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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 18132/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/05/2022, rimessa al Collegio con ordinanza dell'11/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
(C.F: ), nata ad [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Stefania Balbi, presso il cui studio – sito in Rozzano (MI) Via M. D'Azeglio n. 15– è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. n. 5158 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano del 11/11/2021;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato in [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni in data
30/05/2022.
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
per la sola parte ricorrente costituita
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Rozzano (MI), in data 10 novembre 2003 tra i IGg.ri e , con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Parte_1 CP_1 Comune (nell'anno 2003, Numero 70, parte I)
Per_ Affidare i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente degli stessi Per_2 presso l'abitazione di Rozzano, via dei Mandorli n.
8. Le decisioni di maggiore interesse per la LE relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dal genitore affidatario in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd superesclusivo).
Delegare i servizi sociali competenti per territorio di regolare le visite tra i minori e il padre – ove quest'ultimo volesse incontrarli – con modalità osservate, in spazio neutro con facoltà di successivo ampliamento, tenendo conto del superiore interesse dei minori.
Per_ Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento di e entro il CP_1 Pt_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00.= omnicomprensivi (€ 200,00.= per ciascun figlio) per dodici mensilità da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese sanitarie per i figli, da intendersi non coperte da SSN se concordate tra le parti, salva urgenza o prescrizione medica specialista.
La casa ove si è svolta la vita familiare sita in Rozzano (MI), Via Mandorli 8, condotta in locazione dalla IG.ra rimane a lei assegnata con quanto l'arreda. Pt_1 I coniugi nulla hanno a che pretendere vicendevolmente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare di sorta. ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione ed alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Rozzano, il 10 Parte_1 CP_1 novembre 2003, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2003,
Parte I, N. 70
Dalla loro unione sono nati i figli (Milano, 15 luglio 2005, maggiorenne ed Per_3 Per_ economicamente autonoma), (nata a [...], il [...] – oggi 13enne) e (nato a Per_2
Milano, il 24/9/2015 – oggi di 10 anni di età).
pagina 2 di 7 Con sentenza n. 3048 del 28 febbraio 2018 il Tribunale di Milano, pronunciando nella contumacia del sig. , ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo già all'epoca CP_1 Per_ l'affido super-esclusivo dei figli , e alla madre, con collocamento prevalente presso Per_3 Per_2 la stessa e assegnazione alla madre dell'ex casa coniugale di Rozzano;
incaricava altresì i servizi sociali di provvedere alla regolamentazione delle visite padre-figli con modalità osservate in spazio neutro, ove il padre ne avesse fatto richiesta e poneva a carico del padre un assegno mensile omnicomprensivo di € 600,00 per i figli, oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie dei figli - sentenza integralmente confermata in appello, ove veniva rigettato il ricorso proposto dal sig. – rimasto contumace nel CP_1 primo grado di giudizio.
Con ricorso depositato in data 12/05/2022, parte ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione – nelle more integralmente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 3456 del 7/10/2020 - pubblicata il 22/12/2020 con cui veniva rigettato il ricorso proposto dal – essendo rimasta immutata la protratta assenza del padre dalla vita dei figli. CP_1
All'udienza del 3/10/2023, tenutasi dinnanzi al Presidente f.f. all'epoca procedente, la difesa della sig.ra rappresentava che la ricorrente era stata nelle more colpita da gravi problemi di Pt_1 salute (emorragia cerebrale con significativi postumi) ed era pertanto impedita a comparire, mentre il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la rituale notifica.
All'esito dell'udienza del 20/02/2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, ove compariva la sola parte ricorrente, le parti venivano rimesse innanzi al G.D. nelle more subentrato in seguito al trasferimento del magistrato titolare che, con ordinanza del 2/05/2024, letti gli atti ed esaminata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Rozzano incaricati nel corso del giudizio d'Appello di svolgere un'indagine sul nucleo e sulla situazione dei minori e dei genitori - confermava in via provvisoria e urgente le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
atteso il sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, incaricava i Servizi Sociali di provvedere a un aggiornamento dell'indagine già delegata in ordine alla situazione del nucleo familiare e fissava udienza di comparizione e trattazione della causa – di seguito differita al 21/01/2025, su istanza di parte ricorrente, non essendosi perfezionato il primo tentativo di notifica in favore del convenuto.
All'udienza del 21/01/2025, la difesa di parte ricorrente dava atto che la notifica al convenuto dell'ordinanza presidenziale e del successivo decreto del 16/09/2024 era stata eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c. nei termini da ultimo assegnati.
pagina 3 di 7 L'udienza veniva rinviata per acquisire la relazione d'aggiornamento richiesta da ultimo all'udienza a trattazione scritta del 6/06/2025;
Quindi con decreto emesso in pari data il GD ha dichiarato la contumacia del resistente e assegnato alla parte ricorrente termine per il deposito delle memorie conclusionali.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/09/2025.
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Attesa la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione al convenuto, resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il convenuto risultato irreperibile all'ultima residenza nota, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di parte resistente.
Statuizioni sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermate le statuizioni provvisorie già rese con ordinanza del
2/05/2024 (già confermative di quelle rese con sentenza di separazione) in punto affidamento dei figli Per_ ancora minori e in via super-esclusiva alla madre, presso la quale i minori resteranno Per_2 collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano i minori, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Invero, la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali conferma che la madre – nonostante la grave situazione di salute attraversata dopo la separazione - è tuttora il genitore di riferimento dei minori, che continua ad occuparsi di loro con costanza e volontà, seguendoli adeguatamente nella crescita e provvedendo in via esclusiva al loro mantenimento e alla loro istruzione.
Nonostante l'emorragia cerebrale da cui è stata colpita e le importanti cure riabilitative cui la stessa deve sottoporsi, la sig.ra , coadiuvata dalla madre e dalla figlia maggiorenne , Pt_1 Per_3 nonché da una rete sociale di amici e familiari molto solida, riesce tuttora a seguire la gestione Per_ quotidiana del nucleo e a far fronte ai bisogni primari dei figli ancora minori e Nello Per_2 stesso senso depone l'ultimo aggiornamento dei Servizi territorialmente competenti, che ne hanno confermato le buone capacità genitoriali.
Al contrario, il padre risulta aver di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale, attesa la totale assenza dalla vita dei figli che – nonostante la grave situazione di salute della madre - non cerca né pagina 4 di 7 Per_ vede da tempo – limitandosi ad avere rapporti soltanto telefonici con mentre il figlio più piccolo neppure lo riconosce come figura paterna. Per_2
Il – che allo stato si trova in detenzione domiciliare e ha formato un nuovo nucleo CP_1 familiare con la compagna e le altre due figlie avute da quest'ultima - è totalmente inadempiente riguardo agli obblighi di mantenimento dei minori (è pendente nei suoi confronti un ulteriore p.p. per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.).
Detto contegno – valutato unitamente ai procedimenti penali pendenti e al totale disinteresse per la salute della madre dei propri figli - denota e conferma quindi la condizione di assoluta inidoneità e inadeguatezza del convenuto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve peraltro rilevarsi che il – dopo il ricorso promosso in appello avverso la sentenza di CP_1 separazione – ha scelto di non costituirsi nel presente giudizio, confermando il totale disinteresse nei confronti dei figli.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, devono essere pertanto confermati gli incarichi già conferiti nell'interesse dei minori ai Servizi Sociali competenti di predisporne e regolamentarne l'eventuale ripresa, solo ove il padre ne faccia richiesta e verificata la serietà degli intendimenti paterni, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri osservati e protetti in spazio neutro.
Sulle questioni economiche
Quanto al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene vada accolta la domanda della ricorrente, così come da ultimo formulata. Essendo, nel frattempo, divenuta maggiorenne ed autonoma Per_3 Per_ economicamente, il contributo per il mantenimento dei figli minori e dev'essere pertanto Per_2 rideterminato in € 400,00 mensili per ciascun figlio omnicomprensivi delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche e scolastiche cd. obbligatorie.
Quanto alla situazione economica delle parti, si rileva che la ricorrente vive attualmente presso l'abitazione familiare in Rozzano: si tratta di un alloggio popolare, locato alla famiglia, rispetto a cui è stata dichiarata una riduzione del canone di locazione (da €400 mensili a €80/mese); da quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 20.02.2024, la IGnora può contare su redditi mensili stabili di Pt_1 circa €2000,00 (costituiti dall'assegno di inclusione di circa 900 euro al mese, dalla pensione di invalidità, per 1.200 euro, a cui occorre aggiungere quanto ricavato da lavori saltuari e da ultimo dall'occupazione di inserviente (fino ad aprile 2024) per una retribuzione media netta di € 500,00 mensili: cfr. docc. 21-23). Tuttavia, deve tenersi conto della peggiorata situazione di salute e della conseguente riduzione della capacità lavorativa della ricorrente, a fronte invece dell'età e delle accresciute esigenze dei figli.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli come sopra determinato, considerato che il mantenimento diretto dei minori è integralmente a carico della pagina 5 di 7 madre e che – pur in assenza di dati certi relativi alla situazione economica del resistente –almeno fino alla recente detenzione lo stesso risultava dotato di piena capacità lavorativa ed essendo comunque il padre tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della LE .
Sulle spese di lite
Considerato il contegno processuale del convenuto, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale in favore dello Stato delle spese processuali sostenute della ricorrente – essendo la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio - che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di CP_1 cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 novembre 2003 in Rozzano, contratto in Rozzano (MI), in data 10/11/2003 tra i IGg.ri e con atto iscritto Parte_1 CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune (nell'anno 2003, Numero 70, parte I);
2) Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Conferma l'affido dei minori (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_4 Persona_5 in via super esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la LE, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rozzano, via dei Mandorli n. 8 alla madre, inclusi relativi arredi e pertinenze;
5) Dispone che i servizi sociali competenti per territorio provvedano a regolamentare l'eventuale ripresa delle frequentazioni tra i minori e il padre, solo ove il padre ne faccia richiesta, verificata la serietà degli intendimenti paterni e l'interesse dei minori, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri osservati e protetti in spazio neutro e con facoltà di progressivo ampliamento;
pagina 6 di 7 6) Ridetermina con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a Per_ carico di di contribuire al mantenimento dei figli e nell'importo da CP_1 Per_2 versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di € 800,00 mensili Parte_1 complessivi (€ 400 per ciascun figlio) omnicomprensivi delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche cd. obbligatorie – contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat – prima rivalutazione settembre 2026;
7) Condanna il convenuto alla rifusione integrale in favore dello Stato delle spese del presente giudizio sostenute per la costituzione in giudizio di parte attrice che si liquidano in euro
5.500,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del
Comune di ROZZANO
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/05/2022, rimessa al Collegio con ordinanza dell'11/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
(C.F: ), nata ad [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Stefania Balbi, presso il cui studio – sito in Rozzano (MI) Via M. D'Azeglio n. 15– è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. n. 5158 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano del 11/11/2021;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato in [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni in data
30/05/2022.
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
per la sola parte ricorrente costituita
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Rozzano (MI), in data 10 novembre 2003 tra i IGg.ri e , con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Parte_1 CP_1 Comune (nell'anno 2003, Numero 70, parte I)
Per_ Affidare i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente degli stessi Per_2 presso l'abitazione di Rozzano, via dei Mandorli n.
8. Le decisioni di maggiore interesse per la LE relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dal genitore affidatario in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd superesclusivo).
Delegare i servizi sociali competenti per territorio di regolare le visite tra i minori e il padre – ove quest'ultimo volesse incontrarli – con modalità osservate, in spazio neutro con facoltà di successivo ampliamento, tenendo conto del superiore interesse dei minori.
Per_ Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento di e entro il CP_1 Pt_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00.= omnicomprensivi (€ 200,00.= per ciascun figlio) per dodici mensilità da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese sanitarie per i figli, da intendersi non coperte da SSN se concordate tra le parti, salva urgenza o prescrizione medica specialista.
La casa ove si è svolta la vita familiare sita in Rozzano (MI), Via Mandorli 8, condotta in locazione dalla IG.ra rimane a lei assegnata con quanto l'arreda. Pt_1 I coniugi nulla hanno a che pretendere vicendevolmente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare di sorta. ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione ed alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Rozzano, il 10 Parte_1 CP_1 novembre 2003, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2003,
Parte I, N. 70
Dalla loro unione sono nati i figli (Milano, 15 luglio 2005, maggiorenne ed Per_3 Per_ economicamente autonoma), (nata a [...], il [...] – oggi 13enne) e (nato a Per_2
Milano, il 24/9/2015 – oggi di 10 anni di età).
pagina 2 di 7 Con sentenza n. 3048 del 28 febbraio 2018 il Tribunale di Milano, pronunciando nella contumacia del sig. , ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo già all'epoca CP_1 Per_ l'affido super-esclusivo dei figli , e alla madre, con collocamento prevalente presso Per_3 Per_2 la stessa e assegnazione alla madre dell'ex casa coniugale di Rozzano;
incaricava altresì i servizi sociali di provvedere alla regolamentazione delle visite padre-figli con modalità osservate in spazio neutro, ove il padre ne avesse fatto richiesta e poneva a carico del padre un assegno mensile omnicomprensivo di € 600,00 per i figli, oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie dei figli - sentenza integralmente confermata in appello, ove veniva rigettato il ricorso proposto dal sig. – rimasto contumace nel CP_1 primo grado di giudizio.
Con ricorso depositato in data 12/05/2022, parte ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione – nelle more integralmente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 3456 del 7/10/2020 - pubblicata il 22/12/2020 con cui veniva rigettato il ricorso proposto dal – essendo rimasta immutata la protratta assenza del padre dalla vita dei figli. CP_1
All'udienza del 3/10/2023, tenutasi dinnanzi al Presidente f.f. all'epoca procedente, la difesa della sig.ra rappresentava che la ricorrente era stata nelle more colpita da gravi problemi di Pt_1 salute (emorragia cerebrale con significativi postumi) ed era pertanto impedita a comparire, mentre il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la rituale notifica.
All'esito dell'udienza del 20/02/2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, ove compariva la sola parte ricorrente, le parti venivano rimesse innanzi al G.D. nelle more subentrato in seguito al trasferimento del magistrato titolare che, con ordinanza del 2/05/2024, letti gli atti ed esaminata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Rozzano incaricati nel corso del giudizio d'Appello di svolgere un'indagine sul nucleo e sulla situazione dei minori e dei genitori - confermava in via provvisoria e urgente le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
atteso il sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, incaricava i Servizi Sociali di provvedere a un aggiornamento dell'indagine già delegata in ordine alla situazione del nucleo familiare e fissava udienza di comparizione e trattazione della causa – di seguito differita al 21/01/2025, su istanza di parte ricorrente, non essendosi perfezionato il primo tentativo di notifica in favore del convenuto.
All'udienza del 21/01/2025, la difesa di parte ricorrente dava atto che la notifica al convenuto dell'ordinanza presidenziale e del successivo decreto del 16/09/2024 era stata eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c. nei termini da ultimo assegnati.
pagina 3 di 7 L'udienza veniva rinviata per acquisire la relazione d'aggiornamento richiesta da ultimo all'udienza a trattazione scritta del 6/06/2025;
Quindi con decreto emesso in pari data il GD ha dichiarato la contumacia del resistente e assegnato alla parte ricorrente termine per il deposito delle memorie conclusionali.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/09/2025.
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Attesa la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione al convenuto, resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il convenuto risultato irreperibile all'ultima residenza nota, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di parte resistente.
Statuizioni sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermate le statuizioni provvisorie già rese con ordinanza del
2/05/2024 (già confermative di quelle rese con sentenza di separazione) in punto affidamento dei figli Per_ ancora minori e in via super-esclusiva alla madre, presso la quale i minori resteranno Per_2 collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano i minori, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Invero, la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali conferma che la madre – nonostante la grave situazione di salute attraversata dopo la separazione - è tuttora il genitore di riferimento dei minori, che continua ad occuparsi di loro con costanza e volontà, seguendoli adeguatamente nella crescita e provvedendo in via esclusiva al loro mantenimento e alla loro istruzione.
Nonostante l'emorragia cerebrale da cui è stata colpita e le importanti cure riabilitative cui la stessa deve sottoporsi, la sig.ra , coadiuvata dalla madre e dalla figlia maggiorenne , Pt_1 Per_3 nonché da una rete sociale di amici e familiari molto solida, riesce tuttora a seguire la gestione Per_ quotidiana del nucleo e a far fronte ai bisogni primari dei figli ancora minori e Nello Per_2 stesso senso depone l'ultimo aggiornamento dei Servizi territorialmente competenti, che ne hanno confermato le buone capacità genitoriali.
Al contrario, il padre risulta aver di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale, attesa la totale assenza dalla vita dei figli che – nonostante la grave situazione di salute della madre - non cerca né pagina 4 di 7 Per_ vede da tempo – limitandosi ad avere rapporti soltanto telefonici con mentre il figlio più piccolo neppure lo riconosce come figura paterna. Per_2
Il – che allo stato si trova in detenzione domiciliare e ha formato un nuovo nucleo CP_1 familiare con la compagna e le altre due figlie avute da quest'ultima - è totalmente inadempiente riguardo agli obblighi di mantenimento dei minori (è pendente nei suoi confronti un ulteriore p.p. per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.).
Detto contegno – valutato unitamente ai procedimenti penali pendenti e al totale disinteresse per la salute della madre dei propri figli - denota e conferma quindi la condizione di assoluta inidoneità e inadeguatezza del convenuto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve peraltro rilevarsi che il – dopo il ricorso promosso in appello avverso la sentenza di CP_1 separazione – ha scelto di non costituirsi nel presente giudizio, confermando il totale disinteresse nei confronti dei figli.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, devono essere pertanto confermati gli incarichi già conferiti nell'interesse dei minori ai Servizi Sociali competenti di predisporne e regolamentarne l'eventuale ripresa, solo ove il padre ne faccia richiesta e verificata la serietà degli intendimenti paterni, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri osservati e protetti in spazio neutro.
Sulle questioni economiche
Quanto al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene vada accolta la domanda della ricorrente, così come da ultimo formulata. Essendo, nel frattempo, divenuta maggiorenne ed autonoma Per_3 Per_ economicamente, il contributo per il mantenimento dei figli minori e dev'essere pertanto Per_2 rideterminato in € 400,00 mensili per ciascun figlio omnicomprensivi delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche e scolastiche cd. obbligatorie.
Quanto alla situazione economica delle parti, si rileva che la ricorrente vive attualmente presso l'abitazione familiare in Rozzano: si tratta di un alloggio popolare, locato alla famiglia, rispetto a cui è stata dichiarata una riduzione del canone di locazione (da €400 mensili a €80/mese); da quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 20.02.2024, la IGnora può contare su redditi mensili stabili di Pt_1 circa €2000,00 (costituiti dall'assegno di inclusione di circa 900 euro al mese, dalla pensione di invalidità, per 1.200 euro, a cui occorre aggiungere quanto ricavato da lavori saltuari e da ultimo dall'occupazione di inserviente (fino ad aprile 2024) per una retribuzione media netta di € 500,00 mensili: cfr. docc. 21-23). Tuttavia, deve tenersi conto della peggiorata situazione di salute e della conseguente riduzione della capacità lavorativa della ricorrente, a fronte invece dell'età e delle accresciute esigenze dei figli.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli come sopra determinato, considerato che il mantenimento diretto dei minori è integralmente a carico della pagina 5 di 7 madre e che – pur in assenza di dati certi relativi alla situazione economica del resistente –almeno fino alla recente detenzione lo stesso risultava dotato di piena capacità lavorativa ed essendo comunque il padre tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della LE .
Sulle spese di lite
Considerato il contegno processuale del convenuto, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale in favore dello Stato delle spese processuali sostenute della ricorrente – essendo la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio - che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di CP_1 cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 novembre 2003 in Rozzano, contratto in Rozzano (MI), in data 10/11/2003 tra i IGg.ri e con atto iscritto Parte_1 CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune (nell'anno 2003, Numero 70, parte I);
2) Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Conferma l'affido dei minori (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_4 Persona_5 in via super esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la LE, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rozzano, via dei Mandorli n. 8 alla madre, inclusi relativi arredi e pertinenze;
5) Dispone che i servizi sociali competenti per territorio provvedano a regolamentare l'eventuale ripresa delle frequentazioni tra i minori e il padre, solo ove il padre ne faccia richiesta, verificata la serietà degli intendimenti paterni e l'interesse dei minori, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri osservati e protetti in spazio neutro e con facoltà di progressivo ampliamento;
pagina 6 di 7 6) Ridetermina con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a Per_ carico di di contribuire al mantenimento dei figli e nell'importo da CP_1 Per_2 versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di € 800,00 mensili Parte_1 complessivi (€ 400 per ciascun figlio) omnicomprensivi delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche cd. obbligatorie – contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat – prima rivalutazione settembre 2026;
7) Condanna il convenuto alla rifusione integrale in favore dello Stato delle spese del presente giudizio sostenute per la costituzione in giudizio di parte attrice che si liquidano in euro
5.500,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del
Comune di ROZZANO
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
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