Articolo 33 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 32Articolo 34
Versione
29 dicembre 1983
Art. 33.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all' articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all' articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , gia' elevata dall' articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , gia' elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente