Versione
29 dicembre 1983
29 dicembre 1983
Art. 33.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all' articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all' articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , gia' elevata dall' articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , gia' elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all' articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all' articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , gia' elevata dall' articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , gia' elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., ordinanza 06/07/1987, n. 249Provvedimento: […] dell'art.12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni); dell'art.14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria 1982) e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Legge finanziaria 1984), promosso con l'ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Pretore di Palmi nel procedimento civile vertente tra Fonti Arcangelo ed altri e Ministero del Tesoro ed altri iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 prima serie speciale dell'anno 1987.Leggi di più...
- misura·
- ord. 249/87. sanita' pubblica·
- servizio sanitario nazionale·
- manifesta infondatezza della questione.·
- contributi sociali di malattia a carico di liberi professionisti