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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 214/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desirè Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 214/2023 promossa da:
(P.iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO BARBIERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2 parte appellante contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2
RESTANO ed ELENA CANALE ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso
Galileo Ferraris, 43 parte appellata
OGGETTO: procedure concorsuali
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione respinta, e previa ogni declaratoria di legge e del caso, con riguardo alla sentenza n. 143/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice
pagina 1 di 15 Dott.ssa Gabriella Ratti, in data 13 gennaio 2023 e pubblicata in data 16 gennaio 2023, Repert. n.
412/2023, così decidere:
➢ nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, che in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, (i) ha ricevuto e illegittimamente trattenuto, a deconto del proprio credito concernente il conto anticipi acceso a favore di i pagamenti effettuati da terzi per Parte_1
le causali, per gli importi e nelle date indicati nelle prime quattro righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado per complessivi euro 163.865,81, nonché (ii) ha illegittimamente ottenuto, mediante gli addebiti sul conto corrente n. 1000/2824 di per gli Parte_1 importi e nelle date indicati nelle ultime due righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado, l'integrale rimborso del proprio residuo credito concernente l'anzidetto conto anticipi per complessivi euro 73.524,02; e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire o Controparte_1
corrispondere a ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), Parte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di euro
237.389,83, oltre interessi al tasso legale dalle singole date degli incassi e/o degli addebiti sino alla domanda e dalla domanda al tasso ex art. 1284, quarto comma c.c., sino al saldo effettivo;
➢ in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. paragrafo IV.(c)., pag. 5) – reiterata in sede di precisazione delle conclusioni – sui seguenti capitoli:
1) Vero che il doc. n. 25 prodotto in giudizio da parte attrice (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della relazione ex art. 172 L. fall... da Lei redatta in data 24 ottobre 2019 nell'ambito del concordato preventivo di n. 3/2019 avanti il Tribunale di Reggio Emilia? Parte_1
2) Vero che il doc. n. 26 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda ex art. 161, comma 6, Legge
Fallimentare” depositata da avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 12 luglio 2018 Parte_1
corredata dalla procura alla lite e da alcuni suoi allegati?
3) Vero che il doc. n. 27 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 160 e ss. Legge Fallimentare” depositata da avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 22 marzo 2019 corredata dalla procura alla Parte_1
lite e da alcuni suoi allegati?
Teste: Dott. , commercialista, con studio in Reggio nell'Emilia, Piazza Vallisneri, n. 4; Tes_1 pagina 2 di 15 ➢ con vittoria di spese [compresa l'imposta di registro, pari a 200,00 euro, pagata da Parte_1
ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), in persona del liquidatore e
[...]
legale rappresentante pro tempore, in relazione alla sentenza di primo grado qui impugnata], competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio, nonché con rimborso delle spese per la Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta nel corso del giudizio”
Per parte appellata
“Voglia la Corte Ecc.ma adìta respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
• in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.
• nel merito, respingere l'appello e comunque tutte le domande di , Pt_1
• in via istruttoria, respingere l'avversa istanza e autorizzare, ove ritento necessario, il deposito in originale dei documenti indicati come “depositati in originale” al paragrafo “produzioni documentali” di cui alla comparsa di risposta in appello (docc. da 2.A a 11.A e DOCC. 12-13-14),
• in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
I
1. In data 14 dicembre 2010 la accendeva presso Banca Popolare di Vicenza il conto Parte_1 corrente n. 700/754813 che, a seguito della cessione nel 2017 dell'impresa bancaria ad , Controparte_1
assumeva il n. 50544/1000/00002824. Su tale conto erano regolati i rapporti dare/avere conseguenti all'affidamento “promiscuo autoliquidante”, con scadenza a revoca, concesso a sino al Pt_1 massimale di euro 2.500.000, e al “contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture”.
In data 12.7.2018, depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia un ricorso per Parte_1 concordato “in bianco” - o “con riserva” - ex art. 161, sesto comma, l. fall. (di seguito: la domanda di concordato 2018) cui seguiva, in pari data, il decreto con cui il Tribunale assegnava a Parte_1
termine di 120 giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, secondo e terzo comma, l. fall. (o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall.), nominava il commissario giudiziale e stabiliva una serie di obblighi informativi periodici. A questa data presentava un saldo negativo sul Parte_1
“conto anticipi” di € 237.389,83.
pagina 3 di 15 Con missiva del 25.7.2018, comunicava a la sospensione dei Controparte_1 Parte_1
rapporti di affidamento, compresi quelli caratterizzati da anticipi su fatture.
Con PEC del 31.7.2018 dava atto della domanda di concordato e rappresentava alla Parte_1
convenuta che, per il rispetto della par condicio creditorum, ad essa era fatto divieto di Parte_1
pagare i debiti sorti prima del deposito della domanda di concordato;
precisava che Il divieto si estende, con specifico riferimento agli Istituti di credito, alle compensazioni con crediti che non siano oggetto di cessione notificata con data certa anteriore al deposito della domanda di concordato”.
Nel febbraio 2019 la domanda di concordato veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale per mancato deposito, entro il termine assegnato, della documentazione integrativa e con missiva del
19.2.2019 la banca revocava, con effetto immediato, i rapporti in essere con Parte_1
In data 22.3.2019, depositava presso il medesimo ufficio giudiziario domanda di Parte_1
concordato pieno (di seguito: la domanda di concordato 2019). Con decreto 30 aprile-6 maggio 2019 il
Tribunale di Reggio Emilia ammetteva alla Procedura di concordato preventivo e in data Parte_1
10.3.2020 lo omologava.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.09.2020, e in Parte_1
concordato preventivo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Torino Controparte_1
lamentando che la convenuta avesse illegittimamente azzerato il proprio credito successivamente alla presentazione del ricorso per concordato “in bianco”, o “con riserva”, ex art. 161, sesto comma, l. fall., risalente al 12.7.2018. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma utilizzata per soddisfare il proprio credito. In particolare, l'attrice sosteneva:
- l'applicabilità del principio di consecuzione tra procedure concorsuali minori, alle quali non avesse fatto seguito il fallimento;
- la consecuzione tra la domanda di concordato in bianco, dichiarata improcedibile od inammissibile, e la domanda di concordato pieno omologata;
- che, dunque, gli effetti della procedura originata con la domanda di concordato del 2019 potevano farsi risalire, retroagendo, alla data di deposito della domanda di concordato del 2018 (ovvero al 12 luglio 2018), così eliminando, in una prospettiva di tutela del patrimonio sociale e del principio della par condicio creditorum, le “distorsioni” conseguenti alla condotta della convenuta.
3. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
rilevando, in fatto, quanto segue:
A
- in data 10.5.2018 la Banca, su conforme richiesta di , concedeva l'anticipo export n. Pt_1
50544/2260/8534384 per l'importo di € 167.697,61 con scadenza in data 01.10.2018, a fronte della pagina 4 di 15 cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 252-273-292-314/2018; il Pt_1
finanziamento, concesso con valuta euro 9.5.2018, veniva registrato sul conto corrente n.
50544/1000/00002824, sopra richiamato;
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 127.151,21, di cui: Pt_1
• € 21.691,87 relativi all'anticipo della fattura n. 314 per € 24.102,08, estinto in data 23.07.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 24.052,08
• € 59.190,30 relativi all'anticipo della fattura n. 273 per € 65.767,00, estinto in data 14.08.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 65.662,00;
• € 46.269,04 relativi all'anticipo della fattura n. 252 per € 51.410,04, estinto in data 10.09.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 51.280,04 (con estinzione totale anticipo);
B
- in data 15.6.2018, su ulteriore richiesta di , la Banca concedeva a l'anticipo export Pt_1 Pt_1
n. 50544/2260/8551556 per l'importo di € 73.520,10 con scadenza in data 14.9.2018 a fronte della cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 409-463/2018; il finanziamento, Pt_1
concesso con valuta euro 15.6.2018, veniva regolato sul conto corrente intestato a , di cui sopra Pt_1
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 36.714,60 relativo all'anticipo della fattura Pt_1
n. 409 per € 40.794,00, estinto in data 24.08.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 40.544,00;
C
- sempre in data 15.6.2018, su ulteriore richiesta di , la Banca concedeva l'anticipo export n. Pt_1
50544/2260/8551643 per l'importo di € 73.524,02 con scadenza in data 31.8.2018, a fronte della cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 339-419-450-451/2018; il Pt_1
finanziamento, concesso con valuta euro 14.6.2018, veniva regolato sul conto corrente intestato a
, sopra richiamato;
Pt_1
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 73.524,02, di cui: Pt_1
• € 32.451,20 relativi all'anticipo della fattura n. 339 per € 40.564,00;
• €. 32.288,00 relativi all'anticipo della fattura n. 419 per € 40.360,00;
• euro 5.508,90 relativi all'anticipo della fattura n. 450 per € 6.886,13;
• euro 3.275,92 relativi all'anticipo della fattura n. 451 per € 4.094,89.
- alla scadenza dell'anticipo residuava a debito di l'importo di € 73.524,02, che veniva estinto Pt_1 mediante addebito sul conto corrente intestato a , in data 18.2.2019, per € 70.100,00, e, in data Pt_1
12.3.2019, per € 3.424,02.
In diritto, la banca osservava:
pagina 5 di 15 - gli atti solutori oggetto dell'azione avversaria non erano stati posti in essere in pendenza dell'attuale procedura di concordato preventivo;
- il principio di consecuzione tra le procedure trovava applicazione in fattispecie diverse da quella oggetto di causa (ovvero qualora ad una o più procedure minori consegua il fallimento, oppure con riferimento allo specifico tema della prededucibilità dei crediti sorti in occasione di una prima procedura concorsuale cui sia seguita, senza soluzione di continuità, altra procedura minore);
- in ogni caso, la banca aveva correttamente operato, atteso che i crediti portati dalle fatture oggetto degli anticipi export sopra richiamati erano stati ceduti da alla banca, pro solvendo, con atto Pt_1
avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato 2018;
- pertanto, i crediti erano usciti dal patrimonio della in epoca anteriore al deposito della prima Pt_1 domanda di concordato, sicchè la banca era legittimata a trattenere l'importo pagato dal debitore ceduto;
-la cessione era intervenuta pro solvendo, sicchè, a seguito del mancato pagamento delle fatture oggetto dell'anticipo n. 50544/2260/8551643, la banca aveva legittimamente estinto l'anticipo addebitando il residuo non pagato sul conto della;
il Contratto quadro per linea di credito per Pt_1 anticipi all'esportazione su fatture stipulato dalle parti prevede infatti il diritto della Banca “a trattenere da eventuali pagamenti che dovessero pervenire a favore del Finanziato medesimo quanto dovuto ad estinzione del finanziamento a titolo di compensazione”; il diritto alla compensazione era previsto anche, in via generale, dall'art. 6 del contratto di affidamento in conto corrente;
- a prescindere dalla questione della consecuzione tra procedure e dalla cessione dei crediti, il patto di compensazione era opponibile alla Procedura di concordato, anche in ragione del fatto che le diverse partite dare e avere tra banca e cliente avevano una genesi comune e, dunque, l'elisione tra partite di segno opposto rappresentava un'ipotesi di c.d. compensazione impropria.
4. Il giudizio veniva istruito mediante produzione di documenti, anche in originale, e CTU contabile.
II
In data 13 gennaio 2023 veniva emessa la sentenza n. 143/2023 con cui il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree e condannava parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale sosteneva quanto segue:
- la l.f. stabilisce che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento, i termini previsti per l'individuazione degli atti dispositivi soggetti ad azioni revocatorie decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato;
pagina 6 di 15 - l'estensione della regola codicistica – sul presupposto che la consecuzione è un principio generalissimo – ha trovato applicazione tra procedure minori solo ai fini della prededucibilità dei crediti di professionisti e fornitori sorti in conseguenza della prima procedura, cioè nel senso di ritenere che i crediti prededucibili sorti nella prima procedura mantengono tale natura anche nella seconda;
- nessun precedente giurisprudenziale noto autorizza l'estensione del principio a fattispecie come quella in esame e, peraltro, la Corte di cassazione ha da tempo affermato che “il principio di unitarietà tra le due procedure in consecutività … si riflette in termini di retrodatazione solo nei casi di espressa previsione normativa, come nel calcolo del periodo sospetto, non esprimendo una regola generale” (Cass. 2006 n. 3156, ripresa da Cass. 5090/2022);
- nel caso di specie, poi, tra le procedure vi era stata una frattura temporale e ciò in quanto la domanda di concordato in bianco 2018 si era risolta (cioè la procedura non era stata neppure aperta) con una pronuncia di improcedibilità;
- anche la giurisprudenza di merito era peraltro contraria all'applicazione del principio di consecuzione tra procedure minori nell'ipotesi in cui la prima fosse stata ritirata/rinunciata o dichiarata inammissibile;
- le altre questioni prospettate dalle parti divenivano ininfluenti ed erano dunque assorbite.
III
Avverso tale sentenza, notificata il 17.01.2023, proponeva appello e Parte_1
in concordato preventivo con atto notificato il 15.02.2023, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi.
Si costituiva chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Con ordinanza 13 giugno 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza 28 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Nel corso della Camera di Consiglio del 6 dicembre 2024 la Corte procedeva all'apertura della busta depositata da e conservata in cassaforte, contenenti gli originali cartacei di Controparte_1
alcuni documenti.
All'esito della stesura della presente sentenza la busta è stata nuovamente sigillata, apposti i timbri e la busta nuovamente depositata in cassaforte.
pagina 7 di 15 MOTIVI della DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che il principio di consecuzione tra procedure concorsuali sia applicabile fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Con il secondo motivo afferma che il giudice di prime cure avrebbe errato nel negare che il principio di consecuzione tra procedure concorsuali sia applicabile nell'ipotesi in cui una procedura minore succeda ad altra procedura minore.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il tribunale ritenuto che la
“frattura temporale” tra la prima e la seconda procedura di concordato sia preclusiva all'applicazione del principio di consecuzione tra procedure.
2. L'appellata replica sostenendo variamente che, come rilevato dal giudice di prime cure, il principio di continuità tra procedure non è applicabile al caso de quo, in quanto trae origine da n fattispecie diverse da quella che ci occupa, senza che vi sia possibilità di una sua applicazione in via estensiva.
In ogni caso, riproponendo la seconda linea difensiva dichiarata assorbita in primo grado, rileva che, quand'anche si volesse accedere alla tesi della consecuzione tra procedure, essa avrebbe comunque diritto a trattenere gli importi oggetto delle avverse pretese poiché i crediti portati dalle
P fatture n. 252-273-292-314/2018, n. 409-463/2018 e n. 339-419-450-451/2018 sono ceduti con Pt_3
cessione pro-solvendo avente data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato depositata dalla Parte_1
Evidenzia di avere pattuito con che essa avrebbe in ogni momento potuto Parte_1 CP_1
compensare quanto dovuto al cliente (incluse le somme incassate dai terzi nei cui confronti erano state emesse le fatture anticipate, somme per l'incasso delle quali il cliente ha conferito legittimazione alla
Banca) con i propri crediti.
A questo proposito, l'appellante – anch'essa riproponendo le questioni assorbite in primo grado
- disconosce la documentazione prodotta dalla banca in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, rilevando come non vi sarebbe certezza sull'effettiva data di formazione e sottoscrizione dei documenti cartacei originali e sull'assenza di successive attività di contraffazione, modificazione o sostituzione di detti documenti cartacei originali. Inoltre, l'appellante contesta che vi sia stata una cessione di crediti in quanto tale circostanza sarebbe smentita dalla comunicazione inviata alla Società dalla stessa Banca in data 11 novembre 2018.
3. L'appello è infondato.
pagina 8 di 15 3.1. In ossequio al principio della ragione più liquida, la Corte ritiene di dover decidere il gravame sotto il profilo dichiarato assorbito in primo grado, ma espressamente riproposto dalla banca, avendo quest'ultima fornito prova documentale a sostegno della propria tesi, fondata sulla giurisprudenza della Suprema Corte.
Il principio della ragione più liquida, riconosciuto da Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8.05.2014 n. 9936 – laddove afferma che “il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare
(nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria” - consente di “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ., sentenza
11.05.2018, n. 11458).
3.2. In fatto, la Banca ha fornito la prova che i crediti portati dalle fatture n. 252-273-292-
314/2018, n. 409-463/2018 e n. 339-419-450-451/2018 le sono stati trasferiti con cessione pro- solvendo avente data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato presentata da Pt_1
[...]
Innanzitutto, va rilevato che la circostanza che l'appellante avesse acceso un conto corrente presso la Banca Popolare di Vicenza avente n. 700/754813 (che, a seguito della cessione del 2017 dell'impresa bancaria ad , assumeva il n. 50544/1000/00002824) è circostanza pacifica Controparte_1
e non contestata (e, anzi, confermata dall'appellante già in primo grado).
In secondo luogo, l'anticipo export n. 50544/2260/8534384 è stato concesso dalla banca in data
10.5.2018 (cfr. doc. 5 prodotto dalla Banca in primo grado); l'anticipo export n. 50544/2260/8551556 è stato concesso dalla banca in data 15.6.2018 (cfr. doc. 9 prodotto dalla Banca in primo grado);
l'anticipo export n. 50544/2260/8551643 è stato concesso dalla banca in data 15.6.2018 (cfr. doc. 11 prodotto dalla Banca in primo grado).
Come si può agevolmente notare, tutti e tre i contratti di anticipo export riportano una data anteriore a quella del 12.7.2018, in cui ha depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia il Parte_1 ricorso per concordato “in bianco” o “con riserva” ex art. 161 comma 6 l. fall....
pagina 9 di 15 Ciò premesso, in merito alle contestazioni mosse dall'appellante alle produzioni dell'appellata, queste ultime dirette a dimostrare la stipulazione delle cessioni di credito in data anteriore al primo concordato, la Corte osserva quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, l'eccezione, formulata dalla difesa della procedura, di tardività del deposito dei documenti da parte della banca, è infondata.
Invero, i docc. da 5A a 11A, prodotti in formato cartaceo, e i docc. 12, 13 e 14, prodotti su supporto
CD-rom, sono stati depositati, a seguito di autorizzazione del giudice del 14.4.2021, in data 15.04.2021
(vedi data del deposito in cancelleria, con timbro e firma del cancelliere sul risvolto di copertina del fascicolo cartaceo) e, quindi, entro il termine del 16.04.2021 concesso dal giudice istruttore
(all'udienza del 20 gennaio 2021 il giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma cpc, con decorrenza dal 15.2.2021, quindi il secondo termine scadeva il 16.4.2021): pertanto, tali produzioni sono tempestive in quanto avvenute entro il termine concesso - in particolare, i docc. 5A, 9A e 11A costituiscono gli originali cartacei dei docc 5, 9 e 11, sopra richiamati, che inizialmente erano stati prodotti con modalità telematica.
Per quanto riguarda, invece, i docc. 2A, 3A e 4A - costituenti, rispettivamente, il documento di sintesi del contratto di conto corrente ordinario 14.12.2010, il documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente 22.3.2017 e il documento di sintesi n. 1 del contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione sul fatture - essi sono stati prodotti in data 20.4.2021, a seguito dell'istanza di autorizzazione del 16.04.2021 e del relativo provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice il 19.04.2021. Tali produzioni non sono inammissibili in quanto non sono altro che la produzione in originale di documenti già prodotti con la comparsa di costituzione in primo grado
(rispettivamente, ai numeri 2, 3 e 4).
In proposito, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia inammissibile la produzione, nel giudizio di cassazione, di documenti già prodotti in fotocopia in un precedente grado del processo (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 2125/2014), né il deposito in appello dell'originale del documento la cui copia è stata già prodotta in primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 1366/2016): in base a tale orientamento, che questa Corte condivide, a fortiori non può considerarsi tardiva la produzione dell'originale cartaceo del documento già prodotto con modalità telematica, avvenuta dopo la scadenza del secondo termine ex art. 183, sesto comma, cpc.
3.2.2. In secondo luogo, i documenti prodotti risultano idonei a costituire prova certa della data in cui sono stati stipulati i contratti.
pagina 10 di 15 Invero, i docc. 12, 13 e 14 prodotti su CD-rom (corrispondenti agli originali cartacei prodotti rispettivamente quali docc. 5A, 9A e 11A) sono delle cartelle informatiche che, per quanto rileva ai fini della presente controversia, contengono ciascuna un file in formato TIFF (i.e. una copia informativa ad alta risoluzione di un documento cartaceo) che riproduce il contratto stipulato, un file in formato PDF, denominato “Attestato Conformità”, prodotto dal gestore digitale Digibox (i.e. un sistema di conservazione documentale) e un file in formato XML.
In ciascuna delle tre cartelle presenti nel CD-rom (docc. 12, 13 e 14) si accede ad un'altra cartella denominata “DATA CERTA”, all'interno della quale si trova il file in formato TIFF: i files TIFF contenuti nelle tre cartelle corrispondono esattamente ai contratti e alle fatture prodotte con gli originali cartacei prodotti sub docc. 5A, 9A e 11A. Segnatamente, il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 12 si compone di n. 6 pagine identiche a quelle prodotte con il doc. 5A; il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 13 si compone di n. 12 pagine identiche a quelle prodotte con il doc.
9A; il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 14 si compone di n. 20 pagine identiche a quelle prodotte con il doc. 11A (tranne le pagine 9, 12, 17 e 20 che non sono presenti nell'originale cartaceo, sulle quali si tornerà infra).
La corrispondenza tra i files digitali e gli originali cartacei consente di ritenere che i files digitali non siano stati contraffatti e corrispondano ai contratti e alle fatture oggetto di causa.
Ciò posto, la Banca ha utilizzato il servizio digitale di conservazione documentale Digibox al fine di dimostrare la data certa in cui è stato inserito il documento nel sistema e, dunque, si può desumere che il documento sia stato prodotto il giorno stesso, o anteriormente, alla data in cui è stato inserito nel sistema di conservazione Digibox. L'attestato di conformità di Digibox contenuto nella cartella 12 riporta la data del 10.05.2018 (i.e. il medesimo giorno in cui è stato concesso dalla banca l'anticipo export n. 50544/2260/8534384), mentre gli attestati di conformità di Digibox contenuti nelle cartelle 13 e 14 riportano la data del 16.06.2018 (i.e. il giorno successivo rispetto a quando sono stati concessi dalla banca gli anticipi export n. 50544/2260/8551556 e n. 50544/2260/8551643). Inoltre, i files rilasciati da Digibox e denominati “Attestato Conformità” riportano un cd. “QR Code” inquadrando il quale si può accedere all'impronta informatica riportata sul relativo file PDF. Dato che un “QR Code”, a differenza di un file PDF, non è agevolmente modificabile e falsificabile, la corrispondenza dello stesso all'impronta del file PDF consente di dare certezza in ordine all'autenticità dello stesso.
Come si è già detto, ad ulteriore riprova della data di generazione del file la banca ha altresì prodotto il file in formato XML: tale file deve essere letto in relazione al PDF contenente l'attestato di pagina 11 di 15 conformità e al file in formato TIFF ed ha la funzione di dimostrare la data in cui il file cui si riferisce
(dunque il file TIFF contenente il contratto e le fatture) è stato generato.
Alla luce della disamina svolta, si può ritenere che la Banca abbia fornito idonea prova del fatto che i contratti di anticipo export sono stati stipulati anteriormente alla data del 12.7.2018, in cui Pt_1 ha depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia il ricorso per concordato “in bianco” o “con
[...] riserva” ex art. 161, sesto comma, l. fall. Tale conclusione è del tutto conforme a quella che è la prassi bancaria: tutte le banche (e in particolare quelle di grandi dimensioni come l'odierna appellata) sono dotate di sistemi informatici finalizzati a certificare e provare la data in cui vengono stipulati i contratti, sistemi i quali sostituiscono, ai fini della dimostrazione della data certa, l'apposizione del timbro postale di cui, in passato, ci si avvaleva.
Da ultimo, va rilevato che la contestazione dell'appellante, secondo cui i documenti prodotti in formato cartaceo non sarebbero conformi ai relativi files digitali, è infondata. Come si è già detto (e come emerge ictu oculi), i files in formato TIFF (che sono quelli cui si deve fare riferimento per la comparazione) prodotti nel CD-rom corrispondono agli originali cartacei prodotti.
Non coglie dunque nel segno la contestazione dell'appellante, secondo cui “all'interno dei file denominati «Dtct • Dettaglio 1», «Dtct • Dettaglio 2» e «Dtct • Dettaglio 3» (rispettivamente inseriti nella prima, nella seconda e nella terza cartellina “principale”) si rinvengono un numero «matricola»
e un numero «U.O.» diversi da quelli figuranti sui frontespizi dei docc. avv. nn. 5, 9 e 11”. In realtà, i files cui si deve fare riferimento non sono i PDF denominati “Dtct • Dettaglio 1”, “Dtct • Dettaglio 2” e
“Dtct • Dettaglio 3”, bensì i files prodotti in formato TIFF.
L'appellante rileva, ulteriormente, che “nella cartellina denominata «doc. 12 export 50544-
2260-8534384» non si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») le fatture inerenti all'accensione anticipo export di cui al doc. avv. n. 5 (o 5.A), né le ultime due pagine figuranti in quest'ultimo documento;
nella cartellina denominata «doc. 13 export 50544-2260-8551556» non si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») le ultime due pagine figuranti nel doc. avv.
n. 9 (o 9.A); nella cartellina denominata «doc. 14 export 50544-2260-8551643» si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») talune pagine non presenti nel doc. avv. n. 11 (o 11.A) e, al contrario, non si rinviene l'ultima pagina figurante in quest'ultimo documento”. Come si è già evidenziato in precedenza, i files TIFF corrispondono agli originali cartacei e contengono tutte le pagine (ivi comprese quelle con le sottoscrizioni) necessarie per poter ritenere provata la stipula dei contratti e la corrispondenza tra i documenti cartacei originali e i files informatici. Segnatamente, il fatto che il doc. 11A riporti quattro pagine (i.e. le pagine 9, 12, 17 e 20) che non sono presenti nell'originale cartaceo non può essere inteso come indice di falsificazione dello stesso, giacché le pagina 12 di 15 restanti 16 pagine presenti nel file contengono tutti gli elementi a dimostrazione della stipula del contratto e del pagamento delle fatture.
Per quanto concerne invece la circostanza che i docc. 2 e 4 (e i corrispondenti cartacei 2A e 4A), contenenti il documento “di sintesi del contratto di conto corrente” e il documento “di sintesi n°1 del contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture”, non rechino la sottoscrizione su ogni singola pagina, ma solo sull'ultima pagina, si tratta di circostanza non idonea ad inficiare l'efficacia probatoria di tali documenti;
infatti, siccome i contratti riportano, in calce, il modello bancario dal quale sono stati tratti nonchè il numero di pagina ed il numero totale di pagine del documento (Pagina 1 di …, Pagina 2 di …, etc.), la sottoscrizione presente soltanto sull'ultima pagina
è sufficiente a ritenere che il contratto sia stato accettato nella sua interezza ed a scongiurare il pericolo che le pagine interne siano state interpolate. D'altra parte, la procedura non ha prodotto una copia diversa dei docc. 2 e 4 prodotti dalla banca.
Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla data certa dei contratti di anticipo export prodotti non sono revocate in dubbio dal doc. 6 prodotto in primo grado dalla Procedura, contenente una missiva, inviata da a in concordato preventivo, in cui la Banca Controparte_1 Parte_1 comunicava di non aver effettuato “in data anteriore al 12.07.2018 alcuna notifica relativa a crediti anticipati oggetto di cessione”: tale circostanza, infatti, è irrilevante alla luce delle altre risultanze probatorie – segnatamente l'archiviazione delle copie TIFF dei contratti nel sistema di conservazione
Digibox - con cui è stato dimostrato che vi è stata la cessione dei crediti e che essa è stata effettuata in data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato da parte di Parte_1
Nei CD-rom sono contenuti, oltre ai contratti di anticipo export, la distinta delle fatture emesse la copia conforme delle erogazioni del finanziamento e, in due casi, anche le singole fatture cedute.
Anche di tali documenti va quindi riconosciuta la data certa anteriore al concordato.
3.3. Una volta dimostrata la data certa, anteriore alla domanda di concordato 2018, dei contratti di anticipo export e delle fatture cedute occorre ora esaminarne il contenuto e gli effetti giuridici.
3.3.1. I contratti di anticipo fatture stabiliscono che Per i casi di anticipi su forniture effettuate all'estero [come nel caso di specie], il Cliente conferma, nell'ipotesi di sottoscrizione del Contratto
Quadro di affidamento, che deve intendersi ceduto pro-solvendo a favore della Banca a garanzia dell'anticipo che gli verrà concesso, il credito riveniente dalle fatture presentate alla Banca con questa stessa richiesta.
Correttamente, quindi, la banca ha sostenuto che i crediti oggetto di cessione sono usciti dal patrimonio della prima della presentazione della domanda di concordato e che, pertanto, Pt_1
l'appellata, divenutane titolare, era legittimata ad incassarli alla scadenza.
pagina 13 di 15 La circostanza che la cessione sia stata effettuata pro solvendo, inoltre, ha consentito alla banca di rientrare del proprio credito alla scadenza delle fatture rimaste insolute. In questo caso, infatti, a seguito del mancato pagamento il credito è stato retrocesso alla e la banca è divenuta legittimata Pt_1
a recuperare l'importo dell'anticipo a suo tempo erogato.
3.3.2. Si aggiunga che, nel contratto di conto corrente 700/754813, stipulato il 14.12.2010, all'art. 5 – Compensazione, è stabilito che “Quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti
o più conti, di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, […] ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto”.
L'esistenza di tale contratto alla data del deposito della domanda di concordato 2018 è ammessa dalla difesa della Procedura al paragrafo I, pagg. 1 e 2, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sicchè
l'anteriorità del contratto stesso rispetto al deposito della domanda di concordato non è revocabile in dubbio (analoga clausola è contenuta sia nel contratto di affidamento in conto corrente - cfr. doc. 3 prodotto dalla Banca in primo grado, pag. 5, art. 6 del contratto - sia nel contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture - cfr. doc. 4 prodotto dalla Banca in primo grado, pag. 5, art. 7 del contratto, negozi in relazione ai quali, tuttavia, la Procedura ha sollevato eccezione d'inopponibilità ex artt. 45 e 169 l.fall).
Ora, Cass., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 ha affermato che “il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra
i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di
“cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo”, con la conseguenza che “l'esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito della singola operazione di anticipazione, e l'operatività dell'istituto della
c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenersi legittimamente le somme riscosse dopo l'apertura del concordato preventivo”.
In base al diritto di compensazione contenuto nel contratto di conto corrente sopra richiamato ed alla luce del principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte, può quindi ritenersi che la banca avesse diritto di compensare con i propri crediti verso il cliente i debiti verso lo stesso derivanti dall'incasso delle fatture oggetto dei contratti di anticipo export, ancorchè l'incasso delle fatture oggetto dell'anticipo è avvenuto dopo il deposito della domanda di concordato 2018.
pagina 14 di 15 3.4. Per le considerazioni che precedono, i motivi d'appello sono assorbiti ed il gravame va rigettato.
4. Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €.
9.991,00 – di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per quella introduttiva ed €. 5.103,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00; applicazione dei valori medi).
Ex art. 13, comma 1 quater, d. lgs n. 115/2002 sussistono i presupposti perché l'appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e in concordato preventivo avverso la Parte_1
sentenza n. 143/2023 pronunciata inter partes dal tribunale di Torino, che conferma;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del gravame, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €. 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e in concordato preventivo. Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desirè Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 214/2023 promossa da:
(P.iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO BARBIERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2 parte appellante contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2
RESTANO ed ELENA CANALE ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso
Galileo Ferraris, 43 parte appellata
OGGETTO: procedure concorsuali
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione respinta, e previa ogni declaratoria di legge e del caso, con riguardo alla sentenza n. 143/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice
pagina 1 di 15 Dott.ssa Gabriella Ratti, in data 13 gennaio 2023 e pubblicata in data 16 gennaio 2023, Repert. n.
412/2023, così decidere:
➢ nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, che in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, (i) ha ricevuto e illegittimamente trattenuto, a deconto del proprio credito concernente il conto anticipi acceso a favore di i pagamenti effettuati da terzi per Parte_1
le causali, per gli importi e nelle date indicati nelle prime quattro righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado per complessivi euro 163.865,81, nonché (ii) ha illegittimamente ottenuto, mediante gli addebiti sul conto corrente n. 1000/2824 di per gli Parte_1 importi e nelle date indicati nelle ultime due righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado, l'integrale rimborso del proprio residuo credito concernente l'anzidetto conto anticipi per complessivi euro 73.524,02; e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire o Controparte_1
corrispondere a ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), Parte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di euro
237.389,83, oltre interessi al tasso legale dalle singole date degli incassi e/o degli addebiti sino alla domanda e dalla domanda al tasso ex art. 1284, quarto comma c.c., sino al saldo effettivo;
➢ in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. paragrafo IV.(c)., pag. 5) – reiterata in sede di precisazione delle conclusioni – sui seguenti capitoli:
1) Vero che il doc. n. 25 prodotto in giudizio da parte attrice (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della relazione ex art. 172 L. fall... da Lei redatta in data 24 ottobre 2019 nell'ambito del concordato preventivo di n. 3/2019 avanti il Tribunale di Reggio Emilia? Parte_1
2) Vero che il doc. n. 26 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda ex art. 161, comma 6, Legge
Fallimentare” depositata da avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 12 luglio 2018 Parte_1
corredata dalla procura alla lite e da alcuni suoi allegati?
3) Vero che il doc. n. 27 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 160 e ss. Legge Fallimentare” depositata da avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 22 marzo 2019 corredata dalla procura alla Parte_1
lite e da alcuni suoi allegati?
Teste: Dott. , commercialista, con studio in Reggio nell'Emilia, Piazza Vallisneri, n. 4; Tes_1 pagina 2 di 15 ➢ con vittoria di spese [compresa l'imposta di registro, pari a 200,00 euro, pagata da Parte_1
ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), in persona del liquidatore e
[...]
legale rappresentante pro tempore, in relazione alla sentenza di primo grado qui impugnata], competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio, nonché con rimborso delle spese per la Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta nel corso del giudizio”
Per parte appellata
“Voglia la Corte Ecc.ma adìta respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
• in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.
• nel merito, respingere l'appello e comunque tutte le domande di , Pt_1
• in via istruttoria, respingere l'avversa istanza e autorizzare, ove ritento necessario, il deposito in originale dei documenti indicati come “depositati in originale” al paragrafo “produzioni documentali” di cui alla comparsa di risposta in appello (docc. da 2.A a 11.A e DOCC. 12-13-14),
• in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
I
1. In data 14 dicembre 2010 la accendeva presso Banca Popolare di Vicenza il conto Parte_1 corrente n. 700/754813 che, a seguito della cessione nel 2017 dell'impresa bancaria ad , Controparte_1
assumeva il n. 50544/1000/00002824. Su tale conto erano regolati i rapporti dare/avere conseguenti all'affidamento “promiscuo autoliquidante”, con scadenza a revoca, concesso a sino al Pt_1 massimale di euro 2.500.000, e al “contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture”.
In data 12.7.2018, depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia un ricorso per Parte_1 concordato “in bianco” - o “con riserva” - ex art. 161, sesto comma, l. fall. (di seguito: la domanda di concordato 2018) cui seguiva, in pari data, il decreto con cui il Tribunale assegnava a Parte_1
termine di 120 giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, secondo e terzo comma, l. fall. (o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall.), nominava il commissario giudiziale e stabiliva una serie di obblighi informativi periodici. A questa data presentava un saldo negativo sul Parte_1
“conto anticipi” di € 237.389,83.
pagina 3 di 15 Con missiva del 25.7.2018, comunicava a la sospensione dei Controparte_1 Parte_1
rapporti di affidamento, compresi quelli caratterizzati da anticipi su fatture.
Con PEC del 31.7.2018 dava atto della domanda di concordato e rappresentava alla Parte_1
convenuta che, per il rispetto della par condicio creditorum, ad essa era fatto divieto di Parte_1
pagare i debiti sorti prima del deposito della domanda di concordato;
precisava che Il divieto si estende, con specifico riferimento agli Istituti di credito, alle compensazioni con crediti che non siano oggetto di cessione notificata con data certa anteriore al deposito della domanda di concordato”.
Nel febbraio 2019 la domanda di concordato veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale per mancato deposito, entro il termine assegnato, della documentazione integrativa e con missiva del
19.2.2019 la banca revocava, con effetto immediato, i rapporti in essere con Parte_1
In data 22.3.2019, depositava presso il medesimo ufficio giudiziario domanda di Parte_1
concordato pieno (di seguito: la domanda di concordato 2019). Con decreto 30 aprile-6 maggio 2019 il
Tribunale di Reggio Emilia ammetteva alla Procedura di concordato preventivo e in data Parte_1
10.3.2020 lo omologava.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.09.2020, e in Parte_1
concordato preventivo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Torino Controparte_1
lamentando che la convenuta avesse illegittimamente azzerato il proprio credito successivamente alla presentazione del ricorso per concordato “in bianco”, o “con riserva”, ex art. 161, sesto comma, l. fall., risalente al 12.7.2018. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma utilizzata per soddisfare il proprio credito. In particolare, l'attrice sosteneva:
- l'applicabilità del principio di consecuzione tra procedure concorsuali minori, alle quali non avesse fatto seguito il fallimento;
- la consecuzione tra la domanda di concordato in bianco, dichiarata improcedibile od inammissibile, e la domanda di concordato pieno omologata;
- che, dunque, gli effetti della procedura originata con la domanda di concordato del 2019 potevano farsi risalire, retroagendo, alla data di deposito della domanda di concordato del 2018 (ovvero al 12 luglio 2018), così eliminando, in una prospettiva di tutela del patrimonio sociale e del principio della par condicio creditorum, le “distorsioni” conseguenti alla condotta della convenuta.
3. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
rilevando, in fatto, quanto segue:
A
- in data 10.5.2018 la Banca, su conforme richiesta di , concedeva l'anticipo export n. Pt_1
50544/2260/8534384 per l'importo di € 167.697,61 con scadenza in data 01.10.2018, a fronte della pagina 4 di 15 cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 252-273-292-314/2018; il Pt_1
finanziamento, concesso con valuta euro 9.5.2018, veniva registrato sul conto corrente n.
50544/1000/00002824, sopra richiamato;
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 127.151,21, di cui: Pt_1
• € 21.691,87 relativi all'anticipo della fattura n. 314 per € 24.102,08, estinto in data 23.07.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 24.052,08
• € 59.190,30 relativi all'anticipo della fattura n. 273 per € 65.767,00, estinto in data 14.08.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 65.662,00;
• € 46.269,04 relativi all'anticipo della fattura n. 252 per € 51.410,04, estinto in data 10.09.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 51.280,04 (con estinzione totale anticipo);
B
- in data 15.6.2018, su ulteriore richiesta di , la Banca concedeva a l'anticipo export Pt_1 Pt_1
n. 50544/2260/8551556 per l'importo di € 73.520,10 con scadenza in data 14.9.2018 a fronte della cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 409-463/2018; il finanziamento, Pt_1
concesso con valuta euro 15.6.2018, veniva regolato sul conto corrente intestato a , di cui sopra Pt_1
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 36.714,60 relativo all'anticipo della fattura Pt_1
n. 409 per € 40.794,00, estinto in data 24.08.2018 con incasso della lettera di credito pari a € 40.544,00;
C
- sempre in data 15.6.2018, su ulteriore richiesta di , la Banca concedeva l'anticipo export n. Pt_1
50544/2260/8551643 per l'importo di € 73.524,02 con scadenza in data 31.8.2018, a fronte della cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di n. 339-419-450-451/2018; il Pt_1
finanziamento, concesso con valuta euro 14.6.2018, veniva regolato sul conto corrente intestato a
, sopra richiamato;
Pt_1
- al 12.7.2018 residuava a debito di l'importo di € 73.524,02, di cui: Pt_1
• € 32.451,20 relativi all'anticipo della fattura n. 339 per € 40.564,00;
• €. 32.288,00 relativi all'anticipo della fattura n. 419 per € 40.360,00;
• euro 5.508,90 relativi all'anticipo della fattura n. 450 per € 6.886,13;
• euro 3.275,92 relativi all'anticipo della fattura n. 451 per € 4.094,89.
- alla scadenza dell'anticipo residuava a debito di l'importo di € 73.524,02, che veniva estinto Pt_1 mediante addebito sul conto corrente intestato a , in data 18.2.2019, per € 70.100,00, e, in data Pt_1
12.3.2019, per € 3.424,02.
In diritto, la banca osservava:
pagina 5 di 15 - gli atti solutori oggetto dell'azione avversaria non erano stati posti in essere in pendenza dell'attuale procedura di concordato preventivo;
- il principio di consecuzione tra le procedure trovava applicazione in fattispecie diverse da quella oggetto di causa (ovvero qualora ad una o più procedure minori consegua il fallimento, oppure con riferimento allo specifico tema della prededucibilità dei crediti sorti in occasione di una prima procedura concorsuale cui sia seguita, senza soluzione di continuità, altra procedura minore);
- in ogni caso, la banca aveva correttamente operato, atteso che i crediti portati dalle fatture oggetto degli anticipi export sopra richiamati erano stati ceduti da alla banca, pro solvendo, con atto Pt_1
avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato 2018;
- pertanto, i crediti erano usciti dal patrimonio della in epoca anteriore al deposito della prima Pt_1 domanda di concordato, sicchè la banca era legittimata a trattenere l'importo pagato dal debitore ceduto;
-la cessione era intervenuta pro solvendo, sicchè, a seguito del mancato pagamento delle fatture oggetto dell'anticipo n. 50544/2260/8551643, la banca aveva legittimamente estinto l'anticipo addebitando il residuo non pagato sul conto della;
il Contratto quadro per linea di credito per Pt_1 anticipi all'esportazione su fatture stipulato dalle parti prevede infatti il diritto della Banca “a trattenere da eventuali pagamenti che dovessero pervenire a favore del Finanziato medesimo quanto dovuto ad estinzione del finanziamento a titolo di compensazione”; il diritto alla compensazione era previsto anche, in via generale, dall'art. 6 del contratto di affidamento in conto corrente;
- a prescindere dalla questione della consecuzione tra procedure e dalla cessione dei crediti, il patto di compensazione era opponibile alla Procedura di concordato, anche in ragione del fatto che le diverse partite dare e avere tra banca e cliente avevano una genesi comune e, dunque, l'elisione tra partite di segno opposto rappresentava un'ipotesi di c.d. compensazione impropria.
4. Il giudizio veniva istruito mediante produzione di documenti, anche in originale, e CTU contabile.
II
In data 13 gennaio 2023 veniva emessa la sentenza n. 143/2023 con cui il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree e condannava parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale sosteneva quanto segue:
- la l.f. stabilisce che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento, i termini previsti per l'individuazione degli atti dispositivi soggetti ad azioni revocatorie decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato;
pagina 6 di 15 - l'estensione della regola codicistica – sul presupposto che la consecuzione è un principio generalissimo – ha trovato applicazione tra procedure minori solo ai fini della prededucibilità dei crediti di professionisti e fornitori sorti in conseguenza della prima procedura, cioè nel senso di ritenere che i crediti prededucibili sorti nella prima procedura mantengono tale natura anche nella seconda;
- nessun precedente giurisprudenziale noto autorizza l'estensione del principio a fattispecie come quella in esame e, peraltro, la Corte di cassazione ha da tempo affermato che “il principio di unitarietà tra le due procedure in consecutività … si riflette in termini di retrodatazione solo nei casi di espressa previsione normativa, come nel calcolo del periodo sospetto, non esprimendo una regola generale” (Cass. 2006 n. 3156, ripresa da Cass. 5090/2022);
- nel caso di specie, poi, tra le procedure vi era stata una frattura temporale e ciò in quanto la domanda di concordato in bianco 2018 si era risolta (cioè la procedura non era stata neppure aperta) con una pronuncia di improcedibilità;
- anche la giurisprudenza di merito era peraltro contraria all'applicazione del principio di consecuzione tra procedure minori nell'ipotesi in cui la prima fosse stata ritirata/rinunciata o dichiarata inammissibile;
- le altre questioni prospettate dalle parti divenivano ininfluenti ed erano dunque assorbite.
III
Avverso tale sentenza, notificata il 17.01.2023, proponeva appello e Parte_1
in concordato preventivo con atto notificato il 15.02.2023, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi.
Si costituiva chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Con ordinanza 13 giugno 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza 28 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Nel corso della Camera di Consiglio del 6 dicembre 2024 la Corte procedeva all'apertura della busta depositata da e conservata in cassaforte, contenenti gli originali cartacei di Controparte_1
alcuni documenti.
All'esito della stesura della presente sentenza la busta è stata nuovamente sigillata, apposti i timbri e la busta nuovamente depositata in cassaforte.
pagina 7 di 15 MOTIVI della DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che il principio di consecuzione tra procedure concorsuali sia applicabile fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Con il secondo motivo afferma che il giudice di prime cure avrebbe errato nel negare che il principio di consecuzione tra procedure concorsuali sia applicabile nell'ipotesi in cui una procedura minore succeda ad altra procedura minore.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il tribunale ritenuto che la
“frattura temporale” tra la prima e la seconda procedura di concordato sia preclusiva all'applicazione del principio di consecuzione tra procedure.
2. L'appellata replica sostenendo variamente che, come rilevato dal giudice di prime cure, il principio di continuità tra procedure non è applicabile al caso de quo, in quanto trae origine da n fattispecie diverse da quella che ci occupa, senza che vi sia possibilità di una sua applicazione in via estensiva.
In ogni caso, riproponendo la seconda linea difensiva dichiarata assorbita in primo grado, rileva che, quand'anche si volesse accedere alla tesi della consecuzione tra procedure, essa avrebbe comunque diritto a trattenere gli importi oggetto delle avverse pretese poiché i crediti portati dalle
P fatture n. 252-273-292-314/2018, n. 409-463/2018 e n. 339-419-450-451/2018 sono ceduti con Pt_3
cessione pro-solvendo avente data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato depositata dalla Parte_1
Evidenzia di avere pattuito con che essa avrebbe in ogni momento potuto Parte_1 CP_1
compensare quanto dovuto al cliente (incluse le somme incassate dai terzi nei cui confronti erano state emesse le fatture anticipate, somme per l'incasso delle quali il cliente ha conferito legittimazione alla
Banca) con i propri crediti.
A questo proposito, l'appellante – anch'essa riproponendo le questioni assorbite in primo grado
- disconosce la documentazione prodotta dalla banca in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, rilevando come non vi sarebbe certezza sull'effettiva data di formazione e sottoscrizione dei documenti cartacei originali e sull'assenza di successive attività di contraffazione, modificazione o sostituzione di detti documenti cartacei originali. Inoltre, l'appellante contesta che vi sia stata una cessione di crediti in quanto tale circostanza sarebbe smentita dalla comunicazione inviata alla Società dalla stessa Banca in data 11 novembre 2018.
3. L'appello è infondato.
pagina 8 di 15 3.1. In ossequio al principio della ragione più liquida, la Corte ritiene di dover decidere il gravame sotto il profilo dichiarato assorbito in primo grado, ma espressamente riproposto dalla banca, avendo quest'ultima fornito prova documentale a sostegno della propria tesi, fondata sulla giurisprudenza della Suprema Corte.
Il principio della ragione più liquida, riconosciuto da Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8.05.2014 n. 9936 – laddove afferma che “il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare
(nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria” - consente di “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ., sentenza
11.05.2018, n. 11458).
3.2. In fatto, la Banca ha fornito la prova che i crediti portati dalle fatture n. 252-273-292-
314/2018, n. 409-463/2018 e n. 339-419-450-451/2018 le sono stati trasferiti con cessione pro- solvendo avente data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato presentata da Pt_1
[...]
Innanzitutto, va rilevato che la circostanza che l'appellante avesse acceso un conto corrente presso la Banca Popolare di Vicenza avente n. 700/754813 (che, a seguito della cessione del 2017 dell'impresa bancaria ad , assumeva il n. 50544/1000/00002824) è circostanza pacifica Controparte_1
e non contestata (e, anzi, confermata dall'appellante già in primo grado).
In secondo luogo, l'anticipo export n. 50544/2260/8534384 è stato concesso dalla banca in data
10.5.2018 (cfr. doc. 5 prodotto dalla Banca in primo grado); l'anticipo export n. 50544/2260/8551556 è stato concesso dalla banca in data 15.6.2018 (cfr. doc. 9 prodotto dalla Banca in primo grado);
l'anticipo export n. 50544/2260/8551643 è stato concesso dalla banca in data 15.6.2018 (cfr. doc. 11 prodotto dalla Banca in primo grado).
Come si può agevolmente notare, tutti e tre i contratti di anticipo export riportano una data anteriore a quella del 12.7.2018, in cui ha depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia il Parte_1 ricorso per concordato “in bianco” o “con riserva” ex art. 161 comma 6 l. fall....
pagina 9 di 15 Ciò premesso, in merito alle contestazioni mosse dall'appellante alle produzioni dell'appellata, queste ultime dirette a dimostrare la stipulazione delle cessioni di credito in data anteriore al primo concordato, la Corte osserva quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, l'eccezione, formulata dalla difesa della procedura, di tardività del deposito dei documenti da parte della banca, è infondata.
Invero, i docc. da 5A a 11A, prodotti in formato cartaceo, e i docc. 12, 13 e 14, prodotti su supporto
CD-rom, sono stati depositati, a seguito di autorizzazione del giudice del 14.4.2021, in data 15.04.2021
(vedi data del deposito in cancelleria, con timbro e firma del cancelliere sul risvolto di copertina del fascicolo cartaceo) e, quindi, entro il termine del 16.04.2021 concesso dal giudice istruttore
(all'udienza del 20 gennaio 2021 il giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma cpc, con decorrenza dal 15.2.2021, quindi il secondo termine scadeva il 16.4.2021): pertanto, tali produzioni sono tempestive in quanto avvenute entro il termine concesso - in particolare, i docc. 5A, 9A e 11A costituiscono gli originali cartacei dei docc 5, 9 e 11, sopra richiamati, che inizialmente erano stati prodotti con modalità telematica.
Per quanto riguarda, invece, i docc. 2A, 3A e 4A - costituenti, rispettivamente, il documento di sintesi del contratto di conto corrente ordinario 14.12.2010, il documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente 22.3.2017 e il documento di sintesi n. 1 del contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione sul fatture - essi sono stati prodotti in data 20.4.2021, a seguito dell'istanza di autorizzazione del 16.04.2021 e del relativo provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice il 19.04.2021. Tali produzioni non sono inammissibili in quanto non sono altro che la produzione in originale di documenti già prodotti con la comparsa di costituzione in primo grado
(rispettivamente, ai numeri 2, 3 e 4).
In proposito, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia inammissibile la produzione, nel giudizio di cassazione, di documenti già prodotti in fotocopia in un precedente grado del processo (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 2125/2014), né il deposito in appello dell'originale del documento la cui copia è stata già prodotta in primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 1366/2016): in base a tale orientamento, che questa Corte condivide, a fortiori non può considerarsi tardiva la produzione dell'originale cartaceo del documento già prodotto con modalità telematica, avvenuta dopo la scadenza del secondo termine ex art. 183, sesto comma, cpc.
3.2.2. In secondo luogo, i documenti prodotti risultano idonei a costituire prova certa della data in cui sono stati stipulati i contratti.
pagina 10 di 15 Invero, i docc. 12, 13 e 14 prodotti su CD-rom (corrispondenti agli originali cartacei prodotti rispettivamente quali docc. 5A, 9A e 11A) sono delle cartelle informatiche che, per quanto rileva ai fini della presente controversia, contengono ciascuna un file in formato TIFF (i.e. una copia informativa ad alta risoluzione di un documento cartaceo) che riproduce il contratto stipulato, un file in formato PDF, denominato “Attestato Conformità”, prodotto dal gestore digitale Digibox (i.e. un sistema di conservazione documentale) e un file in formato XML.
In ciascuna delle tre cartelle presenti nel CD-rom (docc. 12, 13 e 14) si accede ad un'altra cartella denominata “DATA CERTA”, all'interno della quale si trova il file in formato TIFF: i files TIFF contenuti nelle tre cartelle corrispondono esattamente ai contratti e alle fatture prodotte con gli originali cartacei prodotti sub docc. 5A, 9A e 11A. Segnatamente, il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 12 si compone di n. 6 pagine identiche a quelle prodotte con il doc. 5A; il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 13 si compone di n. 12 pagine identiche a quelle prodotte con il doc.
9A; il file in formato TIFF contenuto nella cartella numero 14 si compone di n. 20 pagine identiche a quelle prodotte con il doc. 11A (tranne le pagine 9, 12, 17 e 20 che non sono presenti nell'originale cartaceo, sulle quali si tornerà infra).
La corrispondenza tra i files digitali e gli originali cartacei consente di ritenere che i files digitali non siano stati contraffatti e corrispondano ai contratti e alle fatture oggetto di causa.
Ciò posto, la Banca ha utilizzato il servizio digitale di conservazione documentale Digibox al fine di dimostrare la data certa in cui è stato inserito il documento nel sistema e, dunque, si può desumere che il documento sia stato prodotto il giorno stesso, o anteriormente, alla data in cui è stato inserito nel sistema di conservazione Digibox. L'attestato di conformità di Digibox contenuto nella cartella 12 riporta la data del 10.05.2018 (i.e. il medesimo giorno in cui è stato concesso dalla banca l'anticipo export n. 50544/2260/8534384), mentre gli attestati di conformità di Digibox contenuti nelle cartelle 13 e 14 riportano la data del 16.06.2018 (i.e. il giorno successivo rispetto a quando sono stati concessi dalla banca gli anticipi export n. 50544/2260/8551556 e n. 50544/2260/8551643). Inoltre, i files rilasciati da Digibox e denominati “Attestato Conformità” riportano un cd. “QR Code” inquadrando il quale si può accedere all'impronta informatica riportata sul relativo file PDF. Dato che un “QR Code”, a differenza di un file PDF, non è agevolmente modificabile e falsificabile, la corrispondenza dello stesso all'impronta del file PDF consente di dare certezza in ordine all'autenticità dello stesso.
Come si è già detto, ad ulteriore riprova della data di generazione del file la banca ha altresì prodotto il file in formato XML: tale file deve essere letto in relazione al PDF contenente l'attestato di pagina 11 di 15 conformità e al file in formato TIFF ed ha la funzione di dimostrare la data in cui il file cui si riferisce
(dunque il file TIFF contenente il contratto e le fatture) è stato generato.
Alla luce della disamina svolta, si può ritenere che la Banca abbia fornito idonea prova del fatto che i contratti di anticipo export sono stati stipulati anteriormente alla data del 12.7.2018, in cui Pt_1 ha depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia il ricorso per concordato “in bianco” o “con
[...] riserva” ex art. 161, sesto comma, l. fall. Tale conclusione è del tutto conforme a quella che è la prassi bancaria: tutte le banche (e in particolare quelle di grandi dimensioni come l'odierna appellata) sono dotate di sistemi informatici finalizzati a certificare e provare la data in cui vengono stipulati i contratti, sistemi i quali sostituiscono, ai fini della dimostrazione della data certa, l'apposizione del timbro postale di cui, in passato, ci si avvaleva.
Da ultimo, va rilevato che la contestazione dell'appellante, secondo cui i documenti prodotti in formato cartaceo non sarebbero conformi ai relativi files digitali, è infondata. Come si è già detto (e come emerge ictu oculi), i files in formato TIFF (che sono quelli cui si deve fare riferimento per la comparazione) prodotti nel CD-rom corrispondono agli originali cartacei prodotti.
Non coglie dunque nel segno la contestazione dell'appellante, secondo cui “all'interno dei file denominati «Dtct • Dettaglio 1», «Dtct • Dettaglio 2» e «Dtct • Dettaglio 3» (rispettivamente inseriti nella prima, nella seconda e nella terza cartellina “principale”) si rinvengono un numero «matricola»
e un numero «U.O.» diversi da quelli figuranti sui frontespizi dei docc. avv. nn. 5, 9 e 11”. In realtà, i files cui si deve fare riferimento non sono i PDF denominati “Dtct • Dettaglio 1”, “Dtct • Dettaglio 2” e
“Dtct • Dettaglio 3”, bensì i files prodotti in formato TIFF.
L'appellante rileva, ulteriormente, che “nella cartellina denominata «doc. 12 export 50544-
2260-8534384» non si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») le fatture inerenti all'accensione anticipo export di cui al doc. avv. n. 5 (o 5.A), né le ultime due pagine figuranti in quest'ultimo documento;
nella cartellina denominata «doc. 13 export 50544-2260-8551556» non si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») le ultime due pagine figuranti nel doc. avv.
n. 9 (o 9.A); nella cartellina denominata «doc. 14 export 50544-2260-8551643» si rinvengono (v. in particolare il file con estensione «.TIFF») talune pagine non presenti nel doc. avv. n. 11 (o 11.A) e, al contrario, non si rinviene l'ultima pagina figurante in quest'ultimo documento”. Come si è già evidenziato in precedenza, i files TIFF corrispondono agli originali cartacei e contengono tutte le pagine (ivi comprese quelle con le sottoscrizioni) necessarie per poter ritenere provata la stipula dei contratti e la corrispondenza tra i documenti cartacei originali e i files informatici. Segnatamente, il fatto che il doc. 11A riporti quattro pagine (i.e. le pagine 9, 12, 17 e 20) che non sono presenti nell'originale cartaceo non può essere inteso come indice di falsificazione dello stesso, giacché le pagina 12 di 15 restanti 16 pagine presenti nel file contengono tutti gli elementi a dimostrazione della stipula del contratto e del pagamento delle fatture.
Per quanto concerne invece la circostanza che i docc. 2 e 4 (e i corrispondenti cartacei 2A e 4A), contenenti il documento “di sintesi del contratto di conto corrente” e il documento “di sintesi n°1 del contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture”, non rechino la sottoscrizione su ogni singola pagina, ma solo sull'ultima pagina, si tratta di circostanza non idonea ad inficiare l'efficacia probatoria di tali documenti;
infatti, siccome i contratti riportano, in calce, il modello bancario dal quale sono stati tratti nonchè il numero di pagina ed il numero totale di pagine del documento (Pagina 1 di …, Pagina 2 di …, etc.), la sottoscrizione presente soltanto sull'ultima pagina
è sufficiente a ritenere che il contratto sia stato accettato nella sua interezza ed a scongiurare il pericolo che le pagine interne siano state interpolate. D'altra parte, la procedura non ha prodotto una copia diversa dei docc. 2 e 4 prodotti dalla banca.
Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla data certa dei contratti di anticipo export prodotti non sono revocate in dubbio dal doc. 6 prodotto in primo grado dalla Procedura, contenente una missiva, inviata da a in concordato preventivo, in cui la Banca Controparte_1 Parte_1 comunicava di non aver effettuato “in data anteriore al 12.07.2018 alcuna notifica relativa a crediti anticipati oggetto di cessione”: tale circostanza, infatti, è irrilevante alla luce delle altre risultanze probatorie – segnatamente l'archiviazione delle copie TIFF dei contratti nel sistema di conservazione
Digibox - con cui è stato dimostrato che vi è stata la cessione dei crediti e che essa è stata effettuata in data certa anteriore al deposito della prima domanda di concordato da parte di Parte_1
Nei CD-rom sono contenuti, oltre ai contratti di anticipo export, la distinta delle fatture emesse la copia conforme delle erogazioni del finanziamento e, in due casi, anche le singole fatture cedute.
Anche di tali documenti va quindi riconosciuta la data certa anteriore al concordato.
3.3. Una volta dimostrata la data certa, anteriore alla domanda di concordato 2018, dei contratti di anticipo export e delle fatture cedute occorre ora esaminarne il contenuto e gli effetti giuridici.
3.3.1. I contratti di anticipo fatture stabiliscono che Per i casi di anticipi su forniture effettuate all'estero [come nel caso di specie], il Cliente conferma, nell'ipotesi di sottoscrizione del Contratto
Quadro di affidamento, che deve intendersi ceduto pro-solvendo a favore della Banca a garanzia dell'anticipo che gli verrà concesso, il credito riveniente dalle fatture presentate alla Banca con questa stessa richiesta.
Correttamente, quindi, la banca ha sostenuto che i crediti oggetto di cessione sono usciti dal patrimonio della prima della presentazione della domanda di concordato e che, pertanto, Pt_1
l'appellata, divenutane titolare, era legittimata ad incassarli alla scadenza.
pagina 13 di 15 La circostanza che la cessione sia stata effettuata pro solvendo, inoltre, ha consentito alla banca di rientrare del proprio credito alla scadenza delle fatture rimaste insolute. In questo caso, infatti, a seguito del mancato pagamento il credito è stato retrocesso alla e la banca è divenuta legittimata Pt_1
a recuperare l'importo dell'anticipo a suo tempo erogato.
3.3.2. Si aggiunga che, nel contratto di conto corrente 700/754813, stipulato il 14.12.2010, all'art. 5 – Compensazione, è stabilito che “Quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti
o più conti, di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, […] ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto”.
L'esistenza di tale contratto alla data del deposito della domanda di concordato 2018 è ammessa dalla difesa della Procedura al paragrafo I, pagg. 1 e 2, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sicchè
l'anteriorità del contratto stesso rispetto al deposito della domanda di concordato non è revocabile in dubbio (analoga clausola è contenuta sia nel contratto di affidamento in conto corrente - cfr. doc. 3 prodotto dalla Banca in primo grado, pag. 5, art. 6 del contratto - sia nel contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture - cfr. doc. 4 prodotto dalla Banca in primo grado, pag. 5, art. 7 del contratto, negozi in relazione ai quali, tuttavia, la Procedura ha sollevato eccezione d'inopponibilità ex artt. 45 e 169 l.fall).
Ora, Cass., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 ha affermato che “il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra
i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di
“cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo”, con la conseguenza che “l'esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito della singola operazione di anticipazione, e l'operatività dell'istituto della
c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenersi legittimamente le somme riscosse dopo l'apertura del concordato preventivo”.
In base al diritto di compensazione contenuto nel contratto di conto corrente sopra richiamato ed alla luce del principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte, può quindi ritenersi che la banca avesse diritto di compensare con i propri crediti verso il cliente i debiti verso lo stesso derivanti dall'incasso delle fatture oggetto dei contratti di anticipo export, ancorchè l'incasso delle fatture oggetto dell'anticipo è avvenuto dopo il deposito della domanda di concordato 2018.
pagina 14 di 15 3.4. Per le considerazioni che precedono, i motivi d'appello sono assorbiti ed il gravame va rigettato.
4. Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €.
9.991,00 – di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per quella introduttiva ed €. 5.103,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00; applicazione dei valori medi).
Ex art. 13, comma 1 quater, d. lgs n. 115/2002 sussistono i presupposti perché l'appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e in concordato preventivo avverso la Parte_1
sentenza n. 143/2023 pronunciata inter partes dal tribunale di Torino, che conferma;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del gravame, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €. 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e in concordato preventivo. Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Gian Andrea Morbelli
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