TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 37562/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 da nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]50 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MATTEINI PAOLA
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]106 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. VITALE FRANCO SAVERIO
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.11.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI per il RICORRENTE ( come da memoria depositata il 19.3.2025)
IN VIA PRINCIPALE - A modifica del decreto emesso il 08.10.2020 e pubblicato il 26.10.2020 nel procedimento n.51/2020 RG dal Tribunale di Milano che a sua volta modificava parzialmente le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.8682/2017 emessa dal Tribunale di Milano il 12.07.2017
e passata in giudicato il 30.08.2017, accertata l'autosufficienza economica della figlia
[...] voglia dichiarare la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della _1 predetta a favore della SI a far tempo dall'agosto 2024 ovvero, in Controparte_1 subordine, dal mese di settembre 2024, quanto ad assegno di mantenimento e ristoro del 50% delle spese straordinarie, ovvero dalla data ritenuta di giustizia,
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenga non pienamente economicamente autosufficiente accertato e dichiarato che la predetta Persona_1 passa pari tempo con entrambi i genitori, prevedere il mantenimento diretto di ciascun genitore a favore della figlia quanto al vitto e all'alloggio, con cessazione dell'obbligo di Persona_1 concorrere alle spese straordinarie a favore della figlia in quanto parzialmente autosufficiente.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiede sin d'ora che il Tribunale voglia disporre gli opportuni accertamenti in merito allo stato di locazione dell'immobile di Milano, Via Zurigo n.24 di proprietà della SI . Controparte_1
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che è stata assunta dalla di Milano, Via Pozzone 5, con Persona_1 Controparte_2 contratto di lavoro di apprendistato a far tempo dal 14.11.2023 al 13.11.2026,
2) vero che percepisce mediamente una retribuzione mensile di circa Persona_1
€.1300,00/1.400,00 euro mensili per 14 mensilità,
3) vero che la SI richiede alla figlia un contributo mensile variabile CP_1 Persona_1 in relazione alle spese di casa (vitto ed utenze),
4) Vero che l'immobile di Milano Via Zurigo n.24 di proprietà della SI Controparte_1
è attualmente concesso in locazione,
[...]
5) Vero che seppur formalmente abbia la propria residenza anagrafica in Milano, Controparte_3
Via Zurigo n. 24, risiede stabilmente con la madre in Milano, Via Cilea n.106,
6) Vero che a far tempo dal mese di novembre 2024 al Gennaio 2025 ha risieduto Persona_1 stabilmente presso la casa paterna in Milano, Via Cilea n.50,
7) Vero che dal febbraio 2025 ad oggi risiede, per un tempo paritetico, tra la Persona_1 residenza materna in Milano Via Cilea n.106 e quella paterna in Milano Via Cilea n.50,
8) Vero che per alcuni giorni al mese si trasferisce a vivere con il proprio fidanzato Persona_1
, Per_2
9) Vero che è economicamente autosufficiente. Persona_1
Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli la SI residente in [...] e il Persona_1
Signor residente in [...]; Controparte_3
Firmatosui capitoli n.1) e 2) legale rappresentante della di Milano, Via Controparte_2
Pozzone 5;
- sui capitoli 4) e 5) legale rappresentante dello Studio Feltrin-Ferrari sas, Via Cavaleri
n.7 Milano (amministratore condominio Via Zurigo n.24) e custode dello stabile di
Milano Via Zurigo n.24; si richiede, sin d'ora, al fine della citazione a teste del custode che l'Ill.mo Signor Giudice ordini all'amministratore dello stabile di Milano Via Zurigo
n.24 (Studio Feltrin-Ferrari sas Via Cavaleri n.7 Milano) di fornire le generalità dello stesso.
Si chiede sin d'ora ordinarsi all'Agenzia delle Entrate di Milano di depositare in giudizio il CU
2024 e/o la dichiarazione dei redditi di ( ) relativa Persona_1 C.F._3 all'anno 2023, nonché alla di Milano, Via Pozzone 5, i cedolini di Controparte_2 [...]
a far tempo dall'assunzione del 14.11.2023 ad oggi. _1 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare che la figlia non sia ancora indipendente e/o autonoma _1
- dichiarare che l'assegno sia ancora dovuto nella medesima misura attuale;
Nel merito, in via subordinata:
- Accertare e dichiarare che la figlia non sia ancora indipendente e/o autonoma _1
- Accertare e dichiarare la necessità della figlia di un minore contributo nella misura ritenuta _1 di giustizia a titolo di mantenimento rispetto all'attuale, con versamento a favore della madre convenuta;
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi al legale antistatario.
In via Istruttoria:
Ci si oppone alle richieste di accertamento fiscale in quanto superfluo e inutile nonché alla richiesta di interrogatorio formale della resistente nonchè delle testimonianze dei figli e in CP_3 _1 punto ai capitoli di prova di parte ricorrente in quanto:
- le domande n.1,2,4,5 riguardano fatti accertati documenta mente, quindi superflue;
le domande
3,6,7,9 sono di tipo valutativo/esplorativo, la domanda 8 risulta generica/valutativa; oltre al fatto che l'escussione dei testi, sig.ra e riguardano soggetti in conflitto Persona_1 Controparte_3 di interesse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a MILANO il 13/01/1995
Dal matrimonio sino nati nato a [...] [...] e nata Controparte_3 Persona_1 il 28.2.2000
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano con verbale del04.04.2016 omologato il 30.05.2016 ed hanno divorziato con sentenza n.8682/2017 del Tribunale di Milano, emessa il 12.07.2017 e pubblicata il 10.08.2017 prevedendo, quanto al mantenimento dei figli che “ Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre, in via anticipata _1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, la somma mensile di €.250,00
(duecentocinquanta/00) importo soggetto a rivalutazione Istat, prima rivalutazione aprile 2017 (base di calcolo aprile 2016), oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate;
Il padre contribuirà al mantenimento di con decorrenza dalla mensilità di Luglio2017 CP_3 versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta/00) sino alla mensilità di Giugno 2018 compresa, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN concordate con il figlio o prescritte dal medico curante o da specialista, spese tutte documentate.”,
Con decreto 08.10.2020, emesso nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di Milano, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.8682/2017, rideterminava in
€.350,00 mensili l'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a versare alla convenuta per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle pese straordinarie come già previste in sentenza, essendo cessato l'obbligo al mantenimento di divenuto economicamente autosufficiente CP_3
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che, accertata l'intervenuta autosufficienza economica della figlia venisse _1 dichiarato cessato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento dell'assegno previsto a far tempo dall'agosto 2024 ovvero, in subordine, dal mese di settembre 2024, quanto ad assegno di mantenimento e ristoro del 50% delle spese straordinarie, ovvero dalla data ritenuta di giustizia.
Assumeva i ricorrente che anche la figlia era divenuta economicamente autosufficiente, _1 tanto che il medesimo con e mail inviata alla ex moglie l'8.7.2024 , premettendo che laura svolgeva ormai attività lavorativa da oltre un atto , aveva richiesto la cessazione dell'obolo contributo a suo carico esistente senza necessità di ricorrente al patrocino di difensori. Vanamente inviata la richiesta, aveva poi invitato la convenuta ad una negoziazione assistita nel corso della quale la sig.ra CP_1 si era detta d'accordo sull'interruzione della relativa corresponsione a che tale il versamento Pt_2 riprendesse in caso di perdita del lavoro da parte di ritenendo superflua la negoziazione _1 assistita. Il ricorrente e la sua difesa evidenziavano la necessità di consacrare l'accordo in un atto giudiziale peraltro contestando la possibilità di prevedere una ripresa dell'operatività dell'assegno in caso di perdita del lavoro da parte della figlia- circostanza imprevedibile- evidenziando che, in ipotesi, sarebbe stato nuovamente necessario procedere con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio. Nel merito ribadiva la non contestata condizione di autosufficienza economica del figlia che, diplomatasi in Grafica e comunicazione in data 2020 e conseguito il Diploma di Alta _1
Formazione Design Arte&Messaggio nel 2022, completando così il suo ciclo formativo di studi, è stata assunta con contratto triennale di apprendistato dalla a far tempo dal Controparte_2
14.11.2023 al 13.11.2026, con retribuzione mensile lorda per 14 mensilità pari ad €.1.445,85, e netta mensile pari a circa €.1.300,00/1.400,00 variabili, svolge un lavoro consono con il diploma superiore conseguito svolgendo attività di grafica, vive stabilmente con la madre nella casa di Parte_3 proprietà di quest'ultima a cui il medesimo aveva continuato a versare il previsto assegno di mantenimento di cui reclamava la restituzione dall'agosto o dal settembre 2024 al pari del 50% delle spese straordinarie corrisposte e alla medesima riferibili
Ritualmente costituitasi in giudizio contestava in fatto ed Controparte_1 in diritto la pretesa della parte ricorrente anche con riferimento alla presunto riconoscimento dell'autosufficienza economica in sede di negoziazione assistita, evidenziando che nessun accordo era tale sede stato assunto non essendosi la negoziazione assistita concretizzata in accordo, contestava la pretesa restitutoria avanzata dal ricorrente e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto per non essere la figlia economicamente _1 autosufficiente con conseguente conferma della richiesta dell'assegno nella misura a in essere
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13.5.2025 le parti venivano sentite dal giudice delegato.
Il ricorrente dichiarava: ribadisco quello che ho già scritto nel ricorso. Non sto versando l'assegno di mantenimento per da quando ha iniziato a venire da me. sta pariteticamente _1 _1 _1 da me e da sua madre. Non sono sicuro di quanto sia la retribuzione di ma penso circa 1.300,00 _1 1400,00. Da me non versa e contribuisce in alcun modo alle spese di casa. Mi risulta che tenga per sé la sua retribuzione. Sono in pensione dal 2019.
La convenuta dichiarava: mia figlia vive con me, è residente da me e va da suo padre uno o 2 volte alla settimana. E' stata per un periodo da suo padre – settembre ottobre 2024- perché avevamo avuto una discussione. Poi è tornata a vivere a casa. Prende 1350,00 euro al mese circa che tiene integralmente per sé. Non sto percependo l'assegno di mantenimento da ottobre 2024. sono pensionata dal 1.9.2023
Il Giudice delegato, invitate le parti a rassegnare le conclusioni , ha disposto la discussione orale della causa all'esito della quale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, rimesso la stessa in decisione.
OSSERVATO CHE
In ordine alle istanze istruttorie
Il Collegio che le richieste in via istruttoria orale e documentale svolte da entrambe le parti siano superflue ai fini della decisione invocata e debbano pertanto essere rigettate.
Anche la richiesta della difesa della convenuta con cui avanza al tribunale istanza di approfondimento delle modalità di frequentazione tra maggiorenne, è i genitori alla luce ( contestando le _1 dichiarazioni rese in udienza dal convenuto) è del tutto irrilevante in considerazione delle questioni sulle quali il Tribunale è chiamato a decidere che afferiscono , invero sulla sua raggiunta o non raggiunta autosufficienza/ indipendenza economica.
Sulla richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia _1
E' pacifico e riconosciuto da entrambi i genitori che ( nata il [...]) e quindi oggi 25enne, _1 abbia completato essendosi diplomata in Grafica e comunicazione in data 2020 e avendo conseguito il Diploma di Alta Formazione Design Arte&Messaggio nel 2022.
E' altresì pacifico e incontestato che sia stata assunta con contratto triennale di apprendistato _1 dalla a far tempo dal 14.11.2023 al 13.11.2026, con retribuzione mensile lorda Controparte_2 per 14 mensilità pari ad €.1.445,85, e netta mensile pari a circa €.1.300,00/1.400,00 variabili ( doc. 7 di parte ricorrente): la busta paga del novembre 2023 ( doc. 8 parte ricorrente) reca un netto di €
1.325,00. è anagraficamente residente presso la madre e sceglie liberamente con chi vivere _1
(padre, madre e fisiologicamente il fidanzato).
In forza e con contratto di apprendistato, deve ritenersi che sia stabilmente inserita inserita nel _1 mondo del lavoro svolgendo una attività lavorativa conforme al titolo di studi acquisito e alla qualifica specifica ottenuta.
Alla luce delle emergenze in atti ritiene pertanto il Collegio che del tutto destituita di fondamento sia la domanda della convenuta volta ad accertare che non è economicamente autosufficiente, _1 dal momento che le evidenze dimostrano proprio il contrario. Peraltro la retribuzione annua di _1 come fatto osservare dalla difesa del ricorrente – e il Collegio condivide la relativa considerazione- è di poco inferiore a quella del padre ( pensionato) e di poco superiore a quella della madre ( pensionata). Nel contesto dato, quindi, ritiene il Collegio - venticinquenne e stabilmente inserita nel mondo _1 del lavoro- è economicamente autosufficiente e che pertanto deve ritenersi cessato l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie alla medesima riferibili. Del tutto destituita di fondamento appare, invero, che pretesa della convenuta di
“ far rivivere” l'obbligo di mantenimento in caso di perdita ancorché incolpevole del lavoro da parte della figlia essendo esposta al rischio, come ogni lavoratore, della perdita del lavoro evento _1 alla cui verificazione la medesima potrà sopperire attivando gli strumenti ( ammortizzatori sociali) di tutela previsti per ogni lavoratore. La soluzione prospettata dalla convenuta, peraltro esporrebbe il ricorrente alla paradossale alea di dover provvede al mantenimento della figlia a tempo indeterminato accollandosi il rischio dell'instabilità del mercato del lavoro.
Quanto alla decorrenza della cessazione dell'obbligo, ritiene il Tribunale che ogni obbligo contributivo e di mantenimento del Sig. debba ritenersi cessato con l'istaurazione del _1 presente giudizio ossia dall'ottobre 2024 non potendosi ritenere che lo scambio di mail/ raccomandate intervenute in precedenza e dirette ad addiviene ad un accordo di negoziazione assistita – accordo di fatto non raggiunto nella misura in cui subordinato dalla convenuta alla “ riviviscenza dell'assegno in caso di perdita del lavoro” – possa spiegare valida efficacia.
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alle spese di lite che, in assenza di note specifiche si liquidano in favore di € 4711,00 per compensi oltre 15% imborso Parte_1 forfettario, iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37562 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica della sentenza di divorzio n.8682/2017 del Tribunale di Milano, emessa il 12.07.2017 e pubblicata il 10.08.2017 come modificata con decreto del Tribunale di Milano dell' 08.10.2020 ( depositato il 26.10.2020)
1. DICHIARA CESSATO e per l'effetto REVOCA a far data dalla mensilità di ottobre 2024, l'obbligo per di corrisponde a l'assegno e spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie concordate per il mantenimento della figlia che dichiara e ritiene Persona_1 economicamente autosufficiente.
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processabili che liquida in € 4.711,00 per compensi oltre 15% imborso
[...] forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 da nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]50 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MATTEINI PAOLA
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]106 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. VITALE FRANCO SAVERIO
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.11.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI per il RICORRENTE ( come da memoria depositata il 19.3.2025)
IN VIA PRINCIPALE - A modifica del decreto emesso il 08.10.2020 e pubblicato il 26.10.2020 nel procedimento n.51/2020 RG dal Tribunale di Milano che a sua volta modificava parzialmente le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.8682/2017 emessa dal Tribunale di Milano il 12.07.2017
e passata in giudicato il 30.08.2017, accertata l'autosufficienza economica della figlia
[...] voglia dichiarare la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della _1 predetta a favore della SI a far tempo dall'agosto 2024 ovvero, in Controparte_1 subordine, dal mese di settembre 2024, quanto ad assegno di mantenimento e ristoro del 50% delle spese straordinarie, ovvero dalla data ritenuta di giustizia,
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenga non pienamente economicamente autosufficiente accertato e dichiarato che la predetta Persona_1 passa pari tempo con entrambi i genitori, prevedere il mantenimento diretto di ciascun genitore a favore della figlia quanto al vitto e all'alloggio, con cessazione dell'obbligo di Persona_1 concorrere alle spese straordinarie a favore della figlia in quanto parzialmente autosufficiente.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiede sin d'ora che il Tribunale voglia disporre gli opportuni accertamenti in merito allo stato di locazione dell'immobile di Milano, Via Zurigo n.24 di proprietà della SI . Controparte_1
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che è stata assunta dalla di Milano, Via Pozzone 5, con Persona_1 Controparte_2 contratto di lavoro di apprendistato a far tempo dal 14.11.2023 al 13.11.2026,
2) vero che percepisce mediamente una retribuzione mensile di circa Persona_1
€.1300,00/1.400,00 euro mensili per 14 mensilità,
3) vero che la SI richiede alla figlia un contributo mensile variabile CP_1 Persona_1 in relazione alle spese di casa (vitto ed utenze),
4) Vero che l'immobile di Milano Via Zurigo n.24 di proprietà della SI Controparte_1
è attualmente concesso in locazione,
[...]
5) Vero che seppur formalmente abbia la propria residenza anagrafica in Milano, Controparte_3
Via Zurigo n. 24, risiede stabilmente con la madre in Milano, Via Cilea n.106,
6) Vero che a far tempo dal mese di novembre 2024 al Gennaio 2025 ha risieduto Persona_1 stabilmente presso la casa paterna in Milano, Via Cilea n.50,
7) Vero che dal febbraio 2025 ad oggi risiede, per un tempo paritetico, tra la Persona_1 residenza materna in Milano Via Cilea n.106 e quella paterna in Milano Via Cilea n.50,
8) Vero che per alcuni giorni al mese si trasferisce a vivere con il proprio fidanzato Persona_1
, Per_2
9) Vero che è economicamente autosufficiente. Persona_1
Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli la SI residente in [...] e il Persona_1
Signor residente in [...]; Controparte_3
Firmatosui capitoli n.1) e 2) legale rappresentante della di Milano, Via Controparte_2
Pozzone 5;
- sui capitoli 4) e 5) legale rappresentante dello Studio Feltrin-Ferrari sas, Via Cavaleri
n.7 Milano (amministratore condominio Via Zurigo n.24) e custode dello stabile di
Milano Via Zurigo n.24; si richiede, sin d'ora, al fine della citazione a teste del custode che l'Ill.mo Signor Giudice ordini all'amministratore dello stabile di Milano Via Zurigo
n.24 (Studio Feltrin-Ferrari sas Via Cavaleri n.7 Milano) di fornire le generalità dello stesso.
Si chiede sin d'ora ordinarsi all'Agenzia delle Entrate di Milano di depositare in giudizio il CU
2024 e/o la dichiarazione dei redditi di ( ) relativa Persona_1 C.F._3 all'anno 2023, nonché alla di Milano, Via Pozzone 5, i cedolini di Controparte_2 [...]
a far tempo dall'assunzione del 14.11.2023 ad oggi. _1 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare che la figlia non sia ancora indipendente e/o autonoma _1
- dichiarare che l'assegno sia ancora dovuto nella medesima misura attuale;
Nel merito, in via subordinata:
- Accertare e dichiarare che la figlia non sia ancora indipendente e/o autonoma _1
- Accertare e dichiarare la necessità della figlia di un minore contributo nella misura ritenuta _1 di giustizia a titolo di mantenimento rispetto all'attuale, con versamento a favore della madre convenuta;
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi al legale antistatario.
In via Istruttoria:
Ci si oppone alle richieste di accertamento fiscale in quanto superfluo e inutile nonché alla richiesta di interrogatorio formale della resistente nonchè delle testimonianze dei figli e in CP_3 _1 punto ai capitoli di prova di parte ricorrente in quanto:
- le domande n.1,2,4,5 riguardano fatti accertati documenta mente, quindi superflue;
le domande
3,6,7,9 sono di tipo valutativo/esplorativo, la domanda 8 risulta generica/valutativa; oltre al fatto che l'escussione dei testi, sig.ra e riguardano soggetti in conflitto Persona_1 Controparte_3 di interesse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a MILANO il 13/01/1995
Dal matrimonio sino nati nato a [...] [...] e nata Controparte_3 Persona_1 il 28.2.2000
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano con verbale del04.04.2016 omologato il 30.05.2016 ed hanno divorziato con sentenza n.8682/2017 del Tribunale di Milano, emessa il 12.07.2017 e pubblicata il 10.08.2017 prevedendo, quanto al mantenimento dei figli che “ Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre, in via anticipata _1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, la somma mensile di €.250,00
(duecentocinquanta/00) importo soggetto a rivalutazione Istat, prima rivalutazione aprile 2017 (base di calcolo aprile 2016), oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate;
Il padre contribuirà al mantenimento di con decorrenza dalla mensilità di Luglio2017 CP_3 versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta/00) sino alla mensilità di Giugno 2018 compresa, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN concordate con il figlio o prescritte dal medico curante o da specialista, spese tutte documentate.”,
Con decreto 08.10.2020, emesso nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di Milano, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.8682/2017, rideterminava in
€.350,00 mensili l'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a versare alla convenuta per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle pese straordinarie come già previste in sentenza, essendo cessato l'obbligo al mantenimento di divenuto economicamente autosufficiente CP_3
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che, accertata l'intervenuta autosufficienza economica della figlia venisse _1 dichiarato cessato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento dell'assegno previsto a far tempo dall'agosto 2024 ovvero, in subordine, dal mese di settembre 2024, quanto ad assegno di mantenimento e ristoro del 50% delle spese straordinarie, ovvero dalla data ritenuta di giustizia.
Assumeva i ricorrente che anche la figlia era divenuta economicamente autosufficiente, _1 tanto che il medesimo con e mail inviata alla ex moglie l'8.7.2024 , premettendo che laura svolgeva ormai attività lavorativa da oltre un atto , aveva richiesto la cessazione dell'obolo contributo a suo carico esistente senza necessità di ricorrente al patrocino di difensori. Vanamente inviata la richiesta, aveva poi invitato la convenuta ad una negoziazione assistita nel corso della quale la sig.ra CP_1 si era detta d'accordo sull'interruzione della relativa corresponsione a che tale il versamento Pt_2 riprendesse in caso di perdita del lavoro da parte di ritenendo superflua la negoziazione _1 assistita. Il ricorrente e la sua difesa evidenziavano la necessità di consacrare l'accordo in un atto giudiziale peraltro contestando la possibilità di prevedere una ripresa dell'operatività dell'assegno in caso di perdita del lavoro da parte della figlia- circostanza imprevedibile- evidenziando che, in ipotesi, sarebbe stato nuovamente necessario procedere con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio. Nel merito ribadiva la non contestata condizione di autosufficienza economica del figlia che, diplomatasi in Grafica e comunicazione in data 2020 e conseguito il Diploma di Alta _1
Formazione Design Arte&Messaggio nel 2022, completando così il suo ciclo formativo di studi, è stata assunta con contratto triennale di apprendistato dalla a far tempo dal Controparte_2
14.11.2023 al 13.11.2026, con retribuzione mensile lorda per 14 mensilità pari ad €.1.445,85, e netta mensile pari a circa €.1.300,00/1.400,00 variabili, svolge un lavoro consono con il diploma superiore conseguito svolgendo attività di grafica, vive stabilmente con la madre nella casa di Parte_3 proprietà di quest'ultima a cui il medesimo aveva continuato a versare il previsto assegno di mantenimento di cui reclamava la restituzione dall'agosto o dal settembre 2024 al pari del 50% delle spese straordinarie corrisposte e alla medesima riferibili
Ritualmente costituitasi in giudizio contestava in fatto ed Controparte_1 in diritto la pretesa della parte ricorrente anche con riferimento alla presunto riconoscimento dell'autosufficienza economica in sede di negoziazione assistita, evidenziando che nessun accordo era tale sede stato assunto non essendosi la negoziazione assistita concretizzata in accordo, contestava la pretesa restitutoria avanzata dal ricorrente e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto per non essere la figlia economicamente _1 autosufficiente con conseguente conferma della richiesta dell'assegno nella misura a in essere
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13.5.2025 le parti venivano sentite dal giudice delegato.
Il ricorrente dichiarava: ribadisco quello che ho già scritto nel ricorso. Non sto versando l'assegno di mantenimento per da quando ha iniziato a venire da me. sta pariteticamente _1 _1 _1 da me e da sua madre. Non sono sicuro di quanto sia la retribuzione di ma penso circa 1.300,00 _1 1400,00. Da me non versa e contribuisce in alcun modo alle spese di casa. Mi risulta che tenga per sé la sua retribuzione. Sono in pensione dal 2019.
La convenuta dichiarava: mia figlia vive con me, è residente da me e va da suo padre uno o 2 volte alla settimana. E' stata per un periodo da suo padre – settembre ottobre 2024- perché avevamo avuto una discussione. Poi è tornata a vivere a casa. Prende 1350,00 euro al mese circa che tiene integralmente per sé. Non sto percependo l'assegno di mantenimento da ottobre 2024. sono pensionata dal 1.9.2023
Il Giudice delegato, invitate le parti a rassegnare le conclusioni , ha disposto la discussione orale della causa all'esito della quale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, rimesso la stessa in decisione.
OSSERVATO CHE
In ordine alle istanze istruttorie
Il Collegio che le richieste in via istruttoria orale e documentale svolte da entrambe le parti siano superflue ai fini della decisione invocata e debbano pertanto essere rigettate.
Anche la richiesta della difesa della convenuta con cui avanza al tribunale istanza di approfondimento delle modalità di frequentazione tra maggiorenne, è i genitori alla luce ( contestando le _1 dichiarazioni rese in udienza dal convenuto) è del tutto irrilevante in considerazione delle questioni sulle quali il Tribunale è chiamato a decidere che afferiscono , invero sulla sua raggiunta o non raggiunta autosufficienza/ indipendenza economica.
Sulla richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia _1
E' pacifico e riconosciuto da entrambi i genitori che ( nata il [...]) e quindi oggi 25enne, _1 abbia completato essendosi diplomata in Grafica e comunicazione in data 2020 e avendo conseguito il Diploma di Alta Formazione Design Arte&Messaggio nel 2022.
E' altresì pacifico e incontestato che sia stata assunta con contratto triennale di apprendistato _1 dalla a far tempo dal 14.11.2023 al 13.11.2026, con retribuzione mensile lorda Controparte_2 per 14 mensilità pari ad €.1.445,85, e netta mensile pari a circa €.1.300,00/1.400,00 variabili ( doc. 7 di parte ricorrente): la busta paga del novembre 2023 ( doc. 8 parte ricorrente) reca un netto di €
1.325,00. è anagraficamente residente presso la madre e sceglie liberamente con chi vivere _1
(padre, madre e fisiologicamente il fidanzato).
In forza e con contratto di apprendistato, deve ritenersi che sia stabilmente inserita inserita nel _1 mondo del lavoro svolgendo una attività lavorativa conforme al titolo di studi acquisito e alla qualifica specifica ottenuta.
Alla luce delle emergenze in atti ritiene pertanto il Collegio che del tutto destituita di fondamento sia la domanda della convenuta volta ad accertare che non è economicamente autosufficiente, _1 dal momento che le evidenze dimostrano proprio il contrario. Peraltro la retribuzione annua di _1 come fatto osservare dalla difesa del ricorrente – e il Collegio condivide la relativa considerazione- è di poco inferiore a quella del padre ( pensionato) e di poco superiore a quella della madre ( pensionata). Nel contesto dato, quindi, ritiene il Collegio - venticinquenne e stabilmente inserita nel mondo _1 del lavoro- è economicamente autosufficiente e che pertanto deve ritenersi cessato l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie alla medesima riferibili. Del tutto destituita di fondamento appare, invero, che pretesa della convenuta di
“ far rivivere” l'obbligo di mantenimento in caso di perdita ancorché incolpevole del lavoro da parte della figlia essendo esposta al rischio, come ogni lavoratore, della perdita del lavoro evento _1 alla cui verificazione la medesima potrà sopperire attivando gli strumenti ( ammortizzatori sociali) di tutela previsti per ogni lavoratore. La soluzione prospettata dalla convenuta, peraltro esporrebbe il ricorrente alla paradossale alea di dover provvede al mantenimento della figlia a tempo indeterminato accollandosi il rischio dell'instabilità del mercato del lavoro.
Quanto alla decorrenza della cessazione dell'obbligo, ritiene il Tribunale che ogni obbligo contributivo e di mantenimento del Sig. debba ritenersi cessato con l'istaurazione del _1 presente giudizio ossia dall'ottobre 2024 non potendosi ritenere che lo scambio di mail/ raccomandate intervenute in precedenza e dirette ad addiviene ad un accordo di negoziazione assistita – accordo di fatto non raggiunto nella misura in cui subordinato dalla convenuta alla “ riviviscenza dell'assegno in caso di perdita del lavoro” – possa spiegare valida efficacia.
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alle spese di lite che, in assenza di note specifiche si liquidano in favore di € 4711,00 per compensi oltre 15% imborso Parte_1 forfettario, iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37562 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica della sentenza di divorzio n.8682/2017 del Tribunale di Milano, emessa il 12.07.2017 e pubblicata il 10.08.2017 come modificata con decreto del Tribunale di Milano dell' 08.10.2020 ( depositato il 26.10.2020)
1. DICHIARA CESSATO e per l'effetto REVOCA a far data dalla mensilità di ottobre 2024, l'obbligo per di corrisponde a l'assegno e spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie concordate per il mantenimento della figlia che dichiara e ritiene Persona_1 economicamente autosufficiente.
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processabili che liquida in € 4.711,00 per compensi oltre 15% imborso
[...] forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai