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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 774/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 774/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14.09.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
dell'11 settembre 2024 OGGETTO:
d a Indebito soggettivo –
(C.F. ), Indebito oggettivo Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente a [...] e (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Furnari (ME) il 16.06.1949 e residente a [...], coniugi,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Innocenti (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo, a Brescia in Corsetto S. Agata n. 22, giusta procura depositata in allegato all'atto di appello;
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F.: corrente in Salò, Via Golgi Controparte_1 P.IVA_1
n. 57/59 (già - C.F.: Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
amministrazione, debitamente autorizzato, sig. (C.F.: CP_3
), C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Trentini del Foro di Brescia,
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Salò, Piazza V.
Emanuele II n. 42, giusta procura
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Brescia del
15.07.2020
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o da annullare,
con ogni statuizione, l'ordinanza R.G. n. 9879/2019 - Rep. 3863/2020 -
emessa in data 10.06.2020 dal Tribunale di Brescia, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Marina Mangosi, depositata e comunicata a mezzo pec in data 15.07.2020 (doc. 1 degli appellanti), limitatamente alla parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ottenere i frutti e gli interessi dal giorno dei singoli pagamenti non dovuti, non ritenendo provata la malafede dell'accipiens ex art. 2033 c.c. e,
conseguentemente, condannare la società appellata a pagare agli appellanti
- oltre alla somma di euro 61.974,83 e agli interessi legali dal 20.01.2015
- anche la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, da calcolare a decorrere dalle date dei tre singoli pagamenti indicati in narrativa, sino al saldo. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa del grado di giudizio.”
Per l'appellata
“Il Procuratore dell'appellata, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione degli appellanti chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Brescia
l'accoglimento delle proprie conclusioni che precisa come di seguito:
In merito:
1) rigettare l'appello principale, disposti in quanto necessario i mezzi istruttori richiesti dall'appellata, perché improcedibile, inammissibile infondato in fatto e diritto per quanto sopra esposto alle pagine da 10 a 21
della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, confermando la ordinanza del 10/06/2020, dep. Il 15/07/2020 nel proc. R.G. 9879/2019
(doc. 2 del presente ) resa inter partes dal Tribunale di Brescia, Pt_3
comunicata al sottoscritto Procuratore il 15/07/2020 (doc. 3 del presente
) in ogni sua parte, salvo per le parti oggetto di appello incidentale Pt_3
eventualmente accolte;
in subordine, confermarsi integralmente l'ordinanza impugnata;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, come da pagg. da 22 a 29 della comparsa stessa, ed in parziale riforma della ordinanza del 10/06/2020,
dep. Il 15/07/2020 nel proc. R.G. 9879/2019 (doc. 2 del presente Grado)
resa inter partes dal Tribunale di Brescia, ogni altra conclusione disattesa,
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, disposti i mezzi istruttori in prosieguo richiesti, respinta ogni domanda dell'appellante, ferma la ordinanza impugnata per il resto, così statuire:
a) condannare gli appellanti a corrispondere, senza dilazione alla appellata la somma di € 373.710,00 (€ 351.893 + € 21.817) per le causali di cui ai motivi n. 2 e 3 di detta comparsa, o la diversa somma (nei limiti di quella qui indicata - rinunciando al supero) che sarà accertata e liquidata in causa,
eventualmente in via equitativa, oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo;
b) condannare gli appellanti a rimborsare le somme loro versate dall'appellata (come da docc. 7 e 8 del presente Grado) in forza ed a causa della esecutività della ordinanza di pari ad € 70.714,07 (€ Parte_4
63.152,59 capitale più interessi + € 7.561,48 spese legali liquidate in ordinanza) il tutto oltre interessi ex art. 1284, IV co. C.C. e danno per svalutazione dalla domanda al saldo.
In istruttoria:
previa revoca della ordinanza del Tribunale di Brescia del 14/11/2019 resa in che respingeva l'istanza di conversione del rito ed ogni Parte_4
istanza istruttoria dell'appellata, e di ogni altra ordinanza che non ammetteva detti mezzi e fissava udienza per la discussione, disporsi i seguenti mezzi istruttori: A) prove per interpello degli appellanti e testi sulle seguenti circostanze da intendersi capitolate con anticipo di “Vero che”:
a) l'appellata, all'inizio del 1988 intraprese la costruzione di un complesso di villette (n. 5) in Salò, loc. Poggio degli Ulivi. Gli appellanti visto il cantiere, nella Primavera del 1988 si recarono presso il Comune di Salò
per verificare la relativa pratica edilizia e constatatane la legittimità si rivolsero alla appellata per verificare le condizioni di vendita;
B) il dipendente della appellata, geom. mostrò loro il Testimone_1
cantiere, capitolato e disegni di ciò che sarebbe stato realizzato (doc. 2 e 3
che mi si rammostrano);
C) In data 27/06/1988 gli appellanti si accordarono con l'appellata per l'acquisto della villetta n. 4 e fu predisposto il doc. 1 di controparte, che mi si rammostra, sottoscritto dal geom. per l'appellata e dagli Tes_1
appellanti, puntualizzando le scadenze delle rate e le altre condizioni essenziali;
in tale occasione furono sottoscritti anche i docc. 2 e 3 che mi si rammostrano;
D) l'appellata, adottava normalmente la forma contrattuale di cui al doc. 1
di controparte anche per la vendita di immobili ai suoi clienti e non ebbe mai contestazioni;
E) gli appellanti versarono le rate alle prime tre scadenze e chiesero, nel periodo, una serie di varianti al progetto originario, meglio indicate nel doc. 12 che mi si rammostra;
l'appellata eseguì tali varianti sino al
Febbraio 1989, con le spese indicate nel predetto documento;
F) gli appellanti si recarono in cantiere più volte (almeno ogni mese), dal Giugno 1988 al Febbraio 1989, non sollevando questione alcuna ed anzi discutendo con il direttore lavori, quando presente, di modifiche che avrebbe voluto apportare al progetto originario.
G) Nel Gennaio/Febbraio del 1989 gli appellanti scelsero i pavimenti ed i rivestimenti di loro gusto presso la Ditta Ferrarini, addebitandoli alla appellata, come da capitolato, con spesa di € 6.750,00. Tali pavimenti, a causa delle contestazioni di cui al successivo capitolo non poterono essere posati e sono tutt'ora nel magazzino della appellata.
H) nel Marzo 1989 gli appellanti iniziarono a sollevare contestazioni e qualche giorno dopo la scadenza della rata di lire 70.000.000, indicata nel documento 1 che mi si rammostra, iniziarono a contestare difformità nei lavori, precisamente l'esecuzione di locale interrato non previsto, la realizzazione di due bocche di lupo e posa di scarichi fognari;
ai primi di
Aprile fecero confermare la contestazione da loro Legale.
I) l'appellata contestò dette pretese e sollecitò gli appellati a saldare detta rata ma questi rifiutarono, ponendo come condizione che fossero eliminate le predette difformità.
L) L'appellata contrasse fideiussione, in sostituzione di sequestro conservativo, con la , ora Controparte_4 CP_5
, da doc. 6 che mi si rammostra, per l'importo di lire 908.000
[...]
annuali, pari ad €469,00. La fideiussione si estinse con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione nel 2013, come da doc. 7 che mi si rammostra:
Si indicano a testi: Via dei Platani, 19 - 25085 Testimone_1 GA (BS); geom. IA DEL COLLE, 19 - Controparte_6
25085 GA (BS); Via Vallette, 1 - 25010 CP_7
SAN FELICE d/B (BS); Ing. ia Zane, 6 - 25087 CP_8
SALO' (BS);
b)disporsi CTU per accertare il valore delle varianti (ovvero la congruità
del prezzo esposto per le opere in variante) all'immobile per cui è causa richieste dagli appellanti e dei pavimenti e rivestimenti ivi indicati, per quantificare il deprezzamento dell'immobile per cui è causa per il periodo di sua indisponibilità, precisamente dalla trascrizione dell'atto di citazione in data 08/08/89 (doc. 8) alla sua cancellazione (doc. 9), nonché fino al
07/06/2018, anche in relazione all'andamento del mercato immobiliare.
Il CTU vorrà anche accertare, pervio esame degli atti di causa, dei capitolati ed eventuale accesso all'immobile la congruità delle spese come da doc.13 per renderlo abitabile e vendibile, nonché il suo deprezzamento per il mancato utilizzo ed obsolescenza degli impianti dal 1989 alla vendita, in subordine fino al 2007.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, regolarmente notificato, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio davanti al
[...] Parte_5
Tribunale di Brescia la Controparte_2
ora chiedendo, in via principale, la ripetizione della Controparte_1
somma indebitamente versata a favore della società in virtù di una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 27.06.1988, nella quale era stabilito che l'impresa di costruzioni avrebbe trasferito loro la proprietà di una villetta sita nel complesso Poggio degli Ulivi del Comune di Salò
(contrassegnata con il n. 4, da costruire sul terreno identificato con i mappali n. 5573 e 5574), una volta ultimata la costruzione secondo il progetto e a fronte della corresponsione del prezzo pattuito, pari a lire
240.000.000 (€ 123.949,66), oltre alle spese per il frazionamento e per l'accatastamento, da corrispondere tramite le modalità di pagamento descritte nella scrittura.
Hanno esposto che: in esecuzione agli accordi presi in quella sede,
avevano corrisposto alla società il Controparte_2
complessivo importo di lire 120.000.000 (€ 61.974,83), suddiviso in tre rate da lire 40.000.000 ciascuna, pagate tramite l'emissione di tre assegni bancari (doc. 2); i pagamenti erano stati eseguiti dai coniugi Parte_6
nonostante la società non avesse
[...] Controparte_2
ancora predisposto il contratto “preliminare” che doveva essere sottoscritto in data 30.09.1988 (secondo gli accordi stipulati con la scrittura del 27.06.1988); dopo qualche tempo, avevano riscontrato delle difformità nella villetta rispetto al progetto, e, per questo motivo, avevano convenuto in giudizio la società di costruzioni chiedendo l'eliminazione delle difformità, il risarcimento del danno nonché il trasferimento della proprietà dell'immobile; si era costituita la società che aveva chiesto il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti ed il risarcimento dei danni. La vicenda processuale, per quello che qui interessa, può essere così
sintetizzata: con sentenza n. 2390/03 del 30.07.2003, il Tribunale di
Brescia, attribuita alla scrittura del 27.06.1988 natura di contratto preliminare, ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dai coniugi subordinando il trasferimento dell'immobile al pagamento, da parte di questi ultimi, del residuo prezzo di lire 120.000.000 (escludendo la sussistenza o rilevanza delle difformità segnalate e rigettando la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti proposta dalla società resistente) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , ha Controparte_2
condannato gli attori a pagare alla convenuta, a titolo di risarcimento danni, una somma corrispondente agli interessi compensativi equitativamente determinata nella misura del 7,50% sulla somma di lire
120.000.000 dalla domanda alla sentenza;
hanno proposto appello i coniugi e si è costituita in giudizio la società proponendo appello CP_1
incidentale; con sentenza n. 208/07, depositata in data 26.03.2007, la Corte
di Appello di Brescia, avendo ritenuto che la scrittura del 27.06.1988 non integrasse un contratto preliminare, non contenendo alcuna espressione che rivelasse la volontà delle parti di vincolarsi alla futura stipulazione, ha rigettato le domande proposte dagli attori, i coniugi attuali ricorrenti,
dichiarando inammissibili le domande risarcitorie proposte dall'impresa
(doc. 13); tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 18049/13 depositata in data 25.07.2013.
I coniugi hanno rappresentato che, dopo tale vicenda, il CP_9 proprio legale, con missive trasmesse a mezzo PEC in data 20.01.2015 e in data 6.07.2015, aveva chiesto alla società di costruzioni di restituire l'importo a suo tempo corrisposto di lire 120.000.000 maggiorato di interessi e di rivalutazione monetaria (docc. 15 e 16), istanze rimaste prive di alcun positivo riscontro e che la società Controparte_2
in data 7.06.2018, aveva venduto al sig. la villetta
[...] CP_10
oggetto della causa al prezzo complessivo di € 410.000,00 oltre all'Iva di legge (doc. 17).
Hanno, dunque, chiesto in via principale la condannadella società
resistente a restituire ai ricorrenti la somma complessiva di € 61.974,83 ex art. 2033 c.c. da essa indebitamente percepita e trattenuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge da calcolare a decorrere dalle date dei tre singoli pagamenti indicati in narrativa sino al saldo;
in via subordinata, la condanna della società convenuta a risarcire ex art. 1337 c.c. ai ricorrenti il danno dagli stessi patito a causa della perdita delle somme pagate e del loro mancato reimpiego, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
in via di ulteriore subordine, accertare e, per l'effetto, condannare la società convenuta ad indennizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., i ricorrenti per la diminuzione patrimoniale subita;
il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società convenuta
[...]
a chiesto respingersi le domande Controparte_2
e le eccezioni ex adverso dedotte.
In particolare, l'impresa di costruzioni ha lamentato che i coniugi ricorrenti, dopo aver chiesto alcune varianti al progetto con esborso di somme in anticipo da parte della società (es. doc. 12), nel marzo 1989
hanno iniziato a contestare l'attività della resistente, allegando alcune difformità dell'immobile rispetto a quanto promesso.
In punto di fatto, l'impresa di costruzioni ha evidenziato che, nelle more della vicenda processuale già descritta intercorsa tra le parti, proprio per le difformità lamentate dal e dalla , questi ultimi si erano Pt_1 Pt_6
dichiarati disposti a sottoscrivere il contratto preliminare (previa eliminazione delle predette difformità) solo con l'atto di citazione,
soluzione che fino ad allora avevano respinto;
ha sottolineato, poi, di aver più volte offerto la restituzione delle somme indebitamente percepite
(vedasi verbale di causa e sentenza del Tribunale - doc. 9 di controparte),
previa deduzione dei danni, ossia quelli subiti per l'indisponibilità
dell'immobile a causa della trascrizione della citazione e per le opere realizzate per personalizzare l'immobile come richiesto dai futuri acquirenti;
Ha evidenziato che con ordinanza del Tribunale del 05/07/1990 era stato disposto, ai danni della resistente, il sequestro conservativo,
successivamente convertito in garanzia fideiussoria, del costo di € 469,00
annui, con ulteriore danno di complessivi € 10.878,00 (doc. 6 e 7).
L'impresa costruttrice ha segnalato, altresì, di aver provato il percorso della negoziazione assistita, senza che i coniugi ricorrenti aderissero.
Ha eccepito la prescrizione delle pretese dei in quanto la CP_9
mancata vincolatività dell'accordo per cui è causa, concluso nel 1988, aveva reso immediatamente esigibili le somme indebitamente corrisposte alla società di costruzioni, essendo decorsi dal 1988 oltre 10 anni, anzi ben
27 anni, senza alcuna richiesta o messa in mora e, per l'effetto, era risultata prescritta anche la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c.; quand'anche così non fosse, il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dall'offerta della somma formulata nel giudizio di prime cure in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2002 ed era risultato,
pertanto, spirato.
Ad ogni modo, la società ha evidenziato che, essendo in totale buona fede,
ai sensi dell'art. 2033 c.c., avrebbe dovuto restituire, al più, solo la somma ricevuta, pari a € 61.974,83, senza interessi e danno per svalutazione monetaria o risarcimento di altro tipo essendo convinta di operare correttamente ed in modo vincolante in quanto il preliminare non è stato redatto perché così ha voluto controparte e la somma versata ha acclarato la vincolatività dell'accordo; la resistente ha offerto in atti di causa ed a verbale la restituzione degli acconti versati dai ricorrenti, salvo il ragionevole risarcimento del danno subito;
la vendita della villetta è
irrilevante essendo rimasta invenduta per anni nelle more della vicenda processuale precedente e l'impresa di costruzione ha subito dei danni.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.,
la società resistente, ha eccepito la prescrizione, sia nel caso in un cui si fosse qualificata la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale,
sia nel caso in cui si fosse qualificata come contrattuale;
in subordine, detta prescrizione sarebbe decorsa dal deposito della sentenza della Corte di Appello che definiva il merito avvenuto il 26/03/2007 e, in ulteriore subordine, dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione avvenuto il 25/07/2013.
Inoltre, con riferimento alla subordinata azione di cui all'art. 2041 c.c., la ne ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità, in difetto del requisito di residualità, poiché vi erano altre azioni da poter esperire;
ad ogni modo, tale richiesta risarcitoria è
prescritta, visto che erano decorsi 10 anni dal 1988, da quando, cioè,
sarebbe stato esigibile il relativo indennizzo, oppure dal deposito della sentenza della Corte di Appello che definiva il merito (26/03/2007).
Infine, l'impresa di costruzioni ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dei coniugi ricorrenti per ottenere il risarcimento del danno subito per il comportamento e le iniziative giudiziarie dei ricorrenti per complessivi € 373.718,00, oltre interessi, danno per svalutazione monetaria, salve ulteriori sopravvenienze. Ha lamentato, infatti, da un lato,
che l'immobile oggetto della controversia, a causa della trascrizione dell'atto di citazione (avvenuta nel 1989 e cancellata nel 2007), in violazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c. 2 c.p.c., non ha potuto essere venduto fino al 2007, periodo, fra l'altro, di forte crisi del mercato;
per queste ragioni, la villetta è stata venduta solo nel 2019 (doc. 17 dei ricorrenti) per il prezzo di € 410.000,00, dal quale doveva essere decurtata la somma di € 257.504,31, investimento necessario all'impresa per contrastare il degrado dovuto alla chiusura dell'immobile per tanti anni e l'obsolescenza di tutti gli impianti (doc. 13). Dall'altro lato, si è doluta di aver versato delle somme anche per personalizzazioni richieste dai coniugi prima della controversia relativa alle difformità (€ 6750,00 per pavimenti mai più utilizzati ed € 4189,00
per modifiche al progetto originario, come da doc.12).
Ha concluso, quindi, chiedendo in via preliminare la conversione del rito,
respingendo, altresì, tutte le domande e le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché chiedendo in via riconvenzionale la condanna dei coniugi al risarcimento della somma complessiva di € 373.718,00; il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 19 novembre 2019, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la conversione del rito, il giudice ha assegnato a parte ricorrente termine per controdeduzioni e ulteriore termine per note difensive alla controparte;
dopo un paio di rinvii dovuti alla contingenza del COVID-19,
le parti hanno precisato le proprie conclusioni scambiandosi le note di trattazione scritta e all'udienza del 3 giugno 2020 il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 15.07.2020 il Tribunale di Brescia ha statuito quanto segue:
- l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa in quanto il giudizio conclusosi con la pronuncia 18049/13 della Corte di Cassazione non ha accertato la nullità dell'atto stipulato tra le parti, ma ha semmai attribuito a quest'ultimo il valore di puntuazione o minuta di contratto, ed ha qualificato i pagamenti effettuati quali strumento a garanzia della serietà
delle trattative così da vincolare le parti al rispetto del principio di buona fede in vista della futura stipula dell'accordo negoziale;
- non sussiste, dunque, un difetto originario della causa delle dazioni, ma solo con il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., è definitivamente venuta meno la ragione giuridica sottesa ai pagamenti indebitamente effettuati e la conseguente possibilità in capo ai coniugi ricorrenti di richiedere la restituzione delle somme;
- pertanto, la società convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di € 61.974,83, senza nulla riconoscere ai ricorrenti a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta e in assenza di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- devono essere, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (e,
quindi dall'invio, il 20.1.2015, della richiesta di pagamento), per carenza probatoria in ordine alla mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.: la serietà delle trattative intercorse è stata, infatti, segnalata anche dalle pronunce di Corte d'appello e della Cassazione relative alla vicenda processuale prodromica, ed è comprovata dalla stesura della minuta dell'accordo e dai successivi pagamenti parziali, in vista del futuro contratto di vendita, poi mai stipulato;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento della società resistente è da ritenersi inammissibile in quanto già formulata in via riconvenzionale dalla società convenuta nel precedente giudizio innanzi al Tribunale
(parzialmente accolta) e, pertanto, risulta coperta dal giudicato;
sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha condannato al pagamento a favore Controparte_2
dei ricorrenti della somma di € 61.974,83, oltre interessi legali dal 20.1.2015 e alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
6.005,00, oltre a IVA e CPA.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, i quali hanno contestato la buona fede dell'accipiens e Parte_5
hanno chiesto riconoscere la decorrenza degli interessi dalla data dei pagamenti, con rivalutazione monetaria;
la società
[...]
, costituendosi ha insistito per il Controparte_2
rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha insistito nell'eccezione di prescrizione e ha riproposto le domande risarcitorie.
All'udienza collegiale dell'11 settembre 2024, tenutasi mediante deposito di note telematiche di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. dovuta dall'omesso riconoscimento della mala fede dell'accipiens con riferimento ai fatti di causa con conseguente mancata condanna della società appellata a pagare agli appellanti i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento e per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
In particolare, impugnano il seguente capoverso: “Nulla va, invece,
riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di
obbligazione di valuta ed in assenza di prova del maggior danno ex art. quindi, dall'invio, il 20.1.2015, della richiesta di pagamento) in assenza
di prova della mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.; non può, infatti,
ritenersi che la società convenuta abbia predisposto la scrittura del
27.6.88 allo scopo specifico di ottenere il pagamento delle somme ivi
previste senza impegnarsi nel trasferimento della proprietà dell'immobile
e mettendo consapevolmente in condizione i ricorrenti di non potere agire
in giudizio ai fini della esecuzione dell'accordo stipulato. Anzi, in senso
opposto si sono pronunciate sia la Corte di Appello che la Corte di
Cassazione ritenendo la serietà delle trattative intercorse tra le parti,
comprovata dalla stesura della minuta dell'accordo e dai successivi
pagamenti parziali, in vista del futuro contratto di vendita poi mai
stipulato”.
e , in particolare, sottolineano Parte_1 Parte_5
di aver versato quelle somme solo perché convinti in buona fede che la stessa scrittura costituisse un contratto di compravendita, un preliminare,
o quantomeno un valido negozio giuridico che obbligava la controparte a trasferire la proprietà dell'immobile, previo pagamento del saldo del prezzo convenuto. Di contro, rilevano che la pur Controparte_2
avendo ricevuto i predetti pagamenti, ha omesso di predisporre e di stipulare il contratto preliminare che le parti avrebbero dovuto firmare in data 30.09.1988, contestualmente al pagamento della seconda rata di lire quaranta milioni, regolarmente eseguito. Evidenziano che tutte le richieste dei ricorrenti di addivenire alla stipula del preliminare sono state ignorate dall'impresa appellata. Ricordano, poi, che, definita l'intercorsa vicenda processuale riguardante la scrittura privata, la cui natura deve ora ritenersi di semplice “minuta”
precontrattuale, i ricorrenti hanno diritto alla ripetizione dei pagamenti eseguiti ex art. 2033 c.c.: la causa giustificativa della corresponsione delle somme indicate, ossia l'obbligazione a trasferire la proprietà della villetta,
è definitivamente venuta meno il 25 luglio 2013, giorno nel quale è stata depositata la sentenza n. 18049/13 della Corte di Cassazione, a chiusura della precedente vicenda e ricordano che, con la vendita della villetta ad un altro acquirente nel 2019, la causa giustificativa della somma è ad oggi divenuta impossibile.
Secondo i coniugi appellanti, date tali circostanze, nella specie si configurerebbe un caso di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sorretto dalla mala fede dell'impresa costruttrice, la quale ha ricevuto e incamerato i pagamenti ingenerando negli appellanti l'erronea convinzione che questi costituissero acconti sul prezzo della vendita della villetta, alla quale l'impresa costruttrice aveva fatto ritenere di essersi già obbligata, come dimostrano le fatture con la causale “vendita” emesse dall'impresa all'atto dei pagamenti (doc. 3), nonché le ricevute (doc. 4) e il bilancio al
31.12.1988 della società convenuta (doc. 5) nel quale è stato iscritto il
“preliminare ” con l'indicazione degli acconti ricevuti e la Parte_7
raccomandata del 12.07.89 (doc. 6), con la quale il legale dell'impresa sollecitava l'adempimento del “contratto in data 27.06.88” chiedendo il pagamento di un ulteriore rateo.
Inoltre, contestano il comportamento contrario a buona fede assunto dalla società appellata, essendosi, quest'ultima, rifiutata e avendo comunque omesso di stipulare il contratto preliminare di vendita della villetta, che le parti avrebbero dovuto firmare il 30.09.1988 in occasione del pagamento
- regolarmente avvenuto - del secondo acconto di lire quaranta milioni.
Lamentano, altresì, che la pur dichiarando Controparte_2
in giudizio di non essersi validamente impegnata a concludere la vendita,
ha tuttavia omesso di restituire o quantomeno di offrire in restituzione le somme percepite, che ha trattenuto interamente in suo possesso, a distanza di quasi trent'anni dalle date dei pagamenti ricevuti, anche dopo aver venduto la villetta ad un altro acquirente al prezzo di euro 410.000,00,
nonostante fosse stata costruita grazie agli anticipi versati dalla coppia
- . Pt_1 Pt_5
Secondo gli appellanti, poi, la mala fede è resa evidente dal fatto che, pur sostenendone la nullità, l'impresa di costruzioni era solita avvalersi del meccanismo della scrittura privata, nonché della sua posizione di soggetto contrattualmente forte e dominante, in modo da porre consapevolmente i futuri acquirenti degli immobili nella condizione di non poter ottenere in giudizio l'esecuzione dell'accordo stipulato, anche se essi, come nel caso di specie, avevano già pagato somme ingenti per l'acquisto della casa che era stata loro promessa in vendita.
Ha proposto appello incidentale e con Controparte_2
il primo motivo censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata.
In particolare, sottolinea che l'azione ex art. 2033 C.C. accolta dal Tribunale doveva essere proposta entro 10 anni dall'accordo intervenuto
(27/06/1988), ovvero dal pagamento indebito con ultima rata corrisposta a dicembre 1988/dilazionata a Gennaio 1989, con termine, quindi, spirato,
da tempo e che la prima interruzione di tale prescrizione è avvenuta solo il 20/01/2015 con lettera prodotta da controparte come doc. 15, perciò
tardivamente: il dies a quo da considerare, infatti, è il momento del pagamento in virtù della nullità giuridica dell'atto, preteso da controparte come contratto preliminare, e della retroattività della pronuncia/giudicato
(sentenza Corte di cassazione del 2013 n. 18049 in atti) del relativo accertamento, non trattandosi di un caso di preliminare del preliminare inadempiuto.
Con il secondo motivo di appello incidentale la società appellata censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla impresa di costruzioni nei confronti dei coniugi.
In particolare, la società appellata si doleva del fatto che l'immobile era rimasto invenduto per decenni a causa della trascrizione della citazione, e che, quando è stata cancellata nel 2007, il mercato immobiliare versava in una profonda crisi.
Per questo motivo, il danno subito dalla resistente si sarebbe potuto così
calcolare: se l'operazione avesse avuto buon fine la resistente avrebbe incassato lire 240.000.000 nel 1980, somma che rivalutata e con interessi ammonterebbe nel 2019 ad € 504.389,29; la villetta de qua è stata venduta nel 2019 ad € 410.000,00, con investimento di € 257.504,31, oltre spese minori, sicché il valore della stessa al netto di tali spese è stato di €
152.496; di contro, in caso di buon fine dell'intera operazione con gli appellanti si sarebbe ricavato ad oggi € 504.389, i quali, al netto della somma di € 152.496 del valore della villetta, avrebbero comportato un guadagno mancato di € 351.893, 00 dei quali ora chiede il risarcimento.
Inoltre, rileva che sulla pretesa relativa ai danni da essa subiti non vi è
giudicato alcuno, in quanto le relative domande nei precedenti giudizi non sono mai state respinte: in primo grado, gli appellanti sono stati condannati a risarcire all'appellata il danno per svalutazione monetaria sulle somme in questione, non già per la temeraria trascrizione;
in secondo grado, gli appellanti erano stati condannati a risarcire il danno derivante dalla indisponibilità del bene a causa della trascrizione dell'atto di citazione e del sequestro (poi fideiussione), condanna però generica, non essendo quantificata, né quantificabile, all'epoca, la domanda e che pertanto sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio R.G. 9879/2017 di cui ora è appello;
inoltre, nell'impugnata ordinanza, non vi sarebbe stata pronuncia nel merito sui danni subiti dalla odierna appellata nei giudizi intercorsi (solo in primo grado, ma la relativa statuizione era stata annullata, per modifica radicale in appello della fattispecie, da contratto preliminare a minuta).
Con il terzo motivo di appello incidentale la società appellata censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle somme anticipate della società di costruzioni a causa delle iniziative dei coniugi appellanti. In primo luogo, la società ricorda che la coppia nel giudizio CP_9
di primo grado relativo alla precedente vicenda processuale aveva chiesto e ottenuto il sequestro conservativo dei beni della resistente a garanzia del loro presunto credito, concesso in data 05/07/90, e poi sostituito da fideiussione nel luglio 1990 (doc. 6) estinta nel 2013, dopo la sentenza della Corte di cassazione in atti.
Di talché, l'impresa costruttrice rileva che il costo annuo di detta fideiussione era stata di € 469,00, con perdita di complessivi € 10.878,00,
dei quali si chiede, dunque, il rimborso oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dalle singole scadenze.
In secondo luogo, la società appellata evidenzia di aver apportato delle modifiche al progetto su richiesta dei coniugi con un esborso in anticipazione per un importo pari di € 4.189,00, come da doc.12, dei quali in questa sede chiede la restituzione, oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dall'01/08/1989.
In terzo luogo, l'impresa rileva di aver speso la somma di € 6.750,00, per i pavimenti richiesti dalla coppia, che poi sono stati immagazzinati e non più utilizzati a causa degli inadempimenti degli odierni appellanti;
anche in questo caso, viene richiesta l'intera somma, maggiorata con gli interessi e con il danno per svalutazione monetaria dall' 01/08/1989.
Infine, la società ha calcolato il danno subito in complessivi € 21.817,00 e ha ribadito, per le ragioni già sintetizzate, che le domande risarcitorie non sono coperte dal giudicato.
In via preliminare va esaminato l'appello incidentale della
[...] relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, CP_2
trattandosi di questione pregiudiziale, idonea a risolvere l'intero giudizio.
In particolare, l'impresa censura la parte in cui il Tribunale afferma che
“L'eccezione è infondata. Diversamente da quanto affermato da parte
convenuta, il giudizio conclusosi con la pronuncia 18049/13 della Corte
di Cassazione non ha accertato la nullità dell'atto stipulato tra le parti,
ed in forza del quale sono stati effettuati i pagamenti dagli attori, ma
semmai ha attribuito a quest'ultimo il valore di puntuazione o minuta di
contratto, ed ha qualificato i pagamenti effettuati quali strumento a
garanzia della serietà delle trattative così da vincolare le parti al rispetto
del principio di buona fede in vista della futura stipula dell'accordo
negoziale; non è, pertanto, condivisibile la tesi della convenuta circa il
difetto originario di causa nelle dazioni ed, al contrario, è da ritenere che
solo in esito al definitivo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., sia
definitivamente venuta meno la ragione giuridica giustificatrice dei
pagamenti e, quindi, del trattenimento di tali importi da parte della
convenuta, con conseguente possibilità per i ricorrenti di far valere il
proprio diritto alla restituzione delle somme”.
Pur convenendosi con il giudice di prime cure che, nel caso di specie, la
Corte di appello non ha accertato la nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti a seguito della quale erano stati effettuati dai coniugi i pagamenti di cui in questa sede si chiede la restituzione, avendola invece qualificata come mera puntuazione, non vincolante per le parti, non può, invece, condividersi la conclusione per cui solo all'esito del definitivo rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica della predetta scrittura decorrerebbe il termine prescrizionale in quanto solo da questo momento sarebbe venuta meno la causa giustificativa della dazione e sarebbe sorto il diritto alla restituzione delle somme pagate.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Durante lo svolgimento del giudizio precedente, instaurato nel 1989, i coniugi per quello che qui interessa, hanno chiesto in via CP_9
principale, previa qualificazione della scrittura privata del 27.06.1988
quale preliminare, la esecuzione in forma specifica dello stesso ex art. 2932 c.c. e, in subordine, il risarcimento danni da inadempimento del preliminare;
non hanno invece avanzato, in via subordinata, nella pur non temuta ipotesi di rigetto della loro domanda, come avrebbero potuto,
alcuna domanda restitutoria della somma di lire 120.000.000 pagata in più
rate a seguito della stipula della scrittura privata poi qualificata come semplice minuta.
E soprattutto, tale domanda essi non hanno proposto neppure in via di
reconventio reconventionis ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., dopo che l'impresa , costituendosi in quel giudizio, ha eccepito la natura CP_1
di minuta della scrittura stipulata - qualificazione che, in caso di accoglimento, avrebbe determinato il rigetto della richiesta di esecuzione in forma specifica - e, in subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti, il cui accoglimento avrebbe, anche in questo caso, comportato il rigetto della loro domanda principale.
Le due azioni – ex art 2932 cc ed ex art 2033 cc - infatti, sono pacificamente cumulabili, come è possibile dedurre dall'orientamento giurisprudenziale espresso in materia di mutatio libelli: “La facoltà di
mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita
dall'art. 1453, comma secondo, cod. civ. in deroga al divieto della
"mutatio libelli", si estende anche alla conseguente domanda di
risarcimento del danno, nonché a quella di restituzione del prezzo,
essendo tali domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di
adempimento” (Cass. 26325/2008).
L'attesa relativa alla definizione del giudizio incardinato nel 1989 non determina, quindi, un impedimento di diritto all'esercizio dell'azione per la restituzione della somma indebitamente pagata, costituendo al più un impedimento di fatto, circostanza irrilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.; è
proprio nell'ambito di quel giudizio infatti, che la difesa dei coniugi avrebbe potuto richiedere, in via subordinata o condizionata all'accoglimento della riconvenzionale proposta dalla controparte, la restituzione della somma, a fronte, come si è detto, della contestazione della natura di preliminare della scrittura privata e della proposizione della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento da parte dell'impresa di costruzioni, in quanto logicamente accessoria a quest'ultima.
Non può dunque ritenersi che dovesse attendersi che passasse in giudicato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. affinché i coniugi potessero agire per fare valere il proprio diritto alla restituzione delle somme, ben potendo tale diritto essere esercitato già in quella sede, non costituendo il predetto accertamento impedimento all'introduzione della domanda restitutoria.
Quanto all'offerta della somma, detratto quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, avanzata da parte dell'impresa e formalizzata all'udienza del 16.09.2002, anche ove ritenuta idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc, è avvenuta in epoca troppo risalente per non consentire al termine decennale di spirare, posto che il primo atto interruttivo successivo – la lettera di messa in mora del 21.01.2015 (cfr.
doc. 15) – è intervenuto quando il diritto alla ripetizione era ormai prescritto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta e, per l'effetto, va riformata la condanna della alla Controparte_2
restituzione della somma di euro 61.974,83 oltre interessi legali dal
20.1.2015, con conseguente assorbimento dei motivi di appello proposti dai coniugi volti ad ottenere il riconoscimento della diversa CP_9
ricorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla predetta somma.
Restano da esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale proposto dalla ditta costruttrice, da scrutinare congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
Nel precedente giudizio introdotto nel 1989 l'impresa ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal colpevole comportamento dei coniugi per avere preteso un bene diverso da quello promesso, nonché, in subordine, la risoluzione del preteso contratto preliminare per inadempimento dei coniugi ed il risarcimento del danno non meglio specificato, nonché la condanna in solido dei coniugi al risarcimento del danno derivante o derivato, anche ex art. 1224 c. 2 c.c. nella somma che risulterà in corso di causa, con interessi di mora al saldo, a versare il residuo prezzo dovuto, maggiorato della intervenuta svalutazione monetaria, al costo della fideiussione e degli interventi posti in essere sull'immobile su richiesta dei predetti, pari a lire 8.111.560 con rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento per la indisponibilità
dell'immobile dalla data della trascrizione fino alla sentenza.
Il Tribunale in quella sede ha accolto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento (non grave) individuato nel mancato godimento degli interessi legali sulla somma residua di 120.000.000 Lire non pagata a saldo del prezzo, nella svalutazione della stessa somma e nel costo sostenuto per la fideiussione quale oggetto della cauzione necessario per revocare il sequestro conservativo, il tutto quantificato negli interessi compensativi del 7,5%.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado revocando la pronuncia costitutiva che teneva luogo del contratto definitivo non concluso, dando atto che tale pronuncia travolgeva anche la condanna dei coniugi al risarcimento del danno che trovava il suo presupposto nel ritenuto inadempimento, giudicato non grave, agli obblighi assunti con il preliminare (cfr. pag. 35 della sentenza della CdA, doc. 13 degli appellanti); ha poi dato atto che il primo grado la Controparte_2 aveva formulato la domanda di risarcimento del danno “in
[...]
un'ottica (subordinata) di inadempimento contrattuale e cioè per il solo
caso in cui si fosse confermata la tesi di controparte secondo la quale le
parti avevano concluso vero e proprio contratto preliminare”, mentre nel secondo grado la domanda risarcitoria era stata formulata dall'impresa
“nella diversa prospettiva di dell'inesistenza di alcun contratto”, in sostanza come danno di natura precontrattuale, e ha ritenuto nuova tale prospettazione non pronunciandosi in merito.
In sede di giudizio di legittimità l'impresa, con il ricorso incidentale, non ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria precontrattuale né l'affermazione per cui il rigetto della domanda principale dei coniugi travolgesse anche la condanna al risarcimento per inadempimento contrattuale, e con il secondo motivo si è limitata a riproporre tutte le domande ritenute assorbite in secondo grado;
in ogni caso entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Ne discende che le domande risarcitorie riproposte da Controparte_2
nel presente giudizio sono ormai coperte dal giudicato in
[...]
quanto esattamente coincidenti con quelle proposte nella causa precedentemente instaurata nel 1989 e oggetto di valutazione in quella sede.
Correttamente, dunque, il Tribunale ne ha dichiarato la inammissibilità.
Le istanze istruttorie rimangono assorbite.
Quanto alle spese la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017).
Ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza, dei coniugi con riferimento alla domanda restitutoria e dell'impresa con riferimento alla domanda risarcitoria di euro
€ 373.710,00.
Va ordinata agli appellanti la restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza impugnata, pari ad euro 70.714,07 (€ 63.152,59
capitale più interessi + € 7.561,48 spese legali liquidate in ordinanza, cfr.
doc.ti 7 e 8 dell'appellata) il tutto oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Brescia
del 15.07.2020 e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ora Controparte_2 Controparte_1
dichiara prescritto il diritto degli appellanti alla restituzione della somma di lire 120.000.000, pari ad euro 61.974,83 e, per l'effetto, revoca la condanna di al pagamento in favore dei ricorrenti della Controparte_1
somma di euro 61.974,83 oltre interessi legali dal 20.1.2015;
- condanna e a restituire a Parte_1 Parte_8
la somma di euro 70.714,07 (€ 63.152,59 capitale Controparte_1 più interessi + € 7.561,48 spese legali) pagata in esecuzione della ordinanza impugnata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
- rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1
e, nel resto, l'appello incidentale proposto da Parte_8 [...]
CP_11
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1224 c.c. Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (e,
R.Gen. N. 774/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 774/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14.09.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
dell'11 settembre 2024 OGGETTO:
d a Indebito soggettivo –
(C.F. ), Indebito oggettivo Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente a [...] e (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Furnari (ME) il 16.06.1949 e residente a [...], coniugi,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Innocenti (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo, a Brescia in Corsetto S. Agata n. 22, giusta procura depositata in allegato all'atto di appello;
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F.: corrente in Salò, Via Golgi Controparte_1 P.IVA_1
n. 57/59 (già - C.F.: Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
amministrazione, debitamente autorizzato, sig. (C.F.: CP_3
), C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Trentini del Foro di Brescia,
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Salò, Piazza V.
Emanuele II n. 42, giusta procura
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Brescia del
15.07.2020
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o da annullare,
con ogni statuizione, l'ordinanza R.G. n. 9879/2019 - Rep. 3863/2020 -
emessa in data 10.06.2020 dal Tribunale di Brescia, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Marina Mangosi, depositata e comunicata a mezzo pec in data 15.07.2020 (doc. 1 degli appellanti), limitatamente alla parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ottenere i frutti e gli interessi dal giorno dei singoli pagamenti non dovuti, non ritenendo provata la malafede dell'accipiens ex art. 2033 c.c. e,
conseguentemente, condannare la società appellata a pagare agli appellanti
- oltre alla somma di euro 61.974,83 e agli interessi legali dal 20.01.2015
- anche la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, da calcolare a decorrere dalle date dei tre singoli pagamenti indicati in narrativa, sino al saldo. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa del grado di giudizio.”
Per l'appellata
“Il Procuratore dell'appellata, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione degli appellanti chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Brescia
l'accoglimento delle proprie conclusioni che precisa come di seguito:
In merito:
1) rigettare l'appello principale, disposti in quanto necessario i mezzi istruttori richiesti dall'appellata, perché improcedibile, inammissibile infondato in fatto e diritto per quanto sopra esposto alle pagine da 10 a 21
della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, confermando la ordinanza del 10/06/2020, dep. Il 15/07/2020 nel proc. R.G. 9879/2019
(doc. 2 del presente ) resa inter partes dal Tribunale di Brescia, Pt_3
comunicata al sottoscritto Procuratore il 15/07/2020 (doc. 3 del presente
) in ogni sua parte, salvo per le parti oggetto di appello incidentale Pt_3
eventualmente accolte;
in subordine, confermarsi integralmente l'ordinanza impugnata;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, come da pagg. da 22 a 29 della comparsa stessa, ed in parziale riforma della ordinanza del 10/06/2020,
dep. Il 15/07/2020 nel proc. R.G. 9879/2019 (doc. 2 del presente Grado)
resa inter partes dal Tribunale di Brescia, ogni altra conclusione disattesa,
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, disposti i mezzi istruttori in prosieguo richiesti, respinta ogni domanda dell'appellante, ferma la ordinanza impugnata per il resto, così statuire:
a) condannare gli appellanti a corrispondere, senza dilazione alla appellata la somma di € 373.710,00 (€ 351.893 + € 21.817) per le causali di cui ai motivi n. 2 e 3 di detta comparsa, o la diversa somma (nei limiti di quella qui indicata - rinunciando al supero) che sarà accertata e liquidata in causa,
eventualmente in via equitativa, oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo;
b) condannare gli appellanti a rimborsare le somme loro versate dall'appellata (come da docc. 7 e 8 del presente Grado) in forza ed a causa della esecutività della ordinanza di pari ad € 70.714,07 (€ Parte_4
63.152,59 capitale più interessi + € 7.561,48 spese legali liquidate in ordinanza) il tutto oltre interessi ex art. 1284, IV co. C.C. e danno per svalutazione dalla domanda al saldo.
In istruttoria:
previa revoca della ordinanza del Tribunale di Brescia del 14/11/2019 resa in che respingeva l'istanza di conversione del rito ed ogni Parte_4
istanza istruttoria dell'appellata, e di ogni altra ordinanza che non ammetteva detti mezzi e fissava udienza per la discussione, disporsi i seguenti mezzi istruttori: A) prove per interpello degli appellanti e testi sulle seguenti circostanze da intendersi capitolate con anticipo di “Vero che”:
a) l'appellata, all'inizio del 1988 intraprese la costruzione di un complesso di villette (n. 5) in Salò, loc. Poggio degli Ulivi. Gli appellanti visto il cantiere, nella Primavera del 1988 si recarono presso il Comune di Salò
per verificare la relativa pratica edilizia e constatatane la legittimità si rivolsero alla appellata per verificare le condizioni di vendita;
B) il dipendente della appellata, geom. mostrò loro il Testimone_1
cantiere, capitolato e disegni di ciò che sarebbe stato realizzato (doc. 2 e 3
che mi si rammostrano);
C) In data 27/06/1988 gli appellanti si accordarono con l'appellata per l'acquisto della villetta n. 4 e fu predisposto il doc. 1 di controparte, che mi si rammostra, sottoscritto dal geom. per l'appellata e dagli Tes_1
appellanti, puntualizzando le scadenze delle rate e le altre condizioni essenziali;
in tale occasione furono sottoscritti anche i docc. 2 e 3 che mi si rammostrano;
D) l'appellata, adottava normalmente la forma contrattuale di cui al doc. 1
di controparte anche per la vendita di immobili ai suoi clienti e non ebbe mai contestazioni;
E) gli appellanti versarono le rate alle prime tre scadenze e chiesero, nel periodo, una serie di varianti al progetto originario, meglio indicate nel doc. 12 che mi si rammostra;
l'appellata eseguì tali varianti sino al
Febbraio 1989, con le spese indicate nel predetto documento;
F) gli appellanti si recarono in cantiere più volte (almeno ogni mese), dal Giugno 1988 al Febbraio 1989, non sollevando questione alcuna ed anzi discutendo con il direttore lavori, quando presente, di modifiche che avrebbe voluto apportare al progetto originario.
G) Nel Gennaio/Febbraio del 1989 gli appellanti scelsero i pavimenti ed i rivestimenti di loro gusto presso la Ditta Ferrarini, addebitandoli alla appellata, come da capitolato, con spesa di € 6.750,00. Tali pavimenti, a causa delle contestazioni di cui al successivo capitolo non poterono essere posati e sono tutt'ora nel magazzino della appellata.
H) nel Marzo 1989 gli appellanti iniziarono a sollevare contestazioni e qualche giorno dopo la scadenza della rata di lire 70.000.000, indicata nel documento 1 che mi si rammostra, iniziarono a contestare difformità nei lavori, precisamente l'esecuzione di locale interrato non previsto, la realizzazione di due bocche di lupo e posa di scarichi fognari;
ai primi di
Aprile fecero confermare la contestazione da loro Legale.
I) l'appellata contestò dette pretese e sollecitò gli appellati a saldare detta rata ma questi rifiutarono, ponendo come condizione che fossero eliminate le predette difformità.
L) L'appellata contrasse fideiussione, in sostituzione di sequestro conservativo, con la , ora Controparte_4 CP_5
, da doc. 6 che mi si rammostra, per l'importo di lire 908.000
[...]
annuali, pari ad €469,00. La fideiussione si estinse con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione nel 2013, come da doc. 7 che mi si rammostra:
Si indicano a testi: Via dei Platani, 19 - 25085 Testimone_1 GA (BS); geom. IA DEL COLLE, 19 - Controparte_6
25085 GA (BS); Via Vallette, 1 - 25010 CP_7
SAN FELICE d/B (BS); Ing. ia Zane, 6 - 25087 CP_8
SALO' (BS);
b)disporsi CTU per accertare il valore delle varianti (ovvero la congruità
del prezzo esposto per le opere in variante) all'immobile per cui è causa richieste dagli appellanti e dei pavimenti e rivestimenti ivi indicati, per quantificare il deprezzamento dell'immobile per cui è causa per il periodo di sua indisponibilità, precisamente dalla trascrizione dell'atto di citazione in data 08/08/89 (doc. 8) alla sua cancellazione (doc. 9), nonché fino al
07/06/2018, anche in relazione all'andamento del mercato immobiliare.
Il CTU vorrà anche accertare, pervio esame degli atti di causa, dei capitolati ed eventuale accesso all'immobile la congruità delle spese come da doc.13 per renderlo abitabile e vendibile, nonché il suo deprezzamento per il mancato utilizzo ed obsolescenza degli impianti dal 1989 alla vendita, in subordine fino al 2007.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, regolarmente notificato, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio davanti al
[...] Parte_5
Tribunale di Brescia la Controparte_2
ora chiedendo, in via principale, la ripetizione della Controparte_1
somma indebitamente versata a favore della società in virtù di una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 27.06.1988, nella quale era stabilito che l'impresa di costruzioni avrebbe trasferito loro la proprietà di una villetta sita nel complesso Poggio degli Ulivi del Comune di Salò
(contrassegnata con il n. 4, da costruire sul terreno identificato con i mappali n. 5573 e 5574), una volta ultimata la costruzione secondo il progetto e a fronte della corresponsione del prezzo pattuito, pari a lire
240.000.000 (€ 123.949,66), oltre alle spese per il frazionamento e per l'accatastamento, da corrispondere tramite le modalità di pagamento descritte nella scrittura.
Hanno esposto che: in esecuzione agli accordi presi in quella sede,
avevano corrisposto alla società il Controparte_2
complessivo importo di lire 120.000.000 (€ 61.974,83), suddiviso in tre rate da lire 40.000.000 ciascuna, pagate tramite l'emissione di tre assegni bancari (doc. 2); i pagamenti erano stati eseguiti dai coniugi Parte_6
nonostante la società non avesse
[...] Controparte_2
ancora predisposto il contratto “preliminare” che doveva essere sottoscritto in data 30.09.1988 (secondo gli accordi stipulati con la scrittura del 27.06.1988); dopo qualche tempo, avevano riscontrato delle difformità nella villetta rispetto al progetto, e, per questo motivo, avevano convenuto in giudizio la società di costruzioni chiedendo l'eliminazione delle difformità, il risarcimento del danno nonché il trasferimento della proprietà dell'immobile; si era costituita la società che aveva chiesto il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti ed il risarcimento dei danni. La vicenda processuale, per quello che qui interessa, può essere così
sintetizzata: con sentenza n. 2390/03 del 30.07.2003, il Tribunale di
Brescia, attribuita alla scrittura del 27.06.1988 natura di contratto preliminare, ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dai coniugi subordinando il trasferimento dell'immobile al pagamento, da parte di questi ultimi, del residuo prezzo di lire 120.000.000 (escludendo la sussistenza o rilevanza delle difformità segnalate e rigettando la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti proposta dalla società resistente) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , ha Controparte_2
condannato gli attori a pagare alla convenuta, a titolo di risarcimento danni, una somma corrispondente agli interessi compensativi equitativamente determinata nella misura del 7,50% sulla somma di lire
120.000.000 dalla domanda alla sentenza;
hanno proposto appello i coniugi e si è costituita in giudizio la società proponendo appello CP_1
incidentale; con sentenza n. 208/07, depositata in data 26.03.2007, la Corte
di Appello di Brescia, avendo ritenuto che la scrittura del 27.06.1988 non integrasse un contratto preliminare, non contenendo alcuna espressione che rivelasse la volontà delle parti di vincolarsi alla futura stipulazione, ha rigettato le domande proposte dagli attori, i coniugi attuali ricorrenti,
dichiarando inammissibili le domande risarcitorie proposte dall'impresa
(doc. 13); tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 18049/13 depositata in data 25.07.2013.
I coniugi hanno rappresentato che, dopo tale vicenda, il CP_9 proprio legale, con missive trasmesse a mezzo PEC in data 20.01.2015 e in data 6.07.2015, aveva chiesto alla società di costruzioni di restituire l'importo a suo tempo corrisposto di lire 120.000.000 maggiorato di interessi e di rivalutazione monetaria (docc. 15 e 16), istanze rimaste prive di alcun positivo riscontro e che la società Controparte_2
in data 7.06.2018, aveva venduto al sig. la villetta
[...] CP_10
oggetto della causa al prezzo complessivo di € 410.000,00 oltre all'Iva di legge (doc. 17).
Hanno, dunque, chiesto in via principale la condannadella società
resistente a restituire ai ricorrenti la somma complessiva di € 61.974,83 ex art. 2033 c.c. da essa indebitamente percepita e trattenuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge da calcolare a decorrere dalle date dei tre singoli pagamenti indicati in narrativa sino al saldo;
in via subordinata, la condanna della società convenuta a risarcire ex art. 1337 c.c. ai ricorrenti il danno dagli stessi patito a causa della perdita delle somme pagate e del loro mancato reimpiego, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
in via di ulteriore subordine, accertare e, per l'effetto, condannare la società convenuta ad indennizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., i ricorrenti per la diminuzione patrimoniale subita;
il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società convenuta
[...]
a chiesto respingersi le domande Controparte_2
e le eccezioni ex adverso dedotte.
In particolare, l'impresa di costruzioni ha lamentato che i coniugi ricorrenti, dopo aver chiesto alcune varianti al progetto con esborso di somme in anticipo da parte della società (es. doc. 12), nel marzo 1989
hanno iniziato a contestare l'attività della resistente, allegando alcune difformità dell'immobile rispetto a quanto promesso.
In punto di fatto, l'impresa di costruzioni ha evidenziato che, nelle more della vicenda processuale già descritta intercorsa tra le parti, proprio per le difformità lamentate dal e dalla , questi ultimi si erano Pt_1 Pt_6
dichiarati disposti a sottoscrivere il contratto preliminare (previa eliminazione delle predette difformità) solo con l'atto di citazione,
soluzione che fino ad allora avevano respinto;
ha sottolineato, poi, di aver più volte offerto la restituzione delle somme indebitamente percepite
(vedasi verbale di causa e sentenza del Tribunale - doc. 9 di controparte),
previa deduzione dei danni, ossia quelli subiti per l'indisponibilità
dell'immobile a causa della trascrizione della citazione e per le opere realizzate per personalizzare l'immobile come richiesto dai futuri acquirenti;
Ha evidenziato che con ordinanza del Tribunale del 05/07/1990 era stato disposto, ai danni della resistente, il sequestro conservativo,
successivamente convertito in garanzia fideiussoria, del costo di € 469,00
annui, con ulteriore danno di complessivi € 10.878,00 (doc. 6 e 7).
L'impresa costruttrice ha segnalato, altresì, di aver provato il percorso della negoziazione assistita, senza che i coniugi ricorrenti aderissero.
Ha eccepito la prescrizione delle pretese dei in quanto la CP_9
mancata vincolatività dell'accordo per cui è causa, concluso nel 1988, aveva reso immediatamente esigibili le somme indebitamente corrisposte alla società di costruzioni, essendo decorsi dal 1988 oltre 10 anni, anzi ben
27 anni, senza alcuna richiesta o messa in mora e, per l'effetto, era risultata prescritta anche la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c.; quand'anche così non fosse, il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dall'offerta della somma formulata nel giudizio di prime cure in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2002 ed era risultato,
pertanto, spirato.
Ad ogni modo, la società ha evidenziato che, essendo in totale buona fede,
ai sensi dell'art. 2033 c.c., avrebbe dovuto restituire, al più, solo la somma ricevuta, pari a € 61.974,83, senza interessi e danno per svalutazione monetaria o risarcimento di altro tipo essendo convinta di operare correttamente ed in modo vincolante in quanto il preliminare non è stato redatto perché così ha voluto controparte e la somma versata ha acclarato la vincolatività dell'accordo; la resistente ha offerto in atti di causa ed a verbale la restituzione degli acconti versati dai ricorrenti, salvo il ragionevole risarcimento del danno subito;
la vendita della villetta è
irrilevante essendo rimasta invenduta per anni nelle more della vicenda processuale precedente e l'impresa di costruzione ha subito dei danni.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.,
la società resistente, ha eccepito la prescrizione, sia nel caso in un cui si fosse qualificata la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale,
sia nel caso in cui si fosse qualificata come contrattuale;
in subordine, detta prescrizione sarebbe decorsa dal deposito della sentenza della Corte di Appello che definiva il merito avvenuto il 26/03/2007 e, in ulteriore subordine, dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione avvenuto il 25/07/2013.
Inoltre, con riferimento alla subordinata azione di cui all'art. 2041 c.c., la ne ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità, in difetto del requisito di residualità, poiché vi erano altre azioni da poter esperire;
ad ogni modo, tale richiesta risarcitoria è
prescritta, visto che erano decorsi 10 anni dal 1988, da quando, cioè,
sarebbe stato esigibile il relativo indennizzo, oppure dal deposito della sentenza della Corte di Appello che definiva il merito (26/03/2007).
Infine, l'impresa di costruzioni ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dei coniugi ricorrenti per ottenere il risarcimento del danno subito per il comportamento e le iniziative giudiziarie dei ricorrenti per complessivi € 373.718,00, oltre interessi, danno per svalutazione monetaria, salve ulteriori sopravvenienze. Ha lamentato, infatti, da un lato,
che l'immobile oggetto della controversia, a causa della trascrizione dell'atto di citazione (avvenuta nel 1989 e cancellata nel 2007), in violazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c. 2 c.p.c., non ha potuto essere venduto fino al 2007, periodo, fra l'altro, di forte crisi del mercato;
per queste ragioni, la villetta è stata venduta solo nel 2019 (doc. 17 dei ricorrenti) per il prezzo di € 410.000,00, dal quale doveva essere decurtata la somma di € 257.504,31, investimento necessario all'impresa per contrastare il degrado dovuto alla chiusura dell'immobile per tanti anni e l'obsolescenza di tutti gli impianti (doc. 13). Dall'altro lato, si è doluta di aver versato delle somme anche per personalizzazioni richieste dai coniugi prima della controversia relativa alle difformità (€ 6750,00 per pavimenti mai più utilizzati ed € 4189,00
per modifiche al progetto originario, come da doc.12).
Ha concluso, quindi, chiedendo in via preliminare la conversione del rito,
respingendo, altresì, tutte le domande e le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché chiedendo in via riconvenzionale la condanna dei coniugi al risarcimento della somma complessiva di € 373.718,00; il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 19 novembre 2019, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la conversione del rito, il giudice ha assegnato a parte ricorrente termine per controdeduzioni e ulteriore termine per note difensive alla controparte;
dopo un paio di rinvii dovuti alla contingenza del COVID-19,
le parti hanno precisato le proprie conclusioni scambiandosi le note di trattazione scritta e all'udienza del 3 giugno 2020 il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 15.07.2020 il Tribunale di Brescia ha statuito quanto segue:
- l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa in quanto il giudizio conclusosi con la pronuncia 18049/13 della Corte di Cassazione non ha accertato la nullità dell'atto stipulato tra le parti, ma ha semmai attribuito a quest'ultimo il valore di puntuazione o minuta di contratto, ed ha qualificato i pagamenti effettuati quali strumento a garanzia della serietà
delle trattative così da vincolare le parti al rispetto del principio di buona fede in vista della futura stipula dell'accordo negoziale;
- non sussiste, dunque, un difetto originario della causa delle dazioni, ma solo con il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., è definitivamente venuta meno la ragione giuridica sottesa ai pagamenti indebitamente effettuati e la conseguente possibilità in capo ai coniugi ricorrenti di richiedere la restituzione delle somme;
- pertanto, la società convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di € 61.974,83, senza nulla riconoscere ai ricorrenti a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta e in assenza di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- devono essere, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (e,
quindi dall'invio, il 20.1.2015, della richiesta di pagamento), per carenza probatoria in ordine alla mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.: la serietà delle trattative intercorse è stata, infatti, segnalata anche dalle pronunce di Corte d'appello e della Cassazione relative alla vicenda processuale prodromica, ed è comprovata dalla stesura della minuta dell'accordo e dai successivi pagamenti parziali, in vista del futuro contratto di vendita, poi mai stipulato;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento della società resistente è da ritenersi inammissibile in quanto già formulata in via riconvenzionale dalla società convenuta nel precedente giudizio innanzi al Tribunale
(parzialmente accolta) e, pertanto, risulta coperta dal giudicato;
sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha condannato al pagamento a favore Controparte_2
dei ricorrenti della somma di € 61.974,83, oltre interessi legali dal 20.1.2015 e alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
6.005,00, oltre a IVA e CPA.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, i quali hanno contestato la buona fede dell'accipiens e Parte_5
hanno chiesto riconoscere la decorrenza degli interessi dalla data dei pagamenti, con rivalutazione monetaria;
la società
[...]
, costituendosi ha insistito per il Controparte_2
rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha insistito nell'eccezione di prescrizione e ha riproposto le domande risarcitorie.
All'udienza collegiale dell'11 settembre 2024, tenutasi mediante deposito di note telematiche di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. dovuta dall'omesso riconoscimento della mala fede dell'accipiens con riferimento ai fatti di causa con conseguente mancata condanna della società appellata a pagare agli appellanti i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento e per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
In particolare, impugnano il seguente capoverso: “Nulla va, invece,
riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di
obbligazione di valuta ed in assenza di prova del maggior danno ex art. quindi, dall'invio, il 20.1.2015, della richiesta di pagamento) in assenza
di prova della mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.; non può, infatti,
ritenersi che la società convenuta abbia predisposto la scrittura del
27.6.88 allo scopo specifico di ottenere il pagamento delle somme ivi
previste senza impegnarsi nel trasferimento della proprietà dell'immobile
e mettendo consapevolmente in condizione i ricorrenti di non potere agire
in giudizio ai fini della esecuzione dell'accordo stipulato. Anzi, in senso
opposto si sono pronunciate sia la Corte di Appello che la Corte di
Cassazione ritenendo la serietà delle trattative intercorse tra le parti,
comprovata dalla stesura della minuta dell'accordo e dai successivi
pagamenti parziali, in vista del futuro contratto di vendita poi mai
stipulato”.
e , in particolare, sottolineano Parte_1 Parte_5
di aver versato quelle somme solo perché convinti in buona fede che la stessa scrittura costituisse un contratto di compravendita, un preliminare,
o quantomeno un valido negozio giuridico che obbligava la controparte a trasferire la proprietà dell'immobile, previo pagamento del saldo del prezzo convenuto. Di contro, rilevano che la pur Controparte_2
avendo ricevuto i predetti pagamenti, ha omesso di predisporre e di stipulare il contratto preliminare che le parti avrebbero dovuto firmare in data 30.09.1988, contestualmente al pagamento della seconda rata di lire quaranta milioni, regolarmente eseguito. Evidenziano che tutte le richieste dei ricorrenti di addivenire alla stipula del preliminare sono state ignorate dall'impresa appellata. Ricordano, poi, che, definita l'intercorsa vicenda processuale riguardante la scrittura privata, la cui natura deve ora ritenersi di semplice “minuta”
precontrattuale, i ricorrenti hanno diritto alla ripetizione dei pagamenti eseguiti ex art. 2033 c.c.: la causa giustificativa della corresponsione delle somme indicate, ossia l'obbligazione a trasferire la proprietà della villetta,
è definitivamente venuta meno il 25 luglio 2013, giorno nel quale è stata depositata la sentenza n. 18049/13 della Corte di Cassazione, a chiusura della precedente vicenda e ricordano che, con la vendita della villetta ad un altro acquirente nel 2019, la causa giustificativa della somma è ad oggi divenuta impossibile.
Secondo i coniugi appellanti, date tali circostanze, nella specie si configurerebbe un caso di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sorretto dalla mala fede dell'impresa costruttrice, la quale ha ricevuto e incamerato i pagamenti ingenerando negli appellanti l'erronea convinzione che questi costituissero acconti sul prezzo della vendita della villetta, alla quale l'impresa costruttrice aveva fatto ritenere di essersi già obbligata, come dimostrano le fatture con la causale “vendita” emesse dall'impresa all'atto dei pagamenti (doc. 3), nonché le ricevute (doc. 4) e il bilancio al
31.12.1988 della società convenuta (doc. 5) nel quale è stato iscritto il
“preliminare ” con l'indicazione degli acconti ricevuti e la Parte_7
raccomandata del 12.07.89 (doc. 6), con la quale il legale dell'impresa sollecitava l'adempimento del “contratto in data 27.06.88” chiedendo il pagamento di un ulteriore rateo.
Inoltre, contestano il comportamento contrario a buona fede assunto dalla società appellata, essendosi, quest'ultima, rifiutata e avendo comunque omesso di stipulare il contratto preliminare di vendita della villetta, che le parti avrebbero dovuto firmare il 30.09.1988 in occasione del pagamento
- regolarmente avvenuto - del secondo acconto di lire quaranta milioni.
Lamentano, altresì, che la pur dichiarando Controparte_2
in giudizio di non essersi validamente impegnata a concludere la vendita,
ha tuttavia omesso di restituire o quantomeno di offrire in restituzione le somme percepite, che ha trattenuto interamente in suo possesso, a distanza di quasi trent'anni dalle date dei pagamenti ricevuti, anche dopo aver venduto la villetta ad un altro acquirente al prezzo di euro 410.000,00,
nonostante fosse stata costruita grazie agli anticipi versati dalla coppia
- . Pt_1 Pt_5
Secondo gli appellanti, poi, la mala fede è resa evidente dal fatto che, pur sostenendone la nullità, l'impresa di costruzioni era solita avvalersi del meccanismo della scrittura privata, nonché della sua posizione di soggetto contrattualmente forte e dominante, in modo da porre consapevolmente i futuri acquirenti degli immobili nella condizione di non poter ottenere in giudizio l'esecuzione dell'accordo stipulato, anche se essi, come nel caso di specie, avevano già pagato somme ingenti per l'acquisto della casa che era stata loro promessa in vendita.
Ha proposto appello incidentale e con Controparte_2
il primo motivo censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata.
In particolare, sottolinea che l'azione ex art. 2033 C.C. accolta dal Tribunale doveva essere proposta entro 10 anni dall'accordo intervenuto
(27/06/1988), ovvero dal pagamento indebito con ultima rata corrisposta a dicembre 1988/dilazionata a Gennaio 1989, con termine, quindi, spirato,
da tempo e che la prima interruzione di tale prescrizione è avvenuta solo il 20/01/2015 con lettera prodotta da controparte come doc. 15, perciò
tardivamente: il dies a quo da considerare, infatti, è il momento del pagamento in virtù della nullità giuridica dell'atto, preteso da controparte come contratto preliminare, e della retroattività della pronuncia/giudicato
(sentenza Corte di cassazione del 2013 n. 18049 in atti) del relativo accertamento, non trattandosi di un caso di preliminare del preliminare inadempiuto.
Con il secondo motivo di appello incidentale la società appellata censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla impresa di costruzioni nei confronti dei coniugi.
In particolare, la società appellata si doleva del fatto che l'immobile era rimasto invenduto per decenni a causa della trascrizione della citazione, e che, quando è stata cancellata nel 2007, il mercato immobiliare versava in una profonda crisi.
Per questo motivo, il danno subito dalla resistente si sarebbe potuto così
calcolare: se l'operazione avesse avuto buon fine la resistente avrebbe incassato lire 240.000.000 nel 1980, somma che rivalutata e con interessi ammonterebbe nel 2019 ad € 504.389,29; la villetta de qua è stata venduta nel 2019 ad € 410.000,00, con investimento di € 257.504,31, oltre spese minori, sicché il valore della stessa al netto di tali spese è stato di €
152.496; di contro, in caso di buon fine dell'intera operazione con gli appellanti si sarebbe ricavato ad oggi € 504.389, i quali, al netto della somma di € 152.496 del valore della villetta, avrebbero comportato un guadagno mancato di € 351.893, 00 dei quali ora chiede il risarcimento.
Inoltre, rileva che sulla pretesa relativa ai danni da essa subiti non vi è
giudicato alcuno, in quanto le relative domande nei precedenti giudizi non sono mai state respinte: in primo grado, gli appellanti sono stati condannati a risarcire all'appellata il danno per svalutazione monetaria sulle somme in questione, non già per la temeraria trascrizione;
in secondo grado, gli appellanti erano stati condannati a risarcire il danno derivante dalla indisponibilità del bene a causa della trascrizione dell'atto di citazione e del sequestro (poi fideiussione), condanna però generica, non essendo quantificata, né quantificabile, all'epoca, la domanda e che pertanto sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio R.G. 9879/2017 di cui ora è appello;
inoltre, nell'impugnata ordinanza, non vi sarebbe stata pronuncia nel merito sui danni subiti dalla odierna appellata nei giudizi intercorsi (solo in primo grado, ma la relativa statuizione era stata annullata, per modifica radicale in appello della fattispecie, da contratto preliminare a minuta).
Con il terzo motivo di appello incidentale la società appellata censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle somme anticipate della società di costruzioni a causa delle iniziative dei coniugi appellanti. In primo luogo, la società ricorda che la coppia nel giudizio CP_9
di primo grado relativo alla precedente vicenda processuale aveva chiesto e ottenuto il sequestro conservativo dei beni della resistente a garanzia del loro presunto credito, concesso in data 05/07/90, e poi sostituito da fideiussione nel luglio 1990 (doc. 6) estinta nel 2013, dopo la sentenza della Corte di cassazione in atti.
Di talché, l'impresa costruttrice rileva che il costo annuo di detta fideiussione era stata di € 469,00, con perdita di complessivi € 10.878,00,
dei quali si chiede, dunque, il rimborso oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dalle singole scadenze.
In secondo luogo, la società appellata evidenzia di aver apportato delle modifiche al progetto su richiesta dei coniugi con un esborso in anticipazione per un importo pari di € 4.189,00, come da doc.12, dei quali in questa sede chiede la restituzione, oltre interessi e danno per svalutazione monetaria dall'01/08/1989.
In terzo luogo, l'impresa rileva di aver speso la somma di € 6.750,00, per i pavimenti richiesti dalla coppia, che poi sono stati immagazzinati e non più utilizzati a causa degli inadempimenti degli odierni appellanti;
anche in questo caso, viene richiesta l'intera somma, maggiorata con gli interessi e con il danno per svalutazione monetaria dall' 01/08/1989.
Infine, la società ha calcolato il danno subito in complessivi € 21.817,00 e ha ribadito, per le ragioni già sintetizzate, che le domande risarcitorie non sono coperte dal giudicato.
In via preliminare va esaminato l'appello incidentale della
[...] relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, CP_2
trattandosi di questione pregiudiziale, idonea a risolvere l'intero giudizio.
In particolare, l'impresa censura la parte in cui il Tribunale afferma che
“L'eccezione è infondata. Diversamente da quanto affermato da parte
convenuta, il giudizio conclusosi con la pronuncia 18049/13 della Corte
di Cassazione non ha accertato la nullità dell'atto stipulato tra le parti,
ed in forza del quale sono stati effettuati i pagamenti dagli attori, ma
semmai ha attribuito a quest'ultimo il valore di puntuazione o minuta di
contratto, ed ha qualificato i pagamenti effettuati quali strumento a
garanzia della serietà delle trattative così da vincolare le parti al rispetto
del principio di buona fede in vista della futura stipula dell'accordo
negoziale; non è, pertanto, condivisibile la tesi della convenuta circa il
difetto originario di causa nelle dazioni ed, al contrario, è da ritenere che
solo in esito al definitivo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., sia
definitivamente venuta meno la ragione giuridica giustificatrice dei
pagamenti e, quindi, del trattenimento di tali importi da parte della
convenuta, con conseguente possibilità per i ricorrenti di far valere il
proprio diritto alla restituzione delle somme”.
Pur convenendosi con il giudice di prime cure che, nel caso di specie, la
Corte di appello non ha accertato la nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti a seguito della quale erano stati effettuati dai coniugi i pagamenti di cui in questa sede si chiede la restituzione, avendola invece qualificata come mera puntuazione, non vincolante per le parti, non può, invece, condividersi la conclusione per cui solo all'esito del definitivo rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica della predetta scrittura decorrerebbe il termine prescrizionale in quanto solo da questo momento sarebbe venuta meno la causa giustificativa della dazione e sarebbe sorto il diritto alla restituzione delle somme pagate.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Durante lo svolgimento del giudizio precedente, instaurato nel 1989, i coniugi per quello che qui interessa, hanno chiesto in via CP_9
principale, previa qualificazione della scrittura privata del 27.06.1988
quale preliminare, la esecuzione in forma specifica dello stesso ex art. 2932 c.c. e, in subordine, il risarcimento danni da inadempimento del preliminare;
non hanno invece avanzato, in via subordinata, nella pur non temuta ipotesi di rigetto della loro domanda, come avrebbero potuto,
alcuna domanda restitutoria della somma di lire 120.000.000 pagata in più
rate a seguito della stipula della scrittura privata poi qualificata come semplice minuta.
E soprattutto, tale domanda essi non hanno proposto neppure in via di
reconventio reconventionis ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., dopo che l'impresa , costituendosi in quel giudizio, ha eccepito la natura CP_1
di minuta della scrittura stipulata - qualificazione che, in caso di accoglimento, avrebbe determinato il rigetto della richiesta di esecuzione in forma specifica - e, in subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti, il cui accoglimento avrebbe, anche in questo caso, comportato il rigetto della loro domanda principale.
Le due azioni – ex art 2932 cc ed ex art 2033 cc - infatti, sono pacificamente cumulabili, come è possibile dedurre dall'orientamento giurisprudenziale espresso in materia di mutatio libelli: “La facoltà di
mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita
dall'art. 1453, comma secondo, cod. civ. in deroga al divieto della
"mutatio libelli", si estende anche alla conseguente domanda di
risarcimento del danno, nonché a quella di restituzione del prezzo,
essendo tali domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di
adempimento” (Cass. 26325/2008).
L'attesa relativa alla definizione del giudizio incardinato nel 1989 non determina, quindi, un impedimento di diritto all'esercizio dell'azione per la restituzione della somma indebitamente pagata, costituendo al più un impedimento di fatto, circostanza irrilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.; è
proprio nell'ambito di quel giudizio infatti, che la difesa dei coniugi avrebbe potuto richiedere, in via subordinata o condizionata all'accoglimento della riconvenzionale proposta dalla controparte, la restituzione della somma, a fronte, come si è detto, della contestazione della natura di preliminare della scrittura privata e della proposizione della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento da parte dell'impresa di costruzioni, in quanto logicamente accessoria a quest'ultima.
Non può dunque ritenersi che dovesse attendersi che passasse in giudicato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. affinché i coniugi potessero agire per fare valere il proprio diritto alla restituzione delle somme, ben potendo tale diritto essere esercitato già in quella sede, non costituendo il predetto accertamento impedimento all'introduzione della domanda restitutoria.
Quanto all'offerta della somma, detratto quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, avanzata da parte dell'impresa e formalizzata all'udienza del 16.09.2002, anche ove ritenuta idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc, è avvenuta in epoca troppo risalente per non consentire al termine decennale di spirare, posto che il primo atto interruttivo successivo – la lettera di messa in mora del 21.01.2015 (cfr.
doc. 15) – è intervenuto quando il diritto alla ripetizione era ormai prescritto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta e, per l'effetto, va riformata la condanna della alla Controparte_2
restituzione della somma di euro 61.974,83 oltre interessi legali dal
20.1.2015, con conseguente assorbimento dei motivi di appello proposti dai coniugi volti ad ottenere il riconoscimento della diversa CP_9
ricorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla predetta somma.
Restano da esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale proposto dalla ditta costruttrice, da scrutinare congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
Nel precedente giudizio introdotto nel 1989 l'impresa ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal colpevole comportamento dei coniugi per avere preteso un bene diverso da quello promesso, nonché, in subordine, la risoluzione del preteso contratto preliminare per inadempimento dei coniugi ed il risarcimento del danno non meglio specificato, nonché la condanna in solido dei coniugi al risarcimento del danno derivante o derivato, anche ex art. 1224 c. 2 c.c. nella somma che risulterà in corso di causa, con interessi di mora al saldo, a versare il residuo prezzo dovuto, maggiorato della intervenuta svalutazione monetaria, al costo della fideiussione e degli interventi posti in essere sull'immobile su richiesta dei predetti, pari a lire 8.111.560 con rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento per la indisponibilità
dell'immobile dalla data della trascrizione fino alla sentenza.
Il Tribunale in quella sede ha accolto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento (non grave) individuato nel mancato godimento degli interessi legali sulla somma residua di 120.000.000 Lire non pagata a saldo del prezzo, nella svalutazione della stessa somma e nel costo sostenuto per la fideiussione quale oggetto della cauzione necessario per revocare il sequestro conservativo, il tutto quantificato negli interessi compensativi del 7,5%.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado revocando la pronuncia costitutiva che teneva luogo del contratto definitivo non concluso, dando atto che tale pronuncia travolgeva anche la condanna dei coniugi al risarcimento del danno che trovava il suo presupposto nel ritenuto inadempimento, giudicato non grave, agli obblighi assunti con il preliminare (cfr. pag. 35 della sentenza della CdA, doc. 13 degli appellanti); ha poi dato atto che il primo grado la Controparte_2 aveva formulato la domanda di risarcimento del danno “in
[...]
un'ottica (subordinata) di inadempimento contrattuale e cioè per il solo
caso in cui si fosse confermata la tesi di controparte secondo la quale le
parti avevano concluso vero e proprio contratto preliminare”, mentre nel secondo grado la domanda risarcitoria era stata formulata dall'impresa
“nella diversa prospettiva di dell'inesistenza di alcun contratto”, in sostanza come danno di natura precontrattuale, e ha ritenuto nuova tale prospettazione non pronunciandosi in merito.
In sede di giudizio di legittimità l'impresa, con il ricorso incidentale, non ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria precontrattuale né l'affermazione per cui il rigetto della domanda principale dei coniugi travolgesse anche la condanna al risarcimento per inadempimento contrattuale, e con il secondo motivo si è limitata a riproporre tutte le domande ritenute assorbite in secondo grado;
in ogni caso entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Ne discende che le domande risarcitorie riproposte da Controparte_2
nel presente giudizio sono ormai coperte dal giudicato in
[...]
quanto esattamente coincidenti con quelle proposte nella causa precedentemente instaurata nel 1989 e oggetto di valutazione in quella sede.
Correttamente, dunque, il Tribunale ne ha dichiarato la inammissibilità.
Le istanze istruttorie rimangono assorbite.
Quanto alle spese la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017).
Ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza, dei coniugi con riferimento alla domanda restitutoria e dell'impresa con riferimento alla domanda risarcitoria di euro
€ 373.710,00.
Va ordinata agli appellanti la restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza impugnata, pari ad euro 70.714,07 (€ 63.152,59
capitale più interessi + € 7.561,48 spese legali liquidate in ordinanza, cfr.
doc.ti 7 e 8 dell'appellata) il tutto oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Brescia
del 15.07.2020 e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ora Controparte_2 Controparte_1
dichiara prescritto il diritto degli appellanti alla restituzione della somma di lire 120.000.000, pari ad euro 61.974,83 e, per l'effetto, revoca la condanna di al pagamento in favore dei ricorrenti della Controparte_1
somma di euro 61.974,83 oltre interessi legali dal 20.1.2015;
- condanna e a restituire a Parte_1 Parte_8
la somma di euro 70.714,07 (€ 63.152,59 capitale Controparte_1 più interessi + € 7.561,48 spese legali) pagata in esecuzione della ordinanza impugnata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
- rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1
e, nel resto, l'appello incidentale proposto da Parte_8 [...]
CP_11
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1224 c.c. Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (e,