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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bergamo
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2025
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da con l'avv. COMI STEFANO Parte_1
Contro
con l'avv. MAFFETTINI FLAMINIO Controparte_1
CP_2
Il giorno 07/10/2025 innanzi al GI dott. Fazia Gusberti , è comparso l'avv. COMI STEFANO per che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come Parte_1
rassegnate.
E' altresì comparso l'avv. Federica Maucci in sostituzione dell'avv. MAFFETTINI FLAMINIO
per che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1
come rassegnate.
IL GIUDICE
Aggiorna l'udienza alle ore 13.45 per lettura sentenza e dispositivo.
I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal comparire.
Alle ore 13.45 viene riaperto il verbale,
il Giudice pronuncia la seguente sentenza N.R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III Sezione Civile
Il Tribunale di BERGAMO, nella persona del Giudice Onorario dott. Fazia Gusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025
promossa da
, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. COMI STEFANO che la rappresenta Parte_1
giusta procura
- ricorrente -
contro
, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. MAFFETTINI FLAMINIO che Controparte_1
la rappresenta giusta procura
- resistente –
e
CP_2
- resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione, la sig.ra come in atti rappresentata e Parte_1
difesa, conveniva in giudizio i signori e , per veder convalidato l'intimato Controparte_1 CP_2
sfratto relativamente all'immobile sito in Terno d'Isola (Bg) Via Roma n. 32 composta da appartamento, identificato catastalmente al foglio 6 particella 1026 sub. 30 cat. A/2, cl1, consistenza: 4 vani. Deduceva la locatrice di aver concesso in locazione ad uso abitativo ai convenuti il predetto immobile, con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.09.2022 al n. 1963, serie3 T , per la durata di due anni, dal 18.09.2022 al 17.09.2024, senza possibilità di rinnovo. Deduceva pertanto che il contratto aveva concluso i propri effetti sin dal 17.09.2024, senza che i conduttori avessero riconsegnato l'immobile alla proprietà.
La causa veniva rubricata al n. RG 6507/2024.
In data 18/11/2024 si costituiva il sig col patrocinio dell'avv. Flaminio Maffettini il quale Controparte_1
contestava che il contratto non può considerarsi di natura transitoria stante la durata biennale, nonché l'assenza,
nel contratto, dell'indicazione della ragione di una locazione ad uso transitorio, rilevando altresì come il conduttore avesse la propria stabile residenza nell'immobile concessogli in locazione.
Chiedeva pertanto il rigetto della convalida dell'intimato sfratto per finita locazione con accertamento e dichiarazione che il contratto di locazione non ha natura transitoria.
All'udienza del 19/11/2024 nessuno compariva per l'intimato d il giudice riservava la decisione CP_2
sulle domande formulate dalle parti costituite.
Con ordinanza resa a scioglimento di riserva datata 2 gennaio 2025, il giudice non concedeva l'ordinanza di rilascio, disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice della notifica dell'ordinanza all'intimato non comparso, assegnando termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Veniva così rubricata la causa RG n. 2/2025 e il sig. con memoria del 14/4/2025, Controparte_1
eccependo il mancato esperimento della mediazione, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo gli ordinari parametri, nonché la condanna ex art. 96 cpc
Con memoria integrativa del 19 maggio 2025, parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di cessazione del contratto di locazione inter partes alla scadenza del 17.09.2024, per la condanna dei conduttori al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose in favore degli attuali proprietari, e condanna dei conduttori alla rifusione delle spese di lite.
Alla prima udienza chiamata per il giorno 20 maggio 2025 le parti costituite si riportavano ai rispettivi scritti difensivi per poi chiedere un breve rinvio per tentare la conciliazione alla presenza delle parti.
Il giudice dichiarava quindi la contumacia del sig. e rinviava, al fine di esperire il tentativo di CP_2
conciliazione, all'udienza del 8 luglio 2025. A tale udienza, divenuto nelle more il sottoscritto giudice assegnatario del fascicolo, preso atto della mancata comparizione personale del convenuto costituitosi, su istanza della difesa di quest'ultimo, la causa veniva rinviata ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente questo giudice osserva che la presente causa deve essere dichiarata improcedibile.
Infatti, come tempestivamente eccepito da parte resistente, il ricorrente non ha dato corso all'esperimento della mediazione obbligatoria prevista e disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010 a mente del quale “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … locazione … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. …il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nella fattispecie concreta, il termine per l'introduzione della mediazione, pur avendo natura ordinatoria e non perentoria, era stato assegnato dal giudice dello sfratto con ordinanza del 2 gennaio 2025 e nessuna delle parti vi ha dato corso, non avendone nemmeno proposto l'avvio, sino all'udienza fissata per il giorno 20 maggio
2025.
Per tale motivo la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto alla richiesta di parte resistente costituitasi di condanna del locatore ricorrente ex art. 96 c.p.c., pur non potendo aver alcuna rilevanza né il fatto che la mediazione non sia stata introdotta per la pendenza di trattative,
né il fatto che ora i conduttori si sarebbero resi morosi nel pagamento del canone locativo, per il quale parte ricorrente ha riferito di aver già azionato separata ed autonoma intimazione di sfratto per morosità, ritiene questo giudice che la stessa debba essere rigettata.
Invero la ratio dell'art. 96 c.p.c. è quella di sanzionare la condotta scorretta, e quindi illecita, della parte che,
pur sapendo di essere nel torto, comunque agisce o resiste in giudizio con mala fede oppure della parte che,
pur potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ugualmente agisce o resiste in giudizio (colpa grave).
Come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19948/2023) “La responsabilità ex art. 96,
comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”.
Nel caso in esame, in assenza di prova della malafede o della colpa grave di parte ricorrente, tale domanda deve essere respinta.
Le spese di causa, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia (annualità del canone), ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, applicando i valori minimi stante la pronuncia di mero rito e la contenuta attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
- dichiara l'improcedibilità della domanda,
- condanna il ricorrente signor a rifondere alla ricorrente, le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA. ed IVA se ed in quanto dovuta, con distrazione in favore del difensore avv. Flaminio Maffettini.
Così deciso in Bergamo 07/10/2025.
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Fazia Gusberti
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2025
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da con l'avv. COMI STEFANO Parte_1
Contro
con l'avv. MAFFETTINI FLAMINIO Controparte_1
CP_2
Il giorno 07/10/2025 innanzi al GI dott. Fazia Gusberti , è comparso l'avv. COMI STEFANO per che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come Parte_1
rassegnate.
E' altresì comparso l'avv. Federica Maucci in sostituzione dell'avv. MAFFETTINI FLAMINIO
per che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1
come rassegnate.
IL GIUDICE
Aggiorna l'udienza alle ore 13.45 per lettura sentenza e dispositivo.
I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal comparire.
Alle ore 13.45 viene riaperto il verbale,
il Giudice pronuncia la seguente sentenza N.R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III Sezione Civile
Il Tribunale di BERGAMO, nella persona del Giudice Onorario dott. Fazia Gusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025
promossa da
, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. COMI STEFANO che la rappresenta Parte_1
giusta procura
- ricorrente -
contro
, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. MAFFETTINI FLAMINIO che Controparte_1
la rappresenta giusta procura
- resistente –
e
CP_2
- resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione, la sig.ra come in atti rappresentata e Parte_1
difesa, conveniva in giudizio i signori e , per veder convalidato l'intimato Controparte_1 CP_2
sfratto relativamente all'immobile sito in Terno d'Isola (Bg) Via Roma n. 32 composta da appartamento, identificato catastalmente al foglio 6 particella 1026 sub. 30 cat. A/2, cl1, consistenza: 4 vani. Deduceva la locatrice di aver concesso in locazione ad uso abitativo ai convenuti il predetto immobile, con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.09.2022 al n. 1963, serie3 T , per la durata di due anni, dal 18.09.2022 al 17.09.2024, senza possibilità di rinnovo. Deduceva pertanto che il contratto aveva concluso i propri effetti sin dal 17.09.2024, senza che i conduttori avessero riconsegnato l'immobile alla proprietà.
La causa veniva rubricata al n. RG 6507/2024.
In data 18/11/2024 si costituiva il sig col patrocinio dell'avv. Flaminio Maffettini il quale Controparte_1
contestava che il contratto non può considerarsi di natura transitoria stante la durata biennale, nonché l'assenza,
nel contratto, dell'indicazione della ragione di una locazione ad uso transitorio, rilevando altresì come il conduttore avesse la propria stabile residenza nell'immobile concessogli in locazione.
Chiedeva pertanto il rigetto della convalida dell'intimato sfratto per finita locazione con accertamento e dichiarazione che il contratto di locazione non ha natura transitoria.
All'udienza del 19/11/2024 nessuno compariva per l'intimato d il giudice riservava la decisione CP_2
sulle domande formulate dalle parti costituite.
Con ordinanza resa a scioglimento di riserva datata 2 gennaio 2025, il giudice non concedeva l'ordinanza di rilascio, disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice della notifica dell'ordinanza all'intimato non comparso, assegnando termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Veniva così rubricata la causa RG n. 2/2025 e il sig. con memoria del 14/4/2025, Controparte_1
eccependo il mancato esperimento della mediazione, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo gli ordinari parametri, nonché la condanna ex art. 96 cpc
Con memoria integrativa del 19 maggio 2025, parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di cessazione del contratto di locazione inter partes alla scadenza del 17.09.2024, per la condanna dei conduttori al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose in favore degli attuali proprietari, e condanna dei conduttori alla rifusione delle spese di lite.
Alla prima udienza chiamata per il giorno 20 maggio 2025 le parti costituite si riportavano ai rispettivi scritti difensivi per poi chiedere un breve rinvio per tentare la conciliazione alla presenza delle parti.
Il giudice dichiarava quindi la contumacia del sig. e rinviava, al fine di esperire il tentativo di CP_2
conciliazione, all'udienza del 8 luglio 2025. A tale udienza, divenuto nelle more il sottoscritto giudice assegnatario del fascicolo, preso atto della mancata comparizione personale del convenuto costituitosi, su istanza della difesa di quest'ultimo, la causa veniva rinviata ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente questo giudice osserva che la presente causa deve essere dichiarata improcedibile.
Infatti, come tempestivamente eccepito da parte resistente, il ricorrente non ha dato corso all'esperimento della mediazione obbligatoria prevista e disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010 a mente del quale “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … locazione … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. …il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nella fattispecie concreta, il termine per l'introduzione della mediazione, pur avendo natura ordinatoria e non perentoria, era stato assegnato dal giudice dello sfratto con ordinanza del 2 gennaio 2025 e nessuna delle parti vi ha dato corso, non avendone nemmeno proposto l'avvio, sino all'udienza fissata per il giorno 20 maggio
2025.
Per tale motivo la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto alla richiesta di parte resistente costituitasi di condanna del locatore ricorrente ex art. 96 c.p.c., pur non potendo aver alcuna rilevanza né il fatto che la mediazione non sia stata introdotta per la pendenza di trattative,
né il fatto che ora i conduttori si sarebbero resi morosi nel pagamento del canone locativo, per il quale parte ricorrente ha riferito di aver già azionato separata ed autonoma intimazione di sfratto per morosità, ritiene questo giudice che la stessa debba essere rigettata.
Invero la ratio dell'art. 96 c.p.c. è quella di sanzionare la condotta scorretta, e quindi illecita, della parte che,
pur sapendo di essere nel torto, comunque agisce o resiste in giudizio con mala fede oppure della parte che,
pur potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ugualmente agisce o resiste in giudizio (colpa grave).
Come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19948/2023) “La responsabilità ex art. 96,
comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”.
Nel caso in esame, in assenza di prova della malafede o della colpa grave di parte ricorrente, tale domanda deve essere respinta.
Le spese di causa, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia (annualità del canone), ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, applicando i valori minimi stante la pronuncia di mero rito e la contenuta attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
- dichiara l'improcedibilità della domanda,
- condanna il ricorrente signor a rifondere alla ricorrente, le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA. ed IVA se ed in quanto dovuta, con distrazione in favore del difensore avv. Flaminio Maffettini.
Così deciso in Bergamo 07/10/2025.
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Fazia Gusberti