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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 22 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2367/2019 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Mandanici, Parte_1
giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
[...]
rappresentati e difesi, Controparte_2 giusta procura generale alle liti dall'avv. Maria Cammaroto;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura in atti, dall'avv. Milena Sindoni;
già in persona Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Criniti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2019, impugnava la Parte_1
comunicazione di preventiva di ipoteca n. 29576201800002237 emessa da
[...]
e notificata in data 20.12.2018 con riferimento alle cartelle di pagamento di CP_5
seguito riportate:
1 - cartella di pagamento n°29520070045790751000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento dal 2002 al 2007, importo complessivo € 28.296,96, data presunta notifica
04/07/2008, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520090002000148000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2002, 2003, 2005, 2007 e 2008, importo complessivo € 7.465,93, data presunta notifica 24/11/2009, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Contributi IVS,
Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520100020687366000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2009, importo complessivo € 1.840,53, data presunta notifica 17/12/2010, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive,
Contributi IVS, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520100028796259000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2009 e 2010, importo complessivo ente € 1.287,03, data presunta notifica
03/12/2010, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, Contributi IVS, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520100037465273000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2010, importo complessivo € 2.840,94, data presunta notifica 23/03/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive,
Contributi IVS, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520100048527324000, Ente creditore ed , anno CP_2 CP_3 di riferimento dal 2007 al 2010, importo complessivo € 9.958,36, data presunta notifica
23/03/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, Rate di Premio , nonché le relative sanzioni ed interessi;
CP_3
- cartella di pagamento n°29520100052202339000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2010, importo complessivo € 1.137,57, data presunta notifica 01/07/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520110002100285000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2010, importo complessivo € 2.031,97, data presunta notifica 01/07/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive,
Contributi IVS, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520110005406439000, Ente creditore , anno di CP_2 riferimento 2010, importo complessivo € 1.987,42, data presunta notifica 01/07/2011,
2 avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive,
Contributi IVS, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- cartella di pagamento n°29520110044853807000, Ente creditore , anno di CP_3 riferimento 2010 e 2011, importo complessivo € 109,42, data presunta notifica
24/05/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Rate di Premio , nonché le CP_3
relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520112000038583000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2010, importo complessivo € 1.663,78, data presunta notifica 22/06/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520112000160905000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2010 e 2011, importo complessivo € 3.096,34, data presunta notifica 22/07/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520112000463252000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011, importo complessivo € 5.189,21, data presunta notifica 07/11/2011, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°5952012000052845000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011, importo complessivo € 4.833,26, data presunta notifica 26/03/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120000109554000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011, importo complessivo € 1.229,14, data presunta notifica 26/03/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120000848201000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011 e 2012, importo complessivo € 1.502,25, data presunta notifica 14/05/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120001028234000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2010, 2011 e 2012, importo complessivo € 4.465,48, data presunta notifica 14/05/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Contributi IVS e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
3 - avviso di addebito n°59520120001872716000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, importo complessivo € 29.006,30, data presunta notifica
10/08/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120002000787000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011 e 2012, importo complessivo € 6.034,30, data presunta notifica 28/09/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120002171124000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2012, importo complessivo € 2.693,53, data presunta notifica 09/10/2012, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Modello DM10 e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n°59520120003822577000, Ente creditore , anno di riferimento CP_2
2011 e 2012, importo complessivo € 2.286,16, data presunta notifica 14/01/2013, avente ad oggetto somme dovute a titolo di Contributi IVS e somme aggiuntive, nonché le relative sanzioni ed interessi.
Deduceva la mancata conoscenza legale degli atti intermedi e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici. Eccepiva la prescrizione/decadenza del credito vantato in virtù dell'arco temporale decorso fra fatto impositivo e la notifica dell'atto opposto.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201800002237; nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei vantati crediti, nonché delle relative sanzioni, interessi e quant'altro riportato nell'atto opposto;
conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca, nonché delle sottese cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, così come analiticamente riportate;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
2. Con memoria depositata in data 27 febbraio 2020 novembre si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, nonché l'infondatezza CP_3
dello stesso. Deduceva il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti rientranti nella potestà esclusiva del concessionario posto che il legittimo contraddittore era la società . Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Controparte_5
3. Con memoria depositata in data 03 marzo 2020 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. CP_5
4 Deduceva la definitività delle cartelle oggetto dell'atto impugnato essendo le stesse state tutte regolarmente notificate nelle date indicate nell'atto impugnato e non opposte nei termini di legge.
Concludeva chiedendo preliminarmente di ritenere inammissibili e infondate le eccezioni sollevate da parte ricorrente con il consequenziale rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito di prendere atto dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall'
[...]
e, per l'effetto rigettare il ricorso con vittoria di spese e compensi di difesa. CP_6
CP_
4. Con memoria depositata in data 06 marzo 2020 si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della , rilevando che alcune partite debitorie erano CP_2
state oggetto di stralcio.
Affermava la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente definitività ed irretrattabilità della pretesa contributiva, evidenziando la competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero intraprese.
Invocava l'integrale rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
5. Sostituita l'udienza del 22.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_5
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_4
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_5
7. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione. Essa non è meritevole di accoglimento.
Non risulta applicabile al caso di specie il termine breve di impugnazione di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non essendo stati eccepiti dal ricorrente vizi formali della procedura, avendo piuttosto egli esperito un'azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione.
In particolare, “ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano
5 ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella…” (Cass. civ., 02/09/2020, n.18256).
8. Nel merito, occorre dare atto dello sgravio e/o annullamento di parte dei carichi ed iscritti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito oggetto CP_2 CP_3
di impugnazione, in ragione dei sopravvenuti interventi legislativi in materia (art. 4 D.L.
119/2018, art. 4, c. 4, D.L. n. 41/2021, art. 1, comma 222, legge n. 197/2022), come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti in atti.
9. Si rileva pertanto lo sgravio integrale delle somme portate dalle cartelle di pagamento
29520100020687366, 29520100028796259, 29520100037465273, 29520110002100285,
29520110044853807, 29520100048527324, 29520100052202339.
In relazione a tali cartelle andrà dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
10.- Per quanto concerne le cartelle e gli avvisi di addebito per i quali non deve essere
CP_ dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, tutte relative a crediti essi risultano essere stati regolarmente notificati e, specificamente:
- la cartella di pagamento n. 29520070045790751 in data 04.07.2008;
- la cartella di pagamento n. 29520090002000148 in data 24.11.2009;
- la cartella di pagamento n. 29520110005406439 in data 01.07.2011;
- l'avviso di addebito n. 59520112000038583 in data 22.06.2011;
- l'avviso di addebito n. 59520112000160905 in data 22.07.2011;
- l'avviso di addebito n. 595220112000463252 in data 07.11.2011;
- l'avviso di addebito n. 5952012000052845 in data 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 59520120000109554 in data 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 59520120001872716 in data 10.08.2012;
- l'avviso di addebito n. 59520120002171124 in data 09.10.2012;
- l'avviso di addebito n. 59520120000848201 in data 14.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 59520120002000787 in data 28.09.2012.
Non può dirsi invece provata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito n.
CP_ 595201300027771220000 e 5920140002487484000, per i quali l' non ha fornito prova della notifica.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata del successivo atto qui opposto ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, l'accertamento della illegittimità dell'iscrizione a ruolo o della successiva procedura di riscossione, nella specie parzialmente viziata dalla mancata notifica di
6 alcuni titoli presupposti, non incide sull'esistenza dell'obbligazione contributiva facendo venir meno solo il potere dell'ente di avvalersi dello speciale mezzo di recupero del credito previdenziale, e quindi non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'"an" e nel "quantum", anche in mancanza di una specifica domanda e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
Dunque, il vizio riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n. 1558/2020). Fondatezza qui non contestata.
Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto
1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa agli anni
2010, 2011,2012 e 2013.
Quanto al dies a quo della prescrizione, va precisato che in tema di contributi fissi dovuti il pagamento avviene in quattro rate trimestrali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018).
Pacifica dunque l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ed assistenziali ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, gli atti indicati, regolarmente notificati, non risultano essere stati impugnati. Per i relativi carichi risultano
7 inoltre essere stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedentemente alla comunicazione preventiva di ipoteca opposta nel presente giudizio, nella specie l'intimazione di pagamento n. 29520159005949704 regolarmente notificata in data
05/12/2015.
Nessuna prescrizione risulta pertanto intervenuta, né per le cartelle e gli avvisi regolarmente notificati, né per gli avvisi di addebito n. 595201300027771220000 e
5920140002487484000.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. cit., titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019, n. 5625/2019, e da ultimo S.U. n. 7514/2022).
Come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio
(Cass.16425/19, Cass.15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell' ai fini dell'art. 91 c.p.c. CP_7
In considerazione di ciò e tenuto conto dello ius superveniens, che ha determinato la parziale cessazione della materia del contendere, le spese vanno compensate per due quinti e per la restante quota seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore CP_ dell' e poste a carico dell'opponente, mentre nei confronti dell' le spese vanno CP_7
compensate integralmente.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
8 - dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nei limiti dei contributi e n. 29520100020687366, CP_2 CP_3
29520100028796259, 29520100037465273, 29520110002100285, 29520110044853807,
29520100048527324, 29520100052202339
- rigetta per il resto l'opposizione;
CP_
- condanna il ricorrente alla rifusione di 3/5 delle spese di lite in favore dell' che liquida – già ridotte – in € 3.668,40, oltre spese generali come per legge, compensando la restante quota.
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' e dell' CP_3 CP_7
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
9