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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 188 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana,
Spiazzo de Fazio, n. 3
appellante
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lolli, mandato allegato all'atto di Persona_1 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donaci, Via
Guagnano, n. 1
appellato
nonché
1
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , tutti in proprio CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e nella qualità di eredi di Persona_1
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 05.11.2024
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 168/2023, pubblicata l'01.02.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da volta ad accertare l' avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Francavilla Fontana, Via Galasso, n. 4/a, primo piano e dell'annesso locale garage posto al pian terreno al n. 4, in danno di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Avv.
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_1 CP_1
, tutti in qualità di eredi di , proprietario dei beni in questione.
[...] Persona_1
Ed invero.
Con atto di citazione notificato l'11.09.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
Brindisi, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Avv. , nella loro dichiarata qualità di eredi
[...] Controparte_7 CP_1 CP_1 di , al fine di accertare e dichiarare che, a seguito del possesso pacifico ed ininterrotto Persona_1 uti dominus per oltre venti anni dei beni sopra indicati, ne aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà. A sostegno, l'attrice esponeva di aver conosciuto in giovane età , con il Persona_1 quale aveva intrapreso un rapporto di amicizia, divenuto nel tempo un corteggiamento dell'uomo nei suoi confronti, a tal punto che, appresa la necessità della di trovare un'abitazione più comoda, Pt_1 le aveva proposto di trasferirsi nell'immobile di sua proprietà, sito in Francavilla Fontana, Via Per_1
Galasso, n. 4/a, primo piano, con annesso locale garage al pian terreno al civico 4, dichiarandole che poteva utilizzare tali beni vita natural durante. Successivamente l'attrice rappresentava che il marito aveva invitato ad astenersi dal corteggiamento, e comunque di aver comunque continuato ad Per_1 utilizzare i beni oggetto di causa, che quindi erano pacificamente ed ininterrottamente posseduti dal 1985 ad oggi, il tutto senza corrispondere alcun canone di locazione né altra forma di corrispettivo. Da ultimo,
assumeva di essersi atteggiata anche pubblicamente, nel corso di tutti questi anni, come Parte_1
2 proprietaria, avendo provveduto a proprie spese a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e avendo concesso in comodato a terze persone il garage.
Ritualmente costituito, Avv. chiedeva il rigetto della domanda attorea, CP_1 CP_1 sostenendo che se il defunto avesse avuto la reale intenzione di disfarsi del bene oggetto di Per_1 causa in favore dell'attrice, glielo avrebbe trasferito con atto notarile o ne avrebbe fatto cenno nel proprio testamento, redatto per atto pubblico ed in maniera puntuale. Deduceva altresì che on aveva Per_1 mai smesso, almeno non per un periodo ultraventennale, di esercitare sull'immobile tutte le attività corrispondenti al diritto di proprietà, avendo nel corso degli anni riscosso regolarmente tramite i fratelli il canone di locazione, al quale probabilmente poi aveva rinunciato solo negli ultimi anni di vita, ed avendo stesso provveduto ad effettuare ogni formalità per la regolare intestazione catastale Per_1 dell' immobile e a corrispondere ogni onere di natura fiscale facente capo al proprietario.
Si costituivano altresì in giudizio e le quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 rassegnavano le medesime conclusioni del convenuto sostenendo che l'attrice aveva abitato CP_1
l'immobile oggetto di causa con la famiglia d'origine, locataria del medesimo, e successivamente si era trasferita con il proprio nucleo familiare.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia di CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_7
La causa veniva istruita mediante prova documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente rilevava che dalla visura presente in atti risultava che l'immobile oggetto di causa era intestato al defunto e che, pertanto, Persona_1 erano stati correttamente citati in giudizio coloro i quali avevano accettato l'eredità dello stesso. Nel merito, il Tribunale rilevava che parte attrice non aveva fornito adeguata prova di ave esercitato un possesso utile ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo la stessa nel corso dell'interrogatorio formale dichiarato di detenere l'immobile oggetto di causa “a titolo di amicizia”. Tale ricostruzione risultava coerente con quanto dichiarato anche dalla sorella dell'attrice, che aveva rappresentato che i lavori di manutenzione erano stati svolti previa richiesta di permesso della all' il quale Pt_1 Per_1 aveva sempre risposto di non avere interesse nella gestione dell'abitazione. Il Tribunale riteneva, poi, dimostrato che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione, probabilmente ai parenti dell'attrice, sulla base della testimonianza di cugino di secondo grado del defunto, e Testimone_1 della dichiarazione dei redditi effettuata nel 2014 da ove compare il canone di locazione pari a Per_1
€ 2.500,00 riconducibile all'immobile in questione. Da ultimo, il giudice di prime cure, considerato che il rapporto era sorto a titolo derivativo, evidenziava come parte attrice non avesse fornito adeguata prova dell'interversione del possesso, necessaria ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, non essendo stato provata l'assunto di aver mai affermato pubblicamente ad he la casa nella quale Per_1 abitava era ormai sua, peraltro circostanza incompatibile con la richiesta di permesso dei lavori di
3 ristrutturazione. Al contrario, tale richiesta era il riconoscimento da parte della della titolarità Pt_1 in capo all' ella proprietà del bene, pertanto, alla luce di tali valutazioni, la domanda attorea era Per_1 rigettata.
Le spese di lite venivano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 23/25.02.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 168/2023, affidandosi ad un unico motivo di gravame con cui deduceva la < Erroneità della sentenza per travisamento delle risultanze probatorie da parte del tribunale>>, sotto cinque diversi profili, e segnatamente:
a) nella parte in cui il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione, sebbene l'appellante abbia dimostrato nel corso del primo grado di giudizio il possesso pacifico e continuato per venti anni e il suo atteggiarsi quale unica titolare dell'immobile mediante certificazioni anagrafiche, la richiesta di allaccio del 14.10.1985, le fatture Pt_3 Pt_3 nonché tramite le testimonianze rese durante l'istruttoria ove è emerso il compimento, a spese della , di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione;
Pt_1
b) Erronea valutazione dell'atteggiamento di : la deducente eccepisce Persona_1
l'erronea valutazione in ordine all'atteggiamento dell' caratterizzato secondo il Per_1
Tribunale da mera tolleranza. Ebbene, l'appellante sostiene che tale tolleranza sarebbe durata solo pochi mesi e sarebbe successivamente terminata nel momento in cui la stessa ha allontanato dichiarandogli pubblicamente di ritenersi proprietaria dell'abitazione concessa a suo Per_1 tempo. In tale dichiarazione, a dire della deducente, risiederebbe l'interversione del possesso, esclusa erroneamente dal giudice di prime cure;
c) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha estrapolato dalla testimonianza della la puntualizzazione circa il permesso avanzato Testimone_2 dall'appellante all' per il compimento dei lavori di manutenzione, senza considerare la Per_1 collocazione temporale di dette richieste. Ebbene, a dire dell'appellante tale permesso era stato richiesto al defunto solo nel primo periodo del rapporto, successivamente interrotto. Per_1
Pertanto, tutte le iniziative riguardanti la manutenzione del bene oggetto di causa sarebbero state eseguite senza alcuna autorizzazione del proprietario;
d) Erroneo convincimento sul valore probatorio della dichiarazione dei redditi del 2014:
l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la locazione del bene oggetto di causa al presunto canone di € 200,00 mensili sulla base della dichiarazione dei redditi del 2014, ove compare la somma di € 2.500,00 per canoni di locazione. A dire dell'appellante, tale importo non può riferirsi al bene in questione, perché ove fosse stato corrisposto un canone di € 200,00, la dichiarazione annuale avrebbe
4 dovuto contenere la somma di € 2.400,00;
e) Erronea valutazione della testimonianza di la deducente evidenzia Testimone_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, sulla base di quanto dichiarato dal teste ha ritenuto dimostrata la locazione dell'immobile in questione ad Testimone_1 un anziano, il quale aveva insistito per la compensazione del canone di locazione mensile pari a
€ 200,00 con le riparazioni del balcone. Ebbene, l'appellante sostiene che la presunta locazione a tale persona dovrebbe essere successiva al 2001, anno di entrata in vigore dell'euro, ma al tempo stesso non può essere vera, poiché nel corso del primo grado di giudizio è stato documentato che sin dal 1985 la famiglia della viveva in quell'appartamento. Pt_1
Ritualmente costituito, Avv. eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 CP_1 dell'appello ex art. 342 cpc ed ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in relazione alla statuizione inerente alle spese di lite.
Nel presente giudizio non si sono costituiti , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
, che pertanto sono stati dichiarati Controparte_3 CP_4 Controparte_7 contumaci.
Quindi, alla udienza del 05.11.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. Eccezioni preliminari
L'appellato deduce, preliminarmente, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento, nonostante una formulazione del gravame non del tutto puntuale.
In ogni caso, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
5 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
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4. L'appello è nel merito privo di pregio e va pertanto disatteso.
Le censure, svolte nell'unico motivo di appello, che si appuntano sui singoli passaggi motivazionali della sentenza, espressamente individuati, infatti, non colgono nel segno.
Giova rilevare, prima d'ogni altra considerazione, e nell'ottica della ragione più liquida, che, in aggiunta alle considerazioni svolte in sentenza che qui il Collegio condivise, dirimente ai fini della ricostruzione della vicenda sia la prospettazione stessa della domanda, formulata in primo grado dalla , che Pt_1 basta ad escludere di per sé la configurabilità di un possesso utile alla usucapione. L'appellante invero deduce in primo grado che - con cui aveva una relazione o che comunque la Persona_1 corteggiava – le aveva proposto di “prendere possesso di un immobile” di sua proprietà, avendo appreso della sua esigenza di trovare una abitazione più adatta: tale affermazione, unitamente a quella secondo cui l'uso dell'immobile sarebbe stato concesso a titolo di “amicizia”, resa dalla , è sufficiente ad Pt_1 escludere la sussistenza di un possesso utile ad usucapione. È evidente, infatti, sulla base di tali semplici passaggi, che il momento genetico del rapporto della con la res è avvenuto non già a titolo Pt_1 originario, ma a titolo derivativo, e cioè a titolo di comodato.
Tale fattispecie negoziale è infatti compatibile sia con il mancato pagamento di un canone da parte della
, quale corrispettivo per il godimento (essendo il comodato essenzialmente gratuito), che con Pt_1 la riferita – ancorché non provata - promessa del comodante di poterlo “abitare per tutta la vita” ( posto che il comodato può essere disposto senza determinazione di durata, in tal caso dovendo il comodatario effettuare la restituzione della cosa solo e non appena il comodante la richieda). Il comodatario, infatti, acquista solo la detenzione qualificata e non il possesso della cosa (vedi Cass. II, n. 24479/2017; Cass. II,
n. 21690/2014) e tanto non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato. Il comodatario può usucapire l'immobile unicamente se dimostra di aver posto in essere atti di interversione del possesso;
quindi dovrebbe provare, nel caso di bene immobile, non di aver svolto un'attività rientrante nei limiti del comodato ( l'utilizzo dell'immobile come abitazione, la manutenzione del bene) ma di aver posto in essere condotte incompatibili con le facoltà tipiche del comodatario, travalicando i limiti tipici del comodato ed esercitando invece sul bene le attività tipiche del proprietario.
6 4.1.Tali attività di interversio non sono neppure dedotte: non è provato alcun atto di interversio nel possesso, sicché il passaggio motivazionale della sentenza che esclude l'intervenuta usucapione resta confermato, poiché il gravame non intacca l'ter motivazionale della sentenza.
Ed infatti, la esistenza di un contratto di fornitura elettrica non costituisce interversio, anzi è dato del tutto neutro, perché non prova neppure il possesso pacifico e continuato per venti anni da parte della appellante ed il suo atteggiarsi quale unica titolare dell'immobile. La richiesta di allaccio del Pt_3
14.10.1985 e le fatture infatti, non possono provare il titolo – originario e/o derivativo – da cui è Pt_3 originata la detenzione dell'immobile in capo alla , né la richiesta di allaccio presuppone Pt_1 necessariamente la proprietà dell'immobile, perché è attività rientrante nei limiti di un uso del bene conforme al titolo di godimento;
peraltro il contratto e le fatture ( doc. 5 e 6, in particolare è prodotta una ricevuta inerente il mancato pagamento della rata marzo/aprile 1988) sono intestate al coniuge della e quindi provano solo un uso dell'immobile per esigenze familiari, non incompatibile con un Pt_1 comodato, come anche la residenza della figlia in detta abitazione dalla nascita nel 1990 ( doc. 4), che è parimenti dato del tutto neutro, ai fini della usucapione, non rappresentando né l'allaccio né la residenza una interversio in un possesso pacificamente sorto a titolo di comodato.
4.2. L'atteggiamento di valutato dal tribunale come mera tolleranza inidoneo Persona_1 all'usucapione, è passaggio motivazionale censurato come erroneo, perché non considererebbe il giudicante che la tolleranza potrebbe giustificare un uso protrattosi solo pochi mesi.
Anche tale assunto non pare convincente. In effetti la Suprema Corte ha previsto l'incompatibilità della mera tolleranza con l'uso prolungato del bene, giungendo dunque a presumere che, in presenza di un uso duraturo di un bene, non si possa parlare di tolleranza del proprietario: “Occorre, infatti, rilevare che in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa. (Cass. 9275/2018; Sez.
2, 3404/2009). Sulla stessa linea si pone anche la pronuncia secondo cui “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). Con la tolleranza non si giustifica il protrarsi della detenzione del bene per tanto tempo. Tuttavia va considerato che la appellante in realtà in prime cure ha assunto che l'abitazione le era stata concessa a suo tempo “per galanteria” da parte di , Persona_1 perché la corteggiava, pur essendo la , già sposata e di molto più giovane ( nel 1985 aveva 23 Pt_1 anni a fronte dei 52 dell , sicché pare erroneo ricondurre la fattispecie alla mera tolleranza, e Per_1 tanto non perché non ci fosse tra le parti un legame di amicizia, mai del tutto cessato, neppure dopo
7 che il coniuge aveva invitato “ dopo qualche tempo “ a “diradare” gli incontri con la moglie, Per_1 ma perché al di là di tutto il godimento è stato concesso a titolo di comodato, sicché del tutto ultroneo è il richiamo alla tolleranza;
i sentimenti di “amicizia” rimasti immutati sono alla base della concessione a titolo precario del bene, pacificamente riconducibile alla figura del comodato d' uso, proseguito nel corso degli anni, e che esclude un acquisto del diritto di proprietà per usucapione;
in tale ottica le rimostranze del marito affinché l diradasse la frequentazione con la moglie , quindi, non integrano affatto Per_1 una interversio, né aggiungono nulla alla vicenda, considerato che l'aver il de cuius assicurato alla Pt_1 che la casa sarebbe stata sua << vita natural durante >> ( come dedotto ancorché ma non provato) è riconducibile alla figura del comodato senza previsione di durata, che esclude l'animus rem sibi habendi necessario per l'usucapione.
Un utile elemento di valutazione per la ricostruzione della volontà dell risiede anche nell'aver Per_1 in sede di redazione del testamento omesso ogni specifica diposizione per escludere l'immobile per cui è causa dalla successione e assegnarlo in favore della : la volontà espressa dal testatore, che serve Pt_1 come canone interpretativo dell'intera vicenda, è incompatibile ed in antitesi con la tesi secondo cui avrebbe voluto lasciare alla la casa, nel senso di attribuirle la proprietà, tanto da Per_1 Pt_1 indurre la a sentirsi e dichiararsi proprietaria pubblicamente del bene. In disparte che non è Pt_1 dimostrato, infatti, che la abbia mai dichiarato pubblicamente all' di ritenersi Pt_1 Per_1 proprietaria dell'abitazione, in ogni caso tale dichiarazione, si ripete dedotta ma non provata, non integrerebbe comunque alcuna interversione del possesso.
4.3 In tale ottica significativo è l'aver assunto tutte le iniziative riguardanti la manutenzione del bene oggetto di causa solo previa autorizzazione del proprietario. Tale dato sarebbe utile a provare il possesso, nella misura in cui tali attività possano essere sintomatiche della consapevolezza di agire ed essere proprietaria da parte della ma sul punto è corretta, in ogni caso la lettura data in sentenza delle Pt_1 deposizioni testimoniali, che riguardano i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. In particolare, quanto ai testi che hanno riferito di aver effettuato alcuni lavori nell'immobile, se questi ne confermano la esecuzione su incarico della , nulla dicono comunque sul titolo che legittimava la Pt_1 committente a conferire detto incarico, se avesse acquisito o meno autorizzazione del proprietario, e pertanto non sono né utili né rilevanti ai fini della soluzione della controversia.
Quanto alla deposizione di che ha riferito in modo preciso e scevro da incertezze o Testimone_2 contraddizioni che la invece si premurava di acquisire l'autorizzazione dell ad Pt_1 Per_1 effettuare la manutenzione dell'immobile, va detto che tale affermazione non è affatto generica, come sostiene l'appellante, e quindi non utile, perché invece il senso complessivo di detta dichiarazione, ove letta nella sua interezza, è chiaro nel riferirsi all'intero corso del rapporto in esame, perché riguarda in modo onnicomprensivo tutte le opere effettuate dalla sorella, e comunque riguarda certamente quelle effettuate dopo il 1985 ( che è indicato come dies a quo per il computo della usucapione), ulteriormente
8 confermando con tale evidenza che alcun possesso utile è mai sorto, difettando la consapevolezza in capo alla di essere proprietaria. La richiesta di ad del permesso alla Pt_1 Pt_1 Per_1 esecuzione dei lavori di manutenzione, provata dalla deposizione della sorella, è il riconoscimento di quale proprietario del bene, anche in epoca successiva al 1985. Si richiama in merito il Per_1 consolidato principio (Cass. n. 19196/2005) secondo cui ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili
è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
4.4. L'appellante eccepisce, ancora, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la locazione del bene oggetto di causa sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 con cui aveva dichiarato redditi da locazione per € 2500,00 e della Persona_1 deposizione di raccolta alla udienza del 12.1.2022, che riferisce di una locazione Testimone_1 dell'immobile da parte di due anziani.
La tesi che il contratto di locazione riferito dal teste sia relativo ad altro immobile non ha trovato riscontro, riferendosi espressamente il teste all'appartamento oggetto di causa, né la lieve difformità fra quanto dichiarato a fini fiscali ( 2500€) e il canone riferito dal teste ( 200€ al mese per 12 mesi) può escludere che l'immobile possa essere quello oggetto di lite;
in ogni caso, il dato in sé – la esistenza di un pregresso contratto di locazione – non appare rilevante né dotato di forza dimostrativa univoca, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, dovendo più correttamente essere ricondotta la fattispecie al contratto di comodato: è certo che il rapporto della con il bene, indipendentemente dal fatto Pt_1 della persistenza o meno di una locazione, sia sorto comunque a titolo di comodato, perché è pacifico che nessun canone l'appellante abbia mai versato, sicché, per il sorgere di un possesso utile alla usucapione occorreva una interversio nel possesso che – come rilevato dal primo giudice- comunque non è stata né dedotta né provata.
Il gravame va pertanto disatteso.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 23.02.2023, nei confronti di , Controparte_2 Controparte_5 CP_6
9 , in CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_1 proprio e nella qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. Persona_1
168/2023 pubblicata in data 01.02.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 7.200,00, oltre sborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 188 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana,
Spiazzo de Fazio, n. 3
appellante
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lolli, mandato allegato all'atto di Persona_1 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donaci, Via
Guagnano, n. 1
appellato
nonché
1
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , tutti in proprio CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e nella qualità di eredi di Persona_1
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 05.11.2024
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 168/2023, pubblicata l'01.02.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da volta ad accertare l' avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Francavilla Fontana, Via Galasso, n. 4/a, primo piano e dell'annesso locale garage posto al pian terreno al n. 4, in danno di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Avv.
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_1 CP_1
, tutti in qualità di eredi di , proprietario dei beni in questione.
[...] Persona_1
Ed invero.
Con atto di citazione notificato l'11.09.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
Brindisi, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Avv. , nella loro dichiarata qualità di eredi
[...] Controparte_7 CP_1 CP_1 di , al fine di accertare e dichiarare che, a seguito del possesso pacifico ed ininterrotto Persona_1 uti dominus per oltre venti anni dei beni sopra indicati, ne aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà. A sostegno, l'attrice esponeva di aver conosciuto in giovane età , con il Persona_1 quale aveva intrapreso un rapporto di amicizia, divenuto nel tempo un corteggiamento dell'uomo nei suoi confronti, a tal punto che, appresa la necessità della di trovare un'abitazione più comoda, Pt_1 le aveva proposto di trasferirsi nell'immobile di sua proprietà, sito in Francavilla Fontana, Via Per_1
Galasso, n. 4/a, primo piano, con annesso locale garage al pian terreno al civico 4, dichiarandole che poteva utilizzare tali beni vita natural durante. Successivamente l'attrice rappresentava che il marito aveva invitato ad astenersi dal corteggiamento, e comunque di aver comunque continuato ad Per_1 utilizzare i beni oggetto di causa, che quindi erano pacificamente ed ininterrottamente posseduti dal 1985 ad oggi, il tutto senza corrispondere alcun canone di locazione né altra forma di corrispettivo. Da ultimo,
assumeva di essersi atteggiata anche pubblicamente, nel corso di tutti questi anni, come Parte_1
2 proprietaria, avendo provveduto a proprie spese a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e avendo concesso in comodato a terze persone il garage.
Ritualmente costituito, Avv. chiedeva il rigetto della domanda attorea, CP_1 CP_1 sostenendo che se il defunto avesse avuto la reale intenzione di disfarsi del bene oggetto di Per_1 causa in favore dell'attrice, glielo avrebbe trasferito con atto notarile o ne avrebbe fatto cenno nel proprio testamento, redatto per atto pubblico ed in maniera puntuale. Deduceva altresì che on aveva Per_1 mai smesso, almeno non per un periodo ultraventennale, di esercitare sull'immobile tutte le attività corrispondenti al diritto di proprietà, avendo nel corso degli anni riscosso regolarmente tramite i fratelli il canone di locazione, al quale probabilmente poi aveva rinunciato solo negli ultimi anni di vita, ed avendo stesso provveduto ad effettuare ogni formalità per la regolare intestazione catastale Per_1 dell' immobile e a corrispondere ogni onere di natura fiscale facente capo al proprietario.
Si costituivano altresì in giudizio e le quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 rassegnavano le medesime conclusioni del convenuto sostenendo che l'attrice aveva abitato CP_1
l'immobile oggetto di causa con la famiglia d'origine, locataria del medesimo, e successivamente si era trasferita con il proprio nucleo familiare.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia di CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_7
La causa veniva istruita mediante prova documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente rilevava che dalla visura presente in atti risultava che l'immobile oggetto di causa era intestato al defunto e che, pertanto, Persona_1 erano stati correttamente citati in giudizio coloro i quali avevano accettato l'eredità dello stesso. Nel merito, il Tribunale rilevava che parte attrice non aveva fornito adeguata prova di ave esercitato un possesso utile ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo la stessa nel corso dell'interrogatorio formale dichiarato di detenere l'immobile oggetto di causa “a titolo di amicizia”. Tale ricostruzione risultava coerente con quanto dichiarato anche dalla sorella dell'attrice, che aveva rappresentato che i lavori di manutenzione erano stati svolti previa richiesta di permesso della all' il quale Pt_1 Per_1 aveva sempre risposto di non avere interesse nella gestione dell'abitazione. Il Tribunale riteneva, poi, dimostrato che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione, probabilmente ai parenti dell'attrice, sulla base della testimonianza di cugino di secondo grado del defunto, e Testimone_1 della dichiarazione dei redditi effettuata nel 2014 da ove compare il canone di locazione pari a Per_1
€ 2.500,00 riconducibile all'immobile in questione. Da ultimo, il giudice di prime cure, considerato che il rapporto era sorto a titolo derivativo, evidenziava come parte attrice non avesse fornito adeguata prova dell'interversione del possesso, necessaria ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, non essendo stato provata l'assunto di aver mai affermato pubblicamente ad he la casa nella quale Per_1 abitava era ormai sua, peraltro circostanza incompatibile con la richiesta di permesso dei lavori di
3 ristrutturazione. Al contrario, tale richiesta era il riconoscimento da parte della della titolarità Pt_1 in capo all' ella proprietà del bene, pertanto, alla luce di tali valutazioni, la domanda attorea era Per_1 rigettata.
Le spese di lite venivano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 23/25.02.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 168/2023, affidandosi ad un unico motivo di gravame con cui deduceva la < Erroneità della sentenza per travisamento delle risultanze probatorie da parte del tribunale>>, sotto cinque diversi profili, e segnatamente:
a) nella parte in cui il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione, sebbene l'appellante abbia dimostrato nel corso del primo grado di giudizio il possesso pacifico e continuato per venti anni e il suo atteggiarsi quale unica titolare dell'immobile mediante certificazioni anagrafiche, la richiesta di allaccio del 14.10.1985, le fatture Pt_3 Pt_3 nonché tramite le testimonianze rese durante l'istruttoria ove è emerso il compimento, a spese della , di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione;
Pt_1
b) Erronea valutazione dell'atteggiamento di : la deducente eccepisce Persona_1
l'erronea valutazione in ordine all'atteggiamento dell' caratterizzato secondo il Per_1
Tribunale da mera tolleranza. Ebbene, l'appellante sostiene che tale tolleranza sarebbe durata solo pochi mesi e sarebbe successivamente terminata nel momento in cui la stessa ha allontanato dichiarandogli pubblicamente di ritenersi proprietaria dell'abitazione concessa a suo Per_1 tempo. In tale dichiarazione, a dire della deducente, risiederebbe l'interversione del possesso, esclusa erroneamente dal giudice di prime cure;
c) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha estrapolato dalla testimonianza della la puntualizzazione circa il permesso avanzato Testimone_2 dall'appellante all' per il compimento dei lavori di manutenzione, senza considerare la Per_1 collocazione temporale di dette richieste. Ebbene, a dire dell'appellante tale permesso era stato richiesto al defunto solo nel primo periodo del rapporto, successivamente interrotto. Per_1
Pertanto, tutte le iniziative riguardanti la manutenzione del bene oggetto di causa sarebbero state eseguite senza alcuna autorizzazione del proprietario;
d) Erroneo convincimento sul valore probatorio della dichiarazione dei redditi del 2014:
l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la locazione del bene oggetto di causa al presunto canone di € 200,00 mensili sulla base della dichiarazione dei redditi del 2014, ove compare la somma di € 2.500,00 per canoni di locazione. A dire dell'appellante, tale importo non può riferirsi al bene in questione, perché ove fosse stato corrisposto un canone di € 200,00, la dichiarazione annuale avrebbe
4 dovuto contenere la somma di € 2.400,00;
e) Erronea valutazione della testimonianza di la deducente evidenzia Testimone_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, sulla base di quanto dichiarato dal teste ha ritenuto dimostrata la locazione dell'immobile in questione ad Testimone_1 un anziano, il quale aveva insistito per la compensazione del canone di locazione mensile pari a
€ 200,00 con le riparazioni del balcone. Ebbene, l'appellante sostiene che la presunta locazione a tale persona dovrebbe essere successiva al 2001, anno di entrata in vigore dell'euro, ma al tempo stesso non può essere vera, poiché nel corso del primo grado di giudizio è stato documentato che sin dal 1985 la famiglia della viveva in quell'appartamento. Pt_1
Ritualmente costituito, Avv. eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 CP_1 dell'appello ex art. 342 cpc ed ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in relazione alla statuizione inerente alle spese di lite.
Nel presente giudizio non si sono costituiti , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
, che pertanto sono stati dichiarati Controparte_3 CP_4 Controparte_7 contumaci.
Quindi, alla udienza del 05.11.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. Eccezioni preliminari
L'appellato deduce, preliminarmente, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento, nonostante una formulazione del gravame non del tutto puntuale.
In ogni caso, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
5 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
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4. L'appello è nel merito privo di pregio e va pertanto disatteso.
Le censure, svolte nell'unico motivo di appello, che si appuntano sui singoli passaggi motivazionali della sentenza, espressamente individuati, infatti, non colgono nel segno.
Giova rilevare, prima d'ogni altra considerazione, e nell'ottica della ragione più liquida, che, in aggiunta alle considerazioni svolte in sentenza che qui il Collegio condivise, dirimente ai fini della ricostruzione della vicenda sia la prospettazione stessa della domanda, formulata in primo grado dalla , che Pt_1 basta ad escludere di per sé la configurabilità di un possesso utile alla usucapione. L'appellante invero deduce in primo grado che - con cui aveva una relazione o che comunque la Persona_1 corteggiava – le aveva proposto di “prendere possesso di un immobile” di sua proprietà, avendo appreso della sua esigenza di trovare una abitazione più adatta: tale affermazione, unitamente a quella secondo cui l'uso dell'immobile sarebbe stato concesso a titolo di “amicizia”, resa dalla , è sufficiente ad Pt_1 escludere la sussistenza di un possesso utile ad usucapione. È evidente, infatti, sulla base di tali semplici passaggi, che il momento genetico del rapporto della con la res è avvenuto non già a titolo Pt_1 originario, ma a titolo derivativo, e cioè a titolo di comodato.
Tale fattispecie negoziale è infatti compatibile sia con il mancato pagamento di un canone da parte della
, quale corrispettivo per il godimento (essendo il comodato essenzialmente gratuito), che con Pt_1 la riferita – ancorché non provata - promessa del comodante di poterlo “abitare per tutta la vita” ( posto che il comodato può essere disposto senza determinazione di durata, in tal caso dovendo il comodatario effettuare la restituzione della cosa solo e non appena il comodante la richieda). Il comodatario, infatti, acquista solo la detenzione qualificata e non il possesso della cosa (vedi Cass. II, n. 24479/2017; Cass. II,
n. 21690/2014) e tanto non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato. Il comodatario può usucapire l'immobile unicamente se dimostra di aver posto in essere atti di interversione del possesso;
quindi dovrebbe provare, nel caso di bene immobile, non di aver svolto un'attività rientrante nei limiti del comodato ( l'utilizzo dell'immobile come abitazione, la manutenzione del bene) ma di aver posto in essere condotte incompatibili con le facoltà tipiche del comodatario, travalicando i limiti tipici del comodato ed esercitando invece sul bene le attività tipiche del proprietario.
6 4.1.Tali attività di interversio non sono neppure dedotte: non è provato alcun atto di interversio nel possesso, sicché il passaggio motivazionale della sentenza che esclude l'intervenuta usucapione resta confermato, poiché il gravame non intacca l'ter motivazionale della sentenza.
Ed infatti, la esistenza di un contratto di fornitura elettrica non costituisce interversio, anzi è dato del tutto neutro, perché non prova neppure il possesso pacifico e continuato per venti anni da parte della appellante ed il suo atteggiarsi quale unica titolare dell'immobile. La richiesta di allaccio del Pt_3
14.10.1985 e le fatture infatti, non possono provare il titolo – originario e/o derivativo – da cui è Pt_3 originata la detenzione dell'immobile in capo alla , né la richiesta di allaccio presuppone Pt_1 necessariamente la proprietà dell'immobile, perché è attività rientrante nei limiti di un uso del bene conforme al titolo di godimento;
peraltro il contratto e le fatture ( doc. 5 e 6, in particolare è prodotta una ricevuta inerente il mancato pagamento della rata marzo/aprile 1988) sono intestate al coniuge della e quindi provano solo un uso dell'immobile per esigenze familiari, non incompatibile con un Pt_1 comodato, come anche la residenza della figlia in detta abitazione dalla nascita nel 1990 ( doc. 4), che è parimenti dato del tutto neutro, ai fini della usucapione, non rappresentando né l'allaccio né la residenza una interversio in un possesso pacificamente sorto a titolo di comodato.
4.2. L'atteggiamento di valutato dal tribunale come mera tolleranza inidoneo Persona_1 all'usucapione, è passaggio motivazionale censurato come erroneo, perché non considererebbe il giudicante che la tolleranza potrebbe giustificare un uso protrattosi solo pochi mesi.
Anche tale assunto non pare convincente. In effetti la Suprema Corte ha previsto l'incompatibilità della mera tolleranza con l'uso prolungato del bene, giungendo dunque a presumere che, in presenza di un uso duraturo di un bene, non si possa parlare di tolleranza del proprietario: “Occorre, infatti, rilevare che in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa. (Cass. 9275/2018; Sez.
2, 3404/2009). Sulla stessa linea si pone anche la pronuncia secondo cui “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). Con la tolleranza non si giustifica il protrarsi della detenzione del bene per tanto tempo. Tuttavia va considerato che la appellante in realtà in prime cure ha assunto che l'abitazione le era stata concessa a suo tempo “per galanteria” da parte di , Persona_1 perché la corteggiava, pur essendo la , già sposata e di molto più giovane ( nel 1985 aveva 23 Pt_1 anni a fronte dei 52 dell , sicché pare erroneo ricondurre la fattispecie alla mera tolleranza, e Per_1 tanto non perché non ci fosse tra le parti un legame di amicizia, mai del tutto cessato, neppure dopo
7 che il coniuge aveva invitato “ dopo qualche tempo “ a “diradare” gli incontri con la moglie, Per_1 ma perché al di là di tutto il godimento è stato concesso a titolo di comodato, sicché del tutto ultroneo è il richiamo alla tolleranza;
i sentimenti di “amicizia” rimasti immutati sono alla base della concessione a titolo precario del bene, pacificamente riconducibile alla figura del comodato d' uso, proseguito nel corso degli anni, e che esclude un acquisto del diritto di proprietà per usucapione;
in tale ottica le rimostranze del marito affinché l diradasse la frequentazione con la moglie , quindi, non integrano affatto Per_1 una interversio, né aggiungono nulla alla vicenda, considerato che l'aver il de cuius assicurato alla Pt_1 che la casa sarebbe stata sua << vita natural durante >> ( come dedotto ancorché ma non provato) è riconducibile alla figura del comodato senza previsione di durata, che esclude l'animus rem sibi habendi necessario per l'usucapione.
Un utile elemento di valutazione per la ricostruzione della volontà dell risiede anche nell'aver Per_1 in sede di redazione del testamento omesso ogni specifica diposizione per escludere l'immobile per cui è causa dalla successione e assegnarlo in favore della : la volontà espressa dal testatore, che serve Pt_1 come canone interpretativo dell'intera vicenda, è incompatibile ed in antitesi con la tesi secondo cui avrebbe voluto lasciare alla la casa, nel senso di attribuirle la proprietà, tanto da Per_1 Pt_1 indurre la a sentirsi e dichiararsi proprietaria pubblicamente del bene. In disparte che non è Pt_1 dimostrato, infatti, che la abbia mai dichiarato pubblicamente all' di ritenersi Pt_1 Per_1 proprietaria dell'abitazione, in ogni caso tale dichiarazione, si ripete dedotta ma non provata, non integrerebbe comunque alcuna interversione del possesso.
4.3 In tale ottica significativo è l'aver assunto tutte le iniziative riguardanti la manutenzione del bene oggetto di causa solo previa autorizzazione del proprietario. Tale dato sarebbe utile a provare il possesso, nella misura in cui tali attività possano essere sintomatiche della consapevolezza di agire ed essere proprietaria da parte della ma sul punto è corretta, in ogni caso la lettura data in sentenza delle Pt_1 deposizioni testimoniali, che riguardano i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. In particolare, quanto ai testi che hanno riferito di aver effettuato alcuni lavori nell'immobile, se questi ne confermano la esecuzione su incarico della , nulla dicono comunque sul titolo che legittimava la Pt_1 committente a conferire detto incarico, se avesse acquisito o meno autorizzazione del proprietario, e pertanto non sono né utili né rilevanti ai fini della soluzione della controversia.
Quanto alla deposizione di che ha riferito in modo preciso e scevro da incertezze o Testimone_2 contraddizioni che la invece si premurava di acquisire l'autorizzazione dell ad Pt_1 Per_1 effettuare la manutenzione dell'immobile, va detto che tale affermazione non è affatto generica, come sostiene l'appellante, e quindi non utile, perché invece il senso complessivo di detta dichiarazione, ove letta nella sua interezza, è chiaro nel riferirsi all'intero corso del rapporto in esame, perché riguarda in modo onnicomprensivo tutte le opere effettuate dalla sorella, e comunque riguarda certamente quelle effettuate dopo il 1985 ( che è indicato come dies a quo per il computo della usucapione), ulteriormente
8 confermando con tale evidenza che alcun possesso utile è mai sorto, difettando la consapevolezza in capo alla di essere proprietaria. La richiesta di ad del permesso alla Pt_1 Pt_1 Per_1 esecuzione dei lavori di manutenzione, provata dalla deposizione della sorella, è il riconoscimento di quale proprietario del bene, anche in epoca successiva al 1985. Si richiama in merito il Per_1 consolidato principio (Cass. n. 19196/2005) secondo cui ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili
è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
4.4. L'appellante eccepisce, ancora, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la locazione del bene oggetto di causa sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 con cui aveva dichiarato redditi da locazione per € 2500,00 e della Persona_1 deposizione di raccolta alla udienza del 12.1.2022, che riferisce di una locazione Testimone_1 dell'immobile da parte di due anziani.
La tesi che il contratto di locazione riferito dal teste sia relativo ad altro immobile non ha trovato riscontro, riferendosi espressamente il teste all'appartamento oggetto di causa, né la lieve difformità fra quanto dichiarato a fini fiscali ( 2500€) e il canone riferito dal teste ( 200€ al mese per 12 mesi) può escludere che l'immobile possa essere quello oggetto di lite;
in ogni caso, il dato in sé – la esistenza di un pregresso contratto di locazione – non appare rilevante né dotato di forza dimostrativa univoca, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, dovendo più correttamente essere ricondotta la fattispecie al contratto di comodato: è certo che il rapporto della con il bene, indipendentemente dal fatto Pt_1 della persistenza o meno di una locazione, sia sorto comunque a titolo di comodato, perché è pacifico che nessun canone l'appellante abbia mai versato, sicché, per il sorgere di un possesso utile alla usucapione occorreva una interversio nel possesso che – come rilevato dal primo giudice- comunque non è stata né dedotta né provata.
Il gravame va pertanto disatteso.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 23.02.2023, nei confronti di , Controparte_2 Controparte_5 CP_6
9 , in CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_1 proprio e nella qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. Persona_1
168/2023 pubblicata in data 01.02.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 7.200,00, oltre sborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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