Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di CA, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2116/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA (C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta Bruno, (già difeso dall'avv. Nicola GAL), elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE in riassunzione -
CONTRO (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Carelli
Basile, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE in riassunzione -
NONCHÉ
, via Lago di Balaton n. 14, 87064 Corigliano CP_2
NONCHÈ via Lago Cid n. 4, 87064 Corigliano Controparte_3
- RESISTENTI contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.12.2011, ha citato in Parte_1 giudizio, davanti al Giudice di Pace di Corigliano Calabro (proc. n. 159/2012 R.G.),
[...]
e , al fine di far accertare che la responsabilità Controparte_1 Controparte_3 CP_2 del sinistro occorsogli in data 9.06.2011, intorno alle ore 7:30, in C.da Lattughelle di Cassano AL
Ionio, era da addebitare esclusivamente a chiedendo la condanna in solido dei Controparte_3 convenuti al risarcimento dei danni subiti. In particolare, l'attore ha dedotto: di essere stato vittima, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, di un incidente stradale nel quale era rimasto ferito, a causa della erronea e imprudente manovra eseguita dal , alla guida della macchina agricola, targata CS-018518, di proprietà CP_3 di , assicurata per la RCA con consistente nell'aver fatto ripartire la CP_2 CP_4 macchina agricola nel mentre il eseguiva il corretto aggancio del veicolo trainato dalla Parte_1 macchina agricola;
la descritta manovra imperita del aveva provocato all'attore lo CP_3 schiacciamento, con ferita lacero contusa, del dito della mano sx, tanto da richiedere il trasporto presso il P.O. di CA e l'amputazione del 1° dito mano sinistra, con conseguenti danni fisici e morali. Tanto esposto, l'attore ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa e descritto in narrativa è da addebitare ad
esclusiva responsabilità del sig. 2) Accertare e dichiarare che a causa del Controparte_3 descritto incidente il sig. ha subito danni per €.15.498,54, somma da imputare al Parte_1 trauma subito, alla convalescenza, ai postumi invalidanti, ai danni morali ed alle spese mediche, o a quelle diverse somme che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di liquidare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, nei limiti di competenza;
3) Condannare i convenuti, in solido, all'immediato pagamento in favore dell'istante delle somme liquidande col favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo;
4) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art.93 c.p.c.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sola che ha Controparte_1 eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. e l'incompetenza per materia e valore del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in favore, alternativamente, del Tribunale di CA (luogo in cui si era verificato l'evento traumatico), del Tribunale di NO (nel cui circondario ricadeva il Comune di Corigliano, luogo di residenza Con dei convenuti e o del Tribunale di Bologna (sede legale della convenuta compagnia CP_3 assicurativa); nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, valutata la domanda e le spiegate eccezioni, ha disposto l'istruttoria della causa. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi e il deferimento dell'interrogatorio formale al convenuto Controparte_3
Espletate le prove orali, disattesa la chiesta C.T.U. medico-legale, con sentenza n. 312/13 del
18.05.2013, depositata in cancelleria il 20.05.2013, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Giudice di Pace di Cassano AL IO in virtù del luogo di verificazione dell'evento dannoso. La causa è stata tempestivamente riassunta dal innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Cassano AL IO (proc. n. 256/2013 R.G.) riproponendo le difese e le conclusioni già esposte ed evidenziando l'attività istruttoria espletata. Con comparsa depositata il 13.11.2013, si è costituita in giudizio soltanto Controparte_1 richiamando anch'essa le difese e le conclusioni già rassegnate. Il Giudice di Pace di Cassano AL IO, con ordinanza del 3.02.2015, depositata in Cancelleria in pari data e comunicata a mezzo fax in data 09.02.2015, ritenendo “che il sinistro non rientri nella circolazione stradale, bensì negli infortuni sul lavoro”, ha dichiarato “… la propria incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di CA …”. Con ricorso depositato il 6.05.2015 e ritualmente notificato, il ha riassunto la causa Parte_1 innanzi al Tribunale di CA, Sezione Lavoro, (proc. n. 1520/2015 R.G.L.), riportandosi a tutto quanto argomentato, dedotto, prodotto e provato nelle precedenti fasi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la incompetenza per materia in capo al Tribunale di CA in funzione di Giudice del Lavoro, essendo competente ai sensi dell'art.18 c.p.c. il Giudice di Pace di NO, quale ufficio accorpante il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, ove hanno la residenza i convenuti e e, conseguentemente, dichiarare nulla e priva di CP_2 Controparte_3 efficacia giuridica l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassano IO in data 3/02/2015; 2) Ammettere la Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla persona del sig. al fine di Parte_1 accertare la gravità della lesione subita, la durata della malattia e l'entità dei postumi invalidanti;
3) Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui é causa e descritto in narrativa é da addebitare ad esclusiva colpa e responsabilità del sig. 4) Accertare e Controparte_3 dichiarare che a causa del descritto incidente il sig. ha subito danni per Parte_1
€.15.498,54, somma da imputare alla lesione subita, alla convalescenza, ai postumi invalidanti, ai danni morali ed alle spese mediche, o a quelle diverse somme che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di liquidare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, nei limiti di competenza;
5) Condannare i convenuti, in solido, all'immediato pagamento in favore dell'istante delle somme liquidande col favore degli interessi e della rivalutazione R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 3 di 9
monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
6) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi dei giudizi, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”. Con memoria depositata il 26.10.2016, si è costituita in giudizio l' e, Controparte_1 nel ribadire ancora una volta integralmente le difese e le conclusioni già rassegnate davanti al
Giudice di Pace di Cassano AL Ionio e prima ancora davanti al Giudice di Pace di Corigliano
Calabro, ha eccepito, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso in riassunzione per violazione dell'art. 125 disp. att. c.p.c., nonché la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso in riassunzione per la chiesta dichiarazione di nullità e inefficacia giuridica dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassano AL Ionio in data 3.02.2015, atteso che l'adito giudicante non era giudice dell'impugnazione ma del prosieguo del giudizio. La compagnia assicurativa convenuta, inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere il sinistro per cui è causa verificatosi durante lo svolgimento di attività lavorativa. Ciò detto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_1 Tribunale di CA Sez. Lavoro, preliminarmente dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di riassunzione promosso dal sig. con conseguente declaratoria di estinzione del Parte_1
Giudizio per i motivi di cui in narrativa;
sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di difetto di competenza così per come richiesta da parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 poiché il sinistro per cui è causa non rientra nell'ambito della circolazione stradale e,
[...] quindi, non è risarcibile ex D.l.vo n°209/2005. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 25.06.2018, il Giudice del Lavoro di questo Tribunale ha statuito “… considerato che la competenza per materia si determina sulla base della domanda, considerato che parte ricorrente non ha prospettato l'esistenza di alcun rapporto riconducibile al novero di cui all'art. 409 cpc, ritenuto, dunque, che il presente procedimento appartenga alla competenza della sezione civile, …, rimette gli atti al Presidente di sezione per i provvedimenti di competenza”. Con provvedimento del 18.07.2018, il Presidente della Sezione Civile ha disposto la reiscrizione della causa nel ruolo contenzioso civile (proc. n. 2116/2018). Con altra comparsa di costituzione e risposta, depositata l'01.02.2019, Controparte_1
ha ribadito tutte le precedenti difese e conclusioni.
[...]
Con ordinanza del 5.05.2020 è stata disposta da questo Giudice C.T.U. medico legale con il Dott.
Espletata e depositata la C.T.U., la causa è stata rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni all'udienza dell'1.10.2024, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, così come di seguito trascritte: “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.”. Il Tribunale, quindi, ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. ha provveduto al deposito della sola comparsa conclusionale e Parte_1 al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, entrambi nel rispetto Controparte_5 dei termini concessi.
2. In rito
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di e che CP_2 Controparte_3 seppur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la sollevata eccezione di nullità dell'atto di riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att.. Il citato disposto normativo prevede che “Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 4 di 9
richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163 bis del Codice;
5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione…”. Diversamente da quanto affermato dalla compagnia assicurativa il ha pedissequamente Parte_1 richiamato l'atto introduttivo del giudizio (vedasi pagg.
1-3 atto di riassunzione); lo stesso dicasi per i successivi provvedimenti ed atti con cui è stato proseguito il giudizio fino all'emissione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Cassano AL Ionio. Il ha, pertanto, fatto riferimento Parte_1 agli atti con cui ha instaurato e successivamente proseguito il giudizio concluso con ordinanza del giudice di pace di Cassano AL Ionio, descrivendo in maniera puntuale, precisa e dettagliata il fatto storico ed esplicitando le ragioni della propria pretesa, mettendo, così, il giudice adito nelle condizioni di conoscere l'intera vicenda per cui è causa e l'intero contenuto dell'atto stesso, per come notificato alla controparte. L'atto di riassunzione è, quindi, atto a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa e le affermazioni di senso contrario di parte convenuta devono ritenersi meri assunti privi di adeguato riscontro. Del pari infondata deve considerarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa nella prima comparsa di costituzione e via via ribadita nel presente giudizio per mancanza dei requisiti di cui all'art 163 c.p.c.. Appare opportuno rilevare come l'identificazione della causa petendi della domanda va effettuata facendo riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. Ne consegue che la nullità della citazione può derivare dall'omissione o assoluta incertezza delle ragioni della domanda, con valutazione da operarsi caso per caso, risiedendo la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n. 11751/2013). L'incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, non ricorre quando la sua individuazione sia, comunque, possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. n. 3911/2001). Ebbene, dall'esame del contenuto generale dell'atto introduttivo, di cui occorre tenere conto, non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa, l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese (Cass. n. 1681/2015). Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di NO, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., attesa la residenza dei convenuti CP_2
e in Corigliano Calabro, sollevata dal ricorrente in riassunzione in sede Controparte_3 CP_6 di riassunzione del presente giudizio davanti a questo Tribunale. Invero, il comportamento processuale tenuto dal consistito nell' aver ottemperato Parte_1 all'ordinanza del 3.02.2015, emessa dal Giudice di Pace di Cassano AL Ionio, con conseguente riassunzione del presente giudizio dinnanzi al giudice ritenuto competente (Tribunale di
CA - Giudice del Lavoro), senza proporre impugnazione averso la predetta ordinanza, ovvero l'aver eseguito la riassunzione della controversia nelle predette modalità, ha comportato il consolidamento della competenza di tale ufficio giudiziario, ossia del Tribunale di CA (cfr. al riguardo, Cass. n. 17841/2014; Cass. n. 25186/2024).
3. Nel merito Con riguardo alla questione relativa all'inquadramento della domanda formulata dal , Parte_1 occorre rilevare come, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, inizialmente promosso davanti al giudice di Pace di Corigliano Calabro, si evince la riconducibilità, da parte ricorrente, della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità da sinistro stradale. Attesa, però, l'eccepita mancanza di operatività della copertura assicurativa, formulata dall'
[...]
in sede di comparsa di costituzione nel giudizio davanti al citato primo giudice adito - CP_7 R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 5 di 9
per essere, a detta della convenuta compagnia assicurativa, la fattispecie in esame configurabile quale infortunio sul lavoro (visto il tenore delle dichiarazioni rese dal nell'immediatezza Parte_1 dei fatti ai sanitari del Pronto Soccorso del P.O. di CA), nonché per non essere
(considerata la natura delle lesioni e la tipologia della trattrice) il caso de quo ascrivibile a sinistro stradale e, comunque, a sinistro causato da veicolo in movimento e/o manovra -, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Va, innanzitutto, specificato che, a fronte dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice, sostanziandosi tale eccezione nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda, l'assicuratore non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell'attore (v. Cass. n. 4234-12), il quale, dunque, deve provare - tra i vari elementi - il fatto storico generatore del danno e il nesso causale fra esso ed il danno subito. Tale prova, con particolare riguardo all'elemento contestato dalla compagnia assicurativa - relativo alla circostanza per cui il danno lamentato fosse stato conseguenza della circolazione di un veicolo deve ritenersi essere stata fornita dal , per le ragioni che seguono. Parte_1 Con riferimento all'asserito valore probatorio del certificato medico, posto a fondamento dell'eccezione suddetta, si evidenzia come il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente ha dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse. La veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (Trib. Cosenza, Sent. n. 1048/2007).
In ordine alla valenza probatoria del verbale di pronto soccorso, giurisprudenza costante afferma che la stessa è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. In altre parole, l'efficacia probatoria privilegiata si riferisce esclusivamente al fatto che la dichiarazione contenuta nel documento è stata resa, ed è questo che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto alla sua presenza, ma la veridicità di quanto la parte ha dichiarato nell'atto rimane al di fuori della forza probatoria del documento e soggiace alla disciplina probatoria ordinaria in ordine a quanto effettivamente accaduto e dichiarato (Cass. n. 16030/2020;
Cass. n. 11012/2013).
Se la giurisprudenza riconosce al certificato rilasciato dal Pronto Soccorso un elevato valore probatorio, atteso che il medico del Pronto soccorso è un pubblico ufficiale adibito ad una «speciale funzione certificatrice» e il certificato da egli compilato è un «atto pubblico fidefacente», in quanto, a norma dell'art. 2700 c.c., attesta fatti constatati e percepiti direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, le dichiarazioni rese al Pronto Soccorso dalla persona, vittima di sinistro, non hanno lo stesso valore di prova piena riconosciuto alle attestazioni del medico.
La loro veridicità storica - cioè il fatto che sono state rese con quelle parole e in quel momento - è comprovata dal fatto che il medico le ha inserite nel suo certificato;
tuttavia, una descrizione generica dell'accaduto è del tutto insufficiente a dimostrare la dinamica di verificazione se non è assistita da altri elementi che la corroborano;
le dichiarazioni del paziente ai sanitari possono essere disconosciute se risultate incompatibili con la dinamica accertata. Orbene, il ha contestato l'assunto della resistente compagnia assicurativa, in ordine alla Parte_1 configurabilità nella fattispecie in esame di un infortunio sul lavoro, asserendo che l'evento lesivo rientri nell'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c.. L'istruttoria svolta, d'altronde, ha confermato quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro. Alcuna incongruenza sussiste circa le modalità di svolgimento del denunciato sinistro tra quanto riportato nella richiesta di risarcimento danni dell'1.07.2011, inoltrata alla compagnia assicurativa (“il giorno 09/06/2011, intorno alle ore 07.30, in Cassano AL Ionio alla C.da Lattughelle, subiva una grave lesione al dito indice della mano sx a causa di un errata manovra di marcia eseguita dal sig. che si trovava alla guida della macchina Parte_2 agricola targata CS-018518 di proprietà della sig.ra ”) e la descrizione del sinistro Parte_3 R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 6 di 9
operata nell'atto di citazione (“il giorno 09/06/11, intorno alle ore 07.30, alla C.da Lattughelle di Cassano IO, il sig. restava ferito a causa di un'errata manovra di marcia Parte_1 eseguita dal sig. alla guida della macchina agricola targata CS-018518 di Controparte_3 proprietà della sig.ra , assicurata per la RCA con la soc. L'incidente è CP_2 CP_4 da ascrivere all'imperizia di guida del sig. che inspiegabilmente faceva ripartire la CP_3 macchina agricola mentre il sig. , …, eseguiva il corretto aggancio del veicolo trainato Parte_1 dalla macchina agricola;
così facendo provocava lo schiacciamento con ferita lacero contusa del dito della mano sx”). A ciò aggiungasi che la predetta dinamica è stata confermata in sede di interrogatorio formale del e di escussione dei testi e CP_3 Tes_1 Tes_2
In particolare, il ha confermato sia il fatto che il sinistro era avvenuto nel mentre il CP_3
, unitamente al , eseguivano il corretto aggancio del rimorchio, sia la circostanza Parte_1 Tes_1 che la manovra eseguita dal alla guida della trattrice era stata la causa dello CP_3 schiacciamento del primo dito della mano sinistra del , sia, infine, il trasporto dello stesso Parte_1
presso il Pronto Soccorso del P.O. di CA e dell'amputazione del predetto dito;
Parte_1 lo stesso ha specificato: “dopo aver scaricato la pompa il perno del rimorchio si è divelto CP_3 ed il sig. ed il hanno provato a riagganciarlo quando è avvenuto l'incidente”. Tes_1 Parte_1
La conferma della dinamica del sinistro per come descritta dal la si evince anche dalle Parte_1 dichiarazioni rese dal teste che, oltre a confermare le citate circostanze, ha asserito “la Tes_1 mattina del 9/06/2011 il sig. era venuto con il trattore, con al traino un Controparte_3 rimorchio, per portarmi una pompa che avrei usato nei miei terreni;
dopo aver scaricato la pompa ci siamo resi conto che il perno che agganciava il rimorchio al trattore era quasi sganciato talché il ci ha chiesto di aiutarlo a riagganciare il rimorchio. Il saliva alla guida del CP_3 CP_3 trattore mentre io e ( tentavamo di inserire il perno. Il movimento del Per_2 Parte_1 trattore avanti e dietro provocava lo schiacciamento del dito”. E ancora, lo stesso teste ha dichiarato “preciso di aver riferito personalmente ad un dottore che stava seduto sul p.c. che il sig.
aveva subito una lesione al dito per un incidente stradale causato da un trattore”. Dello Parte_1 stesso tenore le dichiarazioni rese dalla teste che ha anche lei confermato lo svolgimento Tes_2 del sinistro per come dichiarato da parte attrice, rilevando, altresì, le difficoltà dell'attore nell'esprimersi in lingua italiana “il non parla in Italiano, se non qualche parola: ciao, Parte_1 buongiorno”. È evidente che le modalità di verificazione del sinistro, così come descritte dal , sono state Parte_1 comprovate dai testi escussi e dAL stesso , responsabile del sinistro;
il ha assolto CP_3 Parte_1 all'onere probatorio su di esso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., provando i fatti posti a fondamento della sua domanda.
Il quadro sinora delineato non può essere inficiato dal referto redatto dai sanitari del Pronto Soccorso del P.O. di CA e dalla circostanza dell'avvenuta compilazione da parte degli stessi sanitari della certificazione Inail. Ebbene, nel referto di pronto soccorso nel riquadro si legge “Mentre attaccava un Per_3 rimorchio al trattore. Il paziente non sa riferire dove e con chi lavorava (Ignora il nome)” e nella certificazione Inail a cui, peraltro, non è stato dato seguito, atteso il mancato avvio della procedura, nel riquadro “Ragione sociale - Sede legale ditta” si afferma “Non sa riferire nulla sulle generalità della persona con la quale lavorava” e nel riquadro “Descrizione delle cause e circostanze dell'infortunio” si dichiara “Mentre rimorchiava un carrello al trattore”; tanto basta a rilevare la genericità della descrizione dell'accaduto che, come tale, è del tutto inidonea a sovvertire il diverso quadro probatorio emerso dall'istruttoria di tipo orale, così come del tutto ininfluente è l'escussione del medico del Pronto Soccorso, dott. , il quale dapprima ha dichiarato “Non Persona_4 ricordo l'episodio e mi rifaccio alla certificazione da me redatta”, per poi proseguire affermando:
“Ho visitato il danneggiato. Ma non ricordo nulla se sapeva parlare italiano o meno o se fosse accompagnato” e concludere sostenendo: “Tuttavia ribadisco ciò che ho scritto per me rimane la certificazione medica a mia firma. Solitamente il medico chiede se l'infortunato si è fatto male sul R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 7 di 9
lavoro e fa sottoscriverlo al paziente”. Ciò detto è tale da ritenere il fatto de quo rientrante nella responsabilità da circolazione stradale. Ma ancora, dalle risultanze istruttorie è emersa l'ulteriore circostanza per cui lo stesso , Parte_1 all'epoca del sinistro (giugno 2011), non lavorasse (dichiarazioni del “preciso di non CP_3 essere datore di lavoro del ”; testimonianza del “preciso che per amicizia il sig. Parte_1 Tes_1
era ospite a casa mia nel mese di giugno 2011 … preciso che il sig. non Parte_1 Parte_1 lavorava né con me né con altri”; dichiarazioni rilasciate dalla teste “ nel mese di giugno Tes_2 era ospite in casa mia in c/da Lattughelle … nel mese di giugno 2011 il sig. era Parte_1 disoccupato”), sia il fatto che non conoscesse bene la lingua italiana (teste “ non parla Tes_3 italiano se non per qualche parola. Ciao, buongiorno”), circostanza che può aver assunto rilievo in sede di rilascio di dichiarazioni in merito al sinistro ai sanitari del P.O. di CA nell'immediatezza dei fatti. Da quanto detto appare ictu oculi che le dichiarazioni contenute nel referto di Pronto Soccorso devono ritenersi recessive rispetto alle prove acquisite nel corso del giudizio, che hanno accertato una dinamica diversa da quella ipotizzabile sulla base del referto di pronto soccorso, fondata su deposizioni precise e concordanti tali da potersi ritenere attendibili nonché sulle dichiarazioni rese dAL stesso responsabile del sinistro, . Controparte_3 Ciò detto, privo di fondamento appare, altresì, l'assunto di parte resistente in merito all'impossibilità di ricollegare il fatto oggetto di causa all'ambito della circolazione stradale, e, dunque, alle previsioni di cui all'art. 2054 c.c. (per essere il mezzo agricolo fermo al momento dell'evento lesivo), con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa di cui al D.lgs n. 209/2005 e consequenziale richiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della
Controparte_1
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c. ciò che rileva è l'utilizzo del veicolo in modo conforme AL scopo per cui esso è stato costruito (Cass. S.U. 8620/2015; Cass.
n. 10024/2020; Cass. SS.UU. n. 21983/2021). Per l'operatività della garanzia per r.c.a., è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. La copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione - anche in fase statica, preliminare o successiva -, nonché del tipo di uso (Cass. n. 5505/2008; Cass. n. 8216/2002; Cass. n.
18618/2005; Cass. n. 12284/2004) che del mezzo si faccia (Cass. SS.UU. 29/4/2015, n. 8620/2015; Cass. n. 10024/2020), è ALra l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo, costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (Cass. n. 21097/2016). Orbene, nella fattispecie in esame appare ictu oculi la riconducibilità del fatto de quo all'ambito della circolazione stradale e, conseguentemente, al quadro di operatività della garanzia assicurativa;
la vicenda, per come è stata ricostruita, evidenzia con chiarezza la sua stretta connessione con la circolazione stradale della trattrice agricola, dovendo ritenersi estesa, la relativa abilitazione, al compimento di tutte le operazioni proprie del veicolo, compreso l'uso del rimorchio;
ed è stata R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 8 di 9
proprio un'operazione attinente all'utilizzo del rimorchio (aggancio del rimorchio trainato dalla trattrice) a causare il sinistro per cui si discute. In considerazione del fatto che ai fini applicativi della garanzia assicurativa per la r.c.a. non rileva, come già accennato, né la natura pubblica o privata dell'area di circolazione, né la circostanza che il veicolo sia fermo o stia effettuando manovra propedeutica alla partenza o alla fermata, ma solo l'utilizzazione del mezzo per finalità conformi alla sua funzione abituale, non può non evidenziarsi che l'aggancio di un rimorchio alla trattrice altro non è che una forma di utilizzo del mezzo conforme alla sua funzione, oggetto della citata garanzia assicurativa.
Accertati la dinamica del sinistro, la responsabilità esclusiva del nella causazione del fatto CP_3 lesivo e l'inquadramento dell'evento dannoso nell'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c., si rende necessario prendere in esame il quantum della pretesa risarcitoria formulata dal . Parte_1
In merito ai danni lamentati, si rileva come, nella C.T.U. in atti, il dott. abbia Persona_1 ampiamente dato conto degli esami effettuati sulla persona del ricorrente e appurato la derivazione dal sinistro delle lesioni documentate.
Il CTU ha rilevato, anche, come, dalla disamina degli atti e dall'esame peritale, erano emersi dati idonei a far poter propendere per il riconoscimento di un pressoché completo reintegro delle abilità manuali del periziando, in considerazione della presa risultata abbastanza efficace, del movimento di opposizione pollice-dita mantenuto anche dal moncone rimasto del pollice. Il CTU ha, poi, proseguito rilevando che la mano colpita dal trauma (amputazione della falange distale pollice sinistro) era la sinistra mentre il soggetto era un destrimano e per questo motivo ha ritenuto che, dalla lesione, il non aveva ricevuto un danno funzionale molto pregiudizievole. Parte_1 Il CTU ha verificato, infatti, che nonostante l'amputazione subita, il ricorrente riusciva a compiere la maggior parte degli atti della vita quotidiana e del suo lavoro. Così dicendo il CTU ha concluso che il danno biologico subito dal influiva genericamente sulla capacità di svolgimento di Parte_1 qualsivoglia attività lavorativa. La consulenza medico legale depositata dal CTU Dott. Per_1 è da ritenersi condivisibile in quanto priva di vizi logici e frutto di un'attenta disamina della
[...] documentazione in atti e del periziando stesso. In base alla CTU, infatti, da dette lesioni sono residuati postumi a carattere permanente, comportanti una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 4% (quattro punti percentuali). L'evento traumatico ha, inoltre, determinato una Inabilità Temporanea Totale al 100% di giorni 30 (trenta) e una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 (trenta). Per la quantificazione dei danni non patrimoniali costituiti dalla lesione dell'integrità psico-fisica occorre tenere conto anche dell'età dell'attore al momento del sinistro (di anni 23) nonché delle tabelle per lesioni micro-permanenti, tenuto conto dell'aggiornamento degli importi per la liquidazione del danno biologico con D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 173 del 25.07.2024. Ne deriva che gli importi da liquidare corrispondono ad € 4.605,77 per danno biologico permanente, ad € 1.657,20 per giorni 30 di inabilità temporanea totale ed € 828,60 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale complessivo di €
7.091,57. In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento di € 7.091,57 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (9.06.2011) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso legale devono essere calcolati sulla somma già attualizzata in sentenza. Gli importi sopraindicati sono liquidati all'attualità sicché nulla spetta per rivalutazione. Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno poiché grava sul danneggiato, l'onere di allegare e provare adeguatamente l'esistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, R.G. n.° 2116/2018 - Pag. 9 di 9
specifiche e peculiari al caso concreto, tali da superare le conseguenze “comuni” del danno, consentendo al Giudicante di operare la personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.15084/2019).
Inoltre, va esclusa nella fattispecie la risarcibilità del danno morale per le considerazioni che seguono.
In linea di principio, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. n.17209/2015). Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. n.5820/2019). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che l'attore ha omesso di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti, che vanno condannati in solido al pagamento delle stesse in favore di liquidate, nella misura indicata in dispositivo, facendo Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022). Deve essere poi disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv.
Antonietta Bruno, dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di CA - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di e CP_2 Controparte_3
- ACCOGLIE la domanda formulata da e, per l'effetto, dichiara la responsabilità Parte_1 esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_3
- CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_2 Parte_1
della somma complessiva di euro 7.091,57 per i danni subiti, il tutto oltre interessi legali,
[...] come indicati in parte motiva;
- CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_3 CP_2 liquidano in € 118,00 per esborsi (c.u.), ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA, se dovuti come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, con distrazione in favore dell'avv. Antonietta Bruno dichiaratosi anticipatario.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in CA in data 24 marzo 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Vittoria Paiano