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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38425 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 13 novembre 2024, vertente
T R A
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio degli avv.ti Guido Foglia, Gianluca Massimei e Marco
Giacchino Morgese, che la rappresentano e difendono in virtù di procure in calce alla comparse di costituzione di nuovi difensori
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Croce, n. Controparte_2
44, presso il suo studio dell'avv. Ernesto Grandinetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “(…) - in via preliminare: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7402/2021 – Rg 14919/2021, emesso dal Tribunale di
1 Roma; -in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi sin qui esposti, che nulla è dovuto dalla alla società ricorrente e, per Parte_3
l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dell'accertamento dell'esistenza di qualsivoglia credito vantato dalla società ricorrente nei confronti di , contenere tale credito e/o ridurre l'eventuale Parte_3
importo liquidabile contenendolo agli importi effettivamente dovuti a controparte anche in ragione di quanto emerso nel presente giudizio;
-in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.”
Per l'opposta: “(…) - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
7402/2021 del 19.4.2021; - in ogni caso dichiarare dovute tutte le somme oggetto dell'ingiunzione e del giudizio per le causali dedotte nel presente atto;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 31 maggio 2021, la Parte_
(di seguito Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7402/2021, emesso da questo Tribunale in data 19 aprile 2021 su istanza della
[...]
con il quale le era stato ingiunto il pagamento della CP_1 somma di €204.665,73, oltre interessi moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in favore dei propri associati, secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate tra le parti;
• che, a sostegno dell'opposizione, l'attrice ha in sintesi dedotto che la pretesa creditoria della era eccessiva in quanto Controparte_1
l'importo dovuto ammontava alla minor somma di €181.866,27 (importo determinato considerando l'importo rimborsabile complessivo pari ad
2 €210.243,63 e decurtando poi da esso la somma di €28.377,36 che, come del resto rappresentato anche nel ricorso monitorio, era dovuta dalla
[...]
sulla base di un lodo arbitrale intervenuto medio tempore CP_1
tra le parti);
• che la costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che, come è pacifico tra le parti, il giorno stesso della Parte_ notifica del decreto ingiuntivo, la ha pagato l'intera somma oggetto di ingiunzione, comprensiva delle spese di lite, ammontante ad
€208.223,83;
• che, tuttavia, come successivamente chiarito dall'opponente, il pagamento è avvenuto non già per riconoscimento dell'integrale fondatezza della pretesa avversaria, bensì per mero errore della struttura amministrativa della società ingiunta, che, nell'eseguire il bonifico, non ha decurtato l'importo ritenuto non dovuto;
• che, alla luce del pacifico riconoscimento della debenza della somma di
€181.866,27, resta in questa sede da decidere soltanto se la pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente ammonti effettivamente ad
€204.665,73 o se invece essa sia pari al minor importo riconosciuto come dovuto dall'opponente;
• che, invero, come chiarito anche dalla società opponente nei propri scritti difensivi conclusivi, il vero oggetto del contendere è ormai costituito dall'individuazione del tariffario applicabile alle prestazioni sanitarie per cui è causa, dal momento che la discrasia tra l'importo preteso dall'ingiungente e quello riconosciuto come dovuto dall'opponente dipende in buona sostanza da una diversità di vedute tra le contendenti circa il tariffario concretamente applicabile nel caso di specie
(quantomeno da maggio 2016), cioè il tariffario cd. Fasi 2011 o il tariffario cd. Fasi 2016 (v. pag. 19 della comparsa conclusionale dell'opponente, ove si precisa che “… nel corso del presente giudizio
3 non si chiede al Giudice un “parere”, ma esclusivamente (e più correttamente) un accertamento circa il tariffario applicabile e conseguentemente una verifica sull'eventuale correttezza di quanto già pagato da ”); Parte_3
• considerato che la tesi della società opposta, secondo la quale il credito vantato doveva essere quantificato, almeno con riguardo alle prestazioni rese a partire da maggio 2016, sulla base del tariffario Fasi 2016 è priva di fondamento, non risultando in alcun modo che le parti abbiano mai concordato l'applicazione di siffatto tariffario;
• che l'assunto dell'opposta in base al quale la concorde volontà di applicare il citato tariffario sarebbe desumibile da uno scambio di e-mail avvenuto tra aprile e maggio 2016 va disatteso giacché: a) la e-mail del
21 aprile 2016 della (v. doc. 3 fascicolo opposta) fa sì Controparte_1
riferimento ad un tariffario Fasi, ma non contiene ulteriori specificazioni temporali, né vi è prova che il file allegato a tale e-mail corrisponda effettivamente al tariffario successivamente depositato come doc. 7 dalla società opposta e da essa qualificato come tariffario Fasi 2016; b) non sussiste alcun elemento che consenta di affermare che il tariffario prodotto dall'opposta come doc. 7 provenga effettivamente dal non Pt_4
essendovi contenuto alcun segno grafico che consenta di ricondurre tale documento al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa;
c) la società opponente ha specificamente provato che i tre tariffari allegati alla citata
e-mail del 21 aprile 2016 erano il tariffario ambulatoriale, il tariffario ricoveri e il listino medici 2016 (v. docc. 26, 28 e 29 produzione opponente), ciò che smentisce la tesi dall'opposta secondo cui la e-mail di cui trattasi contenesse in allegato il tariffario Fasi 2016; d) sulla base della documentazione prodotta dalla parte opponente, alla data del 18 maggio 2016 l'unico tariffario Fasi emesso e pubblicato sul sito ufficiale del Fondo era il tariffario Fasi 2011 e, alla data attuale, risultano pubblicati soltanto i tariffari relativi agli anni 2022, 2021, 2020, 2019 e
2011, non emergendo l'esistenza di un tariffario Fasi 2016;
4 • considerato che, essendo infondata la pretesa della società opposta di applicare un presunto tariffario Fasi 2016 alle prestazioni sanitarie per cui è causa, la quantificazione del credito operata nel ricorso monitorio
Parte_ deve ritenersi erronea, e la somma effettivamente dovuta dalla deve invece quantificarsi nel minor importo da essa stessa indicato in
€181.866,27;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
Parte_
• che tuttavia non possa condannarsi la al pagamento del minor importo di €181.866,27 poiché, come già dianzi esposto, la società opposta ha già pacificamente provveduto al pagamento della maggior somma di €208.223,83, sicché il credito della società ingiungente è già integralmente estinto;
• che neppure possa condannarsi in questa sede la alla Controparte_1
Parte_ restituzione, in favore della della differenza tra quanto ricevuto e quanto ad essa effettivamente spettante giacché l'opponente, pur avendo la possibilità di farlo (v. Cass., 20.1.2015, n. 814), non ha formulato espressa domanda in tal senso;
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possano essere compensate nella misura di ¼, ponendosi la restante parte a carico dell'opponente, pur sempre soccombente (a questo proposito deve infatti evidenziarsi che, da un lato, la pretesa creditoria avanzata dalla
[...]
al momento della proposizione della domanda ingiuntiva CP_1
è risultata in gran parte fondata, dall'altro, il pagamento del dovuto da Parte_ parte della è intervenuto quando la lite era già pendente);
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7402/2021, così provvede:
1. - dichiara che la vantava nei confronti della Controparte_1 [...]
, al momento del deposito Parte_1
del ricorso monitorio, un credito di €181.866,27, estinto per effetto di
5 pagamento intervenuto in corso di causa, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la al Parte_1
pagamento, in favore della di ¾ delle spese del Controparte_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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