Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 03/03/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 3539/2024 vertente tra
Parte_1
E
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente L'Avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. MARIANGELA BORGESE per delega dell'Avv. BONICIOLI LILIA.
Per parte ricorrente l'avv. BORGESE CARMEN, si riporta al contenuto del ricorso, evidenziando le lacune della CTU svolta in sede di ATP ed in particolare la violazione delle disposizioni dell'Art.149 disp.att. c.p.c. in quanto non sono stati valutati i referti medici prodotti in data 06.06.24, 25.06.24, 06.09.2024 e 11.09.24, mai valutati dal
CTU che ha depositato la stesura definitiva della perizia nel novembre 2024; oltreché il mancato rispetto del principio del vincolo delle tabelle. Insiste pertanto nella richiesta di rinnovo della CTU.
Per parte resistente l'avv. MARIANGELA BORGESE, si riporta alla memoria difensiva insistendo nel rigetto del ricorso, opponendosi al rinnovo della CTU.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice provvede con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Palmi, 03/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 03/03/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
residente a [...] int.C. p.1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carmen
Borgese, presso il cui studio in Palmi, Via Nunziante, n° 18, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Palmi,
CP_ Via Alessandro Volta 2, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito Notaio in Persona_1
Fiumicino (Roma);
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “Il Signor è sicuramente in possesso dei requisiti Parte_1
socio-sanitari richiesti dalla legge in materia di ottenimento del beneficio”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione di invalidità civile.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 03.03.2025, udite le conclusioni degli avvocati, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_2
scritta depositata in data il 07.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante
“Tenuto conto della natura e della gravità delle infermità presentate dal periziando riteniamo il grado di riduzione della capacità lavorativa da attribuire alla Poliartrosi a media incidenza funzionale (cod. 7010 analogico) sia del 40%; quello da attribuire all' Controparte_3
ES (cod. 6003) sia del 25%; quello da attribuire al Deficit funzionale dei movimenti articolari della LA destra (cod. 7216) sia del
45%; quello da attribuire alla Sindrome del Tunnel LE a sinistra
(cod. 7314 analogico) sia del 10%; quello da attribuire alla Ipertensione
Arteriosa (cod. 6441) sia del 25%; quello da attribuire alla Sindrome
Ansioso-depressiva (cod. 2205) sia del 25%; quello complessivamente determinabile è dell'87%. Le suddette infermità Non determinano, in atto, il Diritto alla Pensione di Inabilità Civile.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. Persona_2
Palmi, 03/03/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti