Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1658
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Sentenza 6 luglio 2020
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Sentenza 17 luglio 2020
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Parere definitivo 24 giugno 2021
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Sentenza 5 luglio 2021
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Sentenza 1 aprile 2022
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Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
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Decreto decisorio 10 febbraio 2025
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Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge – art. 7 legge 241/90 - mancata comunicazione dell’avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene che la misura debba qualificarsi come aiuto di stato illegale, con conseguente obbligo di recupero o blocco dell'erogazione. Pertanto, i motivi di ricorso di primo grado basati sull'assunto che l'atto impugnato fosse un atto di autotutela con riduzione del contributo non possono essere accolti.

  • Rigettato
    Violazione di legge – art. 21-nonies L. 241/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che la misura debba qualificarsi come aiuto di stato illegale, con conseguente obbligo di recupero o blocco dell'erogazione. Pertanto, i motivi di ricorso di primo grado basati sull'assunto che l'atto impugnato fosse un atto di autotutela con riduzione del contributo non possono essere accolti.

  • Rigettato
    Violazione di legge – art. 3 L. 241/90 – difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che la misura debba qualificarsi come aiuto di stato illegale, con conseguente obbligo di recupero o blocco dell'erogazione. Pertanto, i motivi di ricorso di primo grado basati sull'assunto che l'atto impugnato fosse un atto di autotutela con riduzione del contributo non possono essere accolti.

  • Rigettato
    Violazione di legge – violazione del trattato sul funzionamento dell’unione europea (artt. 107 e ss.) - Reg. CE 22.3.1999, n. 659 - erronea applicazione della normativa comunitaria

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la misura presenta le caratteristiche di un aiuto di stato. Di conseguenza, l'erogazione doveva essere sospesa. La domanda di annullamento è infondata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere; contraddittorietà con atti precedenti; irrazionalità; violazione di legge

    L'obbligo di recupero/sospensione di aiuti di stato illegali prevale su norme nazionali che li legittimerebbero. La domanda è infondata.

  • Rigettato
    Esecuzione del decreto del 14.09.2006

    La domanda è infondata poiché la misura costituisce aiuto di stato illegale e la sua erogazione doveva essere sospesa.

  • Rigettato
    Danno da ritardo nella definizione del procedimento e nell'erogazione del contributo

    La domanda non può essere accolta poiché la parte appellata non ha diritto all'erogazione del contributo nella misura eccedente i 200.000,00 euro e non ha fornito la prova del quantum del danno.

  • Rigettato
    Danno da lesione di affidamento incolpevole

    La domanda non può essere accolta poiché la parte appellata non ha fornito prova adeguata del quantum del danno subito e non ha dimostrato di aver subito un danno maggiore del contributo effettivamente riconosciutole. Inoltre, le fatture relative ai costi sostenuti non sono accompagnate da prova di pagamento.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per aver ritenuto che la misura non costituisse aiuto di stato

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la misura presenta le caratteristiche di un aiuto di stato. Pertanto, la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso deve essere riformata.

  • Accolto
    Contraddittorietà della sentenza per aver affermato l'illegittimità del provvedimento di riduzione del contributo alla misura de minimis, senza annullarlo e riconoscendo un 'ristoro' risarcitorio

    La sentenza di primo grado è stata riformata in toto. Il ricorso di primo grado è stato respinto.

  • Accolto
    Erroneità nella quantificazione del danno e genericità della statuizione risarcitoria

    La sentenza di primo grado è stata riformata in toto. Il ricorso di primo grado è stato respinto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1658
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1658
Data del deposito : 3 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo