TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6523/2024 RG discussa all'udienza del 04/07/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CONGEDO Parte_1
DARIO e dall'avv. NICOLARDI MARIA LUCIA
Ricorrente
C O N T R O
, contumace Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità delineate nella parte narrativa del presente ricorso tra il ricorrente signor e il signor Parte_1
, titolare della ditta individuale Wall Street di Flavio Spedicato, con sede in Controparte_1
Monteroni di Lecce alla via Luigi Einaudi n. 54 e con sede di lavoro al viale Ugo Foscolo n. 53 per il periodo dal 22.12.2023 al 27.01.2024 e che per le mansioni in concreto svolte di aiuto cuoco di settimo livello del C.C.N.L. del settore egli ha diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all'attività svolta come delineata nel presente ricorso;
b) per l'effetto dichiarare tenuto e conseguentemente condannare , titolare della ditta Controparte_1 individuale Wall Street di Flavio Spedicato, con sede in Monteroni di Lecce alla via Luigi Einaudi n.
1 54 e con sede di lavoro al viale Ugo Foscolo n. 53 al pagamento in favore del signor della Parte_1 somma complessiva di €. 2.795,04 per differenze retributive e per Trattamento di Fine Rapporto, così come riportata nel presente ricorso e nei conteggi analitici depositati nel fascicolo telematico e che saranno allegati e notificati unitamente allo stesso ricorso, o quella somma superiore o inferiore che sarà accertata a mezzo del C.T.U. nominando, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione sino all'integrale soddisfo;
c) per l'effetto di quanto sopra condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 – il signor ha prestato la sua attività lavorativa di aiuto cuoco alle dipendenze della Parte_1
CP_
resistente dal 22.12.2023 al 27.01.2024 data del suo licenziamento intimato verbalmente dal signor;
CP_1
2 – il ricorrente è stato assunto con un contratto a tempo parziale e determinato con decorrenza dal
17.01.2024 e termine finale il 15.03.2024;
3 – sin dall'inizio del rapporto di lavoro il signor ha svolto le mansioni di aiuto cuoco di Pt_1 settimo livello;
4 – il ricorrente sin dall'inizio del rapporto lavorativo ha prestato la sua attività tutti i giorni della settimana comprese domeniche e festivi dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nel periodo dal 22.12.2023 al 07.01.2024 e dalle ore 16,00 alle ore 00,00 dal 08.01.2024 sino alla cessazione del rapporto;
5 – durante la prestazione lavorativa non erano concesse pause;
6 – al ricorrente a partire dalla sua assunzione effettiva con comunicazione agli enti competenti del 17.01.2024 sono stati concessi solo due giorni di riposo settimanale;
7 – a titolo di retribuzione il ricorrente ha percepito esclusivamente un acconto di €. 200,00 come indicato sotto la voce “percepito” di cui ai conteggi di parte che integrano il presente ricorso e non gli è mai stato consegnato il prospetto paga sebbene richiesto;
8 – il ricorrente inoltre nulla si è visto riconoscere a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, straordinario diurno e notturno, lavoro notturno, Trattamento di Fine Rapporto;
[…]
2 Ha pertanto concluso nei termini sopra riportati.
***
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Risulta come sia stata notificato in data 7.6.24 il ricorso introduttivo, spedito all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale e di pertinenza del medesimo resistente.
A tale indirizzo, si precisa sin da ora, risulta notificato il verbale ammissivo di interrogatorio formale (cfr verbale del 14.1.25 nonché deposito telematico del 22.1.25).
Risulta quindi correttamente inverata la contumacia del resistente.
In corso di giudizio è stata svolta anche prova per testi.
Il teste ha fatto presente che: Tes_1
ADR: conosco il . Abbiamo lavorato assieme per il locele Wall Strett il titolare era Pt_1 Persona_1
il locale a viale U. Foscolo, incrocio con la via per Frigole. A lecce.
[...]
ADR: era aiuto cuoco. Io ero il barman. Pt_1
ADR: io dal 22.12.2023 dove c'è stata l'inaugurazione. Siamo stati assunti quel giorno.
Abbiamo firmato i contratti.
ADR: io me ne sono andato il 21.1.2024. sono stato il primo che se ne è andato.
ADR: il a quanto mi ha detto qualche giorno dopo se ne è andato via. Pt_1
ADR: entravamo assieme alle 18 fino alle 2 di notte.
ADR: facevamo gli stessi orari. Infatti a volte lo accompagnavo anche a casa.
ADR: 7 giorni su 7. Abbiamo lavorato anche i festivi. Capodanno, Natale. Siamo stati sempre lì. ADR: io personalmente ricevetti un bonifico di 450 euro. Anche io ho fatto causa.
ADR: non gli ho chiesto quanto ha ricevuto. Sono cose sue personali.
ADR: il contratto fu fatto per 6 ore al giorno per credo 3 o 4 giorni la settimana. Il contratto lo abbiamo visto ma non abbiamo mai avuto copia.
ADR: anche le buste paga mai avute. Risultavamo sul c2 storico ma mai avute buste paga.
3 ADR: le abbiamo chieste sia al datore di lavoro che al suo consulente. mai avuto nulla.
ADR: principalmente 18 sino alle due del mattino. Poi poco prima della cessazione lui arrivava verso le
16 e andava via verso mezzanotte. Io arrivavo per le 17 e andavo via all'una di notte.
ADR: non c'era chiarezza nel rapporto di lavoro. l'ambiente era diventato ostile e poi i pagamenti non ci sono mai pervenuti tranne l'acconto. Non so lui come acconto.
