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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
Corte D'Appello Di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 607 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA (con l'Avv. Pt_1
Marcello Carnovale, con l'Avv. Umberto Ferrato, con l'Avv. Carmela Filice, con l'Avv. Stefania di Cato, con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli e con l'Avv. Maria
Teresa Pugliano) ---- appellante
E
, con l'Avv. Rosina Vennari ---- appellata CP_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Cancellazione bracciante - indebito.
Conclusioni per l'appellante: “… in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Rigettare le domande avversarie di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio inerente le prestazioni di disoccupazione anni 2005 e 2006 e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell di ripetere gli indebiti Pt_1 previdenziali per cui è causa, di cui alle diffide notificate il 10.5.2016, in ogni caso con vittoria i spese del giudizio.
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata: “... Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto
:
1) In Via principale rigettare l'appello proposto e confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
2) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi
a favore del procuratore costituito”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell' finalizzato ad Parte_2 Pt_1
ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli di competenza, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire un presunto indebito di € 9.721,92, relativo alle prestazioni di disoccupazione agricola (Cat. DSAGR. N. 1) per quegli anni.
2. Il Tribunale, sull'ordinario presupposto che gravasse sull'accipiens – e quindi sulla bracciante agricola – l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto lavorativo, ha ritenuto rispettato quest'onere per gli anni 2007
e 2008, prendendo atto delle sentenze prodotte dalla parte che, con provvedimento passato in giudicato, avevano disposto circa la sua reiscrizione negli elenchi di cui sopra, per detti anni.
Di conseguenza, ha ritenuto non dovuta la restituzione degli “indebiti” relativi a detti anni.
Per quanto attiene agli anni 2005 e 2006, parimenti, ha ritenuto non dovuta la restituzione delle indennità chieste dall accogliendo l'eccezione di Pt_1
prescrizione sollevata dalla parte privata, rilevando la mancata documentazione di validi atti interruttivi intermedi , da parte dell' ostativi alla maturazione Pt_1
della prescrizione decennale, disciplinante la materia dell'indebito.
Solo per quel che riguarda l'anno 2009, il Tribunale ha rigettato le domande della Sig.ra ravvisando, nella mancata prova della sussistenza di un Pt_2
valido rapporto lavorativo tra quest'ultima e l'indicato datore di lavoro (Soc.
Coop. San Pietro), il presupposto per l'obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola.
3. La sentenza è gravata d'appello dall' con atto depositato il 16/6/2022, Pt_1
il quale lamenta l'erroneità del provvedimento solo per quanto attiene alle indennità del 2005 e del 2006 che, diversamente da quanto stabilito dal tribunale, non sarebbero affatto cadute in prescrizione.
Infatti, la prescrizione, incontestatamente considerata decennale (stante la materia della ripetizione di indebito), decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
E poiché l'indennità di disoccupazione agricola è stata liquidata (e, quindi, il diritto poteva essere fatto valere) per il 2005, in data 5/7/2006 (su domanda presentata entro il 31/3/2006), e per il 2006, in data 25/7/2007 (su domanda presentata entro il 31/3/2007), siccome documentato dall' il termine Pt_1
decennale relativo alla DS 2005 scadeva, al più, il 5/7/2016 e quello della DS
2006, il 25/7/2017.
Pertanto, non era maturato al tempo della notifica delle diffide (10/5/2016).
4. La Sig.ra costituita anche in grado di appello, Parte_3
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame per insufficiente specificità dei motivi e resistendo nel merito.
5. All'udienza del 25/2/2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr.
Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello, peraltro, è pure fondato.
II.1 Non è oggetto di gravame incidentale la circostanza che la prescrizione, nella materia che occupa il presente giudizio, sia decennale, siccome affermata dal tribunale.
II.2 E' corretto, inoltre, quanto sostenuto dall' secondo cui la Pt_1
decorrenza della prescrizione si ha nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale giorno, rispetto alla documentata ricostruzione effettuata dall'Istituto previdenziale – e non contestata specificamente dall'appellata – deve intendersi decorrente dal giorno di effettivo pagamento delle provvidenze;
che, per la DSA
2005, è il 5/7/2006, mentre per la DSA 2006, è il 25/7/2007.
Sennonché, gli atti di diffida avversati dalla Sig.ra le sono stati notificati Pt_2 tutti il 10/5/2016; risulta evidente, quindi, che tale notifica è intervenuta prima che la prescrizione maturasse.
III. In ragione di ciò ed in mancanza di altre questioni, vista l'impugnazione solo parziale della sentenza del tribunale e l'assenza di gravame incidentale,
l'appello va accolto.
XIII. Le spese del doppio grado di giudizio rimangono compensate, in considerazione della complessiva reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso in data 16 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2005/21, resa in data 17 dicembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente, con riferimento agli indebiti per gli anni 2005 e 2006;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In Nome Del Popolo Italiano
Corte D'Appello Di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 607 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA (con l'Avv. Pt_1
Marcello Carnovale, con l'Avv. Umberto Ferrato, con l'Avv. Carmela Filice, con l'Avv. Stefania di Cato, con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli e con l'Avv. Maria
Teresa Pugliano) ---- appellante
E
, con l'Avv. Rosina Vennari ---- appellata CP_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Cancellazione bracciante - indebito.
Conclusioni per l'appellante: “… in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Rigettare le domande avversarie di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio inerente le prestazioni di disoccupazione anni 2005 e 2006 e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell di ripetere gli indebiti Pt_1 previdenziali per cui è causa, di cui alle diffide notificate il 10.5.2016, in ogni caso con vittoria i spese del giudizio.
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata: “... Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto
:
1) In Via principale rigettare l'appello proposto e confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
2) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi
a favore del procuratore costituito”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell' finalizzato ad Parte_2 Pt_1
ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli di competenza, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire un presunto indebito di € 9.721,92, relativo alle prestazioni di disoccupazione agricola (Cat. DSAGR. N. 1) per quegli anni.
2. Il Tribunale, sull'ordinario presupposto che gravasse sull'accipiens – e quindi sulla bracciante agricola – l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto lavorativo, ha ritenuto rispettato quest'onere per gli anni 2007
e 2008, prendendo atto delle sentenze prodotte dalla parte che, con provvedimento passato in giudicato, avevano disposto circa la sua reiscrizione negli elenchi di cui sopra, per detti anni.
Di conseguenza, ha ritenuto non dovuta la restituzione degli “indebiti” relativi a detti anni.
Per quanto attiene agli anni 2005 e 2006, parimenti, ha ritenuto non dovuta la restituzione delle indennità chieste dall accogliendo l'eccezione di Pt_1
prescrizione sollevata dalla parte privata, rilevando la mancata documentazione di validi atti interruttivi intermedi , da parte dell' ostativi alla maturazione Pt_1
della prescrizione decennale, disciplinante la materia dell'indebito.
Solo per quel che riguarda l'anno 2009, il Tribunale ha rigettato le domande della Sig.ra ravvisando, nella mancata prova della sussistenza di un Pt_2
valido rapporto lavorativo tra quest'ultima e l'indicato datore di lavoro (Soc.
Coop. San Pietro), il presupposto per l'obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola.
3. La sentenza è gravata d'appello dall' con atto depositato il 16/6/2022, Pt_1
il quale lamenta l'erroneità del provvedimento solo per quanto attiene alle indennità del 2005 e del 2006 che, diversamente da quanto stabilito dal tribunale, non sarebbero affatto cadute in prescrizione.
Infatti, la prescrizione, incontestatamente considerata decennale (stante la materia della ripetizione di indebito), decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
E poiché l'indennità di disoccupazione agricola è stata liquidata (e, quindi, il diritto poteva essere fatto valere) per il 2005, in data 5/7/2006 (su domanda presentata entro il 31/3/2006), e per il 2006, in data 25/7/2007 (su domanda presentata entro il 31/3/2007), siccome documentato dall' il termine Pt_1
decennale relativo alla DS 2005 scadeva, al più, il 5/7/2016 e quello della DS
2006, il 25/7/2017.
Pertanto, non era maturato al tempo della notifica delle diffide (10/5/2016).
4. La Sig.ra costituita anche in grado di appello, Parte_3
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame per insufficiente specificità dei motivi e resistendo nel merito.
5. All'udienza del 25/2/2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr.
Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello, peraltro, è pure fondato.
II.1 Non è oggetto di gravame incidentale la circostanza che la prescrizione, nella materia che occupa il presente giudizio, sia decennale, siccome affermata dal tribunale.
II.2 E' corretto, inoltre, quanto sostenuto dall' secondo cui la Pt_1
decorrenza della prescrizione si ha nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale giorno, rispetto alla documentata ricostruzione effettuata dall'Istituto previdenziale – e non contestata specificamente dall'appellata – deve intendersi decorrente dal giorno di effettivo pagamento delle provvidenze;
che, per la DSA
2005, è il 5/7/2006, mentre per la DSA 2006, è il 25/7/2007.
Sennonché, gli atti di diffida avversati dalla Sig.ra le sono stati notificati Pt_2 tutti il 10/5/2016; risulta evidente, quindi, che tale notifica è intervenuta prima che la prescrizione maturasse.
III. In ragione di ciò ed in mancanza di altre questioni, vista l'impugnazione solo parziale della sentenza del tribunale e l'assenza di gravame incidentale,
l'appello va accolto.
XIII. Le spese del doppio grado di giudizio rimangono compensate, in considerazione della complessiva reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso in data 16 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2005/21, resa in data 17 dicembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente, con riferimento agli indebiti per gli anni 2005 e 2006;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni