TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31544/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31544/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF AN (C.F. ) e dall'avv. Giulio Savio (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via C.F._3
Podgora n. 11, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
26/11/1959 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti (C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_5 Controparte_2 CodiceFiscale_6
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
[...]
Milano, Viale Regina Margherita n. 5, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, nessuna esclusa:
In via principale e nel merito: revocarsi e dichiararsi comunque nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo telematico avverso il decreto ingiuntivo telematico il n. 8908/2024 Ing. - n. 19945/2024 RG, del 19-27 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa C. Centola, notificato in data 02 luglio 2024, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti, mandandosi comunque e in ogni caso assolto l'attore opponente da ogni avversaria domanda e/o pretesa per tutte le ragioni esposte in atti, in quanto nulla è dovuto.
pagina 1 di 5 In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le avversarie istanze istruttorie siccome manifestamente generiche e comunque irrilevanti ai fini del decidersi, nonché contrarie ai contenuti dei documenti prodotti dalla scrivente difesa, per tutti i motivi esposti nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c., datata 27 gennaio 2025, nonché per i motivi articolati nell'ordinanza del 14 aprile 2025. In subordine, nel caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale così come articolati nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c., datata 17 gennaio 2025 e si chiede ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta e indiretta, sulle medesime circostanze articolate ex adverso ed eventualmente ammesse, con i testi indicati dalla scrivente difesa alla lettera A) nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., datata 17 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali come per legge ed oneri di legge.
Ci si oppone all'istanza ex art. 89 c.p.c. articolata ex adverso, per tutti i motivi esposti in atti (cfr mem. 171 ter n. 3 c.p.c., datata 27 gennaio 2025, pagg. 10-11).
Si chiede che il Tribunale valuti la sussistenza dei requisiti per l'applicazione d'ufficio della responsabilità ex art. 96 III comma c.p.c. parte convenuta:
Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 8908/2024, RG 19945/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 19/06/2024 per Euro 12.200,00 a favore del signor Controparte_1
e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 12.200,00 e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio monitorio;
- respingere le domande avversarie tutte poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi.
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi sotto indicati.
1) Vero che il signor e l'etichetta IG SI hanno sottoscritto un Parte_1 accordo con per la canzone . CP_3 Persona_1
2) Vero che il signor nell'anno 2016 ha conferito incarico al signor Parte_1 CP_1 in arte di realizzare il remix della canzone di
[...] Persona_2 Persona_1
/ nella sua qualità di produttore. Persona_3 Persona_4
3) Vero che il signor ha consegnato il brano originale al Parte_1 Persona_1 signor autorizzandolo alla realizzazione del remix. CP_1
4) Vero che il signor ha fornito al gli stems con tutti i suoni e la voce Parte_1 CP_1
(acappella) separati per la realizzazione del remix di cui era l'unico possessore (doc. 23).
pagina 2 di 5 5) Vero che la realizzazione del remix è avvenuta presso lo studio Sound Faktory in Milano Via Malipiero 12.
6) Vero che il signor si è recato con il signor presso lo studio di Parte_1 Controparte_4 registrazione per consegnare il materiale necessario alla realizzazione del remix.
7) Vero che il signor si è recato più volte nello studio del signor per Parte_1 CP_1 verificare lo stato del remix e la relativa qualità.
8) Vero che il signor (in arte ) ha realizzato su incarico di Controparte_1 Persona_2
il remix della canzone di Parte_1 Persona_1 Persona_4
9) Vero che il signor ha consegnato il remix al signor CP_1 Parte_1
10) Vero che il signor ha rilasciato l'intervista nella quale annunciava la prossima Parte_1 uscita del remix del brano Estoy Enamorado realizzato da Così come risulta dal Persona_2 nostro doc. n. 4 da rammostrare al teste.
11) Vero che il signor ha dato istruzioni al signor sui crediti da indicare Parte_1 CP_1 per la pubblicazione del remix del brano. Così come risulta dal nostro doc. n. 2 da rammostrare al teste.
12) Vero che il signor ha invitato il signor alla presentazione del film “The Parte_1 CP_1
Latin Dream” come ospite che aveva realizzato il remix, presso la terrazza Duomo 21 a Milano in Piazza Duomo.
13) Vero che per la realizzazione di un remix da parte di il costo era di Euro Persona_2
10.000,00 / 12.000,00 nell'anno 2016/2017.
14) Vero che il signor non ha corrisposto nulla in relazione al lavoro svolto dal Parte_1 per il remix in questione. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al tribunale di Milano , proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto n. 8908/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.6.2024 e notificato in data 2.7.2024, con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria per la produzione, su incarico di del Parte_1 remix del brano “ di Persona_5 Persona_6
L'opponente negava di aver conferito incarico a per la realizzazione del remix, CP_1 precisava che, non essendo produttore fonografico del brano e quindi titolare dei diritti di utilizzazione economica, non avrebbe neppure ipoteticamente potuto commissionare tale attività; rilevava come la pretesa creditoria fosse del tutto sfornita di prova sia nell'an che nel quantum;
sosteneva che l'emissione della fattura da parte del avesse natura CP_1 strumentale per cercare di compensare i diritti di credito che vantava quale legale e Parte_1 difensore del in svariate vertenze giudiziarie. CP_1
Chiedeva la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio.
In data 15.11.2024 si costituiva in giudizio che contestava tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
pagina 3 di 5 Alla prima udienza del 6.2.2025, assente il convenuto, le parti chiedevano rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia. Alla successiva udienza del 10.3.2025 il giudice esperiva senza successo il tentativo di conciliazione. Le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, non ammesse le istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale di cui in oggetto. Parte opposta ha dedotto che tra le parti era stato stipulato nel 2016 un contratto in base al quale si era impegnato a realizzare su incarico e nell'interesse di un'opera, CP_1 Parte_1 ovvero la realizzazione di un remix di un brano di cui era autore, dietro il Parte_1 corrispettivo di euro 12.200,00. L'opponente ha contestato il conferimento dell'incarico, l'esecuzione della prestazione e, per scrupolo difensivo, l'arbitraria quantificazione dell'importo del corrispettivo. Egli ha sostenuto di non aver conferito alcun incarico a per la realizzazione del remix del brano CP_1 [...]
e che comunque non avrebbe mai potuto conferirlo, non essendo il produttore del Per_1 fonogramma, al quale solo spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera. A sostegno di ciò egli ha prodotto documentazione da cui si evince che l'opponente era autore del brano (doc. 8c), ma non anche editore e produttore. Dalla complessiva documentazione in atti (doc.8c, 10, 11, 12 e 13 opponente) non risulta in effetti che sia il soggetto titolare dei Parte_1 diritti di utilizzazione economica del brano. Occorre in merito rilevare che la circostanza non è stata contestata dalla parte opposta. Parte opposta ha sostenuto che il conferimento dell'incarico si dedurrebbe con chiarezza dal suo documento 2, ossia una mail inviata in data 6.6.2017 da a con cui Parte_1 CP_1
l'opponente comunica all'artista i “crediti” del brano, ossia fornisce l'indicazione di chi cantava e di chi aveva composto il brano. Da tale documento, tuttavia, non risulta alcun conferimento di incarico, ma unicamente l'indicazione da parte di a degli autori del Parte_1 CP_1 brano (ossia e e degli editori. La mail contiene poi Parte_1 Persona_3 Controparte_4 un invito al a rivolgersi alla , società che, in base alla documentazione in atti CP_1 CP_3
((doc. 8b, 13 e 11 opponente), risulta aver stipulato con le società produttrici ST SI US e IG SI SA un contratto avente ad oggetto la licenza del brano. Parte opposta ha anche richiamato il suo documento 24, sempre a sostegno del conferimento dell'incarico da parte di ossia la mail inviata in data 14.4.2023 da e Parte_1 Controparte_4
in cui così scrive: “(…) ricorderai che nel 2017 era stato realizzato da te il remix del CP_1 CP_4 brano che avevo scritto e co-prodotto con e Persona_1 Parte_1 Persona_3 [...]
”. L'opponente ha replicato che il termine “co-produttore” usato da non si Per_7 CP_4 riferisce al produttore fonografico, bensì al produttore artistico ed ha sottolineato come riferisca di una autonoma realizzazione del brano da parte di non già di una CP_4 CP_1 esecuzione su incarico di terzi. E' in effetti documentale che IG SI e ST SI US fossero i produttori fonografici. Pertanto il documento 24 di per sé e anche valutato nel pagina 4 di 5 contestato dell'intera documentazione in atti non attesta il conferimento dell'incarico a da parte di CP_1 Parte_1
Quanto infine al documento 6 di parte opposta, che, a parere di rappresenterebbe lo CP_1 stretto legame esistente tra IG SI e e quindi contribuirebbe a Parte_1 CP_3 corroborare la tesi dell'opposta relativa al conferimento di incarico, si osserva che dal documento risulta che le due etichette siano sorte nell'anno 2021, mentre l'incarico sarebbe dell'anno 2017, e comunque, come già detto, risulta in atti il contratto di cessione in licenza del brano tra le società produttrici IG SI e ST SI con , a cui è estraneo CP_3
l'opponente. Per quanto detto, non risultando da alcun documento il conferimento dell'incarico e richiamata l'ordinanza relativa alla decisione in ordine alle istanze istruttorie, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente, non risultando che parte opposta abbia agito con mala fede o colpa grave e neppure che l'opponente abbia subito danno dal comportamento processuale del convenuto. Deve essere parimenti rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta dalla parte opposta. L'opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che “il Giudice disponga con ordinanza la cancellazione della seguente frase “Non coglie nel segno il tentativo dell'opposto di cercare di dedurre (peraltro del tutto indirettamente) tale incarico dalla caotica esposizione dei soggetti coinvolti, peraltro confondendo (strumentalmente e in mala fede o, comunque, con colpa grave) i soggetti e i relativi distinti diritti”, contenuta alla pagina 6, rigo 3, 4, 5 e 6, ritenuta sconveniente, offensiva e denigratorio nei confronti del signor
Con conseguente condanna del signor al risarcimento del danno anche non CP_1 Parte_1 patrimoniale che il Giudice riterrà di giustizia”, trattandosi all'evidenza di espressione che mira unicamente a contestare l'impostazione difensiva avversaria, priva di carattere offensivo ovvero denigratorio;
in ogni caso è opportuno ricordare che l'istanza può essere accolta solamente quando le espressioni sconvenienti e offensive siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass. 14552/2009). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 18.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSMOLINO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31544/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF AN (C.F. ) e dall'avv. Giulio Savio (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via C.F._3
Podgora n. 11, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
26/11/1959 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti (C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_5 Controparte_2 CodiceFiscale_6
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
[...]
Milano, Viale Regina Margherita n. 5, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, nessuna esclusa:
In via principale e nel merito: revocarsi e dichiararsi comunque nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo telematico avverso il decreto ingiuntivo telematico il n. 8908/2024 Ing. - n. 19945/2024 RG, del 19-27 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa C. Centola, notificato in data 02 luglio 2024, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti, mandandosi comunque e in ogni caso assolto l'attore opponente da ogni avversaria domanda e/o pretesa per tutte le ragioni esposte in atti, in quanto nulla è dovuto.
pagina 1 di 5 In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le avversarie istanze istruttorie siccome manifestamente generiche e comunque irrilevanti ai fini del decidersi, nonché contrarie ai contenuti dei documenti prodotti dalla scrivente difesa, per tutti i motivi esposti nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c., datata 27 gennaio 2025, nonché per i motivi articolati nell'ordinanza del 14 aprile 2025. In subordine, nel caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale così come articolati nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c., datata 17 gennaio 2025 e si chiede ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta e indiretta, sulle medesime circostanze articolate ex adverso ed eventualmente ammesse, con i testi indicati dalla scrivente difesa alla lettera A) nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., datata 17 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali come per legge ed oneri di legge.
Ci si oppone all'istanza ex art. 89 c.p.c. articolata ex adverso, per tutti i motivi esposti in atti (cfr mem. 171 ter n. 3 c.p.c., datata 27 gennaio 2025, pagg. 10-11).
Si chiede che il Tribunale valuti la sussistenza dei requisiti per l'applicazione d'ufficio della responsabilità ex art. 96 III comma c.p.c. parte convenuta:
Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 8908/2024, RG 19945/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 19/06/2024 per Euro 12.200,00 a favore del signor Controparte_1
e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 12.200,00 e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio monitorio;
- respingere le domande avversarie tutte poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi.
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi sotto indicati.
1) Vero che il signor e l'etichetta IG SI hanno sottoscritto un Parte_1 accordo con per la canzone . CP_3 Persona_1
2) Vero che il signor nell'anno 2016 ha conferito incarico al signor Parte_1 CP_1 in arte di realizzare il remix della canzone di
[...] Persona_2 Persona_1
/ nella sua qualità di produttore. Persona_3 Persona_4
3) Vero che il signor ha consegnato il brano originale al Parte_1 Persona_1 signor autorizzandolo alla realizzazione del remix. CP_1
4) Vero che il signor ha fornito al gli stems con tutti i suoni e la voce Parte_1 CP_1
(acappella) separati per la realizzazione del remix di cui era l'unico possessore (doc. 23).
pagina 2 di 5 5) Vero che la realizzazione del remix è avvenuta presso lo studio Sound Faktory in Milano Via Malipiero 12.
6) Vero che il signor si è recato con il signor presso lo studio di Parte_1 Controparte_4 registrazione per consegnare il materiale necessario alla realizzazione del remix.
7) Vero che il signor si è recato più volte nello studio del signor per Parte_1 CP_1 verificare lo stato del remix e la relativa qualità.
8) Vero che il signor (in arte ) ha realizzato su incarico di Controparte_1 Persona_2
il remix della canzone di Parte_1 Persona_1 Persona_4
9) Vero che il signor ha consegnato il remix al signor CP_1 Parte_1
10) Vero che il signor ha rilasciato l'intervista nella quale annunciava la prossima Parte_1 uscita del remix del brano Estoy Enamorado realizzato da Così come risulta dal Persona_2 nostro doc. n. 4 da rammostrare al teste.
11) Vero che il signor ha dato istruzioni al signor sui crediti da indicare Parte_1 CP_1 per la pubblicazione del remix del brano. Così come risulta dal nostro doc. n. 2 da rammostrare al teste.
12) Vero che il signor ha invitato il signor alla presentazione del film “The Parte_1 CP_1
Latin Dream” come ospite che aveva realizzato il remix, presso la terrazza Duomo 21 a Milano in Piazza Duomo.
13) Vero che per la realizzazione di un remix da parte di il costo era di Euro Persona_2
10.000,00 / 12.000,00 nell'anno 2016/2017.
14) Vero che il signor non ha corrisposto nulla in relazione al lavoro svolto dal Parte_1 per il remix in questione. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al tribunale di Milano , proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto n. 8908/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.6.2024 e notificato in data 2.7.2024, con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria per la produzione, su incarico di del Parte_1 remix del brano “ di Persona_5 Persona_6
L'opponente negava di aver conferito incarico a per la realizzazione del remix, CP_1 precisava che, non essendo produttore fonografico del brano e quindi titolare dei diritti di utilizzazione economica, non avrebbe neppure ipoteticamente potuto commissionare tale attività; rilevava come la pretesa creditoria fosse del tutto sfornita di prova sia nell'an che nel quantum;
sosteneva che l'emissione della fattura da parte del avesse natura CP_1 strumentale per cercare di compensare i diritti di credito che vantava quale legale e Parte_1 difensore del in svariate vertenze giudiziarie. CP_1
Chiedeva la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio.
In data 15.11.2024 si costituiva in giudizio che contestava tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
pagina 3 di 5 Alla prima udienza del 6.2.2025, assente il convenuto, le parti chiedevano rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia. Alla successiva udienza del 10.3.2025 il giudice esperiva senza successo il tentativo di conciliazione. Le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, non ammesse le istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale di cui in oggetto. Parte opposta ha dedotto che tra le parti era stato stipulato nel 2016 un contratto in base al quale si era impegnato a realizzare su incarico e nell'interesse di un'opera, CP_1 Parte_1 ovvero la realizzazione di un remix di un brano di cui era autore, dietro il Parte_1 corrispettivo di euro 12.200,00. L'opponente ha contestato il conferimento dell'incarico, l'esecuzione della prestazione e, per scrupolo difensivo, l'arbitraria quantificazione dell'importo del corrispettivo. Egli ha sostenuto di non aver conferito alcun incarico a per la realizzazione del remix del brano CP_1 [...]
e che comunque non avrebbe mai potuto conferirlo, non essendo il produttore del Per_1 fonogramma, al quale solo spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera. A sostegno di ciò egli ha prodotto documentazione da cui si evince che l'opponente era autore del brano (doc. 8c), ma non anche editore e produttore. Dalla complessiva documentazione in atti (doc.8c, 10, 11, 12 e 13 opponente) non risulta in effetti che sia il soggetto titolare dei Parte_1 diritti di utilizzazione economica del brano. Occorre in merito rilevare che la circostanza non è stata contestata dalla parte opposta. Parte opposta ha sostenuto che il conferimento dell'incarico si dedurrebbe con chiarezza dal suo documento 2, ossia una mail inviata in data 6.6.2017 da a con cui Parte_1 CP_1
l'opponente comunica all'artista i “crediti” del brano, ossia fornisce l'indicazione di chi cantava e di chi aveva composto il brano. Da tale documento, tuttavia, non risulta alcun conferimento di incarico, ma unicamente l'indicazione da parte di a degli autori del Parte_1 CP_1 brano (ossia e e degli editori. La mail contiene poi Parte_1 Persona_3 Controparte_4 un invito al a rivolgersi alla , società che, in base alla documentazione in atti CP_1 CP_3
((doc. 8b, 13 e 11 opponente), risulta aver stipulato con le società produttrici ST SI US e IG SI SA un contratto avente ad oggetto la licenza del brano. Parte opposta ha anche richiamato il suo documento 24, sempre a sostegno del conferimento dell'incarico da parte di ossia la mail inviata in data 14.4.2023 da e Parte_1 Controparte_4
in cui così scrive: “(…) ricorderai che nel 2017 era stato realizzato da te il remix del CP_1 CP_4 brano che avevo scritto e co-prodotto con e Persona_1 Parte_1 Persona_3 [...]
”. L'opponente ha replicato che il termine “co-produttore” usato da non si Per_7 CP_4 riferisce al produttore fonografico, bensì al produttore artistico ed ha sottolineato come riferisca di una autonoma realizzazione del brano da parte di non già di una CP_4 CP_1 esecuzione su incarico di terzi. E' in effetti documentale che IG SI e ST SI US fossero i produttori fonografici. Pertanto il documento 24 di per sé e anche valutato nel pagina 4 di 5 contestato dell'intera documentazione in atti non attesta il conferimento dell'incarico a da parte di CP_1 Parte_1
Quanto infine al documento 6 di parte opposta, che, a parere di rappresenterebbe lo CP_1 stretto legame esistente tra IG SI e e quindi contribuirebbe a Parte_1 CP_3 corroborare la tesi dell'opposta relativa al conferimento di incarico, si osserva che dal documento risulta che le due etichette siano sorte nell'anno 2021, mentre l'incarico sarebbe dell'anno 2017, e comunque, come già detto, risulta in atti il contratto di cessione in licenza del brano tra le società produttrici IG SI e ST SI con , a cui è estraneo CP_3
l'opponente. Per quanto detto, non risultando da alcun documento il conferimento dell'incarico e richiamata l'ordinanza relativa alla decisione in ordine alle istanze istruttorie, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente, non risultando che parte opposta abbia agito con mala fede o colpa grave e neppure che l'opponente abbia subito danno dal comportamento processuale del convenuto. Deve essere parimenti rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta dalla parte opposta. L'opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che “il Giudice disponga con ordinanza la cancellazione della seguente frase “Non coglie nel segno il tentativo dell'opposto di cercare di dedurre (peraltro del tutto indirettamente) tale incarico dalla caotica esposizione dei soggetti coinvolti, peraltro confondendo (strumentalmente e in mala fede o, comunque, con colpa grave) i soggetti e i relativi distinti diritti”, contenuta alla pagina 6, rigo 3, 4, 5 e 6, ritenuta sconveniente, offensiva e denigratorio nei confronti del signor
Con conseguente condanna del signor al risarcimento del danno anche non CP_1 Parte_1 patrimoniale che il Giudice riterrà di giustizia”, trattandosi all'evidenza di espressione che mira unicamente a contestare l'impostazione difensiva avversaria, priva di carattere offensivo ovvero denigratorio;
in ogni caso è opportuno ricordare che l'istanza può essere accolta solamente quando le espressioni sconvenienti e offensive siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass. 14552/2009). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 18.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSMOLINO
pagina 5 di 5