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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 298/2023
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 26.05.2025 ore 15.27
E' comparso, nell'interesse di parte opponente, l'Avv. Raffaele
Franceschi, e nell'interesse delle parte opposta l'Avv. Salvatore Diana, i quali danno atto di aver raggiunto una transazione della lite, con compensazione delle spese del giudizio. L'Avv. Diana si riserva di depositare
l'istanza di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.07 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2023 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Franceschi giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia via Galvani n. 50 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Salvatore Diana ed elett.te dom.to in Tempio Pausania Via Fertilia 7 presso lo studio del medesimo avvocato.
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la somma pretesa con l'atto di precetto notificato in data e concludendo come segue:
-In via preliminare, disporre l'immediata sospensione della presente vertenza, inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione;
- Nel merito, accertare e dichiarare, per l'effetto, nullo e inefficace il predetto atto precetto per i motivi di cui alla premessa. - Condannare la convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito di rinuncia al mandato dell'Avv. Battino, si costituiva in giudizio come nuovo procuratore l'Avv. Franceschi, il quale confermava le difese di parte opponente.
All'udienza del 26.05.2025 le parti davano atto dell'avvenuta conciliazione della lite, con spese del giudizio compensate.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza con contestuale lettura del dispositivo.
********
Va rilevata, come dichiarato dalle parti, la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'accordo intervenuto non sussiste più
l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, invero, si precisa che la medesima costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Per quanto riguarda il caso in esame, sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché risulta evidente che, a seguito dell'intervenuto accordo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n. 14775), che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Nel caso di specie, come si è rilevato, si ha cessazione della materia del contendere e, come da accordo tra le parti, le spese del giudizio sono state regolate con compensazione tra le medesime.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, come specificato in parte motiva.
- Spese del giudizio compensate, come da accordo tra le parti.
Tempio Pausania, 26/05/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 26.05.2025 ore 15.27
E' comparso, nell'interesse di parte opponente, l'Avv. Raffaele
Franceschi, e nell'interesse delle parte opposta l'Avv. Salvatore Diana, i quali danno atto di aver raggiunto una transazione della lite, con compensazione delle spese del giudizio. L'Avv. Diana si riserva di depositare
l'istanza di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.07 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2023 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Franceschi giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia via Galvani n. 50 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Salvatore Diana ed elett.te dom.to in Tempio Pausania Via Fertilia 7 presso lo studio del medesimo avvocato.
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la somma pretesa con l'atto di precetto notificato in data e concludendo come segue:
-In via preliminare, disporre l'immediata sospensione della presente vertenza, inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione;
- Nel merito, accertare e dichiarare, per l'effetto, nullo e inefficace il predetto atto precetto per i motivi di cui alla premessa. - Condannare la convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito di rinuncia al mandato dell'Avv. Battino, si costituiva in giudizio come nuovo procuratore l'Avv. Franceschi, il quale confermava le difese di parte opponente.
All'udienza del 26.05.2025 le parti davano atto dell'avvenuta conciliazione della lite, con spese del giudizio compensate.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza con contestuale lettura del dispositivo.
********
Va rilevata, come dichiarato dalle parti, la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'accordo intervenuto non sussiste più
l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, invero, si precisa che la medesima costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Per quanto riguarda il caso in esame, sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché risulta evidente che, a seguito dell'intervenuto accordo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n. 14775), che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Nel caso di specie, come si è rilevato, si ha cessazione della materia del contendere e, come da accordo tra le parti, le spese del giudizio sono state regolate con compensazione tra le medesime.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, come specificato in parte motiva.
- Spese del giudizio compensate, come da accordo tra le parti.
Tempio Pausania, 26/05/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona