Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Ceriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato, in Roma, via Cola di Rienzo, 212;
contro
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
della D.D. di Roma Capitale – Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, Direzione Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), Ufficio Sportello per la Casa – Supporto alle attività funzionali della Direzione ERP – n. rep. QC/278/2025 e prot. QC/9220/2025 del 03.02.2025, pubblicata in data 20.02.2025, avente a oggetto “Presa d’atto e pubblicazione della ‘graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/1 semestre 2024’ con riferimento alle domande e alle integrazioni pervenute entro il 30.06.2024” e del suo All. A, nella parte e per quanto di interesse per il ricorrente, ovvero nella parte in cui viene attribuito il punteggio deteriore di 38 in luogo di quello di 48, con ogni conseguente rideterminazione in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 17.4.2025 e depositato il 16.5.2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone la sospensione;
- l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, anche in ragione di interlocuzioni che sarebbero occorse informalmente con referenti dell’Amministrazione intimata;
- previo avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e sentito sul punto il procuratore dell’unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- in assenza delle formalità descritte dall’art. 84 c.p.a., di poter desumere dalla predetta dichiarazione la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- di non dover disporre sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.