Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. LL Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 3 gennaio 2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
RL (MB), in via Borghi n.2, difeso e rappresentato dall'Avv. Pamela Paviotti del Foro di
Monza, presso il cui Studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] difesa e rappresentata dall'Avv. Cristina Belluschi e dall'Avv. Luca Piazzi del Foro di Monza, presso il cui Studio elegge domicilio come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Le figlie minori e LL restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre IG.ra Parte_2
2) La casa familiare sita a RL (MB), via Borghi n.2, viene assegnata alla madre IG.ra Pt_2
, la quale continuerà a viverci insieme alle proprie figlie, mentre il IG. ha
[...] Parte_1 cessato la coabitazione dal
3) Il IG. terrà con sé le figlie tutte le settimane il martedì sera e il giovedì sera dalle Parte_1 ore 19:00, con pernottamento presso la sua abitazione e accompagnamento all'asilo la mattina successiva. Entrambi i genitori terranno con sé le figlie durante i weekend, a settimane alterne, dal venerdì ore 18:00 al sabato ore 18:00 e dal sabato ore 18:00 alla domenica ore 18:00. Le festività verranno trascorse con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario: Vigilia di Natale con la madre fino alla mattina alle 11:00; Natale con il padre dalle 11:00 del mattino alle 11:00 di Santo
Stefano; Santo Stefano con la madre dalle ore 11:00; Capodanno con il padre;
IA con la madre;
Pasqua con il padre e SQ con la madre e così via ad anni alternati. Entrambi i genitori potranno inoltre tenere con sé le figlie per una settimana consecutiva a luglio e per una settimana consecutiva ad agosto, con date da comunicare entro il 15 giugno di ogni anno. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario delle figlie la somma di €600,00 (€300,00 per ciascuna di esse), somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza prot. n. 1377/2018 che si intendono qui integralmente richiamate e delle quali le parti dichiarano di aver ricevuto copia da parte dei rispettivi avvocati.
6) Il IG. presta sin d'ora il proprio consenso a mantenere l'iscrizione della figlia Parte_1
presso l'asilo privato “Padulli” di Cabiate e della figlia presso Persona_2 Persona_3
l'asilo nido privato “Lo scricciolo” di Cabiate, ai quali le stesse sono attualmente iscritte, impegnandosi a sostenere il costo relativo (pari a €208,00 mensili oltre iva al 5% per e a Per_1
€130,00 mensili per LL) nella misura del 50% (dunque €104,00 mensili oltre iva al 5% per e €65,00 mensili per LL), da considerarsi ulteriore rispetto al contributo di Per_1 mantenimento ordinario. Nei casi in cui il predetto costo si modifichi in aumento oppure intenda cambiare asilo, la IG.ra sarà tenuta a darne comunicazione scritta al IG. Parte_2 Parte_1
, allegando idonea documentazione, nel termine di almeno quindici giorni prima della data
[...] prevista per la spesa. Il IG. potrà manifestare il proprio dissenso motivato entro i Parte_1 successivi sette giorni, potendo altresì fornire preventivi alternativi;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto di legge, con conseguente ripartizione al 50% tra le parti, previa consegna delle ricevute di avvenuto pagamento. In caso di dissenso, ove la IG.ra Pt_2
intenda comunque procedere all'iscrizione, la spesa resterà integralmente a suo carico.
[...]
7) Il IG. presta sin d'ora il proprio consenso a mantenere l'iscrizione della figlia Parte_1
presso la scuola di danza “Dance 4 Love” di RL alla quale la stessa è Persona_2 attualmente iscritta, impegnandosi a sostenere il relativo costo di iscrizione (pari a €40,00 mensili) nella misura del 50% (dunque €20,00 mensili), nonché a compartecipare in egual misura, previa comunicazione ed esibizione del giustificativo di spesa, ai costi per abbigliamento/accessori richiesti dalla scuola e per il saggio di fine anno, tutte spese da considerarsi ulteriori rispetto al contributo di mantenimento ordinario. Nel caso in cui il costo di iscrizione si modifichi in aumento oppure intenda cambiare scuola di danza, la IG.ra sarà tenuta a darne comunicazione scritta al IG. Parte_2
, allegando idonea documentazione, nel termine di almeno quindici giorni prima Parte_1 della data prevista per la spesa. Il IG. potrà manifestare il proprio dissenso motivato Parte_1 entro i successivi sette giorni, potendo altresì fornire preventivi alternativi;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto di legge, con conseguente ripartizione al 50% tra le parti, previa consegna delle ricevute di avvenuto pagamento. In caso di dissenso, ove la IG.ra Pt_2
intenda comunque procedere all'iscrizione, la spesa resterà integralmente a suo carico.
