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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/06/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Mazzotta Fulvio,
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Puri Giuseppe
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 347/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 16/03/2020.
1 FATTO E DIRITTO
§1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era Parte_1 stata accolta l'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta da avverso atto di Controparte_1 precetto di € 62.286,53, avente titolo mel mancato versamento dell'assegno di mantenimento di € 750,00 mensili dal 13.6.2009 al 21.12.2015 a titolo di assegno di mantenimento determinato in suo favore nell'ambito di un giudizio di separazione personale di coniugi dal presidente del tribunale di Viterbo con ordinanza del 13.6.2009, avendo eccepito il la compensazione con un proprio credito per € 45.118,55 quale CP_1 residuo debito della derivante dal pagamento della quota di rate di mutuo per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale di sua spettanza.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c…
§2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta “ violazione dell'art 1243 c.c. assenza dei requsiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto in compensazione”.
La doglianza è infondata.
Sul punto va preliminarmente osservato che secondo principio giurisprudenziale (v. Corte di Cassazione 30323/2019) “ Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è consentito al debitore dedurre in compensazione un suo credito, anche se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entità potrà essere accertata dal giudice dell'esecuzione”.
In tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza 12436/2021 ha ulteriormente affermato che: “ Nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di
2 connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.”
E' evidente, data la ratio del principio, che la compensazione sia comunque ammissibile laddove il credito opposto in compensazione, come nel caso di specie, sia di ammontare inferiore al credito oggetto di precetto.
Quanto al secondo motivo, si osserva che l'appellante, con argomentazione generica in ordine allo stile motivazionale della sentenza, lamenta in sostanza che il credito del sia stato compensato con un credito alimentare di € 45.118,55. CP_1
La doglianza è infondata.
A tale proposito si richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
“ Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.”.( v. Cassaz.
n. n. 9686/2020)
La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito sulla natura chiaramente non alimentare dell'assegno di mantenimento quanto segue: secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n.
13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;
quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (Cass., 19/07/1996,
n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata
3 riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751, n. 4, e 2778, n.
17, cod. civ., ha rimarcato come il primo sia un «minus» compreso nei quindi più ampi secondi (Corte cost., 21/01/2000, n. 17, § 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente «in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa» (Corte cost., 30/11/1988, § 2);
(…) il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, cod. civ., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge ( v.
Cassaz. n. 9686/2020 – in motivazione)
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “ alterazione della competenza del giudice dell'esecuzione”, ritenendo la competenza del giudice dell'esecuzione limitata alla sola verifica della sussistenza del credito azionato in via esecutiva.
La doglianza non può essere accolta alla luce del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.12436/2021 e già richiamato sopra nella trattazione del primo motivo.
Con il quarto motivo l'appellante ribadisce la doglianza concernente l'illegittimità della compensazione con un credito alimentare.
Premesso che la quota liquidata in sede di separazione a titolo di mantenimento della risulta individuata e separata dal mantenimento della figlia, la doglianza è Pt_1 infondata anche sotto tale profilo per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del secondo motivo con il richiamo ai principi di diritto formulati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9686/2020, da intendersi qui integralmente richiamati.
4 Con il quinto motivo l'appellante lamenta “l'assenza di prova delle somme date in compensazione”.
Al riguardo si osserva che la doglianza, oltre che formulata in maniera alquanto generica,
è anche infondata.
E' incontestabile il fatto che il abbia versato per intero le quote semestrali del CP_1 mutuo gravante sull'immobile in comproprietà ( come peraltro risulta dai documenti 3,4,5 del fascicolo di primo grado e dall'all.
6.4 di parte appellante relativo alla dichiarazione dell'intenzione di parte appellante di interrompere il pagamento della quota di mutuo di sua spettanza sin dal 2008) – immobile poi alienato il cui ricavato è stato, infatti, poi diviso fra le parti, come emerge dal doc.3 di parte appallata, che, in quanto formatosi successivamente, risulta ammissibile in ossequio all'art. 345 c.p.c.
Al che va aggiunto che sono da ritenersi irrilevanti i documenti prodotti dall'appellante con la comparsa conclusionale, che non afferiscono all'entità del credito del CP_1 opposto in compensazione, escluso dal contenzioso cui essi si riferiscono.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 7.000,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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