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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2897/2021
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Gabriella Salerno)
ATTRICE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Elisabetta Leone)
CONVENUTA
e
(c.f. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e in Parte_1 CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che, alle ore 22,45 circa del 17.10.2018,
stava percorrendo a piedi Via del Tiro a Segno con direzione di marcia Via Sarzanese – Parco
Fluviale, mantenendosi sulla destra, al fine di dirigersi verso la propria abitazione;
che sulla corsia di marcia opposta stava transitando l'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK, condotta dal proprietario
, il quale procedeva senza mantenere la propria destra;
che veniva colpita dal suddetto CP_2
veicolo e, a causa dell'urto, cadeva a terra;
che nell'immediatezza del sinistro veniva soccorsa dal convenuto e dal fratello di quest'ultimo, anch'egli a bordo dell'autovettura, nonché da una persona presente sul posto, , e veniva accompagnata presso la propria abitazione e Persona_1
subito dopo, stante l'insorgenza di un forte dolore alla caviglia del piede sinistro, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca;
che i sanitari, effettuati i necessari accertamenti,
diagnosticavano la “frattura bimalleolare sx”, con applicazione di doccia gessata e prognosi clinica di 30 giorni;
che, in data 19.10.2018, si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura;
che, a seguito delle dimissioni, si sottoponeva a numerose visite di controllo specialistiche e ad esami strumentali e, al fine di valutare il danno biologico subito, si rivolgeva al medico legale Dr. il quale, dopo aver visitato la paziente, esaminata la Persona_2
documentazione medica ed i trattamenti praticati dalla stessa, accertava l'esistenza di un danno biologico temporaneo di complessivi 184 giorni (dal 17/10/2018 al 18/4/2019), di cui i primi 60 gg.
di invalidità temporanea assoluta, nonché un danno biologico permanente in misura pari al 15 -16%,
con incidenza di almeno pari entità sulla vita di relazione e la capacità lavorativa della danneggiata.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come prospettati nell'atto introduttivo, deducendo che all'epoca del sinistro e attualmente lavorava per presso il negozio IG & Co sito a Lucca, Parte_2
in Via Fillungo, con mansioni di commessa addetta alle vendite;
che nella liquidazione del risarcimento del danno doveva tenersi conto dell'incidenza negativa delle lesioni patite sulla capacità
lavorativa specifica, in quanto, a seguito del sinistro per cui è causa, era stata costretta a ridurre l'orario di lavoro, risultando le mansioni svolte più usuranti e maggiormente faticose, anche in considerazione della difficoltà di mantenere a lungo la posizione eretta;
che, quindi, doveva esserle riconosciuto il danno da lesione della cenestesi lavorativa, da liquidarsi equitativamente;
che doveva procedersi alla personalizzazione del danno patito, in considerazione della rilevanza delle lesioni riportate, del lento e doloroso decorso clinico e delle terapie mediche adottate per la cura delle stesse
(l'esecuzione dell'intervento chirurgico, l'applicazione di doccia gessata all'arto inferiore sx, la necessità di un utilizzo protratto del tutore tipo e delle stampelle, nonché le prolungate cure CP_3
fisioterapiche e riabilitative per il recupero articolare), che le avevano comportato evidenti e notevoli sofferenze fisiche e patemi d'animo; che i postumi avevano inciso ed incidevano tutt'ora sulle proprie abitudini di vita, non potendo più svolgere la pratica del footing e dello sci, e anche per tale ragione doveva procedersi alla personalizzazione del danno biologico permanente;
che, inoltre, dovevano esserle rimborsate le spese sostenute per le cure mediche-fisioterapiche e per la CTP ammontanti alla somma complessiva di euro 2.451,65, nonché le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale e per la redazione e la trasmissione dell'invito ex art. 3 D.L. n. 132/2014.
Rappresentava, inoltre, che la compagnia assicurativa convenuta aveva rigettato la richiesta risarcitoria inoltratale, in quanto il referto del Pronto Soccorso riportava indicazioni sulla dinamica del sinistro diverse da quelle denunciate dalla danneggiata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, contestava il fatto storico come prospettato da parte attrice, deducendo che erano emerse notevoli incongruenze ed anomalie tra la dinamica del sinistro esposta dalla danneggiata e quella descritta dall'assicurato nella denuncia inviata alla compagnia assicurativa in CP_2
data 25.10.2018, nella quale aveva dichiarato “…Mi fermavo immediatamente per prestarle soccorso,
la sig.ra mi riferiva di non essersi fatta niente, solo di aver avuto un grosso spavento….”; che i danni lamentati dall'attrice non risultavano essere coerenti con la dinamica del sinistro come esposta nell'atto di citazione;
che, infatti, dal referto di Pronto Soccorso risultava essersi Parte_1
infortunata a causa di una caduta dal letto avvenuta all'interno della propria abitazione il giorno
17.10.2018 alle ore 23,45 circa.
Contestava, inoltre, la domanda attorea anche in punto di quantum debeatur.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva CP_2
dichiarato contumace all'udienza del 12.11.2021.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, interrogatorio formale e CTU medico-legale.
All'udienza del 20.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Sull'an debeatur
Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate, risulta accertato il sinistro stradale per come descritto da parte attrice e la compatibilità dello stesso con i danni riportati dalla danneggiata.
In particolare, secondo la tesi attorea, alle ore 22,45 circa del 17.10.2018, stava Parte_1
percorrendo a piedi Via del Tiro a Segno con direzione di marcia Via Sarzanese – Parco Fluviale,
mantenendosi sulla destra, al fine di dirigersi verso la propria abitazione, quando veniva colpita dall'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK, condotta dal proprietario , che stava CP_2
transitando sulla corsia di marcia opposta.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione, nel verbale rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca il 18.10.2018 risulta che la danneggiata aveva dichiarato di essersi infortunata a causa di una caduta accidentale dal letto avvenuta all'interno della propria abitazione.
Quanto all'efficacia probatoria del referto di Pronto Soccorso, la Suprema Corte ha recentemente chiarito (Cass., Sez. III, Ord. n. 20879/2024) che “il referto del pronto soccorso di una struttura
ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a
querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese
al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza
restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le
manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse» (v., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572,
in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv.
636969). Come altrettanto correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il valore di prova
legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu
effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio
intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si
tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente).
In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione
stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod.
civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito”.
Alla luce del principio di diritto sopraindicato, ai fini dell'accertamento dell'evento dannoso e della causa delle lesioni patite dalla danneggiata, non può ritenersi decisivo e risolutivo quanto attestato nel verbale di Pronto Soccorso, dovendo lo stesso essere valutato alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio.
Ebbene, la dinamica del sinistro come allegata in citazione è stata confermata dai testimoni escussi nell'udienza del 25.01.2023. In particolare, il testimone , sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, co. 6 Testimone_1
c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato “Si e' vero il il 17.10.2018 mi trovavo trasportato a bordo
della vettura di cui al capitolo che precorreva la via del Toro a Segno.”
Sentito sulla memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice, ha dichiarato:
- sul Cap 1 “ Si e' vero , ho saputo dopo che la signora si chiamava . Parte_1
- Sul cap 2 “ Si e' vero quanto indicato in capitolo”
- Sul cap 3” Si e' vero , preciso che io non sapevo che la signora che ha soccorso la si Pt_1
chiamasse ” Testimone_2
- Sul cap 4 “Si e' vero, la lamentava questo dolore e così l'abbiamo accompagnata a Pt_1
casa dalla mamma anziana”
- Sul cap 5 “Si e' vero”
- Sul cap 6 “Si e' vero anche noi l'abbiamo accompagnata sin davanti alla porta”
La testimone ha dichiarato “non sono parente ne' amica della , Persona_1 Pt_1
all'epoca eravamo vicine di casa. Il giorno dei fatti per cui è causa ero appena uscita dal lavoro e
stavo andando verso casa in bicicletta quando ho visto che c'erano le macchine parcheggiate era
buio, rea un po' più avanti a me ed ho visto che è caduta a terra e poi è sceso questo signore Pt_1
a darle una mano. lì per lì si lamentava , il signore cercava di aiutarla e io l'ho accompagnata Pt_1
a casa , prima accusava dolore alle costole e poi l'ho aiutata a togliere lo stivaletto perché' le faceva
male la caviglia che si stava gonfiando. è caduta a terra perché secondo me la macchina l'ha Pt_1
presa con lo specchietto anche se io non ho proprio visto l'impatto poi ho visto il signore che
scendeva dalla macchina e si scusava. Io abitavo dietro casa della e dopo cirtca mezz'ora Pt_1
visto che la caviglia cominciava a gonfiare ho chiamato mio marito che con la macchina ha
accompagnato la all'ospedale , io sono rimasta a casa con la mamma della . Pt_1 Pt_1
Il teste ha dichiarato “non sono parente conosco la per via di questo fatto , Testimone_3 Pt_1
all'epoca eravamo vicini di casa. La sera del fatto ero a casa mia quando sono stato chiamato da
mia moglie che mi ha detto se potevo assistere questa ragazza che aveva fatto un incidente. Sono andato a casa della con la mia macchina e l'ho portata al Pronto Soccorso, ho visto la caviglia Pt_1
che era gonfia, l'aveva esposta , e sentivo che si lamentava . mi sembra che fosse la caviglia sinistra
ma non ne sono sicuro”.
Il convenuto ha reso interrogatorio formale e, sui capitoli di cui alla memoria di parte CP_2
attrice, ha dichiarato:
- Sui cap 1 e 2 “Si è vero, io non l'ho vista ero con mio fratello che mi ha detto “attento attento”
ma ormai era tardi”
- Sul cap 3 “Si è vero”
- Sul cap 4, 5 e 6 “Si è vero , le ho chiesto se voleva andare all'ospedale ma mi disse che non
c'rea bisogno e voleva andare a casa perché' c'rea la mamma anziana , le ho lasciato il mio
numero di telefono e ho visto che era comunque assistita da questa signora che era lì , io l'ho
accompagnata vicino alla porta”
- Sul cap 9 “Si e' vero”
Sentito sui capitoli di cui alla memoria di ha dichiarato: Controparte_1
- Sul cap 1 e 2 “Si e' vero ho già risposto”
- Sul cap 3 “no, non è vero, la signora si teneva dal ginocchio in giù e sul fianco, e diceva che
le faceva male dal ginocchio in giù più il fianco, io le ho detto se voleva andare all'ospedale
e lei mi disse di no anche perché' aveva la mamma anziana in casa, le avevo detto se voleva
chiamare i vigli e lei disse che non c'era bisogno per una cosa così”
- Sul cap 4 “Si è vero , c'era mio fratello ed una ragazza che veniva in giù con la bicicletta”.
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi in giudizio, avendo gli stessi reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro e convergenti tra loro.
A sostegno della tesi attorea depongono, altresì, le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa Per_3
che ha ritenuto compatibili le lesioni subite dalla danneggiata con la dinamica del sinistro
[...]
come descritta in citazione. In particolare, sul punto l'Ausiliario del Giudice ha così concluso “Per quanto concerne, la
compatibilità eziopatologica tra tale quadro lesivo e la dinamica dell'evento traumatico, sono
possibili le seguenti considerazioni. La dinamica del sinistro riferita da parte attrice (secondo cui la
mentre procedeva a piedi, era colpita con lo specchietto dell'autovettura condotta da Pt_1 CP_2
cosicché cadeva rovinosamente a terra, con un movimento di torsione e peso del corpo a
[...]
carico della caviglia sinistra) è compatibile con la produzione della frattura bimalleolare a carico
dell'arto inferiore sinistro, così come documentata in sede di Pronto Soccorso poche ore dopo il
riferito evento. Tale evento, infatti, è descritto con modalità dinamiche di tipo rotatorio-torsionale
sulla caviglia sinistra compatibile con la produzione della rima di frattura oggettivata, oltre a
risultare di appropriata sufficienza lesiva”.
Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove orali richiamate, nonché della CTU espletata, deve ritenersi verificato il sinistro stradale secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice e, dunque, deve dichiararsi responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso CP_2
conducente dell'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK.
[...]
Sul quantum debeatur
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata da parte attrice, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa richieste.
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti,
compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dal danneggiato al sinistro per cui è causa, ha concluso che “per quanto riguarda il quadro clinico successivamente
conseguito alle lesioni diagnosticate in sede ospedaliera, la certificazione sanitaria prodotta attesta un continuum fenomenologico, documentato e clinicamente attendibile. Venendo, quindi, alla
quantificazione dei postumi, in sede di visita peritale esperita, obiettivamente il quadro clinico attuale
è risultato caratterizzato da esiti cicatriziali postchirurgici normoevoluti e sindrome algico-
disfunzionale e disestesica a carico della caviglia sinistra con apprezzabile limitazione dei movimenti
articolari di grado lieve, in assenza di mezzi di sintesi (già rimossi chirurgicamente). Dato il tempo
trascorso dalla data del sinistro ad oggi, tale quadro menomativo è da ritenersi ormai stabilizzato e
non suscettibile di sostanziali miglioramenti a seguito di specifici trattamenti.
Venendo, quindi, alla quantificazione in termini di invalidità permanente in ambito di responsabilità
civile, sulla scorta principali baremes medico-legali di riferimento, sulla base di quanto documentato
e attualmente obiettivabile, pare congrua una valutazione pari a 9% (nove per cento) di danno
biologico.
Risulta, inoltre, equo riconoscere un periodo di invalidità temporanea, come da documentazione
medica prodotta, tenuto conto del trattamento chirurgico, della particolare complicanza
algodistrofica intercorsa e del successivo reintervento di rimozione dei mezzi di sintesi, suddiviso in
35 giorni al 100%, 15 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%”.
Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni Privata (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (47 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.981,42
Invalidità temporanea totale € 1.933,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 4.488,25
TOTALE GENERALE: € 20.469,67
Parte attrice, inoltre, ha chiesto che si procedesse alla personalizzazione del danno biologico permanente, adducendo a sostegno della richiesta le seguenti circostanze: il lento e doloroso decorso clinico e le terapie mediche eseguite per la cura delle lesioni, che hanno asseritamente comportato per l'attrice notevoli sofferenze fisiche e patemi d'animo; l'impossibilità per la danneggiata, a fronte delle lesioni subite, di svolgere l'attività di footing e di sci;
il danno alla c.d. cenestesi lavorativa, in quanto, a seguito delle lesioni patite, la mansione di addetta alle vendita è diventata maggiormente faticosa, stante la difficoltà di mantenere a lungo la posizione eretta.
Quanto al danno alla c.d. cenestesi lavorativa, la Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 28988/2019) ha recentemente chiarito che “l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro
dell'infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario
avere le idee chiare sull'inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare. Si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il
danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere
connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della
cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del
risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura,
la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del
danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come
danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015)”.
Nel caso di specie la CTU ha accertato che le lesioni patite dalla danneggiata hanno reso maggiormente usurante e faticosa l'attività lavorativa svolta dalla danneggiata, rilevando quanto segue: “In merito alla capacità lavorativa specifica dell'attrice, la menomazione descritta, per entità
e caratteristiche anatomiche-funzionali, non risulta tale da incidervi significativamente, tenuto conto
del curriculum scolastico e professionale della stessa, che dal punto di vista lavorativo risulta
sostanzialmente inquadrata come addetta alle vendite/commessa, prevalentemente in esercizi
commerciali di abbigliamento e calzature. È doveroso, tuttavia, segnalare che i postumi esitati, per
entità e sede anatomica interessata, sono, comunque tali da implicare verosimilmente un maggior
disagio per la sig.ra rispetto alle condizioni fisiche precedenti il sinistro in questione, in Pt_1
termini di maggior usura e/o fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, tenendo
conto che la mansione di addetta alle vendite/commessa comunemente prevede necessari tempi di
prolungato ortostatismo.”
Alla luce della valutazione espressa dall'Ausiliario del Giudice e facendo applicazione del principio di diritto sopraindicato, deve procedersi alla personalizzazione del danno biologico, mediante un aumento dello stesso che si ritiene equo stabilire nella misura del 10 % (a fronte di un aumento massimo del 20% come previsto dall'art. 139, co. 3 D.lgs. n. 209/2005).
Non può procedersi, tuttavia, ad un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del danno, non avendo parte attrice allegato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In presenza di un danno
permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma
di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza
di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e
indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la
medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019 , n. 28988).
Nel caso di specie, il lento e doloroso decorso clinico e le terapie mediche eseguite per la cura delle lesioni (intervento chirurgico;
applicazione di doccia gessata all'arto inferiore sx;
necessità di un utilizzo protratto del tutore tipo Walker e delle stampelle;
prolungate cure fisioterapiche e riabilitative per il recupero articolare) non possono considerarsi conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, rientrando, invece, nei pregiudizi e disagi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Analoghe considerazioni possono farsi anche in merito alla dedotta impossibilità per la danneggiata di svolgere l'attività di footing e di sci. Non sono state, inoltre, provate peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento del danno morale.
Pertanto, tenuto conto dell'aumento nella misura del 10% del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione del danno, il danno non patrimoniale deve essere liquidato nella somma complessiva di euro 22.067,81 (€ 20.469,67 a titolo di danno biologico + € 1.598,14 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente).
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali, il CTU ha riconosciuto come congrue le spese mediche allegate da parte attrice.
In particolare, risultano provate e, pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
• Nota spese Studio Associato MFT in data 08/04/19 per 10 tecar e rieducazione funzionale caviglia sinistra (900,00 euro)
• n.6 scontrini fiscali farmacia (per complessivi 178.65 euro)
• Fattura Usl n.902/39048/18 in data 11/12/18 per visita ortopedica (125,00 euro)
• Fattura Usl n.903/00012161/18 in data 20/12/18 per cartelle cliniche/copie rx (25,00 euro)
• ricevuta fiscale Perfetti Noleggio ausili ospedalieri n.1145/2018 del 5/12/2018 per magnetoterapia (60,00 euro)
• ricevuta fiscale Perfetti Noleggio n.87/2019 del 30/01/2019 per magnetoterapia (258,00 euro)
• fattura Ortopedia Michelotti n. IS/3217 dell'11/12/2018 per AB NA (29,00 euro)
• fattura Ortopedia Michelotti n. FS/299 del 22/3/2019 per LE (22,00 euro)
per la somma complessiva pari ad 1.597,65 euro per spese mediche.
Ad avviso di questo Giudice, non possono essere liquidate in favore di parte attrice le spese per
l'assistenza stragiudiziale.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 16990/2017)
ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità
di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex
ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del
giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è
comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne
deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta
soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione
processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa
sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del
contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela
più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, attese le incongruenze tra la dinamica del sinistro denunciato alla compagnia assicurativa e le cause delle lesioni risultanti dal verbale di Pronto Soccorso, superate solo con l'espletata istruttoria in giudizio, non vi è prova della idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una definizione stragiudiziale della controversia.
Per quanto concerne , invece, le spese sostenute per l'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
n. 132/2014, considerato che la legge prevede come obbligatorio, prima dell'instaurazione del giudizio, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014),
l'attività a tal fine posta in essere dall'Avvocato e' suscettibile di una liquidazione autonoma che ,
tenuto conto delle tariffe di cui al DM 55/2014 e tenuto conto che l'attività e' consistita nella sola attivazione di tale procedura può essere liquidata in euro 441,00 oltre accessori come per legge per un totale di euro 643,48.
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (€ 1.597,65 per spese mediche +
643,48 per spese negoziazione assistita) e non patrimoniale (€ 22.067,81 per danno biologico, ivi compresa la personalizzazione) ammonta ad euro 24.308,94 . Pertanto, si condannano parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di euro24.308,94 per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (17.10.2018), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite,
che si liquidano come in dispositivo, applicate le tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00).
Devono definitivamente essere poste a carico di parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTP
sostenute da parte attorea e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Dichiara responsabile del sinistro stradale in via esclusiva , conducente CP_2
dell'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK;
3) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 24.308,94 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
con interessi e rivalutazione come previsto in parte motiva;
4) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
5) Pone definitivamente a carico di parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTP di parte attorea e di CTU.
Lucca, 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2897/2021
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Gabriella Salerno)
ATTRICE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Elisabetta Leone)
CONVENUTA
e
(c.f. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e in Parte_1 CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che, alle ore 22,45 circa del 17.10.2018,
stava percorrendo a piedi Via del Tiro a Segno con direzione di marcia Via Sarzanese – Parco
Fluviale, mantenendosi sulla destra, al fine di dirigersi verso la propria abitazione;
che sulla corsia di marcia opposta stava transitando l'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK, condotta dal proprietario
, il quale procedeva senza mantenere la propria destra;
che veniva colpita dal suddetto CP_2
veicolo e, a causa dell'urto, cadeva a terra;
che nell'immediatezza del sinistro veniva soccorsa dal convenuto e dal fratello di quest'ultimo, anch'egli a bordo dell'autovettura, nonché da una persona presente sul posto, , e veniva accompagnata presso la propria abitazione e Persona_1
subito dopo, stante l'insorgenza di un forte dolore alla caviglia del piede sinistro, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca;
che i sanitari, effettuati i necessari accertamenti,
diagnosticavano la “frattura bimalleolare sx”, con applicazione di doccia gessata e prognosi clinica di 30 giorni;
che, in data 19.10.2018, si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura;
che, a seguito delle dimissioni, si sottoponeva a numerose visite di controllo specialistiche e ad esami strumentali e, al fine di valutare il danno biologico subito, si rivolgeva al medico legale Dr. il quale, dopo aver visitato la paziente, esaminata la Persona_2
documentazione medica ed i trattamenti praticati dalla stessa, accertava l'esistenza di un danno biologico temporaneo di complessivi 184 giorni (dal 17/10/2018 al 18/4/2019), di cui i primi 60 gg.
di invalidità temporanea assoluta, nonché un danno biologico permanente in misura pari al 15 -16%,
con incidenza di almeno pari entità sulla vita di relazione e la capacità lavorativa della danneggiata.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come prospettati nell'atto introduttivo, deducendo che all'epoca del sinistro e attualmente lavorava per presso il negozio IG & Co sito a Lucca, Parte_2
in Via Fillungo, con mansioni di commessa addetta alle vendite;
che nella liquidazione del risarcimento del danno doveva tenersi conto dell'incidenza negativa delle lesioni patite sulla capacità
lavorativa specifica, in quanto, a seguito del sinistro per cui è causa, era stata costretta a ridurre l'orario di lavoro, risultando le mansioni svolte più usuranti e maggiormente faticose, anche in considerazione della difficoltà di mantenere a lungo la posizione eretta;
che, quindi, doveva esserle riconosciuto il danno da lesione della cenestesi lavorativa, da liquidarsi equitativamente;
che doveva procedersi alla personalizzazione del danno patito, in considerazione della rilevanza delle lesioni riportate, del lento e doloroso decorso clinico e delle terapie mediche adottate per la cura delle stesse
(l'esecuzione dell'intervento chirurgico, l'applicazione di doccia gessata all'arto inferiore sx, la necessità di un utilizzo protratto del tutore tipo e delle stampelle, nonché le prolungate cure CP_3
fisioterapiche e riabilitative per il recupero articolare), che le avevano comportato evidenti e notevoli sofferenze fisiche e patemi d'animo; che i postumi avevano inciso ed incidevano tutt'ora sulle proprie abitudini di vita, non potendo più svolgere la pratica del footing e dello sci, e anche per tale ragione doveva procedersi alla personalizzazione del danno biologico permanente;
che, inoltre, dovevano esserle rimborsate le spese sostenute per le cure mediche-fisioterapiche e per la CTP ammontanti alla somma complessiva di euro 2.451,65, nonché le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale e per la redazione e la trasmissione dell'invito ex art. 3 D.L. n. 132/2014.
Rappresentava, inoltre, che la compagnia assicurativa convenuta aveva rigettato la richiesta risarcitoria inoltratale, in quanto il referto del Pronto Soccorso riportava indicazioni sulla dinamica del sinistro diverse da quelle denunciate dalla danneggiata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, contestava il fatto storico come prospettato da parte attrice, deducendo che erano emerse notevoli incongruenze ed anomalie tra la dinamica del sinistro esposta dalla danneggiata e quella descritta dall'assicurato nella denuncia inviata alla compagnia assicurativa in CP_2
data 25.10.2018, nella quale aveva dichiarato “…Mi fermavo immediatamente per prestarle soccorso,
la sig.ra mi riferiva di non essersi fatta niente, solo di aver avuto un grosso spavento….”; che i danni lamentati dall'attrice non risultavano essere coerenti con la dinamica del sinistro come esposta nell'atto di citazione;
che, infatti, dal referto di Pronto Soccorso risultava essersi Parte_1
infortunata a causa di una caduta dal letto avvenuta all'interno della propria abitazione il giorno
17.10.2018 alle ore 23,45 circa.
Contestava, inoltre, la domanda attorea anche in punto di quantum debeatur.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva CP_2
dichiarato contumace all'udienza del 12.11.2021.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, interrogatorio formale e CTU medico-legale.
All'udienza del 20.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Sull'an debeatur
Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate, risulta accertato il sinistro stradale per come descritto da parte attrice e la compatibilità dello stesso con i danni riportati dalla danneggiata.
In particolare, secondo la tesi attorea, alle ore 22,45 circa del 17.10.2018, stava Parte_1
percorrendo a piedi Via del Tiro a Segno con direzione di marcia Via Sarzanese – Parco Fluviale,
mantenendosi sulla destra, al fine di dirigersi verso la propria abitazione, quando veniva colpita dall'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK, condotta dal proprietario , che stava CP_2
transitando sulla corsia di marcia opposta.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione, nel verbale rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca il 18.10.2018 risulta che la danneggiata aveva dichiarato di essersi infortunata a causa di una caduta accidentale dal letto avvenuta all'interno della propria abitazione.
Quanto all'efficacia probatoria del referto di Pronto Soccorso, la Suprema Corte ha recentemente chiarito (Cass., Sez. III, Ord. n. 20879/2024) che “il referto del pronto soccorso di una struttura
ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a
querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese
al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza
restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le
manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse» (v., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572,
in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv.
636969). Come altrettanto correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il valore di prova
legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu
effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio
intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si
tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente).
In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione
stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod.
civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito”.
Alla luce del principio di diritto sopraindicato, ai fini dell'accertamento dell'evento dannoso e della causa delle lesioni patite dalla danneggiata, non può ritenersi decisivo e risolutivo quanto attestato nel verbale di Pronto Soccorso, dovendo lo stesso essere valutato alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio.
Ebbene, la dinamica del sinistro come allegata in citazione è stata confermata dai testimoni escussi nell'udienza del 25.01.2023. In particolare, il testimone , sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, co. 6 Testimone_1
c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato “Si e' vero il il 17.10.2018 mi trovavo trasportato a bordo
della vettura di cui al capitolo che precorreva la via del Toro a Segno.”
Sentito sulla memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice, ha dichiarato:
- sul Cap 1 “ Si e' vero , ho saputo dopo che la signora si chiamava . Parte_1
- Sul cap 2 “ Si e' vero quanto indicato in capitolo”
- Sul cap 3” Si e' vero , preciso che io non sapevo che la signora che ha soccorso la si Pt_1
chiamasse ” Testimone_2
- Sul cap 4 “Si e' vero, la lamentava questo dolore e così l'abbiamo accompagnata a Pt_1
casa dalla mamma anziana”
- Sul cap 5 “Si e' vero”
- Sul cap 6 “Si e' vero anche noi l'abbiamo accompagnata sin davanti alla porta”
La testimone ha dichiarato “non sono parente ne' amica della , Persona_1 Pt_1
all'epoca eravamo vicine di casa. Il giorno dei fatti per cui è causa ero appena uscita dal lavoro e
stavo andando verso casa in bicicletta quando ho visto che c'erano le macchine parcheggiate era
buio, rea un po' più avanti a me ed ho visto che è caduta a terra e poi è sceso questo signore Pt_1
a darle una mano. lì per lì si lamentava , il signore cercava di aiutarla e io l'ho accompagnata Pt_1
a casa , prima accusava dolore alle costole e poi l'ho aiutata a togliere lo stivaletto perché' le faceva
male la caviglia che si stava gonfiando. è caduta a terra perché secondo me la macchina l'ha Pt_1
presa con lo specchietto anche se io non ho proprio visto l'impatto poi ho visto il signore che
scendeva dalla macchina e si scusava. Io abitavo dietro casa della e dopo cirtca mezz'ora Pt_1
visto che la caviglia cominciava a gonfiare ho chiamato mio marito che con la macchina ha
accompagnato la all'ospedale , io sono rimasta a casa con la mamma della . Pt_1 Pt_1
Il teste ha dichiarato “non sono parente conosco la per via di questo fatto , Testimone_3 Pt_1
all'epoca eravamo vicini di casa. La sera del fatto ero a casa mia quando sono stato chiamato da
mia moglie che mi ha detto se potevo assistere questa ragazza che aveva fatto un incidente. Sono andato a casa della con la mia macchina e l'ho portata al Pronto Soccorso, ho visto la caviglia Pt_1
che era gonfia, l'aveva esposta , e sentivo che si lamentava . mi sembra che fosse la caviglia sinistra
ma non ne sono sicuro”.
Il convenuto ha reso interrogatorio formale e, sui capitoli di cui alla memoria di parte CP_2
attrice, ha dichiarato:
- Sui cap 1 e 2 “Si è vero, io non l'ho vista ero con mio fratello che mi ha detto “attento attento”
ma ormai era tardi”
- Sul cap 3 “Si è vero”
- Sul cap 4, 5 e 6 “Si è vero , le ho chiesto se voleva andare all'ospedale ma mi disse che non
c'rea bisogno e voleva andare a casa perché' c'rea la mamma anziana , le ho lasciato il mio
numero di telefono e ho visto che era comunque assistita da questa signora che era lì , io l'ho
accompagnata vicino alla porta”
- Sul cap 9 “Si e' vero”
Sentito sui capitoli di cui alla memoria di ha dichiarato: Controparte_1
- Sul cap 1 e 2 “Si e' vero ho già risposto”
- Sul cap 3 “no, non è vero, la signora si teneva dal ginocchio in giù e sul fianco, e diceva che
le faceva male dal ginocchio in giù più il fianco, io le ho detto se voleva andare all'ospedale
e lei mi disse di no anche perché' aveva la mamma anziana in casa, le avevo detto se voleva
chiamare i vigli e lei disse che non c'era bisogno per una cosa così”
- Sul cap 4 “Si è vero , c'era mio fratello ed una ragazza che veniva in giù con la bicicletta”.
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi in giudizio, avendo gli stessi reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro e convergenti tra loro.
A sostegno della tesi attorea depongono, altresì, le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa Per_3
che ha ritenuto compatibili le lesioni subite dalla danneggiata con la dinamica del sinistro
[...]
come descritta in citazione. In particolare, sul punto l'Ausiliario del Giudice ha così concluso “Per quanto concerne, la
compatibilità eziopatologica tra tale quadro lesivo e la dinamica dell'evento traumatico, sono
possibili le seguenti considerazioni. La dinamica del sinistro riferita da parte attrice (secondo cui la
mentre procedeva a piedi, era colpita con lo specchietto dell'autovettura condotta da Pt_1 CP_2
cosicché cadeva rovinosamente a terra, con un movimento di torsione e peso del corpo a
[...]
carico della caviglia sinistra) è compatibile con la produzione della frattura bimalleolare a carico
dell'arto inferiore sinistro, così come documentata in sede di Pronto Soccorso poche ore dopo il
riferito evento. Tale evento, infatti, è descritto con modalità dinamiche di tipo rotatorio-torsionale
sulla caviglia sinistra compatibile con la produzione della rima di frattura oggettivata, oltre a
risultare di appropriata sufficienza lesiva”.
Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove orali richiamate, nonché della CTU espletata, deve ritenersi verificato il sinistro stradale secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice e, dunque, deve dichiararsi responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso CP_2
conducente dell'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK.
[...]
Sul quantum debeatur
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata da parte attrice, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa richieste.
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti,
compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dal danneggiato al sinistro per cui è causa, ha concluso che “per quanto riguarda il quadro clinico successivamente
conseguito alle lesioni diagnosticate in sede ospedaliera, la certificazione sanitaria prodotta attesta un continuum fenomenologico, documentato e clinicamente attendibile. Venendo, quindi, alla
quantificazione dei postumi, in sede di visita peritale esperita, obiettivamente il quadro clinico attuale
è risultato caratterizzato da esiti cicatriziali postchirurgici normoevoluti e sindrome algico-
disfunzionale e disestesica a carico della caviglia sinistra con apprezzabile limitazione dei movimenti
articolari di grado lieve, in assenza di mezzi di sintesi (già rimossi chirurgicamente). Dato il tempo
trascorso dalla data del sinistro ad oggi, tale quadro menomativo è da ritenersi ormai stabilizzato e
non suscettibile di sostanziali miglioramenti a seguito di specifici trattamenti.
Venendo, quindi, alla quantificazione in termini di invalidità permanente in ambito di responsabilità
civile, sulla scorta principali baremes medico-legali di riferimento, sulla base di quanto documentato
e attualmente obiettivabile, pare congrua una valutazione pari a 9% (nove per cento) di danno
biologico.
Risulta, inoltre, equo riconoscere un periodo di invalidità temporanea, come da documentazione
medica prodotta, tenuto conto del trattamento chirurgico, della particolare complicanza
algodistrofica intercorsa e del successivo reintervento di rimozione dei mezzi di sintesi, suddiviso in
35 giorni al 100%, 15 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%”.
Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni Privata (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (47 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.981,42
Invalidità temporanea totale € 1.933,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 4.488,25
TOTALE GENERALE: € 20.469,67
Parte attrice, inoltre, ha chiesto che si procedesse alla personalizzazione del danno biologico permanente, adducendo a sostegno della richiesta le seguenti circostanze: il lento e doloroso decorso clinico e le terapie mediche eseguite per la cura delle lesioni, che hanno asseritamente comportato per l'attrice notevoli sofferenze fisiche e patemi d'animo; l'impossibilità per la danneggiata, a fronte delle lesioni subite, di svolgere l'attività di footing e di sci;
il danno alla c.d. cenestesi lavorativa, in quanto, a seguito delle lesioni patite, la mansione di addetta alle vendita è diventata maggiormente faticosa, stante la difficoltà di mantenere a lungo la posizione eretta.
Quanto al danno alla c.d. cenestesi lavorativa, la Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 28988/2019) ha recentemente chiarito che “l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro
dell'infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario
avere le idee chiare sull'inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare. Si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il
danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere
connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della
cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del
risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura,
la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del
danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come
danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015)”.
Nel caso di specie la CTU ha accertato che le lesioni patite dalla danneggiata hanno reso maggiormente usurante e faticosa l'attività lavorativa svolta dalla danneggiata, rilevando quanto segue: “In merito alla capacità lavorativa specifica dell'attrice, la menomazione descritta, per entità
e caratteristiche anatomiche-funzionali, non risulta tale da incidervi significativamente, tenuto conto
del curriculum scolastico e professionale della stessa, che dal punto di vista lavorativo risulta
sostanzialmente inquadrata come addetta alle vendite/commessa, prevalentemente in esercizi
commerciali di abbigliamento e calzature. È doveroso, tuttavia, segnalare che i postumi esitati, per
entità e sede anatomica interessata, sono, comunque tali da implicare verosimilmente un maggior
disagio per la sig.ra rispetto alle condizioni fisiche precedenti il sinistro in questione, in Pt_1
termini di maggior usura e/o fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, tenendo
conto che la mansione di addetta alle vendite/commessa comunemente prevede necessari tempi di
prolungato ortostatismo.”
Alla luce della valutazione espressa dall'Ausiliario del Giudice e facendo applicazione del principio di diritto sopraindicato, deve procedersi alla personalizzazione del danno biologico, mediante un aumento dello stesso che si ritiene equo stabilire nella misura del 10 % (a fronte di un aumento massimo del 20% come previsto dall'art. 139, co. 3 D.lgs. n. 209/2005).
Non può procedersi, tuttavia, ad un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del danno, non avendo parte attrice allegato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In presenza di un danno
permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma
di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza
di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e
indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la
medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019 , n. 28988).
Nel caso di specie, il lento e doloroso decorso clinico e le terapie mediche eseguite per la cura delle lesioni (intervento chirurgico;
applicazione di doccia gessata all'arto inferiore sx;
necessità di un utilizzo protratto del tutore tipo Walker e delle stampelle;
prolungate cure fisioterapiche e riabilitative per il recupero articolare) non possono considerarsi conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, rientrando, invece, nei pregiudizi e disagi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Analoghe considerazioni possono farsi anche in merito alla dedotta impossibilità per la danneggiata di svolgere l'attività di footing e di sci. Non sono state, inoltre, provate peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento del danno morale.
Pertanto, tenuto conto dell'aumento nella misura del 10% del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione del danno, il danno non patrimoniale deve essere liquidato nella somma complessiva di euro 22.067,81 (€ 20.469,67 a titolo di danno biologico + € 1.598,14 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente).
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali, il CTU ha riconosciuto come congrue le spese mediche allegate da parte attrice.
In particolare, risultano provate e, pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
• Nota spese Studio Associato MFT in data 08/04/19 per 10 tecar e rieducazione funzionale caviglia sinistra (900,00 euro)
• n.6 scontrini fiscali farmacia (per complessivi 178.65 euro)
• Fattura Usl n.902/39048/18 in data 11/12/18 per visita ortopedica (125,00 euro)
• Fattura Usl n.903/00012161/18 in data 20/12/18 per cartelle cliniche/copie rx (25,00 euro)
• ricevuta fiscale Perfetti Noleggio ausili ospedalieri n.1145/2018 del 5/12/2018 per magnetoterapia (60,00 euro)
• ricevuta fiscale Perfetti Noleggio n.87/2019 del 30/01/2019 per magnetoterapia (258,00 euro)
• fattura Ortopedia Michelotti n. IS/3217 dell'11/12/2018 per AB NA (29,00 euro)
• fattura Ortopedia Michelotti n. FS/299 del 22/3/2019 per LE (22,00 euro)
per la somma complessiva pari ad 1.597,65 euro per spese mediche.
Ad avviso di questo Giudice, non possono essere liquidate in favore di parte attrice le spese per
l'assistenza stragiudiziale.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 16990/2017)
ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità
di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex
ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del
giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è
comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne
deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta
soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione
processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa
sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del
contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela
più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, attese le incongruenze tra la dinamica del sinistro denunciato alla compagnia assicurativa e le cause delle lesioni risultanti dal verbale di Pronto Soccorso, superate solo con l'espletata istruttoria in giudizio, non vi è prova della idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una definizione stragiudiziale della controversia.
Per quanto concerne , invece, le spese sostenute per l'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
n. 132/2014, considerato che la legge prevede come obbligatorio, prima dell'instaurazione del giudizio, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014),
l'attività a tal fine posta in essere dall'Avvocato e' suscettibile di una liquidazione autonoma che ,
tenuto conto delle tariffe di cui al DM 55/2014 e tenuto conto che l'attività e' consistita nella sola attivazione di tale procedura può essere liquidata in euro 441,00 oltre accessori come per legge per un totale di euro 643,48.
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (€ 1.597,65 per spese mediche +
643,48 per spese negoziazione assistita) e non patrimoniale (€ 22.067,81 per danno biologico, ivi compresa la personalizzazione) ammonta ad euro 24.308,94 . Pertanto, si condannano parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di euro24.308,94 per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (17.10.2018), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite,
che si liquidano come in dispositivo, applicate le tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00).
Devono definitivamente essere poste a carico di parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTP
sostenute da parte attorea e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Dichiara responsabile del sinistro stradale in via esclusiva , conducente CP_2
dell'autovettura Fiat Punto targata CJ017RK;
3) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 24.308,94 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
con interessi e rivalutazione come previsto in parte motiva;
4) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
5) Pone definitivamente a carico di parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTP di parte attorea e di CTU.
Lucca, 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli