un lato nonché, quale materiale esecutore, SA, dall'altro. E' CC infatti che, diventato amministratore della Valore Immobiliare il 30 luglio 2015, dopo che poche ore prima il precedente amministratore RF AN aveva venduto le aree alla FI, il successivo 31 luglio vende la società alla Special Company di AN verso il corrispettivo di euro 7.668 nonostante sul conto corrente ci sia più di un milione di euro e quindi 1 1 (te cessa dalla carica di amministratore e liquida la sua partecipazione sociale. CC è il primo che inizia l'opera di dismissione e si sfila dall'affare secondo quella che, sulla base della concatenazione dei vari atti posti in essere e del significato complessivo che essi assumono, i Giudici hanno ritenuto essere una ben precisa programmazione, giunta fino alla totale liquidazione della Valore Immobiliare. Infatti, il corrispettivo della vendita a Idea FI copre le ipoteche della BCC di Pesaro che vengono cancellate e le spettanze di UE consistenti nell'IVA non pagata. La Corte territoriale ha ricordato che il 29 luglio 2015 Cocef, socia al 1 5 % di Valore Immobiliare, era posseduta al 30% da CC;
che il 30 luglio 2015, Valore Immobiliare, in persona dell'amministratore p.t., RF AN, aveva venduto le aree a Idea FI verso il corrispettivo di euro 3.430.684 oltre IVA per euro 754.750,48, incassando 16 assegni circolari non trasferibili del valore di euro 250.000 ciascuno e un assegno circolare non trasferibile di euro 185.434,48 per complessivi euro 4.185.434,87; contestualmente, il 30 luglio 2015 il direttore della BCC di Pesaro aveva rilasciato quietanze liberatorie per complessivi euro 925.000, liberando la NT LL, amministrata da AN, dalle fideiussioni che aveva prestato per la Prima Immobiliare;
ancora contestualmente UE aveva acquistato da NT LL la partecipazione sociale al 50% di Prima Immobiliare (che deteneva il 70% di Valore Immobiliare) al prezzo di euro 200.000; AN era cessato dalla carica amministratore sia di Valore Immobiliare che della Prima Immobiliare e CC era stato nominato amministratore della Prima Immobiliare, di proprietà di UE al 100%, e amministratore della Valore Immobiliare, di proprietà di UE al 70% e dello stesso CC al 30%. Ma il giorno successivo, CC si era dimesso dalla carica di amministratore ed era subentrato AN, il quale aveva acquistato con la sua Special Company il 100% della Valore Immobiliare, corrispondendo a CC per il suo 30°h la somma di euro 2.300 e alla Prima Immobiliare di UE per il suo 70% la somma di euro 5.368, importi questi assolutamente irrisori, tenuto conto che la Valore Immobiliare disponeva di un conto corrente presso la BCC di Pesaro con un saldo attivo di euro 1.082.822,00. Di tale somma, una parte, ovvero euro 750.000, era stata destinata all'acquisto di LA AN RI, e quindi era ritornata a UE, e un'altra parte, euro 280.000, era stata destinata a lui stesso. Dopodiché, il 26 febbraio 2016 si era dimesso da amministratore della Valore Immobiliare, pur mantenendone la proprietà attraverso la Special Company e aveva nominato come nuovo amministratore il senegalese SA, nullatenente. Sia la Special Company che la Valore Immobiliare erano state liquidate attraverso successivi passaggi societari e SA aveva infine materialmente posto in essere il reato dell'art. 4 perché nella dichiarazione dei redditi del 2016 per l'anno d'imposta 2015 aveva indicato 12 elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo, non avendo riportato tra i ricavi/operazioni imponibili la somma di euro 3.430.684,00 oltre IVA per euro 754.750,48 derivante dalla cessione del terreno edificabile di Villa EC nonché il reato dell'art. 2621 cod. civ. per la falsificazione del bilancio di liquidazione in cui aveva omesso l'indicazione dell'IVA maturata in favore dell'ER. Con motivazione dunque non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha desunto dalla contiguitas temporale degli atti - racchiusi in cinque giorni per il compimento di quelli più importanti - l'accordo criminoso tra UE, CC e AN. Sicché, detti singoli atti, lungi dal potere essere confinati allo stadio di meri atti preparatori e preliminari rispetto in particolare alla condotta di dichiarazione infedele, e, come tali, non punibili, sono stati in realtà correttamente considerati elementi di prova della sussistenza dell'accordo intervenuto tra tutti i partecipi alla luce della loro concatenazione in un ambito temporale ristretto e della simultanea assunzione e dismissione di cariche amministrative o di quote di partecipazione, il cui senso, altrimenti incomprensibile, è stato letto alla luce del risultato finale di evadere le imposte, nascondendo all'ER l'introito originario della vendita dell'area, e di realizzare contestualmente lo "svuotamento" delle due società interessate, la Valore Immobiliare e l'LA AN RI. 11. A differenza di quanto prospettato dalla difesa di CC, che ha molto insistito sull'assenza di un profitto, la Corte territoriale ha ben evidenziato che, al di là della liberazione dalle fideiussioni e dell'apparente utile economico di euro 23.100 in favore della Prima Immobiliare, che comunque sono "un profitto", ciò che rileva è il suo ruolo centrale nell'operazione di dismissione, già programmata in anticipo, quanto meno nelle linee generali, che avrebbe dovuto consentire il rientro degli investimenti, perché CC, amministratore per un giorno, aveva venduto la Valore Immobiliare a prezzo irrisorio a AN, nonostante il saldo attivo di oltre un milione di euro. Quindi, non solo CC ha realizzato il disinvestimento, ma lo ha consentito anche a UE attraverso l'evasione dell'IVA e ha consentito un cospicuo guadagno a AN. Va ulteriormente evidenziato che la tesi propugnata, secondo cui ciascuno risponde dell'adempimento tributario che scade nel periodo in cui opera, non vale in caso di preordinazione della condotta illecita (Sez. 3, n. 32491 del 21/06/2022, Mazzoleni, non mass., che, a sua volta, richiama Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596; Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto e altri, Rv. 259808). Il ricorrente ha quindi apparentemente posto un problema di violazione di legge in merito al nesso di causalità, citando la giurisprudenza che ritiene responsabile della commissione o omissione il soggetto in carica e responsabile, in realtà sollecitando, anche in tal caso, una diversa ricostruzione del fatto, senza però riuscire a disarticolare il 13 ragionamento logico-giuridico dei Giudici di merito che, leggendo unitariamente tutte le operazioni commerciali compiute dagli imputati, hanno, come già detto, ricostruito il ruolo di CC come decisivo nella catena causale degli eventi. Correttamente, il ricorrente ha ricordato che, in caso di concorso morale atipico, non è, dunque, sufficiente rinviare all'esistenza di un generico accordo al fine di imputare ai suoi partecipi la responsabilità per il fatto di reato commesso da altri, perché è necessario ricostruire, anche per sommi capi, il contenuto della programmazione criminosa, senza poter invocare, in proposito, pretese difficoltà di ricostruzione del fatto e dei suoi requisiti di tipicità, diversamente non potendosi accertare la natura di causa efficiente né fare corretta applicazione dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., né potendosi validamente ricostruire l'autonomia o meno della causa prossima e necessaria per la consumazione del reato. Non correttamente, ha invece individuato l'assenza di contributo causale decisivo allo svuotamento della Valore Immobiliare. Infatti, ha sostenuto la sua totale estraneità all'operazione di acquisto della LA AN RI e alle successive operazioni di liquidazione delle società. Anche sotto tale profilo, il ricorrente ha offerto un'inammissibile interpretazione alternativa dei fatti che non si confronta, a ben vedere, con la decisione impugnata, allorché la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato la programmazione unitaria della dismissione, in modo che trovassero piena soddisfazione sia CC che UE. La circostanza che il primo abbia ottenuto subito la liquidazione del suo investimento e il secondo l'abbia ottenuta dopo non inficia la pianificazione, logicamente ritenuta condivisa fin dalle origini, della distribuzione agli investitori delle risorse a disposizione, perché, fin dal primo momento, era chiaro a CC e UE che l'uno poteva rientrare dell'affare con certe modalità, l'altro necessariamente profittando dell'evasione dell'IVA. L'insistenza dell'estraneità, anche soggettiva, alle successive operazioni commerciali appare pertanto disancorata dalle risultanze probatorie come complessivamente apprezzate dalla Corte territoriale con motivazione logica. D'altra parte, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). 14 12. Con il secondo motivo, CC contesta una serie di affermazioni della sentenza: a) la svendita della Valore Immobiliare a prezzo vile nonostante la liquidità del conto corrente, perché comunque la somma era vincolata al pagamento dei tributi;
b), c), d), e) l'ininfluenza della mancata percezione dell'utile economico, considerato che la stessa Corte territoriale aveva asserito che lo storno del credito erariale era stato il collante di tutte le vicende del procedimento;
f) il disinvestimento assolutamente lecito;
g) l'omissione di motivazione in merito all'elemento psicologico del reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; h) l'omissione di motivazione in merito alla consapevolezza dell'operazione dell'LA AN RI che aveva determinato la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; i) l'omissione di valutazione delle dichiarazioni della direttrice di banca che aveva escluso la sua partecipazione alle operazioni. Con il terzo motivo censura la prova indiziaria a suo carico e con il quarto evidenzia che il pagamento della somma di euro 23.100 era stato lecitamente effettuato in favore di Prima Immobiliare che aveva ottenuto la restituzione del prestito effettuato in favore della Valore Immobiliare. Nel complesso, tuttavia, anche tali censure, collegate, nella finalità di contestare l'affermazione di responsabilità, alla prima, si risolvono in censure di fatto che puntano sempre a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda da parte dei Giudici di merito sostenendo la propria estraneità alle operazioni successive alla sua fuoriuscita, laddove l'interpretazione non manifestamente illogica o contraddittoria della concatenazione causale degli eventi aveva messo in luce che, fin dal primo momento, era previsto il rimborso di UE con VIVA evasa e, d'altra parte, non vi era alcuna giustificazione causale per la vendita a prezzo vile della Valore Immobiliare atteso che la vendita delle aree alla Idea FI era scomparsa dalla contabilità. Di qui anche la responsabilità in concorso per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 del capo C), perché, nella qualità di amministratore della Prima Immobiliare e di socio nonché di amministratore per un giorno della Valore Immobiliare, il ricorrente ha concorso moralmente al "meccanismo", fraudolento perché "coperto" dai vari passaggi evidenziati e, dunque, non immediatamente percepibile, ma risultante solo all'esito di una più approfondita analisi del complessivo "stratagemma" escogitato (v. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206 - 02), di svuotamento della Valore Immobiliare che si era privata della somma di euro 750.000 che avrebbe dovuto versare all'ER e che invece era finita a UE attraverso l'acquisto dell'LA AN RI. La difesa non ha avuto a oggetto la contestazione del valore della società venduta ma esclusivamente la consapevolezza della frode, ma l'argomento sviluppato al punto h) sopra citato scolorisce rispetto alla complessiva ricostruzione della pianificazione dell'accordo criminoso. 15 13. UE AM ha concentrato le sue difese sulla liceità dell'operazione di vendita di LA AN RI per dimostrare la sua estraneità alla programmazione criminosa fin dall'origine. Per questa ragione, ha diffusamente affrontato il problema della stima della società, sostenendo la congruità del prezzo pagato da Valore Immobiliare. Entrambi i suoi ricorsi (il primo nei primi due motivi e il secondo nel primo motivo) affrontano diffusamente tale profilo e criticano la sentenza della Corte territoriale che, però, a differenza della prospettazione difensiva, ha risposto in modo esauriente ai motivi di appello. La sentenza impugnata ha valorizzato, tra i vari elementi, il fatto che la direttrice della BCC di Pesaro, Marilena Bartoli, aveva riferito che il 31 luglio 2015 aveva contattato UE per dirgli che si sarebbe dato corso all'operazione, ma UE aveva risposto che nella stessa giornata era avvenuto un altro cambio di amministratore, da CC a AN, soggetto che aveva acquistato il 100% della Valore Immobiliare e ne era diventato amministratore;
quindi, si erano presentati in banca, UE, AT (il commercialista poi deceduto), e AN che aveva effettuato il bonifico a favore di UE per regolare l'acquisto della LA AN RI. Già da un paio di mesi, UE andava dicendo che, per procurarsi le risorse pari a euro 500.000, necessarie a diminuire il debito da euro 800.000 a euro 300.000, avrebbe probabilmente venduto la società di famiglia senza mai specificare chi potesse essere il compratore. La Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro aveva effettuato una valutazione di stima particolareggiata al 10 semestre 2017 del compendio immobiliare della LA AN RI da cui era risultato che i beni erano costituiti da 17 terreni agricoli che presentavano per la maggior parte una notevole pendenza e un difficile accesso e da un fabbricato costituito da due unità immobiliari in condizioni pessime, nonostante una parziale ristrutturazione, e ubicato in posizione isolata e di difficile accesso;
l'immobile era scarsamente appetibile per il mercato immobiliare locale;
sulla base del criterio del più probabile valore di mercato, ancorato al metodo MCA per i terreni agricoli e al procedimento del valore di trasformazione per il fabbricato, il valore stimato era di euro 315.000. La Corte territoriale ha accolto questo risultato e ha disatteso i risultati delle altre perizie, osservando in particolare che quella redatta a giugno 2015 (e quindi in prossimità degli atti) dal commercialista Filippo D'EL sulla stima dell' arch. EA RT, che aveva valutato l'LA AN RI per euro 749.211,00, non era affidabile perché RT era dipendente di UE, avendo percepito compensi dalla sua società negli anni dal 2015 al 2018, mentre D'EL era il cognato, cioè il fratello della moglie che aveva l'1°/0 dell'LA (l'altro 1% era della suocera e il restante 98% di UE). Il ricorrente ha lamentato che i Giudici avevano ignorato del tutto la perizia di stima redatta dal geom. EF 16 RO, in funzione di un finanziamento garantito da ipoteca, secondo cui i beni valevano prudenzialmente euro 676.850. Ha lamentato ancora che la Corte territoriale aveva affermato che la perizia di D'EL, a ridosso del trasferimento immobiliare, era stata presentata in banca, mentre si era resa necessaria per la rivalutazione delle quote. La sentenza aveva quindi confuso la perizia per la rivalutazione delle quote dell'LA AN RI, destinata all'ER, con la perizia che la banca aveva fatto eseguire da un tecnico di sua fiducia prima di elargire il mutuo. Del resto, l'Agenzia delle entrate aveva accettato quelle perizie e sulla loro base aveva accertato e incassato l'imposta sostitutiva;
era significativo che la Procura della Repubblica non aveva iscritto i due professionisti, D'EL e RT, nel registro degli indagati come concorrenti nella sopravvalutazione delle quote cedute ai prezzi indicati. La censura, per come formulata, è generica. In tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
esso, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto;
quindi, non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151-01 e Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B, Rv. 285866-01, secondo cui basta che il giudice fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni di preferenza della stima dell'Agenzia delle entrate rispetto a quelle di altri professionisti, entrando nel merito della valutazione con riferimento alla natura e qualità dei beni, mentre il ricorrente si è confrontato solo sulla parte di motivazione relativa all'indipendenza e all'imparzialità degli autori delle stime. Sotto questo profilo, la deduzione è monca perché, in tal modo rendendo di per sé aspecifico e dunque inammissibile il motivo, ha colto solo una delle rationes decidendi del provvedimento (ovvero quella della inaffidabilità dovuta a vincoli parentali o professionali) e non anche l'altra (e cioè che la stima dell'Agenzia delle entrate era maggiormente affidabile perché aveva soppesato la natura dei terreni e la loro posizione e aveva utilizzato il criterio del più probabile valore di mercato ancorato al metodo MCA per il terreni agricoli e al procedimento del valore di trasformazione per il fabbricato). Malgrado i Giudici non abbiano considerato la 17 stima del geom. RO, rimane sempre il dato che il ricorrente non entra nel merito della stima ma si ferma alli auctoritas del suo redattore. A completamento dell'analisi, è necessario ricordare che già nella sentenza di primo grado il GUP aveva espresso un giudizio di certa validità della stima dell'Agenzia delle entrate dal momento che nel 2005, circa dieci anni prima quindi, i beni erano stati acquistati per euro 130.000 e al momento della stima i funzionari dell'Agenzia delle entrate avevano compiuto un accesso diretto sui luoghi, a indagini in corso, e avevano potuto prendere in considerazione tutte le caratteristiche degli stessi, ivi comprese le migliorie, gli impianti agricoli, le potenzialità edificatorie, in relazione ai valori di mercato praticati e praticabili nel 2015 nelle aree facenti capo ai bacini dei fiumi Metauro e Cesano, tenendo conto che si trattava di una discesa di molti ettari, scoscesa e non vicina alle strade di accesso;
non irragionevolmente, quindi, il G.u.p. ha ritenuto non credibili i valori delle altre consulenze di parte perché era impossibile che in dieci anni, senza mutamenti significativi dello stato di fatto e di diritto, l'area sostanzialmente agricola con valori al metro quadrato di poco più di 5 euro, si fosse "apprezzata" di quasi sei volte: esito questo singolare, anche a voler tener conto delle potenzialità teoriche di realizzazione delle attività agrituristiche che avrebbero richiesto rilevanti esborsi per gli acquirenti, come chiarito dalla relazione di sopralluogo dell'Agenzia delle entrate. Vanno perciò disattesi i primi due motivi del ricorso a firma dell'avv. LI e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Salucci che ha ulteriormente evidenziato con il quarto motivo che non era stata esaminata la memoria difensiva nella quale si era richiamata la perizia di stima dei dott. Brandoni e Becchetti, agronomi specializzati che avevano chiarito gli errori di stima della perizia dell'Agenzia delle entrate e avevano valutato la LA AN RI in euro 650.000, nonché le altre perizie;
si era specificato che il prezzo di vendita della Valore Immobiliare per euro 7.668,00 era giustificato dalla destinazione della giacenza di cassa al pagamento delle imposte;
si era richiamato il piano economico previsionale del 30 aprile 2015 a firma del commercialista AT, da cui si evinceva che le entrate previste per euro 4.191.920,00 erano destinate al pagamento dell'IVA, delle imposte dirette, degli onorari del commercialista e della liquidazione della società per un totale che azzerava il suddetto importo;
si era chiarito che la Guardia di finanza non aveva tenuto conto della vocazione agrituristica della struttura che avrebbe attratto anche i finanziamenti pubblici mentre l'Agenzia delle entrate aveva effettuato la stima con un "tot" a metro quadro. Valgono allora, per detta deduzione dell'avv. Salucci, le considerazioni già svolte. La stima è un fatto sindacabile dal giudice di legittimità solo quando la sua interpretazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. Perciò, la decisione 18 della Corte territoriale resiste alla censura del vizio di motivazione nella parte in cui è spiegata la ragione della preferenza della stima dell'Agenzia delle entrate rispetto alle altre stime, senza che sia necessario prendere posizione su tutte le stime a disposizione. Anche nel caso delle perizie dei dott. Brandoni e Becchetti, il ricorso non è autosufficiente perché non reca le critiche, ma solo lamenta l'omessa valutazione in sé della memoria difensiva, senza considerarne la decisività sul piano motivazionale della sentenza (v., tra le altre, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511) e lo stesso è a dirsi per il presunto valore "commerciale" in prospettiva di futuri sviluppi. Quanto al piano previsionale del commercialista AT, la risposta risiede nella stessa ricostruzione complessiva della vicenda per cui CC e UE, con l'aiuto operativo di AN e SA erano rientrati dei propri investimenti e hanno svuotato le società, evadendo le imposte. L'omessa contestazione anche al UE del reato del capo D), relativo allo svuotamento dell'LA AN RI - eccezione questa che si ritrova anche nel terzo motivo dell'avv. LI - non vale a inficiare la sua responsabilità per i reati dei capi A) e C). Ed anzi la Corte territoriale è stata particolarmente incisiva nel delineare il suo ruolo di dominus delle operazioni fraudolente, perché, già in prima linea per l'affare della Villa EC, aveva programmato ed eseguito il disinvestimento, come testimoniato anche dalla direttrice di banca, aveva ottenuto la liquidazione delle proprie spettanze con la cessione dell'LA AN RI, previa evasione dell'IVA. Ancora una volta, l'analisi difensiva è segmentata e non si confronta con il risultato finale della liquidazione delle due società da parte di AN e di SA, soggetti reclutati proprio per raggiungere, nella logica "pianificatoria" considerata, tali obiettivi. 14. L'Avv. LI, con il suo terzo motivo, ha evidenziato che al 31 luglio 2015 sul conto della Valore Immobiliare giaceva la somma di euro 1.082.822, per cui, dopo aver acquistato l'LA AN RI per euro 750.000, restavano almeno euro 332.822 oltre alla somma di euro 315.000, valore minimo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate all'LA AN RI, per un totale di euro 647.822, somma idonea a fronteggiare il debito tributario, considerato che la società era attiva, che il debito tributario non era venuto ancora a scadenza e che era fronteggiabile anche con il ricorso a rateazioni. Su tale aspetto lamenta la mancata risposta della Corte d'Appello (peraltro, non gli era stato imputato il reato del capo D) relativo allo svuotamento dell'LA AN RI, per cui lo svuotamento della Valore Immobiliare e l'alienazione a prezzo vile dell'LA AN RI, cioè per euro 12.000, erano operazioni successive e a lui non imputabili). Con il quarto motivo, poi, sempre l'Avv. LI ha ricordato che le sentenze non avrebbero delineato il ruolo di istigatore di UE nei confronti di SA - non poteva dirsi 19 JL assolto l'onere solo con riferimento alle dichiarazioni della commercialista Tagliabracci secondo cui AN le aveva ordinato di spostare la virgola della cifra dell'IVA a debito da euro 754.750,48 a euro 75.475,04 - essendosi concentrate solo sull'ipotesi criminosa dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire la pacifica esistenza di un fatto, consistente nell'aver indicato elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, senza nulla motivare in ordine al profilo concorsuale del ricorrente, ovvero circa l'elemento oggettivo e soggettivo richiesto per attribuirgli la qualità di istigatore della dichiarazione infedele presentata da SA e verosimilmente indotta da AN. Quanto a tale ultimo aspetto, valgono le argomentazioni già spese sopra essendosi già spiegato che le sentenze di merito si sono particolarmente diffuse sulla concatenazione degli atti e sulla "contiguitas" temporale degli stessi da ciò traendo conclusioni, quanto alla configurabilità e attribuibilità dei reati tributari, del tutto logiche e insuscettibili di letture "atomistiche" (v. in particolare sub § 10). Quanto invece al terzo motivo, l'assunto posto a suo tempo con l'atto di appello, ed oggi riproposto, è manifestamente infondato sicché non rileva, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la denunciata omessa risposta della Corte territoriale sul punto. Appare infatti ultroneo e non rilevante guardare alla giacenza del conto corrente al 31 luglio 2015, in realtà "virtuale", per sostenere la capienza patrimoniale della Valore Immobiliare e, dunque, la non configurabilità del reato ex art. 11 cit. Nella lettura, come si ripete non manifestamente illogica o contraddittoria, del complesso degli atti compiuti, il rimborso dell'investimento di UE è avvenuto con l'evasione dell'IVA: la somma che avrebbe dovuto essere versata sulla vendita FI è stata infatti destinata all'acquisto di LA AN RI, e quindi ha avvantaggiato UE, la moglie e la suocera, mentre una cospicua parte è andata a ricompensare AN. Non vale sostenere che la decisione di evadere sia stata successiva e frutto comunque di una scelta gestoria non sindacabile, ben potendo un amministratore posticipare il pagamento delle imposte per accedere a rateizzazioni o altri benefici, perché, nel caso in esame, l'evasione è stata programmata fin dal primo atto della concatenazione causale che ha portato allo "svuotamento" di Valore Immobiliare e LA AN RI. In quest'ottica, decisivo è stato l'apporto del senegalese SA, che, non a caso, svolgeva professionalmente l'attività di amministratore di società fantasma o decotte. 15.La circostanza infine dedotta nel secondo motivo del ricorso presentato dalll'Avv. Salucci, sempre per UE, secondo cui erano passati 17 mesi tra la vendita delle aree della Valore Immobiliare e il momento in cui gli amministratori, che si erano avvicendati, avrebbero dovuto pagare le imposte, appare 20 inconsistente, perché le operazioni decisive sono state completate in quattro giorni e sono state, come già spiegato ritenute logicamente significative dell'accordo intervenuto per la realizzazione dei reati in oggetto. 16. AN RC è stato condannato come concorrente in tutti e quattro i reati di cui alle imputazioni. Il primo motivo di ricorso è incentrato sul reato di false comunicazioni sociali dei cui al capo B). Ha sostenuto che già dalla lettura del capo d'imputazione emergeva un salto logico che avrebbe dovuto trovare adeguato sostegno in sentenza perché non era stato spiegato come, un anno dopo la cessazione dalla carica di amministratore della Valore Immobiliare, egli si fosse potuto ingerire nella gestione della Valore Immobiliare, influendo sul bilancio depositato da SA, né era stato spiegato come, in qualità di socio e amministratore della controllata LA AN RI, avesse interferito nella Valore Immobiliare, per giunta non essendo stato contestato l'eventuale ruolo di amministratore di fatto. Ha criticato la configurabilità del reato rispetto al bilancio di liquidazione che è un atto solo eventuale e ha negato il danno, perché i soci eventualmente ingannati sarebbero stati gli stessi imputati e l'ER era a conoscenza delle operazioni commerciali perché tutte tracciate. In ogni caso, ha affermato, era irrilevante che il bilancio si fosse chiuso con una perdita di euro 750.000 o di euro 75.000 e non era vero che, in caso di liquidazione, l'imposta potesse essere richiesta anche alle persone fisiche che avessero agito per la società, perché la responsabilità patrimoniale dei soci era limitata a quanto eventualmente ricevuto per effetto del riparto dell'attivo e la responsabilità dei liquidatori era limitata agli atti di mela gestio nei confronti dei creditori. Il G.u.p., quindi, avrebbe operato un'inammissibile sovrapposizione delle norme tributarie e di quelle penali societarie. La ricostruzione proposta è disancorata dal compendio probatorio e dal dato normativo. L'art. 2621, primo comma, cod. civ. stabilisce che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La norma non distingue il tipo di bilancio, per cui la falsità può essere effettuata anche con un bilancio straordinario o con un bilancio di liquidazione (Sez. 5, n. 1939 del 05/11/1999, dep. 2000, Rizzo, Rv. 216435 - 21 01). E anche dopo la stagione delle riforme societarie del 2002-2003 e la specifica riforma della legge 27 maggio 2015, n. 69 sul falso in bilancio, non si dubita che nell'ampia espressione della rubrica "false comunicazioni sociali" e nell'ampia elencazione degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma, sia ricompreso anche il bilancio di liquidazione. La dottrina ha opportunamente evidenziato che la riforma societaria ha dato massima importanza alla "trasparenza societaria", bene giuridico maggiormente capace di presidiare in chiave anticipata le diverse istanze di tutela messe a repentaglio dall'opacità contabile, in funzione di tutela non solo del patrimonio dei soci e dei creditori, ma anche della leale concorrenza tra imprese e l'interesse a una corretta gestione societaria, in linea con il principio di true and fair view dei conti societari, espressamente menzionato nell'art. 2, comma terzo, della IV Direttiva CEE sul bilancio d'esercizio e nell'art. 16, comma terzo, della VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato, e recepito dall'art. 2423 cod. civ., con l'espressione "rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato economico di esercizio". Certamente, la falsità non dev'essere solo formale ma va riguardata in funzione delle sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico, in modo da dare sostanza all'offensività della fattispecie di un reato di pericolo concreto. Il danno alla società, infatti, conserva pur sempre un ruolo determinante nella gradazione della risposta penale, entrando tra i criteri che preludono all'applicazione della fattispecie "minore" prevista al comma primo dell'art. 2621-bis cod. civ., e dovendo anche essere valutato "in modo prevalente", ai sensi dell'art. 2621-ter cod. civ., ai fini della applicazione della ipotesi generale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, la falsità del bilancio di liquidazione ove non era stata illustrata la vendita delle aree all'Idea FI e non era stata registrata VIVA a debito costituisce, nella ricostruzione dei giudici di merito già più volte ricordata, il suggello dell'esecuzione del complesso accordo fraudolento. Se il bilancio non ha prodotto danni per i soci, li ha certamente prodotti per il Fisco, anche solo in termini di maggior difficoltà nella scoperta dell'evasione oltre che nell'impossibilità di recuperare eventuali altre imposte. Tanto basta ai fini dell'applicazione dell'art. 2621 cod. civ. anche al caso in esame in cui il bilancio di liquidazione è stato un altro importante passo nell'esecuzione dell'originario programma di rientro degli investimenti con nocumento per l'ER. In questa prospettiva, non era necessario, come lamentato nel terzo motivo di ricorso, contestare a AN la qualità di amministratore di fatto della Valore Immobiliare, essendo stato ritenuto responsabile come concorrente nella condotta di SA quale amministratore di diritto. AN, infatti, con l'assunzione dell'amministrazione della Valore Immobiliare, ha immediatamente effettuato l'operazione di acquisto dell'LA AN RI, realizzando l'interesse 22 economico di UE e successivamente si è liberato della società per consentire a LL di completare gli adempimenti liquidatori, concentrandosi, a sua volta, sulla liquidazione di LA AN RI. Il secondo e il quarto motivo attengono a profili, comuni a quelli già esaminati sopra con riguardo a CC e UE, relativi alla configurabilità dei reati tributari ascritti e hanno trovato esauriente analisi nella sentenza della Corte territoriale sia con riferimento alla programmazione dell'accordo criminoso sia con riferimento alle modalità esecutive. In particolare, in qualità di amministratore di fatto e socio unico di fatto della Valore Immobiliare e della LA AN RI, il ricorrente ha "svuotato" la Valore Immobiliare acquistando la LA AN RI e poi ha "svuotato" anche questa, rivenduta al prezzo di 12.000 euro a CO CC. Come già osservato per UE, in particolare, le censure in merito alla stima dell'LA AN RI hanno trovato esauriente risposta nella sentenza della Corte territoriale. 17. LL MB AG, condannato per i reati dei capi A), B) e D), ha svolto, con il primo motivo di ricorso, censure di stile, fattuali e generiche, in merito ai reati tributari e in merito alle false comunicazioni sociali. Quanto, in particolare, all'asserita estraneità ai fatti, essendosi egli limitato ad assumere la carica di amministratore e liquidatore della Valore Immobiliare dietro un minimo rimborso spese senza essere a conoscenza delle operazioni commerciali poste in essere, va sottolineato che proprio l'accettazione del ruolo di amministratore di diritto esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, immediatamente dallo stesso percepibile proprio in ragione delle modalità di nomina, dà conto della consapevolezza, quanto meno sotto il profilo dell'accettazione del relativo rischio, del proprio concorso (v., tra le altre, Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, Passoni, Rv. 277507 - 01 e Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767), con conseguente inidoneità a scalfire la ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito. Come già detto sopra, il bilancio di liquidazione falso è stato, anzi, il suggello della complessiva operazione fraudolenta che SA ha compiuto dopo aver assunto la carica di amministratore della Valore Immobiliare per euro 2.000. 18. Tutti gli imputati si sono poi doluti del trattamento sanzionatorio. CC con il sesto motivo di ricorso ha osservato che la pena non avrebbe tenuto conto dell'assenza di profitto e della minore partecipazione alla spartizione della liquidità della Valore Immobiliare. Il G.u.p. ne ha invece tenuto conto irrogando la pena di anni 2, mesi 2 di reclusione per il reato più grave dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, al di sotto del medio edittale, e quindi non richiedente una motivazione soverchia rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 23 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01), aumentato per la continuazione con il reato del capo A) di dieci mesi e ridotto per il rito ad anni 2 di reclusione con la pena sospesa. UE con il terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv. Salucci, ha lamentato l'eccesso di pena e il diniego delle generiche prevalenti. La censura è manifestamente infondata anzitutto quanto al trattamento sanzionatorio perché il G.u.p. gli ha irrogato la pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo C), adeguatamente giustificata con riferimento al ruolo nevralgico e insidioso anche in relazione al conseguimento di un maggior profitto personale, aumentata di 18 mesi per la continuazione con il reato del capo A) (aumento giustificato con l'intensità del dolo e la gravità del danno) ridotta per il rito ad anni 3 di reclusione. Quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, al di là della richiesta, non sono stati allegati specifici elementi in favore del predetto giudizio di prevalenza e comunque la valutazione delle condotte del UE ad opera della sentenza impugnata appare dirimente: la Corte territoriale ha espressamente affermato come UE e AN si siano distinti per aver strumentalizzato e svuotato le società ai danni dell'ER e con proprio tornaconto personale. AN ha poi posto, con il quinto motivo di ricorso, il problema della qualificazione della previsione dell'ultimo alinea dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, laddove la pena è stabilita nella misura della reclusione da uno a sei anni di reclusione nel caso in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore ad euro 200.000, ritenendo la stessa una fattispecie incriminatrice autonoma. Va tuttavia osservato, come, rispetto alla previsione del periodo precedente, inalterata la fattispecie, muti solo l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi al cui pagamento ci si sottrae, con conseguente giudizio di maggiore gravità espresso dallo stesso legislatore. Trattasi, pertanto, a ben vedere, di una ipotesi di circostanza aggravante a effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. Il ricorrente ha anche ricordato di essere incensurato così come gli altri, di avere una normale vita familiare, di non aver determinato un danno, avendo acquisito l'ER la disponibilità dei beni. Il G.u.p. ha motivatamente quantificato la pena in anni 3, mesi 3 di reclusione con la riduzione del rito, avuto riguardo alla circostanza della ritenuta affermazione di responsabilità per tutti e quattro i reati, alla gravità della condotta e all'intensità del dolo. La motivazione sul punto, "ratificata" dalla Corte territoriale all'esito del riesame critico degli elementi di giudizio a disposizione, appare dunque immune da censure. SA ha lamentato con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'eccesso di pena, anche rispetto ai coimputati, l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'invocato contributo di minima importanza, e l'entità dell'aumento di pena per la continuazione. Il G.u.p. ha però riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante prevista nell'art. 11 24 d.lgs. n. 74 del 2000, gli ha irrogato una pena di anni 3 dì reclusione, calcolata nel medio edittale per le false comunicazioni sociali quale reato più grave, ha applicato aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui agli artt. 4 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, pari a complessivi 24 mesi, e ha applicato la riduzione per il rito, così pervenendo, con un errore in favore dell'imputato, qui inemendabile, alla pena dì anni 3 di reclusione anziché di anni 3 e mesi 4 di reclusione. La Corte territoriale ha inoltre offerto solida e razionale risposta al diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., tenuto conto della piena consapevolezza della strumentalità della condotta. La decisione è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01), ciò che certamente non ricorre nella specie. Per la giurisprudenza, inoltre, tale attenuante non è mai configurabile in favore dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazione dei reati (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024, Caliri, Rv. 286369 - 01, sia pure in caso di reati fallimentari). 19. CC, con il quinto motivo di ricorso, e UE, con il quinto motivo di ricorso dell'Avv. Salucci, hanno posto il problema dei sequestri e delle confische. Il primo ha indicato una contraddizione nella decisione impugnata atteso che la Corte territoriale avrebbe accertato l'assenza di un suo profitto. La tesi è inconsistente. I Giudici hanno ritenuto, al contrario, l'assenza di elementi per quantificare un profitto certo e, in risposta allo specifico motivo di appello, hanno applicato il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone secondo cui consegue l'imputazione dell'intera azione delittuosa all'agente e rileva la natura della confisca per equivalente avente carattere eminentemente sanzionatorio. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che in caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del 25 reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 - 01). Va infatti rimarcato che lo stesso CC ha impostato la sua difesa sulla presunta assenza di profitto e che i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che, al di là della percezione della somma di euro 23.100 da parte della sua società Prima Immobiliare, egli aveva quanto meno ottenuto la liberazione dalle garanzie, senza però che sia stato quantificato, a differenza di quanto fatto per gli altri imputati, alcun profitto. Pertanto, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto, allora, offrire certi elementi di ancoraggio per la quantificazione di detto profitto e, quindi, per l'utilizzo dell'invocato criterio di liquidazione "individualizzato", il motivo, laddove volto a contestare l'applicazione del mero principio solidaristico, risulta generico. Quanto a UE, con il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Salucci, lo stesso ha sollevato la medesima questione di CC, ma si tratta di motivo inammissibile, perché presentato la prima volta con il ricorso per cassazione. In ogni caso, entrambi, come detto, hanno svolto censure generiche senza offrire elementi congrui per la quantificazione del profitto. Per UE l'inammissibilità travolge anche i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e preclude l'esame dell'eccezione di prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, dedotta con il sesto motivo del ricorso presentato dall'Avv. Salucci, non essendosi formato un corretto rapporto processuale (v., tra le più recenti, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021-01). In definitiva, tutti i ricorsi sono inammissibili perché consistono in deduzioni di fatto che, cogliendo aspetti parziali - ciascuno si è concentrato sul proprio segmento di condotta - mirano a proporre una ricostruzione alternativa non idonea a disarticolare l'interpretazione delle prove offerta dai Giudici di merito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
k vi 26 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente