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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
IO LO, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5866/2021 depositato il 06/10/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 294072 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 17-03-2020 iscritto al n, 952 RGR il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e an. Nominativo_1
con studio in Barcellona P.G., si opponeva all'avviso di intimazione n. 294072— TRASU/TIA
2010 e 2012 — dell'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in particolare eccepiva quanto segue:
I) Violazione diritto di difesa del contribuente e violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto. In particolare contestava la mancata notifica delle fatture e dell'ingiunzione di pagamento richiamate nell'avviso di intimazione.
II) Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
III) Prescrizione quinquennale del tributo locale.
IV) Mancata sottoscrizione.
Chiedeva la trattazione in pubblica udienza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa conclusionale ex art.27, D.L. n.137/2020, il ricorrente ribadiva quanto già eccepitot nel ricorso introduttivo.
Ometteva l'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
All'udienza del 21 gennaio 2021 il relatore riferiva al Collegio sui fatti e le questioni della controversia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare- confermare la sentenza di primo grado che ha accolto-rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione la quale, omettendo di costituirsi, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso.
2) Il contribuente eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione per omessa notifica delle fatture sottostanti.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Dall'esame della documentazione in atti non risulta la prova della regolare notifica delle fatture. Nell'impossibilità di verificare tale circostanza, atteso che l'ATO Me 1 s. p.a. ha omesso di costituirsi in giudizio, le stesse si presumono non notificate.
3) La mancata notifica di un atto presupposto inficia per nullità l'atto successivo poiché si va illegittimamente ad alterare quella sequenza procedimentale di atti che compongono, ex lege, il corretto processo di formazione della pretesa tributaria. Pertanto, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nel caso in esame le fatture, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
(C.T.R. per il Lazio, n. 4949 del 26-07-2016).
4) La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica finzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di Cassazione, sent. n. 16412 del 25-07-2007).
5) L'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, come documentato in grado di Appello dall'ATO vi è la prova della notifica delle fatture presupposte avvenuta in data 20\12\2017 (fattura n.2017013105) riepilogativa delle annualità in contenzioso. Pertanto gli atti prodromici sono stati tutti regolarmente notificati prima della decorrenza di qualsivoglia termine di decadenza e/o prescrizione ex lege previsto e deve pertanto escludersi la maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Ritenuta la tardiva produzione degli atti su cui è fondata la presente decisione, devono essere dichiarate integralmente compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
LO AN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
IO LO, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5866/2021 depositato il 06/10/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 294072 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 17-03-2020 iscritto al n, 952 RGR il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e an. Nominativo_1
con studio in Barcellona P.G., si opponeva all'avviso di intimazione n. 294072— TRASU/TIA
2010 e 2012 — dell'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in particolare eccepiva quanto segue:
I) Violazione diritto di difesa del contribuente e violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto. In particolare contestava la mancata notifica delle fatture e dell'ingiunzione di pagamento richiamate nell'avviso di intimazione.
II) Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
III) Prescrizione quinquennale del tributo locale.
IV) Mancata sottoscrizione.
Chiedeva la trattazione in pubblica udienza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa conclusionale ex art.27, D.L. n.137/2020, il ricorrente ribadiva quanto già eccepitot nel ricorso introduttivo.
Ometteva l'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
All'udienza del 21 gennaio 2021 il relatore riferiva al Collegio sui fatti e le questioni della controversia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare- confermare la sentenza di primo grado che ha accolto-rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione la quale, omettendo di costituirsi, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso.
2) Il contribuente eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione per omessa notifica delle fatture sottostanti.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Dall'esame della documentazione in atti non risulta la prova della regolare notifica delle fatture. Nell'impossibilità di verificare tale circostanza, atteso che l'ATO Me 1 s. p.a. ha omesso di costituirsi in giudizio, le stesse si presumono non notificate.
3) La mancata notifica di un atto presupposto inficia per nullità l'atto successivo poiché si va illegittimamente ad alterare quella sequenza procedimentale di atti che compongono, ex lege, il corretto processo di formazione della pretesa tributaria. Pertanto, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nel caso in esame le fatture, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
(C.T.R. per il Lazio, n. 4949 del 26-07-2016).
4) La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica finzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di Cassazione, sent. n. 16412 del 25-07-2007).
5) L'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, come documentato in grado di Appello dall'ATO vi è la prova della notifica delle fatture presupposte avvenuta in data 20\12\2017 (fattura n.2017013105) riepilogativa delle annualità in contenzioso. Pertanto gli atti prodromici sono stati tutti regolarmente notificati prima della decorrenza di qualsivoglia termine di decadenza e/o prescrizione ex lege previsto e deve pertanto escludersi la maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Ritenuta la tardiva produzione degli atti su cui è fondata la presente decisione, devono essere dichiarate integralmente compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
LO AN