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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15842/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima sezione civile
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15842/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1
NOCERA, elettivamente domiciliati in Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto Torre n. 3 Piano
14, presso il difensore
ATTORI OPPONENTI
contro
e per essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
MARIO ZURLO, con domicilio virtuale all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parti attrici opponenti e Parte_1 Parte_1
“In via preliminare: accertata la qualifica di consumatore in capo all'opponente Parte_1
, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Torino in favore
[...] del Tribunale Ordinario di Venezia, quale Foro del Consumatore;
Ancora in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. n.
3938/2024 per le ragioni esposte in narrativa;
In principalità: accertare il difetto di legittimazione attiva in capo a oltre che Controparte_1
pagina 2 di 9 l'estinzione della fideiussione di cui è causa ai sensi dell'art. 1955 c.c. o, quanto meno per la posizione di , ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocarsi il D.I. Parte_1 opposto n. 3938/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.”
Parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRELIMINARE
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa,
l'avversa eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza dell'Ill.mo
Tribunale di Torino;
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa,
l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 99.580,59 condannare i sigg. (C.F. e Parte_1 C.F._1
( ) al pagamento, in favore della , Parte_1 C.F._2 CP_2 nella propria qualità di mandataria di , della somma di € 97.827,90 o di altra Controparte_1 somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.”
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la sig.ra Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3938/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
97.827,90 oltre interessi e spese riferendo: che il credito azionato trae origine da un contratto di leasing stipulato il 29.5.2009 tra Unicredit Leasing s.p.a. e la società garantito dai Controparte_3 medesimi attori mediante fideiussione;
che il contratto di leasing veniva risolto per inadempimento della società utilizzatrice e l'immobile restituito già prima del 2015; che successivamente il credito veniva ceduto da Unicredit Leasing S.p.A. a la quale Controparte_1 agiva in via monitoria per il recupero;
che il Tribunale di Torino era incompetente, con applicazione del foro del consumatore in favore del Tribunale di Venezia, atteso che il sig. non rivestiva alcun ruolo nella società garantita al momento della sottoscrizione della Pt_1 fideiussione;
che, peraltro, la convenuta opposta difettava di legittimazione attiva, attesa la mancata prova dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco;
che, per di più, la fideiussione era estinta ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c. per impossibilità di surrogazione e per mancata tempestiva escussione del debitore principale, cancellato dal registro imprese nel 2020; che non doveva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c..
Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore di quello di Venezia, accertarsi il difetto di legittimazione attiva della convenuta e l'estinzione della fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Si costituiva in giudizio la ( ), e per essa la mandataria Controparte_1 CP_1 contestando in fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. CP_2
Evidenziava, in particolare: che il credito azionato derivava dal contratto di leasing n. FS1230815 stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. e garantito dagli opponenti;
che il contratto Controparte_3 veniva risolto per inadempimento e il bene restituito, sicché in data 1.12.2020 acquistava CP_1 pro soluto il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999; che l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata, non essendo applicabile la disciplina consumeristica al sig. il quale, pur non rivestendo cariche formali nella Pt_1
era imprenditore e operava nell'ambito di un gruppo societario familiare, come Controparte_3
pagina 4 di 9 comprovato dalle visure e dai rapporti commerciali;
che la legittimazione attiva di è CP_1 pienamente dimostrata mediante produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, dell'elenco dei crediti ceduti e della documentazione contrattuale, secondo la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B.; che, peraltro, la garanzia prestata dagli attori non aveva natura di fideiussione, bensì di contratto autonomo di garanzia, con clausola di pagamento a prima richiesta, sicché sono inapplicabili gli artt. 1955 e 1957 c.c.; che, in ogni caso, gli attori avevano rinunciato espressamente alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1955 c.c. e alla decadenza ex art. 1957 c.c.; che, infine, ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, attesa la natura dilatoria dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, respingersi l'opposizione in quanto infondata, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, condannarsi gli attori al pagamento della somma di €
97.827,90 o di quella maggiore o minore accertanda.
1.3. Con ordinanza del 30.4.2025, ritenuto che con riferimento alla opponente Parte_1
l'opposizione non sia fondata su prova scritta alla luce della documentazione prodotta attestante l'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria, il Giudice, dichiarando la provvisoria esecutività del decreto opposto nei confronti di e in relazione all'opponente Parte_1
, le questioni sollevate relativamente alla sua natura di consumatore erano tali Parte_1 da non rendere opportuna la concessione della provvisoria esecutività del decreto, fissava udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In primis, gli opponenti eccepiscono l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del
Tribunale di Venezia, invocando il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, d.lgs. 206/2005 limitatamente all'opponente Pt_1
La questione richiede, pertanto, di stabilire se il sig. , garante, possa essere Parte_1 qualificato come consumatore.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “Il fideiussore persona fisica, anche se svolge una propria attività professionale, è considerato "consumatore" se stipula il contratto di garanzia per finalità esterne alla sua attività professionale” (Cass. n. 29746/2025) e che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo
pagina 5 di 9 al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.” (Cass. n. 25612/2025).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha sottoscritto la fideiussione in data 29.5.2009 (doc. Pt_1
5 opposta).
Dalla visura camerale della e dall'atto costitutivo (docc. 14 e H opposta) risulta Controparte_3 che egli non era socio né amministratore della società garantita alla data della stipula.
È vero che l'opponente ricopriva cariche in altre società con oggetto analogo (doc. N Pt_1 opposta) e che nel 2014-2015 ha assunto il ruolo di liquidatore della ma tali elementi CP_3 non provano l'esistenza di un gruppo societario né un collegamento funzionale diretto con la società garantita al momento della fideiussione.
La dichiarazione contenuta nel pegno su titoli (doc. T opposta), ove afferma di non essere Pt_1 consumatore, non è vincolante: si tratta di uno schema predisposto dal creditore e non può prevalere sulla qualificazione giuridica, che spetta al giudice.
Si ritiene, pertanto, che la fideiussione è stata rilasciata per scopi privati, atteso che dalla documentazione prodotta (doc. H opposta) risulta che la società garantita era partecipata e amministrata da congiunti del garante (moglie e figlia), circostanza che, pur non provando in modo diretto lo scopo soggettivo, consente di ritenere che la garanzia sia stata prestata per ragioni personali e non nell'ambito di un'attività professionale.
Pertanto, l'opponente deve essere qualificato come consumatore, con applicazione del Pt_1 foro esclusivo del Tribunale di Venezia di cui all'art. 33 Codice del Consumo.
L'eccezione di incompetenza è dunque fondata limitatamente alla posizione dell'opponente mentre resta ferma la competenza per l'opponente , non consumatrice. Pt_1 Pt_1
2.2. L'eccezione sollevata dalle opponenti relativa al difetto di legittimazione attiva di non CP_1 risulta fondata.
Sul punto è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'aspetto della prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
Spesso, si è rilevato il difetto di titolarità del credito e il relativo difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto proprio in virtù del mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano processuale, come affermato dalla Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data in vari modi e in particolare con la produzione:
pagina 6 di 9 • dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto
(con indicazione del “Ndg” specifico);
• del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
• di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata adeguata notizia della cessione;
• di dichiarazioni confessorie della cedente.
Pertanto, si ritiene efficace la cessione allorché risultino soddisfatti due distinti criteri: il primo, di tipo sostanziale, che risulti provata la cessione;
il secondo, a carattere temporale, che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto (Cass. n.
10200/2021).
Nel caso di specie, entrambi i criteri risultano pienamente soddisfatti come anche da documentazione prodotta da parte convenuta opposta:
• avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 11 opposta);
• comunicazione di avvenuta cessione (doc. R opposta);
• avvenuta cessione nel 2020 e successivo decreto ingiuntivo n. 3938/2024.
2.3. Gli opponenti hanno chiesto l'applicazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. qualificando la garanzia personale sottoscritta il 29.5.2009 in relazione al contratto di leasing FS 1230815 come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Di contro, l'opposta sostiene che il negozio è autonomo, richiamando la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta”, le rinunce alle eccezioni e la dispensa dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., citando a sostegno una sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 3947/2010), secondo cui la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” sarebbe incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione.
Ebbene, il documento contrattuale agli atti (doc. 5 opposta) merita un'analisi attenta: la clausola di pagamento immediato al punto 5 nel quale si prevede “Ciascuno dei Fideiussori dovrà pagare immediatamente a UniCredit Leasing, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte del Cliente, tutto quanto UniCredit Leasing indicherà come dovutole in relazione al Contratto.”; le rinunce espressamente previste al punto 7 nel quale si prevede “I
Fideiussori rinunciano espressamente ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1945 del Codice Civile, della liberazione di cui all'articolo 1955 del Codice Civile ed altresì del beneficio della preventiva escussione del Cliente.” e la deroga all'art. 1957 c.c. al pagina 7 di 9 punto 8 nel quale si prevede “UniCredit Leasing sarà dispensata dall'onere di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile.”.
Tali clausole non si limitano a rafforzare la garanzia, ma escludono il principio di accessorietà tipico della fideiussione.
La rinuncia all'art. 1945 c.c. priva il garante della possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale;
la rinuncia all'art. 1955 c.c. elimina la tutela legata alla surrogazione;
la deroga all'art. 1957 c.c. sottrae il creditore all'onere di agire entro il termine semestrale.
Si tratta di elementi che, letti congiuntamente alla clausola di pagamento “a semplice richiesta”, delineano un vincolo autonomo, svincolato dalle vicende del rapporto principale.
Tale impostazione viene confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La rinuncia alle eccezioni ex art. 1945 c.c., unitamente alla previsione di pagamento a prima richiesta, è incompatibile con la struttura tipica della fideiussione e consente di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 19693/2022) e in linea con questo orientamento recentemente si è ribadito che “Non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione “fideiussione” contenuta nel contratto, il giudice deve verificare se l'assetto negoziale riveli una causa autonoma di indennizzo. L'autonomia si evince dall'obbligo del garante di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” del creditore, anche in caso di opposizione del debitore, nonché dalla espressa deroga all'art. 1957 c.c. e dalla impossibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale. Tali elementi sono incompatibili con la struttura tipica della fideiussione e consentono di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 17073/2024) e che “La sola clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni” non è sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma;
occorre accertare la reale e comune volontà delle parti desumibile dall'esame del contratto nel suo complesso. Quando il contratto contiene rinunce alle eccezioni ex art. 1945
c.c., alla liberazione ex art. 1955 c.c. e alla preventiva escussione, unitamente alla deroga all'art. 1957 c.c., si configura un vincolo svincolato dalle vicende del rapporto principale, tipico del contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 13666/2025).
Pertanto, alla luce delle clausole contrattuali e dei principi giurisprudenziali, la garanzia prestata dagli opponenti e deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia. Pt_1 Pt_1
Ciò comporta che il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale e non trova applicazione l'art. 1955 c.c., espressamente derogato.
pagina 8 di 9 Restano irrilevanti, per l'opponente , le doglianze fondate sulla disciplina della Pt_1 fideiussione, mentre per l'opponente la questione non viene esaminata nel merito per Pt_1
l'incompetenza precedentemente dichiarata.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è infondata limitatamente all'opponente e il Pt_1 decreto deve essere confermato nei suoi confronti.
3. Le spese sono compensate per l'intero in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale Civile adito per essere competente il Tribunale di Venezia limitatamente alla posizione di parte attrice opponente , con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 3938/2024 nei suoi confronti;
Assegna termine di legge per la riassunzione avanti al Giudice competente;
Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 3938/2024 nei suoi confronti;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima sezione civile
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15842/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1
NOCERA, elettivamente domiciliati in Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto Torre n. 3 Piano
14, presso il difensore
ATTORI OPPONENTI
contro
e per essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
MARIO ZURLO, con domicilio virtuale all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parti attrici opponenti e Parte_1 Parte_1
“In via preliminare: accertata la qualifica di consumatore in capo all'opponente Parte_1
, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Torino in favore
[...] del Tribunale Ordinario di Venezia, quale Foro del Consumatore;
Ancora in via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. n.
3938/2024 per le ragioni esposte in narrativa;
In principalità: accertare il difetto di legittimazione attiva in capo a oltre che Controparte_1
pagina 2 di 9 l'estinzione della fideiussione di cui è causa ai sensi dell'art. 1955 c.c. o, quanto meno per la posizione di , ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocarsi il D.I. Parte_1 opposto n. 3938/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.”
Parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRELIMINARE
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa,
l'avversa eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza dell'Ill.mo
Tribunale di Torino;
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa,
l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 99.580,59 condannare i sigg. (C.F. e Parte_1 C.F._1
( ) al pagamento, in favore della , Parte_1 C.F._2 CP_2 nella propria qualità di mandataria di , della somma di € 97.827,90 o di altra Controparte_1 somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.”
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la sig.ra Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3938/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
97.827,90 oltre interessi e spese riferendo: che il credito azionato trae origine da un contratto di leasing stipulato il 29.5.2009 tra Unicredit Leasing s.p.a. e la società garantito dai Controparte_3 medesimi attori mediante fideiussione;
che il contratto di leasing veniva risolto per inadempimento della società utilizzatrice e l'immobile restituito già prima del 2015; che successivamente il credito veniva ceduto da Unicredit Leasing S.p.A. a la quale Controparte_1 agiva in via monitoria per il recupero;
che il Tribunale di Torino era incompetente, con applicazione del foro del consumatore in favore del Tribunale di Venezia, atteso che il sig. non rivestiva alcun ruolo nella società garantita al momento della sottoscrizione della Pt_1 fideiussione;
che, peraltro, la convenuta opposta difettava di legittimazione attiva, attesa la mancata prova dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco;
che, per di più, la fideiussione era estinta ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c. per impossibilità di surrogazione e per mancata tempestiva escussione del debitore principale, cancellato dal registro imprese nel 2020; che non doveva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c..
Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore di quello di Venezia, accertarsi il difetto di legittimazione attiva della convenuta e l'estinzione della fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Si costituiva in giudizio la ( ), e per essa la mandataria Controparte_1 CP_1 contestando in fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. CP_2
Evidenziava, in particolare: che il credito azionato derivava dal contratto di leasing n. FS1230815 stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. e garantito dagli opponenti;
che il contratto Controparte_3 veniva risolto per inadempimento e il bene restituito, sicché in data 1.12.2020 acquistava CP_1 pro soluto il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999; che l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata, non essendo applicabile la disciplina consumeristica al sig. il quale, pur non rivestendo cariche formali nella Pt_1
era imprenditore e operava nell'ambito di un gruppo societario familiare, come Controparte_3
pagina 4 di 9 comprovato dalle visure e dai rapporti commerciali;
che la legittimazione attiva di è CP_1 pienamente dimostrata mediante produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, dell'elenco dei crediti ceduti e della documentazione contrattuale, secondo la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B.; che, peraltro, la garanzia prestata dagli attori non aveva natura di fideiussione, bensì di contratto autonomo di garanzia, con clausola di pagamento a prima richiesta, sicché sono inapplicabili gli artt. 1955 e 1957 c.c.; che, in ogni caso, gli attori avevano rinunciato espressamente alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1955 c.c. e alla decadenza ex art. 1957 c.c.; che, infine, ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, attesa la natura dilatoria dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, respingersi l'opposizione in quanto infondata, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, condannarsi gli attori al pagamento della somma di €
97.827,90 o di quella maggiore o minore accertanda.
1.3. Con ordinanza del 30.4.2025, ritenuto che con riferimento alla opponente Parte_1
l'opposizione non sia fondata su prova scritta alla luce della documentazione prodotta attestante l'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria, il Giudice, dichiarando la provvisoria esecutività del decreto opposto nei confronti di e in relazione all'opponente Parte_1
, le questioni sollevate relativamente alla sua natura di consumatore erano tali Parte_1 da non rendere opportuna la concessione della provvisoria esecutività del decreto, fissava udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In primis, gli opponenti eccepiscono l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del
Tribunale di Venezia, invocando il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, d.lgs. 206/2005 limitatamente all'opponente Pt_1
La questione richiede, pertanto, di stabilire se il sig. , garante, possa essere Parte_1 qualificato come consumatore.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “Il fideiussore persona fisica, anche se svolge una propria attività professionale, è considerato "consumatore" se stipula il contratto di garanzia per finalità esterne alla sua attività professionale” (Cass. n. 29746/2025) e che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo
pagina 5 di 9 al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.” (Cass. n. 25612/2025).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha sottoscritto la fideiussione in data 29.5.2009 (doc. Pt_1
5 opposta).
Dalla visura camerale della e dall'atto costitutivo (docc. 14 e H opposta) risulta Controparte_3 che egli non era socio né amministratore della società garantita alla data della stipula.
È vero che l'opponente ricopriva cariche in altre società con oggetto analogo (doc. N Pt_1 opposta) e che nel 2014-2015 ha assunto il ruolo di liquidatore della ma tali elementi CP_3 non provano l'esistenza di un gruppo societario né un collegamento funzionale diretto con la società garantita al momento della fideiussione.
La dichiarazione contenuta nel pegno su titoli (doc. T opposta), ove afferma di non essere Pt_1 consumatore, non è vincolante: si tratta di uno schema predisposto dal creditore e non può prevalere sulla qualificazione giuridica, che spetta al giudice.
Si ritiene, pertanto, che la fideiussione è stata rilasciata per scopi privati, atteso che dalla documentazione prodotta (doc. H opposta) risulta che la società garantita era partecipata e amministrata da congiunti del garante (moglie e figlia), circostanza che, pur non provando in modo diretto lo scopo soggettivo, consente di ritenere che la garanzia sia stata prestata per ragioni personali e non nell'ambito di un'attività professionale.
Pertanto, l'opponente deve essere qualificato come consumatore, con applicazione del Pt_1 foro esclusivo del Tribunale di Venezia di cui all'art. 33 Codice del Consumo.
L'eccezione di incompetenza è dunque fondata limitatamente alla posizione dell'opponente mentre resta ferma la competenza per l'opponente , non consumatrice. Pt_1 Pt_1
2.2. L'eccezione sollevata dalle opponenti relativa al difetto di legittimazione attiva di non CP_1 risulta fondata.
Sul punto è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'aspetto della prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
Spesso, si è rilevato il difetto di titolarità del credito e il relativo difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto proprio in virtù del mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano processuale, come affermato dalla Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data in vari modi e in particolare con la produzione:
pagina 6 di 9 • dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto
(con indicazione del “Ndg” specifico);
• del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
• di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata adeguata notizia della cessione;
• di dichiarazioni confessorie della cedente.
Pertanto, si ritiene efficace la cessione allorché risultino soddisfatti due distinti criteri: il primo, di tipo sostanziale, che risulti provata la cessione;
il secondo, a carattere temporale, che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto (Cass. n.
10200/2021).
Nel caso di specie, entrambi i criteri risultano pienamente soddisfatti come anche da documentazione prodotta da parte convenuta opposta:
• avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 11 opposta);
• comunicazione di avvenuta cessione (doc. R opposta);
• avvenuta cessione nel 2020 e successivo decreto ingiuntivo n. 3938/2024.
2.3. Gli opponenti hanno chiesto l'applicazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. qualificando la garanzia personale sottoscritta il 29.5.2009 in relazione al contratto di leasing FS 1230815 come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Di contro, l'opposta sostiene che il negozio è autonomo, richiamando la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta”, le rinunce alle eccezioni e la dispensa dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., citando a sostegno una sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 3947/2010), secondo cui la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” sarebbe incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione.
Ebbene, il documento contrattuale agli atti (doc. 5 opposta) merita un'analisi attenta: la clausola di pagamento immediato al punto 5 nel quale si prevede “Ciascuno dei Fideiussori dovrà pagare immediatamente a UniCredit Leasing, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte del Cliente, tutto quanto UniCredit Leasing indicherà come dovutole in relazione al Contratto.”; le rinunce espressamente previste al punto 7 nel quale si prevede “I
Fideiussori rinunciano espressamente ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1945 del Codice Civile, della liberazione di cui all'articolo 1955 del Codice Civile ed altresì del beneficio della preventiva escussione del Cliente.” e la deroga all'art. 1957 c.c. al pagina 7 di 9 punto 8 nel quale si prevede “UniCredit Leasing sarà dispensata dall'onere di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile.”.
Tali clausole non si limitano a rafforzare la garanzia, ma escludono il principio di accessorietà tipico della fideiussione.
La rinuncia all'art. 1945 c.c. priva il garante della possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale;
la rinuncia all'art. 1955 c.c. elimina la tutela legata alla surrogazione;
la deroga all'art. 1957 c.c. sottrae il creditore all'onere di agire entro il termine semestrale.
Si tratta di elementi che, letti congiuntamente alla clausola di pagamento “a semplice richiesta”, delineano un vincolo autonomo, svincolato dalle vicende del rapporto principale.
Tale impostazione viene confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La rinuncia alle eccezioni ex art. 1945 c.c., unitamente alla previsione di pagamento a prima richiesta, è incompatibile con la struttura tipica della fideiussione e consente di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 19693/2022) e in linea con questo orientamento recentemente si è ribadito che “Non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione “fideiussione” contenuta nel contratto, il giudice deve verificare se l'assetto negoziale riveli una causa autonoma di indennizzo. L'autonomia si evince dall'obbligo del garante di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” del creditore, anche in caso di opposizione del debitore, nonché dalla espressa deroga all'art. 1957 c.c. e dalla impossibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale. Tali elementi sono incompatibili con la struttura tipica della fideiussione e consentono di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 17073/2024) e che “La sola clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni” non è sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma;
occorre accertare la reale e comune volontà delle parti desumibile dall'esame del contratto nel suo complesso. Quando il contratto contiene rinunce alle eccezioni ex art. 1945
c.c., alla liberazione ex art. 1955 c.c. e alla preventiva escussione, unitamente alla deroga all'art. 1957 c.c., si configura un vincolo svincolato dalle vicende del rapporto principale, tipico del contratto autonomo di garanzia.” (Cass. n. 13666/2025).
Pertanto, alla luce delle clausole contrattuali e dei principi giurisprudenziali, la garanzia prestata dagli opponenti e deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia. Pt_1 Pt_1
Ciò comporta che il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale e non trova applicazione l'art. 1955 c.c., espressamente derogato.
pagina 8 di 9 Restano irrilevanti, per l'opponente , le doglianze fondate sulla disciplina della Pt_1 fideiussione, mentre per l'opponente la questione non viene esaminata nel merito per Pt_1
l'incompetenza precedentemente dichiarata.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è infondata limitatamente all'opponente e il Pt_1 decreto deve essere confermato nei suoi confronti.
3. Le spese sono compensate per l'intero in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale Civile adito per essere competente il Tribunale di Venezia limitatamente alla posizione di parte attrice opponente , con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 3938/2024 nei suoi confronti;
Assegna termine di legge per la riassunzione avanti al Giudice competente;
Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 3938/2024 nei suoi confronti;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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