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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3325/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3325/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. ROVACCHI MARTA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. NAPOLEONE EMANUEL;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 12/09/2011 a Berat (Albania). Dal matrimonio sono nati i figli (27/02/2012) e Per_1 Per_2
(16/11/2016). La casa coniugale è di tà dei coniugi, è gr mutuo ed è sita a Reggio Emilia, via Cilloni n. 1.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi del matrimonio è da imputarsi al comportamento del marito che l'ha tradita e umiliata in varie occasioni;
▶di essersi sempre occupata in via esclusiva del ménage famigliare e della cura dei figli, rinunciando a opportunità lavorative stabili;
▶che sussiste una differenza economica tra le parti in quanto lei ha appena avviato un'attività in libera professione come estetista, mentre lui lavora come autotrasportatore con una retribuzione mensile di circa € 2300. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 650 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 350. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essersi sempre adoperato per garantire alla famiglia una stabilità economica, svolgendo anche numerosi turni straordinari sul lavoro;
▶di avere un ottimo rapporto con i minori;
▶che la moglie non ha diritto ad alcun mantenimento dal momento che lavora e percepisce metà degli assegni famigliari. Ha, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale e ha offerto di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che le spese e le utenze condominiali siano poste a carico della moglie, di poter continuare ad accedere e utilizzare liberamente la cantina della casa coniugale e che il veicolo Volkswagen in uso alla moglie sia intestato alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalle accuse reciproche. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Alla ricorrente verrà di conseguenza assegnata la casa coniugale. Quanto al calendario delle visite paterne, le parti hanno avanzato la medesima proposta: 1) la prima settimana, il martedì con pernottamento e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
2) la seconda settimana, il martedì e il giovedì con pernottamento. Tuttavia, il resistente ha anche dichiarato che il suo turno di lavoro inizia la mattina presto (prima delle 6:00) e ha espresso i propri dubbi circa la possibilità di gestire concretamente i pernottamenti. Il Collegio ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per consentire che i minori restino a dormire presso il padre durante la settimana.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (13 e 7 anni) e dalle condizioni economiche delle parti.
1) La ricorrente (nata nel 1991) ha dichiarato di essersi sempre occupata del ménage famigliare e di aver avviato recentemente un'attività in libera professione come estetista, occupazione che aveva già svolto nel 2023 alle dipendenze del centro estetico più con una retribuzione mensile di CP_2 circa € 1.000. Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da numerose spese, dal momento che per l'avvio dell'attività ha chiesto un prestito a un'amica di circa € 20.000 e deve corrispondere un affitto mensile di € 200 per i locali che utilizza (doc. 5).
2) Il resistente (nato nel 1987) è autotrasportatore e ha dichiarato di percepire una retribuzione che oscilla tra € 1.644,29 (paga base) ed € 2.300, a seconda del numero dei turni straordinari che – comunque regolarmente
– svolge. Ciò trova conferma nelle CU prodotte in atti che attestano un reddito netto medio, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.715 (cfr. doc. 6) e dalle buste paga (doc. 2). Nessun rilievo può invece avere il finanziamento di cui al documento 3, dal momento che il resistente non ha allegato nulla circa la natura del prestito. Le parti sono inoltre onerata da una rata di mutuo di circa € 600 che viene addebitata sul conto corrente cointestato e percepiscono un assegno unico di circa € 400. In base a quanto riferito dalle parti, al momento il resistente paga interamente la rata del mutuo cointestato, e la ricorrente percepisce interamente l'assegno unico. Si tratta, tuttavia, di una situazione di fatto che non può considerarsi stabile, sicché tali voci dovranno ripartirsi al 50% tra entrambe le parti. Ebbene, sulla base di questi dati, il Collegio ritiene che vi sia una certa disparità reddituale tra le parti, che appare chiaramente riconducibile agli equilibri sussistenti durante il ménage familiare e al riparto dei ruoli che le parti si erano date nel corso della convivenza (lo stesso resistente ha dichiarato in udienza che la famiglia era mantenuta esclusivamente da lui). Tenendo conto di tale disparità reddituale, dell'età dei minori, dei tempi di visita, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa familiare, si ritiene equo determinare in € 400 l'importo il resistente dovrà pagare per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti, che tuttavia appare ridotta in considerazione dell'avvio di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, peraltro giovane e già dotata di esperienza nel medesimo campo lavorativo. In base a tali dati, valorizzata anche la non breve durata dell'unione (quasi 14 anni), il Collegio ritiene di fissare in € 200 l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
5. Altre domande Le altre domande aventi contenuto patrimoniale proposte dal resistente sono inammissibili. Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, evidenzia l'inammissibilità, nei giudizi di separazione e di divorzio, di domande volte a ottenere il risarcimento del danno, la divisione di beni o la restituzione di somme o denaro. Ciò perché, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione, vale a dire i casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. n. 18870/2014).
6. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 12/09/2011 a Berat (Albania); -affida la prole in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre;
-il padre incontrerà i figli come segue: 1) la prima settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alla sera e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
2) la seconda settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alla sera;
3) quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, cinque nel periodo natalizio e due durante le vacanze di Pasqua, avendo cura di alternare di anno in anno le festività;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti.
Reggio Emilia, 13/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3325/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. ROVACCHI MARTA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. NAPOLEONE EMANUEL;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 12/09/2011 a Berat (Albania). Dal matrimonio sono nati i figli (27/02/2012) e Per_1 Per_2
(16/11/2016). La casa coniugale è di tà dei coniugi, è gr mutuo ed è sita a Reggio Emilia, via Cilloni n. 1.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi del matrimonio è da imputarsi al comportamento del marito che l'ha tradita e umiliata in varie occasioni;
▶di essersi sempre occupata in via esclusiva del ménage famigliare e della cura dei figli, rinunciando a opportunità lavorative stabili;
▶che sussiste una differenza economica tra le parti in quanto lei ha appena avviato un'attività in libera professione come estetista, mentre lui lavora come autotrasportatore con una retribuzione mensile di circa € 2300. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 650 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 350. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essersi sempre adoperato per garantire alla famiglia una stabilità economica, svolgendo anche numerosi turni straordinari sul lavoro;
▶di avere un ottimo rapporto con i minori;
▶che la moglie non ha diritto ad alcun mantenimento dal momento che lavora e percepisce metà degli assegni famigliari. Ha, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale e ha offerto di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che le spese e le utenze condominiali siano poste a carico della moglie, di poter continuare ad accedere e utilizzare liberamente la cantina della casa coniugale e che il veicolo Volkswagen in uso alla moglie sia intestato alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalle accuse reciproche. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Alla ricorrente verrà di conseguenza assegnata la casa coniugale. Quanto al calendario delle visite paterne, le parti hanno avanzato la medesima proposta: 1) la prima settimana, il martedì con pernottamento e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
2) la seconda settimana, il martedì e il giovedì con pernottamento. Tuttavia, il resistente ha anche dichiarato che il suo turno di lavoro inizia la mattina presto (prima delle 6:00) e ha espresso i propri dubbi circa la possibilità di gestire concretamente i pernottamenti. Il Collegio ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per consentire che i minori restino a dormire presso il padre durante la settimana.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (13 e 7 anni) e dalle condizioni economiche delle parti.
1) La ricorrente (nata nel 1991) ha dichiarato di essersi sempre occupata del ménage famigliare e di aver avviato recentemente un'attività in libera professione come estetista, occupazione che aveva già svolto nel 2023 alle dipendenze del centro estetico più con una retribuzione mensile di CP_2 circa € 1.000. Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da numerose spese, dal momento che per l'avvio dell'attività ha chiesto un prestito a un'amica di circa € 20.000 e deve corrispondere un affitto mensile di € 200 per i locali che utilizza (doc. 5).
2) Il resistente (nato nel 1987) è autotrasportatore e ha dichiarato di percepire una retribuzione che oscilla tra € 1.644,29 (paga base) ed € 2.300, a seconda del numero dei turni straordinari che – comunque regolarmente
– svolge. Ciò trova conferma nelle CU prodotte in atti che attestano un reddito netto medio, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.715 (cfr. doc. 6) e dalle buste paga (doc. 2). Nessun rilievo può invece avere il finanziamento di cui al documento 3, dal momento che il resistente non ha allegato nulla circa la natura del prestito. Le parti sono inoltre onerata da una rata di mutuo di circa € 600 che viene addebitata sul conto corrente cointestato e percepiscono un assegno unico di circa € 400. In base a quanto riferito dalle parti, al momento il resistente paga interamente la rata del mutuo cointestato, e la ricorrente percepisce interamente l'assegno unico. Si tratta, tuttavia, di una situazione di fatto che non può considerarsi stabile, sicché tali voci dovranno ripartirsi al 50% tra entrambe le parti. Ebbene, sulla base di questi dati, il Collegio ritiene che vi sia una certa disparità reddituale tra le parti, che appare chiaramente riconducibile agli equilibri sussistenti durante il ménage familiare e al riparto dei ruoli che le parti si erano date nel corso della convivenza (lo stesso resistente ha dichiarato in udienza che la famiglia era mantenuta esclusivamente da lui). Tenendo conto di tale disparità reddituale, dell'età dei minori, dei tempi di visita, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa familiare, si ritiene equo determinare in € 400 l'importo il resistente dovrà pagare per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti, che tuttavia appare ridotta in considerazione dell'avvio di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, peraltro giovane e già dotata di esperienza nel medesimo campo lavorativo. In base a tali dati, valorizzata anche la non breve durata dell'unione (quasi 14 anni), il Collegio ritiene di fissare in € 200 l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
5. Altre domande Le altre domande aventi contenuto patrimoniale proposte dal resistente sono inammissibili. Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, evidenzia l'inammissibilità, nei giudizi di separazione e di divorzio, di domande volte a ottenere il risarcimento del danno, la divisione di beni o la restituzione di somme o denaro. Ciò perché, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione, vale a dire i casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. n. 18870/2014).
6. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 12/09/2011 a Berat (Albania); -affida la prole in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre;
-il padre incontrerà i figli come segue: 1) la prima settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alla sera e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
2) la seconda settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alla sera;
3) quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, cinque nel periodo natalizio e due durante le vacanze di Pasqua, avendo cura di alternare di anno in anno le festività;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti.
Reggio Emilia, 13/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli