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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CONTR - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma ma espressamente rivolto alla “Commissione tributaria provinciale di Roma”, la contribuente CONTR impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palombara Sabina n 245 del 5 novembre 2022 inerente IMU 2020, per un importo di euro 44.053,00 oltre sanzioni per € 13.215,90 ed interessi per € 22,30 per un totale di € 57,415,00, eccependo l'inesistenza del presupposto per il tributo richiesto non essendo proprietaria degli immobili, il diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 13 comma 10 DL 201/2011 e, infine, l'illegittimità di sanzioni ed interessi.
Con sentenza 6905/2024, il giudice di primo grado, nella contumacia del Comune di Palombara Sabina, accoglieva il ricorso in considerazione dell'invocata esenzione.
2. Con appello del 17 dicembre 2024, il Comune di Palombara Sabina impugnava la decisione di primo grado, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di vocatio in ius per inesistenza del giudice adìto (Commissione tributaria provinciale); nel merito, eccepiva la debenza del tributo anche in capo al soggetto titolare di un diritto di superfice nonché l'onere in capo al medesimo di provare la sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzione ex art. 13 comma 10 DL 201/2011. Inoltre, eccepiva il giudicato formatosi tra le medesime parti per la medesima questione (in relazione ad una diversa annualità) con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma n. 10374/2022.
Costituita si con comparsa del 10 febbraio 2025, CONTR si opponeva all'appello, chiedendone il rigetto.
Venivano altresì sollevate doglianze nei confronti dell'atto impugnato ulteriori rispetto a quello oggetto del ricorso di primo grado.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità del ricorso di I grado nonostante l'errata indicazione della denominazione del giudice adìto. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 3090/2022),
l'inammissibilità per errata o assente indicazione del giudice adìto (in violazione del disposto dell'art. dall'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992) consegue solo laddove la controparte dimostri di aver subito per tale motivo un pregiudizio nella sua difesa. In assenza di prova di tale pregiudizio, il ricorso di primo grado deve ritenersi ammissibile.
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle doglianze proposte avverso l'atto impositivo dall'appellata CONTR per la prima volta in appello.
Parimenti, va respinta l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellante. Tale rigetto non deriva – come sostiene l'appellata CONTR - dalla differenza tra il tributo oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
10374/2022 (ICI) e quello oggetto del presente giudizio (IMU) - ma dalla mancata produzione da parte dell'appellante della citata sentenza con la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato;
peraltro, in assenza della sentenza, questo Collegio non può neanche verificare se le due pronunce abbiano ad oggetto i medesimi immobili, posto che, come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 3823/2025 del 14-02-2025), il diritto all'esenzione consegue ad una compiuta analisi concreta sulla ricorrenza, per i singoli immobili dell'CONTR, delle caratteristiche proprie degli alloggi sociali.
3. Per quanto attiene alla legittimazione passiva dell'appellante in quanto soggetto tenuto al pagamento del tributo de quo, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., ord. n. 21222 del 13/09/2017), “in tema di IMU, la concessione all'CONTR di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, attribuisce al concessionario il diritto di superficie sulle aree, ovvero le facoltà proprie di tale diritto, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta realizzati gli immobili, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, diviene soggetto passivo dell'imposta, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.
Nel caso di specie, CONTR non contesta di aver ricevuto in concessione delle aree de quibus per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica bensì la mera assenza di un atto formale costitutivo del diritto reale (di proprietà ovvero meramente superficiario), formalizzazione che il Collegio, in ossequio all'indicato indirizzo di Cassazione, non ritiene costituire un presupposto indispensabile ai fini della sottoposizione al pagamento del tributo de quo.
4. Venendo, invece, alla sussistenza del diritto all'esenzione vantato dall'appellata CONTR si osserva quanto segue.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass., ord. n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle
Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale. Com'è noto, il
DM 22 aprile 2008 al comma 2 così recita: «è definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie». I successivi commi 3 e 4 completano la tipologia, facendo rientrare quegli «alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà», chiarendo che «il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari».
In considerazione di tale arresto giurisprudenziale va ribadita la necessità (indicata dalla già ricordata pronuncia di Cassazione Cass. ord. n. 3823/2025 del 14-02-2025), che l'accertamento del diritto all'esenzione consegua ad una compiuta analisi concreta sulla ricorrenza, per i singoli immobili dell'CONTR, delle caratteristiche proprie degli alloggi sociali, da effettuare caso per caso, verificando la sussistenza dei presupposti applicativi per ciascun immobile.
È evidente, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., che l'onere di fornire tale prova grava sull'CONTR.
In assenza di tale prova, il diritto all'esenzione non può essere riconosciuto. Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
5. In considerazione della complessità della materia e della non univocità di indirizzo sulla medesima questione, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, accoglie l'appello del Comune di Palombara Sabina;
compensa le spese di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LL TT)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CONTR - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma ma espressamente rivolto alla “Commissione tributaria provinciale di Roma”, la contribuente CONTR impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palombara Sabina n 245 del 5 novembre 2022 inerente IMU 2020, per un importo di euro 44.053,00 oltre sanzioni per € 13.215,90 ed interessi per € 22,30 per un totale di € 57,415,00, eccependo l'inesistenza del presupposto per il tributo richiesto non essendo proprietaria degli immobili, il diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 13 comma 10 DL 201/2011 e, infine, l'illegittimità di sanzioni ed interessi.
Con sentenza 6905/2024, il giudice di primo grado, nella contumacia del Comune di Palombara Sabina, accoglieva il ricorso in considerazione dell'invocata esenzione.
2. Con appello del 17 dicembre 2024, il Comune di Palombara Sabina impugnava la decisione di primo grado, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di vocatio in ius per inesistenza del giudice adìto (Commissione tributaria provinciale); nel merito, eccepiva la debenza del tributo anche in capo al soggetto titolare di un diritto di superfice nonché l'onere in capo al medesimo di provare la sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzione ex art. 13 comma 10 DL 201/2011. Inoltre, eccepiva il giudicato formatosi tra le medesime parti per la medesima questione (in relazione ad una diversa annualità) con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma n. 10374/2022.
Costituita si con comparsa del 10 febbraio 2025, CONTR si opponeva all'appello, chiedendone il rigetto.
Venivano altresì sollevate doglianze nei confronti dell'atto impugnato ulteriori rispetto a quello oggetto del ricorso di primo grado.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità del ricorso di I grado nonostante l'errata indicazione della denominazione del giudice adìto. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 3090/2022),
l'inammissibilità per errata o assente indicazione del giudice adìto (in violazione del disposto dell'art. dall'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992) consegue solo laddove la controparte dimostri di aver subito per tale motivo un pregiudizio nella sua difesa. In assenza di prova di tale pregiudizio, il ricorso di primo grado deve ritenersi ammissibile.
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle doglianze proposte avverso l'atto impositivo dall'appellata CONTR per la prima volta in appello.
Parimenti, va respinta l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellante. Tale rigetto non deriva – come sostiene l'appellata CONTR - dalla differenza tra il tributo oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
10374/2022 (ICI) e quello oggetto del presente giudizio (IMU) - ma dalla mancata produzione da parte dell'appellante della citata sentenza con la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato;
peraltro, in assenza della sentenza, questo Collegio non può neanche verificare se le due pronunce abbiano ad oggetto i medesimi immobili, posto che, come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 3823/2025 del 14-02-2025), il diritto all'esenzione consegue ad una compiuta analisi concreta sulla ricorrenza, per i singoli immobili dell'CONTR, delle caratteristiche proprie degli alloggi sociali.
3. Per quanto attiene alla legittimazione passiva dell'appellante in quanto soggetto tenuto al pagamento del tributo de quo, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., ord. n. 21222 del 13/09/2017), “in tema di IMU, la concessione all'CONTR di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, attribuisce al concessionario il diritto di superficie sulle aree, ovvero le facoltà proprie di tale diritto, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta realizzati gli immobili, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, diviene soggetto passivo dell'imposta, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.
Nel caso di specie, CONTR non contesta di aver ricevuto in concessione delle aree de quibus per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica bensì la mera assenza di un atto formale costitutivo del diritto reale (di proprietà ovvero meramente superficiario), formalizzazione che il Collegio, in ossequio all'indicato indirizzo di Cassazione, non ritiene costituire un presupposto indispensabile ai fini della sottoposizione al pagamento del tributo de quo.
4. Venendo, invece, alla sussistenza del diritto all'esenzione vantato dall'appellata CONTR si osserva quanto segue.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass., ord. n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle
Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale. Com'è noto, il
DM 22 aprile 2008 al comma 2 così recita: «è definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie». I successivi commi 3 e 4 completano la tipologia, facendo rientrare quegli «alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà», chiarendo che «il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari».
In considerazione di tale arresto giurisprudenziale va ribadita la necessità (indicata dalla già ricordata pronuncia di Cassazione Cass. ord. n. 3823/2025 del 14-02-2025), che l'accertamento del diritto all'esenzione consegua ad una compiuta analisi concreta sulla ricorrenza, per i singoli immobili dell'CONTR, delle caratteristiche proprie degli alloggi sociali, da effettuare caso per caso, verificando la sussistenza dei presupposti applicativi per ciascun immobile.
È evidente, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., che l'onere di fornire tale prova grava sull'CONTR.
In assenza di tale prova, il diritto all'esenzione non può essere riconosciuto. Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
5. In considerazione della complessità della materia e della non univocità di indirizzo sulla medesima questione, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, accoglie l'appello del Comune di Palombara Sabina;
compensa le spese di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LL TT)