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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 36 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonietta Marcella Grosso Parte_1 presso il cui studio in Mazara del Vallo via Ferrovia n.41 è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Antonino Rizzo CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Marsala, Parte_1 chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall' il
[...] CP_1
18.10.2021, di restituzione della somma di euro 5.046,53 indebitamente percepita sull'assegno mensile di invalidità civile n.07092624 per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021 per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione. Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito rigettò il ricorso ritenendo che l' avesse azionato tempestivamente l'azione di recupero a sensi dell'art.13 della CP_1 legge n. 412/1991. Avverso tale decisione ha interposto gravame il con ricorso depositato Parte_1 il 12.01.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame rileva che egli “era titolare di prestazione assistenziale di invalidità civile, riconosciuto quale invalido parziale, con decorrenza 01/03/2020” corrispostagli
“sino al 09/11/2020”; che l' “in data 19/08/2021 inviava comunicazione di riliquidazione CP_1 in cui” lo informava “che a decorrere dal 01/12/2020 si sarebbe provveduto al ricalcolo della Pag.1 pensione di vecchiaia ad egli intestata e che non risultavano sino alla data del 30/09/2021, somme a credito e a debito in quanto l'importo spettantegli non risultava variato”; che “pertanto si provvedeva, nella medesima data, al versamento dell'assegno sociale in quanto giunto al compimento dell'età pensionistica (67esimo anno), pertanto, con l'automatica cessazione del diritto all'assegno di assistenza”; che “di seguito l' con nota del 18/10/2021 si limitava ad indicare come causa di CP_1 indebita erogazione ed accertamento di somme indebitamente percepite su pensione il risultato ottenuto a seguito di verifiche per il periodo dal 01/01/2021 sino al 30/11/2021, asserendo che: “Sono state riscosse rate di pensione sociale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla pensione a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico”. Sulla scorta di tali premesse ritiene infondata la pretesa recuperatoria intrapresa dall' e, all'uopo, richiama la sentenza della Suprema Corte n.28771/2018 secondo CP_1
“al ricorrere di determinate condizioni l'accipiens non è tenuto alla restituzione all' delle somme CP_1 indebitamente percepite a titolo di pensione d'invalidità civile, e ciò in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c., secondo il quale chi esegue un pagamento d'indebito ha diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato”. In altri termini sostiene che “in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta CP_1 il predetto superamento dei limiti reddituali”. Sotto altro concorrente profilo di doglianza deduce l'assenza di qualsivoglia dolo nella condotta posta in essere dallo stesso. Quanto all'onere della prova, rileva “che nella fattispecie solo in corso di causa era stata parzialmente chiarita la ragione dell'indebito, mentre nelle comunicazioni amministrative si informava semplicemente il pensionato del ricalcolo e dell'ammontare dell'indebito senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutoria”. Osserva che “l'indebito si era formato in relazione ad una prestazione assistenziale e che, pertanto, nascendo la prestazione assistenziale dal verificarsi dei fatti previsti dalla legge, in assenza dei requisiti individuati dalle norme, la prestazione era da considerarsi soggetta a ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., senza alcun accertamento della condizione soggettiva del beneficiario per la ripetibilità ed essendo priva di qualsiasi consistenza ogni giustificazione circa una carenza di motivazione nella richiesta di restituzione”. Sostiene che “il provvedimento così come formulato ed oggetto di impugnativa deve ritenersi nullo poiché integrerebbe una palese violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990 ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato”. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato. Quanto alla carenza di motivazione del provvedimento col quale l' in sede CP_1 amministrativa, ha intrapreso l'azione di recupero, va osservato che l'A.G. ordinaria,
Pag.2 innanzi al quale viene proposta un'azione del tipo di quella che occupa, è sempre Giudice del rapporto (non dell'atto) talchè deve procedere all'accertamento, nel merito, della pretesa azionata, indipendentemente dal rilievo di vizi formali del provvedimento adottato dall'ente. D'altro canto, si osserva, l' in primo grado, aveva esplicitato, in memoria, le CP_1 ragioni poste a fondamento dell'azione di recupero intrapresa e, conseguentemente, garantito il diritto di difesa di controparte. In ogni caso, va evidenziato che l' con la nota impugnata del 18.10.2021 CP_1
(cfr. doc. fasc. di parte), aveva chiaramente evidenziato le ragioni dell'indebito (ossia la titolarità di altra pensione) nonché il periodo oggetto di recupero (gennaio/novembre 2021) oltre che gli importi non dovuti prima della ricostituzione. Va, altresì, precisato che nel caso di specie, viene in rilievo l'assegno mensile di invalidità civile (di cui era titolare il sin dal marzo 2020) trasformato, ex lege, in Parte_1 assegno sociale dall'1.12.2020 (per come si evince chiaramente dalla stessa nota CP_1 del 18.10.2021). E', infine, documentalmente provato che il a seguito di apposita Parte_1 domanda dallo stesso presentata il 9.10.2020, ha ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia cat. VCOM n.36028057 con decorrenza 1.12.2020 per un importo mensile di euro 700,00 circa (cfr. nota 11.12.2020 contenuta nel fascicolo di parte CP_1 dell' ). CP_2
Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue. E', ormai noto, l'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale (in cui vi rientra quello costituito in seguito alla trasformazione automatica, per raggiungimento dei requisiti anagrafici, delle prestazioni di invalidità civile). La giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni
Pag.3 legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto differente è CP_1 Controparte_3 la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni CP_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venr meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”.
Pag.4 Cionondimeno, osserva questa Corte, va evidenziato che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti della riguarda il periodo intercorrente dal Parte_1
1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021. Trattasi di redditi rilevanti ai fini del godimento della prestazione assistenziale, di cui l' è pacificamente venuto a conoscenza nel momento in cui ha proceduto alla CP_1 liquidazione, a dicembre 2020, della pensione cat. VCOM n.36028057, di talché il recupero dell'indebito (ovvero il conguaglio) è stato certamente tempestivo. Specificatamente, per l'anno 2021, l'azione di recupero promossa con la nota del 18.10.2021 è tempestiva poiché l' è venuto a conoscenza delle complessive CP_1 condizioni reddituali del solo dopo il progressivo pagamento della pensione di Parte_1 vecchiaia e, quindi, abbondantemente “entro il mese di luglio dell'anno successivo”. In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione, la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei CP_2 redditi effettivamente percepiti (tra cui quelli derivati dalla pensione di vecchiaia). Sulla scorta delle superiori considerazioni l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Ai sensi dell'art.152 c.p.c. deve dichiararsi che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.720/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 22 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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