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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4378 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli Nord resa nel giudizio rg 14443/2019, rep
4595/2021, comunicata in data 21 ottobre 2021, avente a oggetto contratto di somministrazione e vertente tra
(p. iva/cf ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Caccavale (cf Parte_2
), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._1
Casoria, via G. Marconi n. 26, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo CP_1
Notaro (cf ) e Pasquale Spina (cf ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli Corso Umberto I, 90, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce al ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc
1 (per le comunicazioni: pec - Email_2
; Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli Nord, all'esito del giudizio ex art. 702 bis cpc, promosso da nei confronti di onde Controparte_1 Parte_1 ottenere ordinarsi alla Società di distaccarsi dall'impianto idrico che Parte_1 alimenta la società e di munirsi di autonomo misuratore di consumi, CP_1 così statuiva: “Sciogliendo la riserva del 29.6.2021 (scaduto il 19.7.2021 il termine per il deposito di note illustrative), nel procedimento ex art. 702 bis e sgg. promosso da nei confronti di Controparte_1 [...]
CP_2 esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto che
l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omessa notifica del ricorso vada disattesa;
rilevato che l'omessa notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc, non comporta
l'improcedibilità della domanda, attesa la natura ordinatoria del termine fissato dal giudice nel decreto di fissazione della udienza;
rilevato che il ricorrente ha provveduto a rinnovare la notifica nel termine
(questa volta perentorio) fissato dalla scrivente;
ritenuto che
, nel merito, il ricorso sia fondato e vada accolto;
considerato che
, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non si configura alcuna servitù prediale per destinazione del padre di famiglia;
rilevato che secondo la S.C. “Non è configurabile una servitù prediale quando
l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un facere del proprietario di questo fondo, sicché manca il carattere dell'obiettività come connotato duraturo e permanente di soggezione di un fondo all'altro. Non può, pertanto, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù (di attingimento di acqua) a seguito della vendita
2 di una porzione di un appartamento nel quale l'acqua potabile defluisca attraverso l'impianto rimasto collegato al contatore posto nell'altra porzione dell'appartamento stesso, essendo l'utilità subordinata alla conservazione di uno stato di fatto dipendente soltanto dalla libera determinazione del proprietario dell'immobile nel quale è allogato il contatore, esclusivo titolare dell'utenza “(cfr.
Cass. 1987, n. 5636); ritenuto che sussista la legittimazione passiva del resistente e che non sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio;
considerato, infatti, che “L' "actio negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, laddove la possibilità che la modifica o la demolizione della "res" di proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti terzi, richiedendone la necessaria cooperazione, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi” (cfr. Cass. 2170/2013); ritenuto che, peraltro, il resistente non si è opposto al distacco (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 29.6.2021) e che la mancata risposta del alla Parte_3 richiesta di autorizzazione ad effettuare gli scavi non può essere di ostacolo alla concessione del provvedimento, atteso che il resistente ha disposizione strumenti di tutela al fine di ottenere - avvenuto il distacco - l'installazione di un nuovo contatore;
ritenuto, dunque, che, stante la separazione delle due unità immobiliari
(avvenuta con atto pubblico del 29.5.2015), sussiste il diritto del ricorrente a che
l'unità immobiliare assegnata al fratello sia dotata di proprio autonomo contatore e che avvenga il distacco dal contatore intestato al ricorrente medesimo;
rilevato, inoltre, che il contatore dell'acqua non rientra tra i beni in comunione
(art. 1117 c.c.) e che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto che vengano eliminate le tubazioni dell'impianto idrico che passano nella proprietà del resistente, ma che la proprietà di quest'ultimo sia dotato di autonomo misuratore dei consumi;
Parte ritenuto, pertanto, che vada ordinato alla Società di distaccarsi Parte_1 dall'impianto idrico che alimenta la società e di munirsi di autonomo CP_1
3 contatore; rilevato che la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente, tenuto conto del valore della causa e della semplicità della stessa;
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Società di Parte_1 distaccarsi dall'impianto idrico che alimenta la società e di munirsi CP_1 di autonomo contatore;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in euro 76,00 per spese vive ed
[...] euro 2430,00 compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge”.
Avverso l'ordinanza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 21 ottobre 2021, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia la Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, in riforma integrale del provvedimento decisorio impugnato e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, così provvedere:
1. rigettare la domanda;
2. condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre che al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione diretta in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
...
IN VIA ISTRUTTORIA chiede che la Corte di Appello ammetta la prova testimoniale, richiesta in primo grado e non ammessa, sulle seguenti circostanze di fatto:
1. «vero è che il capannone acquistato in comune da e CP_1 Parte_2 nel 2011 presentava con un unico impianto idrico»;
2. «vero è che detto impianto, a monte del misuratore dell' è Parte_4 collegato a condutture condominiali, mentre a valle si compone di una sola tubatura»;
3. «vero è che la tubatura costituente l'impianto idrico del capannone è in parte interna ai muri dell'edificio e in parte interrata nel sottosuolo e corre lungo tutto
4 l'asse longitudinale dell'edificio»;
4. «vero è che detta tubatura, con diverse prese, assicura acqua potabile all'interno delle varie parti del piccolo fabbricato sin dal 2011»;
5. «vero è che detta tubatura, nel punto di diramazione verso il confine della porzione posteriore del capannone, oggi in uso alla è munita Parte_1 di un ulteriore misuratore di consumi idrici»;
6. «vero è che ha più volte chiesto a , quale Parte_1 CP_1 amministratore di di comunicare i consumi contabilizzati dalla Controparte_1 per poter corrispondere quanto dovuto, in base ai consumi rilevati Parte_4 dal predetto sottocontatore».
Indica, quali persone da interrogare, i signori nato a [...] il CP_4
3/1/1981; , nato a [...] il [...]; , Controparte_5 Controparte_6 nato a [...] l'[...]; , nata a [...] [...]; Controparte_7
, nata a [...] il [...]. In subordine, chiede Controparte_8
l'espletamento di una CTU, al fine di accertare le circostanze di fatto cui alla dedotta prova testimoniale”.
Con comparsa depositata il 29 dicembre 2021, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 19 aprile
2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento, ritenendo necessario l'espletamento di ctu, per la quale incaricava l'Ing. , al quale formulava i seguenti quesiti: Persona_1
“1) Descriva lo stato dei luoghi, con riferimento al capannone sito in Casoria alla
Via G. Matteotti n. 19, in cui operano le società in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. ed in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. ; CP_1
2) Accerti se effettivamente – come sostenuto dalla ricorrente Controparte_1
(odierna appellata) – il vigente contratto di somministrazione idrica tra ed comprenda anche i consumi idrici, imputabili non Parte_4 Controparte_1 già alla contraente bensì alla nell'affermativa, Controparte_1 Parte_1 indichi se e quali opere (e con quali costi) siano necessarie, ai fini della stipula – da parte di – di un autonomo contratto di fornitura d'acqua, e Parte_1
5 Con quindi ai fini dell'effettivo distacco dall'impianto idrico, che alimenta CP_1
con la creazione di un autonomo contatore;
[...]
3) Accerti in particolare se le suddette eventuali opere comportino la necessità di apportare modifiche alla rete idrica al servizio del Controparte_9
sito in Casoria alla Via G. Matteotti n. 19 (Condominio nel quale
[...] sono comprese le unità immobiliari, nelle quali le due società svolgono le rispettive attività)”.
Il ctu provvedeva al deposito della relazione nei termini e all'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
L'appellante formula tre motivi di gravame così rubricati:
“1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. Motivazione omessa ed insufficiente;
2) Violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione perplessa, contraddittoria e insufficiente.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. Motivazione illogica, omessa ed insufficiente”.
Con primo motivo di censura la difesa appellante argomenta che il Tribunale, preso atto che il ricorso e il decreto di fissazione udienza non erano stati notificati alla resistente avrebbe dovuto, in luogo di concedere nuovo termine per la notifica, dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Il motivo è infondato e la giurisprudenza citata non conferente, poiché riferita a fattispecie alle quali si applica il rito lavoro nel quale i termini sono perentori.
Nel caso di specie, invece, in difetto di espressa previsione di perentorietà del termine di notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, come già statuito dal primo giudice, il Tribunale ha correttamente assegnato nuovo termine - perentorio - per provvedere alla notifica (di recente con riferimento al procedimento regolato dagli artt. 702 bis e ss cpc, Cass. 17045/2023).
Con secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante eccepisce non sussistere la legittimazione, attiva e
6 passiva, delle parti in causa, poiché nessuna delle due società è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili e sull'unico impianto idrico posto a loro servizio
La domanda formulata dall'originaria ricorrente richiederebbe, sostanzialmente, la realizzazione di un nuovo impianto idrico e, quindi, di modificare sia le unità immobiliari in proprietà esclusiva che beni condominiali, di proprietà di soggetti estranei al giudizio.
Inoltre, nel caso di specie, si tratterebbe di fabbricato su fondo intercluso e l'impianto idrico preesistente sarebbe bene comune ai sensi dell'art. 1117 cc, in proprietà comune e indivisa ai proprietari delle porzioni immobiliari del fabbricato. L'arresto giurisprudenziale richiamato dal Tribunale nell'impugnata ordinanza sarebbe inconferente poiché la questione affrontata dalla Corte di
Cassazione nel 1985 riguardava difatti una servitù di attingere acqua tra due appartamenti, indipendenti, muniti di due autonomi e distinti impianti idrici, collegati tra loro da una derivazione e con unico contatore collocato nell'esclusiva disponibilità del proprietario del fondo servente. Diversamente, nella vicenda per cui è processo, l'impianto idrico è unico e comune ed è dotato di due sottocontatori, mentre il contatore centrale è posto in area condominiale.
I motivi vanno esaminati anche alla luce dei disposti accertamenti peritali, all'esito dei quali è emerso in maniera chiara che i due immobili, presso i quali svolgono la propria attività le due società ma di proprietà rispettivamente di
[...]
e (titolari anche delle società), sono dotati, a differenza di CP_1 Parte_2 quanto dedotto dall'appellante, di autonomi impianti idrici.
La domanda proposta da aveva e ha natura obbligatoria ed è Controparte_1 stata rivolta, correttamente, dal soggetto titolare del contratto di somministrazione nei confronti del soggetto che di tale somministrazione beneficia di fatto, al fine di vedere tutelato il proprio diritto a che ogni utilizzatore fruisca del servizio in via autonoma.
Il ctu ha accertato lo stato dei luoghi appurando che vi è un contatore all'ingresso del complesso condominiale relativo al contratto di fornitura idrica intestato alla una condotta idrica di adduzione sino ai due Controparte_1 capannoni frazionati e due diramazioni, munite di contatori di ripartizione, per la lettura dei consumi delle due società. Dunque, come accennato, gli impianti che
7 servono gli immobili, sono tra loro separati non venendo in rilievo l'art. 1171 cc, che può, al più applicarsi, tra i proprietari, con riguardo alla condotta idrica che va dal contatore alla diramazione, che non è oggetto di alcuna domanda, poiché, come già rilevato dal primo giudice, non ha chiesto la rimozione o Controparte_1 modifica delle esistenti tubazioni bensì ordinarsi a di dotarsi di Parte_1 autonomo contatore.
L'ausiliario ha anche chiarito che eventuali opere per dotare l'immobile in uso alla di autonomo contatore non comporterebbe variazioni alla rete Parte_1 idrica del condominio all'interno del quale insiste l'utenza da servire poiché si tratterrebbe di una tubazione autonoma, dovendo, per tale ragione, escludersi qualsiasi coinvolgimento del Condominio, il quale non potrebbe negare al singolo proprietario l'installazione di tubature a servizio dell'immobile di proprietà privata, trattandosi di uso conforme all'art. 1102 cc.
In conclusione, dunque, la decisione del Tribunale è corretta e l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, che può ritenersi non superiore a € 26.000,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 1.752,00 per la fase cautelare ed €
2.906,00 per il giudizio di merito oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Enzo
Notaro e Pasquale Spina, dichiaratisi antistatari.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli Nord resa nel giudizio rg 14443/2019, rep 4595/2021, comunicata in data 21 ottobre 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2) condanna in persona del legale rappresentante protempore, Parte_1 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_1 liquidate in € 1.752,00 per la fase cautelare ed € 2.906,00 per il giudizio di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Enzo Notaro e Pasquale Spina, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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