Sentenza 18 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00018/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2022, proposto da
AN UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scifo, Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia dell'Agenzia del Demanio e della Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di competenza, a rispondere in modo espresso alla richiesta di sdemanializzazione dell'area demaniale marittima di mq. 382 – Catasto terreni e S.I.D., Foglio 58, Allegato A, Sviluppo Z, mappali n.1236 e n. 556/parte sita in Comune di Pula (CA) e per la richiesta di decidere sulla stessa istanza di sdemanializzazione e/o regolarizzazione, eventualmente anche a mezzo nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie delle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Considerato che il ricorrente, con memoria del 16 gennaio 2023, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il presente ricorso, e ciò anche alla luce del contenuto delle note della Regione del 21 dicembre 2022;
2.Ritenuto dunque che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
3.Considerato che la difesa della Regione ha insistito per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore e –nella odierna udienza camerale- per la condanna del ricorrente per lite temeraria ex artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c.;
4.Ritenuti insussistenti i presupposti della lite temeraria e che tuttavia le spese del giudizio, per il principio della soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico del ricorrente, risultando fondata –ancorché assorbita dalla statuizione in rito di cui ai punti 1. e 2 .- l’eccezione regionale preliminare di irricevibilità del ricorso per deposito tardivo dello stesso, in quanto avvenuto oltre il termine di quindici giorni dal perfezionamento della notifica per il destinatario, prescritto dal combinato disposto degli artt. 45 e 87 c.p.a. Giova ricordare infatti che il rito del silenzio di cui all'art. 117 c.p.a. è un rito in camera di consiglio cui si applica l'art. 87, comma 3, c.p.a., per il quale sono dimezzati tutti i termini processuali, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti: deve intendersi quindi dimezzato anche il termine ordinario di deposito del ricorso previsto dall'art. 45, comma 1 c.p.a., che è ridotto da trenta a quindici giorni e decorre dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto processuale si è perfezionata anche per il destinatario (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 919). Nel caso di specie il ricorso è stato ricevuto dalle amministrazioni resistenti il giorno 10 novembre 2022 ed è stato depositato solo l’8 dicembre 2022, ben oltre i 15 giorni previsti dal codice del processo amministrativo;
5.Ritenuto pertanto che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Regione, potendo invece le spese essere compensate rispetto all’Agenzia del Demanio che ha assunto una posizione defilata nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Autonoma della Sardegna, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 oltre oneri accessori.
Compensa le spese di lite fra il ricorrente e l’Agenzia del Demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO