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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1044/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maricla CANDELIERE e dall'avv. Barbara GARGANO, unitamente alle quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via F. Crispi, n°85/A, presso l'Ufficio dell'Avvocatura appellante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Savino Controparte_1 CodiceFiscale_1
LOSAPPIO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suo domicilio tele- matico appellato ed appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°230/2024 emessa dal Tribunale di Trani il 30.1.2024
(Occupazione senza titolo di immobile), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.1.2018, l' notificava al sig. un Parte_1 Controparte_1 provvedimento con il quale le ordinava il rilascio dell'immobile, ubicato nel Comune di
Andria alla via Barletta, n°265, di proprietà dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari,
Pag. 1 a 13 dalla stessa occupata senza titolo.
Il sig. impugnava il provvedimento contestando le ragioni dell'Agenzia. CP_1
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'usucapione dell'alloggio, sostenendo di averlo pacificamente ed indisturbatamente occupato cum animo domini sin dal momento in cui ne aveva acquisito il possesso (senza, tuttavia, specificare quando ciò era avvenuto).
Egli sosteneva di essere stata immesso nel possesso dell'alloggio a seguito di una permuta, intervenuta con il Comune di Andria che aveva acquisito e, poi, demolito l'abi- tazione di sua proprietà, ubicata nel rione “Grotte di Sant'Andrea”.
In via ulteriormente subordinata, il ricorrente chiedeva che gli fosse riconosciuto il possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione ed il riscatto dell'alloggio pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. Reg. Puglia n°10/2014.
Il sig. chiedeva, infine, che, in caso di rigetto di tutte le domande, gli CP_1 fosse riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per le addizioni ed i miglioramenti che egli aveva eseguito nell'alloggio occupato.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l , la quale chie- Parte_1 deva il rigetto delle domande evidenziando, preliminarmente, che la domanda di usu- capione era inammissibile atteso che un alloggio ERP, in quanto tale, è un bene non usucapibile.
L'Ente immobiliare, inoltre, si opponeva al riconoscimento di qualsivoglia diritto del ricorrente sull'alloggio in questione, deducendo che non vi erano stati formali prov- vedimenti di assegnazione al sig. , la quale non era nemmeno in possesso dei CP_1 requisiti ex L. Reg. Puglia n°10/2014.
Il ricorrente, pertanto, andava ritenuto e classificato quale occupante abusivo, privo di qualsivoglia situazione giuridico soggettiva meritevole di tutela da parte dell'Or- dinamento.
L'ex I.A.C.P., infine, si opponeva anche alla richiesta dell'indennizzo sostenendo che l'occupante abusivo non potesse ritenersi possessore in buona fede ed eccepiva, altresì, la prescrizione decennale del relativo diritto.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale e sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. tecnico-estimativa, cui veniva conferito l'in- carico di accertare l'esistenza di eventuali miglioramenti all'interno dell'immobile e la loro quantificazione.
Con la decisione appellata, il Tribunale di Trani rigettava sia la domanda di
Pag. 2 a 13 usucapione sia quella volta ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio; ma accoglieva la domanda di pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti, condannando l' al pa- Pt_1 gamento di € 29.375,00 in favore del ricorrente, compensando le spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello principale l' Controparte_2
, la quale si affida a due motivi di gravame con i quali impugna la condanna al
[...] pagamento dell'indennità per miglioramenti ed addizioni, contestando ricostruzione dei fatti e la legittimazione attiva dell'occupante abusiva.
Si è costituito in giudizio il sig. che resiste all'appello, chie- Controparte_1 dendone il rigetto, e spiega appello incidentale con il quale ripropone le domande riget- tate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata prioritariamente la domanda di usucapione dell'immobile, spiegata con l'appello incidentale da parte del sig. . CP_1
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione ed altrettanto erroneamente applicato la normativa relativa alla destinazione pubblicistica degli alloggi ERP.
Secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe prova alcuna che l'immobile de quo agitur abbia una imprescindibile destinazione pubblica anche in considerazione del fatto che tale qualità giuridica non si evincerebbe da alcun atto normativo.
Sempre secondo la prospettazione del sig. , l'atto di trasferimento della CP_1 proprietà, intercorso tra e nel 2005, non sarebbe sufficiente ad atte- CP_3 CP_4 stare la natura pubblica dell'alloggio, mancando agli atti di causa gli atti presupposti al trasferimento.
Il motivo è infondato.
La natura pubblica dell'alloggio ERP occupato dal sig. discende da tutti CP_1
i documenti allegati.
In primo luogo, risulta che l'alloggio, parte di un più ampio programma di edifi- cazione pubblica, è stato edificato su suolo demaniale (si veda la “Planimetria delle aree assegnabili al Comune di Andria per la costruzione delle case popolarissime” del 1938).
Agli atti di causa è stata allegata anche una “Convenzione”, stipulata in data
16.11.1988, con la quale il Comune di Andria conferì ad alcuni tecnici l'incarico di effet- tuare una ricognizione ed attestare la consistenza catastale degli alloggi E.R.P., costruiti dallo Stato sui viali Ovidio, Barletta e Virgilio del Comune stesso.
La natura pubblica dell'alloggio conteso si desume anche dalla nota prot. 413/94 del 11.3.1994, con la quale l'Intendenza di Finanza di Bari propose alla Regione Puglia
Pag. 3 a 13 l'acquisto di alloggi E.R.P.-
L'atto notarile del 28.10.2005, con il quale l'Agenzia del Demanio ha alienato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, tra gli altri, anche l'alloggio oggetto di causa, è solo l'ultimo di una serie di documenti che attestano la natura pub- blica dell'alloggio occupato dal sig. . CP_1
Alla luce della documentazione esaminata, non è affatto vero, come sostiene l'ap- pellante incidentale, che il contratto del 2005 sia un mero “atto ricognitivo” trattandosi, al contrario, di un negozio che trasferisce legittimamente la proprietà dell'alloggio og- getto di causa.
Il sig. dal suo canto, pur contestando la natura giuridica ERP dell'allog- CP_1 gio che occupa, non ha fornito elementi dai quali possa evincersi, in contrasto con i documenti su richiamati, che lo stesso facesse parte del patrimonio disponibile del Co- mune di Andria (anziché del ) e, dunque, fosse suscettibile di essere Controparte_5 usucapito.
Né ha fornito la prova dell'asserita permuta che, illo tempore, sarebbe interve- nuta tra il ed i suoi danti causa i quali, peraltro, non sono stati nem- Parte_2 meno generalizzati (giova sin d'ora evidenziare che il sig. nel 1953, all'epoca CP_1 dei fatti di causa, aveva quattro anni e non può essere stato né destinatario di asse- gnazione dell'alloggio, né contraente della permuta).
A ciò si aggiunga che è lo stesso appellante incidentale, in qualche modo, a rico- noscere che l'alloggio che occupa faceva parte di un complesso di E.R.P. utilizzato per allocarvi gli sfollati del rione “Grotte di Sant'Andrea”, tanto è vero che, in primo grado,
a latere della domanda di usucapione, ha anche formalizzato una richiesta di regolariz- zazione delli propria posizione, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, ed in mancanza di prove di segno contra- rio, deve ritenersi che l'immobile oggetto di causa, così come attestato – da ultimo – dall'atto di compravendita del 2005, appartenga al patrimonio indisponibile già del De- manio dello Stato e, oggi, di . Parte_1
Orbene, è ius receptum che i beni del patrimonio indisponibile, ancorché com- merciabili (potendo cioè formare oggetto di atti traslativi di diritto privato), sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica
Pag. 4 a 13 destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti” (Cass. Civ., sez. III, 12.7.2023, n°19951).
Ne consegue che la domanda di usucapione del sig. va rigettata. CP_1
Ciò premesso, può passarsi ad esaminare l'appello principale dell' Controparte_2
che è fondato e va accolto.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l' contesta al Tribunale di Trani il travi- Pt_3 samento dei fatti di causa e l'erronea sussunzione, della presente vicenda, negli artt.
1147 e 1150 c.c.-
Secondo l'appellante principale, poiché il sig. aveva affermato, nel pro- CP_1 prio ricorso introduttivo, di essere stato immesso nell'alloggio a titolo di “detenzione” non avrebbe, pertanto, diritto all'indennizzo per gli asseriti miglioramenti ed addizioni in quanto le richiamate su richiamate disposizioni del Codice civile, per la pacifica giuri- sprudenza di legittimità, possono trovare applicazione solamente in ipotesi di possesso.
Il primo giudice, sempre secondo la prospettazione di parte appallante, sarebbe incorso in una aporia in quanto dapprima avrebbe qualificato il titolo in base al quale il sig. occupava l'immobile come “detenzione” e, quindi, in maniera contraddit- CP_1 toria, avrebbe applicato alla fattispecie le norme in tema di “possesso in buona fede”, riconoscendo all'appellato il diritto al pagamento delle indennità ex art. 1150 c.c.-
Al fine di qualificare il titolo in base al quale il sig. occupa l'alloggio in CP_1 questione, è opportuno ricostruire i fatti di causa, che affondano le radici nel passato remoto.
Emerge, dalla documentazione versata in atti, che l'unità immobiliare in que- stione (meglio definita alloggio “popolarissimo”) venne edificata su suolo demaniale a cavallo della Seconda guerra mondiale.
Risulta ancora dagli atti di causa che in detti alloggi vennero allocate, nel corso degli anni Cinquanta del Novecento, nuclei familiari fatti sgomberare da zone degradate di Andria.
L'amministrazione comunale, in quell'epoca, avviò una risolutiva azione di riqua- lificazione urbanistica del rione popolare denominato “Grotte di Sant'Andrea” costituito da abitazioni malsane, prive delle basilari condizioni di igiene e sanità, spostando la popolazione in alloggi popolari e, successivamente, demolendo le fabbriche ivi esistenti.
Agli atti di causa, tuttavia, non sono stati depositati i documenti relativi alla spe- cifica vicenda storica (lo sgombero), né i provvedimenti amministrativi con i quali il
Pag. 5 a 13 Comune assegnò gli alloggi E.R.P. agli sfollati.
In particolare, non vi sono atti che attestino l'assegnazione dell'alloggio all'attuale occupante o, meglio, ai suoi danti causa atteso che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era solo un bambino.
Ed invero, tralasciando di analizzare i documenti anteguerra (il “verbale di liqui- dazione conciliativa” e la “planimetria delle zone assegnabili al Comune di Andria” en- trambi del 1938), perché privi di rilevanza giuridica ai fini che ci occupano, il sig.
[...]
ha depositato un'ordinanza del Sindaco di Andria, datata 28.7.1953, con la quale CP_1 venne intimato lo sgombero della “(…) casa di proprietà del sig. LL AN 1°
Vicolo Grotte S. Andrea 21 sita in questo Comune al rione Grotte di S. Andrea Vicolo primo n°3 abitata dal sig. (…)” (cfr. produzione telematica in appello). Controparte_6
Il documento registra il fatto storico (pacifico tra le parti) dell'azione pubblica di sgombero del Rione degradato, nella prospettiva di risanare urbanisticamente l'area cittadina, ma non è affatto riferibile all'appellata, né vi sono documenti che consentano di stabilire che relazione di tipo parentale vi sia tra quest'ultimo (il quale, come detto,
è della classe 1945 ed all'epoca dei fatti aveva solo quattro anni) ed i sig.ri LL
AN e . Controparte_6
A seguito dell'ordinanza di sgombero, sempre secondo quanto dedotto dall'at- tuale appellato, il Sindaco avrebbe consentito a 40 nuclei familiari (tra i quali il suo) di insediarsi negli alloggi pubblici e ciò sarebbe avvenuto “(…) in cambio della immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte” (cfr. ricorso, punto
“5)”, pag. 5).
L'appellato, dunque, ha introdotto un diverso tema di indagine, sostenendo di aver acquisito la titolarità dell'alloggio in virtù di un non meglio precisato negozio di
“(…) cambio/permuta (v. premessa del ricorso introduttivo) della immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte ed acquisiti definitivamente al patrimonio comunale” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 4) preci- sando “(…) che il possesso della immobili in questione veniva esercitato sin dal lontano
1953 dagli sfollati del rione “Largo Grotte” che occupavano a titolo di proprietà (permuta con gli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte)”
(cfr. appello incidentale, pag. 21).
E, tuttavia, nemmeno di tale asserita permuta vi è prova agli atti di causa.
Il sig. , a sostegno del proprio assunto, ha depositato un carteggio in- CP_1 tercorso nel corso dell'anno 1996 tra l'ex la Pretura di Trani ed il CP_4 Parte_2
, dalla disamina del quale risulta che tale , coniugata con tale
[...] Persona_1
Pag. 6 a 13 occupante l'alloggio in Andria alla via Cicerone n°10, aveva dichia- Parte_4 rato ai Vigili Urbani che “(…) quell'alloggio era stato occupato dai suoi genitori da circa
45 anni, su concessione della amministratori comunali dell'epoca a titolo di scambio con
l'abitazione di loro proprietà esistente in Via Domenico Gentile (Grotte), che venne de- molita dal Comune” (cfr. relazione Comando Polizia Municipale del 5.3.1996).
Sulla base di tali documenti, l'appellato sostiene che “Ebbene, non c'è chi non veda, proprio in detta corrispondenza risalente al 1996, proveniente da un pubblico ufficiale nell'ambito di accertamenti che riguardavano proprio gli alloggi in questione, vi
è la prova del possesso uti domini e, comunque, detta comunicazione appare quanto- meno rilevante ai fini dell'interversione del possesso. Trattasi di una dichiarazione espli- cita e non equivoca, resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, del possesso uti domini eser- citato sugli alloggi in questione” (cfr. ibidem, pag.7).
L'assunto non è affatto condivisibile.
Il carteggio non è assolutamente in grado di comprovare l'esistenza della permuta che, trattandosi di atto avente ad oggetto la disposizione di diritti reali relativi ad un bene immobile, avrebbe dovuto essere stato redatto per iscritto ad substantiam.
Né vi sono agli atti altri documenti o elementi probatori che consentano – oggi – di stabilire quando - ed a che titolo - il sig. iniziò ad occupare l'immobile in CP_1 questione, né se l'appellato (rectius i suoi danti causa) sia stato originariamente asse- gnatario dell'alloggio, rientrando il suo nucleo familiare tra quelli fatti sgomberare nel
1953, o abbia preso ad occuparlo in un momento successivo.
È indubbio che un soggetto affinché possa essere ritenuto assegnatario di un alloggio ERP, e quindi “detentore” ai sensi di legge, è necessario che sia stato destina- tario di un formale provvedimento amministrativo concessorio, non essendo possibile che l'assegnazione avvenga per facta concludentia.
Sta di fatto che non vi è la prova che il sig. sia stato destinatario di un CP_1 formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio di via Barletta n°265 che attual- mente occupa;
né vi sono documenti che attestino quando ed in che modo l'appellato
(che, si ribadisce, all'epoca dello sgombero del rione “Grotte di Sant'Andrea” aveva quattro anni), sia entrato nella disponibilità dell'alloggio in questione.
In mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'appel- lato, o in favore dei suoi danti causa, deve ritenersi che il sig. occupi l'immobile CP_1 di via Barletta n°265 senza titolo alcuno e, quindi, abusivamente.
Egli, quindi, non può rivendicare alcun diritto sull'alloggio pubblico.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere fondato anche il secondo
Pag. 7 a 13 motivo dell'appello principale, con il quale l' si duole che il Tribunale, Parte_1 dopo aver disposto una C.T.U. tecnico-estimativa, abbia riconosciuto all'appellato un indennizzo per i miglioramenti asseritamente realizzati all'interno dell'alloggio mede- simo, pur in mancanza di prova.
Secondo l'appellante principale, “La perizia stragiudiziale depositata da parte av- versa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato con mere congetture, ma solo d'indizio, al pari di ogni documento pro- veniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto, né è tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto alla
CTP nel momento della decisione. Ma a ben guardare la tesi difensiva si basava unica- mente sulla perizia di parte, sguarnita di documentazione alcuna (…)” (cfr. appello, pag.
12).
L' , inoltre, impugna le risultanze della C.T.U. e la parte della sentenza Parte_1 di primo grado che le ha fatte proprie, sostenendo che il sig. non abbia “(…) CP_1 fornito prova dei presunti lavori eseguiti all'immobile da lei occupato abusivamente, né dell'epoca della stessi, né delle spese sostenute (nessuna fattura, nessun documento contabile attestante la prova della esborsi sostenuti da parte appellato, allegazioni delle imprese intervenute…); per non parlare delle autorizzazioni della enti proprietari succe- dutisi nel tempo e/o di qualsivoglia corrispondenza intercorsa con gli enti proprietari sulla questione dei lavori e di tutto il tempo trascorso dalla asserita realizzazione dei lavori al momento della prima richiesta (deposito del ricorso), con la naturale e conse- guente prescrizione del credito vantato: nulla di nulla” (cfr. appello, pag.15).
Il motivo, come detto, è fondato.
Agli atti di causa non vi è prova che il sig. abbia realizzato dei Controparte_1 miglioramenti nell'immobile né in che cosa questi ultimi siano consistiti.
È opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti del processo di primo grado
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi due testi.
La sig.ra ha riferito che “ADR: è vero quanto sub U del ricorso Controparte_7 introduttivo;
preciso che sono stati fatti dei lavori anche nell'appartamento occupato da
, che inizialmente era fatto soltanto dai muri e dal soffitto, come del Controparte_1 resto anche gli appartamenti ubicati negli edifici in questione. Il ha realizzato CP_1 nell'appartamento tutto quello che c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, Testi ecc.…- sono a conoscenza dei fatti di causa perché dal 1953 fino al 1967 ho abitato
Pag. 8 a 13 con i miei genitori, e , in una delle case all'epoca Persona_2 Parte_5 concesse dal Sindaco (cfr. verbale di udienza del 17.12.2019). Persona_3
Orbene, la deposizione è del tutto insufficiente a fornire la prova dei miglioramenti eseguiti dal sig. nell'alloggio de quo, in primo luogo per la estrema genericità CP_1 del suo contenuto.
Ed invero, le affermazioni secondo le quali “inizialmente era fatto soltanto dai muri e dal soffitto” e che “Il ha realizzato nell'appartamento tutto quello che CP_1
c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, ecc” lasciano intendere che l'immobile fosse allo stato grezzo e sia stato rifinito ex novo dall'occupante.
Sta di fatto che oggetto della presente controversia non è un locale costituito dai soli muri e dal soffitto, bensì un alloggio E.R.P. ad uso abitativo che, secondo le allega- zioni della sig.ra , sarebbe stato assegnato (presumibilmente) al suo nucleo CP_1 familiare addirittura a seguito di una permuta verbale con l'abitazione dalla quale era stata sfollata.
Ciò non rende affatto credibile che l'alloggio fosse “fatto soltanto dai muri e dal soffitto”, dovendo necessariamente trattarsi di un alloggio fornito di tutti i requisiti per essere abitato, né che l'appellato abbia realizzato al suo interno “pavimento, intonaco, bagno, scale”, poiché se i lavori risalgono indietro nel tempo, di certo non può averli realizzati l'appellato, che nel 1953 aveva quattro anni e che è divenuto maggiorenne nel 1970 (all'età di anni 21).
È evidente che la deposizione della teste, al di là della sua genericità, non è di- rettamente riferibile alla vicenda che ci occupa, poiché riferisce di lavori atti a rendere abitabile un locale allo stato di “rustico”, non un alloggio E.R.P.-
Per alto verso la deposizione non collima con quanto (sia pur apoditticamente) affermato dal C.T.U., come si vedrà infra, il quale ha rinvenuto nell'alloggio in questione delle rifiniture (in particolare la pavimentazione) realizzate contestualmente all'edifica- zione dell'alloggio medesimo.
Ergo, tali finiture non possono essere state realizzate dall'appellato, sia per gli indicati motivi anagrafici, sia per la mancanza di prova diretta.
Ma vi è di più.
La teste ha affermato che i lavori vennero effettuati, in maniera CP_7 impersonale, “anche nell'appartamento occupato da ” e, dunque, non Controparte_1 direttamente dal sig. . Controparte_1
Giova, al riguardo, evidenziare che, nel periodo dal 1953 al 1967, durante il quale la teste ha dichiarato di avere abitato in un alloggio di quelli del comprensorio che ci
Pag. 9 a 13 occupa, e di aver assistito al compimento dei lavori, il sig. era ancora Controparte_1 un ragazzo.
Ad avviso della Corte non è, quindi, credibile che “Il ha realizzato CP_1 nell'appartamento tutto quello che c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, ecc”.
La deposizione, in definitiva, è del tutto inconferente ed inattendibile.
L'altro teste, il geom. , è il perito che ebbe a redigere la perizia Testimone_2 di parte del sig. , versata in atti di causa. CP_1
Il testimone, escusso all'udienza del 18.2.2020, ha confermato in giudizio il con- tenuto del proprio elaborato peritale.
Egli, pertanto, non è stato in grado di riferire sui fatti di causa e, dunque, sulla effettiva realizzazione, da parte del sig. , dei miglioramenti all'interno dell'al- CP_1 loggio de quo agitur.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere all'appellato, la perizia del geom. , Tes_2 con la quale si vorrebbe comprovare l'avvenuta realizzazione di lavori di ristrutturazione dell'alloggio in questione, fa partire la propria disamina dalle “(…) testimonianze dirette di persone più anziane che attualmente risiedono negli alloggi e che hanno vissuto i primi anni subito dopo che gli alloggi furono consegnati” (cfr. perizia, pag. 6).
L'attendibilità scientifica dell'elaborato, che fa discendere la prova dei fatti di causa dagli stessi soggetti occupanti che tali lavori avrebbero realizzato, ha, pertanto, un valore giuridico nullo.
Né la Corte ritiene si possano trarre elementi utili dalla C.T.U. disposta dal Tribu- nale di Trani.
Il perito d'ufficio ha accertato che “Dalle ricerche catastali effettuate (…), risulta come la consistenza iniziale di tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso di immobili di cui trattasi, dedotta in modo approssimato dalla visura catastale e dall'e- stratto di mappa, sia non superiore a circa 70 mq complessivi, su due livelli (quindi circa
35 mq a piano)” (cfr. pag. 7) e, dopo avere effettuato una ricognizione nell'immobile periziato ha premesso che “(…) alcune finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni), risalgono all'epoca della realizzazione e/o “consegna” dell'alloggio (anni '40-
'50), mentre altre risultano più recenti, ma comunque riferibili ad almeno 30 anni fa”
(cfr. pagg. 7 ed 8).
Venendo a specificare tale sua premessa, il C.T.U. ha accertato che “(…) tutti i suddetti impianti e i relativi allacci alle reti pubbliche sono stati realizzati direttamente
a cura e spese dal sig. e/o dei suoi danti causa. Infatti, l'immobile di cui CP_1
Pag. 10 a 13 trattasi, insieme con tutte le unità facenti parte dello stesso blocco di costruzioni, all'epoca dell'occupazione da parte della ex sgomberati del rione Grotte Sant'Andrea, era verosimilmente sprovvisto di impianti tecnologici e allacci alle reti pubbliche, non esistendo in zona (che a quel tempo era lontana e non collegata dal centro abitato) la benché minima opera di urbanizzazione primaria” e che “(…) oltre ai lavori finalizzati a dotare l'immobile dei principali impianti tecnologi di cui si è detto poc'anzi - ivi compresa la rimozione e il successivo ripristino di porzioni di pavimentazione e/o del sottostante massetto in alcune zone dell'alloggio, nonché il rifacimento dei vani accessori a servizio dell'abitazione (bagno e cucina) – sono state eseguite anche opere di pulizia e/o tinteg- giatura di pareti e soffitti, la sostituzione della infissi interni ed esterni nonché interventi in copertura” (cfr. pag.9).
L'ausiliario, dopo aver esaminato la documentazione esistente negli uffici, ha pre- cisato che “Con particolare riferimento agli ampliamenti di superficie coperta riscontrati all'atto dei sopralluoghi, si rileva come non sia in alcun modo possibile stabile l'epoca di realizzazione della ampliamenti in questione, ovvero se siano stati realizzati anch'essi prima del 1 settembre 1967 (quando per gli interventi in aree fuori dal centro urbano non vigeva ancora un regime autorizzativo) oppure in data successiva al 1967 senza, in questa eventualità, la richiesta dei necessari titoli autorizzativi e/o comunicazioni e/o autorizzazioni occorrenti dopo il '67, in quanto alcun titolo, autorizzazione o comunica- zione, si ribadisce, risulta reperibile presso gli archivi dei preposti uffici comunali” (cfr. pag. 13).
In considerazione di tale incertezza, ha concluso affermando che “(…) le ultime opere volte a mantenere in efficienza e/o ad integrare gli impianti e le opere di finitura
e rifinitura, anche delle porzioni in ampliamento, siano state eseguite oltre 30-40 anni fa. Le medesime opere sono da assumere come legittime, in quanto qualificabili come opere di manutenzione ordinaria, eseguibili in regime di edilizia libera. Mentre per quanto riguarda gli ampliamenti, non è possibile stabilire alcunché circa l'epoca di rea- lizzazione degli stessi” (cfr. ibidem) ed ha quantificato i miglioramenti in € 29.375,00 tenendo conto unicamente della consistenza originaria dell'immobile di circa 70 mq.
L'accertamento dell'esecuzione dei lavori, dunque, è stata effettuata secondo un procedimento logico deduttivo che se può essere astrattamente condivisibile, non è in grado di stabilire, con esattezza, se i lavori siano stati effettivamente realizzati dal sig.
. CP_1
Vi è infatti, da un lato, incertezza del momento storico in cui egli ebbe ad occupare l'alloggio, dall'altro lato, incertezza sullo stato di manutenzione dell'alloggio al momento
Pag. 11 a 13 dell'occupazione da parte dell'appellante medesimo e, dall'altro lato ancora, l'aleatoria individuazione del periodo in cui i lavori sarebbero stati compiuti (riferiti genericamente ad almeno trenta anni addietro).
Condivisibile è, pertanto, l'assunto dell'appellante principale secondo il quale “(…) non è dato sapere nemmeno quale fosse lo stato dei luoghi della alloggi al momento della consegna da parte del , né la controparte fornisce adeguata Parte_2 prova in merito” (cfr. appello, pag. 17).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, pertanto, atteso che non vi è prova dell'epoca in cui vennero realizzati i lavori e, soprattutto, di chi li abbia realizzati, deve escludersi che possa riconoscersi al sig. l'indennizzo per le addizioni asserita- CP_1 mente realizzate nell'alloggio.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, in mancanza di elementi certi di segno contrario, il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale, con il quale il sig.
si duole che “(…) il Giudice di primo grado non ha riconosciuto i miglioramenti CP_1 sulle aree in ampliamento senza addurre motivazioni in punto di fatto e diritto” (cfr. pag.23) e chiede che le venga riconosciuto il pagamento della maggior somma di €
40.750,00.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, inoltre, anche l'assorbimento del terzo motivo di appello incidentale con il quale il sig. si doleva della compen- CP_1 sazione delle spese di primo grado.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata nella sola parte in cui ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale del sig. ricono- Controparte_1 scendogli un indennizzo di € 29.375,00, e confermata nel resto.
L'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto di quello incidentale compor- tano, infine, la condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate, sulla base dei valori mi- nimi di tariffa ex D.M. n°55/2014, attesa l'assenza di particolari circostanze di fatto e la non particolare complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore corrispon- dente al valore dichiarato dall'appellante principale (€ 29.375,00).
Sussistono, altresì, i presupposti affinché l'appellante incidentale versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale spiegato da Parte_1 Controparte_1
Pag. 12 a 13 quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, an- nulla la condanna dell' al pagamento della somma di € 29.375,00 Parte_1 in favore di;
Controparte_1
2. rigetta l'appello incidentale e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 in favore dell' che liquida, per il primo grado, in € 3.809,00 per Parte_1 compensi e, per il presente grado, in € 800,00 per esborsi ed € 4.996,00 per com- pensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del proprio gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.;
5. pone definitivamente a carico dell'appellante incidentale le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice di primo grado.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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