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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1610/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio; promossa da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo, Via
Edison 35, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Ballacchino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
03/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Priolo Gargallo (SR), alla via Pentapoli n. 36 presso lo studio dell'avv. Antonio Zizzi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3/5/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1897/2015, pubblicata l'8/10/2015, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e venivano altresì regolamentate le condizioni relative ai figli nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
15/01/2006.
In particolare, il ricorrente – atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - Per_1 chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento versato mensilmente in favore del predetto.
Con decreto del 17/5/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 16/01/2025 per la comparizione delle parti e assegnava il termine entro il 2/10/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Con istanza congiunta depositata il 3/9/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni del loro divorzio prevedendo la revoca del mantenimento previsto in favore del figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il Per_1 contestuale aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in €400,00 stante le Per_2 aumentate eIGenza della stessa, da versarsi direttamente in favore della figlia.
Con provvedimento del 9/1/2025, il G.o.P., Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa dinanzi al Giudice tabellarmente competente e con successiva ordinanza del
10/1/2025, il Presidente fissava udienza in data 20/5/2025.
Con provvedimento del 23/1/2025, il Presidente – a modifica del decreto precedentemente emesso – fissava l'udienza del 14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione senza previa assegnazione dei termini di rito atteso l'accordo congiunto sottoscritto dalle parti
Le parti chiedevano, quindi, di modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“a) revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ormai redditualmente autonomo, Per_1 ed a partire dal mese di Maggio 2024, data del deposito del ricorso giudiziale per la modifica delle condizioni di divorzio;
b) aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia da €265,00 mensili a €400,00, Per_2 stante le aumentate eIGenze della stessa, da versare direttamente in favore della figlia, alle coordinate che verranno comunicate. Detto aumento sarà riconosciuto a partire dal mese di giugno
2024 e pertanto verranno versati a titolo di differenze di mantenimento l'importo complessivo di
€405,00; Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat ed a partire dal secondo anno dal deposito della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
c) spese straordinarie in favore della figlia da corrispondere nella misura del 50%, Per_2 individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa
(prot. N. 153/Int.) in data 30/01/2020;
d) rinuncia da parte della IG.ra a richiedere qualsiasi importo a titolo di aumento Parte_2
Istat maturato sugli assegni di mantenimento di entrambi i figli ed , fino alla data della Per_1 Per_2 sottoscrizione della presente (Agosto 2024), che possono forfettariamente compensarsi con il riconoscimento degli arretrati che vengono riconosciuti dal IG. in favore della Parte_1 figlia già a partire dal mese di giugno 2024, pari ad €405,00, e versati in favore della stessa IG.ra
.” Parte_2
Ciò posto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della comune istanza.
Invero, l'accordo sulle questioni economiche relative al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e del sostentamento della figlia non presenta profili di contrarietà Per_1 Per_2 all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti, nonché conforme all'interesse della figlia, ad oggi maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Il Tribunale, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.;
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1897/2015, pubblicata in data 8/10/2015, dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/4/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1610/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio; promossa da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo, Via
Edison 35, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Ballacchino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
03/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Priolo Gargallo (SR), alla via Pentapoli n. 36 presso lo studio dell'avv. Antonio Zizzi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3/5/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1897/2015, pubblicata l'8/10/2015, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e venivano altresì regolamentate le condizioni relative ai figli nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
15/01/2006.
In particolare, il ricorrente – atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - Per_1 chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento versato mensilmente in favore del predetto.
Con decreto del 17/5/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 16/01/2025 per la comparizione delle parti e assegnava il termine entro il 2/10/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Con istanza congiunta depositata il 3/9/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni del loro divorzio prevedendo la revoca del mantenimento previsto in favore del figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il Per_1 contestuale aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in €400,00 stante le Per_2 aumentate eIGenza della stessa, da versarsi direttamente in favore della figlia.
Con provvedimento del 9/1/2025, il G.o.P., Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa dinanzi al Giudice tabellarmente competente e con successiva ordinanza del
10/1/2025, il Presidente fissava udienza in data 20/5/2025.
Con provvedimento del 23/1/2025, il Presidente – a modifica del decreto precedentemente emesso – fissava l'udienza del 14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione senza previa assegnazione dei termini di rito atteso l'accordo congiunto sottoscritto dalle parti
Le parti chiedevano, quindi, di modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“a) revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ormai redditualmente autonomo, Per_1 ed a partire dal mese di Maggio 2024, data del deposito del ricorso giudiziale per la modifica delle condizioni di divorzio;
b) aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia da €265,00 mensili a €400,00, Per_2 stante le aumentate eIGenze della stessa, da versare direttamente in favore della figlia, alle coordinate che verranno comunicate. Detto aumento sarà riconosciuto a partire dal mese di giugno
2024 e pertanto verranno versati a titolo di differenze di mantenimento l'importo complessivo di
€405,00; Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat ed a partire dal secondo anno dal deposito della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
c) spese straordinarie in favore della figlia da corrispondere nella misura del 50%, Per_2 individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa
(prot. N. 153/Int.) in data 30/01/2020;
d) rinuncia da parte della IG.ra a richiedere qualsiasi importo a titolo di aumento Parte_2
Istat maturato sugli assegni di mantenimento di entrambi i figli ed , fino alla data della Per_1 Per_2 sottoscrizione della presente (Agosto 2024), che possono forfettariamente compensarsi con il riconoscimento degli arretrati che vengono riconosciuti dal IG. in favore della Parte_1 figlia già a partire dal mese di giugno 2024, pari ad €405,00, e versati in favore della stessa IG.ra
.” Parte_2
Ciò posto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della comune istanza.
Invero, l'accordo sulle questioni economiche relative al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e del sostentamento della figlia non presenta profili di contrarietà Per_1 Per_2 all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti, nonché conforme all'interesse della figlia, ad oggi maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Il Tribunale, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.;
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1897/2015, pubblicata in data 8/10/2015, dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/4/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Veronica Milone