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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8339/2023
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8339/2023
Oggi 27 ottobre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8339/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentate e difese per il
[...] io dagli ZI CA e LA NE SE ATTORI contro rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 205
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. CARNEVALE STEFANO e dell'avv. Controparte_2
LE ANTONIO GRAMSCI 22 80122 NAPOLI presso il difensore avv. CARNEVALE STEFANO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2023 Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l'avv. deducendo la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo e chiedendone la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva:
- che ed il suo defunto coniuge, in data 27.08.2002 mentre si Parte_1 Persona_1 trovavano a bordo di un aliscafo dalla , diretto ad Ischia, a causa di una collisione tra tale mezzo ed CP_3 un'imbarcazione da diporto, subivano lesioni;
pagina 2 di 9 - che gli stessi con il patrocinio legale dell'avv. in data 19.07.2004, convenivano in giudizio CP_1 la innanzi al Giudice di Pace di Ischia, deducendo la responsabilità di quest'ultima e chiedendone la CP_3 condanna al risarcimento dei danni subiti;
- che il giudizio dopo l'espletamento di una CTU medica si concludeva con la sentenza n. 94/2013 del 14.04.2014 in cui il Giudice onorario dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, assegnando il termine di 60 giorni per la riassunzione.
- che con ricorso depositato il 13.06.2014 la , in proprio e quale erede di Pt_1 Persona_1 nel frattempo deceduto, nonché i suoi figli e quali eredi di sempre CP_4 Pt_2 Persona_1 patrocinati dall'Avv. chiedevano la riassunzione del giudizio e la condanna della;
CP_1 CP_3
- che instauratosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva, con la prima difesa, CP_3
l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso;
- che tale eccezione veniva accolta dal Tribunale isolano, il quale con la sentenza emessa nel giudizio
RG. N. 11/2014 stabiliva che la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., andava fatta con comparsa da notificare alle altre parti e nonostante l'applicazione del principio di conservazione che faceva salva la forma del ricorso utilizzato, nel caso di specie l'inammissibilità derivava anche dall'inosservanza del termine di notifica dell'atto. Il Tribunale, infatti, accertava che il ricorso veniva notificato in data
02.10.2014, ben oltre la scadenza del termine fissato per tale incombente, che era il 20.07.2014;
- che le istanti revocano il mandato conferito all'Avv. con a.r. del 15.11.2022; CP_1
- che la suddetta sentenza non veniva appellata divenendo definitiva;
- che alla luce di quanto sopra esposto emergeva la responsabilità professionale dell'avv. per CP_1 avere compromesso con il suo comportamento negligente la realizzazione del diritto delle attrici all'ottenimento di una pronuncia sul merito della domanda ed il conseguente risarcimento per le lesioni subite nel sinistro avvenuto in data 27.08.2022.
- che in particolare il professionista effettuava la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Ischia in modo non solo irrituale ( con ricorso in luogo del previsto atto di citazione) ma soprattutto tardivo e cioè oltre il termine fissato per la notifica dal giudice (il ricorso fu notificato in data 02.10.2014, ben oltre la scadenza termine fissato per tale incombente, il 20.07.2014); la violazione ingiustificata di tale temine era equiparabile all'inattività della parte interessata, e conduceva all'estinzione del giudizio.
- che ciò posto le istanti chiedevano il risarcimento del danno subito che quantificavano, attesi gli esiti della ctu espletata nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, per in euro 5.346,00 Parte_1 mentre per il defunto 9.913,77, e quindi per i suoi eredi;
Persona_1
- che parte attrice esperiva la procedura di mediazione che si concludeva con verbale negativo;
pagina 3 di 9 Tutto quanto premesso le attrici chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto nel giudizio n. RG. 11/2014 definito con pronuncia di inammissibilità del ricorso in riassunzione;
e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito.
In particolare, chiedevano:
- in via principale di condannare, il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 7.000,00 in proprio e di € 3.500,00 quale erede del defunto oltre interessi Persona_1 legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condannare il convenuto al pagamento, in favore di quale erede di Parte_2 [...]
, della somma di € 1.116,00 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal Per_1 deposito del ricorso e sino al soddisfo;
In subordine, chiedevano:
- condannare il convenuto al pagamento, in favore di della somma di € 5.346,00 Parte_1 in applicazione delle tabelle sul danno biologico redatte dal Tribunale di Milano, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria ( a far data dal deposito della perizia);
- Condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici, quali eredi di della Persona_1 somma di € 9.913,77, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far data dal deposito della perizia;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 20.07.2023 il convenuto, il quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia , compagnia con cui aveva stipulato una polizza Controparte_2 per la responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non si rilevava alcun errore nell'attività espletata, né alcuna violazione del dovere di diligenza. Specificava che parte attrice non aveva dimostrato nè di avere subito una inadeguata prestazione professionale, nè l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di dichiarare che la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, era tenuta a manlevarlo, da ogni pretesa attorea. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in data 06.11.2023 la chiamata , la quale in merito alla Controparte_6 domanda di garanzia, dava atto dell'esistenza della polizza 380580003 (attiva dall'8/3/2018 ed ancora vigente). Specificava che, ai sensi dell'art. 11 delle CC.GG., la polizza era operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provocavano le richieste di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione. pagina 4 di 9 Deduceva poi che il pagamento del premio da parte dell'assicurato per la l'annualità relativa all'anno 2023,
(anno di notifica della richiesta di risarcimento all'assicurato) era stato tardivo, per cui, ai sensi dell'art 15 delle condizioni di polizza, la garanzia era sospesa e non operava. Precisava, inoltre, che nel caso di ritenuta operatività della garanzia occorreva comunque tenere conto dello scoperto del 5% per ogni danneggiato e del massimale previsto dal contratto.
Per quanto concerneva la domanda attorea si associava alle difese dell'assicurato e ne chiedeva l'integrale rigetto perché infondata ed in alcun modo provata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Depositate le note istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27.10.2025. In tale udienza raccolte le note conclusionali, il Giudice si riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la decisione della controversia in esame esige la preventiva ricognizione dei presupposti della responsabilità professionale ascritta all'avvocato. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza
(Cass., sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618, in Foro it., 1997, I, 3570; Cass., sez. II, 18 novembre 1996, n.
10068, in Dir. ed economia assicuraz., 1998, 616, con nota di Responsabilità professionale Per_2 dell'avvocato; Cass., sez. II, 25 marzo 1995, n. 3566, in Foro it. Rep., 1995, Professioni intellettuali, n. 123;
Trib. Roma, 11 ottobre 1995, in Danno e resp., 1996, 644). Inoltre, la diligenza esigibile dall'avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13777 del 31/05/2018). In particolare, in virtù di un consolidato orientamento, la giurisprudenza di legittimità statuisce che il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista
"bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n.
24213 del 27/11/2015, Rv. 637836 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 10431 del 08/08/2000, Rv. 539314 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000, Rv. 538862 pagina 5 di 9 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000, Rv. 532973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999,
Rv. 527535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997, Rv. 506788 01; Sez. 3, Sentenza n. 7127 del
29/08/1987, Rv. 455277 - 01; non sarà superfluo ricordare che tale principio rimonta a Sez. 3, Sentenza n.
3255 del 25/10/1972, Rv. 361064 - 01). Quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24 ottobre
2017). Il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015). Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n.
1984/2016 la Cassazione ha ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (conf. Cass. 2638/2013). Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista, infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché, secondo quanto confermato anche con sentenza n. 2954/2016, il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (conf. Cass. 8470/1995).
Ciò premesso, deve osservarsi che parte attrice prospetta un'ipotesi di responsabilità del professionista convenuto, di natura colposamente omissiva e negligente: l'attore lamenta la tardiva notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di
Ischia. pagina 6 di 9 Tale condotta colposa del convenuto aveva comportato, secondo la tesi attorea, l'impossibilità di ottenere per le attrici in proprio e quali eredi di il risarcimento dei danni per le lesioni subite nel Persona_1 sinistro;
ciò attesa la pronuncia di inammissibilità pronunciata da Tribunale di Napoli. Sez dist di Ischia
(pronuncia divenuta definitiva per mancata proposizione di gravame).
Orbene, deve darsi atto che dall'esame della documentazione in atti emerge, come rilevato dal Giudice del
Tribunale di Napoli sez dist di Ischia, dott.ssa Criscuolo, che l'avv. depositava ricorso per CP_1 riassunzione nel termine fissato dal Giudice (13.06.2014 entro i 60 gg dal deposito dalla sentenza di incompetenza per valore). Il Giudice designato fissava con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio in data 20.10.2014, onerando la parte che aveva effettuato la riassunzione a notificare ricorso e decreto nel termine del 20.07.2014; tale ultimo termine non veniva rispettato dal convenuto professionista, il quale procedeva a notificare ricorso e decreto solo in data 02.10.2014 con netto ritardo rispetto al termine fissato dal Giudice (cfr. sentenza Trib di Napoli sez dist di Ischia all prod attorea).
Ciò premesso occorre verificare se tale ritardo nella notifica poteva essere considerato comportamento negligente e verificare se ne deriva responsabilità del professionista.
Deve osservarsi all'uopo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che verificatasi una causa d'interruzione, il meccanismo di riattivazione del processo interrotto impone la distinzione del momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, così che il termine perentorio previsto dall'art. 305
c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice;
sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. (cfr. in tal senso Cass S.U. 14854/2006 e conforme da ultimo Cass. 26288/2023)
In forza di quanto sopra riportato dunque, l'omessa notifica dell'atto di riassunzione (tempestivamente depositato) nel termine fissato dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza non potrà comportare la declaratoria di estinzione del processo ad opera del Giudice stesso, bensì imporrà a quest'ultimo – una volta rilevata la nullità – (solo) l'onere di dover assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica in forza dell'applicazione analogica dell'art. 291 Cod. Proc. civ. e solo nel caso in cui non sia rispettato (dalla parte onerata) tale secondo termine per la rinnovazione della notifica disposto dal Giudice, dovrà essere dichiarata – anche d'ufficio – l'estinzione del processo a fronte del combinato disposto di cui agli articoli 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, Cod. Proc. civ.. (cfr. tra le altre Cass n. 802/2016).
Tutto quanto innanzi posto deve ritenersi, pertanto, che non era conforme a diritto la pronuncia del
Giudice del Tribunale di Napoli Sez dist di Ischia;
infatti, posta la mancata notifica nei termini fissati, il pagina 7 di 9 Magistrato avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso entro un termine perentorio e, solo nel caso di mancato rispetto di tale secondo termine dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ed allora, alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra riportate alcuna responsabilità professionale è configurabile in capo al professionista convenuto per il ritardo nella notifica del ricorso di riassunzione.
Tanto atteso che il ritardo sarebbe stato emendabile - attesa l'accertata non conformità a diritto del provvedimento di inammissibilità- attraverso una impugnazione tendente alla sua riforma;
ciò con conseguente ottenimento di una pronuncia di merito, con eventuale accoglimento della domanda attorea.
Tuttavia, la sentenza, pur impugnabile non veniva appellata perché parte attrice revocava il mandato conferito all'odierno convenuto (cfr atto di citazione pag.2, nonché a.r. con lettera raccomandata a.r. n.
145723010925 del 15.11.2022 e missiva del 22.03.2023).
Dal sin qui detto emerge l'infondatezza della domanda attorea che, pertanto, va rigettata.
Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice . Controparte_2
In ordine al governo delle spese, tra parte attrice e convenuto si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse nonostante la soccombenza;
ciò atteso che dagli atti del giudizio
è emerso effettivamente sussistere il mancato rispetto del termine per notificare, quale fissato dal Giudice del decreto (sebbene tale mancato rispetto non abbia determinato effetti pregiudizievoli per le attrici).
Per quanto concerne le spese relative alla terza chiamata:
- osservato che dall'esame della polizza deve ritenersi la astratta operatività della copertura assicurativa e la non arbitrarietà della chiamata del terzo (cfr. polizza all. prod chiamata e comparsa di costituzione e risposta della compagnia pag. 2);
- applicato il principio di causazione (cfr. amplius Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2021, n. 511);
le spese del terzo chiamato andrebbero poste a carico di parte attrice, atteso che la relativa chiamata in causa ad iniziativa del convenuto si è resa necessaria per contrastare le avverse pretese. Tuttavia, anche nei rapporti tra parte attrice e la compagnia chiamata devono trovare riscontro le eccezionali ragioni per la compensazione pocanzi indicate, - ragioni consistenti nella effettiva tenuta di una condotta irregolare da parte del professionista assicurato - sicché, le spese sono parimenti compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Compensa integralmente le spese tra tutte le parti costituite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
pagina 8 di 9 Napoli, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 9 di 9
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8339/2023
Oggi 27 ottobre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8339/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentate e difese per il
[...] io dagli ZI CA e LA NE SE ATTORI contro rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 205
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. CARNEVALE STEFANO e dell'avv. Controparte_2
LE ANTONIO GRAMSCI 22 80122 NAPOLI presso il difensore avv. CARNEVALE STEFANO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2023 Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l'avv. deducendo la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo e chiedendone la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva:
- che ed il suo defunto coniuge, in data 27.08.2002 mentre si Parte_1 Persona_1 trovavano a bordo di un aliscafo dalla , diretto ad Ischia, a causa di una collisione tra tale mezzo ed CP_3 un'imbarcazione da diporto, subivano lesioni;
pagina 2 di 9 - che gli stessi con il patrocinio legale dell'avv. in data 19.07.2004, convenivano in giudizio CP_1 la innanzi al Giudice di Pace di Ischia, deducendo la responsabilità di quest'ultima e chiedendone la CP_3 condanna al risarcimento dei danni subiti;
- che il giudizio dopo l'espletamento di una CTU medica si concludeva con la sentenza n. 94/2013 del 14.04.2014 in cui il Giudice onorario dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, assegnando il termine di 60 giorni per la riassunzione.
- che con ricorso depositato il 13.06.2014 la , in proprio e quale erede di Pt_1 Persona_1 nel frattempo deceduto, nonché i suoi figli e quali eredi di sempre CP_4 Pt_2 Persona_1 patrocinati dall'Avv. chiedevano la riassunzione del giudizio e la condanna della;
CP_1 CP_3
- che instauratosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva, con la prima difesa, CP_3
l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso;
- che tale eccezione veniva accolta dal Tribunale isolano, il quale con la sentenza emessa nel giudizio
RG. N. 11/2014 stabiliva che la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., andava fatta con comparsa da notificare alle altre parti e nonostante l'applicazione del principio di conservazione che faceva salva la forma del ricorso utilizzato, nel caso di specie l'inammissibilità derivava anche dall'inosservanza del termine di notifica dell'atto. Il Tribunale, infatti, accertava che il ricorso veniva notificato in data
02.10.2014, ben oltre la scadenza del termine fissato per tale incombente, che era il 20.07.2014;
- che le istanti revocano il mandato conferito all'Avv. con a.r. del 15.11.2022; CP_1
- che la suddetta sentenza non veniva appellata divenendo definitiva;
- che alla luce di quanto sopra esposto emergeva la responsabilità professionale dell'avv. per CP_1 avere compromesso con il suo comportamento negligente la realizzazione del diritto delle attrici all'ottenimento di una pronuncia sul merito della domanda ed il conseguente risarcimento per le lesioni subite nel sinistro avvenuto in data 27.08.2022.
- che in particolare il professionista effettuava la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Ischia in modo non solo irrituale ( con ricorso in luogo del previsto atto di citazione) ma soprattutto tardivo e cioè oltre il termine fissato per la notifica dal giudice (il ricorso fu notificato in data 02.10.2014, ben oltre la scadenza termine fissato per tale incombente, il 20.07.2014); la violazione ingiustificata di tale temine era equiparabile all'inattività della parte interessata, e conduceva all'estinzione del giudizio.
- che ciò posto le istanti chiedevano il risarcimento del danno subito che quantificavano, attesi gli esiti della ctu espletata nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, per in euro 5.346,00 Parte_1 mentre per il defunto 9.913,77, e quindi per i suoi eredi;
Persona_1
- che parte attrice esperiva la procedura di mediazione che si concludeva con verbale negativo;
pagina 3 di 9 Tutto quanto premesso le attrici chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto nel giudizio n. RG. 11/2014 definito con pronuncia di inammissibilità del ricorso in riassunzione;
e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito.
In particolare, chiedevano:
- in via principale di condannare, il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 7.000,00 in proprio e di € 3.500,00 quale erede del defunto oltre interessi Persona_1 legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condannare il convenuto al pagamento, in favore di quale erede di Parte_2 [...]
, della somma di € 1.116,00 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal Per_1 deposito del ricorso e sino al soddisfo;
In subordine, chiedevano:
- condannare il convenuto al pagamento, in favore di della somma di € 5.346,00 Parte_1 in applicazione delle tabelle sul danno biologico redatte dal Tribunale di Milano, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria ( a far data dal deposito della perizia);
- Condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici, quali eredi di della Persona_1 somma di € 9.913,77, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far data dal deposito della perizia;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 20.07.2023 il convenuto, il quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia , compagnia con cui aveva stipulato una polizza Controparte_2 per la responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non si rilevava alcun errore nell'attività espletata, né alcuna violazione del dovere di diligenza. Specificava che parte attrice non aveva dimostrato nè di avere subito una inadeguata prestazione professionale, nè l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di dichiarare che la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, era tenuta a manlevarlo, da ogni pretesa attorea. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in data 06.11.2023 la chiamata , la quale in merito alla Controparte_6 domanda di garanzia, dava atto dell'esistenza della polizza 380580003 (attiva dall'8/3/2018 ed ancora vigente). Specificava che, ai sensi dell'art. 11 delle CC.GG., la polizza era operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provocavano le richieste di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione. pagina 4 di 9 Deduceva poi che il pagamento del premio da parte dell'assicurato per la l'annualità relativa all'anno 2023,
(anno di notifica della richiesta di risarcimento all'assicurato) era stato tardivo, per cui, ai sensi dell'art 15 delle condizioni di polizza, la garanzia era sospesa e non operava. Precisava, inoltre, che nel caso di ritenuta operatività della garanzia occorreva comunque tenere conto dello scoperto del 5% per ogni danneggiato e del massimale previsto dal contratto.
Per quanto concerneva la domanda attorea si associava alle difese dell'assicurato e ne chiedeva l'integrale rigetto perché infondata ed in alcun modo provata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Depositate le note istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27.10.2025. In tale udienza raccolte le note conclusionali, il Giudice si riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la decisione della controversia in esame esige la preventiva ricognizione dei presupposti della responsabilità professionale ascritta all'avvocato. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza
(Cass., sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618, in Foro it., 1997, I, 3570; Cass., sez. II, 18 novembre 1996, n.
10068, in Dir. ed economia assicuraz., 1998, 616, con nota di Responsabilità professionale Per_2 dell'avvocato; Cass., sez. II, 25 marzo 1995, n. 3566, in Foro it. Rep., 1995, Professioni intellettuali, n. 123;
Trib. Roma, 11 ottobre 1995, in Danno e resp., 1996, 644). Inoltre, la diligenza esigibile dall'avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13777 del 31/05/2018). In particolare, in virtù di un consolidato orientamento, la giurisprudenza di legittimità statuisce che il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista
"bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n.
24213 del 27/11/2015, Rv. 637836 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 10431 del 08/08/2000, Rv. 539314 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000, Rv. 538862 pagina 5 di 9 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000, Rv. 532973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999,
Rv. 527535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997, Rv. 506788 01; Sez. 3, Sentenza n. 7127 del
29/08/1987, Rv. 455277 - 01; non sarà superfluo ricordare che tale principio rimonta a Sez. 3, Sentenza n.
3255 del 25/10/1972, Rv. 361064 - 01). Quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24 ottobre
2017). Il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015). Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n.
1984/2016 la Cassazione ha ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (conf. Cass. 2638/2013). Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista, infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché, secondo quanto confermato anche con sentenza n. 2954/2016, il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (conf. Cass. 8470/1995).
Ciò premesso, deve osservarsi che parte attrice prospetta un'ipotesi di responsabilità del professionista convenuto, di natura colposamente omissiva e negligente: l'attore lamenta la tardiva notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di
Ischia. pagina 6 di 9 Tale condotta colposa del convenuto aveva comportato, secondo la tesi attorea, l'impossibilità di ottenere per le attrici in proprio e quali eredi di il risarcimento dei danni per le lesioni subite nel Persona_1 sinistro;
ciò attesa la pronuncia di inammissibilità pronunciata da Tribunale di Napoli. Sez dist di Ischia
(pronuncia divenuta definitiva per mancata proposizione di gravame).
Orbene, deve darsi atto che dall'esame della documentazione in atti emerge, come rilevato dal Giudice del
Tribunale di Napoli sez dist di Ischia, dott.ssa Criscuolo, che l'avv. depositava ricorso per CP_1 riassunzione nel termine fissato dal Giudice (13.06.2014 entro i 60 gg dal deposito dalla sentenza di incompetenza per valore). Il Giudice designato fissava con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio in data 20.10.2014, onerando la parte che aveva effettuato la riassunzione a notificare ricorso e decreto nel termine del 20.07.2014; tale ultimo termine non veniva rispettato dal convenuto professionista, il quale procedeva a notificare ricorso e decreto solo in data 02.10.2014 con netto ritardo rispetto al termine fissato dal Giudice (cfr. sentenza Trib di Napoli sez dist di Ischia all prod attorea).
Ciò premesso occorre verificare se tale ritardo nella notifica poteva essere considerato comportamento negligente e verificare se ne deriva responsabilità del professionista.
Deve osservarsi all'uopo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che verificatasi una causa d'interruzione, il meccanismo di riattivazione del processo interrotto impone la distinzione del momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, così che il termine perentorio previsto dall'art. 305
c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice;
sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. (cfr. in tal senso Cass S.U. 14854/2006 e conforme da ultimo Cass. 26288/2023)
In forza di quanto sopra riportato dunque, l'omessa notifica dell'atto di riassunzione (tempestivamente depositato) nel termine fissato dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza non potrà comportare la declaratoria di estinzione del processo ad opera del Giudice stesso, bensì imporrà a quest'ultimo – una volta rilevata la nullità – (solo) l'onere di dover assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica in forza dell'applicazione analogica dell'art. 291 Cod. Proc. civ. e solo nel caso in cui non sia rispettato (dalla parte onerata) tale secondo termine per la rinnovazione della notifica disposto dal Giudice, dovrà essere dichiarata – anche d'ufficio – l'estinzione del processo a fronte del combinato disposto di cui agli articoli 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, Cod. Proc. civ.. (cfr. tra le altre Cass n. 802/2016).
Tutto quanto innanzi posto deve ritenersi, pertanto, che non era conforme a diritto la pronuncia del
Giudice del Tribunale di Napoli Sez dist di Ischia;
infatti, posta la mancata notifica nei termini fissati, il pagina 7 di 9 Magistrato avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso entro un termine perentorio e, solo nel caso di mancato rispetto di tale secondo termine dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ed allora, alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra riportate alcuna responsabilità professionale è configurabile in capo al professionista convenuto per il ritardo nella notifica del ricorso di riassunzione.
Tanto atteso che il ritardo sarebbe stato emendabile - attesa l'accertata non conformità a diritto del provvedimento di inammissibilità- attraverso una impugnazione tendente alla sua riforma;
ciò con conseguente ottenimento di una pronuncia di merito, con eventuale accoglimento della domanda attorea.
Tuttavia, la sentenza, pur impugnabile non veniva appellata perché parte attrice revocava il mandato conferito all'odierno convenuto (cfr atto di citazione pag.2, nonché a.r. con lettera raccomandata a.r. n.
145723010925 del 15.11.2022 e missiva del 22.03.2023).
Dal sin qui detto emerge l'infondatezza della domanda attorea che, pertanto, va rigettata.
Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice . Controparte_2
In ordine al governo delle spese, tra parte attrice e convenuto si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse nonostante la soccombenza;
ciò atteso che dagli atti del giudizio
è emerso effettivamente sussistere il mancato rispetto del termine per notificare, quale fissato dal Giudice del decreto (sebbene tale mancato rispetto non abbia determinato effetti pregiudizievoli per le attrici).
Per quanto concerne le spese relative alla terza chiamata:
- osservato che dall'esame della polizza deve ritenersi la astratta operatività della copertura assicurativa e la non arbitrarietà della chiamata del terzo (cfr. polizza all. prod chiamata e comparsa di costituzione e risposta della compagnia pag. 2);
- applicato il principio di causazione (cfr. amplius Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2021, n. 511);
le spese del terzo chiamato andrebbero poste a carico di parte attrice, atteso che la relativa chiamata in causa ad iniziativa del convenuto si è resa necessaria per contrastare le avverse pretese. Tuttavia, anche nei rapporti tra parte attrice e la compagnia chiamata devono trovare riscontro le eccezionali ragioni per la compensazione pocanzi indicate, - ragioni consistenti nella effettiva tenuta di una condotta irregolare da parte del professionista assicurato - sicché, le spese sono parimenti compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Compensa integralmente le spese tra tutte le parti costituite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
pagina 8 di 9 Napoli, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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