Poi non abbiamo riceuto nulla né il contratto né le buste paga.
ADR: c'erano 4 in sala e altre 3 al bar che facevano turno a rotazione da 8 ore l'una.
Era 24 ore al giorno.
ADR: e poi c'erano in cucina il sig. e lo chef All'inizio c'era un lavapiatti, tale Pt_1 Per_2
, che andò via dopo una decina di giorni. Per_3
ADR: dopo non mi non sono più informato di chi è andato via.
ADR: ferie non fatte. Lavorato sempre 7 su 7. A volte anche prolungato l'orario per via di feste.
ADR: noi abbiamo cominciato tutti quanti il 22.12. anche lui lamentava di non aver ricevuto alcuna documentazione. Io risulto assunto dal 22.12. Non sapevo che il ricorrente risultasse in nero per un periodo.
Il teste ha affermato: Per_2
ADR:conosco il . Pt_1
ADR: abbiamo lavorato assieme al Wall Street. Io ero chef. Il signore era il io aiuto cuoco. ADR: successivamente– dopo un mese e mezzo dall'apertura -non ci pagava più e ci ha mandato pure via e ho scoperto anche di essere inquadrato come aiuto cuoco. C'erano due aiuto cuoco senza cuoco e senza chef
ADR: in cucina eravamo due.
ADR: poi c'era un terzo che ogni tanto venuto per lavare i piatti. È venuto pochi giorni.
ADR: abbiamo iniziato attorno al 20.12, forse 21 o 22. Del 2023.
ADR: lui arrivava verso le 18, un'oretta dopo di me. Chiudevamo verso le 2/3 di notte. 7 giorni su 7. Festivi e vacanza. Senza ferie e senza sosta.
4 ADR: a gennaio, dopo le feste lui faceva 6 ore o 7. MI correggo, arrivava prima di me e io arrivavo dopo. Arrivava verso le 16 e andava via per le 24, o l'una.
ADR: abbiamo smesso assieme a fine gennaio. Proprio gli ultimi giorno. Dal 27 in poi.
ADR: ci ha liquidati con un messaggio alla fine. Lo abbiamo cercato di contattarlo. Poi abbiamo visto che era pure chiuso. Io lo chiamavo e lui non rispondeva.
ADR: io non ho fatto causa.
ADR: io ho ricevuto solo i primi giorni in pagamento. Poi ho deciso di non procedere.
ADR: quando lo chiamavo non rispondeva il titolare o dava appuntamenti cui non si presentava.
ADR: ci ha fatto firmare il contratto durante l'inaugurazione che stavamo preparando centinaia di patti.
Abbiamo firmato in buona fede. Ci eravamo accordati giorni prima.
Poi ho scoperto del mio errato inquadramento.
ADR: lui ha avuto il problema di essere stato registrato dopo. Accampava delle scuse il datore su questo ritardo nella regolarizzazione del rapporto.
ADR: io ho percepito gli ultimi giorni di dicembre. Credo che lui abbia percepito la paga degli stessi giorni ma non sono sicuro che abbia ricevuto il pagamento per intero di dicembre.
ADR: gennaio non è stato pagato.
ADR: il contratto non ricordo se era registrato part.time. ma gli accordi non sono stati rispettati nel mio caso. E immagino sarà stato lo stesso per tutti gli altri.
ADR: il locale ha chiuso nel 2024 stesso. Non credo nemmeno sia arrivato ad aprile 2024.
***
Al riguardo, le testimonianze sono preclare nell'indicare la durata della prestazione e l'orario svolto. Non sussistono dubbi sull'attendibilità degli stessi.
Inoltre, la mansione è individuata anche nel contratto individuale.
Deve quindi ritenersi come il ricorrente abbia lavorato per il periodo descritto in ricorso.
Quanto sopra appare confermato anche ex art. 232 cpc, stante la mancata comparizione a
5 rendere interrogatorio formale da parte del resistente, alla luce delle preclare testimonianze emerse in corso di giudizio.
Va tuttavia precisato come il ccnl usato nei conteggi e prodotto in atti sia diverso da quello indicato nel contratto individuale. Pertanto, in assenza di argomentazioni sul punto, si utilizzerà il ccnl di cui al contratto per determinare i conteggi sul dovuto (nel contratto individuale è specificato l'importo lordo mensile, da cui ricavare gli importi giornalieri). Si fa presente che in assenza della corretta indicazione del ccnl non appare concedibile la quattordicesima così come non sono concedibili le maggiorazioni contrattuali.
Di contro sono concedibili le indennità per ferie non godute e permessi non goduti (festività soppresse) in quanto istituti di natura legale (arg. anche ex CGUE 18.1.24 in C. 218/24).
Pertanto, spettano 1613,09 per differenze ordinarie da cui detrarre 200 euro di anticipo per euro 1413,09 dovute a titolo di differenze retributive.
A titolo di ferie non godute spettano 101,73 euro e per festività soppresse spettano 14,53 euro.
Di tredicesima spettano 134,42 euro. A titolo di TFR spettano 129,45 euro.
Di contro, la domanda di regolarizzazione contributiva va dichiarata inammissibile in quanto non è stato evocato in giudizio (Cass. n. 19398 del 15/09/2014) CP_3
Il tutto va maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6523/2024, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna parte resistente a pagare: euro 1413,09 dovute a titolo di differenze retributive;
euro 101,73 per ferie non godute ed euro 14,53 per c.d. festività soppresse;
euro 134,42 per tredicesima ed euro 129,45
a titolo di TFR. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc;
dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
6 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2000,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 04/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
7