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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 691/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR NO OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
691/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LORUSSO FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. FAZZINI IVAN, Controparte_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con il ricorso depositato in data 05.02.2019, in riassunzione a seguito di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, parte ricorrente proponeva opposizione avverso estratto di ruolo datato 16.07.2017 e le sottese cartelle nn. 01420120045506903 e 01420130022840253 e avvisi di addebito nn.
31420140007981049 e 31420140009786360 eccependo diversi vizi formali e sostanziali degli atti assumendo di non aver mai ricevuta notifica degli stessi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda alla luce dell'avvenuta notifica delle cartelle e avvisi indicati.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito di udienza tenutasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Preliminarmente occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
1 E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero la parte ricorrente ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito oggetto di giudizio ed ha provveduto al pagamento integrale delle relative rate.
La parte resistente ha confermato l'avvenuto discarico concordando sulla cessazione della materia del contendere.
Non risulta, dunque, esservi alcun interesse ad una pronuncia sui singoli motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente.
3) Residua, però, la necessità di statuire sulle spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale.
2 Si consideri che l'azione proposta consiste in una opposizione alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito risultanti da un estratto di ruolo.
A tal proposito se pure risulti consolidato l'orientamento relativo all'ammissibilità di una tale opposizione, sia se si contesti la notifica del titolo sia nel caso si voglia far valere l'intervenuta prescrizione del credito sotteso a seguito di notifica, è chiaro che il giudizio risulta intrapreso spontaneamente dal contribuente senza essere necessitato dall'avvio della riscossione coattiva del credito iscritto a ruolo.
Tale riscossione non sarebbe mai avvenuta in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito opposti risultano già sgravati o pagati a prescindere dal giudizio intrapreso.
Si consideri, comunque, che la parte resistente ha provato adeguatamente l'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di cui in giudizio senza che vi fosse alcuna contestazione specifica su tali produzioni. Ogni motivo di opposizione risulta, dunque, tardivo.
L'eccezione relativa alla validità ed efficacia della procura deve essere, parimenti, rigettata alla luce della procura notarile speciale del 25.07.2019 in atti.
Le spese processuali seguono, dunque, la soccombenza virtuale della parte ricorrente e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione alla luce della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida per il compenso nella misura di € 1.865,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 08/10/2025 Il Giudice del Lavoro
AR NO OD
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR NO OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
691/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LORUSSO FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. FAZZINI IVAN, Controparte_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con il ricorso depositato in data 05.02.2019, in riassunzione a seguito di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, parte ricorrente proponeva opposizione avverso estratto di ruolo datato 16.07.2017 e le sottese cartelle nn. 01420120045506903 e 01420130022840253 e avvisi di addebito nn.
31420140007981049 e 31420140009786360 eccependo diversi vizi formali e sostanziali degli atti assumendo di non aver mai ricevuta notifica degli stessi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda alla luce dell'avvenuta notifica delle cartelle e avvisi indicati.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito di udienza tenutasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Preliminarmente occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
1 E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero la parte ricorrente ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito oggetto di giudizio ed ha provveduto al pagamento integrale delle relative rate.
La parte resistente ha confermato l'avvenuto discarico concordando sulla cessazione della materia del contendere.
Non risulta, dunque, esservi alcun interesse ad una pronuncia sui singoli motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente.
3) Residua, però, la necessità di statuire sulle spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale.
2 Si consideri che l'azione proposta consiste in una opposizione alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito risultanti da un estratto di ruolo.
A tal proposito se pure risulti consolidato l'orientamento relativo all'ammissibilità di una tale opposizione, sia se si contesti la notifica del titolo sia nel caso si voglia far valere l'intervenuta prescrizione del credito sotteso a seguito di notifica, è chiaro che il giudizio risulta intrapreso spontaneamente dal contribuente senza essere necessitato dall'avvio della riscossione coattiva del credito iscritto a ruolo.
Tale riscossione non sarebbe mai avvenuta in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito opposti risultano già sgravati o pagati a prescindere dal giudizio intrapreso.
Si consideri, comunque, che la parte resistente ha provato adeguatamente l'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di cui in giudizio senza che vi fosse alcuna contestazione specifica su tali produzioni. Ogni motivo di opposizione risulta, dunque, tardivo.
L'eccezione relativa alla validità ed efficacia della procura deve essere, parimenti, rigettata alla luce della procura notarile speciale del 25.07.2019 in atti.
Le spese processuali seguono, dunque, la soccombenza virtuale della parte ricorrente e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione alla luce della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida per il compenso nella misura di € 1.865,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 08/10/2025 Il Giudice del Lavoro
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