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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 91/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Saverio Di Sevo e CP_1
Annarita Ferrara, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: pensione di reversibilità.
Appello avverso la sentenza n. 1/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti;
rigettare la domanda proposta da con il ricorso di primo CP_1
grado, vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/11/2017 , premesso che CP_1
presentava in data 30/05/2016 all domanda di riconoscimento della Pt_1
2 pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne ed inabile, convivente ed a carico del genitore deceduta il 09/02/2016); che Persona_2
l rigettava la domanda;
che non aveva esito il gravame Pt_1
amministrativo; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della
Lucania, chiedendo il pagamento della pensione di reversibilità, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva il difetto dei requisiti necessari Pt_1
per l'attribuzione della prestazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza pubblicata in data 11/09/2023 il Giudice di primo grado accoglieva la domanda.
Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 05/03/2024.
L'appellante eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, atteso che la de cuius era titolare di pensione pubblica Vocpdel da ottobre 1998 e anche di pensione di reversibilità Sr dal giugno 2011, e deduceva che la cognizione della controversia spettava alla Corte dei Conti.
Nel merito l' deduceva che erroneamente il primo giudice aveva Pt_1
ritenuto sussistente lo stato di bisogno e la vivenza a carico del genitore, in quanto: il ricorrente era titolare di pensione IOCOM da aprile 2015,
3 avendo svolto l'attività di commerciante dal 22/04/1997 e fino al
20/05/2016 (data successiva al decesso del genitore) ed avendo poi ceduto la predetta attività alla coniuge il ricorrente non coabitava con CP_2
la madre, come dimostrava l'attestato storico di residenza;
il ricorrente era altresì titolare di pensione di invalidità civile a partire dal 01/02/2016 ed aveva percepito consistenti arretrati nell'anno 2018 (riferiti agli anni dal
2016 in poi).
Chiedeva quindi il rigetto della domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
15/04/2025, l'appellato eccepiva la tardività e la inattendibilità della documentazione depositata in appello dall . Pt_1
Ribadiva che il possesso dei requisiti di legge era stato dimostrato in primo grado mediante la CTU medico legale e la deposizione testimoniale.
Confutava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio previo deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare il difetto di giurisdizione.
4 Come affermato dalla S.C., la Corte dei Conti è competente a conoscere in via esclusiva delle pensioni dei pubblici dipendenti e delle domande proposte in connessione con tali pensioni.
“In particolare la pensione di riversibilità, in quanto trattamento
previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, alla Corte dei
conti (Cass. Sezioni Unite 14 dicembre 1998 n. 12540)” (così testualmente
Cass. Sez. Un. n. 6179/2008).
Laddove il trattamento pensionistico sia finanziato, in tutto o in parte,
dallo Stato, le pretese correlate a tale trattamento spettano alla cognizione della Corte di Conti, in quanto – a prescindere dal petitum concreto azionato dall'interessato e dal soggetto erogatore – il riconoscimento del diritto va ad incidere o comunque deriva da una pensione il cui onere economico grava sullo Stato (v. Cass. Sez. Un. 6179/2008 in tema di assegno per nucleo familiare su pensione pubblica;
Cass. Sez. Un. n.
23732/2006 e n. 3195/2007 in tema di benefici amianto per gli ex dipendenti pubblici;
Cass. Sez. Un. 27187/2006, sui trattamenti pensionistici dei dipendenti di Ferrovie dello Stato SPA, perchè,
nonostante l'assetto privatistico dei relativi rapporti di lavoro, il
5 trattamento pensionistico è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato;
Cass. Sez. Un. n.
14/2007 per i dipendenti di Poste italiane SPA per le medesime ragioni).
Nel caso di specie l ha eccepito che la de cuius Pt_1 Persona_2
(madre di ) era titolare di pensione pubblica Vocpdel da CP_1
ottobre 1998, allegando la relativa documentazione (v. tabulato informatico sulle pensioni godute dalla de cuius). Pt_1
Tale elemento non è stato confutato o smentito in giudizio dall'appellato.
La pensione di reversibilità, oggetto della pretesa azionata da CP_1
nel presente contenzioso, va quindi direttamente ricondotta al trattamento pensionistico pubblico di cui pacificamente fruiva la de cuius, con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti.
Pur avendo l sollevato tale eccezione solo in secondo Controparte_3
grado quale motivo di gravame, non è preclusa in questa sede la relativa declaratoria.
Secondo i giudici di legittimità, “la sentenza di primo grado di merito può
sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
le sentenze di
appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto
6 non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa
preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare
anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia
formato il giudicato esplicito o implicito” (così Cass. Sez. Un. n.
5762/2012; v. anche Cass. Sez. Un. n. 24883/2008, secondo cui il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione).
L'obbligo di verifica pregiudiziale della giurisdizione può essere derogato solo in caso di formazione del giudicato, esplicito od implicito, sulla giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 29/2016).
In linea con tale impostazione, si è statuito che la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello (Cass. Sez. Un.
n. 7097/2011, n. 11916/2014), e può posta pure dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in
7 base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito (Cass. Sez. Un.
n. 16391/2011).
Si è ritenuta ammissibile l'impugnazione per motivi di giurisdizione anche da parte di chi, avendo adito il giudice amministrativo, contesti poi la giurisdizione in secondo grado, atteso che l'unico limite all'auto eccezione del difetto di giurisdizione in sede di gravame è costituito dalla formazione del giudicato, implicito o esplicito (Cass. Sez. Un. n. 26129/2010).
E' dunque possibile l'impugnazione della sentenza di prime cure per difetto di giurisdizione, e tale difetto può essere altresì rilevato di ufficio se non si è formato il giudicato sul punto.
Nel caso di specie il Tribunale, adito dal ricorrente per CP_1
ottenere la pensione di reversibilità, nel decidere la controversia in senso favorevole all'attore, ha implicitamente ravvisato la propria giurisdizione,
e tale punto è stato specificamente impugnato dall' con il presente Pt_1
ricorso di appello, in cui è stata invocata la cognizione della Corte dei
Conti.
8 Non si è pertanto formato alcun giudicato su tale profilo, non avendo l'ente previdenziale prestato acquiescenza alla pronunzia di prime cure circa la giurisdizione.
Nulla per le spese del doppio grado, essendovi la dichiarazione di esonero ex art. 152 dis att cpc.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 91/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1/2023 Pt_1 CP_1
del Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione,
spettando la cognizione della controversia alla Corte dei Conti, e dispone la riassunzione della controversia entro il termine di legge davanti alla predetta Corte dei Conti;
2)nulla per le spese del doppio grado.
Salerno, 28/04/2025.
9 Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 91/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Saverio Di Sevo e CP_1
Annarita Ferrara, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: pensione di reversibilità.
Appello avverso la sentenza n. 1/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti;
rigettare la domanda proposta da con il ricorso di primo CP_1
grado, vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/11/2017 , premesso che CP_1
presentava in data 30/05/2016 all domanda di riconoscimento della Pt_1
2 pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne ed inabile, convivente ed a carico del genitore deceduta il 09/02/2016); che Persona_2
l rigettava la domanda;
che non aveva esito il gravame Pt_1
amministrativo; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della
Lucania, chiedendo il pagamento della pensione di reversibilità, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva il difetto dei requisiti necessari Pt_1
per l'attribuzione della prestazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza pubblicata in data 11/09/2023 il Giudice di primo grado accoglieva la domanda.
Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 05/03/2024.
L'appellante eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, atteso che la de cuius era titolare di pensione pubblica Vocpdel da ottobre 1998 e anche di pensione di reversibilità Sr dal giugno 2011, e deduceva che la cognizione della controversia spettava alla Corte dei Conti.
Nel merito l' deduceva che erroneamente il primo giudice aveva Pt_1
ritenuto sussistente lo stato di bisogno e la vivenza a carico del genitore, in quanto: il ricorrente era titolare di pensione IOCOM da aprile 2015,
3 avendo svolto l'attività di commerciante dal 22/04/1997 e fino al
20/05/2016 (data successiva al decesso del genitore) ed avendo poi ceduto la predetta attività alla coniuge il ricorrente non coabitava con CP_2
la madre, come dimostrava l'attestato storico di residenza;
il ricorrente era altresì titolare di pensione di invalidità civile a partire dal 01/02/2016 ed aveva percepito consistenti arretrati nell'anno 2018 (riferiti agli anni dal
2016 in poi).
Chiedeva quindi il rigetto della domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
15/04/2025, l'appellato eccepiva la tardività e la inattendibilità della documentazione depositata in appello dall . Pt_1
Ribadiva che il possesso dei requisiti di legge era stato dimostrato in primo grado mediante la CTU medico legale e la deposizione testimoniale.
Confutava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio previo deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare il difetto di giurisdizione.
4 Come affermato dalla S.C., la Corte dei Conti è competente a conoscere in via esclusiva delle pensioni dei pubblici dipendenti e delle domande proposte in connessione con tali pensioni.
“In particolare la pensione di riversibilità, in quanto trattamento
previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, alla Corte dei
conti (Cass. Sezioni Unite 14 dicembre 1998 n. 12540)” (così testualmente
Cass. Sez. Un. n. 6179/2008).
Laddove il trattamento pensionistico sia finanziato, in tutto o in parte,
dallo Stato, le pretese correlate a tale trattamento spettano alla cognizione della Corte di Conti, in quanto – a prescindere dal petitum concreto azionato dall'interessato e dal soggetto erogatore – il riconoscimento del diritto va ad incidere o comunque deriva da una pensione il cui onere economico grava sullo Stato (v. Cass. Sez. Un. 6179/2008 in tema di assegno per nucleo familiare su pensione pubblica;
Cass. Sez. Un. n.
23732/2006 e n. 3195/2007 in tema di benefici amianto per gli ex dipendenti pubblici;
Cass. Sez. Un. 27187/2006, sui trattamenti pensionistici dei dipendenti di Ferrovie dello Stato SPA, perchè,
nonostante l'assetto privatistico dei relativi rapporti di lavoro, il
5 trattamento pensionistico è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato;
Cass. Sez. Un. n.
14/2007 per i dipendenti di Poste italiane SPA per le medesime ragioni).
Nel caso di specie l ha eccepito che la de cuius Pt_1 Persona_2
(madre di ) era titolare di pensione pubblica Vocpdel da CP_1
ottobre 1998, allegando la relativa documentazione (v. tabulato informatico sulle pensioni godute dalla de cuius). Pt_1
Tale elemento non è stato confutato o smentito in giudizio dall'appellato.
La pensione di reversibilità, oggetto della pretesa azionata da CP_1
nel presente contenzioso, va quindi direttamente ricondotta al trattamento pensionistico pubblico di cui pacificamente fruiva la de cuius, con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti.
Pur avendo l sollevato tale eccezione solo in secondo Controparte_3
grado quale motivo di gravame, non è preclusa in questa sede la relativa declaratoria.
Secondo i giudici di legittimità, “la sentenza di primo grado di merito può
sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
le sentenze di
appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto
6 non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa
preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare
anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia
formato il giudicato esplicito o implicito” (così Cass. Sez. Un. n.
5762/2012; v. anche Cass. Sez. Un. n. 24883/2008, secondo cui il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione).
L'obbligo di verifica pregiudiziale della giurisdizione può essere derogato solo in caso di formazione del giudicato, esplicito od implicito, sulla giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 29/2016).
In linea con tale impostazione, si è statuito che la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello (Cass. Sez. Un.
n. 7097/2011, n. 11916/2014), e può posta pure dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in
7 base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito (Cass. Sez. Un.
n. 16391/2011).
Si è ritenuta ammissibile l'impugnazione per motivi di giurisdizione anche da parte di chi, avendo adito il giudice amministrativo, contesti poi la giurisdizione in secondo grado, atteso che l'unico limite all'auto eccezione del difetto di giurisdizione in sede di gravame è costituito dalla formazione del giudicato, implicito o esplicito (Cass. Sez. Un. n. 26129/2010).
E' dunque possibile l'impugnazione della sentenza di prime cure per difetto di giurisdizione, e tale difetto può essere altresì rilevato di ufficio se non si è formato il giudicato sul punto.
Nel caso di specie il Tribunale, adito dal ricorrente per CP_1
ottenere la pensione di reversibilità, nel decidere la controversia in senso favorevole all'attore, ha implicitamente ravvisato la propria giurisdizione,
e tale punto è stato specificamente impugnato dall' con il presente Pt_1
ricorso di appello, in cui è stata invocata la cognizione della Corte dei
Conti.
8 Non si è pertanto formato alcun giudicato su tale profilo, non avendo l'ente previdenziale prestato acquiescenza alla pronunzia di prime cure circa la giurisdizione.
Nulla per le spese del doppio grado, essendovi la dichiarazione di esonero ex art. 152 dis att cpc.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 91/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1/2023 Pt_1 CP_1
del Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione,
spettando la cognizione della controversia alla Corte dei Conti, e dispone la riassunzione della controversia entro il termine di legge davanti alla predetta Corte dei Conti;
2)nulla per le spese del doppio grado.
Salerno, 28/04/2025.
9 Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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