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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1
(cf ) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con sede a Prato in via Albertesca n.59. Controparte_1 P.IVA_2
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 21.11.2024 con propria comparsa di costituzione in cui ha contestato la richiesta di apertura della Liquidazione Giudiziale: in primo luogo, l'assenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della Liquidazione Giudiziale;
in secondo luogo, in quanto la ricorrente non sarebbe legittimata, in quanto, alla luce delle sentenze del
Giudice Tributario e dell'adesione alle procedure di definizione agevolata, il debito verso l'erario sarebbe stato definito integralmente;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la legittimazione del ricorrente risulta fondata, in quanto, ex multis prendendo a riferimento l'anno di imposta 2017, è sufficiente rilevare che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Prato ha accolto il ricorso del contribuente, odierno resistente, solo parzialmente (cfr. “accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla limitatamente a fatture per l'imponibile complessivo di euro 358.364,00 di Controparte_1 cui al recupero relativo alle cessioni intracomunitarie, e lo rigetta nel resto;
” pag. 11 sentenza) a fronte delle contestazioni in materia di IRES, IRPEF, IRAP e IVA in ragione dei “rilievi concernenti:
pagina 1 di 6 1) operazioni intracomunitarie per euro 8.304.337,87 in ordine alle quali non erano stati forniti documenti comprovanti
l'uscita della merce dai confini nazionali;
2) costi non deducibili per complessivi euro 394.725,31 relativi a stipendi e pensioni, per difetto di certezza e di inerenza;
3) ricavi non dichiarati per euro 289.850,90, oltre IVA per euro 63.767,20, essendo stati rinvenuti bollettari contenenti ordini di clienti e buoni di consegna in ordine ai quali non erano stati forniti chiarimenti e documenti riconciliativi con corrispondenti fatture di vendita;
4) utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per euro 4.061.623,80, oltre IVA per euro 893.557,23, come emerso da indagini della Guardia di Finanza di Camerino (MC), segnalate alla Procura della Repubblica di Macerata”, ne consegue pertanto che la pretesa Erariale per maggior tributi, oltre sanzioni e interessi, con riferimento all'anno impositivo 2017, è stata solo rideterminata al ribasso ma non completamente elisa (le cartelle
“73623018035514001000” e “73624018846910000000” relative all'anno 2017 riportano un debito erariale per oltre € 6.000.000, cfr estratto di ruolo al 20.1.2025 doc. 10 ricorrente depositato il 21.1.2025 ove l'indicazione in apice riporta ancora la vecchia ragione sociale Maglificio Alpini srl cfr. pag. 12 visura camerale) con conseguente infondatezza della contestazione della resistente sul punto;
parimenti priva di prova è
l'effettiva adesione a uno strumento di definizione agevolata del debito erariale che avrebbe eliminato tale obbligazione;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove è indicato quale propria attività “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: è infatti lo stesso bilancio al 31.12.2023, redatto dalla resistente, a riportare un attivo di entità (€ 1.436.165) non compatibile con i valori soglia della norma sopra richiamata, risultando manifestamente infondata l'eccezione della resistente sul punto;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla presenza di un patrimonio netto negativo (€ -
2.856.383, cfr. bilancio al 31.12.2023), in quanto per le società in liquidazione la giurisprudenza ha chiarito che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretto “ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020), prognosi sicuramente infausta nel caso di specie stante la presenza di un capitale netto negativo;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. Persona_1
P.Q.M.
pagina 2 di 6
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con sede a Prato in Controparte_1 P.IVA_2 via Albertesca n.59;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
pagina 3 di 6 il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili pagina 4 di 6 di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del
3.6.2025 ore 13 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la pagina 5 di 6 descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 05/02/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente
dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1
(cf ) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con sede a Prato in via Albertesca n.59. Controparte_1 P.IVA_2
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 21.11.2024 con propria comparsa di costituzione in cui ha contestato la richiesta di apertura della Liquidazione Giudiziale: in primo luogo, l'assenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della Liquidazione Giudiziale;
in secondo luogo, in quanto la ricorrente non sarebbe legittimata, in quanto, alla luce delle sentenze del
Giudice Tributario e dell'adesione alle procedure di definizione agevolata, il debito verso l'erario sarebbe stato definito integralmente;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la legittimazione del ricorrente risulta fondata, in quanto, ex multis prendendo a riferimento l'anno di imposta 2017, è sufficiente rilevare che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Prato ha accolto il ricorso del contribuente, odierno resistente, solo parzialmente (cfr. “accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla limitatamente a fatture per l'imponibile complessivo di euro 358.364,00 di Controparte_1 cui al recupero relativo alle cessioni intracomunitarie, e lo rigetta nel resto;
” pag. 11 sentenza) a fronte delle contestazioni in materia di IRES, IRPEF, IRAP e IVA in ragione dei “rilievi concernenti:
pagina 1 di 6 1) operazioni intracomunitarie per euro 8.304.337,87 in ordine alle quali non erano stati forniti documenti comprovanti
l'uscita della merce dai confini nazionali;
2) costi non deducibili per complessivi euro 394.725,31 relativi a stipendi e pensioni, per difetto di certezza e di inerenza;
3) ricavi non dichiarati per euro 289.850,90, oltre IVA per euro 63.767,20, essendo stati rinvenuti bollettari contenenti ordini di clienti e buoni di consegna in ordine ai quali non erano stati forniti chiarimenti e documenti riconciliativi con corrispondenti fatture di vendita;
4) utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per euro 4.061.623,80, oltre IVA per euro 893.557,23, come emerso da indagini della Guardia di Finanza di Camerino (MC), segnalate alla Procura della Repubblica di Macerata”, ne consegue pertanto che la pretesa Erariale per maggior tributi, oltre sanzioni e interessi, con riferimento all'anno impositivo 2017, è stata solo rideterminata al ribasso ma non completamente elisa (le cartelle
“73623018035514001000” e “73624018846910000000” relative all'anno 2017 riportano un debito erariale per oltre € 6.000.000, cfr estratto di ruolo al 20.1.2025 doc. 10 ricorrente depositato il 21.1.2025 ove l'indicazione in apice riporta ancora la vecchia ragione sociale Maglificio Alpini srl cfr. pag. 12 visura camerale) con conseguente infondatezza della contestazione della resistente sul punto;
parimenti priva di prova è
l'effettiva adesione a uno strumento di definizione agevolata del debito erariale che avrebbe eliminato tale obbligazione;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove è indicato quale propria attività “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: è infatti lo stesso bilancio al 31.12.2023, redatto dalla resistente, a riportare un attivo di entità (€ 1.436.165) non compatibile con i valori soglia della norma sopra richiamata, risultando manifestamente infondata l'eccezione della resistente sul punto;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla presenza di un patrimonio netto negativo (€ -
2.856.383, cfr. bilancio al 31.12.2023), in quanto per le società in liquidazione la giurisprudenza ha chiarito che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretto “ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020), prognosi sicuramente infausta nel caso di specie stante la presenza di un capitale netto negativo;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. Persona_1
P.Q.M.
pagina 2 di 6
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con sede a Prato in Controparte_1 P.IVA_2 via Albertesca n.59;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
pagina 3 di 6 il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili pagina 4 di 6 di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del
3.6.2025 ore 13 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la pagina 5 di 6 descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 05/02/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente
dott.ssa Lucia Schiaretti
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