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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione lavoro
Verbale di udienza
Oggi 09/01/2025 innanzi al Giudice del lavoro Elena Greco, nella causa pendente tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Parte ricorrente con l'avv. Emanuele Sala in sostituzione dell'avv. Moira Zanatta Parte_1
Parte convenuta con l'avv. Anna Di Sarno in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Ivana Cervone e dell'avv. Annarita Billwiller
Le parti preliminarmente dichiarano di accettare le modalità di celebrazione dell'udienza tramite piattaforma informatica e attestano altresì che non partecipa all'udienza alcun soggetto non legittimato;
Le parti si riportano ciascuna agli atti e verbali di causa e insistono ciascuna nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e riconvoca le parti per la lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni alle ore 18,00.
Successivamente, alle ore 18,00, sono presenti per il ricorrente l'avv. Moira Zanatta e per il convenuto l'avv.
Anna Di Sarno
Il Giudice
Decide la causa come da separata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Monza, 9 gennaio 2025 Il Giudice
Elena Greco
Pagina 1 di 9 N. R.G. 1932/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1932/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ivana Cervone e dell'avv. Annamaria
Billwiller, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Portici (NA), corso Giuseppe
Garibaldi n. 73
CONVENUTO
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 13.11.2020, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il proprio diritto ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi Confidustria sin dal 1.6.2018 e fino al 30.11.2019 e, per l'effetto, conseguire il pagamento della somma di € 7.821,55 (di cui € 395,11 quale t.f.r.) a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
Pagina 2 di 9 - di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 1.6.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time al 50% di venti ore settimanali;
- di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. servizi di pulizia multiservizi
; CP_3
- di aver svolto le mansioni di addetto alle pulizie;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Seveso;
- di essere stato licenziato per g.m.o. con effetti dal 30.11.2020 (rectius con effetti dal 30.11.2019 – cfr. doc. 4 fasc. ric.);
- di aver sempre svolto – in costanza del rapporto di lavoro – le seguenti attività: pulizie ordinarie di locali ed uffici presso il Comune di Seveso con impiego di stracci, scope, aspirapolvere, detergenti e igienizzanti;
pulizie straordinarie di tapparelle veneziane e tende negli uffici del Comune e presso gli edifici scolastici dopo lo svolgimento delle attività elettorali;
apertura e chiusura di locali e uffici del
Comune in caso di necessità; allestimento, apertura, chiusura e pulizia di sale per eventi pubblici o privati;
quotidiana apertura e chiusura di parchi e giardini comunali;
- di aver gestito le presenze degli altri dipendenti di Parte_2
comunicando mensilmente alla datrice di lavoro le presenze e gli orari di lavoro svolti e adoperandosi per la copertura dei turni anche in caso di assenza o malattia del personale impiegato nell'appalto;
- di aver acquisito, per conto della datrice di lavoro, informazioni presso i Comuni di
Cinisello Balsamo e di Nerviano per la valutazione della opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia;
- di aver eseguito attività di pulizia anche presso i locali del Comune di Nerviano a far data dal luglio 2019;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa per un numero di ore ben maggiore rispetto a quello contrattualizzate, svolgendo in ciascun mese diverse ore di lavoro supplementare e straordinario;
- di aver in precedenza già lavorato presso l'appalto del Comune di Seveso dal
15.5.2017 al 1.8.2018 quale dipendente di precedente appaltatrice, Parte_3
sempre con contratto di lavoro subordinato part time al 50%, inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi ON.
Pagina 3 di 9 Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda Parte_2
attorea chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio, adducendo che il ricorrente ha sempre svolto attività semplici a contenuto manuale e ritenendo pertanto appropriato il suo inquadramento nel primo livello del c.c.n.l pulizie multiservizi;
con segnato riferimento alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive per ore di lavoro supplementare a straordinario ha dedotto che essere erano state retribuite e riportate in busta paga alla voce “Trasferte Italia”, come espressamente pattuito tra le parti. Ha infine invocato l'operatività, nel caso di specie, della clausola pattizia che prevede l'inquadramento nel primo livello per i lavoratori destinatari del secondo livello, qualora si tratti di prima assunzione e per i primi nove mesi di effettivo servizio.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo le declaratorie contenute nell'art. 10 del c.c.n.l. pulizie multiservizi
ON (doc. 26 fasc. ric.) appartengono al primo livello “i lavoratori che svolgono attività̀ semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì̀ a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”; tra i profili esemplificativi sono enumerati esclusivamente le figure del “guardiano” e del
“manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
Appartengono, invece, al secondo livello: “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici […]. Il profilo del lavoratore appartenente al secondo livello è quello dell'“operaio comune” che esegue “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche
Pagina 4 di 9 attrezzate”; Tra i profili esemplificativi sono enumerati i “pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri”.
Il discrimen tra prima e seconda categoria, secondo la previsione contrattuale, sta nel livello di conoscenze richieste per lo svolgimento della prestazione lavorativa: all'operatore di primo livello non è richiesto il possesso di particolari conoscenze, laddove all'addetto di secondo livello è richiesto il possesso di conoscenze pratiche di grado semplice. La linea di demarcazione tra i diversi gradi di conoscenze emerge dalla disamina dei profili esemplificativi: il guardiano è tenuto esclusivamente a svolgere attività di sorveglianza, ossia compiti che non richiedono la padronanza di alcuna particolare competenza e si esplica nell'impiego degli organi sensoriali;
vieppiù significativa è poi l'esemplificazione relativa al “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”, non solo perché il manovale è preposto ad eseguire lavori di rimozione, di trasporto di materiali et similia per i quali è richiesta quasi soltanto forza fisica e che non esigono conoscenze di carattere tecnico, ma anche e soprattutto perché la previsione pattizia - sia pur indirettamente - esclude espressamente dai lavoratori inquadrabili nel primo livello coloro che siano preposti ai “comuni servizi di pulizia”, quali possono essere considerate le attività di pulizia di uffici e spazi preposti ad eventi e ricevimenti.
A conferma di ciò, basti anche rilevare che tra i profili esemplificativi del secondo livello sono previste le figure professionali sia dei pulitori “addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali […], nonché ai lavori di pulizia dei vetri”, sia degli “addetti al riassetto
e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili”.
Tanto premesso in via generale sul piano interpretativo, con segnato riferimento al caso di specie deve rilevarsi da un lato che nel processo è invero rimasto incontestato che il ricorrente abbia svolto, presso i locali del , attività di pulizia di uffici e Controparte_4
di spazi destinati ad eventi, dall'altro che le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato che egli fu preposto allo svolgimento delle attività di pulizia richiedenti maggiore impegno ed energia e, in particolare, alla pulizia dei vetri: i testi attorei hanno infatti riferito che il ricorrente “faceva lavori pesanti, come lavaggio vetri, persiane […]”
(cfr. dichiarazioni della teste di cui al verbale di udienza del 19.10.2022), e Testimone_1
– pur operando presso differenti dislocazione – veniva visto “solo quando veniva a fare i vetri” (cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di udienza del Testimone_2
Pagina 5 di 9 19.10.2022), poiché egli “veniva a pulire i vetri ossia a fare tutti i lavori pesanti” (cfr. dichiarazioni del teste i cui al verbale di udienza del 19.10.2022). Tes_3
In senso contrario rispetto a quanto evidenziato non depongono affatto le dichiarazioni dei testi intimati da parte convenuta, poiché nessuno di essi ha saputo fornire informazioni né circa le attività espletate dal ricorrente, né circa gli orari.
In definitiva, sia in ragione del principio di non contestazione, sia in considerazione delle risultanze della istruttoria testimoniale, risulta provato che il ricorrente – sin dal
1.6.2018 e fino al 30.11.2019 - si è occupato della pulizia dei locali e delle sale comunali e, in particolare, che è stato preposto a curarne anche la pulizia dei vetri, impiegando dunque quelle semplici conoscenze pratiche che caratterizzano la prestazione del lavoratore appartenente al secondo livello della declaratoria contrattuale.
Risulta quindi fondata la pretesa attorea di essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. di riferimento per tutta la durata del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta . Controparte_2
Né, in senso contrario, può ritenersi dirimente l'eccezione difensiva della non riconducibilità della prestazione del ricorrente al secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi per i primi nove mesi di durata del contratto in ragione della previsione contenuta nell'art. 10 alla declaratoria relativa al primo livello, nel quale rientrano altresì “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”. Il dato letterale della disposizione pattizia è chiaro nell'individuare il requisito della “anzianità di inquadramento” in considerazione non del momento di ogni assunzione, bensì del periodo “di prima assunzione”. La documentazione offerta dal ricorrente è sufficiente a dimostrare che egli, nel periodo compreso tra il 15.5.2017 e il
1.8.2018 ha eseguito la propria prestazione lavorativa part time al 50% presso Parte_3
inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi (cfr. doc. 24 e doc. 26 fasc. ric.), cosicché – alla data di assunzione presso la convenuta – il requisito Parte_2
della anzianità maggiore di nove mesi per l'inquadramento nel secondo livello del medesimo c.c.n.l. era stato già perfettamente integrato.
La domanda attorea non risulta invece fondata e non può, pertanto, essere accolta in relazione alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario asseritamente eseguito per l'esecuzione delle attività appaltate alla datrice di lavoro dal
(cfr. verbale di udienza del 19.10.2022 e del 21.12.2022). Controparte_4
Pagina 6 di 9 I prospetti di presenza mensile prodotti dal ricorrente, pur conformi al modello utilizzato per la rilevazione delle presenze dei lavoratori addetti all'appalto del Comune di Seveso
(cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di udienza del 19.10.2022), Testimone_1
presentano notevoli discrasie;
oltre a non contenere la sottoscrizione di alcun soggetto - diverso dal ricorrente - che abbia attestato giorni e ore di presenza in servizio in ciascun mese, tali prospetti contengono invero molteplici contraddizioni: in via meramente esemplificativa, nel prospetto relativo ai giorni lavorati nel dicembre 2018, il ricorrente appone una “x” su tutti i giorni del mese (con la sola eccezione del 12.12.2018 fruito come riposo), ma nella relativa scheda oraria indica le attività svolte solo nei giorni 11.12.2018 e
12.12.2018, senza peraltro che sia dato evincersi come mai le attività di pulizia dei locali comunali siano eventualmente state svolte anche nei giorni di festività nazionale e di conseguente chiusura degli uffici comunali (e dunque nei giorni 8.12, 25.12 e 26.12)i; ancora, nel prospetto giornaliero di marzo 2019, risultano come lavorati (poiché spuntati con una “x”) tutti i giorni del mese, mentre nel pedissequo prospetto orario non risultano prestazioni lavorative nelle giornate di domenica e nei giorni compresi tra il 24.3. e il 31.3; analoghe discrasie si rinvengono in tutti i prospetti depositati, i quali peraltro – in difetto di contrassegni o sottoscrizioni diverse da quelle del ricorrente – altro non sono che documenti di univoca formazione del lavoratore stesso, come tali inidonei a dispiegare qualsivoglia efficacia probatoria (cfr. docc.
5-22 fasc. ric.).
Alla non probatorietà dei documenti offerti dal ricorrente a supporto della propria domanda di pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, si affianca poi la insufficienza della istruttoria testimoniale sul punto. Alcuno dei testi escussi, infatti, è stato in grado di riferire quante ore di lavoro giornaliero, o settimanale, o mensile il ricorrente abbia svolto dal 1.6.2018 al
30.11.2019 (cfr. verbali di udienza del 19.10.2022 e del 21.12.2022).
Non depone per l'accoglimento, almeno parziale, della domanda attorea neppure la circostanza che la società convenuta – costituendosi in giudizio – abbia dedotto di aver compensato tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dal ricorrente mediante l'attribuzione allo stesso della indennità di trasferta, nonostante la non ricorrenza dei presupposti per la erogazione in suo favore di tale voce.
Nelle allegazioni svolte in ricorso, infatti, il ricorrente non ha dedotto di aver percepito tale indennità di trasferta, non ne ha allegato la natura dissimulatoria del compenso per lavoro eccedente l'orario ordinario contrattualizzato e non ha neppure richiesto, quantomeno in
Pagina 7 di 9 via subordinata, di poter vedere integrata tale voce degli elementi fiscali e contributivi indebitamente sottrattigli proprio in ragione della predetta dissimulazione, né infine ha CP_ evocato in giudizio o ha chiesto la chiamata in causa di unico soggetto preposto alla riscossione dei contributi non versati in favore del lavoratore.
Tenuto conto di quanto enucleato, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. di riferimento sin dall'assunzione del 1.6.2018 e fino al licenziamento del 30.11.2019, con conseguente accertamento del suo diritto a percepire la somma complessiva di € 2.392,82 a titolo di differenze retributive connesse al superiore inquadramento, di cui € 395,11 quale relativa incidenza sul t.f.r.; i conteggi acclusi al ricorso, infatti, risultano immuni da censure e predisposti in ragione delle tabelle retributive del c.c.n.l., laddove le contestazioni svolte dalla convenuta su di essi sono del tutto astratte e formali.
Non può invece essere accolta, poiché non supportata da idonea prova, la domanda di pagamento di ulteriori differenze retributive per lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario.
Conseguentemente la società datoriale convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le sole differenze retributive connesse all'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi ON dal 1.6.2018 al 30.11.2019, quantificate in ricorso in € 2.392,82.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014, in considerazione del valore della lite (inferiore ad € 5.200) per come accertato all'esito del giudizio, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi
ON dal 1.6.2018 al 30.11.2019;
- Condanna a corrispondere a la Controparte_2 Parte_1
somma di € 2.392,82 (di cui € 395,11 a titolo di t.f.r.) a titolo di differenze
Pagina 8 di 9 retributive maturate dal 1.6.2018 al 30.11.2019, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in complessivi € 2.626,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione lavoro
Verbale di udienza
Oggi 09/01/2025 innanzi al Giudice del lavoro Elena Greco, nella causa pendente tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Parte ricorrente con l'avv. Emanuele Sala in sostituzione dell'avv. Moira Zanatta Parte_1
Parte convenuta con l'avv. Anna Di Sarno in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Ivana Cervone e dell'avv. Annarita Billwiller
Le parti preliminarmente dichiarano di accettare le modalità di celebrazione dell'udienza tramite piattaforma informatica e attestano altresì che non partecipa all'udienza alcun soggetto non legittimato;
Le parti si riportano ciascuna agli atti e verbali di causa e insistono ciascuna nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e riconvoca le parti per la lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni alle ore 18,00.
Successivamente, alle ore 18,00, sono presenti per il ricorrente l'avv. Moira Zanatta e per il convenuto l'avv.
Anna Di Sarno
Il Giudice
Decide la causa come da separata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Monza, 9 gennaio 2025 Il Giudice
Elena Greco
Pagina 1 di 9 N. R.G. 1932/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1932/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ivana Cervone e dell'avv. Annamaria
Billwiller, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Portici (NA), corso Giuseppe
Garibaldi n. 73
CONVENUTO
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 13.11.2020, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il proprio diritto ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi Confidustria sin dal 1.6.2018 e fino al 30.11.2019 e, per l'effetto, conseguire il pagamento della somma di € 7.821,55 (di cui € 395,11 quale t.f.r.) a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
Pagina 2 di 9 - di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 1.6.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time al 50% di venti ore settimanali;
- di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. servizi di pulizia multiservizi
; CP_3
- di aver svolto le mansioni di addetto alle pulizie;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Seveso;
- di essere stato licenziato per g.m.o. con effetti dal 30.11.2020 (rectius con effetti dal 30.11.2019 – cfr. doc. 4 fasc. ric.);
- di aver sempre svolto – in costanza del rapporto di lavoro – le seguenti attività: pulizie ordinarie di locali ed uffici presso il Comune di Seveso con impiego di stracci, scope, aspirapolvere, detergenti e igienizzanti;
pulizie straordinarie di tapparelle veneziane e tende negli uffici del Comune e presso gli edifici scolastici dopo lo svolgimento delle attività elettorali;
apertura e chiusura di locali e uffici del
Comune in caso di necessità; allestimento, apertura, chiusura e pulizia di sale per eventi pubblici o privati;
quotidiana apertura e chiusura di parchi e giardini comunali;
- di aver gestito le presenze degli altri dipendenti di Parte_2
comunicando mensilmente alla datrice di lavoro le presenze e gli orari di lavoro svolti e adoperandosi per la copertura dei turni anche in caso di assenza o malattia del personale impiegato nell'appalto;
- di aver acquisito, per conto della datrice di lavoro, informazioni presso i Comuni di
Cinisello Balsamo e di Nerviano per la valutazione della opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia;
- di aver eseguito attività di pulizia anche presso i locali del Comune di Nerviano a far data dal luglio 2019;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa per un numero di ore ben maggiore rispetto a quello contrattualizzate, svolgendo in ciascun mese diverse ore di lavoro supplementare e straordinario;
- di aver in precedenza già lavorato presso l'appalto del Comune di Seveso dal
15.5.2017 al 1.8.2018 quale dipendente di precedente appaltatrice, Parte_3
sempre con contratto di lavoro subordinato part time al 50%, inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi ON.
Pagina 3 di 9 Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda Parte_2
attorea chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio, adducendo che il ricorrente ha sempre svolto attività semplici a contenuto manuale e ritenendo pertanto appropriato il suo inquadramento nel primo livello del c.c.n.l pulizie multiservizi;
con segnato riferimento alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive per ore di lavoro supplementare a straordinario ha dedotto che essere erano state retribuite e riportate in busta paga alla voce “Trasferte Italia”, come espressamente pattuito tra le parti. Ha infine invocato l'operatività, nel caso di specie, della clausola pattizia che prevede l'inquadramento nel primo livello per i lavoratori destinatari del secondo livello, qualora si tratti di prima assunzione e per i primi nove mesi di effettivo servizio.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo le declaratorie contenute nell'art. 10 del c.c.n.l. pulizie multiservizi
ON (doc. 26 fasc. ric.) appartengono al primo livello “i lavoratori che svolgono attività̀ semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì̀ a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”; tra i profili esemplificativi sono enumerati esclusivamente le figure del “guardiano” e del
“manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
Appartengono, invece, al secondo livello: “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici […]. Il profilo del lavoratore appartenente al secondo livello è quello dell'“operaio comune” che esegue “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche
Pagina 4 di 9 attrezzate”; Tra i profili esemplificativi sono enumerati i “pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri”.
Il discrimen tra prima e seconda categoria, secondo la previsione contrattuale, sta nel livello di conoscenze richieste per lo svolgimento della prestazione lavorativa: all'operatore di primo livello non è richiesto il possesso di particolari conoscenze, laddove all'addetto di secondo livello è richiesto il possesso di conoscenze pratiche di grado semplice. La linea di demarcazione tra i diversi gradi di conoscenze emerge dalla disamina dei profili esemplificativi: il guardiano è tenuto esclusivamente a svolgere attività di sorveglianza, ossia compiti che non richiedono la padronanza di alcuna particolare competenza e si esplica nell'impiego degli organi sensoriali;
vieppiù significativa è poi l'esemplificazione relativa al “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”, non solo perché il manovale è preposto ad eseguire lavori di rimozione, di trasporto di materiali et similia per i quali è richiesta quasi soltanto forza fisica e che non esigono conoscenze di carattere tecnico, ma anche e soprattutto perché la previsione pattizia - sia pur indirettamente - esclude espressamente dai lavoratori inquadrabili nel primo livello coloro che siano preposti ai “comuni servizi di pulizia”, quali possono essere considerate le attività di pulizia di uffici e spazi preposti ad eventi e ricevimenti.
A conferma di ciò, basti anche rilevare che tra i profili esemplificativi del secondo livello sono previste le figure professionali sia dei pulitori “addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali […], nonché ai lavori di pulizia dei vetri”, sia degli “addetti al riassetto
e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili”.
Tanto premesso in via generale sul piano interpretativo, con segnato riferimento al caso di specie deve rilevarsi da un lato che nel processo è invero rimasto incontestato che il ricorrente abbia svolto, presso i locali del , attività di pulizia di uffici e Controparte_4
di spazi destinati ad eventi, dall'altro che le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato che egli fu preposto allo svolgimento delle attività di pulizia richiedenti maggiore impegno ed energia e, in particolare, alla pulizia dei vetri: i testi attorei hanno infatti riferito che il ricorrente “faceva lavori pesanti, come lavaggio vetri, persiane […]”
(cfr. dichiarazioni della teste di cui al verbale di udienza del 19.10.2022), e Testimone_1
– pur operando presso differenti dislocazione – veniva visto “solo quando veniva a fare i vetri” (cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di udienza del Testimone_2
Pagina 5 di 9 19.10.2022), poiché egli “veniva a pulire i vetri ossia a fare tutti i lavori pesanti” (cfr. dichiarazioni del teste i cui al verbale di udienza del 19.10.2022). Tes_3
In senso contrario rispetto a quanto evidenziato non depongono affatto le dichiarazioni dei testi intimati da parte convenuta, poiché nessuno di essi ha saputo fornire informazioni né circa le attività espletate dal ricorrente, né circa gli orari.
In definitiva, sia in ragione del principio di non contestazione, sia in considerazione delle risultanze della istruttoria testimoniale, risulta provato che il ricorrente – sin dal
1.6.2018 e fino al 30.11.2019 - si è occupato della pulizia dei locali e delle sale comunali e, in particolare, che è stato preposto a curarne anche la pulizia dei vetri, impiegando dunque quelle semplici conoscenze pratiche che caratterizzano la prestazione del lavoratore appartenente al secondo livello della declaratoria contrattuale.
Risulta quindi fondata la pretesa attorea di essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. di riferimento per tutta la durata del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta . Controparte_2
Né, in senso contrario, può ritenersi dirimente l'eccezione difensiva della non riconducibilità della prestazione del ricorrente al secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi per i primi nove mesi di durata del contratto in ragione della previsione contenuta nell'art. 10 alla declaratoria relativa al primo livello, nel quale rientrano altresì “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”. Il dato letterale della disposizione pattizia è chiaro nell'individuare il requisito della “anzianità di inquadramento” in considerazione non del momento di ogni assunzione, bensì del periodo “di prima assunzione”. La documentazione offerta dal ricorrente è sufficiente a dimostrare che egli, nel periodo compreso tra il 15.5.2017 e il
1.8.2018 ha eseguito la propria prestazione lavorativa part time al 50% presso Parte_3
inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi (cfr. doc. 24 e doc. 26 fasc. ric.), cosicché – alla data di assunzione presso la convenuta – il requisito Parte_2
della anzianità maggiore di nove mesi per l'inquadramento nel secondo livello del medesimo c.c.n.l. era stato già perfettamente integrato.
La domanda attorea non risulta invece fondata e non può, pertanto, essere accolta in relazione alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario asseritamente eseguito per l'esecuzione delle attività appaltate alla datrice di lavoro dal
(cfr. verbale di udienza del 19.10.2022 e del 21.12.2022). Controparte_4
Pagina 6 di 9 I prospetti di presenza mensile prodotti dal ricorrente, pur conformi al modello utilizzato per la rilevazione delle presenze dei lavoratori addetti all'appalto del Comune di Seveso
(cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di udienza del 19.10.2022), Testimone_1
presentano notevoli discrasie;
oltre a non contenere la sottoscrizione di alcun soggetto - diverso dal ricorrente - che abbia attestato giorni e ore di presenza in servizio in ciascun mese, tali prospetti contengono invero molteplici contraddizioni: in via meramente esemplificativa, nel prospetto relativo ai giorni lavorati nel dicembre 2018, il ricorrente appone una “x” su tutti i giorni del mese (con la sola eccezione del 12.12.2018 fruito come riposo), ma nella relativa scheda oraria indica le attività svolte solo nei giorni 11.12.2018 e
12.12.2018, senza peraltro che sia dato evincersi come mai le attività di pulizia dei locali comunali siano eventualmente state svolte anche nei giorni di festività nazionale e di conseguente chiusura degli uffici comunali (e dunque nei giorni 8.12, 25.12 e 26.12)i; ancora, nel prospetto giornaliero di marzo 2019, risultano come lavorati (poiché spuntati con una “x”) tutti i giorni del mese, mentre nel pedissequo prospetto orario non risultano prestazioni lavorative nelle giornate di domenica e nei giorni compresi tra il 24.3. e il 31.3; analoghe discrasie si rinvengono in tutti i prospetti depositati, i quali peraltro – in difetto di contrassegni o sottoscrizioni diverse da quelle del ricorrente – altro non sono che documenti di univoca formazione del lavoratore stesso, come tali inidonei a dispiegare qualsivoglia efficacia probatoria (cfr. docc.
5-22 fasc. ric.).
Alla non probatorietà dei documenti offerti dal ricorrente a supporto della propria domanda di pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, si affianca poi la insufficienza della istruttoria testimoniale sul punto. Alcuno dei testi escussi, infatti, è stato in grado di riferire quante ore di lavoro giornaliero, o settimanale, o mensile il ricorrente abbia svolto dal 1.6.2018 al
30.11.2019 (cfr. verbali di udienza del 19.10.2022 e del 21.12.2022).
Non depone per l'accoglimento, almeno parziale, della domanda attorea neppure la circostanza che la società convenuta – costituendosi in giudizio – abbia dedotto di aver compensato tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dal ricorrente mediante l'attribuzione allo stesso della indennità di trasferta, nonostante la non ricorrenza dei presupposti per la erogazione in suo favore di tale voce.
Nelle allegazioni svolte in ricorso, infatti, il ricorrente non ha dedotto di aver percepito tale indennità di trasferta, non ne ha allegato la natura dissimulatoria del compenso per lavoro eccedente l'orario ordinario contrattualizzato e non ha neppure richiesto, quantomeno in
Pagina 7 di 9 via subordinata, di poter vedere integrata tale voce degli elementi fiscali e contributivi indebitamente sottrattigli proprio in ragione della predetta dissimulazione, né infine ha CP_ evocato in giudizio o ha chiesto la chiamata in causa di unico soggetto preposto alla riscossione dei contributi non versati in favore del lavoratore.
Tenuto conto di quanto enucleato, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. di riferimento sin dall'assunzione del 1.6.2018 e fino al licenziamento del 30.11.2019, con conseguente accertamento del suo diritto a percepire la somma complessiva di € 2.392,82 a titolo di differenze retributive connesse al superiore inquadramento, di cui € 395,11 quale relativa incidenza sul t.f.r.; i conteggi acclusi al ricorso, infatti, risultano immuni da censure e predisposti in ragione delle tabelle retributive del c.c.n.l., laddove le contestazioni svolte dalla convenuta su di essi sono del tutto astratte e formali.
Non può invece essere accolta, poiché non supportata da idonea prova, la domanda di pagamento di ulteriori differenze retributive per lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario.
Conseguentemente la società datoriale convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le sole differenze retributive connesse all'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi ON dal 1.6.2018 al 30.11.2019, quantificate in ricorso in € 2.392,82.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014, in considerazione del valore della lite (inferiore ad € 5.200) per come accertato all'esito del giudizio, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
ad essere inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. pulizie multiservizi
ON dal 1.6.2018 al 30.11.2019;
- Condanna a corrispondere a la Controparte_2 Parte_1
somma di € 2.392,82 (di cui € 395,11 a titolo di t.f.r.) a titolo di differenze
Pagina 8 di 9 retributive maturate dal 1.6.2018 al 30.11.2019, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in complessivi € 2.626,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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