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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2819/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente 3 - P.IVA_2
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio N. 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 536 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3764/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la Sentenza n. 1044/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.800,00, il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di Accertamento n. 536, emesso dal COMUNE DI TERRACINA per omesso versamento IMU per l'anno d'imposta 2017, per diritti immobiliari ivi posseduti.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Quanto all'ipotizzato difetto di motivazione appare evidente che sia infondato e che invece la Parte ricorrente sia stata posta nelle condizioni di difendersi ed è ciò che – seppur inidoneamente – ha fatto. Al riguardo, va osservato: a) che la Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 1694/2018, ha condivisibilmente affermato che «In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del1992 (applicabile "ratione temporis”, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta»; b) che non pare dubitabile che analogo principio valga per gli avvisi di accertamento dell'IMU cui, come nel caso di specie, è ratione temporis applicabile, in forza del rinvio disposto dall'art. 9, co. 7, del d.lgs. 23/2011, la disciplina normativa dettata dall'art. 1, co. 162, della legge 296/2006, che so stanzialmente ricalca pressoché pedissequamente quella di cui all'art. 11, co.
2-bis, del d.lgs. 504/1992, giacché stabilisce che «gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinato».
3. Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - l'erroneità della decisione e della motivazione della sentenza appellata;
- la nullità della sentenza per travisamento di fatti sostanziali e difetto di forma, in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
degli artt. 112, art. 115 e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118, comma 1, d.a.c.p.c., art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, art. 2697 e art. 2909 c.c.; art. 7 c.5 bis. In particolare, ha lamentato che la sentenza sarebbe basata su erronee informazioni e su fatti avulsi dalla vertenza, richiamando parti non proprie del giudizio di specie (segnatamente il Fondo
Orizzonti) evidenziando che, in primo grado, non aveva contestato il possesso dei beni gravati da imposizione, essendosi limitata ad eccepire l'omessa applicazione, da parte dell'ente, del regime esentivo evidenziato nella dichiarazione IMU/TASI regolarmente presentata. Ha altresì presentato memoria difensiva.
4. IL COMUNE DI TERRACINA, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando i motivi di appello svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che il comma 71 dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2024 – legge n. 213 del 30 dicembre 2023 – detta una norma interpretativa, in materia di esenzione IMU, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto, con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società; trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale norma interpreta l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite.
Per effetto di quanto rigorosamente disposto dal suddetto articolo 1, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR n. 601/73;
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede
e l'Italia reso esecutivo con la legge n. 810/1929;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs n.
504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del DL n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200/2012; gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.
2. Il Collegio tanto posto, osserva che era pertanto onere della parte appellante documentare, seppure nel presente giudizio, la causa di esenzione dalla pretesa impositiva in esame nonché di avere richiesto al
COMUNE detta eventuale esenzione, motivando altresì in ordine al diritto vantato.
Tanto tuttavia non risulta dagli atti e - a prescindere dalle contestazioni svolte dall'odierna appellante che attengono non alla debenza dell'imposta bensì a ritenute discrepanze motivazionali che comunque non risultano invalidanti della pretesa - neppure nel presente giudizio sono state svolte argomentazioni, supportate da adeguati riscontri documentali idonee ad attestare il diritto all'esenzione della parte appellante nella fattispecie in esame.
3. Quanto invece all'eccezione di giudicato, le sentenze allegate sono relative alla TASI ossia una tassa sui servizi indivisibili che si basa pertanto su presupposti in parte diversi rispetto a quelli dell'IMU e ad essa comunque non estensibili.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese possono essere compensate in considerazione delle eccepite e parzialmente rilevate discrepanze motivazionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CE QU PE ET
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2819/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente 3 - P.IVA_2
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio N. 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 536 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3764/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la Sentenza n. 1044/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.800,00, il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di Accertamento n. 536, emesso dal COMUNE DI TERRACINA per omesso versamento IMU per l'anno d'imposta 2017, per diritti immobiliari ivi posseduti.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Quanto all'ipotizzato difetto di motivazione appare evidente che sia infondato e che invece la Parte ricorrente sia stata posta nelle condizioni di difendersi ed è ciò che – seppur inidoneamente – ha fatto. Al riguardo, va osservato: a) che la Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 1694/2018, ha condivisibilmente affermato che «In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del1992 (applicabile "ratione temporis”, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta»; b) che non pare dubitabile che analogo principio valga per gli avvisi di accertamento dell'IMU cui, come nel caso di specie, è ratione temporis applicabile, in forza del rinvio disposto dall'art. 9, co. 7, del d.lgs. 23/2011, la disciplina normativa dettata dall'art. 1, co. 162, della legge 296/2006, che so stanzialmente ricalca pressoché pedissequamente quella di cui all'art. 11, co.
2-bis, del d.lgs. 504/1992, giacché stabilisce che «gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinato».
3. Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - l'erroneità della decisione e della motivazione della sentenza appellata;
- la nullità della sentenza per travisamento di fatti sostanziali e difetto di forma, in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
degli artt. 112, art. 115 e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118, comma 1, d.a.c.p.c., art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, art. 2697 e art. 2909 c.c.; art. 7 c.5 bis. In particolare, ha lamentato che la sentenza sarebbe basata su erronee informazioni e su fatti avulsi dalla vertenza, richiamando parti non proprie del giudizio di specie (segnatamente il Fondo
Orizzonti) evidenziando che, in primo grado, non aveva contestato il possesso dei beni gravati da imposizione, essendosi limitata ad eccepire l'omessa applicazione, da parte dell'ente, del regime esentivo evidenziato nella dichiarazione IMU/TASI regolarmente presentata. Ha altresì presentato memoria difensiva.
4. IL COMUNE DI TERRACINA, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando i motivi di appello svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che il comma 71 dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2024 – legge n. 213 del 30 dicembre 2023 – detta una norma interpretativa, in materia di esenzione IMU, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto, con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società; trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale norma interpreta l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite.
Per effetto di quanto rigorosamente disposto dal suddetto articolo 1, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR n. 601/73;
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede
e l'Italia reso esecutivo con la legge n. 810/1929;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs n.
504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del DL n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200/2012; gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.
2. Il Collegio tanto posto, osserva che era pertanto onere della parte appellante documentare, seppure nel presente giudizio, la causa di esenzione dalla pretesa impositiva in esame nonché di avere richiesto al
COMUNE detta eventuale esenzione, motivando altresì in ordine al diritto vantato.
Tanto tuttavia non risulta dagli atti e - a prescindere dalle contestazioni svolte dall'odierna appellante che attengono non alla debenza dell'imposta bensì a ritenute discrepanze motivazionali che comunque non risultano invalidanti della pretesa - neppure nel presente giudizio sono state svolte argomentazioni, supportate da adeguati riscontri documentali idonee ad attestare il diritto all'esenzione della parte appellante nella fattispecie in esame.
3. Quanto invece all'eccezione di giudicato, le sentenze allegate sono relative alla TASI ossia una tassa sui servizi indivisibili che si basa pertanto su presupposti in parte diversi rispetto a quelli dell'IMU e ad essa comunque non estensibili.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese possono essere compensate in considerazione delle eccepite e parzialmente rilevate discrepanze motivazionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CE QU PE ET