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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Luciano Ambrosoli Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Gaboardi giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , difeso dall'avvocato Cristina Parte_1 C.F._1
Commone ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Mantova in data 4.12.2024 e notificato il 4.4.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 28.9.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare, condannare, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., al rilascio del permesso previsto dagli articoli 4 comma 1 d.lgs. 142/2015 e 11 comma 1 lettera a) d.p.r. 394/1999 con durata fino alla decisione del ricorso e, nel merito, dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda di protezione complementare è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere
1 di 3 della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; OL v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di svolgere attività lavorativa dall'anno 2021 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente e, in particolare, dall'estratto conto contributivo e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione
2 di 3 resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
La definizione del processo esclude la necessità di provvedere sulla domanda cautelare.
L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente che, lavorando dal 2021, al momento della decisione amministrativa era già socialmente integrato in Italia.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese processuali vanno determinate in euro 3.809.
A tale importo vanno aggiunti il rimborso del contributo unificato, le spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali previste dalla legge e a Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 8.7.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Luciano Ambrosoli
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Luciano Ambrosoli Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Gaboardi giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , difeso dall'avvocato Cristina Parte_1 C.F._1
Commone ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Mantova in data 4.12.2024 e notificato il 4.4.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 28.9.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare, condannare, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., al rilascio del permesso previsto dagli articoli 4 comma 1 d.lgs. 142/2015 e 11 comma 1 lettera a) d.p.r. 394/1999 con durata fino alla decisione del ricorso e, nel merito, dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda di protezione complementare è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere
1 di 3 della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; OL v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di svolgere attività lavorativa dall'anno 2021 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente e, in particolare, dall'estratto conto contributivo e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione
2 di 3 resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
La definizione del processo esclude la necessità di provvedere sulla domanda cautelare.
L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente che, lavorando dal 2021, al momento della decisione amministrativa era già socialmente integrato in Italia.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese processuali vanno determinate in euro 3.809.
A tale importo vanno aggiunti il rimborso del contributo unificato, le spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali previste dalla legge e a Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 8.7.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Luciano Ambrosoli
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