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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 29.1.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5560/2018 R.G.
TRA
nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, presso il quale elett.te domicilia come in atti;
Ricorrente
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano CP_1
Minicucci, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in memoria
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.20218 la ricorrente in epigrafe deduceva: di avere ricevuto da parte dell' un provvedimento di indebito di euro 27.072,12, CP_1 dovuto alla indebita percezione di ratei di pensione di vecchiaia - Cat. VR n.30621159- per il periodo dal 1.6.2000 al 30.6.2010; che la motivazione di tale
1 indebito era indicata con la seguente dicitura ”sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; di non essere mai stata titolare, per il periodo indicato nell'indebito, di alcuna prestazione pensionistica;
che, a seguito di verifica presso l' apprendeva che la predetta pensione (ed il presunto relativo indebito CP_1
)apparteneva alla defunta madre, sig. nata il [...] e Persona_1 deceduta il 18.5.2011; di avere proposto, in data 11.5.2018, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' avverso il suddetto provvedimento di indebito, CP_1 senza ottenere alcuna risposta. Tanto dedotto, censurava l'assoluta genericità della motivazione del provvedimento di indebito, rilevava l'assenza di dolo del beneficiario, con applicazione della sanatoria di cui alla legge n 88./89 e 412/91, ed eccepiva altresì la prescrizione decennale del presunto credito, concludendo per l'irripetibilità della somma, con conseguente annullamento del provvedimento di indebito, e con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l' convenuto deducendo l'infondatezza del ricorso, facendo CP_2 rilevare che la parte istante nulla ha dimostrato circa il diritto alla prestazione oggetto di indebito. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese. Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 29.1.2025 i difensori delle parti procedevano al deposito di note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Appare innanzitutto necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito sia previdenziale che assistenziale. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che: "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere
2 doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell CP_1 indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)." (Cass. sent. n. 198/2011). Ebbene, nella specie, come eccepito da parte ricorrente, la comunicazione di indebito si palesa del tutto generica, atteso che, sebbene sia indicato il periodo di formazione dell'indebito (1.6.2000 al 30.6.2010), sono del tutto genericamente indicate le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, leggendosi nel provvedimento “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. È evidente, dunque, che il provvedimento dell'Ente non indica la causale della richiesta restitutoria con un sufficiente livello di specificità, idoneo cioè a far comprendere perché la prestazione erogata non sarebbe spettata, ovvero non sarebbe spettata nella misura corrisposta alla ricorrente, rectius, nel caso di specie, alla de cuius. Né l' costituendosi in giudizio, ha lumeggiato, come ben avrebbe potuto fare, CP_1 le causali dell'indebito, allegando ed illustrando le ragioni poste alla base della richiesta restitutoria. Ed invero, l' si è limitato ad affermare che spetta al CP_2 ricorrente provare di avere avuto diritto alla prestazione, senza nulla chiarire in relazione alle ragioni della richiesta restitutoria. In definitiva, alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, non avendo l'immotivata comunicazione dell' posto l'interessato in condizione di CP_1 conoscere su che cosa l'Ente basi la sua pretesa restitutoria, restava onere dell' allegare e chiarire in giudizio la mancanza di una causa che giustificasse il CP_1 pagamento, onere che, nella specie, come visto, non è stato assolto. Pertanto, stante il vizio di motivazione della richiesta di restituzione e la successiva carenza di allegazione in memoria, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata la irripetibilità della somma di euro 27.072,12 , con assorbimento di ogni altra deduzione ed eccezione sollevata dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex dm n.55/2014, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità dell'accertamento, tenuto conto del valore della controversia e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Filomena Naldi, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di euro 27.072,12 richiesta dall' CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1865,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Si comunichi. Nola, 15.04.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Filomena Naldi
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