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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
RT GI LU, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025CO0050515 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato illegittimo per carenza di motivazione ed infondato nel merito, confermando la categoria e rendita catastale, come proposto della dichirazione di variazione presentata il 9/4/204 prot. n. CO0046180 ripristinando la corretta categoria A/7;
condannare l'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di giudizio
Resistente: dichiarare:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ex adverso;
- nel merito, rigettare il ricorso ex adverso e confermare la piena legittimità dell'atto impugnato;
- in ogni caso, con la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale 2025CO0050515 con cui l'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio aveva rettificato il classamento proposto con Docfa prot. n.
CO00446180 del 10.4.2024, relativo a due unità immobiliari, site nel Comune di Albese con Cassano, in relazione a quella pervenutagli per donazione il 16.5.2024 identificata al fg. 10, p.lla 82 sub. 701, da cat.
A/7 cl. 2 “abitazione in villino” vani 16,5 R.C. 2.258,21 a cat. A/8 cl. 3 “abitazione in villa” vani 16,5 R.C.
1.386,03 per violazione dei principi generali in tema di motivazione degli atti tributari, con violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e comunque perché la valutazione della categoria e di conseguenza della rendita, era eccessiva, trattandosi di un fabbricato edificato nel 1992, con materiali, soluzioni tecniche, finiture, impianti tecnologici, classificabili di tipo medio – economico, che necessitavano di adeguamenti radicali, ancora in corso. Negava pertanto che l'immobile avesse le caratteristiche minime previste per il classamento nella categoria A/8 “villa” in quanto, pur essendo monofamiliare, la superficie abitabile non superava i mq. 240,00 non c'era un parco, gli spazi scoperti avevano una superficie ordinaria dedicata in parte a giardino e una parte importante utilizzata come piazzale di manovra, percorsi pedonali e scale di accesso, in comune con l'altro edificio al sub. 702 e sub 6. Anche la zona in cui si trovava ad Albese, semi-periferica, industriale/artigianale e non residenziale, contrastava con l'attribuzione della categoria “villa”, come confermato dal precedente classamento dell'immobile, prima della variazione, in categoria A/2 classe 3, attribuita fin dalla sua edificazione, senza alcuna riserva dell'Ufficio
Si costituiva l'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché quello notificato a mezzo pec era in formato PDF, ottenuto da una scansione per immagine di un documento analogico con firma autografa e non invece un documento informatico, sottoscritto con firma digitale, in violazione dell'art 2 dm 163/2013.
Negava l'omessa motivazione dell'accertamento, in quanto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, censite nei gruppi A, B e C, una volta determinato il gruppo di appartenenza (A, B o C), la categoria specifica
(A/8, A/7, A/1, A/2, A/3 ecc.) e la classe di appartenenza, la rendita catastale derivava automaticamente da una semplice operazione matematica: il numero dei vani (o dei metri cubi o dei metri quadrati) moltiplicato per la tariffa unitaria prevista dalla legge, corrispondente alla classe di appartenenza, che era stato il metodo di calcolo che aveva utilizzato, non avendo rettificato gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione DoCFa della parte
Per quanto concerneva il classamento, deduceva che in precedenza l'immobile era già classificato in cat.
A/8 “abitazione in villa” cl. 3 vani 17,5 e non in cat. A/2 “abitazione di tipo civile”, in quanto era così censita, seppure erroneamente, l'altra unità identificata con l'ex sub. 7, oggi sub. 702, donata al fratello, Nominativo_1
.
Ribadiva inoltre, la correttezza dell'accertamento in quanto sia le caratteristiche costruttive/strutturali, che le dimensioni dei locali, erano rimaste le stesse perchè la variazione comunicata con il DoCFa non aveva modificato la tipologia dell'edificio, che aveva conservato le originarie caratteristiche del fabbricato originale.
Infatti l'immobile aveva una superficie catastale di 386 m2 ed era composto al piano terra rialzato, da ingresso, ampio soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, di cui una con guardaroba, due servizi igienici e due portici;
al piano primo da due camere, disimpegno, bagno, portico e un ampio terrazzo e al piano primo sottostrada da ampia taverna, disimpegni, lavanderia, stireria, cantina, locale cottura, due bagni, centrale termica, ripostiglio, locale doccia e spogliatoi per la piscina. Completavano la struttura una piscina interrata scoperta, un'autorimessa (sub. 5 di 63 mq.) e un locale adibito a deposito (sub. 3 di mq. 47).
Il ricorrente depositava una memoria illustrativa e all'udienza del 22/12/2025, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inammissibilità del ricorso
Il ricorso depositato in giudizio non è in formato nativo digitale, cioè un file ".p7m", per cui non è firmato digitalmente dal difensore, ma una copia ottenuta con scansione per immagine dell'atto analogico, con file
".pdf", che reca le firme, apposte manualmente, dal difensore della parte, con allegata la procura speciale.
L'art. 16 bis co 3 D. Lgs. 546/92 prevede che "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.
L'art 2 co 1 dm 163/2013 stabilisce che “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento”.
La norma prevedeva quindi la possibilità e non l'obbligo inderogabile, di predisporre e quindi notificare il ricorso in formato elettronico, con la firma digitale del difensore.
Il successivo Nominativo_2 4 agosto 2015 all'art. 10 co. 1 ha poi precisato che "Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero> .pdf.p7m.".
La norma recepisce il disposto dell'art. 20, comma 1-bis, D Lgs 82/2005, secondo il quale "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".
Tuttavia, solo l'atto processuale deve essere contenuto in un documento nativo digitale (c.d. ".pdf testuale
") e non in una scansione (file di immagine) da documento cartaceo, a differenza di quanto accade per gli allegati.
Inoltre, il 4°, 6° e 7° comma dell'art. 7 del Decreto del Associazione_1 delle finanze 4 agosto 2015, dispongono che il sistema (SIGIT), all'atto della costituzione in giudizio, non proceda all'acquisizione dell'atto e dei relativi allegati nel caso in cui riscontri una serie di anomalie cosiddette "bloccanti", tra cui non figura però, quella dell'atto il quale non risulti essere in formato nativo digitale.
Stesso discorso per quanto concerne la sottoscrizione digitale. L'art. 10 del Decreto del Associazione_1 delle finanze 4 agosto 2015 si limita a prevedere che i file debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, ma anche in tal caso non vi sono disposizioni in ordine a ciò che accade qualora la sottoscrizione sia assente.
La giurisprudenza che propende per l'inammissibilità di un ricorso non redatto in formato nativo digitale o privo di firma elettronica, eleva i regolamenti ministeriali (d.m. 23 dicembre 2013, n. 163), nonché le specifiche tecniche (che niente altro sono se non provvedimenti dei responsabili per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia) al rango di legge, ignorando completamente come l'unica funzione ad essi riconosciuta dall'ordinamento sia quella di attuare ed integrare il dato normativo (nella specie, l'art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
In senso contrario, occorre invece considerare che l'art 65 D Lgs 82/2005, relativo alle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, equipara alla sottoscrizione mediante una delle forme di cui all'art 20 cit., la trasmissione del documento dal domicilio digitale dell'istante o del dichiarante,
a condizione che le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare dell'utenza, anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e tale circostanza sia stata attestata dal gestore del sistema direttamente nel messaggio oppure in un suo allegato (co 1 lett. c-bis).
La norma individua pertanto, un'ipotesi in cui la trasmissione del documento informatico a mezzo pec è equiparata, quanto ai suoi effetti, all'apposizione di una firma elettronica qualificata.
Non vi sono quindi ostacoli per ritenere valido un atto introduttivo del giudizio notificato a mezzo pec, anche se privo di firma digitale.
Occorre inoltre osservare che la firma digitale del difensore, pur non essendo stata apposta nell'atto notificato,
è stata sicuramente apposta all'atto della costituzione in giudizio, come facilmente riscontrabile dal SiGiT, poiché in caso contrario, non vi sarebbe stata acquisizione da parte del sistema informativo della Giustizia tributaria. Infatti, uno dei controlli immediatamente successivi all'upload degli atti è quello relativo alla validità della firma digitale apposta sui file trasmessi per cui il mancato superamento di tale controllo implica la non iscrizione a ruolo della causa.
Di conseguenza, qualora tale firma manchi, l'atto non verrà caricato sulla piattaforma, per cui se, come nel caso in esame, ciò è avvenuto, significa che la firma digitale è stato apposta all'atto sicuramente al momento del suo deposito, per cui la declaratoria di inammissibilità appare giuridicamente erronea, illegittima e infondata, trattandosi più semplicemente, di una mera irregolarità.
In ogni caso, posto che la scansione in formato ".pdf" dell'originale analogico è consentita necessariamente per la procura alle liti, non potendo essere un file creato digitalmente perché necessita della firma anche della parte ricorrente, che non può essere apposta digitalmente, il ricorso a cui si riferisce, pur in assenza di firma digitale del difensore, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 18, co 4 D Lgs 456/1992, come interpretato dalla giurisprudenza, ogniqualvolta “la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità” (Cass. 20617/2019).
La motivazione
Per quanto concerne la motivazione, l'Ufficio ha dedotto che una volta stabilito il gruppo (A, B, C) la categoria (A/8, A/7, A/1, A/2, A/3 ecc.) e la classe di appartenenza, la rendita catastale deriva automaticamente da un'operazione matematica: il numero dei vani (o dei metri cubi o dei metri quadrati) moltiplicato per la tariffa unitaria corrispondente alla classe di appartenenza, prevista dalla legge, per cui la parte aveva a disposizione tutti gli elementi utili per comprendere le ragioni che avevano determinato la nuova rendita e formulare le proprie contestazioni.
A tale riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DoCFa “l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati” (Cass. 23237/2014, 12389/2018)
Poichè l'Ufficio ha confermato i dati (il numero dei vani) comunicati dalla parte con il DoCFa, l'attribuzione della (minore) rendita è dipesa unicamente dalla diversa categoria assegnata all'immobile, da villino a villa, che costituisce in definitiva, la motivazione dell'accertamento, come tale perfettamente comprensibile dalla parte.
Il classamento
L'Agenzia del territorio ha dedotto che già in passato, l'immobile era classificato in cat. A/8 “abitazione in villa” cl. 3 vani 17,5 e non in cat. A/2 “abitazione di tipo civile”, come sostenuto dalla parte.
Il 9.4.2024, i dante causa del ricorrente hanno presentato la denuncia DoCFa prot. CO0046180 per ampliamento, frazionamento e fusione, con cui sono state soppresse le due unità identificate con i subalterni
7 e 9, sostituite da due nuove unità, identificate con i subalterni 701 e 702, entrambe in cat. A/7 “abitazione in villino” cl. 2 che l'Ufficio ha rettificato come cat. A/8 “abitazione in villa” cl. 3.
Posto che l'originario immobile, già classificato come “villa”, a seguito delle variazioni denunciate con il
DoCFa, non ha perso le precedenti caratteristiche di abitazione di pregio, perché dislocata su tre livelli, con molti vani, anche di servizio, un parco a uso esclusivo e pure una piscina, la valutazione dell'Ufficio risulta del tutto corretta, dovendosi escludere che il recente intervento abbia di fatto ridimensionato quella che era una “villa” in un modesto “villino”, cioè in un'abitazione con caratteristiche ordinarie e un minimo di spazio verde o cortile privato, come possono essere le villette singole o a schiera, oppure a piani.
A tale proposito non ha alcun rilievo che l'immobile non abbia le caratteristiche previste dal dm 2/8/1969 per essere considerato abitazione di lusso, non essendovi un'automatica relazione tra le due categorie (Cass
16325/2003) e perché in ogni caso, l'art 33 D Lgs 175/2014 che di fatto, ha precluso le agevolazioni agli immobili classificati nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9, li ha sostituiti a quelli «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969», a dimostrazione che i criteri da questo previsti perché un immobile potesse essere considerato “di lusso”, non erano sufficienti per classificarlo, ad esempio, anche come villa.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore dell'Ufficio le spese giudiziali pari a € 1.000,00.
Como, 22 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
IO UC TO TO AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
RT GI LU, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025CO0050515 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato illegittimo per carenza di motivazione ed infondato nel merito, confermando la categoria e rendita catastale, come proposto della dichirazione di variazione presentata il 9/4/204 prot. n. CO0046180 ripristinando la corretta categoria A/7;
condannare l'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di giudizio
Resistente: dichiarare:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ex adverso;
- nel merito, rigettare il ricorso ex adverso e confermare la piena legittimità dell'atto impugnato;
- in ogni caso, con la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale 2025CO0050515 con cui l'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio aveva rettificato il classamento proposto con Docfa prot. n.
CO00446180 del 10.4.2024, relativo a due unità immobiliari, site nel Comune di Albese con Cassano, in relazione a quella pervenutagli per donazione il 16.5.2024 identificata al fg. 10, p.lla 82 sub. 701, da cat.
A/7 cl. 2 “abitazione in villino” vani 16,5 R.C. 2.258,21 a cat. A/8 cl. 3 “abitazione in villa” vani 16,5 R.C.
1.386,03 per violazione dei principi generali in tema di motivazione degli atti tributari, con violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e comunque perché la valutazione della categoria e di conseguenza della rendita, era eccessiva, trattandosi di un fabbricato edificato nel 1992, con materiali, soluzioni tecniche, finiture, impianti tecnologici, classificabili di tipo medio – economico, che necessitavano di adeguamenti radicali, ancora in corso. Negava pertanto che l'immobile avesse le caratteristiche minime previste per il classamento nella categoria A/8 “villa” in quanto, pur essendo monofamiliare, la superficie abitabile non superava i mq. 240,00 non c'era un parco, gli spazi scoperti avevano una superficie ordinaria dedicata in parte a giardino e una parte importante utilizzata come piazzale di manovra, percorsi pedonali e scale di accesso, in comune con l'altro edificio al sub. 702 e sub 6. Anche la zona in cui si trovava ad Albese, semi-periferica, industriale/artigianale e non residenziale, contrastava con l'attribuzione della categoria “villa”, come confermato dal precedente classamento dell'immobile, prima della variazione, in categoria A/2 classe 3, attribuita fin dalla sua edificazione, senza alcuna riserva dell'Ufficio
Si costituiva l'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché quello notificato a mezzo pec era in formato PDF, ottenuto da una scansione per immagine di un documento analogico con firma autografa e non invece un documento informatico, sottoscritto con firma digitale, in violazione dell'art 2 dm 163/2013.
Negava l'omessa motivazione dell'accertamento, in quanto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, censite nei gruppi A, B e C, una volta determinato il gruppo di appartenenza (A, B o C), la categoria specifica
(A/8, A/7, A/1, A/2, A/3 ecc.) e la classe di appartenenza, la rendita catastale derivava automaticamente da una semplice operazione matematica: il numero dei vani (o dei metri cubi o dei metri quadrati) moltiplicato per la tariffa unitaria prevista dalla legge, corrispondente alla classe di appartenenza, che era stato il metodo di calcolo che aveva utilizzato, non avendo rettificato gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione DoCFa della parte
Per quanto concerneva il classamento, deduceva che in precedenza l'immobile era già classificato in cat.
A/8 “abitazione in villa” cl. 3 vani 17,5 e non in cat. A/2 “abitazione di tipo civile”, in quanto era così censita, seppure erroneamente, l'altra unità identificata con l'ex sub. 7, oggi sub. 702, donata al fratello, Nominativo_1
.
Ribadiva inoltre, la correttezza dell'accertamento in quanto sia le caratteristiche costruttive/strutturali, che le dimensioni dei locali, erano rimaste le stesse perchè la variazione comunicata con il DoCFa non aveva modificato la tipologia dell'edificio, che aveva conservato le originarie caratteristiche del fabbricato originale.
Infatti l'immobile aveva una superficie catastale di 386 m2 ed era composto al piano terra rialzato, da ingresso, ampio soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, di cui una con guardaroba, due servizi igienici e due portici;
al piano primo da due camere, disimpegno, bagno, portico e un ampio terrazzo e al piano primo sottostrada da ampia taverna, disimpegni, lavanderia, stireria, cantina, locale cottura, due bagni, centrale termica, ripostiglio, locale doccia e spogliatoi per la piscina. Completavano la struttura una piscina interrata scoperta, un'autorimessa (sub. 5 di 63 mq.) e un locale adibito a deposito (sub. 3 di mq. 47).
Il ricorrente depositava una memoria illustrativa e all'udienza del 22/12/2025, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inammissibilità del ricorso
Il ricorso depositato in giudizio non è in formato nativo digitale, cioè un file ".p7m", per cui non è firmato digitalmente dal difensore, ma una copia ottenuta con scansione per immagine dell'atto analogico, con file
".pdf", che reca le firme, apposte manualmente, dal difensore della parte, con allegata la procura speciale.
L'art. 16 bis co 3 D. Lgs. 546/92 prevede che "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.
L'art 2 co 1 dm 163/2013 stabilisce che “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento”.
La norma prevedeva quindi la possibilità e non l'obbligo inderogabile, di predisporre e quindi notificare il ricorso in formato elettronico, con la firma digitale del difensore.
Il successivo Nominativo_2 4 agosto 2015 all'art. 10 co. 1 ha poi precisato che "Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero> .pdf.p7m.".
La norma recepisce il disposto dell'art. 20, comma 1-bis, D Lgs 82/2005, secondo il quale "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".
Tuttavia, solo l'atto processuale deve essere contenuto in un documento nativo digitale (c.d. ".pdf testuale
") e non in una scansione (file di immagine) da documento cartaceo, a differenza di quanto accade per gli allegati.
Inoltre, il 4°, 6° e 7° comma dell'art. 7 del Decreto del Associazione_1 delle finanze 4 agosto 2015, dispongono che il sistema (SIGIT), all'atto della costituzione in giudizio, non proceda all'acquisizione dell'atto e dei relativi allegati nel caso in cui riscontri una serie di anomalie cosiddette "bloccanti", tra cui non figura però, quella dell'atto il quale non risulti essere in formato nativo digitale.
Stesso discorso per quanto concerne la sottoscrizione digitale. L'art. 10 del Decreto del Associazione_1 delle finanze 4 agosto 2015 si limita a prevedere che i file debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, ma anche in tal caso non vi sono disposizioni in ordine a ciò che accade qualora la sottoscrizione sia assente.
La giurisprudenza che propende per l'inammissibilità di un ricorso non redatto in formato nativo digitale o privo di firma elettronica, eleva i regolamenti ministeriali (d.m. 23 dicembre 2013, n. 163), nonché le specifiche tecniche (che niente altro sono se non provvedimenti dei responsabili per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia) al rango di legge, ignorando completamente come l'unica funzione ad essi riconosciuta dall'ordinamento sia quella di attuare ed integrare il dato normativo (nella specie, l'art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
In senso contrario, occorre invece considerare che l'art 65 D Lgs 82/2005, relativo alle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, equipara alla sottoscrizione mediante una delle forme di cui all'art 20 cit., la trasmissione del documento dal domicilio digitale dell'istante o del dichiarante,
a condizione che le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare dell'utenza, anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e tale circostanza sia stata attestata dal gestore del sistema direttamente nel messaggio oppure in un suo allegato (co 1 lett. c-bis).
La norma individua pertanto, un'ipotesi in cui la trasmissione del documento informatico a mezzo pec è equiparata, quanto ai suoi effetti, all'apposizione di una firma elettronica qualificata.
Non vi sono quindi ostacoli per ritenere valido un atto introduttivo del giudizio notificato a mezzo pec, anche se privo di firma digitale.
Occorre inoltre osservare che la firma digitale del difensore, pur non essendo stata apposta nell'atto notificato,
è stata sicuramente apposta all'atto della costituzione in giudizio, come facilmente riscontrabile dal SiGiT, poiché in caso contrario, non vi sarebbe stata acquisizione da parte del sistema informativo della Giustizia tributaria. Infatti, uno dei controlli immediatamente successivi all'upload degli atti è quello relativo alla validità della firma digitale apposta sui file trasmessi per cui il mancato superamento di tale controllo implica la non iscrizione a ruolo della causa.
Di conseguenza, qualora tale firma manchi, l'atto non verrà caricato sulla piattaforma, per cui se, come nel caso in esame, ciò è avvenuto, significa che la firma digitale è stato apposta all'atto sicuramente al momento del suo deposito, per cui la declaratoria di inammissibilità appare giuridicamente erronea, illegittima e infondata, trattandosi più semplicemente, di una mera irregolarità.
In ogni caso, posto che la scansione in formato ".pdf" dell'originale analogico è consentita necessariamente per la procura alle liti, non potendo essere un file creato digitalmente perché necessita della firma anche della parte ricorrente, che non può essere apposta digitalmente, il ricorso a cui si riferisce, pur in assenza di firma digitale del difensore, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 18, co 4 D Lgs 456/1992, come interpretato dalla giurisprudenza, ogniqualvolta “la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità” (Cass. 20617/2019).
La motivazione
Per quanto concerne la motivazione, l'Ufficio ha dedotto che una volta stabilito il gruppo (A, B, C) la categoria (A/8, A/7, A/1, A/2, A/3 ecc.) e la classe di appartenenza, la rendita catastale deriva automaticamente da un'operazione matematica: il numero dei vani (o dei metri cubi o dei metri quadrati) moltiplicato per la tariffa unitaria corrispondente alla classe di appartenenza, prevista dalla legge, per cui la parte aveva a disposizione tutti gli elementi utili per comprendere le ragioni che avevano determinato la nuova rendita e formulare le proprie contestazioni.
A tale riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DoCFa “l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati” (Cass. 23237/2014, 12389/2018)
Poichè l'Ufficio ha confermato i dati (il numero dei vani) comunicati dalla parte con il DoCFa, l'attribuzione della (minore) rendita è dipesa unicamente dalla diversa categoria assegnata all'immobile, da villino a villa, che costituisce in definitiva, la motivazione dell'accertamento, come tale perfettamente comprensibile dalla parte.
Il classamento
L'Agenzia del territorio ha dedotto che già in passato, l'immobile era classificato in cat. A/8 “abitazione in villa” cl. 3 vani 17,5 e non in cat. A/2 “abitazione di tipo civile”, come sostenuto dalla parte.
Il 9.4.2024, i dante causa del ricorrente hanno presentato la denuncia DoCFa prot. CO0046180 per ampliamento, frazionamento e fusione, con cui sono state soppresse le due unità identificate con i subalterni
7 e 9, sostituite da due nuove unità, identificate con i subalterni 701 e 702, entrambe in cat. A/7 “abitazione in villino” cl. 2 che l'Ufficio ha rettificato come cat. A/8 “abitazione in villa” cl. 3.
Posto che l'originario immobile, già classificato come “villa”, a seguito delle variazioni denunciate con il
DoCFa, non ha perso le precedenti caratteristiche di abitazione di pregio, perché dislocata su tre livelli, con molti vani, anche di servizio, un parco a uso esclusivo e pure una piscina, la valutazione dell'Ufficio risulta del tutto corretta, dovendosi escludere che il recente intervento abbia di fatto ridimensionato quella che era una “villa” in un modesto “villino”, cioè in un'abitazione con caratteristiche ordinarie e un minimo di spazio verde o cortile privato, come possono essere le villette singole o a schiera, oppure a piani.
A tale proposito non ha alcun rilievo che l'immobile non abbia le caratteristiche previste dal dm 2/8/1969 per essere considerato abitazione di lusso, non essendovi un'automatica relazione tra le due categorie (Cass
16325/2003) e perché in ogni caso, l'art 33 D Lgs 175/2014 che di fatto, ha precluso le agevolazioni agli immobili classificati nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9, li ha sostituiti a quelli «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969», a dimostrazione che i criteri da questo previsti perché un immobile potesse essere considerato “di lusso”, non erano sufficienti per classificarlo, ad esempio, anche come villa.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore dell'Ufficio le spese giudiziali pari a € 1.000,00.
Como, 22 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
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