[...]
8) Le parti convengono che le spese relative all'eventuale iscrizione delle figlie al pre-scuola e al dopo-scuola debbano considerarsi straordinarie, erogabili previo accordo. Pertanto, ove subentri la necessità di fruire di tali servizi, la IG.ra sarà tenuta a darne comunicazione scritta Parte_2 al IG. , allegando idonea documentazione, nel termine di almeno quindici giorni Parte_1 prima della data prevista per la spesa. Il IG. potrà manifestare il proprio dissenso Parte_1 motivato entro i successivi sette giorni, potendo altresì fornire soluzioni alternative;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto di legge, con conseguente ripartizione al
50% tra le parti, previa consegna delle ricevute di avvenuto pagamento. In caso di dissenso, ove la IG.ra intenda comunque procedere all'iscrizione, la spesa resterà integralmente a Parte_2 suo carico.
9) Il IG. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla restituzione del prestito Parte_1 di €10.000,00 erogato in favore della IG.ra per consentirle l'acquisto dell'automobile. Parte_2
Le parti dichiarano pertanto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra in relazione a tale rapporto patrimoniale.
10) Le parti convengono espressamente di mantenere la comproprietà dell'immobile sito in
RL (MB), via Borghi n.2, con l'obbligo della IG.ra di provvedere in via Parte_2 esclusiva al pagamento delle spese condominiali, delle spese di ordinaria manutenzione, delle spese relative a utenze e Tari. Eventuali spese straordinarie dovranno essere concordate tra le parti;
ove, pertanto, insorga l'eIGenza di sostenere una spesa straordinaria, la IG.ra dovrà Parte_2 darne immediata comunicazione al IG. che avrà la possibilità di manifestare il Parte_1 proprio dissenso motivato entro i successivi sette giorni, potendo altresì fornire altri preventivi o soluzioni alternative, con l'intesa che il mancato dissenso equivale a consenso e che il consenso comporta la ripartizione della relativa spesa al 50%; il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1
la quota di sua spettanza entro cinque giorni dalla scadenza prevista, previa ricezione Parte_2 di avvenuto pagamento. Ove la IG.ra proceda alla spesa senza il previo consenso del Parte_2 IG. , tale spesa rimarrà interamente a suo carico. Qualora le spese straordinarie Parte_1 riguardino le parti comuni condominiali, il Sig. dovrà uniformarsi alle delibere Parte_1 assembleari e le spese relative all'unità immobiliare in comproprietà con la Sig.ra Parte_2 verranno ripartite al 50%; il Sig. verserà la quota di sua spettanza alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
nel termine di sette giorni prima delle scadenze indicate nei rendiconti condominiali che la
[...]
Signora si impegna a trasmettere al Sig. appena disponibili e in ogni Parte_2 Parte_1 caso nel termine di almeno quindici giorni prima della scadenza di pagamento del Sig. Pt_1
Le parti convengono altresì di mantenere la cointestazione del relativo mutuo, con l'obbligo per la IG.ra di accollarsi in via esclusiva il pagamento delle rate del mutuo fino all'integrale Parte_2 estinzione e conseguente diritto di detrarre gli interessi passivi. Le parti convengono sin d'ora di vendere l'immobile entro e non oltre il compimento della maggiore età della figlia più piccola, tenendo in considerazione, al fine della ripartizione del ricavato della vendita, gli importi che risulteranno effettivamente versati da ciascuna delle parti a titolo di capitale ed interessi sul mutuo.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
Motivi della decisione Premesso che:
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale Parte_1 Parte_2 sono nate il 28.07.2019 e LL, il 3.01.2023; Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
- le spese, considerata la natura e l'esito del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio, in data 13 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi