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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili di primo grado, riunite ed iscritte al n. 1477/2022 e al n. 1517/2022 RGAC, pendenti: TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 cesca domiciliato nel suo Studio, sito in Trento, in Via Filippo Serafini n. 9, giusta procura allegata in atti
E (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
Pizzi miciliato nel suo Studio, sito in Trento, in Piazza C. Battisti n. 26, giusta procura allegata in atti
- Opponenti, attori in senso formale - NEI CONFRONTI DI
(C.F. - P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sa, . Controparte_1 Controparte_2 tita IVA egale P.IVA_3 P.IVA_2
e p.t., rappresentat ll'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Trento, in Via Degli Orti, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Tomasoni
- Opposta, convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2022 (R.G. n. 743/2022) pubblicato il 27 Aprile 2022 ed emesso dal Tribunale di Trento.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza, dai precedenti atti di causa e da comparse conclusionali e memorie di replica versati in atti
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con distinto atto di citazione, gli attori e Parte_1 Parte_2 hanno fatto opposizione avvers ti
[...] ale di Trento n. 271/2022 (R.G. n. 743/2022), pubblicato il 27 Aprile 2022 ed emesso a favore della società e Controparte_1 loro notificato dalla stessa. In particolare, nel giudizio iscritto al n. 1477 del 2022 RGAC, Parte_1
ha dedotto:
[...] ia preliminare, una eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
b) l'in er decreto ingiuntivo per carenza degli elementi essenziali, posto che nella documentazione allegata non risultavano individuabili gli elementi e le pattuizioni che dovrebbero regolare il rapporto tra le parti;
c) nel merito, la prescrizione del credito oggetto del ricorso e, in ogni caso, l'indeterminatezza della causa dell'obbligazione imputata all'opponente nonché la nullità e decadenza dell'azione promossa nei suoi confronti;
d) la decadenza dalla garanzia personale per mala fede e cattiva gestione del creditore nonché l'inefficacia della garanzia fideiussoria asseritamente prestata dall'opponente. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: nel merito, in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, nullo e/o annullare e/o dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 27.04.2022 (sub. n. 743/22 RG – GI dott. M. Rigon) per quanto concerne le pretese rivolte contro procedendo alla revoca dello stesso Parte_1 sempre in riferimento al sig. dunque, rigettare tutte le domande Parte_1 proposte da roposte contro l'opponente con ogni Controparte_1 conseguente st ettamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale delle domande avanzate da
[...] in forza del decreto ingiuntivo n. 271/2022 oppo Controparte_4
e la pretesa creditoria dell'odierna opposta a quanto risulterà provato in corso di causa;
in ogni caso: ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione al decreto fondata su prova scritta (addirittura prodotta dalla convenuta opposta) e di facile e pronta soluzione;
in ogni caso: con integrale rifusione delle competenze e spese di lite, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge;
in via istruttoria: ogni istanza istruttoria riservata nei termini di rito. Con ogni più ampia riserva consentita”.
2. Nel giudizio riunito iscritto al n. 1517 del 2022 RGAC, l'opponente ha dedotto che: 2 a) era stata costituita il 3.6.08 e iscritta nel Registro Controparte_5 delle Imprese in data 11.6.08 (doc. 1) e che il documento avversario sub 3 induceva ad osservare che: la prima facciata non era datata, ma riportava la data di un invio per fax, la seconda era priva di data, ma vi era traccia di un ulteriore invio per fax datato 13.6.08, il fax della terza facciata portava una data (11.7.08), che coincideva con l'iscrizione di Controparte_5 presso CCIAA;
la “garanzia”, dunque, sarebbe stata contratto “cronologicamente” inesistente, in quanto uno dei contraenti non esisteva;
b) non vi era prova, che fosse titolata a far Controparte_1 valere il rapporto per cui onoscersi la legale rappresentanza della creditrice;
c) mancava la dimostrazione, che il credito originario (sorto in capo a Consum.it e contro ) fosse stato davvero oggetto di CP_5 cessione a favore dell d) in concreto, avrebbe dovuto dimettere l'atto di cessione o, CP_1 comunque, un asi altro documento, ovviamente successivo alla cessione stessa, da cui potesse evincersi, che il rapporto oggetto di causa era approdato ad , documentando, ovviamente, i “passaggi” CP_1 intermedi;
e) non aveva mai ottenuto alcuna precisazione circa le condizioni di contratto (dalla documentazione dimessa emerge solo la somma finanziata, l'ammontare della rata e il relativo numero). Era, dunque, impossibile “collegare” il finanziamento alla “coobligazione” imputata agli opponenti;
f) l'inesistenza (e comunque l'omessa indicazione) di una “causa” a fondamento della pretesa rivolta contro il OR (e contro il Parte_2 OR ) rendeva infondata la pretesa ste Parte_1
g) è m rescrizione, poiché dalla data di stipula del “contratto” di finanziamento, collocabile a Giugno 2008, non sono mai pervenuti atti interruttivi della prescrizione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, ha rassegnato le Parte_2 seguenti conclusioni testualmente ri il giudizio ai fini di dar corso alla mediazione;
2) autorizzare la chiamata in causa di (…), disponendo lo Controparte_5 spostamento della prima udienza e concede amata in causa della stessa Controparte_5
3) negare (se richiesta) la concessione della provvisoria esecutività, con ogni conseguente statuizione;
4) dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 271/22 dd. 27.4.22 emesso all'esito del procedimento monitorio sub R.G. 743/22 Trib. Trento (dott. M. Rigon), per quanto concerne le pretese rivolte contro il sig. , procedendo alla revoca dello stesso, sempre in Parte_2 riferimento al nque, respingere tutte le domande dalla stessa Parte_2 [...]
[..
[...] proposte contro l'opponente, corrispondendo allo stesso le somme, in Controparte_6 denegata ipotesi, oggetto di condanna (e poi versate a ); 7) con rifusione di spese e competenze, oltre accessori e. È espressamente riservata l'azione contro il OR , al fine di far valere l'obbligazione di manleva”. Parte_1
3. Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 deducendo che: a) la controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, chiedeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, instando per la concessione di un termine per l'introduzione del relativo procedimento;
b) si opponeva alla chiamata in causa del terzo nel procedimento n. 1517/2022 RGC, ritenendo la domanda inammissibile e infondata c) risulta infondata l'omessa specificazione del legale rappresentante di
, in quanto dal semplice esame del doc. 2 allegato al fascicolo CP_1 itorio, è possibile apprendere che il legale rappresentante della
[...] mandataria di Controparte_2 Controparte_1 ito del ricorso d) che, l'asserita carenza di legittimazione attiva della deducente società era priva di fondamento, poiché la stessa è dimostrata dal: a) contratto di cessione intervenuto tra Consum.it e (cfr. DOC. 4 Controparte_7 fascicolo monitorio) che in questa sede nte al relativo elenco crediti c.d. “annex” (dal semplice esame del doc 2 allegato al fascicolo monitorio, è possibile apprendere che il legale rappresentante della (mandataria di Controparte_2 [...]
l deposito del ric Controparte_1
Senes Antonello;
b) contratto di cessione del ramo d'azienda intertenuto tra e (oggi Controparte_7 Controparte_1 Controparte_1
d men
[...] mente omissato) c.d. “annex” (doc. 6); nonché dalla: c) lettera di notifica della cessione intervenuta tra Consum.it e (cfr. Controparte_7
DOCC. 5 e 6 fascicolo monitorio); d) Gazzetta U UB relativa alla cessione intervenuta tra e Controparte_7 Controparte_1
(oggi Controparte_1
e) che, il credito risulta provato e che la data di sottoscrizione non è un elemento essenziale del negozio e, in ogni caso, dall'estratto conto analitico è possibile apprendere che la data di inizio dell'esecuzione del rapporto coincide con il 10-08-2008 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio); f) che, viene in rilievo l'efficacia probatoria dell'estratto conto depositato sub doc. 8 fascicolo monitorio, il quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo, sin dalla sua concessione, g) che, il dies a quo in tema di prescrizione, coincide, unicamente, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto: dall'esame dell'estratto conto analitico (non contestato) è possibile apprendere che la 60° rata del piano di ammortamento sarebbe 4 scaduta il 10-07-2013 (cfr. doc 8 fascicolo monitorio): il credito avrebbe, pertanto, potuto prescriversi solo il 10-06-2023; in ogni caso la prescrizione era stata interrotta: 1) con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento ricevuta in data 28- 12-2010 (cfr. docc 5 e 6 fascicolo monitorio); 2) con la notifica del decreto ingiuntivo;
h) che, in ordine alla validità e del negozio e dell'efficacia della co- obbligazione si evidenzia che i dati degli opponenti sono stati inseriti nel box identificato come “coobbligato” “firma coobbligato” (cfr. doc 3 fascicolo monitorio); i) che, l'eccezione di nullità, violazione di quanto disposto all'articolo 1956 c.c. e decadenza ex art. 1957 c.c. dovranno essere, pertanto, rigettate perché avulse dal caso di specie;
l) che, applicando l'art. 1362 c.c. e, dunque, indagando sulla volontà dei contraenti, così come emerge dal dato testuale del contratto (cfr. doc 3 fascicolo monitorio), emerge che l'opponente non ha inteso garantire l'adempimento della ma si è obbligato, in Controparte_5 solido con quest'ultima ex artt. 1292 c.c. e ss., all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivanti dal contratto azionato;
m) che, le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione dei firmatari, che per l'effetto le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti (cfr. doc. 7); Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
24.841,43, oltre interess lla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
4. In sede cautelare, per entrambi i procedimenti non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in considerazione delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, segnatamente l'eccezione di prescrizione, cui ha fatto seguito la concessione dei termini per avviare la procedura di mediazione obbligatoria. La mediazione obbligatoria non ha avuto esito positivo. Con ordinanza del 26 Aprile 2023, considerato che il titolo negoziale posto alla base della pretesa creditoria di parte opposta e il decreto ingiuntivo
5 oggetto di opposizione coincidevano in entrambi i procedimenti, è stata disposta da questo Giudice la riunione del procedimento n. 1517 del 2022 RGAC a quello di anteriore iscrizione a ruolo n. 1477 del 2022. Ritenuta la causa documentale, non venivano ammessi i mezzi istruttori. La causa inizialmente fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2024 veniva rimessa sul ruolo, al fine di discutere nel contraddittorio fra le parti sull'allegato n. 20 (sent. Trib. Latina n. 1552/2024) prodotto dalla parte opposta in comparsa conclusionale. All'esito dell'udienza del 5 Febbraio 2025, fissata per tale incombente processuale, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui le parti hanno espressamente rinunciato a verbale.
4.1 Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica, le parti opponenti hanno insistito nelle loro domande, come precisate nelle rispettive prime memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, in via istruttoria, si sono riportate alla seconda e alla terza memoria.
4.2. La parte opposta si è riportata alle già prospettate difese, formulate in comparsa di costituzione e ribadite nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., precisando le conclusioni come sopra riportate testualmente.
5. Ciò posto le opposizioni proposte nei giudizi riuniti sono infondate e, come tali, non risultano meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. L'identità del titolo negoziale censurato dalle parti opponenti, determina questo Giudice a condurre uno scrutinio unitario dei singoli motivi di doglianza sollevati.
5.1. Venendo al merito della controversia, occorre considerare che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione, che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso. Trattasi di un giudizio che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma quale fase ulteriore – anche se eventuale- del procedimento iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 927 del 2022). Esso è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che, nel giudizio de quo, assume la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la precisazione che il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali operano con riguardo alla posizione sostanziale delle parti (cfr., ex plurimis, Cass Civ., sent. n. 32933 del 2023, che richiama Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 26128 del 2010).
6 L'oggetto del giudizio concerne il mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento n. 2812394, conclusosi fra la Società Eco Tre Service S.r.l., oggi estinta, e i co-obbligati e Parte_1 Parte_2
con la Consum.it per finanziare to
[...]
La procedente Società del Gruppo Banca IS (cessionaria di una posizione creditoria in origine in capo a Consum.it spa - Gruppo Monte dei Paschi di Siena) ha fatto valere contro gli opponenti una posizione in origine sorta tra Consum.it S.p.A. ed la quale ultima Controparte_5 ha ottenuto da Consum.it un finanziamento, rispetto al quale e Parte_1 hanno assunto la qualità di “coobbligati”. Parte_2 bre 2013, la posizione è stata ceduta a che, Controparte_7 nel Novembre 2016, ha chiesto il pagamento e Parte_2
. Nel Giugno 2018, il “credito” è stato poi ceduto a Parte_1 CP_1
5.3. Con riguardo all'eccezione inerente al difetto di legittimazione attiva della parte opposta, questo Giudice non la ritiene meritevole di accoglimento. Dalla documentazione allegata sub doc. 2 di cui al fascicolo della fase monitoria, risulta che il legale rappresentante della
[...]
(mandataria di Controparte_2 Controparte_1
(al momento del deposito del ricorso monitorio) l'Avv. Senes Antonello. Inoltre, l'opposta con puntuale documentazione ha dimostrato l'avvenuta comunicazione delle intercorse cessioni del credito azionato. In particolare, ha allegato il contratto di cessione intervenuto tra Consum.it e (si v. doc. n. 4 del fascicolo monitorio); Controparte_7
l'elenco dei c cessione, c.d. “annex” (si v. doc. n. 5); il contratto di cessione del ramo d'azienda intertenuto tra CP_7 CP_1
e (oggi Controparte_1 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB relativa alla cessione intervenuta tra e (oggi Controparte_7 Controparte_1 Controparte_1
p
[...] ntratto di cessione allegato sub doc. n. 4 risulta che la proposta di Consum.it è stata accettata da ultimo paragrafo pag. 5, Controparte_7
“comunichiamo il nostro pieno accor e la nostra piena accettazione sulla proposta sopra trascritta…” dunque, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3405/2024). Inoltre, dalle lettere raccomandate con cui erano state comunicate le intervenute cessioni di credito, regolarmente inviate al co-obbligato
(racc. a/r del 18.11.2016, di cui al doc. n. 5, fascicolo Controparte_8
n l'ha ritirata nei termini, nonché all'obbligato Parte_2
7 (si v. doc. n. 6, racc. a.r del 22.11.2013), il quale l'ha ricevuta, si Pt_2 evincono gli elementi identificativi del credito, quali il numero del contratto di riferimento (2812394) l'importo (Euro 24.841,43) e il cedente (Consum.it). Per quanto concerne l'elenco dei crediti cd. “annex” non vi sono ragioni per disattendere la valenza probatoria di tale allegato, che pur omettendo le altre posizioni creditorie, non rilevanti nel presente giudizio, indica espressamente quello per cui è causa, considerato, altresì, che “il contratto di cessione dei crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua individualità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova” (cfr., in tal senso, Trib. Napoli, sent. n. 2289/2022, Trib. Roma, sent. n. 19414/2024 del 19.12.2024).
5.4. Con riferimento alla censura sollevata in merito alla mancata prova del credito, preme evidenziare che dall'estratto conto analitico è possibile apprendere che la data di inizio dell'esecuzione del rapporto coincide con il 10 Agosto 2008 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo monitorio). Con la comparsa di costituzione la Società opposta ha depositato un'ulteriore copia del contratto, completa delle condizioni generali (si v. doc. n. 7) e ha evidenziato che l'opponente ha espressamente dichiarato di aver ottenuto una copia del finanziamento (pag. 1). All'evidenza della produzione documentale ove le parti, in precedenza, avevano solo genericamente sostenuto di non aver ricevuto copia del documento e, successivamente, non hanno tempestivamente disconosciuto le loro firme, non può che prevalere la prova precostituita. Inoltre, viene in rilievo l'efficacia probatoria dell'estratto conto depositato sub doc. n. 8 del fascicolo monitorio, il quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo, sin dalla sua concessione. In merito alle annotazioni contenute nel suddetto documento contabile, né , né hanno sollevato alcun tipo di contestazione, Parte_1 Parte_2 ne casi mo termine istruttorio. Sul punto, tuttavia, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e quella di merito, a fronte della produzione in giudizio di un estratto conto analitico, recante la registrazione di tutte le movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso, spetta al cliente formulare specifiche contestazioni poiché, in difetto, le risultanze della documentazione contabile fanno piena prova a favore dell'Istituto di Credito (cfr. Cass., 09-01-2019, n. 279; Cass., 26-05-2011, n. 11626; nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Roma, 09-01-2012, in expartecreditoris.it).
5.5. In merito all'eccezione di estinzione del credito per prescrizione decennale, consolidata giurisprudenza ritiene che, nei casi di 8 mutuo/finanziamento, la rateizzazione dell'importo da restituire non faccia di fatto venir meno l'unicità dell'obbligazione, la quale, in quanto tale, impone l'individuazione di un unico ed univoco termine dal quale far decorrere il calcolo del termine di prescrizione. Tale termine viene individuato in quello previsto dal contratto per il pagamento dell'ultima rata. La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che: “La prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 17798 del 30.08.2011). Nel caso di specie, ove le rate per la restituzione dell'importo concesso erano sessanta, il dies a quo viene fatto coincidere con la data di scadenza della prima rata non pagata (10.07.2013). Considerato che il decreto ingiuntivo è stato pubblicato il 22 Aprile 2022, l'opposta ha tempestivamente azionato il diritto di credito. Anche a voler valutare le ipotesi di decorrenza eccepite dagli opponenti, secondo cui la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata in data 10 Marzo 2010 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo monitorio), con prescrizione del credito in data 10 Febbraio 2020 ovvero che la prima rata non pagata scadeva il 5 Maggio 2019, con prescrizione maturata in data 10 Aprile 2019, giova considerare che i termini di prescrizione sono stati interrotti dalle lettere di notifica di cessione del credito e contestuale richiesta di pagamento. La lettera ricevuta da in data 02.12.2013, (si v. doc. n. 5 del Parte_2 fascicolo monitorio) ha interrotto i termini di prescrizione, traslandoli di altri dieci anni. Invero, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto nei riguardi degli altri debitori, dovendosi ritenere i co-obbligati e solidali. Parte_1 Parte_2
Il diritto di credito fatto valere t ento non risulta essersi, pertanto, prescritto. Non può essere accolta la ricostruzione di parte opponente che vorrebbe ricondurre il ruolo di co-obbligato assunto dal sig. , in sede di Parte_1 stipulazione del contratto, nell'alveo del ruolo del fi x art. 1936 c.c., con conseguente applicazione del termine di 6 mesi per il creditore per attivarsi nei confronti del debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. L'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (si v. Trib. Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Torre Annunziata, sent. n. 1631/2023, Trib. Pordenone, sent. n. 638/2024) ha, oramai, chiarito che la figura del co- obbligato solidale va ricondotta agli art. 1292 e ss. c.c., e non già all'istituto della fideiussione, anche in ragione della circostanza che l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa. Il co-obbligato solidale, dunque, risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, con la conseguenza che 9 il creditore non sarà tenuto a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non maturando alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. È indubbio che gli opponenti apposto le proprie sottoscrizioni nell'apposito box co-obbligato: è quindi evidente che gli attori fossero ben consapevoli di aver assunto un'obbligazione solidale passiva. L'eccezione di nullità per violazione di quanto disposto all'art. 1956 c.c. e di decadenza ex art. 1957 c.c. devono essere, pertanto, rigettate perché avulse dal caso di specie. Il debitore ha, comunque, dispensato “dall'agire contro il debitore Parte_2 principale ne cui all'art. 1967 cod, civ.” (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio). Occorre, poi, considerare che, con la produzione documentale sub doc. n. 7, l'opposta ha dimostrato che entrambi gli opponenti hanno sottoscritto separatamente le clausole negoziali e le hanno accettate ai sensi dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c., sicché alcun dubbio può residuare in merito alla conoscenza e alla volontà di stipula della statuizione da parte degli opponenti che non rivestono, del resto, la qualità di consumatori. Ciò consente di escludere anche l'invocata violazione delle norme del Codice del Consumo, di cui all'art. 34, a tenore del quale “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausole che siano stati oggetto di trattativa individuale”, come si ricava anche dalla produzione del contratto. E ciò senza dimenticare che, come precisato dal comma 2, dell'art. 34 del Codice del Consumo, “il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ed ancora l'art. 34, c. 3, secondo cui: “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”. Di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie. Quanto, poi, alla posizione di egli all'epoca era socio e Parte_2 amministratore della società (pag. 10 ultimo Controparte_5 capoverso dell'atto di citazion anziamento nella veste di legale rappresentante della Società, qualità incompatibile con quella di consumatore come da intendersi alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 2023. Di tal guisa, l'opponente ha sottoscritto il contratto non in Parte_2 quanto consumatore, ma veste imprenditoriale di socio e verosimilmente legale rappresentante della Società, cui sarebbe stata intestata l'autovettura al cui acquisto era finalizzato il finanziamento concesso.
10 In conclusione, non sussisteva in capo al la qualità di Parte_2 consumatore e, quindi, risulta inammissibile l'opposizione basata su tale eccezione (cfr., in tal senso, Trib. di Vicenza, sent. n.78/2025). Non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori eccezioni sollevate in relazione al contratto inerenti all'omessa pattuizione degli interessi e delle spese di istruttoria e di assicurazione. Le contestazioni appaiono generiche, assertive e prive di adeguato riscontro sul piano probatorio. Invero, dall'esame del contratto gli interessi sono stati specificatamente pattuiti (si v. TAN 6,50 per cento - TAEG 7,03 per cento, cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio); è stato applicato un piano di ammortamento c.d.
“alla francese” con rate costanti e, in ogni caso, l'omessa specifica contestazione delle risultanze dell'estratto conto analitico rende vana ogni generica censura ad un'erronea quantificazione del credito per cui è causa. Le spese di istruttoria sono state pattuite in Euro 200,00 e non è stata stipulata alcuna polizza assicurativa (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio). Per tali motivi, le eccezioni sollevate dalle parti opponenti nei due giudizi riuniti, avuto riguardo allo stesso titolo negoziale posto alla base della pretesa azionata in monitorio dalla parte opposta, non sono meritevoli di accoglimento e devono essere rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 4.237,00 , di cui Euro, 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 840,00, Euro 1701,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione di importo compreso tra gli Euro 5.201,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi, con riduzione della metà della fase istruttoria, poiché limitata alla sola produzione documentale. A tali spese occorre aggiungere anche quelle della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nei giudizi riuniti pendenti tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) con riguardo al procedimento iscritto al n. 1477 del 2022 RGAC:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 271, emesso in data 27 Aprile 2022 dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 743 del 2022 RGAC), che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.; 2) con riguardo al procedimento iscritto al n. 1517 del 2022 RGAC:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 271, emesso in data 27 Aprile 2022 dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 743 del 2022 RGAC), che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.; 11 3) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 7 Aprile 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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