Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' INN PO O IL LIANG03811/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S DICASSAZIONE Oggetto { SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14529/98 Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron. 8122 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.10/11/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia/studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IK SOLE 24 O B00 per diritti CICCARELLI GENNARO, FORTE ROMOLO, FRANZESE ARMANDO, il 19 MAR 200 IL CANCELLIERE RA FR, NA VI, BA LU, CE VI, elettivamente domiciliati in CANCELLERIA Mapoli C. Lucci 137 rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDI VI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
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contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.a; intimato avverso la sentenza n. 4397/97 del Tribunale di 2000 NAPOLI, depositata il 28/08/97 R.G.N. 46621/94; вия 4608 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 28 agosto 1997, ha respinto l'appello proposto con atto del 12 dicembre 1994 dagli attuali ricorrenti, indicati in epigrafe, avverso la sentenza del Pretore della stessa città, in data 10 19 ottobre 1994, che aveva respinto le domande avanzate dagli stessi (e da altri istanti non ricorrenti nella presente sede di legittimità) nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Riferisce il Tribunale che i ricorrenti, dipendenti dell'Ente convenuto, avevano dedotto a fondamento della domanda che il datore di lavoro aveva calcolato l'indennità integrativa speciale sulla base del solo stipendio iniziale della categoria di appartenenza anziché sulla base dello stipendio da intendersi come comprensivo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986, delle classi stipendiali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986, e che gli stessi avevano chiesto, su tale premessa, la condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive. Il giudice d'appello argomenta quindi ampiamente sulla questione che - ritiene costituire il problema dibattuto in causa - няEur riguardante il significato dell'inciso "stipendio 3 mensile della qualifica di appartenenza" di cui al citato art. 16 (D.P.R. n. 13/86), concludendo per la conferma della decisione pretorile e del rigetto della domanda dei lavoratori. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori soccombenti svolgendo un unico articolato motivo. L'intimata Ferrovie dello Stato S.p.a. (già Ente Ferrovie dello Stato) non è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza denunziando "nullità della sentenza per erronea esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, di cui all'art. 132 co. 2 c.p.c.; per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; per omessa pronunzia su di una domanda regolamentare proposta”. Lamentano in particolare, con una prima censura, che il Tribunale abbia erroneamente indicato e considerato l'oggetto della domanda, ed abbia argomentato su una questione neppure dedotta in giudizio, giacchè la pretesa attrice si basava non già sulla deduzione di un errato calcolo integrativa speciale perché dell'indennità effettuato con riguardo al solo stipendio iniziale invece che su quello aumentato delle classi sul presupposto dellastipendiali, bensì spettanza di differenze retributive derivanti dal calcolo del "premio di esercizio" che avrebbe dovuto essere effettuato su una base retributiva di della indennitàcòmputo comprensiva anche integrativa speciale per l'anno 1987 e di un terzo per l'anno 1988. Deducono di avere all'uopo invocato l'applicazione degli artt. 27 e 32 del CCNL 1987/89 e 33 del CCNL 1990/92 ed altresì della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 26 marzo 1991; censurano quindi la sentenza del Tribunale per aver posto a base della decisione situazioni, in fatto e in diritto, non prospettate dalle parti qualificando giuridicamente la domanda in termini diversi da quelli dedotti nei ricorsi introduttivi, e per avere trattato questioni non comprese neanche implicitamente nella domanda, con evidente mutamento del "petitum" e della "causa petendi" dedotte in giudizio e con violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il Ene pronunciato e vizio di extrapetizione. I ricorrenti lamentano in secondo luogo che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare proposta da essi appellanti con l'eccezione di nullità e/o inesistenza della costituzione in giudizio della parte convenuta, e che si sia limitato a trattare solo questioni di alterando anche sotto tale profilo ilmerito, "petitum" e la 'causa petendi" dell'azione.
2. Il ricorso merita accoglimento in relazione alla prima censura. I rilievi svolti sul punto dai ricorrenti sono invero, per quanto è dato evincere dagli atti di causa - dei quali è consentito il diretto esame da parte del giudice di legittimità vertendosi in ipotesi di denunzia di vizio procedurale -, pienamente fondati. Ed invero il Pretore, con la sentenza impugnata in appello dagli attuali ricorrenti, aveva deciso, rigettandole, sulle domande con cui gli stessi avevano chiesto la condanna del datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato al pagamento di differenze retributive derivanti dal computo, non operato dall'Ente, dell'indennità integrativa speciale (nell'intera misura per l'anno 1987 e nella misura di un terzo per l'anno 1988) nella вне base di calcolo del "premio di esercizio", rientrante tra gli elementi costituenti il trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. I lavoratori soccombenti avevano quindi proposto impugnazione innanzi al Tribunale di Napoli censurando la decisione pretorile, e riproponendo in secondo grado l'anzidetta richiesta di còmputo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del detto "premio di esercizio". Ciò stante, appare dunque evidente che il Tribunale, motivando la sentenza nel senso indicato in narrativa, non ha pronunciato sulla domanda quale riproposta in appello, ed ha violato la norma dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare in corrispondenza della richiesta della parte. 3.- E' invece da ritenere inammissibile 1 per l'ulteriore censura (con cui si formulata come lamenta omessa pronuncia) in quanto generica e priva dei necessari requisiti di specificità. Infatti i ricorrenti non hanno indicato o in qualche modo precisato, nel contesto del ricorso, l'oggetto specifico della eccezione sulla quale Come lamentano che il Tribunale non si sia pronunciato: si sono limitati a dedurre sommariamente che si trattava di eccezione di "nullità e/o inesistenza" della costituzione della società convenuta in primo grado, senza però specificare in alcun modo le ragioni o i presupposti che in ipotesi avrebbero potuto essere diversi e molteplici - di una tale asserita "nullità e/o inesistenza", e senza dunque offrire, in ricorso, adeguati elementi per e il consentire al Collegio di valutare la natura contenuto dell'eccezione e neppure per poter stabilire se decidere direttamente su di essa о rimetterne la decisione al giudice di rinvio. È dunque ravvisabile, sul punto, l'inosservanza del c.d. principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, desunto dalla previsione della specificità dei motivi da indicare ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., e secondo cui l'oggetto e il contenuto di tali motivi e la loro compiuta e prospettazione e indicazione devonocompleta risultare dal contesto del ricorso medesimo. infatti principio costantemente enunciato da questa Corte che il requisito dell'esposizione dei motivi del ricorso per cassazione non consente di ricercare tali motivi fuori del contesto dello 8 stesso ricorso O di desumerli "aliunde" о "per relationem" da atti estranei ad esso, e che tale previsione risponde al fine di rendere possibile, attraverso la specifica individuazione dell'oggetto delle censure che vengono mosse alla decisione impugnata, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte di Cassazione, il cui svolgimento resta, pertanto, impedito ove i motivi di censura, per la loro i genericità, lascino del tutto indeterminati limiti dell'impugnativa (Cass. 21 gennaio 1981 n. 512; cfr., tra le molte, Cass. 17 giugno 1995 n. n. 5742; 12 agosto 1994 6863; 25 maggio 1995 n. 7392). In conclusione, per quanto sin qui detto il 4.- ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, relativamente cioè alla prima censura, ed in relazione a questa l'impugnata sentenza va cassata. La causa va quindi rinviata ad altro giudice di -pari grado designato come in dispositivo il quale deciderà tenendo conto dei rilievi prima svolti ed osservando i principi sopra enunciati, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio (ex art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
9 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 10 novembre 2000. # Presidente: Provasco Amizante wid 11 Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 16 MAR. 2001 CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA / 703 ! G * N 3 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 I A 7 A D ' - T L , 8 , L - O E A 1 L S D 1 L E P O I S S E B N I G I E N D G S G E I A O L A T S A O A D O T L P E T L , I M E I O P I D R A D T D S I O E G T E R N E S E 10